• Non ci sono risultati.

ORDINANZA n° 129/2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "ORDINANZA n° 129/2020"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna Settore Polizia Locale Via Giovanni XXIII, civ. 2

 051 799839 - Fax. 051 791363 e-mail: pm@comune.ozzano.bo.it

 10, via della Repubblica C.A.P. 40064

 051 791333- Fax. 051 797951 pec:

comune.ozzano@cert.provincia.bo.it

ORDINANZA n° 129/2020 Prot. Gen. 0030330

Classifica DA0.09.04

Ozzano dell’Emilia, 16 dicembre 2020

Oggetto: mercato straordinario in occasione delle festività natalizie per il giorno domenica 20 dicembre 2020

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

VISTO il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

RICHIAMATE le Ordinanze del Ministro della Salute del 4 e del 10 novembre 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020 e nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10 novembre 2020;

RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero della Salute del 05 dicembre 2020, riguardante le ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, modifica della classificazione delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria;

CONSIDERATO quindi che alla Regione Emilia-Romagna sono applicate le misure di cui all’art. 2, dal 15 novembre 2020, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;

VISTA la richiesta presentata dalla Confesercenti di Bologna in data 09/12/2020, acquisita al Prot. Gen.

29709;

CONSIDERATO che il Sindaco e l'Assessore alle attività produttive hanno espresso parere favorevole per l'effettuazione del mercato in data 20 dicembre 2020;

RITENUTO opportuno istituire un divieto di sosta e circolazione, in Piazza S. Allende nella giornata di domenica 20 dicembre 2020, dalle ore 06,00 alle ore 15,00;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n° 267 (T.U.E. L.) ed in particolare l’art. 107;

VISTI gli art. 3 – 5 comma 3 – 6 e 7 del DLG 30.04.1992 n° 285 Codice della Strada, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione, DPR 16.12.1992 n° 495;

VISTO gli artt. 20 e 21 del vigente Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992 n°

285 e successive modificazioni;

VISTO i disposti del Decreto Ministeriale del 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico segnaletica temporanea);

(2)

VISTA la disposizione del Sindaco Prot. Gen. n° 0028994 del 28/11/2019 di nomina dei titolari di Posizione Organizzativa;

VISTO lo Statuto del Comune di Ozzano dell’Emilia;

OR D I N A

 Il divieto di transito e divieto di sosta, zona rimozione, in piazza Salvador Allende, dalle ore 06,00 alle ore 15,00 di domenica 20 dicembre 2020;

ORDINA ALTRESI’

La scrupolosa apposizione della prescritta segnaletica almeno 48 ore prima dell'inizio degli eventi, nonché l’oscuramento temporaneo della segnaletica eventualmente in contrasto, a cura del Servizio Manutenzioni del Comune di Ozzano dell'Emilia;

A norma dell'art.3, comma 4, della legge 07.08.1990, n.241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n.1034 e Legge 104/2010 (CPA), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D.Lgs. n.285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Trasporti – Dipartimento Trasporti Terrestri - , con la procedura dell'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.495/1992.

Ai sensi degli artt. 3, comma 4, e 5, comma 3, della legge 7/8/90 n° 241, avverte: responsabile del procedimento è il Dott. Stefano Zigiotti, Comandante la Polizia Locale.

Gli Ufficiali e Agenti di Polizia Locale e degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

La presente ordinanza è pubblicata on line all’Albo Pretorio, sul sito web del Comune, www.comune.ozzano.bo.it e trasmessa:

al Settore Gestione del Territorio;

al Settore Programmazione del Territorio – Servizio Ambiente -;

alla Confesercenti di Bologna;

alla locale Stazione Carabinieri;

all'Unione dei Comuni Valli Savena Idice.

IL COMANDANTE POLIZIA LOCALE Dott. Stefano Zigiotti

Riferimenti

Documenti correlati

Visto il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- stri del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 35, recante

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure

178, all’articolo 1, comma 36 dispone la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19”, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n.35, recante “Misure urgenti per

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 35, recante: «Misure

1.56 È consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell’emergenza

A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita