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________________________ Relazione del Ministro dell'economia e delle finanze al Parlamento Valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo Anno 2007

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Ministero dell'Economia e delle Finanze

____________________________

Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

________________________

Relazione del Ministro dell'economia e delle finanze al Parlamento

Valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

Anno 2007

________________________

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INDICE

1. INTRODUZIONE

La base normativa e le finalità della relazione del Comitato di sicurezza finanziaria al Ministro dell’economia e delle finanze

2. IL SISTEMA ITALIANO DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

2.1 Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 2.2 Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

2.3 La definizione di riciclaggio nel sistema di prevenzione

2.4 Le limitazioni dell’uso del contante ed alla circolazione degli assegni

3. L’ANALISI DELLA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE NEL 2007

3.1 I flussi delle segnalazioni degli intermediari finanziari

3.2 I flussi delle segnalazioni degli operatori non finanziari e dei professionisti 3.3 L’analisi delle segnalazioni

3.4 I risultati dell’analisi

3.5 Lo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette: il ruolo della Direzione investigativa antimafia e del Nucleo speciale polizia valutaria

3.5.1 L’attività investigativa della Direzione investigativa antimafia (DIA) 3.5.2 L’attività investigativa della Guardia di finanza

3.6 Le segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo

4. L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA 4.1 Le responsabilità di vigilanza

4.1.1 Gli interventi ispettivi

4.1.2 Gli esiti delle verifiche ispettive

4.1.3 Gli esiti delle verifiche ispettive della Guardia di finanza

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5. LE MISURE DI PREVENZIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

5.1 Le designazioni

5.1.1 Le procedure per dare attuazione alle risoluzioni delle Nazioni unite 5.2 I congelamenti

5.2.1 Il congelamento dei beni non finanziari

5.2.2 Misure di congelamento nel quadro del contrasto dell’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Il contrasto dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa.

5.2.2.1 Le advisories al sistema bancario

5.2.2.2 Le iniziative di vigilanza nei confronti della Bank Sepah 5.3 Le sanzioni amministrative per le violazioni delle misure di congelamento

6. L’ATTIVITÀ SANZIONATORIA DEL MEF 6.1 Le sanzioni amministrative

6.2 Le modifiche organizzative e normative per migliorare l’efficacia dell’attività sanzionatoria

7. LA NORMATIVA SUI CONTROLLI DEL DENARO IN ENTRATA E IN USCITA DALLE FRONTIERE ESTERNE DELLA COMUNITÀ EUROPEA. IL REGOLAMENTO CE 1889/2005

8. LA NORMATIVA SUI DATI INFORMATIVI RELATIVI ALL’ORDINANTE CHE ACCOMPAGNANO I TRASFERIMENTI I FONDI. IL REGOLAMENTO CE 1781/2006

9. L’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IN AMBITO EUROPEO E INTERNAZIONALE

9.1 Il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e i gruppi regionali di tipo GAFI

9.1.1 Gli altri gruppi regionali (Moneyval e Eurosian Group)

9.2 Le attività svolte in ambito comunitario – La direttiva 2005/60/CE – La lista Paesi terzi equivalenti

9.3 L’attività di cooperazione in ambito internazionale ed europee della Unità di informazione finanziaria con gli enti omologhi

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INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 Ripartizione SOS per categoria di soggetti segnalanti (valori percentuali)

Tabella 2 Ripartizione SOS per regione di provenienza (valori percentuali)

Tabella 3 Operazioni segnalate

Tabella 4 Ripartizione per categoria di segnalanti (numero di SOS)

Tabella 5 Attività illecite ricollegabili alle operazioni segnalate Tabella 6 Segnalazioni per regione

Tabella 7 Organizzazioni criminali di stampo mafioso Tabella 8 Segnalazioni di operazioni sospette 2005 – 2007 Tabella 9 Accertamenti eseguiti

Tabella 10 Ripartizione delle SOS di terrorismo per le diverse categorie di soggetti segnalanti (valori percentuali)

Tabella 11 Verifiche ispettive GDF Tabella 12 Interventi ispettivi

Tabella 13/14 Ispezioni nei confronti di agenzie di Money transfer

Tabella 15 Procedimenti penali per delitti commessi ex art. 270-bis c.p.

associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico – Anno di riferimento 2006

Tabella 16 Designazioni proposte dall’Italia al Comitato sanzioni ONU 1267 (1999)

Tabella 17 Lotta al finanziamento del terrorismo: sintesi dati congelamenti 2002 – 2007

Tabella 18 Tipologia infrazione

Tabella 19 Scambio informativo con FIU estere

Tabella 20 Provvedimenti di sospensione adottati in collaborazione con FIU estere

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1 1. INTRODUZIONE

La base normativa e le finalità della relazione

Ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 il Ministro dell’economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sullo stato dell’azione di prevenzione che contiene la valutazione delle politiche e dell’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché proposte e suggerimenti per migliorarne l’efficacia.

La relazione riflette i contributi che l’Unità di informazione finanziaria, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, gli ordini professionali, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia hanno predisposto sull’attività svolta nell’espletamento delle rispettive funzioni di vigilanza e controllo. I contributi delle diverse amministrazioni sono allegati.

La relazione del 2008 ha per oggetto le attività svolte nel 2007, in un quadro normativo diverso rispetto a quello introdotto con il decreto legislativo 231/2007.

In particolare alcuni dei compiti delle autorità di vigilanza non erano ancora accuratamente definiti e vi era una minore attenzione alla collaborazione tra le diverse autorità. L’Unità di informazione finanziaria ha iniziato ad operare il 1 gennaio 2008 per cui la relazione dà conto dell’attività svolta nel 2007 dal Servizio Antiriciclaggio dell’Ufficio italiano dei cambi. Mancano, infine, dati sull’attività degli Ordini professionali, anche loro di fatto operativi solo dal 2008.1

1 Nel testo della relazione si fa riferimento sia all’Ufficio italiano dei cambi, per ciò che riguarda l’attività del 2007, sia all’Unità di informazione finanziaria nelle parti in cui si illustrano le competenze stabilite dal D.Lgs 231/2007.

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2. IL SISTEMA ITALIANO DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.

Con l’emanazione dei decreti legislativi 22 giugno 2007, n. 109 e 21 novembre 2007, n. 231 il Governo ha dato attuazione alla delega contenuta nella legge comunitaria 2005 per il recepimento della terza direttiva comunitaria antiriciclaggio,2 adeguando, nel contempo, la legislazione italiana agli standard internazionali in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in particolare alle 40 + 9 Raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale – GAFI.3

I due provvedimenti innovano in maniera significativa in più punti il sistema di prevenzione esistente. La riforma della legislazione potrà essere completata, nel corso del 2008, dall’emanazione del testo unico antiriciclaggio e antiterrorismo nel quale saranno riunite e armonizzate tra loro le norme vigenti in materia. La commissione coordinata dal procuratore onorario della Corte di Cassazione Pierluigi Vigna ha terminato i lavori il 28 maggio 2008 e la bozza di Testo unico può essere portata all’esame del Consiglio dei ministri e, quindi, al Parlamento, per il parere delle Commissioni competenti.

Sin dal 1991 l’Italia si era dotata di una normativa sistematica per prevenire il riciclaggio di denaro di provenienza illecita e salvaguardare l’integrità del sistema finanziario4. L’esperienza maturata negli anni antecedenti aveva, infatti, messo in evidenza la necessità di costruire, accanto agli strumenti finalizzati a interventi di carattere repressivo, una rete di protezione per impedire che il sistema finanziario fosse utilizzato per fini illeciti.

2 I due provvedimenti sono stati predisposti in attuazione della delega contenuta nell’articolo 22 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005” La direttiva è la 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Con il D. Lgs. 231/2007 si recepisce anche la direttiva 2006/70/CE, che reca misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE per quanto riguarda la definizione di “persone politicamente esposte” e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di una attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata.

3 Il GAFI è stato costituito nel 1989, su iniziativa dei ministri finanziari del Gruppo dei sette, con lo scopo di rafforzare la cooperazione internazionale per la prevenzione del riciclaggio del denaro. Sono compiti del GAFI l’analisi del fenomeno del riciclaggio, la redazione e l’aggiornamento degli standard internazionali in materia, la verifica dello stato di attuazione delle normative e delle procedure di prevenzione e di contrasto nei paesi aderenti. Dall’ottobre 2001 le competenze del GAFI sono state estese alla lotta del finanziamento del terrorismo. Le 40 raccomandazioni antiriciclaggio e le 9 raccomandazioni speciali sul finanziamento del terrorismo sono oggi riconosciute come gli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Nella preparazione dei decreti legislativi 109/2007 e 231/2007 si è tenuto conto dei rilievi formulati dal Fondo monetario internazionale nella valutazione del sistema italiano antiriciclaggio e antiterrorismo effettuata nel 2005.

4 Legge 5 luglio 1991 n. 197, cd. Legge antiriciclaggio.

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Negli anni seguenti, anche in risposta all’evoluzione degli standard internazionali,5 la normativa di prevenzione è stata più volte emendata. Successivi provvedimenti normativi hanno rafforzato e reso più completo il sistema italiano antiriciclaggio affinando gli obblighi di identificazione del cliente, di registrazione delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette, nonché le misure che limitano l’utilizzo del contante e la circolazione degli altri mezzi di pagamento.

A seguito del mutato quadro di sicurezza internazionale determinatosi dopo gli eventi dell’11 settembre 2001, l’azione di prevenzione è stata estesa al finanziamento del terrorismo.

2.1 Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 recante "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE "

Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 contiene misure per prevenire e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE, e in particolare:

¾ sistematizza la normativa già esistente in materia, soprattutto con riferimento alle competenze del Comitato di sicurezza finanziaria6 in materia di designazione agli organi competenti delle Nazioni unite e dell’Unione europea di soggetti o entità sospettati di terrorismo ai fini dell’applicazione delle misure di congelamento, ovvero di gestione delle connesse procedure di esenzione e de-listing;

¾ introduce la possibilità di dare diretta attuazione in Italia alle misure di congelamento stabilite dalle Nazioni unite, nelle more dell’adozione delle deliberazioni comunitarie, attraverso l’adozione di un decreto ministeriale.

¾ completa il quadro normativo nazionale in materia di lotta al finanziamento del terrorismo, esplicitando nel nostro ordinamento l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette di finanziamento di terrorismo, già introdotto dal

5La prima versione delle 40 Raccomandazioni del GAFI è stata pubblicata nel 1990. Le Raccomandazioni sono state riviste e aggiornate nel 1996 e nel 2003. Nel 2001 sono state pubblicate le 9 Raccomandazioni Speciali contro il finanziamento del terrorismo. Le Raccomandazioni sono state concepite per avere applicabilità generale e costituiscono un corpus di riferimento per le legislazioni nazionali dei paesi membri.

Esse sono state riconosciute e ratificate, oltre che dai paesi membri, anche da numerosi organismi internazionali.

6 Il Comitato di sicurezza finanziaria è stato istituito, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall’Italia nella strategia di contrasto alle attività connesse al terrorismo internazionale, dal decreto legge 12 ottobre 2001, n. 369 recante “Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale”, convertito con modificazioni nella legge 14 dicembre 2001, n. 431.

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decreto legge 369/2001, convertito nella legge 431/2001, e sistematizzando gli obblighi di comunicazione in capo agli intermediari circa soggetti sospettati di coinvolgimento in attività terroristiche;

¾ disciplina le modalità attuative delle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche definendo, in particolare, le modalità di gestione ed amministrazione delle risorse economiche possedute dai soggetti (persone fisiche e giuridiche, gruppi, entità o organizzazioni) specificamente individuati nei regolamenti comunitari emanati nell’ambito della lotta al finanziamento del terrorismo e per il contrasto dell’attività di quei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

2.2 Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione "

Il decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 rivisita l’intera normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro sia perché la direttiva 2005/60/CE contiene importanti novità (e sopprime e sostituisce le direttive precedenti), sia perché la struttura della legge 197/1991 era stata nel corso degli anni interessata da numerose e importanti modifiche che ne rendevano ormai complessa la lettura.

Il decreto introduce numerose modifiche della normativa esistente riguardanti sia i compiti e il coordinamento delle diverse autorità interessate, sia gli obblighi a carico di enti e privati nella prospettiva di migliorare la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni economiche e finanziarie.

™ Sul primo aspetto:

¾ il Ministro dell’economia e delle finanze ha la responsabilità delle politiche nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e l’attività di promozione della più ampia collaborazione attiva tra le autorità e le amministrazioni coinvolte in tale ambito.

¾ il Ministro si avvale del Comitato di sicurezza finanziaria. Ferme restando le competenze specifiche in materia di finanziamento al terrorismo, il Comitato:

♦ ha funzioni di analisi e coordinamento;

♦ fornisce consulenza al Ministro;

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♦ cura la redazione della presente relazione;

♦ esprime il parere su diversi provvedimenti di competenza delle autorità. Tra questi gli indici per le segnalazioni di operazione sospetta.

¾ Dal 1° gennaio 2008 l’Ufficio italiano dei cambi è soppresso., Le funzioni precedentemente svolte dall’UIC sono state trasferite alla Banca d'Italia, nel cui ambito è stata istituita l’Unità di informazione finanziaria con compiti di analisi finanziaria in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo7.

¾ Le Autorità di vigilanza di settore promuovono e verificano l’osservanza degli obblighi stabiliti dal decreto da parte dei soggetti rispettivamente vigilati. A tali Autorità spettano anche poteri normativi e poteri sanzionatori per le violazioni rilevate nel corso della loro attività di controllo.

™ Sul secondo aspetto:

¾ sono fissati obblighi più pervasivi per l’identificazione del cliente, in particolare prevedendo l’obbligo di individuare anche l’eventuale titolare effettivo dell’operazione o rapporto.

¾ i soggetti obbligati dovranno graduare gli adempimenti richiesti dalla normativa antiriciclaggio sull’adeguata verifica della clientela in base al rischio effettivo insito nel rapporto d’affari, prestazione professionale od operazione, definendo le conseguenti procedure di gestione8.

¾ il procedimento per la segnalazione delle operazioni sospette, confermato nelle grandi linee, vede tuttavia alcune importanti novità:

♦ modalità della segnalazione: diversificate tenendo in considerazione le specifiche attività e operatività del soggetto obbligato;

♦ tutela della riservatezza del segnalante: la UIF e le autorità investigative potranno ottenere maggiori informazioni sull’operazione sospetta attraverso l’intermediario finanziario o l’ordine professionale. L’identità della persona fisica segnalante

7 Cfr. l’art. 62 del d.lgs. 231/2007.

8 L’elemento rischio deve quindi essere preso in considerazione non solo per l’individuazione e la segnalazione di operazioni sospette ma anche per l’applicazione di misure differenziate, semplificate o rafforzate, di adeguata identificazione e verifica della clientela in relazione rispettivamente a ipotesi di rischio minore o maggiore. Si tratta di un più esteso dovere da parte dei destinatari di customer due diligence da espletarsi per mezzo di più ampie informazioni e di un monitoraggio continuo sul rapporto con i clienti. Le nuove procedure richiedono ai soggetti obbligati l’esercizio di un certo grado di discrezionalità nella scelta dei mezzi e delle procedure che assicurino una adeguata conoscenza della clientela da parte di tutti i soggetti destinatari degli obblighi.

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potrà essere resa nota solamente con un provvedimento motivato del magistrato;

♦ indici di anomalia: sono proposti dalla UIF ed emanati dalla Banca d’Italia (per i soggetti operanti in campo finanziario), dal Ministero di giustizia, sentiti gli Ordini professionali (per i professionisti) e dal Ministero dell’interno (per gli altri soggetti);

¾ l’impianto sanzionatorio è stato adeguato ai nuovi obblighi; tra le modifiche:

♦ abolita la sanzione penale per l’omessa istituzione dell’archivio unico informatico (nuova sanzione pecuniaria amministrativa);

♦ introdotta la responsabilità solidale dell’ente anche quando l’autore della violazione non è identificabile o perseguibile;

♦ introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione degli obblighi di formazione del personale o la mancata adozione di idonee procedure di controllo interno.

¾ È stato inoltre aggiunto il riciclaggio nel novero dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

2.3 La definizione di riciclaggio nel sistema di prevenzione

Con l’entrata in vigore del decreto 231/2007 è stata adottata, ai soli fini applicativi del decreto, una definizione di riciclaggio che recepisce quella contenuta nell’articolo 1, comma 2, della direttiva 2005/60/CE.

La definizione adottata, in linea con quanto previsto in materia dagli standard internazionali, è più ampia rispetto alla fattispecie delineata dal codice penale negli articoli 648 bis e 648 ter.9

Per il sistema penale il reato di riciclaggio non si applica a chi ha commesso il reato presupposto: l’uso e l’occultamento dei proventi criminosi da parte delle persone che hanno commesso il reato che ha generato tali proventi sono considerati come post factum non punibile

9 L’articolo 648 bis prevede il reato di riciclaggio compiuto da chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad esse altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

L’articolo 648 ter prevede il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, compiuto da chi impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto

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Tale impostazione non è stata condivisa dal Fondo monetario internazionale che, individuando un vuoto di tutela, ha rilevato l’opportunità di prevedere il cd.

reato di autoriciclaggio.10

Anche se la raccomandazione del Fondo non ha ancora trovato un riconoscimento nel sistema penale italiano, il concetto di autoriciclaggio è adesso ricompreso nella definizione contenuta nell’articolo 2 del decreto 231/2007.

Occorre, tuttavia, sottolineare che la definizione di riciclaggio contenuta nell’articolo suddetto, così come la definizione di finanziamento del terrorismo,11 valgono “ai soli fini del presente decreto”: lo scopo delle definizioni è, quindi, diretto all’individuazione dell’ambito applicativo degli obblighi posti dal decreto e delle misure preventive individuate dal provvedimento.

2.4 Le limitazioni all’uso del contante ed alla circolazione degli assegni

Il decreto legislativo 231/07 è intervenuto anche sulla disciplina riguardante l’utilizzo del contante e dei mezzi di pagamento al portatore confermando le misure restrittive previste dalla normativa e introducendo alcune novità.

Sulla base dell’esperienza e del fatto che l’utilizzo del denaro contante continua a rappresentare, in Italia, una quota elevata dei mezzi di pagamento, al fine di rendere maggiormente efficace il sistema preventivo è stata abbassata a 5.000 euro la soglia di liceità di utilizzo.

Le banche e Poste Italiane S.p.A. rilasciano carnet di assegni con apposta la clausola di non trasferibilità su ogni singolo modulo di assegno, salva la possibilità per il cliente di richiederne il rilascio in forma libera. In questi anni si sono verificati numerosi casi di circolazione impropria di assegni al portatore, spesso affiancati a forma di truffe e frodi. Le previste restrizioni all’uso di assegni liberi sono quindi poste innanzitutto a tutela del risparmiatore e, più in generale, a protezione dell’integrità del sistema finanziario. Alla stessa logica risponde l’innovazione che riguarda il trasferimento dei libretti di deposito al portatore. La norma prevede, infatti, la comunicazione, da parte del cedente, alla banca o a Poste italiane S.p.A. dei dati identificativi del cessionario e della data del trasferimento.

10 A sostegno della sua raccomandazione il Fondo ha sottolineato che altri paesi, con un sistema giuridico simile a quello italiano, stanno progressivamente introducendo il reato di autoriciclaggio. La Francia ha già deciso di inserire tale reato nel proprio ordinamento, ritenendo che il bene leso dal riciclaggio, identificato nell’integrità del sistema economico-finanziario legale, sia sempre diverso dal bene leso dal reato presupposto e che, pertanto le due condotte siano entrambe meritevoli di autonomo rilievo penale.

11 Per tale definizione l’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 231/2007 rinvia alla definizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 109/2007.

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Tale soluzione, pur senza modificare la natura del documento in questione, consente un monitoraggio dei trasferimenti tra soggetti diversi ai fini della prevenzione del riciclaggio.

Infine sono state introdotte disposizioni più stringenti riguardo ai trasferimenti in contanti attraverso i money transfer limitati, dalla nuova normativa, a un massimo di 2.000 euro (5.000 se è prodotta la documentazione idonea ad attestare la congruità dell’operazione).

3. L’ANALISI DELLA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE NEL 2007

I dati del 2007 confermano che vi è un trend crescente del numero delle segnalazioni di operazioni sospette effettuate dagli intermediari finanziari e dagli altri soggetti obbligati: l’UIC ha ricevuto complessivamente 12.503 segnalazioni, con un aumento del 21 per cento rispetto al 2006.

Questo incremento non sembra essere conseguenza dell’ampliamento dei soggetti obbligati, a seguito dell’entrata in vigore dei DD.MM. 141 e 143 e dei successivi provvedimenti dell’UIC contenenti le relative istruzioni applicative.12 Le segnalazioni effettuate dai nuovi soggetti obbligati, sia operatori non finanziari sia professionisti, rappresentano, infatti, solo l’1,4 per cento del totale delle segnalazioni pervenute all’UIC. È invece verosimile che dipenda dalla crescente attenzione dimostrata dagli operatori bancari e finanziari al rischio di riciclaggio, anche in ragione di una più chiara coscienza dei danni che il fenomeno criminale può causare agli stessi intermediari. Gli istituti di credito si confermano come la categoria più attiva nel processo di collaborazione.

La maggior parte delle segnalazioni di operazione sospetta effettuate è riferibile a possibili fenomeni di riciclaggio, mentre è notevolmente minore il numero delle segnalazioni ascrivibili a presunte operazioni di finanziamento del terrorismo. Infatti su un totale di 12.503 segnalazioni, 12.169 riguardano attività di sospetto riciclaggio e solo 334 ipotesi di finanziamento del terrorismo.

12 Si tratta dei decreti ministeriali 141 e 143 del 3 febbraio 2006, che hanno disciplinato gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, e degli operatori non finanziari e dei tre provvedimenti dell’UIC del 24 febbraio 2006, contenenti le istruzioni tecniche per la corretta applicazione degli adempimenti di identificazione della clientela, di registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette. Tali provvedimenti hanno dato attuazione alle norme del decreto legislativo 56/2004 e resteranno in vigore, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo 231/2007.

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3.1 I flussi delle segnalazioni degli intermediari finanziari

Oltre l’80 per cento delle segnalazioni degli intermediari proviene dagli intermediari bancari, con Poste Italiane s.p.a. che conferma il progressivo, costante, aumento delle segnalazioni effettuate. Le altre categorie di intermediari hanno, invece, mantenuto pressoché invariata, rispetto al 2006, la loro operatività segnaletica (tabella 1).

Tab. 1 - Ripartizione delle SOS per categoria di soggetti segnalanti (valori percentuali)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Banche 94,4 88,6 85,1 85,8 88,2 80 82,8 81,5

Società finanziarie

(artt.106 e 107TUB) 3,4 3,5 7 9,6 6,3 13,5 8,9 7,5

Imprese ed enti assicurativi 0,9 2,9 3,7 2,3 2,2 1,8 1,6 2

Poste Italiane spa. 0,9 3,4 3,5 1,6 2,5 4,1 6,2 8,8

Altri 0,4 1,6 0,7 0,7 0,8 0,6 0,5 0,2

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100

Riguardo alla distribuzione regionale delle segnalazioni non si registrano variazioni sostanziali rispetto all’anno precedente: Lombardia, Lazio e Campania sono state le regioni italiane che hanno trasmesso all’UIC il maggior numero di segnalazioni, anche se il dato riferito a queste tre regioni risulta leggermente inferiore rispetto al 2006 (tabella 2).

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Tab. 2 - Ripartizione delle SOS per regione di provenienza (valori percentuali)

2006 2007

Abruzzo 1,3 1,7

Basilicata 0,4 0,4

Calabria 2,5 2

Campania 9,6 9,5

Emilia Romagna 6,3 6,4

Friuli Venezia Giulia 1,3 1,9

Lazio 16,9 15,6

Liguria 2 2,1

Lombardia 29,4 27,8

Marche 1,1 1,8

Molise 0,4 0,5

Piemonte 7,1 6,4

Puglia 3,9 3,9

Sardegna 0,6 1

Sicilia 3,8 4,1

Toscana 5,4 6,2

Trentino Alto Adige 0,9 0,8

Umbria 0,5 0,9

Valle d’Aosta 0 0,1

Veneto 6,6 6,9

TOTALE 100 100

(fonte UIC)

Quanto alla tipologia delle operazioni segnalate, il 42,7 per cento del numero di operazioni segnalate (e il 20,1 per cento dell’importo) riguarda i trasferimenti di denaro contante. Forse più rilevante è il dato sui bonifici, nazionali e esteri, che costituiscono il 42,7 per cento del valore e il 16,7 per cento del numero delle operazioni segnalate.

La tabella 3 contiene gli importi dei flussi finanziari segnalati.

L’attuale procedura di segnalazione consente al segnalante di indicare al massimo tre operazioni anomale e poiché queste non necessariamente esauriscono l’intera operatività anomala riferita al soggetto che l’ha posta in essere, il valore dei flussi finanziari evidenziati nella tabella deve considerarsi approssimato per difetto.

Inoltre non sono compresi gli importi delle operazioni che, segnalate in quanto anomale, non sono eseguite dall’intermediario, né di quelle relative a possibili fenomeni di finanziamento del terrorismo. In questo caso, le operazioni poste all'attenzione dell'UIC non assumono particolari connotazioni oggettive, correlate a

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un’accertata finalità di finanziamento dell'attività terroristica, ma sono segnalate esclusivamente in base al profilo soggettivo di chi ha effettuato tali operazioni .

Tab. 3 - Operazioni segnalate

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Valore totale (milioni di euro) 471,34 866,07 972,83 912,04 2.149,44 2.139,10 2.398,52 2.321,14 Numero di operazioni 6.307 9.480 12.617 9.279 12.137 16.451 16.860 20.942

Valore medio (milioni di euro) 0,07 0,09 0,08 0,1 0,18 0,13 0,14 0,11

(fonte UIC)

All’aumento del numero di segnalazioni effettuate nel 2007 si contrappone una diminuzione del loro valore con conseguente riduzione dell’importo medio delle operazioni oggetto di segnalazione.

3.2 I flussi delle segnalazioni degli operatori non finanziari e professionisti.

Il dato che riguarda le segnalazioni degli operatori non finanziari e dei professionisti (tabella 4) è modesto e addirittura inferiore al dato registrato nel 2006 (174 segnalazioni ricevute nel 2007, contro le 237 segnalazioni ricevute nel 2006). Il dato conferma che gli operatori non finanziari e i professionisti hanno ancora grosse difficoltà nell’applicazione degli obblighi antiriciclaggio e, per certi aspetti, anche di comprensione e accettazione di tali obblighi. Non deve sfuggire, peraltro, un miglioramento della qualità delle segnalazioni effettuate e una riduzione sensibile del numero delle segnalazioni archiviate (pari circa al 45 per cento delle segnalazioni ricevute), anche grazie all’attività di informazione e orientamento svolta dall’UIC e dalle diverse autorità a favore delle nuove categorie dei segnalanti. In ogni caso il dato relativo alle archiviazioni resta piuttosto elevato, anche in ragione della limitata esperienza dei segnalanti nell’analisi dell’operazione. Importanti miglioramenti possono essere ottenuti con la prossima elaborazione di indicatori di anomalia specifici per ogni categoria, tali da consentire una più agevole individuazione e valutazione dell’anomalia.

La categoria cui si deve il contributo segnaletico più rilevante è quella dei notai (circa il 67 per cento delle segnalazioni trasmesse all’UIC). Peraltro il 45 per cento delle loro segnalazioni riguarda operazioni immobiliari. Tale indicatore mostra una difficoltà, da parte dei segnalanti, a valutare operatività complesse all’interno delle quali individuare anomalie tali da giustificare una segnalazione di operazione sospetta.

(17)

Tab. 4 - Ripartizione per categoria di segnalanti (numero di SOS)

2006 2007

Agenzia di affari in mediazione immobiliare 6 6

Avvocato 3 8

Commercio di cose antiche 0 1

Consulente del lavoro 4 1

Dottore commercialista 24 31

Fabbricazione di oggetti preziosi in qualità di

imprese artigiane 2 0

Fabbricazione, mediazione e commercio di oggetti

preziosi 2 0

Mediazione creditizia 0 1

Notaio 170 105

Ragioniere o perito commerciale 15 16

Revisore contabile 2 3

Società di revisione 9 2

TOTALE 237 174

(fonte UIC)

3.3 L’analisi delle segnalazioni

L’Unità di informazione finanziaria riceve le segnalazioni di operazioni sospette e ne approfondisce gli aspetti finanziari, utilizzando le informazioni già presenti nei suoi archivi, dati e informazioni richiesti al soggetto segnalante, nonché ottenuti grazie alla collaborazione con le autorità di vigilanza, con le Unità di informazione finanziaria di altri paesi, con le autorità inquirenti, nei casi previsti dalla legge. Il decreto legislativo 231/2007 ha, inoltre, attribuito alla UIF la possibilità di accedere ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria e nell’anagrafe dei conti e depositi.

L’UIC ha inoltrato agli organi investigativi 11.724 segnalazioni, di cui 211 riferite a fenomeni di presunto finanziamento del terrorismo.

L’analisi della segnalazione inizia con la valutazione dell’opportunità di adottare un provvedimento di sospensione.13 Nel 2007, sentiti gli organi investigativi e l’Autorità giudiziaria, sono stati adottati 13 provvedimenti di

13 I provvedimenti di sospensione adottati nel corso del 2007, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 197/91 potevano prevedere una sospensione massima di 48 ore. Ai sensi del decreto legislativo 231/2007, l’operazione segnalata può attualmente essere sospesa, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della DIA o dell’autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini.

(18)

sospensione, per un importo complessivo di 12,1 milioni di euro (contro i 7,3 milioni congelati a seguito di analoghi provvedimenti nel 2006).

I provvedimenti di archiviazione, a seguito di una valutazione che ha portato a ritenere infondati i motivi di sospetto indicati nelle segnalazioni, sono stati 941. È interessante sottolineare che, dopo anni in cui il potere di archiviazione era stato raramente esercitato, nel 2006 era stato registrato un picco di archiviazioni (1722). Il più modesto, ma sempre significativo, dato del 2007 è da attribuire in parte ad un fisiologico rimbalzo, in parte al miglioramento della qualità delle segnalazioni, anche grazie al progressivo recepimento, da parte dei segnalanti, delle indicazioni fornite dall’UIC con le istruzioni applicative del febbraio 2006.14

3.4 I risultati dell’analisi

Si rileva con soddisfazione l'intensa e tempestiva collaborazione da parte del sistema dei segnalanti e delle banche in particolare, che utilizzano sempre più spesso lo strumento della segnalazione di operazioni sospette per porre all'attenzione dell'autorità antiriciclaggio singole operazioni ovvero operatività finanziarie complesse, le quali, a seguito dell'approfondimento svolto presso l’UIC, si sono rivelate di particolare rilievo ai fini delle indagini in corso. Ciò avviene ovviamente non solo in collegamento con le vicende finanziarie più note, ma anche con riferimento a fatti caratterizzati da una dimensione territoriale o finanziaria più circoscritta, ma aventi comunque una rilevanza giudiziaria.

Guardando alla casistica di comportamenti illeciti e di attività a rischio a cui risultano riconducibili, con maggiore frequenza, le operazioni segnalate (tabella 5), nel corso del 2007 l’evasione fiscale si è confermata la violazione più frequente, seppure in lieve flessione rispetto al 2006. Si tratta di un fenomeno che nel corso degli anni ha subito un continuo trend ascendente

In aumento, rispetto al dato del 2006, è il cd. phishing, il fenomeno collegato alle frodi informatiche finalizzate a catturare dati personali per l’accesso informatico a conti e depositi.

Sono state inoltre individuate nuove tipologie: si tratta di attività illecite connesse a fenomeni di smaltimento dei rifiuti (l’attività illecita è stata però collegata ad un fenomeno circoscritto) nonché all’utilizzo anomalo di carte prepagate per trasferimento di fondi anziché come mezzo di pagamento.

14 Si tratta dei provvedimenti dell’UIC del 24 febbraio 2006, diretti agli operatori non finanziari e ai professionisti e contenenti le istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette.

(19)

Quest’ultima tipologia non appare, peraltro, particolarmente significativa, almeno in relazione all’importo di denaro movimentato, trattandosi di strumenti finanziari di importo unitario limitato.

Esaminando i seguiti investigativi di singole segnalazioni, appare evidente l’importanza del sistema di segnalazione delle operazioni sospette. I principali casi trattati nel corso del 2007 hanno riguardato:

truffe e ricettazione tramite l'attività di credito su pegno svolta da una banca;

frodi in connessione al percepimento di fondi comunitari;

operatività bancaria in capo a società operanti nel settore dello smaltimento dei rifiuti;

layering di disponibilità sottratte alla 'ndrangheta;

sequestro di beni disposto da un ufficio locale della Direzione nazionale antimafia;

segnalazioni attinenti a soggetti coinvolti nella vicenda oil for food;

fittizi conferimenti a titolo di capitale in società beneficiarie di finanziamenti pubblici;

corruzione di amministratori di aziende sanitarie locali;

coinvolgimento di un promotore finanziario in un'organizzazione criminale calabrese;

giro di usura a Roma;

truffe connesse alla fittizia messa all'asta di beni confiscati alla mafia;

coinvolgimento di società operanti nel settore delle telecomunicazioni collegate ad organizzazioni criminali.

In relazione ad alcune di tali fattispecie si è potuti pervenire al blocco di parte delle disponibilità sospette per un totale complessivo di alcune decine di milioni di euro.

(20)

Tab. 5 - Attività illecite ricollegabili alle operazioni segnalate

2006 2007

numero sos

importo (milioni di euro)

numero sos

importo (milioni di euro)

Abusivismo finanziario 94 11,73 54 1,03

Illecita attività d'investimento finanziario 11 1,02 19 1,14

Utilizzo improprio di carte prepagate 160 0,52

Distrazione fondi 89 11,86 68 0,42

Evasione fiscale 1588 173,16 1517 128,98

Settore della lavorazione di materiali ferrosi 81 13,38 127 14,12

Evasione IVA intracomunitaria 200 50,58 133 29,46

False fatturazioni 109 20,58 122 11,05

Frodi informatiche (phishing) 376 1,23 413 1,14

Finanziamenti pubblici 77 16,66 34 1,38

Giri di fondi 173 69,26 191 41,65

Imprese Edili 188 16,96 218 14,57

Operazioni connesse ad indagini presso l'Autorità

giudiziaria 824 329,85 840 327,74

Attività illecita posta in essere da cittadini cinesi 345 10,55 336 13,7

Improprio impiego di polizze assicurative 124 9,2 84 11,3

Improprio utilizzo di polizze pegno 63 0,21 46 0,22

Uso improprio di ricevute bancarie 48 2,21 48 2,48

Irregolarità nel trasferimento di rimesse di emigrati 205 3,52 301 3,2

Smaltimento rifiuti 12 3,08

Truffe 97 32,16 228 17,07

Usura 270 6,68 261 6,07

Ipotesi di riciclaggio non riconducibile a specifici schemi

tipologici 204 373,07 105 197,1

TOTALE 5.166 1.153,87 5.317 827,42

(fonte UIC)

Nel corso del 2007 l’UIC ha ulteriormente sviluppato il sistema di monitoraggio periodico di natura statistico-descrittiva dei dati aggregati ricevuti dagli intermediari finanziari e, al fine di arricchire l’attività di analisi delle operazioni sospette, si è focalizzata l’attenzione sullo studio dei dati relativi alle aree geografiche dove si ritiene che possano transitare capitali di origine sospetta.

3.5 Lo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette: il ruolo della Direzione investigativa antimafia e del Nucleo speciale polizia valutaria.

Una volta effettuata l’analisi della segnalazione, e qualora non decida di archiviarla ritenendola infondata, la UIF la trasmette alla DIA e al NSPV,

(21)

completata da una relazione tecnica contenente le informazioni relative all’operazione segnalata.15

I due organi di polizia prendono in carico la segnalazione secondo le rispettive competenze e svolgono i necessari approfondimenti.16 Nel caso in cui l’indagine porti alla luce eventuali reati, ne viene data comunicazione alla Procura della Repubblica; qualora invece la segnalazione sia infondata, e non si ritengono necessarie ulteriori indagini, la si archivia e si informa la UIF che, a sua volta, ne dà comunicazione al soggetto che ha effettuato la segnalazione. Qualora emergano elementi di connessione con organizzazioni criminali, l’organo investigativo ne dà comunicazione alla Direzione nazionale antimafia (DNA).

3.5.1 L’attività investigativa della Direzione investigativa antimafia (DIA)

L’attività della Direzione investigativa antimafia è organizzata secondo una procedura consolidata che prevede:

¾ la gestione informatica delle segnalazioni pervenute dalla UIF, attraverso il programma GE.S.O.S che consente un’analisi accentrata delle segnalazioni.

¾ l’individuazione delle segnalazioni attinenti la criminalità organizzata e l’inoltro, in caso positivo, alla Direzione nazionale antimafia

¾ l’approfondimento investigativo delle segnalazioni anche con l’ausilio di archivi e banche dati.

Dallo screening preliminare sono emerse 273 segnalazioni per le quali si è ritenuta necessaria l’esecuzione di ulteriore approfondimento, finalizzato all’eventuale avvio di indagini di polizia giudiziaria o di procedimenti di carattere preventivo. Di queste:

¾ 49 segnalazioni non sono sfociate in attività di natura giudiziaria o comunque non sono state ritenute suscettibili di sviluppi connessi ai compiti della DIA e sono state rimesse al Nucleo speciale polizia valutaria della guardia di finanza

¾ 114 segnalazioni sono state inoltrate all’autorità giudiziaria in quanto collegate a procedimenti penali già in corso

¾ 7 segnalazioni sono state oggetto di analisi investigativa con esito positivo e hanno dato origine ad altrettanti procedimenti penali.

¾ 103 segnalazioni sono in corso di investigazione.

15 Nell’attuale normativa articolo 47 del decreto legislativo 231/2007.

16 Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 8, commi 3 e 4, del decreto legislativo 231/2007

(22)

La maggior parte delle segnalazioni oggetto di investigazione proviene dalle regioni meridionali e insulari. Tale andamento è spiegabile con la presenza, in tale area territoriale, di organizzazioni criminali di tipo mafioso e fa ritenere particolarmente significativa la qualità intrinseca delle segnalazioni.

La tabella 6 contiene i dati disaggregati per regione, indicando per ciascuna di esse l’incidenza percentuale tra le segnalazioni pervenute e quelle trattenute.

Tab. 6 - Segnalazioni per regione

REGIONE Segnalazioni pervenute

Segnalazioni investigate

Incidenza percentuale

LOMBARDIA 3363 57 1,70%

LAZIO 1761 25 1,42%

CAMPANIA 1035 39 3,77%

PIEMONTE 825 9 1,10%

VENETO 808 4 0,50%

EMILIA ROMAGNA 775 3 0,39%

TOSCANA 727 17 2,34%

SICILIA 478 35 7,32%

PUGLIA 467 49 10,50%

LIGURIA 258 2 0,77%

CALABRIA 257 25 9,72%

ABRUZZO 209 2 0,96%

FRIULI VENEZIA GIULIA 204 3 1,47%

MARCHE 183 / 0

SARDEGNA 116 / 0

UMBRIA 109 / 0

TRENTINO ALTO ADIGE 92 / 0

MOLISE 55 / 0

BASILICATA 42 3 7,14%

VALLE D'AOSTA 6 / 0

TOTALE 11770 273 2,32%

(fonte DIA)

(23)

Le 273 segnalazioni investigate nel 2007 sono riconducibili alle seguenti organizzazioni criminali di stampo mafioso (tabella 7):

Tab. 7 - Organizzazioni criminali di stampo mafioso

2007

mafia “cosa nostra” 49

camorra 60

ndrangheta 51

criminalità pugliese 48

altre organizzazioni italiane 59

criminalità cinese 3

criminalità russa 3

Totale 273

Nel 2007 l’approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette ha portato i seguenti risultati:

¾ tre proposte per l’applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali con conseguenti provvedimenti di sequestro per un totale di 15,5 milioni di euro;

¾ sequestro preventivo di beni per un valore di 20 milioni di euro e di contanti per 500.000 euro nei confronti di un’organizzazione criminale di etnia cinese;

¾ sequestro preventivo di una polizza vita e di libretti di risparmio, per un valore di 150.000 euro nei confronti di un soggetto affiliato alla camorra, seguito da una proposta di misure di prevenzione personale e patrimoniale sfociata nel sequestro di beni per un valore di 150 milioni di euro;

¾ informativa all’autorità giudiziaria nei confronti di 51 persone per vari reati tra cui associazione a delinquere, aggravante mafiosa ed usura.;

¾ informativa all’autorità giudiziaria nei confronti di 20 persone per associazione mafiosa, usura, estorsione, infiltrazione negli appalti pubblici e riciclaggio con proposta di provvedimenti ablativi dei beni.

3.4.23.5.2 L’attività investigativa della Guardia di finanza.

Con la sua attività di polizia economica e finanziaria preposta alla prevenzione, alla ricerca e alla repressione delle violazioni in danno dei mercati finanziari e mobiliari, nonché al contrasto delle illecite movimentazioni di capitali, valute, titoli e mezzi di pagamento nazionali e esteri, la Guardia di finanza ha un

Formattati: Elenchi puntati e numerati

(24)

ruolo di primo piano nell’attività di prevenzione del sistema economico dall’illecito utilizzo per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo,17 referente istituzionale dell’Unità di informazione finanziaria, delle autorità di vigilanza e degli intermediari.

Complessivamente, l’impegno dei Reparti del Corpo a contrasto del riciclaggio ha portato alla denuncia all’Autorità giudiziaria di 912 persone, 158 delle quali tratte in arresto su ordinanza dell’Autorità giudiziaria, con sequestri patrimoniali di beni per 370 milioni di Euro ( + 150% rispetto al consuntivo del 2006).

Con riferimento all’attività di approfondimento delle attività sospette, il Nucleo polizia valutaria della Guardia di finanza, nel 2007, ha analizzato 12.997 segnalazioni (con un incremento del 25 per cento rispetto al 2006). Ha innanzitutto effettuato uno screening preinvestigativo delle singole segnalazioni, con una metodologia standardizzata di monitoraggio e di analisi criminale che è frutto dall’esperienza maturata negli anni. Tale attività ha portato all’archiviazione di 4347 segnalazioni (circa il 33 per cento delle segnalazioni trattate), mentre per le rimanenti 8650 si è proceduto all’approfondimento da parte del NSPV e dei Nuclei di polizia tributaria competenti per ogni provincia.

Tabella 8 – Segnalazioni di operazioni sospette 2005 – 2007

2005 2006 2007

Segnalazioni pervenute dall'U.I.F. 7.739 11.404 11.723

Segnalazioni archiviate dall'Ufficio Analisi del Nucleo

Speciale Polizia Valutaria 2.116 3.621 4.347

Segnalazioni delegate nell'anno18 6.766 7.460 6.786

Segnalazioni approfondite dal Nucleo Speciale Polizia

Valutaria e dai Nuclei PT 5.709 6.153 8.650

Totale segnalazioni evase 7.825 9.774 12.997

17 I decreti legislativi 109/2007 e 231/2007 hanno consolidato le competenze specialistiche della Guardia di finanza, assegnandole funzioni specifiche in materia di:

ƒ sviluppo investigativo delle segnalazioni di operazione sospetta;

ƒ ispezioni presso intermediari, professionisti e operatori non finanziari per la verifica del rispetto degli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo;

ƒ attuazione delle sanzioni a carico di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

ƒ congelamento dei fondi e delle risorse economiche per finalità di terrorismo;

ƒ accertamenti su richiesta del Comitato di sicurezza finanziaria.

18Si tratta delle segnalazioni di operazioni sospette ritenute meritevoli di ulteriori approfondimenti al termine dell’analisi preinvestigativa, e pertanto delegate con gli speciali poteri di polizia valutaria dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria ai Gruppi di Sezioni dipendenti ed ai Nuclei di polizia tributaria competenti per ogni provincia.

(25)

Gli accertamenti eseguiti hanno fatto emergere (tabella 9):

¾ 31 casi di riciclaggio e reimpiego di capitali con la denuncia di 76 persone (dato in crescita rispetto all’analogo dato del 2006)

¾ 1413 violazioni amministrative alla legge 197/1991, di cui 1290 casi riconducibili al trasferimento di oltre 319 milioni di euro di denaro contante o di libretti deposito o titoli al portatore per importi superiori al limite di legge avvenuti senza il tramite degli intermediari abilitati, con un incremento di quasi il 40 per cento rispetto al 2006;

¾ 480 fattispecie penali alla normativa antiriciclaggio.

Tab. 9 - ACCERTAMENTI ESEGUITI 2007

Casi di riciclaggio e reimpiego di capitali : 31

1) soggetti denunciati 76

2) riciclaggio accertato (in milioni di euro) 7

Casi di usura: 11

1) soggetti denunciati 12

2) valori (in milioni di euro) 0,2

Casi di abusivismo finanziario: 86

1) soggetti denunciati 54

2) valori (in milioni di euro) 9,1

Altre violazioni al Codice Penale 98

Violazioni amministrative alla normativa antiriciclaggio 1.413

Violazioni penali alla normativa antiriciclaggio di cui: 480 1) casi di operazioni non registrate e/o di clienti non

identificati (art. 2 c. 1, L. 197/91) 411

2) casi di omessa istituzione dell'archivio unico informatico

e/o registro cartaceo (artt.2, c.1, p.5 e 5, c.4 L. 197/91) 21

3) altre violazioni penali 48

Le segnalazioni anomale più rilevanti, ai fini dell’individuazione di fattispecie ricollegabili al riciclaggio, sono state effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari: di queste, 1460 segnalazioni sono state acquisite dall’Autorità Giudiziaria o sono confluite in procedimenti penali esistenti, 764 hanno fatto emergere violazioni amministrative o penali alla legge antiriciclaggio.

L’approfondimento di 70 segnalazioni ha confermato i sospetti degli istituti di credito e/o di altri intermediari finanziari su fatti di riciclaggio.

(26)

A seguito degli accertamenti eseguiti sulle segnalazioni investigate, sono state effettuate alcune indagini particolarmente interessanti che hanno portato alla luce:

¾ nei confronti del gruppo societario di un noto immobiliarista romano, indizi di responsabilità per associazione per delinquere, truffa, riciclaggio, false comunicazioni sociali, bancarotta fraudolenta ed abuso d’informazioni privilegiate nei confronti di 10 persone, di cui 8 tratte in arresto, con sequestri patrimoniali di beni, titoli e disponibilità finanziarie per 128 milioni di euro;

¾ nell’ambito dell’operazione “Coffee break”, che ha interessato diverse località del centro Italia, l’esistenza di un’organizzazione criminale che rilasciava prestiti a tassi usurari ad imprese e soggetti in difficoltà economiche, per complessivi 16 milioni di euro, riciclando i proventi di tali attività in due società immobiliari;

¾ un’associazione per delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta ed al riciclaggio, per il tramite di società finanziarie di Reggio Calabria iscritte nell’elenco ex art. 106 del T.U.B. ed utilizzate per il rilascio di polizze fideiussorie ad enti pubblici e privati; tali società finanziarie venivano progressivamente svuotate del patrimonio e poste in liquidazione, mentre i premi riscossi venivano riciclati sui conti dei gestori in Italia ed in Svizzera;

¾ a seguito dell’operazione “Eight wonder”, una rete di società “cartiere” e prestanome utilizzati da un consulente fiscale milanese per architettare un giro di fatture per operazioni inesistenti in Italia ed all’estero per 1,5 miliardi di euro, ricorrendo anche a triangolazioni con Paesi a fiscalità privilegiata;

¾ un caso di riciclaggio di capitali illeciti in attività alberghiere della provincia di Udine, posto in essere in danno di un imprenditore in crisi di liquidità finanziaria, caso che è stato agevolato dal mancato rispetto della normativa di prevenzione da parte di alcuni funzionari bancari.

3.6 Le segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento al terrorismo

Il decreto 109/2007 ha esplicitato l’obbligo di segnalazione alla UIF19 delle operazioni e dei rapporti che, in base alle informazioni disponibili, possano essere riconducibili ad attività di finanziamento del terrorismo. L’obbligo era stato già introdotto nel sistema normativo italiano dal decreto legge n. 369 del 2001,

19 Articolo 8 del decreto legislativo 109/2007. Tale obbligo è ribadito nell’articolo 41 del decreto legislativo 231/207.

(27)

convertito nella legge n. 431 del 2001, laddove il legislatore aveva esteso al finanziamento del terrorismo le competenze che l’Ufficio italiano dei cambi ed i Nucleo speciale di polizia valutaria già svolgevano in materia di lotta al riciclaggio di denaro.

Nel 2007 è diminuito il flusso di segnalazioni di operazioni sospette trasmesse alla UIC, sulla base delle varie liste di soggetti sospettati di essere coinvolti in attività di terrorismo internazionale. Sono state ricevute 334 segnalazioni, dato inferiore alla media (circa 500) registrata negli anni precedenti.

Le operazioni sospette di finanziamento del terrorismo hanno delle caratteristiche diverse rispetto alle sospette di riciclaggio, quali ad esempio l’origine dei fondi (spesso - ma non sempre – lecita, mentre è illecita la destinazione), l’ammontare (anche operazioni di piccolo importo).

Conseguentemente, si tratta di operazioni spesso difficili da individuare e per le quali assumono rilievo le indicazioni provenienti dall’UIF, ora sulla base di categorie di operazioni più a rischio, anche alla luce di quanto prescritto negli standard internazionali del GAFI, ora sulla base di nominativi sensibili. Si tratta di individui o entità inseriti di partners internazionali, ovvero di soggetti in corso di designazione trasmessi dalla UIF agli intermediari, su indicazione del Comitato di sicurezza finanziaria.

Nella tabella 10 è indicata la distribuzione delle segnalazioni tra le varie classi di intermediari

Tab. 10 - Ripartizione delle SOS di terrorismo per le diverse categorie di soggetti segnalanti (valori percentuali)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Banche 77,4 64,4 68,4 66,6 74,1 81,0 76,9

Intermediari finanziari

(artt.106 e 107TUB) 9,2 13,2 14,0 7,5 12,1 7,0 11,7

Imprese ed enti assicurativi 12,1 18,5 7,8 22,8 2,1 2,3 3,3

Poste Italiane spa. 1,3 2,6 8,7 3,1 11,3 9,7 7,5

Altri 0,0 1,3 0,9 0,0 0,4 0,0 0,6

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100

(fonte UIC)

Dalla tabella si rileva un aumento, rispetto al dato del 2006, delle segnalazioni provenienti da intermediari finanziari iscritti ex articoli 106 e 107 TUB e, tra questi, un aumento delle segnalazioni effettuate dai money transfer.

(28)

4. L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA

4.1 Le responsabilità di vigilanza

Il sistema di vigilanza e controllo è stato ampiamente modificato dal decreto legislativo 231/2007 che ha individuato con più precisione le autorità responsabili della vigilanza sulle diverse categorie, oggi tenute agli adempimenti antiriciclaggio, e ne ha definito i poteri.

In proposito, è previsto che le Autorità di vigilanza verifichino l’osservanza degli obblighi di legge in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo e assicurino che i soggetti vigilati mantengano livelli di integrità adeguati.

Fino al 22 aprile 2006 l'attività di monitoraggio, diretta a prevenire i fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ha riguardato il solo sistema finanziario. Infatti, la normativa antiriciclaggio in vigore imponeva solo agli intermediari (enti creditizi e finanziari) una serie di adempimenti finalizzati a far emergere flussi finanziari anomali e a consentire il tempestivo intervento delle autorità competenti.20 Successivamente al 22 aprile 2006, l’attività di monitoraggio ha riguardato anche gli altri soggetti obbligati.

La verifica dell'osservanza degli obblighi di identificazione, di registrazione e di segnalazione delle operazioni sospette costituisce uno degli aspetti più significativi dell’attività di vigilanza che, nel regime previgente al decreto legislativo 231/2007, era affidata all’UIC, d’intesa con le Autorità di vigilanza di settore, nonché in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico e il Nucleo speciale polizia valutaria. (NSPV).21

20 Con l’entrata in vigore dei DD.MM 141 e 143 del 2006 gli obblighi sono stati estesi ai professionisti e agli operatori non finanziari.

21 In dettaglio, in base alle disposizioni della l. 197/91, alle citate autorità erano attribuite le seguenti competenze:

• l’UIC con una competenza di carattere generale in materia di antiriciclaggio e di lotta contro il finanziamento del terrorismo estesa all’intero comparto degli intermediari abilitati;, con possibilità di intervento, in via surrogatoria, nei settori di cui sopra.

• la Banca d’Italia ha verificato l’osservanza delle norme in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel quadro dei compiti di vigilanza prudenziale ad essa attribuiti nel settore creditizio e finanziario;

• la Consob, con responsabilità di vigilanza nel settore dei servizi di investimento;

• l’Isvap con funzioni di controllo nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione nonché di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina delle assicurazioni private, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione;

• il Ministero dello sviluppo economico con attribuzioni di vigilanza nei confronti delle società fiduciarie autorizzate ex legge 1966/39;

• il NSPV della Guardia di finanza con la competenza sul controllo dell’osservanza delle disposizioni antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo nei confronti di alcuni intermediari e, dal 22 aprile 2006, di altri soggetti. [Le rispettive attribuzioni andrebbero meglio chiarite]

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