• Non ci sono risultati.

Chiarimenti 12

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Chiarimenti 12"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Unione Europea Repubblica

Italiana Regione Siciliana

LAVORI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI DI CUI AL D.A. SANITÀ N. 890 DEL 17/06/2002 DELL’OSPEDALE “A. AJELLO” DI MAZARA DEL VALLO RICONFIGURAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLO STATO DI FATTO

INTERVENTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA

Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): 320085551A Codice Unico di Progetto (C.U.P.): G93B11000140006

Chiarimento n. 12

A tutte le Imprese partecipanti

Si riscontrano i seguenti quesiti posti da una Impresa concorrente che si riportano di seguito testualmente:

QUESITO n. 1:

Nel disciplinare di gara a pag. 14 punto 6.c), in merito all'osservanza all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, nello specifico al "5° comma" è scritto: - che le rappresentanze sindacali hanno provveduto alla nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

SI CHIEDE:

Le imprese che non hanno l'obbligo della nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a mezzo delle rappresentanze sindacali, ma ai sensi del T.U. in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno provveduto alla nomina del predetto R.L.S., come devono rendere la dichiarazione richiesta?

(2)

RISPOSTA AL QUESITO n. 1:

Secondo l’art. 47 del D.Lgs. n. 81/08, il rappresentante per la sicurezza è eletto e designato in tutte le aziende o unità produttive.

Possono presentarsi due casi:

1) - fino a 15 dipendenti occupati, il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno;

2) - oltre i 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

Per i concorrenti ricadenti nel caso 1 (fino a 15 dipendenti) la dichiarazione richiesta al punto 6.c del disciplinare di gara può essere resa come segue:

- Che i lavoratori hanno provveduto ad eleggere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

Per i concorrenti ricadenti nel caso 2 (oltre i 15 dipendenti) la dichiarazione richiesta al punto 6.c del disciplinare di gara deve essere resa come previsto dallo stesso disciplinare di gara:

- Che le rappresentanze sindacali hanno provveduto alla nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

Trapani, 09/11/2011

Il Responsabile Unico del Procedimento F.to Ing. Francesco Costa

Riferimenti

Documenti correlati