CREDITO AL CONSUMO A COSA SERVE?
Il credito al consumo permette al consumatore di acquistare beni e servizi anche oltre le sue capacità reddituali.
Tradizionalmente, era lo stesso venditore che permetteva al consumatore di raggiungere questo obiettivo con l’istituto della vendita a rate con riserva di proprietà (art. 1523: il compratore acquista la proprietà del bene con il pagamento dell’ultima rata, ma assume i rischi dal momento della consegna).
Intorno agli anni ’80, la continua richiesta di denaro per sostenere una domanda di beni e servizi in tumultuosa espansione, viene garantita in numerosi paesi europei dalla comparsa sul mercato di finanziatori istituzionali (banche e istituti finanziari), che sostituiscono nell’erogazione del credito i venditori, non più in grado di assicurare, con il tradizionale istituto della vendita a rate con riserva di proprietà, il flusso di capitale necessario ad effettuare gli acquisti.
L’intromissione di un soggetto terzo (il finanziatore) determina la scomposizione dell’unitaria operazione economica dell’acquisto del bene o servizio, in due contratti autonomi seppur collegati: l’uno intercorrente tra il consumatore e l’istituto finanziatore; l’altro tra lo stesso consumatore ed il fornitore. Dietro la facilitazione all’acquisto di beni e servizi determinata dalla stipula di un apposito contratto di finanziamento, si celano, tuttavia, numerose insidie per il consumatore; insidie che l’intervento degli organi comunitari si prefigge di eliminare, garantendo in tutti Paesi dell’Unione una tutela minima omogenea del debitore. In estrema sintesi, il consumatore non può eccepire al finanziatore, in quanto terzo, i vizi del contratto concluso con il fornitore, con il conseguente obbligo di rimborsare il mutuo anche in caso di inadempimento del venditore per aver prestato beni o servizi privi delle qualità promesse. Sussistono, poi, le consuete esigenze di tutela del consumatore presenti in ogni forma di contrattazione standardizzata, legate all’impossibilità per l’aderente di sottrarsi alle condizioni unilateralmente predisposte
dall’impresa. Si avverte, infine, l’esigenza di tutelare il comportamento del consumatore dai possibili condizionamenti indotti dall’opera costante e persuasiva degli strumenti pubblicitari nonché dalla difficile intelligibilità del contenuto dei contratti di finanziamento.
NORMATIVA
Quando viene per la prima volta disciplinato dal legislatore comunitario con la direttiva 87/102/CEE del 22 dicembre 1986 (cui seguirà una successiva direttiva, in parte modificativa della prima, 90/88/CEE del 22 febbraio 1990), il credito al consumo è un fenomeno in piena espansione e sta decretando in molti Paesi europei – così come già avvenuto negli Stati Uniti – il passaggio dalla cash society alla credit society, in cui i consumatori, per soddisfare il sempre crescente fabbisogno di beni durevoli anche oltre la misura consentita dal reddito disponibile, non acquistano più in contanti, ma prevalentemente attraverso diversificati e sempre più sofisticati strumenti di credito.
La disciplina comunitaria viene recepita in Italia solo nel 1992, con la l. 17 febbraio 1992, n. 142 (artt. 18-24), legge comunitaria per il 1991, che attua le direttive del 22 dicembre 1986 (87/102) e del 22 febbraio 1990 (90/88).
Prima di allora, il fenomeno era governato da una prassi contrattuale imposta dai finanziatori e praticamente affrancata da qualsiasi tipo di controllo da parte dell’ordinamento, se si esclude la (pur discussa) operatività di alcune disposizioni in tema di vendita a rate con riserva della proprietà (quali gli artt. 1525, 1526 c.c.) e l’applicazione della disciplina delle condizioni generali del contratto (artt. 1341 e 1342 c.c.).
L’intervento comunitario consente, così, il passaggio da una regolamentazione imposta dagli operatori economici ad una regolamentazione ispirata dalla finalità di proteggere il consumatore, considerato parte debole del rapporto, contro condizioni abusive di credito (direttiva 87/102/CEE, considerando, n. 6). Prima dell’intervento del legislatore comunitario, la protezione del debitore
– consumatore non riusciva a spingersi al di là di una duplice prospettiva: (i) estensione della tutela offerta dall’art. 1525 c.c. oltre il caso della vendita rateale (fatta salva sempre l’applicazione della disciplina sulle condizioni generali di contratto); (ii) affermazione del collegamento negoziale fra i due contratti (di acquisto e di credito), sì da poter coinvolgere anche il finanziatore nelle vicende relative al contratto di acquisto, ritenendo illecite le clausole di inopponibilità delle eccezioni sollevate a quest’ultimo dal debitore in relazione all’inadempimento del fornitore del bene o del servizio.
Il sostanziale «vuoto» legislativo che caratterizzava la situazione italiana prima dell’intervento comunitario sul credito al consumo non era stato in alcun modo «colmato» dalla giurisprudenza, la quale non era mai stata adeguatamente sollecitata nel regolare la prassi contrattuale. E ciò, secondo la dottrina, a causa di almeno due ordini di fattori: innanzitutto, il limitato sviluppo del mercato del credito al consumo nel nostro paese; in secondo luogo, una forma di scetticismo, dal lato dell’utenza, nei confronti della concreta tutelabilità delle posizioni soggettive di iniziale svantaggio nei rapporti contrattuali con le imprese.
Un anno dopo il suo ingresso nel nostro ordinamento, la disciplina del credito al consumo viene trasfusa nel Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d. lgs. 1° settembre 1993, n.
385, T.u.b.), accomunata in un unico Titolo (il VI, denominato
«Trasparenza delle operazioni contrattuali») con la coeva disciplina dedicata alla «trasparenza bancaria» (l. n. 17 febbraio 1992, n. 154).
QUALCHE CIFRA
Secondo dati della Banca centrale europea, il credito al consumo rappresenta oggi il 18% dei ricavi lordi delle banche (al dettaglio) e il mercato ammonta a più di 800 miliardi di euro con una crescita annua media dell’8%.
Al di là delle cifre, il mercato del credito al consumo riveste un’importanza strategica considerato che dalla crescita dei consumi privati dipende l’incremento della produzione di beni e servizi,
l’espansione delle forze del lavoro ed, in definitiva, la crescita dell’intera economia, come sottolineava già la direttiva 87/102/CEE laddove affermava, nel considerando n. 4, che l’istituzione di un mercato comune del credito avrebbe giovato in egual misura «ai consumatori, ai creditori, ai produttori, ai commercianti all’ingrosso e al dettaglio di beni e ai fornitori di servizi». Non a caso, gli economisti definiscono il capitalismo del Ventunesimo secolo consumer – credit – driven capitalism.
In Italia, nel 2006 sono stati erogati tra i 52 e 53 miliardi di euro, con un ritmo di crescita del 12% rispetto al 2005; nel 2007 sono stati erogati finanziamenti pari a 60 miliardi di euro con stime di crescite che dovrebbero raggiungere i 70 miliardi nel 2012 (dati Assofin). In Gran Bretagna, invece, si stima che nei prossimi tre anni l’incremento del credito al consumo sarà tale da sfiorare i 350 miliardi di euro (dati Osservatorio McKinsey – Il Sole 24 Ore).
La crisi finanziaria e la fase recessiva, tuttavia, hanno rallentato sensibilmente la crescita dei finanziamenti. A fine 2008, l’incremento delle erogazioni si è fermato ad un modesto +1,2%
contro il +9,2% di fine 2007. I dati aggiornati ad aprile 2009, inoltre, denunciano una ulteriore accentuazione del fenomeno di rallentamento: i finanziamenti del primo quadrimestre risultano, infatti, in calo del -11,3% rispetto allo stesso periodo del 2008. A segnare una accelerazione nella crescita, sono soltanto i finanziamenti erogati contro cessione del quinto dello stipendio, i quali nel 2008 registrano una crescita del +39,3% contro il +12% del 2007 (dati Assofin).
DEFINIZIONE
Il credito al consumo e' attualmente disciplinato dal Codice del consumo (d.lgs.206/2005, art.40/43) e dal testo unico bancario, il d.lgs. 385/93 (articoli 121/128bis) che, insieme alla delibera CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) del 4/3/2003 -resa attuativa dalla Banca d'Italia con decorrenza Ottobre 2003- ne delinea la trasparenza di offerte e contratti.
La legge definisce credito al consumo la "concessione, nell'esercizio di un'attivita' commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore della persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta".
La definizione è molto ampia e non indica uno specifico tipo contrattuale.
Il contratto di credito al consumo è dunque caratterizzato da:
- Soggetti: consumatore e professionista (questo può essere soltanto (banche, finanziarie o venditori professionali di beni o servizi)
- Concessione di credito (che può assumere diverse forme) - Finalità del credito: non professionale.
Nessun riferimento viene fatto al bene o servizio che viene comprato.
Indicazioni in questo senso sono contenute nell’art. 121, comma 4, Tub che esclude dall’ambito di applicazione della disciplina del credito al consumo:
- I finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà.
- Ai contratti di locazione
In breve, vi rientrano tutte le concessioni di credito fatte da professionisti (banche o finanziarie, tipicamente) nei confronti di soggetti consumatori (cioè che agiscono per finalità non professionali).
LE OPERAZIONI CON CUI SI CONCEDE CREDITO AL CONSUMO
Il credito al consumo può essere consesso con le seguenti operazioni:
- Vendita a credito: è la classica dilazione di pagamento compiuta dallo stesso venditore del bene o del servizio - I prestiti personali , ovvero forme di finanziamento che
possono o meno essere finalizzate ad uno specifico scopo (si va dai prestiti per gli studenti, a quelli per la cui richiesta non deve essere data alcuna giustificazione), con versamento dell'importo finanziato direttamente al richiedente e per le quali vi e' una scadenza fissa e un numero prestabilito di rate.
Talvolta viene data la possibilita' di variare la rata, sospenderla o spostarla, e si possono trovare prestiti dove non e' richiesto il pagamento delle spese di istruttoria. Fa fede ovviamente il contratto. In questo contratto il venditore non gioca alcun ruolo. La vicenda si svolge esclusivamente tra consumatore e finanziatore.
- I prestiti finalizzati, ovvero i finanziamenti collegati ad un contratto di acquisto di un bene di consumo (auto, elettrodomestici, etc.) o di un servizio (corsi vari, palestra, vacanze, etc). In questo caso la finanziaria, spesso convenzionata (con o senza esclusiva) col venditore, paga direttamente quest'ultimo. Le rate sono prestabilite e la loro flessibilita' dipende, come per i prestiti personali, esclusivamente dal contratto.
Ci sono tre contratti:
o Quello tra venditore e finanziatore o Quello tra venditore e consumatore o Quello tra consumatore e finanziatore
- Le aperture di credito rotativo (revolving), spesso appoggiate ad una carta magnetica (detta appunto "carta revolving"), tramite le quali si ottiene un fido che puo' variare a richiesta -come per il numero ed importo delle rate- e che viene "ricostruito" man mano che si effettuano i rimborsi.
- Le operazioni di cessione del quinto dello stipendio. Si tratta di prestiti personali riservati ai dipendenti (pubblici e privati) con delega di pagamento di una quota dello stipendio di massimo un quinto. Essi normalmente prevedono che il richiedente conferisca delega irrevocabile al proprio datore di lavoro a trattenere dallo stipendio l’importo corrispondente alla rata del prestito che la banca -o la finanziaria- ha concesso. Le rate vengono quindi pagate direttamente dal datore di lavoro, con trattenuta sulla busta paga. Non sono rare le convenzioni tra banche -o finanziarie- e grandi aziende o aziende pubbliche.
La legge 80/2005, all. art.13 bis, ha esteso la possibilita' di usufruire di tali forme di prestito anche ai pensionati pubblici e privati, per periodi non superiori ai 10 anni e garantiti da
un'assicurazione sulla vita.
Non vi rientrano, invece:
* i finanziamenti -di qualsiasi natura- di importo inferiore ai 154,94 euro o superiore ai 30.987,41 euro (valori previsti dalla legge 142/92 art.18 comma 3 e mai successivamente variati);
* i contratti di somministrazione disciplinati dal codice civile art.1559 e segg. (prestazioni periodiche o continuative, come i contratti di fornitura di servizi -gas, energia elettrica, etc.- o
di uso di beni);
* i finanziamenti rimborsabili in un'unica soluzione entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri diversi dagli interessi (spese, etc.) purche' previsti dal contratto;
* i finanziamenti privi, direttamente o indirettamente, di aggiunta di interessi o altri oneri, con eccezione del rimborso delle spese vive sostenute e documentate;
* i finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprieta' su un terreno o su un immobile edificato o da edificare o all'esecuzione di opere di restauro o
miglioramento (mutui);
* I contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprieta' della cosa locata possa trasferirsi -con o senza corrispettivo- al locatario.
In breve le caratteristiche principali e generali dei finanziamenti che rientrano nella disciplina del credito al consumo sono l'addebito degli interessi -oltre che delle eventuali spese- e la rateizzazione del rimborso.
Ne restano fuori, pur avendo tali caratteristiche, i mutui sottoscritti sia per l'acquisto che per la ristrutturazione
di un immobile.
I COSTI TAEG:
Il primo dato su cui soffermarsi nel valutare la sottoscrizione di un contratto di finanziamento e' il TAEG, ovvero il tasso annuo effettivo globale, il valore che esprime il COSTO totale del credito espresso in percentuale annua.
Esso comprende:
Tasso di interesse + oneri accessori obbligatori (cioè imposti dal finanziatore al consumatore: spese di istruttoria, spese incasso rate, assicurazione obbligatoria, costi di intermediazione).
Esso non comprende:
spese obbligatori non imposte dal finanziatore (bolli e tasse) + assicurazioni facoltative
Il TAEG deve essere obbligatoriamente indicato nella pubblicità commerciale,s e questa fa riferimento ai costi del finanziamento.
TAN:
che rappresenta invece il tasso di interesse annuale legato al finanziamento.
E’ quindi più basso del TAEG.
L’espressione "tasso zero", pertanto, allude esclusivamente
al TAN e non ad un reale "costo zero" del finanziamento. Il vero ed utile indicatore del costo complessivo e' solo il TAEG, che comprende -oltre agli interessi- tutte le altre spese.
Il TAEG deve comprendere, per legge:
- gli interessi;
- le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
- le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate,
se stabilite dal creditore;
- le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore (intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidita', infermita' o
disoccupazione del debitore/consumatore);
- il costo dell'attivita' di mediazione eventualmente svolta da
un terzo;
- tutte le altre spese contemplate nel contratto.
Sono invece escluse dal calcolo del TAEG - le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di qualsiasi suo obbligo contrattuale,
compresi gli interessi di mora;
- le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente che si tratti di un acquisto in contanti o a credito (imposte, tasse, etc.);
- le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore (purche' questi disponga di una ragionevole liberta' di scelta e le spese non siano anormalmente elevate);
- le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle
condizioni dello stesso;
- le spese per le assicurazioni o garanzie scelte volontariamente dal consumatore, ovvero diverse da quelle
imposte dalla banca o finanziaria.
Per il calcolo del Taeg viene utilizzata una formula che prende in considerazione l'entita' del credito e la durata del rimborso. Esso viene calcolato al momento della stipula del contratto e non prende in considerazione, ovviamente, eventuali variazioni delle condizioni economiche che siano permesse dal contratto stesso (tipicamente nei contratti di durata come l'apertura di credito, abbinata o meno ad una carta).
TEG
Indica il tasso effettivo globale e non viene indicato normalmente nei preventivi, ma serve per rapportare il finanziamento al Tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dalla Banca d’Italia con riferimento alle operazioni analoghe, al fine di valutare l’eventuale usurarietà delle condizioni.
Rispetto al TAEG non conteggia i costi per le assicurazioni, ed ha quindi un valore normalmente inferiore.
Può, quindi verificarsi il caso che, un finanziamento con un TAEG usurario, non sia in realtà considerato tale perché il TEG (valore di riferimento per valutare la natura usuraria di un finanziamento) è al di sotto della soglia.
Per evitare questo inconveniente, nel mese di agosto 2009, la Banca d’Italia ha emanato le nuove regole per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali (TEG) medi utilizzati per la individuazione dei tassi soglia (i Teg aumentati del 50%) ai fini della normativa in materia di usura.
Le Istruzioni prevedono tassi soglia inclusivi di ogni onere a
carico del cliente, in modo da
contrastare le prassi di applicare costi al di fuori del limite anti-usura e consentire verifiche incisive sulle condizioni economiche applicate alla clientela. Le principali novita' riguarderanno l'inclusione tra i costi che determineranno il tasso soglia anche polizze assicurative, i
compensi per i mediatori, nonché tutte le forme di remunerazione diverse dal tasso di interesse, come le commissioni di massimo scoperto e quelle per la messa a disposizione dei fondi nei limiti e alle condizioni consentiti dal legislatore.
La prima segnalazione basata sulle nuove Istruzioni sarà riferita al trimestre luglio-settembre 2009 e concorrerà alla definizione dei tassi soglia in vigore a partire dal 1° gennaio 2010.
PUBBLICITA' ED OFFERTE
Sono valide le regole di trasparenza e pubblicita' previste dal Testo unico bancario e dalla delibera CICR del 4/3/03, inerenti tutti i tipi di servizi bancari.
In tutti i locali pubblici della banca -o finanziaria- debbono essere pubblicizzati tassi di interesse, spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa al servizio, compresi gli eventuali
interessi di mora.
In particolare, per i finanziamenti, dev'essere pubblicizzato il TAEG e il relativo periodo di validita' dello stesso, e non
puo' essere fatto rinvio agli usi.
Ulteriormente deve essere affisso un avviso titolato
"principali norme di trasparenza", contenente tutti i diritti e gli strumenti di tutela previsti dalla legge. Esso deve essere di facile identificazione e lettura, ed il cliente deve poterne
ritirare copia.
Gli annunci pubblicitari e le offerte, con qualsiasi mezzo effettuate (volantini, Internet, spot televisivi, etc.) devono indicare il tasso di interesse, tutti i costi del credito, ed il TAEG e il suo periodo di validita'. In alcuni casi il TAEG viene indicato con un esempio tipico (ovvero riportando un
esempio di calcolo).
INFORMAZIONE AL CLIENTE
La banca -o finanziaria- deve anche mettere a disposizione dei clienti i fogli informativi contenenti informazioni sulla banca stessa, sulle caratteristiche e rischi dei servizi, sulle condizioni economiche e sulle principali condizioni contrattuali.
I fogli informativi, cosi' come gli avvisi gia' detti, devono essere asportabili e messi a disposizione del cliente nei locali aperti al pubblico, anche tramite utilizzo di computer di facile accesso con possibilita' di stampa delle informazioni.
La banca e' tenuta a conservare detti documenti per cinque anni, consentendo la riproduzione immutata del loro contenuto.
Contenuto del foglio informativo:
- informazioni sulla banca o finanziaria: dati identificativi quali denominazione e forma giuridica, sede legale e amministrativa, indirizzo telematico, codice ABI, numero di iscrizione nell'elenco generale, nell'elenco speciale o nell'albo degli IMEL (istituti di moneta elettronica), gruppo di appartenenza, numero di iscrizione al registro delle
imprese, capitale sociale e riserve.
- caratteristiche e rischi tipici del servizio: descrizione del servizio, anche relativamente alla connessione con altri servizi resi dalla banca o da terzi. Sono specificati quindi anche tutti i servizi accessori, anche se opzionali. Vengono inoltre descritti i rischi, sia generici che specifici, connessi all'operazione o al servizio (rischi sul tasso di interesse, sul
cambio, etc.).
- condizioni economiche: sono indicati i prezzi e ogni altro genere di onere (spesa, commissione, spese postali, contabili,
istruttorie, penali, etc.) che gravano sul cliente relativamente ad ogni servizio. Per i finanziamenti vengono indicati gli interessi, la periodicita' e modalita' del loro calcolo, il tasso di interesse di mora, i criteri di indicizzazione dei tassi ed il TAEG o l'indicatore sintetico di costo (ISC), ambedue indicanti il costo globale dell'operazione (spese comprese).
- estratto delle clausole contrattuali: sono riportate le clausole contrattuali non strettamente economiche, inerenti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente. Tra di esse vi sono il recesso, i tempi di chiusura del rapporto, i termini per l'esercizio di facolta' o per l'adempimento di obblighi, il rinnovo tacito del contratto, l'accettazione di eventuali contratti accessori, gli esoneri di responsabilita' a favore della banca, il foro competente, gli organi e le procedure per le contestazioni stragiudiziali (Ombudsman). Sono anche indicate tutte le clausole che possono essere oggetto di variazione unilaterale, con specificazione del diritto della banca di variarle.
IL CONTRATTO
I contratti devono essere stipulati per iscritto e una copia dev'essere consegnata al cliente. La consegna della copia e' attestata mediante firma del cliente sull'originale conservato in banca. Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta
la nullità del contratto.
Il cliente ha diritto di ottenere una copia completa del contratto (comprensiva del documento di sintesi) gia' prima di aderirvi, per poter cosi' effettuare una valutazione approfondita. La consegna della copia ovviamente NON impegna le parti alla conclusione del contratto.
Esso deve indicare, obbligatoriamente:
- l'ammontare e le modalita' del finanziamento;
- il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
- il TAEG;
- il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG
puo' essere eventualmente modificato;
- l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Se non possono essere indicati tali oneri deve esserne fornita una stima realistica. Oltre ad essi
NULLA e' dovuto dal consumatore;
- le eventuali garanzie richieste;
- le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG;
- gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, ovvero il tasso di interesse di mora applicabile sulle rate non pagate alla scadenza. Tale tasso e' distinto da quello di interesse annuo
relativo al rimborso del finanziamento.
- le spese e le penali eventualmente dovute in caso di
estinzione anticipata (vedi piu' avanti);
- le modalita' di recesso (obbligatorie nei contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali, vedi piu' avanti).
Oltre a quanto sopra, i contratti di credito al consumo legati all'acquisto di beni e/o servizi devono contenere, a
pena di nullita':
- la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
- il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto;
- le condizioni di trasferimento del diritto di proprieta', nei casi in cui il passaggio della stessa non sia immediato.
Sono nulle le clausole che prevedono:
- il rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati;
- tassi, prezzi e condizioni piu' sfavorevoli per i clienti
rispetto a quelli pubblicizzati.
Al consumatore non puo' essere chiesta o addebitata nessuna spesa che non sia prevista nel contratto.
La possibilita' per la banca o finanziaria di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e gli altri prezzi e condizioni, deve essere espressamente indicata con una clausola che deve essere specificatamente approvata dal cliente.
Nei casi di assenza o nullita' delle clausole contrattuali suddette (relative al TAEG, alla scadenza e alla garanzia e/o assicurazione) si applicano le seguenti condizioni:
- il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei BOT annuali o titoli similari indicati dal Min.Economia ed emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;
- la scadenza del credito e' a trenta mesi;
- nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in
favore del finanziatore.
Al contratto e' unito il documento di sintesi, che raccoglie le piu' significative condizioni contrattuali ed economiche applicate. Esso costituisce in pratica il frontespizio del contratto e riproduce lo schema del foglio informativo relativo al tipo di operazione e servizio.
In caso di carte di credito revolving o di aperture di credito (contratti "di durata") il documento di sintesi deve anche essere inviato al cliente periodicamente (con periodicita' minima annuale e alla scadenza del contratto).
Nota importante:
La nullita', sia di una clausola che dell'intero contratto, deve sempre essere fatta valere dal consumatore davanti ad un giudice. Essa non scatta automaticamente, e fino a che non la si ottiene il contratto rimane valido.
ESTINZIONE ANTICIPATA
La legge consente al consumatore di estinguere anticipatamente un prestito o un finanziamento in qualsiasi momento. Cio' avviene restituendo il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento nonche' -se prevista dal contratto- una penale di importo non superiore all'1% del capitale residuo stesso.
Il capitale residuo e' desumibile dal contratto o piu' specificatamente dal "piano di ammortamento" del prestito, un prospetto su cui viene riportata la situazione del debito originaria e quella residua ottenuta allo scadere di ogni singola rata, dividendo il capitale dagli interessi.
Diversamente esso e' ottenibile sommando il valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data dell'adempimento anticipato, calcolata con un'apposita -e non facile- formula e tramite applicazione del tasso di interesse (previsto dal
contratto) vigente in quel momento.
L'INADEMPIMENTO DEL VENDITORE
Può capitare che venditore bel bene o del servizio acquistato con il finanziamento non adempia le proprie obbligazioni (mancata consegna, bene o servizio difettosi o diversi da quanto pattuito).
E’ bene chiarire che in questi casi non e' cosi' automatica come si crede la possibilita' di smettere di pagare le rate, soprattutto quando si ritiene, agendo cosi', di "sollecitare" il venditore (pensiero del tutto errato, considerando che il venditore e' gia' stato totalmente pagato).
Se il prestito non era finalizzato, non vi è alcuna possibilità per il consumatore di agire sul finanziatore ed ottenere una
sospensione legittima del pagamento delle rate o addirittura il rimborso di quelle ottenute.
Una qualche forma di tutela è possibile solo in presenza di prestiti finalizzati, cioè se il contratto di finanziamento e' collegato a quello di acquisto.
In questo caso, la giurisprudenza riconosce che tra i due contratti esiste un fenomeno di collegamento negoziale, sicchè le vicende che riguardano il contratto di vendita non possono che riverberarsi anche su quello di finanziamento.
Ne segue che, dopo aver ottenuto la risoluzione, annullamento o dichiarazione di nullità del contratto di vendita, il consumatore potrà richiedere alla finanziaria la restituzione delle rate versate.
Prima della pronuncia del giudice che dichiari lo scioglimento del contratto, il consumatore, salvo accordi stragiudiziali, non potrà legittimamente sospendere il rimborso delle rate.
Altra disposizione a favore del consumatore è contenuta nell’art. 42 cod. cons. In tale articolo si prevede che il consumatore possa agire, nei limiti del credito concesso (quindi no risarcimento dei danni) nei confronti del finanziatore in caso di inadempimento del fornitore di beni o servizi.
E ciò se ricorrono le seguenti condizioni:
- Il consumatore abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora del fornitore (quindi non serve una sentenza del giudice)
- Tra finanziatore e fornitore vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la concessione del credito ai clienti del fornitore.
La tutela del consumatore non riguarda solo il finanziatore, ma si estende anche al terzo cui il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione di credito
LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA
Il 23 aprile 2008 e' stata approvata la stesura definitiva di una nuova direttiva CE in materia di credito al consumo (2008/48/Ce), che andra' a sostituire l'attuale. I Paesi membri hanno tempo fino al Maggio 2010 per recepire tale direttiva nella propria normativa nazionale.