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Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale 34134 TRIESTE - via S.Martiri n.3 - tel. 040/4194111 fax 040/43446

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Ministero della Pubblica Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale 3 4 1 3 4 T R IE S T E - v i a S . M a r t i r i n . 3 - t e l . 0 4 0 / 4 1 9 4 1 1 1 f a x 0 4 0 / 4 3 4 4 6

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Prot. N.AOODRFR13023 Trieste, 27 settembre 2010

Ai Dirigenti Scolastici

Regione Friuli Venezia Giulia LORO SEDI

Oggetto: Adempimenti d’inizio anno scolastico nel campo della sicurezza

Decreto Legislativo 81/2008 e integrazioni introdotte dal Decreto Legislativo 106/2009.

Al fine di fare cosa utile si desidera ricordare ai Dirigenti Scolastici quanto previsto dalla vigente normativa relativamente alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavo- ratori sui lunghi di lavoro. Naturalmente quanto indicato di seguito non può essere esaustivo delle prescrizioni previste dalla normativa in materia, ma si spera possa essere uno strumento dal quale partire per adeguate ed approfondite riflessioni sulla sicurezza nelle scuole e, soprattut- to, sulla cultura della sicurezza.

Nella scuola le norme del Decreto Legislativo 81/08 (di seguito verrà indicato T.U. Testo Unico) debbono essere applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse con il servizio espletato e delle peculiarità organizzative individuate dal MIUR con il D.M. 382/1998, vista la situazione particolare che si registra nell’ambiente lavorativo della scuola con la compresenza di due datori di lavoro: il proprietario dei locali, tenuto a fornire strutture ed impianti a norma, sog- getti alle necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie e il Dirigente Scolastico”gestore e or- ganizzatore di un ambiente idoneo di apprendimento”.

1. Aggiornamento delle Certificazioni

Verifica della documentazione obbligatoria da richiedere, se non presente, all’ente proprie- tario dell’immobile (es. Certificato di prevenzione incendi ove richiesto , agibilità, verifica impianti elettrici…).

E’ opportuno che ad inizio anno, ogni Dirigente Scolastico che ricordiamo svolge le funzioni di Datore di Lavoro negli ambiti lavorativi di propria competenza, provveda di concerto con il proprio RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) alla verifica dell’idoneità di ogni certificazione/documentazione necessaria all’esercizio dell’attività scolastica, siano que- ste di competenza dell’Ente gestore degli edifici e/o dell’istituzione scolastica.

A seguito di questa verifica, qualora si riscontrassero delle mancanze o delle situazioni per cui è necessario il rinnovo di alcune “certificazioni/documentazioni” è opportuno attivarsi im- mediatamente qualora sia di propria competenza, e per iscritto nei confronti dell’Ente gestore (Comune, Provincia, Regione) qualora sia di loro competenza.

Si raccomanda che ogni comunicazione venga effettuata per iscritto anche se il rapporto con i funzionari dell’ente proprietario dell’immobile, è un rapporto quotidiano ed efficace, infatti il T.U. all’articolo 18 comma 3 stabilisce che le responsabilità del Dirigente Scolastico in relazione ad inefficienze della struttura nella quale “viene ospitato” vengono meno, o meglio diminuiscono qualora questo provveda alla segnalazione all’Ente gestore del fabbricato (Art. 18 comma 3 :gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente Decreto Legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbli- che amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, re-

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stano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitu- ra e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente Decreto Legislativo, relativa- mente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico”).

2. Aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi

Quando è necessario aggiornare il documento sulla valutazione dei rischi. Ricordiamo in particolare l’obbligo della data certa e delle firme delle figure sensibili; l’aggiornamento è necessario per eventuali variazioni dell’organizzazione scolastica e/o modifiche strut- turali dell’edificio scolastico.

Analogamente, ad inizio anno scolastico, in una opportuna riunione con il proprio RSPP, bisognerà valutare l’eventuale necessità di aggiornamento del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR). Si ricorda che tra le condizioni per una rivisitazione del proprio documento vi è anche quella in corrispondenza di aggiornamenti normativi; inoltre si dovrà procedere al rinno- vo del suddetto documento anche in occasione di modifiche nella distribuzione interna di spazi (costruzione di nuove aule, nuovi laboratori ecc.) o modifica della loro destinazione d’uso. Qua- lora tali modifiche dovessero implicare anche ulteriori interventi strutturali, sarà opportuno farne richiesta scritta all’Ente Gestore, con le modalità prima citate.

Si ricorda a questo punto che , come prima accennato, la mera evidenziazione, sia pur per iscritto, dei necessari aggiornamenti tecnici non esaurisce le responsabilità del Dirigente che co- munque deve provvedere con interventi, ovviamente organizzativi, ad un abbassamento del livel- lo di esposizione al rischio.

Un’altra ragione per provvedere all’aggiornamento del documento di valutazione dei ri- schi, è la modifica ad inizio anno del personale Docente ed ATA: è quindi necessario valutare se il nuovo personale sia già stato formato e se vi siano problematiche relativamente ad eventuali persone diversamente abili.

Con il T.U. sono stati evidenziati nuovi rischi tra cui quello definito “ stress lavoro corre- lato”, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004 (il termine per la valutazione è stato prorogato al 31.12.2010), quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di gene- re, di età e alla provenienza da altri paesi.

Si ricorda infine che “le attività di insegnamento nelle scuole pubbliche è private” sono inserite nell’elenco di attività per le quali è previsto il divieto di assunzione e di somministrazio- ne di bevande alcoliche o superalcoliche - lettera g allegato 1 Conferenza permanete Stato – Re- gioni: intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato ri- schio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o salute di terzi, ai fini del di- vieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai sensi dell’art.15 della legge 30 marzo 2001 n.125 (G.U. del 30.03.2006).

3. Esecuzione di lavori all’interno della scuola.

Gli adempimenti da mettere in atto per gli interventi all’interno della scuola: riunioni di coordinamento, elenchi delle persone con possibilità di accesso, tessera di riconoscimen- to con foto.

E’ prassi consolidata che vi sia la necessità di eseguire dei lavori ( con tale termine si in- tende che vi è la necessità di installare un cantiere edile ) anche nel periodo cosiddetto scolastico e non solo quindi nel periodo estivo. Tale situazione è una delle evenienze di maggior rischio e maggior disagio per l’attività scolastica, in quanto produce forti elementi di rischio interferenzia- le tra le diverse attività. Si pensi, per esempio, alla produzione di rumore, vibrazioni e polveri spesso incompatibili con l’attività scolastica. Dette attività possono avvenire solo dopo che si è

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provveduto ad un necessario coordinamento con il Datore di Lavoro dell’attività scolastica, ov- vero il Dirigente Scolastico.

E’ bene, a questo punto fare delle opportune precisazioni.

Lavori che implicano la redazione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) da parte dell’Ente Appaltante (in genere appunto l’Ente proprietario dei locali): è indispensabile che l’estensore del così detto PSC , il Coordinatore in fase di Progettazione (un professionista abilita- to) concordi con il Dirigente Scolastico e/o con il RSPP, le modalità operative dell’esecuzione dei lavori, considerando l’accantieramento e le attività, appunto, interferenti con l’attività scola- stica. Il Dirigente Scolastico ha l’obbligo di segnalare le proprie esigenze, eventualmente per i- scritto, evidenziando soprattutto il sopravvenire di rischi interferenziali. Ad esempio la promi- scuità tra lavoratori edili ed utenza della scuola. Tali istanze debbono essere recepite nel PSC dal richiamato Coordinatore e prima dell’inizio dei lavori, il Coordinatore per l’esecuzione dovrà provvedere a verificarne l’efficacia con una riunione di coordinamento alla quale saranno pre- senti l’impresa affidataria ed un rappresentante dell’Istituzione Scolastica. Anche questa riunione deve essere relazionata per iscritto. Si ricorda che con la pubblicazione del T.U. si è introdotto un nuovo obbligo (prima era stabilito dalla giurisprudenza consolidata ma non costituiva un obbligo normativo) ovvero quello di recintare i cantieri. Questo significa che ovunque venga installato un cantiere edile, indipendentemente dalla durata o dall’importanza dello stesso, questo debba esse- re recintato. Le caratteristiche di tale recinzione non sono stabilite a priori ma sono funzione del- la tipologia dell’ambiente nel quale il cantiere viene installato. A solo titolo di esempio in una scuola dove vi è presenza di utenza molto giovane, è di tutta evidenza che la recinzione deve es- sere continua e priva di sporgenze. Analogamente tale recinzione sarà continua per tutti quei can- tieri nei quali vi sia il rischio di proiezione di oggetti. A tal riguardo di segnala che qualora nel cantiere si eseguano lavorazioni “in quota” la recinzione dovrà assumere dimensioni e posizioni tali da intercettare tutte le possibili parabole di caduta di oggetti dall’alto. Si ribadisce il diritto del Dirigente Scolastico nel chiedere il rispetto di tali obblighi da parte dell’Impresa affidataria dei lavori.

Qualora le attività che debbono essere eseguite da parte di terzi all’interno della scuola in periodo di esercizio della stessa, non implichino la presenza di un cantiere edile, ma ad esempio vengano eseguiti dei servizi (manutentivi) o forniture, deve essere prodotto a cura dell’affidatario di detti servizi e forniture (l’Ente Pubblico affidatario) un documento simile nei contenuti al precedente PSC ma definito DUVRI, ovvero Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali. Nella sostanza le procedure sono simili alle precedenti con l’eccezione che non vi sarà la figura del Coordinatore e quindi ci si dovrà relazionare direttamente con l’Ufficio Tecnico dell’ente proprietario dell’immobile. Resta però immutata la collaborazione che il Diri- gente Scolastico deve dare in quanto datore di Lavoro, direttamente o indirettamente attraverso il proprio RSPP o altro delegato, al fine di far evidenziare gli eventuali rischi interferenziali na- scenti dalla attività esercita dalla scuola. A solo titolo d’esempio: se l’attività degli addetti alla manutenzione all’interno della scuola, implica la frequentazione di locali nei quali vengono stoc- cati materiali pericolosi (es. quelli per le pulizie o di particolari laboratori) è opportuno che il Di- rigente segnali semplicemente la presenza dei materiali pericolosi, sarà poi compito di colui che esegue il servizio provvedere a riparasi opportunamente.

In ogni caso, quindi, sia che ci sia la presenza di un cantiere, sia che vengano eseguiti dei semplici interventi manutentivi, è indispensabile che vi sia la partecipazione attiva del Dirigente Scolastico.

Infine è opportuno che si faccia attenzione agli accessi del personale manutentivo all’interno delle strutture scolastiche; spesso questi accessi avvengono in piena autonomia e sen- za alcuna segnalazione per l’abitudine di queste persone e per la loro perfetta conoscenza dei luoghi; si ricorda che è opportuno che questi accessi vengano regolamentati ad inizio anno scola- stico provvedendo alla redazione di semplici documenti (DUVRI) che possono avere valore rei- terativo per tutto l’anno scolastico. Di tali persone è opportuno avere appositi elenchi e gli stessi dovranno essere sempre muniti di tesserino di riconoscimento.

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4. Revisione dell’organigramma della sicurezza

Importanza dell’aggiornamento dell’organigramma della sicurezza che deve essere por- tato a conoscenza di tutto il personale scolastico.

Si fa presente che con l’inizio del nuovo anno scolastico vi può essere un avvicendamen- to tra il personale presente all’interno della scuola, pertanto è indispensabile procedere ad una verifica della completezza dell’Organigramma della sicurezza. Qualora vi sia la necessità, si de- ve provvedere alla sostituzione delle figure istituzionali previste per legge (RSPP, ASPP, Medico Competente , RLS, Addetti alle Emergenze, Addetti al Primo Soccorso).

Particolare attenzione si dovrà poi portare verso la formazione obbligatoria di queste fi- gure. Si ricorda qui, ad uso di coloro che hanno laboratori all’interno delle proprie strutture, che gli studenti che li utilizzano sono equiparati a lavoratori e pertanto necessitano di una adeguata formazione in materia di sicurezza.

5. Servizio di prevenzione e Protezione dai rischi

Importante supporto per la gestione della sicurezza all’interno della scuola. Il RSPP può essere interno od esterno con idoneo titolo di studio e formazione conforme al Codice Ateco dell’attività scolastica. Tale figura deve aver partecipato a corsi di formazione per l’aggiornamento alle scadenze previste. Il nominativo del RSPP non deve più essere co- municato all’ASS e alla DPL (Direzione Provinciale del lavoro).

L’entrata in vigore dell’accordo approvato dalla conferenza Stato – Regioni del 26 gen- naio 2006, ha dato la completa attuazione al d.lgs. 195/2003 che ha modificato requisiti e le mo- dalità di formazione del responsabile e degli addetti al Servizio di prevenzione protezione, inter- ni od esterni all’attività produttiva, designati dal datore di lavoro (artt. 31 - 51 T.U.). Qualora le funzioni del Responsabile del SPP siano svolte direttamente dal datore di lavoro, figura che si identifica nella scuola con il Dirigente Scolastico, continuano ad applicarsi ad esso le disposi- zioni del D.M. 16.01.1997, che prevedono appositi percorsi formativi di almeno 16 ore, già spe- rimentati negli scorsi anni in base alle convenzioni INAIL e USR. L’accordo Stato – Regioni del 26/1/2006 prevede l’esenzione di alcuni moduli se gli RSPP o gli ASPP sono in possesso di al- cuni requisiti (nomina precedente al 14 febbraio 2003, almeno sei mesi nella funzione ecc.)

E’ opportuno che i Dirigenti scolastici effettuino un’attenta lettura dell’Accordo Stato Regioni e delle “Linee guida per l’attuazione dei corsi per addetti al Servizio di prevenzione protezione (ASPP) e per i responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)” emanate dalla Regione F.V.G. per valutare caso per caso quali obblighi formativi sussistano.

6. Infortuni e comunicazioni all’INAIL

Con il T.U. viene introdotto l’obbligo, sanzionato, di comunicare all’INAIL, ai soli fini statistici, i dati relativi agli infortuni con assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento; è confermato l’obbligo di comunicare, ai fini assicurativi, infortuni sul lavoro, che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

7. Addetti alla squadra antincendio ed evacuazione

Il Dirigente scolastico valuti se il numero degli addetti alla squadra di emergenza sia sufficiente, o se occorra integrarlo con nuovo personale, considerate le problematiche emerse nell’aggiornamento del documento valutazione del rischio incendio, da effettuarsi tenendo conto del D.M. 10 marzo 1998. Procederà poi all’identificazione dei lavoratori che necessitino di ade- guata formazione.

8. Addetti al primo soccorso e Piano di emergenza sanitaria

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La revisione del Piano di soccorso, alla luce delle esigenze del nuovo anno scolastico e del personale necessario per attuare le disposizioni previste, dirà se sia necessario integrare la squadra di primo soccorso e se occorra prevederne un’opportuna formazione. Il D.M. 388 del 15/07/2003 ha previsto almeno 12 ore di formazione per gli Addetti di nuova nomina, ed il ri- chiamo della formazione con cadenza triennale per coloro che hanno già sostenuto corsi di primo soccorso (per le organizzazioni di gruppo B e di gruppo C, come descritte dallo stesso D.M.

15.07.2003). Una particolare attenzione va rivolta alle cassette di pronto soccorso presenti nella scuola (per il contenuto vedasi l’allegato n. 1 al D.M. 15 luglio 2003 n.388). Opportuna appare anche in questa fase, la comunicazione alle famiglie dei principali punti del piano di soccorso 9. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Gli articoli 47-52 del T.U. trattano del rappresentante di lavoratori per la sicurezza (RLS). Il datore di lavoro farà consultare al RLS, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, copia del Documento sulla valutazione dei rischi e all’occorrenza del DUVRI. Il Diri- gente Scolastico in caso di nuova elezione o designazione del RLS programmerà la sua forma- zione che, come è noto, deve essere di almeno 32 ore (D.M. – Ministero del Lavoro e della Pre- videnza sociale – Ministero della sanità, 16 gennaio 1997). Il nominativo dell’RLS dovrà essere trasmesso all’Inail in via telematica.

10. Sorveglianza sanitaria e medico competente

L’eventuale nomina del medico competente (M.C.) da parte del Dirigente Scolastico è successiva alla valutazione dei rischi dalla quale siano emerse problematiche che richiedano la sorveglianza sanitaria. (Artt. 39 - 41 T.U).

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11. Piano di esodo ed esercitazioni di evacuazione Obbligo di almeno due prove di evacuazione all’anno

E’ opportuno all’inizio dell’anno scolastico, rivedere il piano di esodo e di evacuazione predisposto nell’anno precedente e programmare l’informazione a tutti i lavoratori e agli studenti dei principali punti previsti dallo stesso.

Si ribadisce l’importanza di eseguire diverse prove soprattutto ad inizio anno scolastico.

Le prove debbono essere preparate e il personale Docente e ATA deve avere una buona cono- scenza del piano di evacuazione. E’ questo un momento importante per le responsabilità del Di- rigente Scolastico e pertanto si consiglia che tutte le prove vengano opportunamente documenta- te.

12. Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

Un momento importante per fare il punto della situazione della sicurezza nella scuola

E’ opportuno che nei primi giorni del nuovo anno scolastico, il Dirigente indica la riu- nione prevista dall’art.35 del T.U. In quel contesto si potranno organizzare al meglio tutte le atti- vità e le procedure previste dalla normativa e si programmeranno le attività di formazione e formazione dei lavoratori e degli alunni /studenti ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

1Consistenti e profonde sono le modifiche apportate dal d.lgs. 106/2009 alla sezione V del Capo III Titolo 1 del d.lgs. 81/2008 dedicata alla sor- veglianza sanitaria. In sintesi i punti più salienti: obbligo di trasmissione , esclusivamente per via telematica, da parte del M. C. al sevizio sanita- rio nazionale competente per il territorio, delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria; legittimità della visita medica preventiva in fase preassuntiva per i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria; visita di idoneità alla mansione alla ripresa del lavoro per un’assenza continuativa per più di sessanta giorni per motivi di salute (art.41 Comma1); tale visite preventi- vo – preassuntive e di rientro da lunga malattia, sono “altresì finalizzate alla verifica dell’assenza delle condizioni di alcol dipendenza e di assun- zione di sostanze psicotrope e stupefacenti” (art.41 comma 4).

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13. Formazione dei lavoratori

Il numero degli incontri e gli argomenti da trattare terranno naturalmente conto del pregres- so. Saranno presentati e spiegati i Piani di Emergenza e il Documento sulla valutazione dei ri- schi. Particolare attenzione sarà data alla parte relativa ai rischi specifici (videoterminali, movi- mentazione dei carichi, rischio chimico, ecc.). Un buon lavoro svolto negli anni precedenti po- trebbe consentire di programmare incontri che trattino anche di problematiche in qualche modo diverse, ma non per questo meno sentite dai lavoratori, quali ad esempio lo sforzo vocale degli insegnanti o argomenti segnalati dagli stessi lavoratori tramite il RLS.

14. Formazione degli studenti – Piano dell’offerta formativa La Cultura della sicurezza: POF e progetti specifici

Già da tempo il Ministero dell’istruzione propone alle scuole che al loro interno si realiz- zi un generale coinvolgimento ed una comune presa di coscienza di operatori scolastici ed alun- ni/studenti sulla sostanziale valenza educativa delle tematiche della sicurezza e sui comporta- menti che, coerentemente, vanno adottati.

La C.M. 122/2000 invita a collocare le varie iniziative finalizzate alla cultura della sicurezza e prevenzione in una visione “sistemica” anche “attraverso un’opportuna rilettura dei programmi di studio relativi ai settori interessati, in modo da richiamare i temi della sicurezza e della pre- venzione eventualmente presenti nella programmazione scolastica ovvero da arricchirne i con- tenuti, tramite l’affermazione, la diffusione e il convinto insegnamento”.

Sono connessi quindi a tale tematica, una serie di progetti che investono le cosiddette educazioni:

educazione alla cittadinanza,educazione stradale,2 contrasto al fumo, contrasto al bullismo, azio- ni di sensibilizzazione verso la pericolosità dei rumori (pericolosità del rumore causato dalle cuf- fie dei lettori musicali quando usate sistematicamente e con volumi elevati).

Si ritiene quindi importante, nell’ambito di attuazione nelle scuole del principio dell’autonomia, che eventuali progetti relativi alla salute e alla sicurezza, diventino parte integrante del POF, che ogni istituto predispone, al duplice scopo di diffondere nelle scuole la sensibilità per le temati- che legate alla sicurezza sul luogo di lavoro e favorire l’inserimento della scuola nel territorio con particolare riferimento alle attività lavorative, che devono svolgersi in tutta sicurezza.

L’approccio sistemico al tema della “cultura della sicurezza” è ampiamente sottolineato nel D.M. 5 agosto 1994 (G.U. 19 agosto 1994. n.193) a proposito dei programmi di educazione stradale. La citata circolare 122/2000 propone “quando la scuola non disponesse di tutte le cono- scenze e competenze per sviluppare adeguatamente i temi proposti, si avvarrà ove possibile e necessario , di specifiche collaborazioni con le strutture territoriali, nell’ottica di una fattiva collaborazione sinergica”. A tal fine si rammenta la convenzione USR-INAIL che prevede in- terventi degli esperti nelle classi che li richiedono, a titolo gratuito.

IL DIRETTORE GENERALE Daniela BELTRAME

2Vedi nel sito dell’USR il progetto regionale triennale”Sicuramente”

http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/Ufficio/canali/comunicazioni/SicuraMENTE

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Alcuni riferimenti legislativi e sitografici

D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81”Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in ma- teria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” Come modificato dal d.lgs. 3 agosto 2009 n 106: “Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”.

D.M. 292 del 21/6/96” Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione” – Individua il Dirigente Scolastico come datore di lavoro.

D.M.26/8/92 del Ministero degli Interni “ Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”.

D.M. 18/3/96 del Ministero degli Interni “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” G.U. Suppl. Ordin. N.85 dell’11/4/1996.

D.M. del 2979798 “ Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado”. – Elenca gli obblighi e le attribuzioni del Dirigente Scolastico.

Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n.119 del 29/4/99 - d.lgs.626/94 e suc- cessive modifiche e integrazioni – indicazioni operative.

Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n.122 del 19/4/00 – a differenza della precedente circolare a carattere prevalentemente tecnico, si rivolge all’ambito educativo – didattico.

• Legge 265/99 sulle autonomie locali – dispone l’obbligo per gli enti locali della messa in sicurezza delle scuole.

Legge 125 del 3/3/2001 “ Legge quadro in materia di alcol e problemi correlati”.

D.lgs 151/2001 “ Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 200 n.53”.

www.ilo.org organizzazione internazionale del lavoro: è l’agenzia delle Nazioni Unite che si oc- cupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, uguaglianza, sicu- rezza e dignità per uomini e donne.

http://osha.europa.eu./it agenzia europea per la sicurezza e salute sul lavoro.

http://prevenzionescuola.ispesl.it/index.asp sito dell’Ispesl dedicato alla scuola, strutturato in:

prodotti, esperienze nelle scuole, eventi, galleria fotografica, normativa, FAQ, link, contatti.

www.sicurezzalavoro.fvg.it centro di documentazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

www.sicurscuolaveneto.it sito del sistema di riferimento del Veneto - sicurezza nelle scuole.

www.sicurscuolatoscana.it sito della Rete di scuole per la sicurezza della provincia di Firenze.

http://www.inail.it/

http://www.vigilfuoco.it

Riferimenti

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