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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 11.2.2005 COM(2005) 39 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originarie, tra l'altro, dell'India

(presentata dalla Commissione)

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RELAZIONE

Con il regolamento (CE) n. 1676/20011, il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originarie, tra l’altro, dell'India. Per quanto riguarda le importazioni di fogli di PET originarie dell’India, i dazi variano tra lo 0% e il 62,6%. L’aliquota applicabile alla società Jindal Poly Films Limited è dello 0%.

A seguito di una domanda presentata da vari importanti produttori comunitari di fogli di PET, nel febbraio 2004 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale limitato al dumping per quanto riguarda la Jindal Poly Films Limited.

L'inchiesta ha accertato che detta società non pratica alcun dumping.

Si propone pertanto di mantenere allo 0% l'aliquota del dazio antidumping ad essa applicabile.

GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1.

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Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originarie, tra l'altro, dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio2, del 22 dicembre 1995 (qui di seguito denominato "il regolamento di base"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

sentito il Comitato consultivo, considerando quanto segue:

A. PROCEDURA 1. Procedura precedente e misure in vigore

(1) A seguito di un'inchiesta aperta nel maggio 2000 (qui di seguito denominata

"l'inchiesta iniziale"), nell’agosto 2001 il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi, conformemente al regolamento (CE) n. 1676/20013, sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originarie, tra l'altro, dell'India. Per le importazioni di fogli di PET originarie dell'India, i dazi variano tra lo 0% e il 62,6% . (2) Il dazio antidumping applicabile alle importazioni dalla società Jindal Poly Films

Limited, ex Jindal Polyester Limited (avviso di cambiamento di ragione sociale pubblicato il 2 dicembre 20044), è dello 0%. Le importazioni di fogli di PET provenienti da questa società sono soggette anche ad un dazio compensativo del 7%, istituito nel 1999 con il regolamento (CE) n. 2597/1999 del Consiglio5.

2. Domanda di riesame

(3) Una domanda di riesame intermedio parziale limitato al dumping per quanto riguarda la Jindal Poly Films Limited è stata presentata dai seguenti produttori comunitari: Du Pont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH e Nuroll SpA (qui di seguito denominati "i richiedenti"). I richiedenti rappresentano una quota maggioritaria della

GU L 56 del 6.31969, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12.

GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1.

GU C 297 del 2.12.2004, pag. 2.

GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1.

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produzione comunitaria di fogli di PET. Toray Plastics Europe, pur non figurando ufficialmente tra i richiedenti, ha espresso il suo sostegno alla domanda.

(4) I richiedenti hanno dichiarato che il margine di dumping della Jindal Poly Films Limited è cambiato ed è superiore a quello calcolato durante l'inchiesta iniziale che ha portato all'istituzione delle misure in vigore.

3. Inchiesta

(5) Il 19 febbraio 2004, avendo constatato, sentito il comitato consultivo, che la domanda conteneva sufficienti elementi di prova prima facie, la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame intermedio parziale conformemente all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base con un avviso (qui di seguito denominato "l’avviso di apertura") pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea6.

(6) Il riesame riguardava soltanto il dumping per quanto concerne la Jindal Poly Films Limited. Il periodo dell'inchiesta (qui di seguito denominato "il PI") era compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003.

(7) La Commissione ha informato ufficialmente la Jindal Poly Films Limited, i rappresentanti dei paesi esportatori e i produttori comunitari dell'apertura del riesame.

Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite, entro i limiti stabiliti nell’avviso di apertura.

(8) Per ottenere le informazioni giudicate necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario alla Jindal Poly Films Limited, il produttore esportatore interessato, che ha collaborato rispondendo alle domande. Una visita di verifica si è svolta presso le sedi della società a Nuova Delhi per accertarsi della completezza delle informazioni comunicate.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 1. Prodotto in esame

(9) I prodotti in esame, definiti nell’inchiesta iniziale, sono i fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India, abitualmente dichiarati ai codici NC ex 3920 62 19 e ex 3920 62 90.

2. Prodotto simile

(10) Come in occasione dell'inchiesta iniziale, è risultato che i fogli di PET prodotti e venduti sul mercato interno dell'India, quelli esportati nella Comunità dall'India, nonché quelli prodotti e venduti dall'industria comunitaria sul mercato comunitario hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche e sono destinati agli stessi usi.

Pertanto, sono considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

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C. DUMPING 1. Valore normale

(11) Per stabilire il valore normale, è stato innanzitutto verificato se il volume complessivo delle vendite interne del produttore esportatore fosse rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, cioè se corrispondesse ad almeno il 5% del volume complessivo delle vendite del prodotto in questione esportato nella Comunità.

(12) È stato poi accertato se le vendite interne complessive di ciascun tipo di prodotto corrispondessero ad almeno il 5% del volume delle vendite dello stesso tipo esportate nella Comunità.

(13) Per i tipi di prodotto le cui vendite interne corrispondevano almeno al 5% del volume delle vendite dello stesso tipo esportate nella Comunità, è stato considerato se il volume delle vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali fosse sufficiente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base. Quando, per un tipo di prodotto, il volume delle vendite interne effettuate ad un prezzo superiore al costo di produzione rappresentava almeno l’80% delle vendite, il valore normale è stato calcolato in base alla media ponderata dei prezzi effettivamente pagati per tutte le vendite interne. Nel caso dei tipi di prodotto per i quali il volume delle transazioni remunerative era pari o inferiore all’80%, ma non inferiore al 10% delle vendite, il valore normale è stato calcolato in base alla media ponderata dei prezzi effettivamente pagati soltanto per le vendite interne remunerative.

(14) Per i tipi di prodotto per i quali non è stato possibile utilizzare i prezzi praticati sul mercato interno perché nel corso di normali operazioni commerciali non vi sono state vendite del prodotto simile oppure tali vendite hanno riguardato quantitativi insufficienti, il valore normale del prodotto è stato costruito in base al costo di produzione sostenuto dal produttore esportatore interessato, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (qui di seguito denominate

"spese SGAV”) e per i profitti, conformemente all'articolo 2, paragrafi 3 e 6 del regolamento di base.

(15) Le spese SGAV sono state stabilite in base ai costi sostenuti dal produttore esportatore per le sue vendite interne del prodotto in questione, che sono state giudicate rappresentative. Il margine di profitto è stato calcolato in base alla media ponderata dei margini di profitto realizzati dalla società sui tipi di prodotto venduti sul mercato interno in quantitativi sufficienti nel corso di normali operazioni commerciali.

2. Prezzo all'esportazione

(16) Il produttore esportatore ha segnalato vendite (una spedizione) ad una società collegata nella Comunità. Trattandosi di quantitativi trascurabili, queste vendite non sono state prese in considerazione.

(17) Le altre vendite all'esportazione del prodotto in questione verso la Comunità durante il PI erano destinate a clienti indipendenti. Pertanto, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, ossia in base ai prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili.

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3. Confronto

(18) Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto, si è tenuto debito conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base. Sono stati quindi concessi, ove d'applicazione e se giustificati da validi elementi di prova, adeguamenti per le differenze inerenti a sconti e riduzioni, spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, imballaggio, credito e servizi di assistenza.

(a) Oneri all'importazione

(19) La società Jindal Poly Films Limited ha chiesto un adeguamento del valore normale per il dazio all'importazione non riscosso nell'ambito del sistema di licenze preventive (ALS) sulle importazioni di materie prime utilizzate nella fabbricazione di merci destinate all'esportazione. Questo sistema consente l'importazione di materie prime in franchigia doganale, purché la società esporti una quantità e un valore corrispondenti di prodotto finito determinati in base a norme standard input-output fissate ufficialmente. Le importazioni effettuate nel quadro di questo sistema possono essere utilizzate sia per produrre beni destinati all'esportazione, sia per ricostituire fattori produttivi di origine nazionale utilizzati per produrre tali beni. La società ha precisato che le esportazioni del prodotto in questione destinato alla Comunità erano utilizzate per rispettare gli obblighi imposti dal sistema per quanto riguarda le materie prime importate.

(20) Non è stato deciso se in questo caso un adeguamento fosse giustificato o meno, perché ciò non avrebbe inciso in alcun modo sull'esito dell'inchiesta di riesame.

(b) Altri adeguamenti

(21) Per un numero limitato di esportazioni, il produttore esportatore ha chiesto un adeguamento del prezzo all'esportazione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera k del regolamento di base, corrispondente all'importo dei vantaggi ottenuti nel quadro del sistema di credito di dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme - DEPB) su base post-esportazione. Nell'ambito di questo sistema, i crediti ottenuti all'esportazione del prodotto in questione possono essere utilizzati per compensare i dazi dovuti sulle importazioni di qualsiasi tipo di merce o possono essere venduti liberamente ad altre società. Non è previsto che le merci importate siano destinate soltanto alla produzione del prodotto esportato. Il produttore esportatore non ha provato che i vantaggi ottenuti a titolo del DEPB post-esportazione incidevano sulla comparabilità dei prezzi, e in particolare che gli acquirenti pagavano prezzi differenti sul mercato interno a motivo dell'applicazione di questo sistema. La richiesta è stata pertanto respinta.

4. Margine di dumping

(22) Il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base.

(23) Il confronto ha evidenziato un margine di dumping dello 0%.

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D. CONCLUSIONE

(24) In base ai fatti e alle considerazioni summenzionati e alle informazioni disponibili, si è giunti alla conclusione che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, è opportuno chiudere la presente inchiesta di riesame e mantenere il dazio antidumping dello 0% istituito dal regolamento (CE) n. 1676/2001 sulle importazioni di fogli di PET prodotti ed esportati dalla Jindal Poly Films Limited.

(25) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali su cui si basa la decisione di mantenere il dazio antidumping all'aliquota attuale e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni.

(26) L'industria comunitaria ha dichiarato che sarebbe stato opportuno calcolare il dumping sulla base di un confronto fra la media ponderata del valore normale e le singole transazioni di esportazione, in quanto esisterebbe un dumping mirato nei confronti di una "categoria specifica di acquirenti". Essa ha affermato che la vendita di un tipo particolare di fogli di PET unicamente ad acquirenti appartenenti ad un segmento specifico di utilizzo finale equivaleva ad una differenziazione in funzione dell’acquirente. Secondo l’industria comunitaria, l'approccio era giustificato anche dall'aumento della capacità di produzione indiana, ascrivibile essenzialmente al tipo di fogli in questione. A tale riguardo, va notato innanzitutto che il tipo di fogli in questione non era venduto soltanto ad acquirenti che si limitavano all’acquisto di questo unico tipo, ma anche a clienti che acquistavano altri tipi di prodotto. Il confronto dei prezzi degli stessi tipi di prodotto venduti ad acquirenti diversi non ha evidenziato alcuna differenza nella configurazione dei prezzi in funzione dell’acquirente. Pertanto, l'esistenza di un presunto dumping differenziato in funzione dei modelli è irrilevante ai fini della scelta del metodo di calcolo del dumping, come indicato all'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base. Inoltre, va notato che, ai fini della scelta del metodo applicato per determinare il margine di dumping, non ha rilevanza neppure l’andamento della capacità di produzione. Dato che non è stato constatato un dumping diverso in funzione degli acquirenti, delle regioni o dei periodi, l’argomentazione dell'industria comunitaria è respinta ed è confermato il metodo consistente nel confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione in base alle medie ponderate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È chiuso il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l'altro, dell’India, abitualmente dichiarati ai codici NC ex 3920 62 19 e ex 3920 62 90, e più in particolare delle misure concernenti il produttore esportatore indiano Jindal Poly Films Limited.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il Presidente

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