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Detrazione IVA cellulari, detrazione retta casa di cura, locazione di immobile strumentale, detrazione interessi passivi mutuo

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Detrazione IVA cellulari, detrazione retta casa di cura, locazione di immobile strumentale, detrazione interessi passivi mutuo

di Antonio Gigliotti

Pubblicato il 25 ottobre 2010

le utilissime e praticissime risposte ai quesiti del dott. Antonio Gigliotti

QUESITO N. 1: Detrazione Iva cellulari

Una società concede in uso ai propri dipendenti il cellulare aziendale. Le telefonate aziendali effettuate per esigenze lavorative vengono fatturate separatamente dalle telefonate personali, le quali vengono addebitate ai dipendenti. Si chiede come la società debba detrarre l’Iva di entrambe le spese telefoniche.

RISPOSTA

Con l’abrogazione della lettera g) dell’articolo 19-bis 1 del DPR n. 633/1972 per effetto del comma 261, lett e), n. 3, dell’art. 1 della legge finanziaria 2008, scompare la limitazione al 50 per cento della detrazione IVA sui telefoni cellulari e sulle relative spese di gestione. A partire dal 1 gennaio 2008, la detrazione avviene secondo la regola generale dell’inerenza contenuta nell’articolo 19 del DPR 633/1972 La società indicata nel quesito dovrà detrarre integralmente l’IVA relativa al solo traffico di telefonia mobile “aziendale” i sensi dell’articolo 19 D.p.r. 633/72 in quanto effettivamente afferente all’esercizio dell’impresa.

Per quanto riguarda, invece, la detrazione dell’IVA delle telefonate personali l’Iva sarà completamente indetraibile .

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QUESITO N. 2: Detrazione rette case di cura

E’ possibile recuperare nella dichiarazione dei redditi le spese sostenute (documentate da fatture d’importo mensile pari ad € 3.500,00) per il ricovero in casa di cura di un anziano affetto dal morbo di alzaimer, suocero del contribuente-dichiarante?

RISPOSTA

L’art. 10, c. 1, lett. b) dispone che “Dal reddito complessivo si deducono i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: .. le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave o permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

Ai sensi della norma sopraesposta possono essere dedotti dal reddito complessivo le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap, anche se sono stati sostenuti nell’interesse dei familiari compresi nell’art. 433 del c.c. (tra cui è compreso il suocero), ancorché non fiscalmente a carico.

Si considerano portatori di handicap, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104/92, coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento.

Si ritiene che il morbo di Alzheimer sia una patologia rientrante nell’handicap descritto dalla L.

n. 104/92, dato le conseguenze gravemente invalidanti che la stessa comporta nel malato (lo stato di handicap riconducibile alla L. n.104/92 deve essere attestato da certificato rilasciato da apposita Commissione medica); pertanto, il contribuente potrebbe fruire della deduzione riconosciuta per le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap, tra cui il ricovero in un istituto di cura e assistenza.

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Al riguardo si fa presente, però, che il costo di ricovero in casa di cura è comprensivo sia del costo per la degenza sia il costo per le spese sanitarie; secondo quanto previsto dall’art. 10 del Tuir è possibile portare in deduzione, per l’intero importo, non già l’intera retta sostenuta, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che dette spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.

QUESITO N. 3: Locazione immobiliare strumentale per destinazione

E’ stato stipulato un contratto di locazione ad uso diverso dall’abitazione tra una società (locatore) e uno studio dentistico associato. L’immobile è iscritto al NCEU come abitazione (A/7), ma l’immobile viene considerato strumentale per destinazione. Il comune e l’Asl di competenza rilasciano l’autorizzazione sanitaria allo svolgimento dell’attività. Si chiede se il contratto di locazione debba essere considerato imponibile Iva, esente o imponibile per opzione.

RISPOSTA

Ai fini Iva, la distinzione tra gli immobili abitativi e quelli strumentali deve essere effettuata esclusivamente in base alla classificazione catastale dei fabbricati, a prescindere dal loro effettivo utilizzo.

Pertanto, gli immobili che rientrano nella categoria A (ad esclusione della categoria A/10) sono sempre considerati abitativi ai fini Iva.

Secondo la precedente normativa, contenuta nell’art. 10, c. 1, nn. 8 e 8 – bis del D.p.r. n. 633/72 nella versione in vigore prima del 4/7/2006, data di entrata in vigore del D.L. n. 223/2006, il regime di esenzione Iva riguardava solamente i fabbricati o porzioni di fabbricati a destinazione abitativa.

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Il D.L. n. 223/2006 all’art. 35 c. 8, ha riformulato i numeri 8 e 8 –bis e ha introdotto il numero 8 – ter, ampliando il regime di esenzione, prevedendo che siano esenti Iva le locazioni di tutti gli immobili, comprese le aziende agricole, ad eccezione:

1.

delle locazioni di fabbricati strumentali per natura solo se il locatore opta per l’imponibilità o il conduttore non è un soggetto passivo Iva o se detrae l’Iva per non più del 25%;

2.

delle locazioni di fabbricati abitativi fatte dal costruttore che le ha realizzate in attuazione dei piani di edilizia convenzionata.

Considerando che il fabbricato indicato nel quesito catastalmente risulta identificato come fabbricato abitativo, esso non rientra in nessuna delle due ipotesi sub A) e sub B) sopra considerate, pertanto, la sua locazione sarà soggetta obbligatoriamente all’esenzione Iva senza alcuna possibilità di optare per l’applicazione dell’Iva.

QUESITO N. 4: Regime dei minimi per l’impresa familiare

Un contribuente che rispetta tutte le condizioni per poter applicare il regime dei contribuenti minimi esercita l’attività d’impresa mediante impresa familiare. Si chiede se esso possa accedere al regime in questione?

RISPOSTA

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Il regime dei contribuenti minimi è però precluso a quei soggetti che hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori di cui all’art. 50, c. 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, anche assunti con le modalità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, o fase di esso, ai sensi degli art. 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276.

Il decreto estende tale disposizione anche alle spese per prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari, di cui all’articolo 60 del TUIR, ad eccezione dei compensi corrisposti ai collaboratori dell’impresa familiare.

Si ritiene, quindi, che il contribuente che esercita l’attività d’impresa mediante impresa familiare possa accedere al regime dei contribuenti minimi.

QUESITO N. 5: Detrazione interessi passivi mutuo

Il 25 agosto 2009 ho iniziato i lavori per la costruzione dell’abitazione principale. In data 15 aprile 2010, ho stipulato il mutuo per finanziare i lavori di costruzione dell’abitazione. Posso usufruire dalla detrazione del 19% degli interessi passivi derivanti dal mutuo stipulato?

RISPOSTA

L’art. 15, al c. 1, lett. b), del Tuir, dispone che: “La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell’unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione”.

Secondo quanto previsto dalla norma sopraesposta, nel caso in cui i lavori di costruzione

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L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 04.04.2008, n. 34/E, ha chiarito che il termine di 18 mesi può essere applicato anche alle costruzioni/ristrutturazioni iniziate prima del 01.12.2007, a condizione che non siano già trascorsi 6 mesi dalla data di inizio lavori.

In altre parole, se alla predetta data del 01.12.2007 il precedente termine di 6 mesi non è ancora scaduto, si può beneficiare dell’allungamento previsto dalla nuova disposizione.

Ciò significa che il termine di 18 mesi può essere applicato alle costruzioni/ristrutturazioni aventi data di inizio lavori successiva al 31.05.2007.

Il soggetto indicato nel quesito ha iniziato i lavori il 25 agosto 2009 e ha stipulato il mutuo il 15 aprile 2010 e, quindi, dato che i mesi trascorsi sono inferiori a 18, il contribuente può usufruire della detrazione del 19% degli interessi passivi.

25 ottobre 2010

Antonio Gigliotti

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