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DOTT.SSA ELENA BRANDOLINI AVV. ROSA FRANCAVIGLIA MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI

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DOTT.SSA ELENA BRANDOLINI AVV. ROSA FRANCAVIGLIA

MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI

L’ ATTIVITA’ CONSULTIVA DELLA CORTE DEI CONTI - ESECUZIONE ATTO DI INDIRIZZO – I.C.I. – QUESTIONE DI RILEVANZA GENERALE – INAMMISSIBILITA’ OGGETTIVA – NOTA A DEL. CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO N° 1/2004 –

La delibera n° 1/2004 della Sezione Regionale

di Controllo per il Veneto si segnala per

essere una delle prime pronunzie della Corte

dei Conti in materia di attività consultiva in

conformità di quanto prescritto dall’ art. 7,

comma 8°, L. Cost. n° 131/2003, recante

disposizioni per l’ adeguamento dell’

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ordinamento della Repubblica alla legge cost.

n° 3/2001 e dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l’

esercizio della attività consultiva. Nella fattispecie trattavasi di richiesta di parere del sindaco di un comune veneto in relazione ad avvisi di liquidazione I.C.I. a seguito di attribuzione di rendita da parte dell’ Agenzia del Territorio e rimborso di interessi per provvedimenti definitivi in autotutela. In sostanza, si verte in ipotesi di esecuzione di un atto di indirizzo adottato dal Consiglio Comunale nei confronti del funzionario responsabile del tributo in questione. Peraltro, la richiesta di parere alla Corte era anche finalizzata all’ accertamento in punto conseguenze erariali dalla esecuzione dell’

atto. La parte motiva della decisione, dopo

aver analiticamente indicato quali siano i

presupposti ed i limiti sottesi alla attività

consulenziale da parte della Magistratura

Contabile, ritiene soggettivamente

ammissibile la richiesta di parere sottoposta al

suo vaglio in quanto promanante dal Sindaco

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ossia da un organo rappresentativo dell’ ente, ma, nel contempo, evidenzia l’ inammissibilità oggettiva della stessa previa disamina dei casi in cui possano ottenersi pareri in materia di contabilità pubblica.

Delibera n. 1/2004

REPUBBLICA ITALIANA LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Sezione Regionale di controllo per il Veneto, nell’adunanza del 21 luglio 2004, composta da:

Vittorio GIUSEPPONE Presidente F.F.

Aldo CARLESCHI Consigliere

Elena BRANDOLINI Referendario Relatore VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

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VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 21 dicembre 2000, che ha disposto l’insediamento delle Sezioni regionali di controllo dal 1° gennaio 2001;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l’art. 7, comma 8°; VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell’ adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’ attività consultiva;

VISTA la richiesta di parere da parte del Sindaco del Comune di Dueville (VI) pervenuta in data 21 maggio 2004 prot. n. 1878/3 relativa a: Delibera di Consiglio n. 7 del 21/02/2001 “Avvisi di liquidazione ICI a seguito di attribuzione di rendita da parte dell’Agenzia del Territorio – Rimborso interessi per provvedimenti definitivi in autotutela”

VISTA la nota n. 1965/15 del 31 maggio 2004 di trasmissione del richiesto parere alla Sezione delle Autonomie – Coordinamento delle Sezioni Regionali di controllo ;

VISTA la nota n. 2324/C21 in data 18 giugno 2004 del Presidente del Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA l’ordinanza del Presidente di questa Sezione di controllo n.1/2004/PAR/Conv. del 25 giugno 2004 di convocazione della Sezione per

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l’odierna seduta;

VISTA l’ordinanza n. 2/2004/PAR del 16 luglio 2004 con cui il Presidente della Sezione ha designato il Consigliere Vittorio GIUSEPPONE quale incaricato a presiedere l’adunanza e nominato il Referendario Elena BRANDOLINI relatore per la questione in esame;

UDITA la relazione del magistrato relatore;

Ritenuto in

FATTO

La richiesta di parere all’esame di questa Sezione viene formulata ai sensi dell’art. 7, comma 8°, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante:

“disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”.

Essa proviene dal Sindaco del Comune di Dueville ed è relativa alla esecuzione di un “atto di indirizzo” adottato dal Consiglio Comunale nei confronti del Funzionario responsabile ICI finalizzato al rimborso di interessi pagati sui provvedimenti di liquidazione ICI a seguito di attribuzione della rendita definitiva da parte dell’ Agenzia del territorio.

Il parere richiesto, a cui si subordina l’ esecuzione dell’atto, oltre alla pronuncia sul merito è finalizzata, in particolare, ad accertare se l’esecuzione dell’atto adottato “determini responsabilità per danno erariale arrecato al Comune, oppure se è un atto legittimo”.

La fattispecie sottoposta all’esame della Corte trae origine dal coordinamento delle disposizioni di cui all’art. 30, comma 11°, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, (legge finanziaria 2000) e dell’art. 74, comma 2°

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della legge 21 novembre 2000, n. 342 (collegato alla finanziaria 2000), entrambe disciplinanti la materia della liquidazione ICI per attribuzione di rendita catastale definitiva da parte degli uffici del territorio. La prima prescriveva la non debenza delle sanzioni e degli interessi dovuti per effetto della nuova determinazione della rendita catastale, fino alla data dell’avvenuta comunicazione della stessa; la seconda abrogava la prima disposizione, disponeva la non restituzione di quanto già pagato, e poneva le seguenti limitazioni alla non debenza di sanzioni ed interessi:

1) atti attributivi o modificativi della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non recepiti in atti impositivi dell’amministrazione finanziaria o degli enti locali e non divenuti definitivi,

2) periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso l’atto stesso.

Il coordinamento delle due norme imponeva un discrimen fra interessi dovuti alla data del 31/12/99 e quelli decorrenti dal 01/01/2000 posto che le disposizioni dell’art. 30 della finanziaria 2000 entravano in vigore il primo gennaio 2000.

Sulla vicenda interveniva il Ministero delle Finanze con la circolare n. 23/E del febbraio 2000 che riteneva possibile il recupero degli interessi computabili fino al 31 dicembre 1999 anche se liquidati successivamente a tale data, mentre a partire dal 01/01/2000, gli stessi non potevano più essere richiesti se non dopo la notificazione al contribuente della rendita definitiva.

Alla luce delle suddette disposizioni il Comune di Dueville emetteva avvisi di

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liquidazione ICI, a seguito di attribuzione di rendita definitiva da parte dell’Agenzia del territorio e recuperava gli interessi dovuti.

Successivamente, alla luce anche di quanto previsto dall’art. 10, comma 2°, della legge 27 luglio 2000, n. 212 “Statuto del contribuente”, e di approfondita disamina dell’assessore alle Finanze, il Comune di Dueville approvava l’atto di indirizzo, oggetto della presente richiesta, al fine di provvedere al rimborso degli interessi ai contribuenti.

Il Comune argomentava la propria decisione ritenendo sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per l’annullamento in autotutela e in considerazione dell’interesse dell’Ente impositore all’equa imposizione fiscale e ad una sostanziale parità di trattamento. Considerava, altresì, che, nonostante la definitività dell’imposta riscossa, l’amministrazione può attivarsi a rimborsare quanto pagato in eccesso, in applicazione del richiamato principio di autotutela, anche se questo costituisce esercizio di facoltà e non di obbligo giuridico.

MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, recentemente prevista dall’art. 7; comma 8°, della legge n. 131/2003, è stata disciplinata quanto a principi e modalità attraverso l’ atto di indirizzo approvato dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004, con il quale sono stati preliminarmente dettati i criteri atti a garantire l’uniformità di comportamento e, quindi, individuati i soggetti legittimati alla richiesta, l’ambito oggettivo della funzione, l’ufficio competente a rendere il parere in relazione al carattere

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genera le o locale dello stesso, il procedimento per l’esercizio della funzione con relativa tempistica.

In particolare, per quanto concerne la competenza, è stato stabilito che per i pareri su questioni d’interesse locale, o già pacificamente risolte dalla giurisprudenza o dalla prassi, la competenza è delle Sezioni regionali, mentre per questioni di rilevanza generale o di non pacifica risoluzione, deve essere sentito preventivamente il predetto Coordinamento al fine di conoscere l’orientamento dello stesso e de lle altre Sezioni regionali.

Sotto tale specifico aspetto, la questione rimessa dal comune di Dueville ha rilevanza generale e non è di pacifica soluzione, posto che, da un lato, il problema che sottende la deliberazione del Comune di Dueville può di cert o porsi in altri enti locali e, dall’ altro, sussistono perplessità in ordine sia alla possibilità di rendere il parere richiesto sia in merito alla soluzione da dare al quesito formulato. Essa, pertanto, rientra nella ipotesi n. 2) dell’ atto di indirizzo, per cui questa Sezione ha preventivamente acquisito l’orientamento del Coordinamento, reso in data 24 giugno 2004.

Ciò premesso, ai fini dell’ammissibilità della richiesta di parere in esame, occorre verificare la legittimazione del soggetto richiedent e e il profilo oggettivo della richiesta.

Legittimazione alla richiesta.

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli enti previsti dalla norma. La richiesta può considerarsi ammissibile se proveniente dall’Organo rappresentativo dell’Ent e (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, il Consiglio regionale,

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provinciale, comunale). Nel caso in esame nessun dubbio sussiste circa la legittimazione del soggetto richiedente. Il parere è stato richiesto dal Sindaco, quindi da un organo rappresentativo dell’ ente. Per tale aspetto, quindi, lo stesso è ammissibile.

2) Profilo oggettivo della richiesta.

I pareri sono, dalla norma, previsti esclusivamente nella materia della contabilità pubblica. L’ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni delle Autonomie nel più volte citato atto di indirizzo è limitato agli atti generali, ovvero atti o schemi di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria (regolamenti di contabilità o materie comportanti spese, circolari), o inerenti all’interpretazione di norma vigenti, nonché in merito a soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, o attinenti alla preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendessero adottare.

Sotto tale profilo il parere richiesto non rientra in nessuna delle casistiche sopra delineate. Tra l’altro, nella fattispecie, il parere ha per oggetto un atto amministrativo perfetto, la cui esecuzione viene differita all’esito della richiesta. Il provvedimento cui l’Amm.ne intenderebbe dare esecuzione (rimborso degli interessi) non costituisce l’adempimento di un obbligo di legge, bensì l’esercizio di una facoltà da attuare nell’ ambito dell’ autotutela, di modo che l’esame di fattibilità dovrebbe essere operato non già nei limiti dello stretto sindacato di legittimità (conformità a legge), in concreto esercitabile solo da organo di controllo, bensì sul superamento o meno dei

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limiti di ragionevolezza, razionalità e congruenza immanenti all’ uso di qualsiasi potere discrezionale.

La richiesta di parere va, quindi dichiarata inammissibile.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto dichiara inammissibile la richiesta di parere in epigrafe.

L’estensore Il Presidente F.F

Dott.ssa Elena BRANDOLINI Dott. prof. Vittorio GIUSEPPONE

Depositata in Segretaria il 21 luglio 2004 IL DIRETTORE DELLA SEGRE TERIA

(dr.ssa Elena Papiano)

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