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Il Volontariato di Protezione Civile nella Regione Lazio

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Academic year: 2022

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(1)

nella Regione Lazio

Direzione regionale di Protezione Civile Lucrezia Casto

(2)

Nella Regione Lazio il Volontariato di Protezione Civile è disciplinato da due Leggi regionali:

L.R.11 aprile1985, n. 37 Istituzione del Servizio di Protezione Civile nella Regione Lazio

L.R. 28 giugno 1993, n. 29 Disciplina dell’attività di volontariato nella Regione Lazio

Abbazia di Fossanova, 25 gennaio 2012 – Lucrezia Casto Direzione regionale di Protezione Civile Abbazia di Fossanova, 25 gennaio 2012 – Lucrezia Casto Direzione regionale di Protezione Civile

(3)

Legge 11 agosto 1991, n. 266 Legge quadro sul volontariato

L.R. 28 giugno 1993, n. 29 Disciplina dell’attività di

volontariato nella Regione Lazio

(4)

Legge-quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266

Art. 1 - finalità e oggetto della legge

La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e

pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne

favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Art. 6 – Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome

Abbazia di Fossanova, 25 gennaio 2012 - Lucrezia Casto Direzione regionale di Protezione Civile

(5)

Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del servizio nazionale di protezione civile

Art. 18 - Volontariato

Il servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all’attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.

Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le

iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.

(6)

Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del servizio nazionale di protezione civile

Art. 11 – Strutture operative nazionali del Servizio

Costituiscono Strutture operative nazionali del Servizio nazionale della Protezione Civile:

a) Il Corpo nazionale dei VVF b) Le Forze armate

c) Le Forze di polizia

d) Il corpo Forestale dello Stato e) I Servizi tecnici dello Stato

f) I gruppi nazionali di ricerca scientifica (art. 17) g) Croce rossa italiana

h) Le strutture del Sevizio sanitario nazionale i) le organizzazioni del volontariato

j) Il Corpo nazionale del soccorso alpino- CNSA (CAI)

(7)

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L59/1997

Art. 108 – Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell’art. 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) Sono attribuite alle Regioni le funzioni relative:

7) agli interventi per l’oganizzazione e l’utilizzo del volontariato

(8)

un po’ di storia……..

(9)

L.R.11 aprile1985, n. 37 Istituzione del Servizio di Protezione Civile nella Regione Lazio

Art. 3, co.2, lett. C): La Regione…… favorisce le associazioni e gli organismi di volontariato quali espressioni di impegno e solidarietà sociale, valorizzando la loro partecipazione alle iniziative di protezione civile

presso gli uffici della Presidenza della Regione Lazio era

istituito l’Albo delle Associazioni di volontariato

(10)

il Registro regionale

con la L.R. 28 giugno 1993, n. 29 Disciplina dell’attività di volontariato nella Regione Lazio

Art. 3

co 1) E’ istituito presso la Regione il registro regionale delle associazioni di

volontariato, che può essere funzionalmente articolato in sezioni,[non c’è la sezione protezione civile], in rapporto ai vari settori d’intervento individuati con Deliberazione di Giunta regionale

co. 3) Possono richiedere l’iscrizione al registro le organizzazioni di volontariato, liberamente costituite per fini di solidarietà, operanti nel territorio regionale, caratterizzate da:

a) assenza ai fini di lucro;

b) democraticità della struttura

c) elettività e gratuità delle cariche associative;

d) gratuità delle prestazioni fornite dagli associati;

e) obbligatorietà del bilancio e previsione delle modalità per la sua approvazione;

f) previsione dei criteri di ammissione ed esclusione degli associati nonché dei loro diritti ed obblighi.

(11)

il Registro regionale

L.R. 28 giugno 1993, n. 29 Disciplina dell’attività di volontariato nella Regione Lazio

 le organizzazioni di volontariato, comprese quelle di protezione civile, sono iscritte nel registro regionale, nella sezione Ambiente- Natura-Animali

 Per motivi pratici, viene mantenuto presso la Struttura di Protezione Civile l’Albo operativo.

 Ciò comportava di fatto una doppia iscrizione (Registro regionale e Albo operativo)

(12)

Determinazione del Direttore 8 marzo 2004, n. 844 Iscrizione ai sensi della Deliberazione giunta regionale del 14 novembre 2003, n.1164, delle organizzazioni del volontariato, che operano nel campo della protezione civile, nella sezione protezione civile del Registro Regionale delle

organizzazioni di volontariato

 Per snellire le procedure burocratiche e dare riconoscimento di maggiore identità al volontariato di protezione civile,viene istituita la Sezione protezione civile nel Registro regionale

 Le organizzazioni di volontariato già comprese nell’ “Albo operativo”

vengono iscritte d’ufficio nella Sezione protezione civile, senza perdita di anzianità

(13)

nella Regione Lazio sono presenti n. 484 associazioni di volontariato (nella provincia di Latina n. 62).

Sono specializzate in:

Antincendio boschivo (no incendi abitazioni o altro VVF)

Unità cinofile

Addetti alla sicurezza delle

spiagge corso formazione per bagnini

Associazioni professionisti per

assistenza alle popolazioni disastrate

(14)

le associazione di volontariato di protezione civile iscritte nel Registro regionale

 Sono equiparate alle O.N.L.U.S.

 Sono attivate in caso di eventi calamitosi regionali, nazionali, internazionali

 Compongono la Colonna mobile del volontariato con mezzi e attrezzature specifiche secondo il tipo di calamità

 Partecipano alle attività di assistenza alla popolazione in caso di eventi calamitosi

 Sono impegnate nella lotta attiva agli incendi boschivi

 Se attivate localmente (sindaco, carabinieri) devono sempre dare informativa alla Sala Operativa regionale (attiva H24 al n. 803 555)

(15)

I rapporti reciproci tra la Protezione civile regionale e le associazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale sono disciplinate anche attraverso apposite convenzioni

 Associazioni di volontariato mettono a disposizione propri mezzi e proprie attrezzature

 La Regione assegna in comodato d’uso propri mezzi e riconosce i contributi finanziari per il rimborso delle spese vive sostenute

durante l’attività di protezione civile (carburante per raggiungere il luogo di intervento, manutenzione degli autoveicoli, assicurazione obbligatoria dei mezzi e dei volontari, pasti…)

 La Regione assegna contributi per il potenziamento delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività

(16)
(17)

Tra le Organizzazioni di volontariato di protezione civile sono presenti anche i Gruppi comunali

(ex lege reg. 37/1985, artt. 25-26)

Possono aderire ai Gruppi comunali, dipendenti comunali e privati cittadini

Sono istituiti con Delibera di consiglio comunale e censiti dalla Regione con Deliberazione di giunta regionale

Sono equiparati alle O.N.L.U.S.

Possono essere inseriti nella Colonna mobile dei volontari di protezione civile

Possono essere inscritti nell’Elenco delle Organizzazioni di volontariato del Dipartimento nazionale di Protezione Civile

Possono usufruire dei rimborsi ai sensi del D.P.R. 194/2001 (se inscritti nell’Elenco del Dipartimento nazionale di Protezione Civile)

(18)

nella Regione Lazio sono presenti n.

146 Gruppi comunali di protezione civile, di cui n. 12 nella Provincia di

Latina

(19)
(20)
(21)

Servizio regionale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.)

 Il C.N.S.A.S., struttura operativa del Club Alpino Italiano, è una libera associazione di volontariato senza fini di lucro ispirata ai principi di solidarietà e fiducia reciproca tra i soci. Ha il compito di provvedere alla vigilanza e prevenzione degli infortuni nelle

attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, al soccorso degli infortunati e dei pericolanti e al recupero dei caduti.

 Il C.N.S.A. è una struttura nazionale operativa del Servizio nazionale di protezione civile (L 225/1992, art. 11, co. 1, lett. l).

 il C.N.S.A.S. riceve contributi con apposita legge regionale

(22)

Le Organizzazioni del volontariato se iscritte nell’Elenco del Dipartimento nazionale di Protezione Civile possono usufruire dei benefici e dei rimborsi ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile

Art. 9 – benefici

a) Mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato

b) Mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato

(23)

Le organizzazioni del volontariato se iscritte nell’Elenco del Dipartimento nazionale di Protezione Civile possono usufruire dei benefici e dei rimborsi ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile

Art. 10 – rimborsi (previa autorizzazione da parte del Dipartimento nazionale)

a) Dipartimento nazionale, tramite la Regione, provvede ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro

La Protezione Civile regionale si avvale dei benefici previsti dal D.P.R.194/2001 anche per il volontari attivi nel periodo dell’Antincendio Boschivo (A.I.B.)

(15 giugno-30 settembre)

(24)

Le organizzazioni di volontariato di protezione civile in tempo di pace

 la Sala Operativa ha rapporti giornalieri con le organizzazioni di volontariato : aggiornamento elenchi, numeri di telefono, ecc.

 I volontari effettuano corsi di formazione

(25)

I corsi di formazione

Tecniche di orienterig (orientamento)

 Corso di cucina (igiene degli alimenti), tenuto dai N.A.S. dei Carabinieri

 Corso sulla redazione del bilancio dell’associazione e relativa rendicontazione

 Tecniche di intervento sui beni culturali in caso di eventi calamitosi

 Corso di guida sicura presso l’ACI-Vallelunga

 Corsi base su tematiche di protezione civile

 Tecniche di spegnimento incendio boschivo

 Corso su tematiche di inquinamento da idrocarburi, tenuto da Lega Ambente Lazio

(26)

Le Organizzazioni di volontariato (associazioni e gruppi comunali) in emergenza

In Sala Operativa regionale arriva la comunicazione di richiesta di intervento.

Se l’intervento ha le caratteristiche del “soccorso tecnico urgente”,

intervengono i Vigili del Fuoco, altrimenti la Sala Operativa regionale

La Sala Operativa regionale allerta le organizzazioni di volontariato operative e in casi di reale necessità, le attiva attraverso comunicazione telefonica

N.B.

L’attività è comunque “integrata”, pur mantenendo le specifiche competenze e professionalità, attribuite dalle norme vigenti

Riferimenti

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