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Si riportano estratti dal Regolamento Edilizio di Viareggio, ai quali si è fatto riferimento per la progettazione dell’AREA SALOV.

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170 3.8. Estratti dal Regolamento Edilizio di Viareggio.

Si riportano estratti dal Regolamento Edilizio di Viareggio, ai quali si è fatto riferimento per la progettazione dell’AREA SALOV.

Art. 9. Ristrutturazione urbanistica.

l. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono definiti nell’art. 31 lettera "e" della legge 05.08.78 n° 457 e dall’allegato, lettera E della L.R. 21.05.1980 n° 59 e così suddivisi:

2.

. interventi di ristrutturazione urbanistica, indicati con la sigla RU: si attuano con intervento edilizio diretto secondo le modalità e gli indici urbanistici prescritti dalla presente normativa nelle singole zone omogenee;

. interventi di recupero di aree di degrado urbanistico, fisico, igienico e socioeconomico, indicati negli elaborati grafici con la sigla PR e soggetti all’approvazione preventiva da parte del consiglio comunale di un piano urbanistico attuativo cosi come previsto dall’art. 8 della Variante Urbanistica. I piani di recupero si attuano con le modalità e gli indici urbanistici prescritti dalle presenti norme.

Art. 15. Opere di urbanizzazione.

1. Le opere di urbanizzazione primaria sono:

. strade complete di segnaletica e toponomastica:

. spazi di sosta e parcheggio;

. fognature;

. rete idrica;

. rete di distribuzione dell’energia elettrica, del gas e telefonia;

. pubblica illuminazione;

. spazi di verde attrezzato.

2. Le opere di urbanizzazione secondaria sono:

. asili nido e scuole materne;

. scuole dell’obbligo;

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171 . mercati di quartiere;

. delegazioni comunali;

. chiese e altri edifici per servizi religiosi;

. impianti sportivi di quartiere;

. centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;

. aree verdi di quartiere e parchi urbani.

3. Le opere per gli allacciamenti ai pubblici servizi sono:

. i condotti di fognatura, di adduzione idrica ed elettrica, del gas e della telefonia;

. le attrezzature viarie e di collegamento con le zone già urbanizzate.

Art. 35. Volume.

l. Per volume massimo edificabile si definisce la sommatoria del prodotto della superficie coperta di ogni piano per la relativa altezza misurata dal pavimento all’intradosso del solaio sovrastante compresi gli spessori dei solai intermedi.

2. Qualora la copertura sia inclinata, l’altezza da considerare è quella misurata dal pavimento al punto medio dell’intradosso di copertura.

3. Le falde inclinate di copertura non possono avere una pendenza superiore al 35%. Per gli edifici di carattere produttivo le altezze, ai fini del calcolo del volume, sono determinate dal piano di calpestio all'imposta della copertura sui lati perimetrali.

4. Non sono considerati nel calcolo del volume:

a. i volumi tecnici così come definiti al successivo articolo 36 (Volumi tecnici);

b. le tettoie i portici le pensiline a sbalzo ed i loggiati di profondità non superiore a mt. 2.00 misurata dalla parete esterna al pilastro di sostegno, dai pilastri potranno essere aggiunte le gronde con sbalzo massimo di 50 cm. escluso il canale di gronda;

c. i piani interrati che non eccedano il perimetro del

fabbricato sovrastante. Per perimetro esterno del fabbricato

deve intendersi il profilo esterno delle murature portanti

quindi con l'esclusione di qualsiasi elemento a sbalzo. La

(3)

172 parte eccedente è considerata nel volume ad eccezione di quella prescritta per i parcheggi prescritti dalla L.122/89.

Le limitazioni delle presenti norme non si applicano agli stabilimenti balneari.

d. il rialzamento del primo solaio fino a quota massima di cm.70 dal piano di campagna o del marciapiede;

e. i portici, gallerie e pilotis con altezza fino a mt. 2,70 destinati ad uso pubblico con atto di convenzione con l’AC;

f. i portici e i loggiati di larghezza non superiore a mt.

2,00 misurata dalla parete esterna al pilastro di sostegno, fermo restando che costituiscono distanza dal confine e dagli edifici.

5. Sono compresi nel volume:

a. le chiostrine ed i cavedi, di superficie in pianta inferiore a mq.6

b. i sottotetti quando le altezze libere misurate dall’estradosso dell'ultimo solaio in corrispondenza della

imposta della falda e il suo colmo sono, congiuntamente o disgiuntamente, superiori rispettivamente a cm 15 em 2,50;

c. le volumetrie a loggiato, tettoie e a porticato aperto, destinato ad uso privato e/o condominiale, è computato al 50%

del volume risultante se di altezza non superiore a m 2,70; la parte eccedente l'altezza di 2,70 m è computata per intero;

d. le scale esterne di distribuzione ai piani superiori dell’edificio misurate vuoto per pieno dal pavimento del pianerottolo del piano terra al pavimento dell’ultimo pianerottolo;

e. il volume interrato eccedente il perimetro esterno del corpo di fabbrica ad eccezione di quello per i parcheggi prescritti dalla legge 122/89;

f. i sottotetti relativi al patrimonio edilizio esistente,

quando le altezze libere misurate dall’estradosso dell’ultimo

solaio in corrispondenza dell’imposta di falda e il suo colmo

sono congiuntamente superiori rispettivamente a cm 15 e m

2,50.

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173 6. Negli interventi su edifici esistenti il volume è calcolato come per gli edifici di nuova costruzione.

7. Non costituisce aumento di volume l’abbassamento dell’ultimo solaio ancorché il sottotetto esistente abbia requisiti non volumetrici; sono ammesse deroghe solo per le eventuali opere dovute all’applicazione di normative di sicurezza e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, previste dalla legislazione vigente.

8. I portici sono definiti come tali, quando hanno una sola parete piena e apertura su tre lati nonché la relativa copertura.

9. Le logge sono tali quando sono aperte solamente su uno o due lati e le restanti pareti piene nonché la relativa copertura.

10. Le tettoie sono definite tali quando hanno almeno quattro montanti di sostegno, quattro lati liberi e relativa copertura.

11. Chiostrine e cavedi: E’ l’area libera scoperta delimitata da edifici lungo tutto il perimetro, che serve ad illuminare e ventilare solo locali non abitabili, cioè non destinati alla permanenza di persone.

Art. 37. Superficie territoriale.

l. Si definisce superficie territoriale (St) l’area sulla quale il Prg si attua a mezzo di strumento urbanistico attuativo; è comprensiva delle aree per l’urbanizzazione primaria e per quella secondaria anche se non indicate nelle planimetrie, che fosse necessario reperire nel corso di attuazione.

Art. 38. Superficie fondiaria.

l. Si definisce superficie fondiaria (St) di un edificio o di un gruppo di edifici, ai fini dell’applicazione e della valutazione degli indici urbanistici, la superficie di terreno disponibile per l’edificazione. Tale superficie deve essere chiaramente individuata nei progetti di costruzione.

2. Qualsiasi superficie che alla data di adozione delle

presenti nonne sia già di pertinenza a costruzioni esistenti o

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174 autorizzate, non potrà essere computata per altre costruzioni, qualora la sua sottrazione venga ad alterare (per i fabbricati esistenti o autorizzati) gli edifici e le prescrizioni di zona.

3. La superficie fondiaria deve essere contigua alle costruzioni e non frazionata né a cavallo di spazi o di aree pubbliche e/o di uso collettivo, salvo casi espressamente previsti nell’ambito di piani particolareggiati, risultando comunque inammissibile il trasferimento di indici di fabbricabilità da aree non facenti parte del lotto individuato dalla costruzione esistente o prevista.

4. Le sedi viarie private non costituiscono interruzione di continuità agli effetti della valutazione della superficie fondiaria pertinente.

Art. 39. Superficie coperta.

l. Per superficie coperta di un edificio si intende la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra comprese le eventuali costruzioni annesse all’edificio medesimo, delimitate dalla superficie esterna delle pareti perimetrali, comprese anche le logge coperte e porticati volumetrici.

2. Le terrazze a sbalzo, le gronde, le pensiline non accessibili e gli aggetti ornamentali non rientrano nel computo della superficie coperta.

3. Le parti interrate degli edifici non potranno invadere aree pubbliche.

Art. 42. Rapporto di copertura.

l. Si definisce rapporto di copertura (Rc) il quoziente, espresso in percentuale, tra la superficie coperta (Sc) dei fabbricati esistenti e di quelli da costruire e la superficie fondiaria pertinente (St) [Rc = Sc/Sf].

Art. 43. Altezza degli edifici.

l. Si definisce altezza massima di un edificio la maggiore

altezza dei vari lati determinata dalla quota di riferimento a

terra (piano del marciapiede della strada pubblica o, se non

esistente, piano di campagna) al punto di intersezione fra il

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175 filo esterno della facciata e l’intradosso del solaio di copertura, piano o inclinato e comunque con l’intersezione della proiezione dell’intradosso del solaio di copertura.

2. Non concorrono a determinare la massima altezza di un edificio: le altezze del timpano laterale nelle coperture a capanna, i parapetti delle terrazze di copertura fino a cm 110 di altezza sopra il piano di calpestio, gli extra corsa degli ascensori e i volumi tecnici di cui sia rigorosamente dimostrata l’inderogabile necessità.

Art. 44. Distanza dalle strade.

l. Si definisce distanza dalla strada la lunghezza del segmento minimo congiungente il corpo più avanzato del fabbricato o di parti di esso (esclusi gli aggetti di copertura e gli elementi decorati vi e i terrazzi a 1>balzo con aggetto non superiore a mt. 1,40) e il ciglio della strada, come precisato all’ Art 2 del Dm 1444/68 e dal codice della strada.

2. Ove non diversamente indicato nelle tavole della variante e nelle norme delle singole zone, la distanza minima di un fabbricato di nuova costruzione dalle strade urbane è fissata in 5,00 mt e comunque non inferiore alla metà dell’altezza del fabbricato.

3. Entro il perimetro dei centri abitati la distanza dal filo stradale non può superare l’allineamento esistente o, in mancanza, m 5,00. Sono ammesse distanze inferiori nel caso che ciò sia espressamente consentito negli elaborati degli strumenti urbanistici in vigore o a condizione che si tratti di opere da realizzarsi attraverso strumenti urbanistici attuativi.

4. Fuori dal perimetro dei centri abitati vale quanto previsto dal DM 1444/68 e dal nuovo codice della strada.

Art. 45. Distanza tra gli edifici.

1. Si definisce distanza tra gli edifici la lunghezza del

segmento minimo congiungente il corpo più sporgente del

fabbricato (esclusi gli aggetti delle coperture e degli

elementi decorativi) e l’edificio antistante.

(7)

176 2. I lati di due edifici, situati da bande opposte a una linea di confine, si dicono antistanti quando un qualsiasi punto di ciascuno di essi, proiettato ortogonalmente a tale linea, cade all’interno dell’altro. L’obbligo del rispetto delle distanze tra detti edifici vale quindi allorché questi siano antistanti, anche solo in parte. In quest’ultimo caso tuttavia il rispetto delle distanze si applica limitatamente alla porzione di edificio effettivamente antistante.

3. Le distanze tra i fabbricati è regolata nel seguente modo:

a. per i nuovi edifici e per gli ampliamenti è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti anche non finestrate. Tale distanza deve essere rispettata anche nel caso che uno solo degli edifici antistanti sia finestrato.

L’obbligo del rispetto della distanza opera tra costruzioni che si fronteggino anche solo in parte; non opera invece quando le costruzioni pur trovandosi da bande opposte alla linea di confine non abbiano alcun tratto reciprocamente antistante;

b. sono fatte salve le disposizioni più restrittive se esplicitamente richiamate nelle norme degli strumenti urbanistici vigenti o adottati o da norme e regolamenti specifici e relativi alle opere da realizzare;

c. è ammessa la costruzione in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti;

d. gli interventi di nuova edificazione, rialzamento e demolizione e ricostruzione riguardanti tipologie urbane a schiera e isolati, possono essere realizzati:

• in aderenza a pareti cieche di edifici esistenti;

• sul confine del lotto;

• sul mo del marciapiede.

Art. 46. Distanza minima dai confini.

1. Per distanza minima dai confini si intende la lunghezza dal

segmento minimo congiungente il corpo più sporgente del

fabbricato (esclusi gli aggetti delle coperture e degli

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177 elementi decorativi: gronde terrazzi ecc.) e il confine antistante.

2. Per gli interventi di nuova costruzione, ove non diversamente indicato nelle tavole della variante e nelle nonne delle singole zone la distanza dai confini del lotto, non può essere inferiore ai mt 5.00 e non inferiore alla metà dell’altezza del fabbricato.

3. Per gli interventi di sopraelevazione ed ampliamento di edifici esistenti la distanza dai confini del lotto e dagli altri edifici non può essere inferiore da quanto stabilito dal Codice Civile.

Art. 50. Requisiti termici.

l. La progettazione e la realizzazione dei nuovi fabbricati devono conformarsi alle vigenti normative in materia di contenimento dei consumi energetici e alle leggi relative ai diversi impianti tecnologici.

2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti o di inserimento di impianto di riscaldamento in un edificio che ne era sprovvisto, il Dirigente può richiedere, su parere della commissione edilizia, che siano adottati provvedimenti atti a garantire un adeguato isolamento nelle coperture, nei solai soprastanti vani aperti, nei serramenti, nonché nello stesso impianto termico qualora esistente e da ristrutturare.

Art. 51. Requisiti acustici.

l. Negli edifici di nuova costruzione e in tutti gli interventi su manufatti esistenti sottoposti a ristrutturazione devono essere adottati sistemi di isolamento acustico.

2. I materiali usati devono garantire un'adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne:

a. i rumori di calpestio, di traffico, di gestione e di uso di impianti comunque installati nel fabbricato;

b. i rumori e suoni aerei provenienti da alloggi contigui e locali e spazi destinati a servizi comuni;

c. i rumori provenienti da laboratori e da industrie.

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178 Art. 52. Requisiti illuminotecnici

1. Gli edifici devono essere progettati in modo che l’illuminazione dei loro locali sia adeguata agli impegni visivi richiesti.

2. L’illuminazione diurna dei locali deve essere naturale e diretta con l’eccezione dei seguenti casi:

a. locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione;

b. locali destinati a servizi igienici, spogliatoi e antibagni;

c. locali non destinati alla permanenza di persone;

d. spazi di cottura;

e. spazi destinati al disimpegno e ai collegamenti orizzontali e verticali.

3. Le parti trasparenti delle pareti esterne dei singoli locali degli alloggi, misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre, non devono avere superficie inferiore a 1/8 di quella del piano di calpestio dei locali medesimi.

4. La conservazione delle minori superfici trasparenti per gli edifici già esistenti, ancorché sottoposti ad opere di ristrutturazione, può essere autorizzata quando la modifica delle aperture non risulti compatibile con la conservazione delle caratteristiche storico- architettoniche o ambientali dell’edificio o quando non sia previsto un cambio della destinazione d’uso.

5. Le parti trasparenti delle pareti esterne degli alloggi devono essere dotati di dispositivi permanenti che consentono la loro schermatura o il loro oscuramento.

3. Le coperture degli edifici devono essere progettate e realizzate in modo che i livelli sonori dei rumori prodotti nei locali sottostanti dalla pioggia o grandine non superino i valori compatibili con la destinazione dei locali medesimi.

4. Le pareti perimetrali esterne degli alloggi devono avere in

opera, a parte finestre chiuse, un isolamento acustico

normalizzato il cui indice di valutazione sia inferiore a 30

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179 decibel. Sono fatte salve le diverse o ulteriori prescrizioni deducibili dalla normativa vigente in materia.

Art. 53. Requisiti relativi all’aerazione.

l. Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che ogni locale possa fruire in tutte le stagione di aerazione adeguata alla sua destinazione.

2. Possono fruire di sola aerazione artificiale i locali già individuati al comma 2 del precedente articolo (Requisiti illuminotecnici).

3. La ventilazione artificiale può essere assicurata mediante un condotto di aerazione indipendente per ogni locale servito, sfociante sulla copertura e dotato di elettroaspiratore con accensione automatica collegata all’interruttore dell’illuminazione, oppure negli edifici con più di 3 piani può essere ottenuta mediante un unico condotto collettivo ramificato. Tale condotto deve essere dotato di elettroaspiratore centralizzato ad aspirazione continua posto sulla copertura.

4. I locali destinati alla permanenza di persone e che fruiscono di aerazione naturale devono avere almeno un serramento esterno opportunamente dimensionato e posizionato dotato di una o più parti apribili.

La superficie apribile deve essere così dimensionata:

. non inferiore ad 1/8 fino a 100 mq.

. non inferiore ad 1/16 da 101 fino a 1000 mq. (con un minimo di 12.5 mq.)

. non inferiore ad 1/24 sopra 1000 mq. (con un minimo di 62.5 mq.)

Art. 54. CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI.

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento tutti i locali si dividono nelle seguenti categorie:

- Categoria A: locali di abitazione.

- Categoria S: locali accessori e di servizio.

Sono locali di abitazione quelli in cui si svolge la vita, la

permanenza o l’attività della persona.

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180 2. I locali di abitazione, ai fini del presente regolamento, sono divisi in due categorie A1 e A2:

* Al - Soggiorni, pranzi, cucine e camere da letto, posti in edifici di abitazione sia individuale, che collettiva. Uffici, studi, ambulatori medici.

* A2 - Negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco; refettori; laboratori scientifico¬tecnici; officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio o relativi ad attività di lavoro, cucine collettive; sale di lettura, parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle macchine, ma dove vengono effettuate riparazioni, lavaggi, controlli, vendite, magazzini, depositi o archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico, pulizia.

3. Sono locali accessori o di servizio, quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni.

I locali accessori o di servizio, sono divisi nelle seguenti categorie:

Sl - Spogliatoi, posti di cottura con superficie inferiore a mq. 9, servizi igienici e bagni negli edifici di abitazione individuale o collettiva.

S2 - Scale che collegano più di due piani; magazzini e depositi dove la permanenza non è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizie; autorimesse, garage e simili; i suddetti locali s’intendono privati o senza permanenza di addetti; locali per macchinari che necessitano di avviamento o di scarsa sorveglianza; stenditoi; stalle, porcilaie ecc.; annessi agricoli, serre, cantine, locali per ripostiglio.

S3 - Corridoi e disimpegni; ripostigli in locali di

abitazione; locali macchine con funzionamento automatico,

salvo le particolari norme degli enti preposti alla

sorveglianza degli impianti suddetti, vani scala colleganti

solo due piani.

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181 4. I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia, a criterio dell'Amministrazione su parere della Commissione Edilizia.

Art. 55. CARATTERISTICHE DEI LOCALI DI CATEGORIA A.

l. Tutti i locali di cat. A devono ricevere aria e luce diretta da spazi liberi esterni.

2. Le finestre devono distribuire regolarmente la luce nell’ambiente. Il rapporto tra le superfici della finestra apribile e del pavimento non deve essere inferiore a 1/8 per i locali di categoria A1.

3. Le dimensioni minime dei locali di categoria Al non devono essere inferiori a:

. soggiorno e camera da letto per due persone mq 14 (ogni alloggio deve essere dotato di un locale di soggiorno di almeno 14 mq)

. soggiorno con cottura mq 16 (la zona cottura deve avere altezza minima di mt 2,70 e comunicare ampiamente con il soggiorno);

. camera da letto singola mq 9;

. ogni altro vano utile di cat. A non potrà essere inferiore a mq 9.

. il limite minore dei locali di categoria A non può essere inferiore a mq 2,40.

. i locali di cat. A non possono avere accesso diretto da servizi igienici.

4. Nel caso di unità edilizie con più servizi igienici di cui almeno uno disimpegnato è ammessa la comunicazione diretta con le camere da letto.

5. Le dimensioni minime dei locali di categoria A2 non possono essere inferiori a mq. 9, l’altezza dei medesimi è la seguente:

a. industriale e artigianale di produzione: m 3,00;

b. commerciale: m 2.70;

c. turistico- ricettive: m 2,70;

d. direzionali: m 2.70;

e. pubbliche o di interesse pubblico: m 3,00;

(13)

182 6. Le altezze minime indicate al comma precedente ai punti "a"

ed "e" sono ridotte del 10% negli edifici notificati ai sensi della legge 1089/39 e assimilati e negli edifici contrassegnati dal simbolo l nella Variante al Prg di recupero urbanistico e di adeguamento degli spazi pubblici.

7. Rimangono salve le norme nazionali relative ai minimi di superficie indicate nei piani commerciali di cui alle leggi vigenti e le altezze previste da specifiche normative.

8. L’altezza netta minima dei locali di categoria A1 non deve essere inferiore a mt. 2,70.

9. Ogni cucina dovrà essere dotata di allacciamento per acqua potabile e scarico delle acque di rifiuto e dovrà essere conforme a quanto previsto dalle norme vigenti, con particolare riferimento alle UNI.CIG. 7129/92 (griglia di aerazione, cappa di aspirazione convogliata a tetto ecc.). Le pareti delle cucine dovranno essere rivestite con materiali impermeabili fino all’altezza minima di mt.2.00 in corrispondenza del punto cottura; i pavimenti dovranno essere impermeabili.

Art. 56. CARATTERISTICHE DEI LOCALI ACCESSORI S1.

1. I servizi igienici e bagni devono essere di altezza minima mt. 2.40 e con superficie minima di mq. 3,00 (mq. 5,00 con più di due camere da letto) e lato non inferiore a mt. 1,00 e forniti di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotati di aspirazione meccanica, o di altro idoneo sistema di aerazione convogliato a tetto. Le pareti dei servizi igienici e dei bagni dovranno essere rivestite con materiale lavabile fino all’altezza minima di mt. 2.00, i pavimenti dovranno essere impermeabili. Nei suddetti servizi sprovvisti di apertura all’esterno è proibita l’installazione di apparecchi a fiamma libera.

2. Per ogni alloggio almeno una stanza da bagno deve essere

dotata dei seguenti impianti igienici: bidè, vaso, vasca da

bagno o doccia, lavabo.

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183 3. I posti cottura devono avere una superficie non inferiore ai mq. 6,00, una altezza non inferiore a mt. 2,70 ed una finestra apribile di almeno mq. 0,50, nel qual caso la comunicazione con il soggiorno può essere dotata anche di infisso.

Art. 57. CARATTERISTICHE DEI LOCALI ACCESSORI S2.

l. I locali di cat. S2 di cui al presente articolo, ad eccezione delle centrali termiche, possono ricevere luce ed aria dall’esterno anche da spazi equiparabili a cavedi e devono avere un’altezza minima di mt. 2,10.

2. Per i locali adibiti al ricovero di animali sono ammesse anche diverse prescrizioni, previo parere dell'Ufficio Sanitario, in relazione alle diverse tecniche di allevamento e alle consuetudini agricole sempreché conformi alle disposizioni di cui all’Art 4 della Legge Regione Toscana del 14.4.1995 n. 64 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni.

3. Le costruzioni relative alle attività agricole devono osservare le disposizioni della citata Legge Regionale 14.4.1995 n. 64 e le eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art. 58. CARATTERISTICHE DEI LOCALI ACCESSORI S3.

l. I corridoi e i disimpegni devono avere il lato inferiore non minore di mt. 1.00 e altezza media non inferiore a mt.

2,40.

2. I vani scala colleganti edifici oltre 6 mt. debbono avere rampe con larghezza utile non inferiore a cm. 120 e parapetti di altezza minima di cm. 100, la profondità minima dei pianerottoli sarà di cm. 120. Per le rampe interne delle case unifamiliari è consentita una larghezza minima di cm. 80 con una profondità minima dei pianerottoli di cm. 90.

3. I vani scala di cui al presente articolo possono essere senza aria e luce diretta.

4. I ripostigli non superiori a 5 mq. ed i locali macchine con

funzionamento automatico possono essere senza luce e aria

diretta.

(15)

184 5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi nonché quelle sancite dall’Art 63 non si applicano alle scale in aggiunta a quelle principali o alle scale occasionali realizzate per accedere a soffitte, scantinati, soppalchi e simili.

Art. 59. DEPOSITI MAGAZZINI AUTORIMESSE.

l. I muri dei locali di cui al presente articolo dovranno essere intonacati e imbiancati quelli dei depositi di derrate alimentari fino all’altezza di mt 2 dal pavimento, dovranno anche essere verniciati o rivestiti con materiale tale da consentire agevole lavaggio.

2. L’illuminazione e la ventilazione dovranno essere idonee alla destinazione dei locali.

3. Particolari norme potranno essere dettate dal Dirigente nel caso di magazzini, laboratori speciali, adibiti a lavorazioni o a deposito di materie putrescenti o dannose e moleste.

Art. 60. UFFICI NEGOZI.

l. Gli uffici e negozi previsti in nuove costruzioni o ricavati nell'ambito di ristrutturazioni di locali esistenti dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici comprendenti almeno un lavabo ed un WC.

2. Tali servizi dovranno essere previsti anche nel caso di cambio d’uso di locali esistenti finalizzato al conseguimento delle suddette destinazioni.

3. Qualora i servizi igienici non possano essere illuminati ed aerati direttamente, su conforme parere favorevole dell’ASL i locali potranno essere illuminati anche artificialmente e ventilati automaticamente in modo idoneo.

4. I servizi igienici dei pubblici esercizi di nuova costruzione devono essere divisi per uomini e donne ed essere disimpegnati dal locale principale qualora siano previsti due o più servizi.

Art. 61. PIANIINTERRATI O SEMINTERRATI.

l. Eventuali locali che posseggano le caratteristiche di piani

interrati o seminterrati possono essere destinati a locali

compresi nella categoria S, fatto salvo quanto previsto

dall’Art. 65.

(16)

185 2. Le intercapedini devono rimanere completamente libere e non potranno avere una larghezza superiore a mt1.

3. I locali seminterrati o interrati, per quanto possibile, dovranno avere facili accessi dall’esterno. La ventilazione potrà essere meccanica e l’illuminazione artificiale.

4. I progetti relativi ai sotterranei a più piani debbono contenere lo schema dei sistemi di illuminazione (naturale o artificiale) e di ventilazione, il tipo e la descrizione dei sistemi di intercapedine e di isolamento per l’umidità, il tipo di fognatura ed il relativo schema di impianto di sollevamento delle acque di smaltimento, nel caso in cui la fognatura non ne permetta un deflusso naturale.

Art. 62. PIANI TERRA.

1. Il piano terra dei locali di cat. A e S , qualora non sovrasti un locale interrato o seminterrato, deve essere isolato dal suolo a mezzo di vespai ventilati dello spessore di almeno 50 cm., oppure da solai distaccati dal terreno non meno di cm. 30, le cui bocchette d’aerazione siano protette negli sbocchi all’esterno, con griglie metalliche, in cotto o in cemento a maglia fitta.

Art. 63. SOPPALCHI.

1. La minima altezza degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere inferiore m 2,10; almeno la medesima minima altezza deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali ove i soppalchi siano destinati alla permanenza di persone.

2. La superficie dei soppalchi aperti su ambienti abitabili non deve essere superiore alla metà del locale soppalcato.

Art. 64. SOTTOTETTI.

l. I sottotetti qualora praticabili non possono essere

destinati altro che a locali compresi nella cat S3. I

sottotetti possono essere destinati ad abitazione a condizione

che l’altezza utile media sia non inferiore a mt. 2,70 e

l’altezza minima non sia inferiore a mt. 2.10. Le misure e i

rapporti di illuminazione dovranno corrispondere a quelli

previsti per legge. Nel calcolo della superficie finestrata,

(17)

186 le aperture a tetto o complanari alla falda del tetto saranno considerate integrative di quelle a parete.

Art. 65. Accessibilità e fruibilità da parte delle persone fisicamente impedite.

1. I progetti riguardanti la costruzione e il recupero di edifici pubblici o di interesse pubblico, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e gli edifici privati devono essere redatti in conformità alle norme relative all’abbattimento delle barriere architettoniche.

2. Nella progettazione delle varie costruzioni devono essere dimostrate con appositi elaborati le soluzioni adottate o adottabili per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

3. Il rilascio del certificato di abitabilità e/o agibilità è condizionato alla verifica tecnica che sia stato ottemperato a quanto contenuto nel progetto approvato.

Art. 94. Salvaguardia e formazione del verde.

l. Le alberature aventi diametro del tronco superiore a cm 20 (rilevato a m1 dal colletto) devono essere conservate.

2. L’abbattimento di alberature può essere consentito in caso di pubblica utilità, o per motivate ragioni, mediante apposito nulla osta comunale. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle alberature connesse con l’esercizio dell’attività agricola, nonché gli interventi edilizi in attuazione dello strumento urbanistico generale.

3. L’abbattimento abusivo di alberi, di dimensioni superiori a quelle previste al primo comma, comporta la sanzione prevista all’Art 15 della legge 1497/39.

4. Le potature debbono essere eseguite a regola d’arte; ogni intervento di potatura non eseguito con tale criterio e ogni altro intervento che comprometta la vitalità dell’albero si configurano a tutti gli effetti come abbattimento e sono pertanto assoggettati alle sanzioni di cui al comma precedente.

5. Ove possibile, gli alberi abbattuti o compromessi devono

essere sostituiti, secondo le prescrizioni dettate da apposita

ordinanza del Dirigente, da altrettanti esemplari posti nelle

(18)

187 precedenti aree di pertinenza, di dimensioni non inferiori a m 4/4,.50 di altezza e cm 6-8 di diametro, rilevato a m l dal colletto.

6. L’inottemperanza a tale ordinanza comporta il potere sostitutivo del Dirigente, con rivalsa delle spese sull’interessato.

7. Gli interventi, anche di manutenzione, nei parchi e nei giardini di pertinenza di edifici di valore storico e ambientale, notificati o assimilati ai sensi della legge 1089/39, devono tendere alla conservazione o al ripristino delle caratteristiche originarie.

8. In presenza di vegetazione, l’eventuale realizzazione di impianti di illuminazione deve evitare interazioni con la fisiologia delle piante; in particolare si devono evitare quei tipi di proiettore che producono calore tale da danneggiare le piante.

9. Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, ENEL, TELECOM, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali.

10. E’ vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.

11. E’ vietato inoltre rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinarle con scarichi o discariche improprie o effettuare ricarichi superficiali con terreno o altro materiale organico per uno spessore superiore a cm 20.

12. Nei lotti privi di idonee alberature, all’attuazione degli

interventi edilizi, devono essere poste a dimora nuove

alberature di alto fusto, nella misura minima di una pianta

ogni 150 mq di superficie scoperta del lotto. Tali piante

devono essere scelte fra le specie storicamente acclimatate e

inserite nell’ambiente urbano viareggino.

(19)

188 13. Le piante di alto fusto mese a dimora non debbono essere di altezza inferiore a m 3-3,50 e devono avere diametro non inferiore a cm 6, misurato a 1 m dal colletto.

14. I progetti edilizi, in particolare quelli interessanti il sottosuolo, devono essere studiati in modo da rispettare le alberature dei alto fusto nonché le specie pregiate esistenti, avendo cura di non offendere gli apparati radicali.

15. Tutti i progetti edilizi devono essere integrati dal progetto dettagliato delle sistemazioni esterne con le indicazioni delle sistemazioni a verde (zone alberate, a prato, a giardino o a coltivo) con l’indicazione delle specie e dai progetti esecutivi delle recinzioni e di tutte le opere di sistemazione esterna.

Art. 95. Sistemazione delle aree scoperte.

l. Le aree libere nei lotti inedificati devono essere sistemate e mantenute decorosamente, possibilmente coltivate a giardino.

2. La superficie di pertinenza di ogni nuova costruzione deve essere mantenuta permeabile per una percentuale non inferiore al 30%. Negli interventi di ristrutturazione urbanistica la percentuale di superficie permeabile può essere ridotta al 25%.

Art. 96. Parcheggi.

1. Nella progettazione e nella realizzazione di aree a parcheggio, sia pubbliche che private, devono essere rispettati i seguenti criteri:

a. delimitazione con materiali idonei delle aree destinate alla sosta e alla manovra dei veicoli per evitare sconfinamenti a danno delle aree verdi e delle alberature;

b. pavimentazione in materiali permeabili o semipermeabili negli spazi meno frequentati;

c. uso di essenze che garantiscano una buona ombreggiatura senza danneggiare le auto;

d. uso di piante arbustive resistenti alla siccità e alla

potatura.

(20)

189 3.8.1. Estratti dalle Norme tecniche di attuazione.

TITOLO III: ELEMENTI NORMATIVI COMUNI AGLI INTERVENTI E DEFINIZIONI URBANISTICHE.

Art. 10. Elementi normativi comuni a tutti gli interventi.

Sono definite e disciplinate le seguenti disposizioni di carattere generale:

1) Allineamenti

Gli allineamenti delle nuove edificazioni, ampliamenti, soprelevazioni, rifacimenti e ristrutturazioni dei fronti prospicienti le strade e gli spazi pubblici, ove non indicati nelle tavole della variante da apposito simbolo grafico, sono in genere da riferirsi alla linea congiungente i fronti degli edifici adiacenti esistenti o agli allineamenti del fronte strada. In assenza di allineamenti preesistenti, di fronte strada o prescritti, devono essere rispettate le norme relative alle distanze (confini, fabbricati, strade) della presente normativa.

2) Destinazioni urbanistiche e d’uso

Con il termine destinazione urbanistica si definisce la destinazione d’uso dell’attività prevalente che si svolge su un’area. Con il termine destinazione d’uso si definisce la destinazione d’uso di ciascuna unità funzionale presente all’interno dell’edificio. Le destinazioni d’uso individuate ai fini urbanistici e ai sensi della LR 39/94 sono le seguenti:

a) residenziale;

b) produttiva (industriale e artigianale);

c) commerciale;

d) turistico-ricettiva;

e) direzionali;

f) attrezzature e servizi;

g) agricola ed attività ad essa connesse;

h) a parcheggio;

i) verde privato.

(21)

190 Negli edifici con destinazioni d’uso esistente in contrasto con le destinazioni di zona sono ammessi interventi di recupero fino alla ristrutturazione edilizia Rl.

3) Distanze

Le distanze dai confini di proprietà, dalle strade e dagli edifici vengono disciplinate dal regolamento edilizio vigente.

4) Parcheggi privati

Nel caso di nuova edificazione, ovvero demolizione e ricostruzione tramite Piano di Recupero o ristrutturazione urbanistica, devono essere riservati spazi per il parcheggio in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge 122/89 e, ove prescritto dalle presenti norme, dal DM n. 1444 del 2.4.68.

5) Superfetazioni

Si definiscono superfetazioni i corpi di fabbrica aggiunti all’organismo edilizio principale in periodi successivi alla costruzione originaria, tali da non avere con questo solidarietà distributiva, strutturale e formale. La superfetazione può essere anche costituita da un corpo di fabbrica che ha occupato aree originariamente libere o da una sopraelevazione aggiunta incoerente con il corpo principale.

6) Aree verdi

Le aree verdi, gli orti e i giardini esistenti dovranno essere mantenuti nella stessa destinazione.

Nelle zone urbane i progetti che richiedono il rilascio di concessione o di autorizzazione edilizia dovranno essere estesi a tutta l’area di pertinenza dell’edificio e contenere la localizzazione delle alberature di alto e medio fusto esistenti, nonché la specificazione del tipo e consistenza, oltre che il rilievo delle superfici sistemate a prato, orto e giardino. Le alberature di alto e medio fusto esistenti dovranno essere conservate o, nel caso di sostituzione necessaria, sostituite con essenze eguali a quelle esistenti o altre, purché tradizionalmente caratteristiche dell’area.

Qualsiasi abbattimento di alberi deve essere preventivamente

autorizzato. Le nuove costruzioni e i nuovi interventi devono

(22)

191 essere realizzati in modo da salvaguardare gli esemplari degli alberi di alto fusto e medio fusto caratteristici dell’area.

Art. 15. Zone omogenee.

L’area oggetto della variante è stata suddivisa in zone omogenee (DM 1444/68) di riferimento per le destinazioni d’uso, le caratteristiche di urbanizzazione esistenti e di progetto e la verifica degli standard di legge.

Art. 17. Zona omogenea B.

NORME COMUNI AGLI INTERVENTI NELLE ZONE B

Allineamenti e distanze minime dai confini e dagli edifici.

Si applicano le disposizioni contenute nell’art. 10 delle presenti norme.

Parcheggi privati

Nel caso di nuova edificazione, le quantità di parcheggio prescritte dalla legge 122/89, devono essere reperite nel perimetro dell'area di intervento.

Nelle unità immobiliari esistenti, è ammessa l’utilizzazione a parcheggio privato dei resedi e delle pertinenze accessorie, nelle quantità e con le norme di cui alla legge 122/89.

Aree libere e a verde privato.

Non è ammesso l’abbattimento di alberature ad alto fusto e la distruzione di giardini privati con essenze arboree ed arbustive di pregio senza la prescritta autorizzazione.

DESTINAZIONE DI ZONA

La zona è prevalentemente a destinazione residenziale.

Oltre alla destinazione residenziale sono consentiti uffici, negozi, magazzini e laboratori artigiani, che non rechino disturbo alla residenza.

Sono fatte salve le eventuali destinazioni diverse dalle

precedenti ed esistenti al momento dell’adozione delle

presenti nonne, purché non comportino inconvenienti alle

residenze sia di inquinamento atmosferico che acustico, né

rischi di incidenti, a nonna della vigente legislazione e del

regolamento edilizio e di igiene.

(23)

192 INTERVENTI AMMESSI

Gli interventi ammessi sono: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia R1, R2 e R3, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica.

Per il completa mento dei lotti non edificati, ove ammesso dalle norme delle sottozone, deve essere dimostrata l’esistenza di un accesso indipendente dalla viabilità pubblica, della sezione minima di 5 ml.

Gli alloggi non potranno essere inferiori a 65 mq di superficie utile netta.

Sono comunque ammessi i seguenti interventi:

a) sopraelevazione di un piano del corpo principale di edifici ad un solo piano senza che si costituiscano nuove unità immobiliari.

Art. 18. Sottozone B1-B5.

Le zone B sono suddivise nelle seguenti sottozone:

. B1 (ex zona residenziale "e") If: 1,5 mc/mq

Altezza massima: 8,50 ml Rc: 30%

Superficie minima del lotto: 600 mq . B2 (ex zona residenziale "f') If: 2,0 mc/mq

Altezza massima: 9,50 ml Rc: 40%

Superficie minima del lotto: 600 mq . B3 (ex zona residenziale "g") If: 2,50 mc/mq

Altezza massima: 11,00 ml Rc: 50%

Superficie minima lotto: 400 mq . B4 (ex zona residenziale "h") If: 3,0 mc/mq

Altezza massima: 11,00 ml

Rc: 50%

(24)

193 Superficie minima lotto: 400 mq

. B5 di recente formazione

Sono ammesse soltanto la ristrutturazione edilizia e urbanistica a parità di volume esistente.

In tali zone sono ammessi comunque i seguenti interventi:

a) possibilità di ampliamenti o sopraelevazioni di edifici unifamiliari esistenti fino al raggiungimento della superficie minima di 65 mq utili netti.

b) completamento della volumetria, con riferimento agli indici delle precedenti zone di completamento residenziale, fino al massimo di un alloggio e comunque non superiore a 350 mc., in ampliamento o sopraelevazione di fabbricati di lotti parzialmente edificati.

TITOLO VI: AREE PER SPAZI PUBBLICI E ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Art. 30. Infrastrutture e reti di comunicazione viabilità, percorsi pedonali, parcheggi.

Ogni intervento riguardante la viabilità pubblica, le piazze, i parcheggi e i percorsi pedonali, anche all’interno dei piani urbanistici attuativi, dovrà essere preceduto da un progetto unitario dell’opera.

I tracciati riportati nelle planimetrie della variante sono indicativi e possono essere corretti in fase di stesura del progetto esecutivo.

Dovranno essere indicate tutte le opere di urbanizzazione, gli impianti, le attrezzature, le fasce alberate, le essenze arboree, i marciapiedi, le recinzioni, gli allineamenti dei successivi interventi, gli elementi di arredo (segnaletica, pavimentazioni, manufatti, ecc.).

La larghezza minima dello spazio pubblico destinato al strade non potrà essere inferiore a ml 8.

E’ ammessa la installazione di chioschi per punti vendita di

riviste e giornali previo un piano comunale che localizzi tali

strutture nel territorio comunale.

(25)

194 Art. 31. Aree destinate a verde pubblico.

Sono aree pubbliche o di uso pubblico o destinate, dalla variante, a far parte del patrimonio indisponibile della pubblica amministrazione; tali aree, anche se appartenenti ad altre amministrazioni e enti diversi dal comune, sono rese pubbliche mediante convenzione ed opportuna regolamentazione.

Le aree a verde pubblico sono classificate:

. Verde di arredo urbano e piazze VU

Aree destinate all’arredo urbano, sia della viabilità meccanizzata che pedonale, degli spazi urbani, delle aree di sosta, e piazze.

La realizzazione delle nuove aree previste dalla variante o la ristrutturazione di quelle esistenti, dovrà essere attuata con l’approvazione di un progetto esecutivo che privilegi la messa a dimora di alberature tipiche dell’area viareggina, con prevalenza delle essenze "mediterranee".

Tale progetto dovrà essere esteso a tutta l’area di intervento ed indicare la consistenza, il tipo e l’ubicazione della vegetazione, la dimensione ed il trattamento delle superfici a prato e pavimentate, gli elementi di arredo.

. Verde attrezzato VA

Aree confermate o progettate per luoghi di incontro, riposo, gioco, attività spontanee e di tempo libero, comprese quelle sportive con piccole attrezzature e pubbliche.

Il progetto di ristrutturazione o di nuova utilizzazione dovrà essere esteso a tutta l’area di intervento e specificare il tipo e le quantità di alberi da mettere a dimora, le caratteristiche delle superfici a prato o pavimentate, i percorsi pedonali e gli accessi e percorsi meccanizzati di servizio, i punti di sosta attrezzati, le attrezzature da installare per le attività sportive e di tempo libero, gli elementi di arredo.(…)

Art. 34. Attrezzature pubbliche e di interesse collettivo AP.

Sono definite attrezzature pubbliche e di interesse collettivo

le aree e gli immobili che fanno parte del patrimonio di

un’amministrazione pubblica ed utilizzati per finalità

(26)

195 amministrative, culturali, ricreative e per l’erogazione di servizi pubblici sanitari e specifici.

Sono assimilati alle attrezzature pubbliche le aree e gli immobili utilizzati da enti pubblici, religiosi, associazioni private per attività culturali, religiose, sportive, ricreative, sanitarie, politiche, sociali e di interesse generale per la società.

L’intervento sugli immobili e le aree di ristrutturazione, ampliamento e nova costruzione, dovrà essere corredato da un progetto planivolumetrico che definisca l’inserimento architettonico e ambientale, oltre che una documentazione fotografica dello stato dei luoghi.(…).

TITOLO VII: AREE E VINCOLI SPECIALI

Art. 35. Aree a vincolo idrogeologico e a rischio idraulico.

Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico ex DR 3267/1923 si applicano le disposizioni della vigente legislazione nazionale e regionale.

Gli interventi nelle aree interessate da corsi d’acqua, di cui all’elenco allegato alla delibera regionale n.230 del 21.6.1994, sono comunque soggetti alle prescrizioni e ai vincoli della delibera stessa.

Tutti gli interventi dovranno rispettare le disposizioni per la riduzione dell’impermeabilizzazione di cui al punto 10 dell’articolo 4 della delibera regionale 230/94.

Per le aree classificate nella carta della fattibilità geologica valgono le seguenti prescrizioni:

Aree di classe 1: fattibilità senza limiti particolari.

- Gli interventi di ristrutturazione edilizia R3, di ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione previsti dalla Variante sono attuabili senza particolari condizioni.

Per le normali tipologie di intervento la progettazione dovrà

comunque essere accompagnata da apposita relazione che motivi

le soluzioni previste come indicato del DM 11.3.88 "Norme

tecniche riguardanti le indagini sui terreni ... e le

prescrizioni per la progettazione ..."

(27)

196 Aree di classe 2: fattibilità con normali vincoli.

- Gli interventi di ristrutturazione edilizia R3, di ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione previsti dalla Variante sono attuabili alle seguenti condizioni:

. la progettazione dovrà essere preceduta da un’indagine rispondente alle direttive del sopracitato Dm 11.3.88;

. per ogni intervento (di nuova costruzione o di ristrutturazione) che comporti nuovi piani interrati è obbligatorio integrare la progettazione con un rapporto che definisca, attraverso un rilievo topografico plano- altimetrico, le condizioni di deflusso superficiale delle acque ed il drenaggio e valuti la fattibilità di scavi e piani interrati;

. dovranno essere ridotte al minimo le superfici esterne che impermeabilizzano i terreni.

Aree di classe 3: fattibilità condizionata.

- Gli interventi consentiti dalla Variante sono attuabili alle seguenti condizioni:

. la progettazione dovrà essere preceduta da un’indagine rispondente alle direttive del sopracitato DM 11.3.88;

. esclusione di piani interrati o seminterrati;

. è obbligatorio integrare la progettazione con un accurato rilievo plano-altimetrico del terreno adiacente le opere previste che definisca le condizioni di deflusso superficiale delle acque ed il drenaggio;

. in caso di ristrutturazione edilizia R3, di ristrutturazione urbanistica o di nuova costruzione il piano terra dovrà essere rialzato ad un’altezza minima di ml 0,50 sopra il piano di campagna o il marciapiede;

. dovrà essere ridotta al minimo l’impermeabilizzazione dei

terreni.

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