• Non ci sono risultati.

COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA Provincia di Oristano DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA Provincia di Oristano DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. del reg. delibere del OGGETTO:

04/04/2016

L'anno duemilasedici addi quattro del mese Aprile alle ore 09.30 nella sala delle adunanze del comune, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

Risultano all'appello nominale:

27

COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA Provincia di Oristano

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - Approvazione tariffe per l'anno 2016

COPIA

Presente GEOM. MURA FRANCESCO

Presente LOI GIUSEPPE

Presente SPIGA FRANCESCO

Presente MASALA SALVATORE

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Presenti n. 4 , assenti n. 0

Assume la presidenza il GEOM. MURA FRANCESCO, assiste il Segretario Comunale SASSU

ROBERTO.

(2)

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed il relativo Regolamento comunale ;

Visto l'articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede:

“In deroga a quanto all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamati:

· l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

· l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

· l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamati:

· il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

· il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio

(3)

di previsione dell'esercizio 2016;

Richiamato il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) con il quale sono state modificate le tariffe d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/1993;

Visto l'art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, successivamente abrogato a decorrere dal 26 giugno 2012 ad opera dell'articolo 23, comma 7, del decreto legge n. 83/2012 (conv. in legge n. 134/2012), il quale prevedeva che i comuni potessero aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

· fino ad un massimo del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1998;

· fino ad un massimo del 50%, per le sole superfici superiori al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Visto l'articolo 1, comma 739, della legge n. 208/2015, il quale fa salvi gli incrementi delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità disposti in attuazione dell'articolo 11, comma 10, della legge n. 449/1997, approvati prima del 26 giugno 2012;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 in data 15/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe dell'imposta in vigore dal 1° gennaio 2015;

Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 2, comma 1, del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2014 (penultimo anno precedente a quello in corso quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica), è di n. 501abitanti, per cui il nostro Comune:

rimane collocato nella 1 classe (comuni fino a 50.000 abitanti);

Verificato che il gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2015 (esercizio precedente a quello di riferimento), quale risulta dai dati di bilancio definitivamente assestati, è di Euro 103,95;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione trib utaria, in coerenza con gli equilib ri generali di finanza pub b lica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle delib erazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei trib uti e delle addizionali attrib uiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicab ili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicemb re 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicemb re 2009, n. 191 , nonché la possib ilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicemb re 2013, n. 147 , né per gli enti locali che delib erano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-b is del testo unico di cui al

(4)

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che:

· il comune può unicamente variare in riduzione le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità;

· sono fatti salvi gli adeguamenti automatici delle tariffe derivanti dal passaggio di classe;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2016/2017;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2016/2017;

Analizzato lo schema di bilancio per l'esercizio 2016 e verificata la necessità/l'opportunità, nell'ambito delle politiche di bilancio e degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale:

· confermare le traiffe anno precedente;

Visto il prospetto di determinazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Valutato in € 104,00 il gettito dell'imposta derivante dall'applicazione delle tariffe così come sopra rideterminate;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.

214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le delib erazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate trib utarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del b ilancio di previsione. Il mancato invio delle predette delib erazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il b locco, sino all'adempimento dell'ob b ligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stab ilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pub b lica, sul proprio sito informatico, le delib erazioni inviate dai comuni. Tale pub b licazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

(5)

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

A votazione unanime e palese;

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2016, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni così come indicate nell'allegato prospetto, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stimare in € 104,00 il gettito dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2016, derivante dall'applicazione delle tariffe come sopra determinate;

3. di dare atto del rispetto dell'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015 inerente la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali che aumentano le aliquote e tariffe dei tributi locali rispetto al livello vigente per l'esercizio 2015;

4. di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla adozione, al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993;

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(6)

TARIFFE ANNO 2016

PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

u PUBBLICHE AFFISSIONI

CLASSE DI COMUNE (1) (2) MAGGIORAZIONI (3)

Classe V (fino a 1 0.000 ab.) € 1 ,446 € 0,43 3 8 50% Per ogni com m issione inferiore a 50 fogli o per m anifesti costituiti da 8 fino a 1 2 fogli

(1 ) per i prim i 1 0 giorni

(2) per ogni periodo successiv o di cinque giorni o frazione

3 ) i diritti possono essere aum entati fino ad un m assim o del 50% dall'1 .1 .2000 per superfici superiori a 1 m q.

u PUBBLICITA'

TARIFFA CLASSE V

(A) (B) PUBBLICITÀ ORDINARIA: (1 ) (2) (3 ) insegne, cartelli, locandine, ecc. 1 1 ,3 62*

(A) (B) PUBBLICITÀ EFFETTUATA con VEICOLI: (4) (5) (6) v eicoli in

genere, v etture autofilotranv iarie, battelli, barche, ecc. 1 1 ,3 62*

PUBBLICITÀ con PANNELLI LUMINOSI e PROIEZIONI

(A) - insegne, pannelli e sim ili: per conto altrui (1 ) 3 3 ,053

Per conto proprio (1 ) 1 6,527

(7)

- diapositiv e, proiezioni in luogo pubblico o aperto al pubblico (per ogni

giorno) (7 ) 2,065

PUBBLICITÀ VARIA

- striscioni (per m q per ogni 1 5 giorni o fraz.) 1 1 ,3 62*

- m ediante aerom obili (per ogni giorno o fraz.) (8) 49,57 9

- distribuzione di v olantini con v eicoli o persone (per persona, per giorno o

fraz.) 2,065

- am plificatori (per punto, per giorno o fraz.) 6,1 97

* Im porti in v igore dall'1 .3 .2001 (D.P.C.M. 1 6.2.2001 ) (A) Per m etro quadrato ed anno solare.

(B) Maggiorazione del 100% se la pubblicità v iene effettuata in form a lum inosa o illum inata.

(1 ) Quando la durata non supera i 3 mesi, per ogni m ese o frazione si applica una tariffa pari a 1 /1 0 di quella indicata.

(2) Dall'1.1.2001 l'agev olazione è applicabile anche alle pubblicità effettuate m ediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture, in base alla superficie complessiva degli impianti. I Com uni possono consentire che, per lo stesso im pianto, possano esserv i nel corso dell'anno solare più periodi espositiv i superiori a 3 m esi (C.M. 1 2.4.2001 , n. 5/FL).

(3 ) Superficie pubblicitaria com presa tra m q 5,5 e 8,5, tariffa maggiorata del 50%; superficie m aggiore di 8,5 m q, tariffa maggiorata del 100%.

(4) Per la pubblicità all'esterno dei v eicoli stesse m aggiorazioni indicate in nota (3 ).

(5) Per la pubblicità su v eicoli adibiti ad uso pubblico l'im posta è dov uta al Com une che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i v eicoli che effettuano percorsi su linea interurbana l'im posta è dov uta a m età a ciascuno dei Com uni in cui ha inizio e fine la corsa; per i v eicoli ad uso privato l'im posta è dov uta al Com une in cui il proprietario ha la residenza anagrafica.

(6) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per conto dell'impresa: autov eicoli con portata superiore a 3 .000 Kg: € 7 4,3 69; autov eicoli con portata inferiore a 3 .000 Kg: € 49,57 9; v eicoli e m otov eicoli che non rientrano nelle categorie precedenti: € 24,7 89; v eicoli con rim orchio: € il doppio. L'im posta non è dovuta: per l'indicazione del m archio, della ragione sociale, dell'indirizzo dell'im presa, se apposta non più di due v olte e se ciascuna iscrizione ha una superficie a ½ m q; per l'indicazione, sui v eicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'im presa che effettua l'attiv ità di trasporto, anche per conto terzi, nei lim iti della superficie occupata con tali indicazioni.

(7 ) Dopo il trentesim o giorno la tariffa giornaliera è dim ezzata.

(8) 50% se effettuata a m ezzo di palloni frenati.

(8)

Parere

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica

(art. 49, comma 1 D.LGS 267 del 18.08.2000 T.U. ordin. EE.LL.)

in ordine alla sola regolarità contabile

(art. 49, comma 1 D.LGS 267 del 18.08.2000 T.U. ordin. EE.LL.)

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Servizio

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Comunale

Certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data ___________________ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al____________ ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari(art. 125 T.U.).

Il Segretario Comunale 06/04/2016

20/04/2016

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs.

n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali:

decorsi 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134 c. 3 T.U.);

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.)

Il Segretario Comunale

NUGHEDU SANTA VITTORIA lì____________________

GEOM. MURA FRANCESCO SASSU ROBERTO

ZAGO CLAUDIO

SASSU ROBERTO

ZAGO CLAUDIO

La presente copia è conforme all'originale depositato agli atti presso l'ufficio competente.

Il Segretario Comunale

NUGHEDU SANTA VITTORIA lì____________________06/04/2016

F.to F.to

F.to F.to

F.to

F.to

Riferimenti

Documenti correlati

147 comma 400 (Legge di stabilità 2014) che fa obbligo alle Giunte Comunali di stabilire in ogni centro abitato con popolazione residente su- periore ai 150 abitanti, speciali spazi

Il manuale d'uso del servizio "Ricezione Dati — Download Stato Della Riscossione" è disponibile e scaricabile dall'Area Riservata del portale dell'Agenzia delle

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE di cat. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale

Con il presente il Comune di Vittoria concede in comodato d’uso gratuito all’Associazione” Corpo Bandistico Città di Vittoria” un locale sito in Via

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. Marco De Martini, con studio professionale in Cagliari, l’incarico per la progettazione definitiva,

1) DI CONSIDERARE la premessa integrante e sostanziale del presente atto.. 2) DI ADERIRE al progetto Wolnet proposto dalla società WOLNEXT srl di Verona, per la

- Tuttavia il finanziamento concesso non ha consentito di comprendere nel pro- getto di che trattasi gli interventi a monte e a valle dell’area antistante la Chiesa di Aura- no,

2) di concedere in comodato d’uso gratuito , per la durata di anni 04 (quattro) , all’Arcidiocesi di Sorrento/Castellammare di Stabia, in persona del rev. Don Luigi Milano,