Incontro informativo
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
Area Sindacale e Lavoro-Previdenza Confindustria Monza e Brianza
Monza, 24 settembre 2012
La riforma del lavoro
Legge 28 giugno 2012, n. 92
Maurizio Parma
Area Lavoro e Previdenza Confindustria Monza e Brianza
a) Riforma degli ammortizzatori sociali
b) ASPI – Assicurazione Sociale Per l’Impiego c) Tutele in costanza di rapporto di lavoro
d) Collocamento obbligatorio
e) Sostegno alla genitorialità
f) Politiche attive del lavoro
OBIETTIVI GENERALI DELLA RIFORMA
• Uniformità delle tutele in caso di disoccupazione
• Messa a regime di ipotesi temporanee (es. commercio > 50)
• Razionalizzazione delle forme di tutela in costanza di rapporto.
• Rafforzamento della condizionalità tra percezione di ammortizzatori sociali ed effettiva ricerca di lavoro
• Maggiorazione della contribuzione (premio assicurativo) per le forme di lavoro diverse dal tempo indeterminato
AMMORTIZZATORI SOCIALI SITUAZIONE ATTUALE
• Tutele fuori dal rapporto di lavoro (disoccupazione involontaria):
− Indennità di disoccupazione ordinaria
− Indennità di mobilità
− Trattamenti speciali in edilizia
⋅ L. 427/1975, art. 9
⋅ L. 223/1991, art. 11
⋅ D.L. 299/1994, art. 3
− Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti
− Indennità di disoccupazione agricola (ordinaria, speciale)
• Tutele in costanza di rapporto di lavoro:
− Cassa integrazione Ordinaria
− Cassa integrazione Straordinaria
− Cassa integrazione Straordinaria per gli operai agricoli (CISOA)
I NUOVI STRUMENTI DELLA RIFORMA
ASPI
− sostituisce:
• Indennità di mobilità
• Indennità di disoccupazione ordinaria
• Trattamenti speciali di disoccupazione in edilizia
Mini – ASPI
− sostituisce:
• Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti
ESITO PRINCIPALE
• Anche per effetto della riforma pensionistica, graduale eliminazione dello strumento (mobilità) che oggi consente di “collegare” e “sostenere” – senza soluzione di continuità - l’uscita dal mercato del lavoro e l’accesso alla pensione.
• Valutazione delle parti sociali a fine 2014 (art. 2. c.
46bis)
ASSICURAZIONE SOCIALE PER
L’IMPIEGO (ASPI)
AMBITO APPLICATIVO SOGGETTIVO
• Tutti i lavoratori dipendenti (non agricoli), inclusi:
− apprendisti
− soci lavoratori di cooperative
− artisti dipendenti
• Soggetti esclusi
− Lavoratori dipendenti delle PPAA con contratto di lavoro a tempo indeterminato (art. 2, c. 2)
REQUISITI ED ESCLUSIONI
• Requisiti:
− stato di disoccupazione involontaria (art. 2, c. 1)
− almeno due anni di assicurazione (art. 2, c. 4)
− almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione (art. 2, c. 4)
• Esclusioni:
− dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto
− eccezione all’esclusione: dimissioni o risoluzione consensuale intervenute nell’ambito della procedura di conciliazione in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 2, c. 5)
Importo e durate
(art. 2, c. 8-12)Importo
75% delle quote di retribuzione fino a 1.180 €
25% delle quote di retribuzione eccedenti i 1.180 €
Fino al massimale previsto per la CIG (1.119,32 € da adeguare nel 2013) Riduzione importo
-15% dopo i primi sei mesi di fruizione -15% dopo il dodicesimo mese
Durata (a regime: 1.1.2016) fino a 54 anni 12 mesi
detratti i periodi di indennità fruiti nel medesimo periodo
oltre i 54 anni 18 mesi nei limiti delle settimane di contribuzione ultimo biennio e detratti i periodi di indennità fruiti nel medesimo periodo
DECADENZA DAL TRATTAMENTO
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione all’INPS;
c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità erogata dall'ASpI.
PERIODO TRANSITORIO
MOBILITA’ E DISOCCUPAZIONE
RIDUZIONE DELL’INDENNITA’ DI MOBILITA’
(art. 2, co. 46)
1.1.2013 31.12.2014* 2015 31.12.2016
Centro-Nord
fino a 39 anni 12 12 12
12
da 40 a 49 anni 24 24 18
50 e oltre 36 36 24 18
Mezzogiorno
fino a 39 anni 24 24 12 12
da 40 a 49 anni 36 36 24 18
50 e oltre 48 48 36 24
* Così modif. dalla legge n. 134/2012 (analogo a 2013 e a regime attuale)
PERIODO TRANSITORIO DISOCCUPAZIONE / ASPI
(art. 2, c. 45)
2013 2014 2015 2016
(a regime)
fino a 50 8 8 10 12
50-54 12 12 12 12
55 e oltre 12 14* 16* 18*
* Nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni
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CONTRIBUZIONE ASPI
CONTRIBUZIONE
Contratti a tempo indeterminato
• 1,31% (già previsto) + addizionale dello 0,30%
Contratti a tempo determinato
• Contributo aggiuntivo del 1,40% (art. 2, c. 28. L’addizionale non si applica:
− ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
− ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al DPR n. 1525/1963;
− agli apprendisti;
− ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
• Il contributo aggiuntivo è restituito, nei limiti delle ultime 6 mensilità, in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato
CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO (art. 2, c. 31)
• In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50% del trattamento mensile iniziale di ASPI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
• Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato.
• Nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di licenziamento è moltiplicato per tre volte (c. 35).
ESONERO DAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO
• Fino al 31/12/2016 non è dovuto:
− se l’azienda è tenuta al versamento del contributo d’ingresso alla mobilità (art. 5, c. 4 L 223/91);
− licenziamenti per cambi di appalto con riassunzione presso altro datore di lavoro che continua l’attività;
− licenziamento lavoratori a tempo indeterminato per chiusura cantieri edili per fine lavoro.
TUTELE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI
LAVORO
NOVITA’
• Messa a regime di alcuni trattamenti
• CIGS e procedure concorsuali
• CIG e mobilità in deroga
• Abrogazioni di norme
A REGIME ESTENSIONE CIGS AD ALCUNI SETTORI
• Cassa integrazione straordinaria per (art. 3, c. 1):
− imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;
− agenzie di viaggio e turismo con più di cinquanta dipendenti;
− imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;
− imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
− imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.
CIGS E PROCEDURE CONCORSUALI
Si può ricorrere alla CIGS nelle procedure
concorsuali solo a fronte di una prospettiva di
continuazione dell’attività lavorativa e di
salvaguardia occupazionale, valutata con
parametri oggettivi che saranno definiti con
decreto ministeriale. Resta ferma l’abrogazione
dell’istituto con il 1° gennaio 2016
CIG E MOBILITA’ IN DEROGA
(art. 2, c. 64)
• Per il periodo 2013-2016, viene riconosciuta al Ministero del Lavoro la possibilità di concedere i trattamenti di CIG e mobilità in deroga per periodi non superiori a 12 mesi;
• Rifinanziamento Fondo per l’Occupazione:
− 1 mld 2013 e 2014;
− 700 mln 2015;
− 400 mln 2016.
• Ipotesi di proroga e di una corrispondente
riduzione della misura dei trattamenti erogati.
ABROGAZIONI DI NORME
Art. 25, comma 9, L. n. 223/1991: sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a far data dal 1° gennaio 2017.
Art. 8, L. n. 223/1991: sgravio contributivo per le assunzioni a tempo determinato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e relativo alla successiva trasformazione a tempo indeterminato del contratto a far data dal 1° gennaio 2017.
Artt. 54-59, D.Lgs. n. 276/2003: assunzioni agevolate legate al contratto di inserimento a far data dal 1°
gennaio 2013.
AUMENTO PROGRESSIVO ALIQUOTA CONTRIBUTIVA PER LA GESTIONE SEPARATA INPS
Anno
Non iscritti ad altra gestione
pensionistica
Titolari di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, invalidità)
Titolari di altra prestazione pensionistica
2012 27,72% 18% 18%
2013 27,72% 20% 20%
2014 28,72% 21% 21%
2015 30,72% 22% 22%
2016 31,72% 24% 24%
2017 32,72% 24% 24%
2018 33,72% 24% 24%
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
• Estensione campo di applicazione normativa attuale.
• Ampliamento quota di riserva (computo di tutti i contratti a tempo determinato ad eccezione di quelli di durata fino a 6 mesi).
• Contrasto abuso dell’istituto dell’esonero.
TUTELE LEGATE ALLE GENITORIALITA’
Padre lavoratore dipendente – Congedo di paternità:
• Obbligatorio: durante i primi 5 mesi di vita del bimbo, un giorno indennizzato al 100% aggiuntivo al congedo materno.
• Facoltativo: entro lo stesso periodo, due giorni indennizzati al 100% da concordare con la lavoratrice madre in sostituzione di due giorni a lei spettanti.
• Preavviso: comunicazione scritta al datore di
lavoro 15 giorni prima dell’assenza.
TUTELE LEGATE ALLE GENITORIALITA’
Sostegno alla maternità:
Al termine del periodo di congedo di
maternità e per i successivi 11 mesi, in
alternativa al congedo parentale, possono
essere riconosciuti buoni per l’acquisto di
servizi di baby sitting o per le spese degli asili
nido.
POLITICHE ATTIVE DI LAVORO
Introduzione di disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro nei confronti di soggetti:
• beneficiari di ammortizzatori sociali, con il requisito dello stato di disoccupazione;
• percettori di strumenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro, con una sospensione dell’attività lavorativa superiore ai 6 mesi.
Delega al governo in materia di politiche attive ( art. 4,
c. 48-50)
POLITICHE ATTIVE DI LAVORO (art. 4, c. 33-50)
Azioni e iniziative formative per il reimpiego
Realizzazione di interventi in grado di attivare il soggetto, funzionali a:
fornire un supporto concreto nella ricerca di un nuovo lavoro,
incrementare l’occupabilità con interventi formativi adeguati e mirati