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Pochi mesi prima “Il Sole 24 ore” aveva dato conto della denuncia dei penalisti per vari casi di detenuti costretti a rimanere in carcere per la mancanza di braccialetti disponibili2

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Academic year: 2021

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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Il sempre più deciso ricorso da parte del legislatore all’utilizzo delle misure di sorveglianza elettronica a distanza come alternativa alla detenzione, sia in fase cautelare che esecutiva, mira a contribuire all’azione per diminuire il sovraffollamento delle carceri ed indica che la strada è tracciata e che il percorso andrà avanti, nonostante opinioni divergenti, resistenze e oggettive difficoltà, anche tecniche.

Componenti e settori importanti della magistratura, ma anche del Ministero e delle forze politiche e sociali, oltreché dell’opinione pubblica, guardano infatti con crescente favore al rapporto costi- benefici, pur complesso, che si comincia ad apprezzare dopo le prime difficoltà e incertezze dell’avvio del ricorso a queste misure che consentono di evitare la carcerazione, garantendo al tempo stesso, sicurezza e affidabilità nei controlli. Il problema che si aggiunge è semmai quello della disponibilità degli strumenti di sorveglianza elettronica, che cominciano a scarseggiare, come riportano le cronache.

Proprio pochi giorni fa su “Repubblica” si leggeva un servizio sulle liste di detenuti in attesa di essere ammessi agli arresti domiciliari perché era finita la disponibilità dei braccialetti elettronici che consentono il controllo a distanza. Veniva riportato anche un caso successo a Brescia in cui i giudici pur essendo arrivati addirittura a contattare anche il fornitore dei braccialetti avevano ottenuto solo

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conferma che nessuno dei 2.000 dispositivi di controllo fosse disponibile. Ciò ha portato al rigetto della misura alternativa al carcere per il soggetto in questione1. Pochi mesi prima “Il Sole 24 ore” aveva dato conto della denuncia dei penalisti per vari casi di detenuti costretti a rimanere in carcere per la mancanza di braccialetti disponibili2. Un anno fa infine “Il fatto quotidiano” aveva parlato del caso di un giudice di Genova che aveva ingiunto alla Telecom di consegnare il braccialetto, riuscendo ad ottenerlo3. Mentre in Italia si presenta una situazione del genere, oggetto di continui interventi, correnti di pensiero importanti, anche in Europa, puntano a rinvigorire il principio della finalità della pena che deve puntare soprattutto alla rieducazione e al reinserimento sociale del reo. Obiettivo reso peraltro imprescindibile dalla oggettiva necessità di porre fine al sovraffollamento delle carceri e alle condizioni spesso disumane della detenzione. Fermo restando che il ricorso alle misure di sorveglianza elettronica a distanza non deve rappresentare o essere percepito come un alleggerimento della pena, il fatto che il reo possa scontare la sanzione in un clima di rapporti umani e familiari accettabili, nella propria abitazione, pare comunque andare incontro alle finalità di rieducazione e reinserimento, oltre a migliorare oggettivamente la situazione nelle carceri.

1 V. La Repubblica, 30 giugno 2015, in www.ristretti.org.

2 V. Il Sole 24ore, 3 dicembre 2015, in www.diritto24.ilsole24ore.com.

3 V. Il Fatto Quotidiano, 20 agosto 2014, in www.ilfattoquotidiano.it.

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Determinante ed espressamente richiamato resta peraltro il consenso del soggetto da controllare al ricorso a questa particolare forma di sorveglianza: consenso che contribuisce ad attenuare la rilevanza dei problemi comunque connessi al rispetto della privacy e più in generale dei diritti dell’individuo. Tra questi, da non trascurare, anche il diritto all’eguaglianza sancito dalla Costituzione che potrebbe essere messo in discussione nel caso in cui i controllati non disponessero di una casa propria, della rete telefonica e di altri requisiti indispensabili perché il controllo a distanza possa funzionare. Certamente da rivedere rimane in ogni caso la normativa che disciplina la questione: i tanti decreti non danno alla materia l’organicità di cui avrebbe bisogno. Una disciplina che metta ordine si impone quindi per evitare disposizioni ridondanti e a volte in contrasto, o poco chiare. Così come servono anche dati certi, alla luce delle esperienze fatte finora, per valutare efficienza, economicità, risultati, e congruità del rapporto costi-benefici nell’applicazione di misure di sorveglianza elettronica a distanza.

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