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Diritto degli enti locali — Portale Docenti - Università  degli studi di Macerata

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L’art. 23 del D.L. 29 novembre 2008, n. 1851preve- de che – per la realizzazione di opere di interesse lo- cale – «gruppi di cittadini organizzati» possano for- mulare all’ente locale territoriale competente pro- poste operative di pronta realizzabilità, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l’ente medesimo.

Le opere realizzate saranno poi acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell’ente competente, mentre i soggetti facenti parte del gruppo organizzato saranno per contro ammessi al- la detrazione dall’imposta sul reddito nella misura

del 36 per cento, tutto ciò in attesa che l’intervenu- ta attuazione del federalismo fiscale ne consenta la detrazione dai tributi propri dell’ente competente.

Il gruppo attuatore, dal canto suo, sarà in ogni caso esentato da ogni onere fiscale e/o amministrativo, fatta eccezione per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto (ovviamente se il gruppo attuatore sia un soggetto IVA).

La versione originaria della norma prevedeva poi che, decorsi inutilmente 2 mesi dalla presentazione della proposta, senza che l’ente locale avesse provve- duto, la stessa proposta sarebbe stata da ritenersi ap- provata ed autorizzata ad ogni effetto e nei confron- ti di ogni autorità pubblica e soggetto privato, senza necessità di emissione di alcun provvedimento.

I commi che disciplinano il procedimento sembra- no richiamare una disciplina statale cedevole, trovando difatti applicazione nelle regioni a statuto ordinario che non prevedano norme quantomeno equipol- lenti, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore (e quindi, a decorrere dal 29 gennaio 2009, data di conversione) fermo restando che le predette regioni possano dunque «ampliare o ridurre l’ambito applicativo» e sempre fatta salva la possibilità per gli enti locali di provvedere con ap- posito regolamento. Si tratta di norme, difatti, ri- conducibili sicuramente alla materia «governo del territorio» che l’art. 117, terzo comma, della Costi- tuzione attribuisce alla potestà legislativa concor- rente dello Stato e delle Regioni2.

La detassazione dei microprogetti di interesse locale

di Sergio De Santis

Sergio De Santis– Avvocato e Professore a contratto di diritto degli enti locali, cultore di diritto amministrativo, Facoltà di Giu- risprudenza-Università di Macerata.

Note:

1 Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2 Pure alla potestà concorrente è rimessa la materia: «valorizza- zione dei beni e delle attività culturali», a cui potrebbe farsi riferi- mento, sebbene con una evidente forzatura.

Oggetto

Il decreto «anticrisi» ha previsto la possibilità che gruppi di cittadini organizzati possano formulare all’ente locale territoriale competente proposte di interventi di utilità ed interesse sociale, indicando- ne i costi e i mezzi finanziamento, senza oneri per l’ente medesimo. I soggetti proponenti saranno ammessi alla detrazione dall’imposta sul reddito nella misura del 36 per cento.

Si tratta, dunque, di un innovativo intervento di politica partecipata del territorio applicato ad ope- re e/o servizi a carattere non economico.

Il maggiore problema «operativo» al decollo dei microprogetti è dato, tuttavia, dalla «laconicità»

della norma, non solo in riferimento agli interventi proponibili, il cui ambito ed i cui limiti andranno correttamente vagliati dalla regolamentazione re- gionale e locale, quanto soprattutto in riferimento alla natura dei soggetti privati proponenti, definiti genericamente «gruppi di cittadini organizzati».

Riferimento

D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 23

La novità

(2)

Inderogabile, invece, se non in melius, la previsione di cui al quarto comma, circa l’esonero dai costi in capo al gruppo attuatore, siano essi amministrativi o fiscali, pure previsti da eventuali discipline di setto- re, sia a carattere legislativo che regolamentare, e cir- ca l’ammissione in detrazione dall’imposta sul red- dito nella misura del 36 per cento in capo ai singo- li che abbiano sostenuto l’intervento. La materia è trattata come un vero e proprio livello essenziale delle prestazioni sociali che, come noto, la lettera m) dell’articolo 117 della Costituzione riserva espressa- mente alla competenza dello Stato.

La norma è da leggersi di seguito a quanto riporta- to nel precedente art. 20, che detta una disciplina straordinaria per velocizzare le procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico na- zionale e, di conseguenza, modifica il relativo regi- me di contenzioso amministrativo, dettando dispo- sizioni che finiranno, nei fatti, con l’assoggettare questo tipo di ricorsi ad un rito ultra-accelerato3.

Le finalità della norma

In comune le due norme hanno difatti lo spirito, che è quello di risolvere la crisi, accelerando i tem- pi per gli interventi edilizi ed urbanistici.

Per quanto concerne quelli di impatto strategico nazionale, assoggettandoli, come detto, ad un proce- dimento velocizzato ed a un rito processuale ultra- accelerato; per quelli a carattere locale (ovvero di micro-arredo urbano), introducendo una serie di norme di favore per il privato ed, in particolare:

1) ammettendo la procedura del silenzio-assenso in materia di opere pubbliche o di pubblica utilità;

2) prevedendo l’obbligo di mettere a disposizione dei proponenti l’assistenza degli uffici e dei di- pendenti dell’ente nonché, sembrerebbe, i suoi canali di accesso al credito;

3) rendendo il provvedimento, anche tacito, imme- diatamente valido nei confronti di terzi di qual- siasi natura, pure pubblica – con l’unica salvezza dei diritti degli enti deputati alla tutela degli in- teressi sensibili eventualmente coinvolti – «bypas- sando» ogni ulteriore iter amministrativo autoriz- zatorio e/o concessorio.

Tutto ciò, ovviamente, senza l’aggravio di costi, am- ministrativi o fiscali, pure previsti da eventuali disci-

pline di settore, sia a carattere legislativo che regola- mentare in capo al gruppo attuatore, e con l’ammis- sione in detrazione dall’imposta sul reddito nella misura del 36 per cento in capo ai soggetti che han- no sostenuto le spese.

Tuttavia, il decreto legge anti-crisi è stato poi con- vertito con una serie di modifiche sostanziali all’i- stituto.

Le modifiche in sede di conversione

In sede di conversione quasi tutte le novità più in- teressanti sono dunque andate perdute; in particola- re, è stato previsto non solo che le proposte avanza- te da parte dei gruppi di cittadini organizzati do- vranno essere formulate nel rispetto degli strumen- ti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, ma anche che l’istanza sarà da intendersi respinta decorsi due me- si dalla sua presentazione, anziché approvata come previsto nel testo previgente.

Entro il medesimo termine, si è tuttavia previsto, l’ente locale potrà, con delibera motivata, disporre l’approvazione delle proposte formulate dai cittadi- ni, regolandone le fasi del procedimento di realizza-

Nota:

3 Che interventi di tipo urbanistico debbano oramai passare sem- pre più per il tramite dei mezzi di politica partecipata tra il pubblico ed il privato, coinvolgendo il soggetto privato non più e non soltanto nella fase esecutiva dell’opera, quanto già nella sua fase ideativa (progettuale e finanche di localizzazione) è oramai una acquisizione pacifica. Il ricorso al capitale privato è difatti l’unico modo che gli enti territoriali hanno per supera- re la crisi di reperimento dei mezzi e degli strumenti necessari a finanziare le opere pubbliche o di pubblica utilità. Per contro occorre, ovviamente, incentivare il privato coinvolgendolo ben prima della fase di mera attuazione dell’intervento. Il modello della attivazione del comparto a mezzo dei consorzi di urba- nizzazione, siccome originariamente disciplinato dall’art. 23 della l.u. statale, è oramai definitivamente naufragato né, abbia- mo ragione di ritenere, potrà giammai riaversi, posto il recente revirement legislativo, reso obbligato dalle due arcinote sentenze della corte costituzionale, in ordine all’adeguamento dell’in- dennizzo espropriativo al valore venale del bene espropriando.

Occorre dunque prevenire l’insorgere della vicenda espropria- tiva ed attivarsi nelle forme previste dalla legge per la pianifica- zione degli interventi urbanistici ed edilizi, incentivando il ri- corso al capitale privato ed attivando i meccanismi perequativi e compensativi da aggiungersi, se del caso, a forme di concor- so della p.A. nel rischio di impresa con il ricorso a forme di partnerariato pubblico privato che possano anche arrivare sino alla creazione di società miste (si pensi alle società di trasfor- mazione urbana).

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zione ed i relativi tempi di ese- cuzione.

In questo modo sono state re- cepite le preoccupazioni del- l’ANCE, che aveva subito sot- tolineato le sue perplessità in ordine alla introduzione, nella sostanza, di una procedura di silenzio-assenso in materia di opere pubbliche – seppur di interesse locale – in deroga agli strumenti urbanistici, che avrebbe potenzialmente inta- sato gli enti locali comuni di richieste che, se non fossero state respinte per tempo, avrebbero portato ad una atti- vità urbanistica ed edilizia del tutto disomogenea e deregola- mentata.

Una preoccupazione forse eccessiva, che non consi- derava come il decreto-legge avesse richiesto, per far scattare la procedura semplificata del silenzio-assen- so, la presentazione di vere e proprie proposte ope- rative di pronta realizzabilità, con tanto di indicazio- ne dei costi e dei mezzi di finanziamento e, dunque, di veri e propri progetti esecutivi asseverati4. Ovvio, a quel punto, che progetti di massima o semplici studi di fattibilità non avrebbero nemmeno «fatto scattare» in capo all’ente l’obbligo di provvedere en- tro il termine contingentato, per evitare il rilascio del tacito provvedimento assentivo.

Ciò comporta comunque, a parere di chi scrive, che il gruppo potrà continuare ad avvalersi, in una pri- ma fase, di meri progetti di massima o di semplici studi di fattibilità, per poi «aggiustare il tiro» con le prescrizioni e l’assistenza tecnica fornita dell’ente – anche secondo le modalità previste dal suggerito re- golamento, se adottato. Siamo anche dell’avviso che l’eventuale impartizione delle prescrizioni inter- romperà i termini del procedimento, che incomin- ceranno nuovamente a decorrere a seguito della ri- sposta del privato. In caso di recepimento della pro- posta, infine, la delibera motivata dovrà regolare le fasi essenziali del procedimento di realizzazione ed i tempi di esecuzione in relazione al caso concreto,

potendo tuttavia anche limi- tarsi a richiamare il regola- mento dell’ente locale (sem- pre se adottato).

Anche la soppressione, in se- de di conversione, della parte che prevedeva che l’autoriz- zazione potesse derogare agli strumenti urbanistici, poteva essere evitata dal momento che in tal modo si è, nei fat- ti, finito con l’obbligare il gruppo attuatore a coinvol- gere necessariamente l’ente regionale (ovvero le province delegate) laddove il progetto vada in variante allo stru- mento urbanistico, con ovvio aggravio di tempi e conse- guente disincentivo all’uso dello strumento.

La potestà regolamentare di regioni ed enti locali

Comunque, trattandosi di disciplina cedevole, resta salva la possibilità delle singole regioni a statuto ordinario di ampliare le previsioni nazionali, maga- ri classificando i diversi tipi di intervento e preve- dendo procedure di approvazione diversificate – anche con lo strumento delle c.d. «autorizzazioni uniche». È di non poco interesse, e meriterebbe una trattazione autonoma, verificare se, in assenza della superiore copertura della legge statale, le re- gioni non possano spingersi addirittura verso una massiccia semplificazione e, quindi, a re-inserire tout court le disposizioni abrogate5. Ad una somma- L’approvazione delle proposte

– La procedura del silenzio-assenso, prevista ori- ginariamente dal decreto anticrisi, ha sollevato dubbi e preoccupazioni in materia di deroghe agli strumenti urbanistici che avrebbero potenzial- mente intasato gli enti di richieste che se non fos- sero state respinte per tempo avrebbero portato ad una attività urbanistica ed edilizia del tutto disomogenea e deregolamentata.

– In fase di conversione è stato previsto non solo che le proposte avanzate da parte dei gruppi di cittadini organizzati dovranno essere formulate nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti ur- banistici adottati, ma anche che l’istanza sarà da intendersi respinta decorsi due mesi dalla sua presentazione, anziché approvata come previsto nel testo previgente.

Il problema e la soluzione

Note:

4 Per quanto concerne l’onere di indicazione dei costi e dei mez- zi di finanziamento, riteniamo infatti che si voglia alludere alla presentazione di idonee garanzie bancarie alla operazione (ov- viamente se la stessa, giusto il modico importo, non sia sosteni- bile direttamente dal gruppo).

5 Il discorso meriterebbe ben altro spazio ed influenza non poco anche i limiti del regolatore locale. Ci permettiamo di rinviare a S.Villamena, Autonomia locale e semplificazione amministrativa, in Nuove autonomie 2008, numero monografico su Semplificazione normativa e amministrativa, curato da M. Immordino e F.Teresi, pp.

(segue)

(4)

ria lettura, in assenza di una favorevole disciplina di principio, riteniamo non possano essere re-intro- dotte a livello regionale la tanto sbandierate novi- tà del decreto originario, l’aver cioè previsto una procedura di silenzio-assenso in materia di opere pubbliche di interesse locale, e la deroga agli stru- menti urbanistici anche se, ad onor del vero, essen- do le opere di interesse meramente locale ben comprendiamo i dubbi emersi in sede di esame da parte della 1ª Commissione permanente affari co- stituzionali6.

Ciò detto, v’è da ribadire comunque che l’ente re- gionale dovrebbe premurarsi di regolamentare det- tagliatamente quantomeno l’elenco delle opere as- sentibili perché, effettivamente, la dizione «opere di interesse locale» lascia aperta la possibilità di avva- lersi della predetta disciplina per le più disparate esi- genze. Non si tratta solamente dell’arredo di parchi ovvero dell’attrezzatura o della piantumazione di zone a verde pubblico, ma della possibilità di arre- dare interi quartieri, anche disponendo su terreni di risulta di precedenti lottizzazioni, ovvero ancora di prevedere soluzioni alternative di viabilità intra- comparto (rotatorie) ovvero infine, traslazioni di be- ni (pensiamo a chiesette di proprietà comunale, ri- fugi, baite).

Trattandosi di materia rimessa alla potestà concorrente, le regioni che decideranno di attivarsi potrebbero poi – tra l’altro provvedendo direttamente con nor- me regolamentari emanate con semplici delibere di giunta – limitarsi ad individuare dei criteri di mas- sima semi-vincolanti per l’ente locale con una sorta di regolamento-tipo. La materia, verrebbe, dunque, di fatto, delegata.

La potestà regolamentare degli enti locali7 – salvo quanto verrà loro demandato dalle regioni – invece, dovrebbe arrestarsi alla disciplina delle «attività» e dei «processi» di cui al comma 1 e quindi, ritenia- mo, a precisare i contenuti e le modalità di presen- tazione delle proposte, le modalità di coinvolgimen- to degli eventuali soggetti, enti ed uffici interessati e quelle relative alle prescrizioni da impartire ed al- l’assistenza da fornire ai gruppi attuatori. E ciò, ov- viamente, in linea con la (seppur problematica) ri- serva costituzionale di titolarità della funzione am- ministrativa di cui al comma 1 dell’art. 118.

La definizione dei soggetti privati

Il problema di definire univocamente la natura di questi soggetti privati a cui spetti l’effettiva attua- zione e che pertanto correlativamente beneficino della normativa di sgravio è, poi, l’ulteriore nodo ir- risolto cui il presente contributo dovrebbe tentare di fornire una risposta, e necessita pertanto di trat- tazione separata.

I promotori

Come detto, la disposizione parla di «gruppi di cit-

Note:

(segue nota 5)

783-798; l’autore da per assodato che gli «enti locali possono integrare/derogare le regole di semplificazione stabilite a livel- lo statale e regionale “migliorandole”» posto che «il rapporto tra i diversi livelli di governo condiziona sensibilmente l’auto- nomia normativa locale, e ciò nel senso che, quanto “semplifi- cato” a livello superiore, non può essere “aggravato” a livello in- feriore». In sostanza, «pur in assenza di un previo intervento le- gislativo che autorizzi l’esercizio del relativo potere, e qualora la materia sia di “spettanza locale”, potranno ammettersi rego- lamenti locali anche in materia di semplificazione amministra- tiva. Tali regolamenti, però, incontreranno il limite di non po- ter “aggravare” il funzionamento di un istituto di semplifica- zione regolato a livello nazionale o regionale».

6 In sede di esame, nella 69ª Seduta della prima Commissione permanente affari costituzionali dello scorso martedì 20 gen- naio 2009 sono state manifestate «perplessità sulla procedura prevista per la detassazione di microprogetti di arredo urbano o di interesse locale di cui all’articolo 23, laddove non è agevole riconoscere una competenza diversa da quella degli enti locali»

(cfr. intervento senatrice Incostante). Anche il senatore Cec- canti, ricordando «il parere favorevole, con condizioni e osser- vazioni, espresso dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, che è stato inspiegabilmente ignorato nel- l’esame presso l’altro ramo del Parlamento, anche se non inci- deva sull’impostazione generale del provvedimento», ha illu- strato «una proposta alternativa di parere, favorevole con condi- zioni e osservazioni...Le condizioni sono dirette a preservare l’autonomia organizzativa costituzionalmente garantita alle Re- gioni, che sarebbe violata dall’articolo 20, commi 1 e 9, a rifor- mulare l’articolo 23 in forma di disciplina di principio e a de- finire univocamente la natura dei soggetti privati che propon- gono microprogetti e gli interventi proponibili, nonché l’ambi- to e i limiti degli stessi interventi».

7 Si veda ancora S.Villamena, Autonomia locale e semplificazione am- ministrativa, cit.,: «gli enti locali, esercitando il proprio potere normativo, poss(o)no integrare o derogare la normativa supe- riore purché “migliorino” il rendimento complessivo di un isti- tuto di semplificazione già disciplinato a livello superiore (re- gionale o statale). Diversamente, vale a dire qualora l’interven- to normativo dell’ente locale “complichi” l’iter procedurale (o organizzativo) che i livelli di governo superiore intendevano semplificare, lo stesso dovrà ritenersi illegittimo per il fatto che la semplificazione amministrativa costituirebbe limite invalica- bile (id est “livello essenziale” inderogabile) per enti sprovvisti di competenza legislativa».

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tadini organizzati». Questi gruppi saranno esenti dal ver- samento di oneri fiscali ed amministrativi, ma saranno te- nuti, se soggetti, al versamento dell’IVA.

Al contrario, i singoli apparte- nenti al gruppo, in relazione ai contributi versati sia «per la formulazione delle proposte»

sia per «la realizzazione delle opere» verranno ammessi in detrazione dall’imposta sul

reddito sino al 36%, e ciò fino a quando l’attuazio- ne del federalismo fiscale non ne consenta di preve- dere la detrazione dai tributi propri dell’ente bene- ficiario dell’intervento.

È appena il caso di rilevare che l’esenzione è specu- lare a quanto previsto in materia condominiale per quanto concerne i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conserva- tivo e di ristrutturazione edilizia che abbiano ad og- getto parti comuni degli edifici residenziali.

Ciò ci fa ritenere che per beneficare della detrazio- ne occorrerà che il gruppo provveda a rendicontare le spese sostenute, con l’indicazione di quelle di pre- disposizione della proposta e della manodopera uti- lizzata per la realizzazione dell’intervento e che ogni soggetto sia in grado di dimostrare il proprio esbor- so in riferimento all’opera realizzata.

I soggetti che potranno offrire il servizio benefi- ciando al meglio degli incentivi fiscali saranno dun- que gruppi organizzati esponenziali di interessi lo- cali, quali associazioni tra residenti che, comune- mente alle collettività condominiali, non siano enti- ficati e non godano pertanto di personalità giuridi- ca e comunque di autonomia patrimoniale8. In que- sto modo le obbligazioni connesse all’opera, pur la- tu sensu nell’interesse del gruppo esponenziale, sa- ranno in realtà direttamente ascrivibili ai suoi singo- li componenti – così come, del resto, anche la rela- tiva responsabilità – ed avrà senso la previsione del- lo sgravio intuitu personae.

Occorrerà evidentemente prevedere delle modalità di certificazione dell’esborso e, quindi, che il grup- po si doti di un proprio codice fiscale e che prov-

veda a far transitare i versa- menti «per la formulazione delle proposte» e per «la rea- lizzazione delle opere» su un apposito conto corrente allo stesso intestato, dovendo poi ogni soggetto appartenente alla compagine munirsi di ap- posita certificazione da parte del legale rappresentante del gruppo, che a tal punto do- vrebbe essere un vero e pro- prio mandatario collettivo munito di rappresentanza. Per tal verso hanno un senso le modifiche introdotte in sede di conversio- ne, volte non a caso a ribadire che le spese verran- no «ammesse in detrazione dall’imposta sul reddito dei soggetti che le hanno sostenute».

Così ricostruita la vicenda, non vi sarebbe allora convenienza nell’aggregazione, se la normativa non avesse previsto, per il gruppo, l’ulteriore beneficio dell’esonero da ogni aggravio fiscale o amministra- tivo. Questa previsione, come detto, deve senza dub- bio considerarsi un livello essenziale delle prestazio- ni, di talché né la disciplina regionale né tantomeno quella regolamentare locale potranno derogarvi (al- meno in senso peggiorativo). Così ricostruita, per- tanto, la norma ha carattere precettivo, è di imme- diata applicazione e prevale su ogni contraria disci- plina, pure a carattere strettamente locale.

– Le regioni dovrebbero regolamentare detta- gliatamente quantomeno l’elenco delle opere as- sentibili perché, effettivamente, la dizione «opere di interesse locale» lascia aperta la possibilità di avvalersi della predetta disciplina per le più dis- parate esigenze.

– È importante definire univocamente la natura dei soggetti privati a cui spetti l’effettiva attua- zione e che pertanto correlativamente beneficino della normativa di sgravio.

I problemi aperti

Nota:

8 Di recente la Corte di Cassazione SS.UU., ha opportunamente evidenziato, prendendo le distanze da precedenti contrari delle proprie sezioni come: «Per la struttura, gli enti di gestione si con- trassegnano in ragione della soggettività (personalità giuridica pubblica) e dell’autonomia patrimoniale (la titolarità delle parte- cipazioni azionarie e del fondo di dotazione). Orbene, non- ostante l’opinabile rassomiglianza della funzione - il fatto che l’amministratore e l’assemblea gestiscano le parti comuni per conto dei condomini, ai quali le parti comuni appartengono - le ragguardevoli diversità della struttura dimostrano la inconsisten- za del ripetuto e acritico riferimento dell’ente di gestione al condominio negli edifici Il condominio, infatti, non è titolare di un patrimonio autonomo, né di diritti e di obbligazioni: la tito- larità dei diritti sulle cose, gli impianti e i servizi di uso comune, in effetti, fa capo ai singoli condomini; agli stessi condomini so- no ascritte le obbligazioni per le cose, gli impianti ed i servizi co- muni e la relativa responsabilità; le obbligazioni contratte nel co- siddetto interesse del condominio non si contraggono in favore di un ente, ma nell’interesse dei singoli partecipanti».

(6)

Non potrà pertanto prevedersi – né da parte del le- gislatore regionale né da parte dell’ente locale – pa- gamento o corrispettivo alcuno, potendo in en- trambi i casi aversi, da parte del gruppo, tutela giu- diziaria diretta9.

Conclusioni

L’art. 23 dispone un nuovo strumento di urbanistica compartecipata applicato ad opere e/o servizi a ca- rattere non economico, per i quali il Legislatore ha ritagliato l’apposito modello della sussidiarietà oriz- zontale ora delineato dall’art. 118, IV comma, della Costituzione, che difatti prevede che «Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli ed associa- ti per le attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà». Del resto la norma riman- da esplicitamente al predetto modello della sussidia- rietà orizzontale sin dalla sua rubricazione.

Un modello che è stato, come abbiamo già avuto modo di osservare, forse un modo per introdurre un nuovo principio di solidarietà, per ovviare al falli- mento in settori di mercato in cui lo Stato non ar- riva con le proprie casse a finanziare ma è comun- que in grado di promuovere enti autofinanziati, ri- muovendo magari gli ostacoli burocratici, semplifi- cando le procedure ed intervenendo con benefici ed incentivi fiscali che incoraggino sia i gruppi isti- tuendi che quelli già operativi10. Di questa interpre- tazione, fornisce un esempio lampante proprio l’in- tervento del legislatore con la norma sulla «detassa- zione dei microprogetti di arredo urbano o di inte- resse locale operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà».

Il problema maggiore dovrebbe proprio essere dato dalla stringatezza del dato normativo, non solo in ri- ferimento agli interventi proponibili, il cui ambito ed i cui limiti andranno correttamente vagliati dalla regolamentazione regionale e locale, quanto soprat- tutto in riferimento alla natura dei soggetti privati proponenti. Difficile che il Legislatore si sia riferito a gruppi dotati di autonomia patrimoniale perfetta, altrimenti non avrebbe senso la previsione dello sgravio fiscale al 36% in capo ai singoli. In attesa della normativa di dettaglio, che riteniamo dovrà es- sere fornita dalla Agenzia delle entrate con circolari

esplicative – come detto la materia non ci appare derogabile in peius da parte degli enti territoriali – riteniamo di propendere per il modello della asso- ciazione o comunque del gruppo non entificato, con la precisazione che lo stesso, come parimenti detto, dovrà dotarsi di un apposito conto corrente da cui far transitare gli esborsi, dovendo poi gli stes- si essere rendicontati, siccome riferiti ai singoli, da parte del rappresentante del gruppo, onde consenti- re l’accesso agli sgravi fiscali.

Note:

9 Riteniamo pertanto che se la regione, nel regolare il dettaglio della materia, dovesse imporre un contributo, il gruppo potrà chiedere al giudice della legittimità del conseguente atto im- positivo emanato dall’ente in subiecta materia, la pronuncia di il- legittimità costituzionale, in via incidentale, per contrarietà al- l’art. 117 della Costituzione, della medesima legge regionale. Se il contributo venga richiesto dal regolamento locale, ne potrà chiedere la disapplicazione o comunque la dichiarazione di il- legittimità, in via incidentale.

10 Il principio di sussidiarietà orizzontale dovrebbe dunque essere letto nel senso che il legislatore costituzionale abbia voluto che l’ente locale coinvolgesse quanto più possibile, per lo svolgi- mento delle attività non economiche, i cittadini della comunità di riferimento, singoli ed associati. È probabile che il costituen- te abbia voluto suggerire il passaggio da un modello di stato as- sistenziale ad una nuova concezione di stato liberista, con il Wel- fare sostanzialmente in mano al privato e non più al pubblico.

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