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Anno 49 22 marzo 2018 N. 71Parte seconda - N. 57

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Anno 49 22 marzo 2018 N. 71

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 57

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE 6 MARZO 2018, N. 2848

L.R. 28/1999, art. 5 - Aggiornamento dei disciplinari di produzione integrata:

Norme generali, Norme di coltivazione Parte Difesa fitosanitaria e controllo

delle infestanti e Parte Norme agronomiche e disposizioni applicative impegni

aggiuntivi facoltativi

(2)

L.R. 28/1999, art. 5 - Aggiornamento dei disciplinari di pro- duzione integrata: Norme generali, Norme di coltivazione Parte Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti e Parte Norme agronomiche e disposizioni applicative impegni ag- giuntivi facoltativi

IL DIRIGENTE FIRMATARIO Richiamati:

- la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28 "Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'am- biente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle leggi regionali n. 29/92 e n. 51/95";

- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Ro- magna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n.

1305 del 17 dicembre 2013, adottato con deliberazione dell’As- semblea Legislativa numero 978 del 30 giugno 2014, nell’attuale formulazione (Versione 7.1) approvata dalla Commissione eu- ropea con la Decisione di esecuzione C (2018) 473 final del 19 gennaio 2018 di cui si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 5 febbraio 2018; ed in particolare:

- il tipo di operazione 10.1.01 "Produzione integrata" della Misura 10 "Pagamenti Agro-climatico-ambientali";

- i tipi di operazione 8.1.02 “Pioppicoltura ecocompatibile”

e 8.1.03 “Arboricoltura da legno – pioppicoltura ordinaria” del- la Misura 8;

- il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Con- siglio del 17 dicembre 2013, n. 1308, recante "Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli" e che abroga i regolamenti (CEE) n. 972/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

- il Regolamento delegato (UE) n. 891 del 23 marzo 2017

“che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamen- to europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regola- mento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e mo- difica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 892 del 13 marzo 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasfor- mati; il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 9084 del 28 agosto 2014, che individua le proce- dure in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi;

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimen- tari e Forestali n. 4969 del 29 agosto 2017 "Strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, per il periodo 2018-2022"il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 4890 del 8 maggio 2014, che istituisce “Organismo tecnico scientifi- co” e i sottogruppi specialistici che hanno il compito di esprimere

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 12660 del 21/12/2000 avente per oggetto “L.R. 28/99, art. 5 e Azione 1 - Misura 2f del PRSR 2000-2006 - Approvazione dei disciplinari di produzione integrata per il settore vegetale”

e successive modificazioni apportate con le determinazioni di- rigenziali n. 634 del 1/2/2001, n. 500 del 4/2/2002, n. 1116 del 7/2/2003, n. 1731 del 17/2/2004, n.3072 del 11/3/2005, n. 2718 del 1/3/2006, n. 2144 del 26/2/2007, n. 1875 del 25/2/2008, n. 1641 del 6/3/2009, n. 812 del 2/2/2010, n. 3299 del 30/3/2010, n. 4003 del 19/4/2010, n. 8817 del 11/8/2010, n. 6760 del 25/6/2010, n. 8000 del 21/7/2010, n. 2120 del 28/2/2011, n. 4896 del 29/4/2011, n. 2116 del 27/2/2012, n.2281 del 12/3/2013, n. 11332 del 16/9/2013, n.3037 del 10/3/2014, n. 3047 del 17/3/2015 e 2574 del 22/2/2016;

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura n.

13293 del 30/11/2001 avente per oggetto “L.R. 28/99 - Appro- vazione dei disciplinari di produzione integrata del pioppo”;

- la delibera di Giunta n. 575 del 27/04/2009 concernente il “Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse 2 Misu- ra 214 – Azione 1: disposizioni sulla difesa integrata avanzata (DIA)”;

- la determinazione del responsabile del Servizio Agricoltura sostenibile n. 2685 del 24/2/2017 concernente “Aggiornamento dei disciplinari di produzione integrata: norme generali, norme di coltivazione, parte difesa fitosanitaria e controllo delle infestan- ti e parte norme agronomiche, disposizioni applicative impegni aggiuntivi facoltativi, schede di registrazione e manuale di com- pilazione.;

- la determinazione del responsabile del Servizio Agricoltura sostenibile n. 12824 del 4/8/2017 concernente “L’approvazione del disciplinare di produzione integrata della coltura del noccio- lo e Piano dei controlli SNQPI per la Regione Emilia-Romagna.

Viste altresì le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1974 del 27 dicembre 2011, avente per oggetto “L.R.

28/99 - comma 2 art. 5 - Definizione dei criteri per la formulazio- ne dei disciplinari di produzione integrata di prodotti alimentari trasformati”;

- n. 41 del 23 gennaio 2012, avente per oggetto “L.R. 28/99, comma 2, art. 5 - Aggiornamento dei criteri per la formulazione dei disciplinari di produzione per il settore vegetale”;

Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 1787 del 12/11/2015:

- allegato 2 “Bando unico regionale per domande di soste- gno con decorrenza 1 gennaio 2016 - Tipo di operazione 10.1.01

“Produzione Integrata” della Misura 10 del P.S.R. 2014-2020”

ed in particolare il punto 4. ”Impegni” che prevede tra l'altro, che possono essere adottati per l’intero quinquennio, sulle su- perfici di intere colture o superfici indicate in domanda, ulteriori impegni aggiuntivi facoltativi che migliorano le performance am- bientali del Tipo di operazione 10.1.01, aggiornati annualmente e pubblicati sul sito Web alla pagina dei Disciplinari di Produ- zione Integrata;

- allegato 9 “Bando unico regionale per domande di sostegno

con decorrenza 1 gennaio 2016 - Tipi di operazione 11.1.01 Con-

versione a pratiche e metodi biologici e 11.2.01 Mantenimento

(3)

allegato 10 “Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1 gennaio 2018 - Tipo di operazione 11.1.01 Con- versione a pratiche e metodi biologici della Misura 11 del P.S.R.

2014-2020” ed in particolare il punto 4.

allegato 11 “Bando unico regionale per domande di soste- gno con decorrenza 1 gennaio 2018 - Tipo di operazione 11.2.01 Mantenimento e pratiche metodi biologici della Misura 11 del P.S.R. 2014-2020” ed in particolare il punto 4.

Dato atto che:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della richiamata L.R. 28/99, la Regione deve provvedere alla formulazione dei disciplinari di produzione che fissano i caratteri dei processi produttivi neces- sari per diminuirne l'impatto ambientale e tutelare la salute dei consumatori;

- con la citata determinazione n. 12660/2000 e successive modificazioni, si è ritenuto di provvedere ad approvare le nor- me tecniche relative ai diversi ambiti applicativi sopracitati, con unico atto, in modo da rendere più organica l’applicazione degli interventi regionali, nazionali e comunitari, pur evidenziando le differenze tra i diversi ambiti normativi;

Preso atto che:

- l'Organismo tecnico scientifico di produzione integrata - isti- tuito dal citato Decreto Ministeriale n. 4890/2014 – come indicato nella nota del MIPAAF del 04/12/2017, prot. n. 31293, ha ap- provato, nel corso della riunione del 25/10/2017, le Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata suddivise in difesa integra- ta e tecniche agronomiche, redatte rispettivamente dal gruppo di difesa integrata e dal gruppo tecniche agronomiche, nonché la procedura di adesione, gestione e controllo del SQNPI per la redazione dei piani di controllo regionali della produzione integrata;

- il MIPAAF con nota n. 10201 del 21/3/2017 ha comu- nicato le integrazioni alle linee guida nazionali per la difesa integrata 2017, approvate nel corso della riunione del 9 marzo 2017;

- il Servizio Fitosanitario ha comunicato le conseguenti in- tegrazioni alle norme tecniche regionali di difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti per il 2017 con nota NP/2017/5476 del 14/3/2017 da applicare nel corso dell’anno e da riporta- re nella fase di aggiornamento dei disciplinari per la campagna 2018;

Considerato che:

- è necessario valutare la rispondenza delle suddette norme di difesa fitosanitaria, di controllo delle infestanti, agronomiche, di post-raccolta e di trasformazione alle citate deliberazioni del- la Giunta Regionale n. 1974/2011 e n. 41/2012;

- per quanto attiene il Regolamento (UE) del Parlamen- to europeo e del Consiglio n. 1308 del 17 dicembre 2013 ed in merito all'applicazione della Produzione integrata in azien- de ubicate in regioni diverse dall’Emilia-Romagna le norme di coltura da seguire sono quelle riportate nei disciplinari di produ- zione integrata approvati da tali regioni con specifici atti, secondo quanto indicato nella Disciplina Ambientale parte integrante della strategia Nazionale 2018-2022 adottata con D.M. n. 4969 del 29/8/2017;

al controllo delle infestanti e all’impiego dei fitoregolatori per il 2018;

- il MIPAAF, con nota prot. n. 31293 del 4/12/2017, ha trasmesso un elenco di modifiche ed integrazioni alle “Norme tecniche di coltura - fase di coltivazione – norme difesa fitosani- taria, di controllo delle infestanti e di impiego dei fitoregolatori”

da riportare nella fase di aggiornamento dei disciplinari per la campagna 2018;

- che tali proposte sono state illustrate nella riunione del 6-7/12/2017 presso il MIPAAF per l'approvazione;

- il Servizio Agricoltura sostenibile ha trasmesso al MIPAAF, con lettera prot. N. 757994 del 7/12/2017, le proposte di modifi- ca dei disciplinari di produzione per il 2018;

- che tali proposte sono state illustrate nella riunione del 12/12/2017 presso il MIPAAF per l'approvazione;

Preso atto che il MIPAAF:

- con nota nostro prot. n. 87567 del 8/2/2018, ha comunicato che il “Gruppo Tecniche Agronomiche” nella riunione del 12 di- cembre 2017, ha espresso parere di conformità alle Linee Guida nazionali di produzione integrata delle modifiche delle "Nor- me tecniche agronomiche" di cui agli allegati 1 e 3 del presente atto;

- con nota del 19/12/2017 prot. n. 33042, ha comunicato che il “Gruppo Difesa Integrata” nelle riunioni del 6 e 7 dicembre 2017 ha espresso parere di conformità alle Linee Guida nazio- nali di difesa integrata, delle modifiche delle "Norme di difesa fitosanitaria e di controllo delle infestanti e di impiego dei fitore- golatori” di cui all’allegato 2 del presente atto;

Dato atto che, successivamente al ricevimento dei pareri di cui sopra, il Servizio Fitosanitario regionale e il Servizio Agri- coltura sostenibile, hanno eseguito la verifica della rispondenza delle modifiche delle norme di cui trattasi alle deliberazioni del- la Giunta regionale n. 1974/2011 e n. 41/2012;

Dato atto che tali proposte sono contenute nei seguenti alle- gati, parte integrante del presente atto:

- Allegato 1: modifiche delle “Norme generali”;

- Allegato 2: modifiche delle “Norme tecniche di coltura - fa- se di coltivazione – norme difesa fitosanitaria, di controllo delle infestanti e di impiego dei fitoregolatori” che include le modifi- che autorizzate con nota del MIPAAF n. 10201 del 21/3/2017;

- Allegato 3: modifiche delle “Norme tecniche di coltura - fa- se di coltivazione – norme agronomiche”;

- Allegato 4: modifiche alle “Disposizioni applicative Im- pegni Aggiuntivi Facoltativi (IAF) da applicare congiuntamente alle Operazioni 10.1.01, 11.1.01 e 11.2.01”;

Ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto ad ap-

provare le modifiche ai disciplinari di produzione integrata per

quanto riguarda le “Norme generali”, le “Norme tecniche di coltu-

ra - fase di coltivazione – norme di difesa fitosanitaria, di controllo

delle infestanti e di impiego dei fitoregolatori”, le “Norme tec-

niche di coltura - fase di coltivazione – norme agronomiche”,

le “Disposizioni applicative impegni aggiuntivi facoltativi

da applicare congiuntamente alle Operazioni 10.1.01, 11.1.01

e 11.2.01”;

(4)

- le norme relative alla coltura del noce da frutto non si ap- plicano nell’ambito del tipo di operazione 10.1.01 - Misura 10 - del PSR 2014/20 agli impianti di noce per arboricoltura da le- gno se realizzati in applicazione di misure di imboschimento di regolamenti comunitari o in terreni non agricoli;

- per la coltura del castagno da frutto, noce da frutto e dei funghi potranno essere concessi aiuti all’interno dei programmi operativi finanziati ai sensi del citato Reg. (UE) 1308/2013, Reg.

(UE) 891/2017 e Reg. (UE) 892/2017;

- per le colture orticole di “IV gamma”:

- potranno essere concessi solo aiuti all’interno dei programmi operativi finanziati ai sensi del citato Reg. (UE) 1308/2013, Reg. (UE) 891/2017 e Reg. (UE) 892/2017;

- l’utilizzo del marchio “QC” di cui alla LR 28/99, nonché la concessione di tale marchio, potrà avvenire solo a segui- to dell’approvazione delle “Norme tecniche di coltura fase post-raccolta”;

Dato atto altresì che sono confermate le disposizioni sulla “di- fesa integrata avanzata (DIA)” approvate con la determinazione dirigenziale n.3037/2014, in applicazione di quanto previsto dal- la delibera di giunta regionale n. 575/2009;

Tenuto conto del nuovo assetto organizzativo della Dire- zione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca così come definito nell’ambito del processo di riorganizzazione dell’amministra- zione regionale disposta con le sotto riportate deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provvedu- to, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività Faunistico-Venatorie, i Ser- vizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale;

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 ad oggetto “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 recante “Misure organizza- tive e procedurali per l'attuazione della legge regionale n. 13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle unità tecni- che di missione (UTM). Decorrenza delle funzioni oggetto di riordino. Conclusione del processo di riallocazione del persona- le delle Province e della Città metropolitana”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fa- se della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” con la quale fra l’altro, è stata ridenominata dal 1 marzo 2016 la Direzione Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività Fau- nistico-Venatorie in Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante “Integrazione delle de- claratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganiz- zazione avviata con delibera 2189/2015”;

Dato atto che il predetto riassetto organizzativo, ha compor- tato, tra l’altro, una ridefinizione delle competenze dei Servizi della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

Atteso, in particolare, che nel mutato quadro delle competenze

Dato atto che sui contenuti del presente provvedimento è sta- to acquisito il parere del Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale, del Servizio Innovazione, Qualità, Promozione e In- ternazionalizzazione del Sistema agroalimentare e del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera;

Viste la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia- Romagna" e successive modifiche;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conse- guenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante ”Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante ”Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 702 del 16 maggio 2016 concernente l'approvazione degli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzione Gene- rali – Agenzie - Istituto;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiara- to di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmen- te richiamate:

1. di approvare le seguenti modifiche ai disciplinari di pro- duzione integrata:

- “Norme generali”, indicate nell'allegato 1 al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- “Norme tecniche di coltura - fase di coltivazione – norme di difesa fitosanitaria, di controllo delle infestanti e di impie- go dei fitoregolatori”, indicate nell'allegato 2 al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- “Norme tecniche di coltura - fase di coltivazione – norme agronomiche” indicate nell'allegato 3 al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di approvare le modifiche alle “Disposizioni applicative Impegni Aggiuntivi Facoltativi” da applicare congiuntamente alle Operazioni 10.1.01, 11.1.01 e 11.2.01”, indicate nell'allegato 4 al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di confermare che:

- le norme relative alla coltura del pioppo, castagno da frutto e funghi non sono applicabili nell’ambito del tipo di opera- zione 10.1.01 della Misura 10 del PSR 2014/2020;

- le norme relative alla coltura del noce da frutto non si ap- plicano nell’ambito del tipo di operazione 10.1.01 della Misura 10 del PSR 2014/2020 agli impianti di noce per ar- boricoltura da legno se realizzati in applicazione di misure di imboschimento di regolamenti comunitari o in terreni non agricoli;

- per la coltura del castagno da frutto, del noce da frutto e

(5)

- potranno essere concessi solo aiuti all’interno dei programmi operativi finanziati ai sensi del citato Reg. (UE) 1308/2013, Reg. (UE) 891/2017 e Reg. (UE) 892/2017;

- l’utilizzo del marchio “QC” di cui alla LR 28/99, nonché la concessione di tale marchio, potrà avvenire solo a segui- to dell’approvazione delle “Norme tecniche di coltura fase post-raccolta”;

4. di confermare altresì che, esclusivamente per quanto at- tiene il Reg. (UE) 1308/2013 ed in merito all’applicazione della Produzione integrata in aziende ubicate in regioni diverse dall’Emilia-Romagna, le norme di coltura da seguire sono quel- le riportate nei disciplinari di produzione integrata approvati

del 31/12/2015;

5. di dare atto che sono confermate le disposizioni sulla “di- fesa integrata avanzata (DIA)” approvate con la determinazione dirigenziale n.3037/2014, in applicazione di quanto previsto dal- la delibera di giunta regionale n. 575/2009;

6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Uf- ficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e di rendere disponibile sul sito E-R Agricoltura il testo coordinato dei discipli- nari – che costituisce il testo ufficiale di riferimento - aggiornato con le modifiche approvate con il presente atto.

Il Responsabile del Servizio

Giorgio Poggioli

(6)

ALLEGATO 1

MODIFICHE ALLE NORME GENERALI

Il testo eliminato è stato barrato, mentre quello inserito o modificato è sottolineato.

Deroghe fitosanitarie

È stata specificata la modalità di invio utilizzabile

Le richieste devono essere formulate per Posta elettronica certificata (PEC) iscritto (lettera o e-mail) dalle aziende o da loro delegati, precisando:

l’intestazione e l'ubicazione dell'azienda o dell’area interessata;

la coltura e la varietà per la quale si richiede la deroga;

l'avversità che si intende combattere;

le motivazioni tecniche che la giustificano;

un numero di telefono con cui si potrà contattare l’azienda richiedente;

indirizzo PEC dell’azienda o del delegato.

Gli indirizzi a cui Le richieste di deroga vanno inoltrate le richieste di deroga sono:

Regione Emilia-Romagna - Servizio Fitosanitario Regionale – Via Saliceto, n. 81 – 40129 Bologna

E-mail certificata all’indirizzo: omp1@postacert.regione.emilia-romagna.it

E-mail non certificata all’indirizzo: deroghefito@regione.emilia-romagna.it

Al momento del ricevimento della richiesta il Servizio Fitosanitario classificherà l’urgenza della richiesta e la comunicherà ai richiedenti. La richiesta sarà classificata nel seguente modo:

Urgente;

Bisogna di sopralluogo per accertare l’effettivo stato fitosanitario delle colture interessate;

Non urgente

Per le richieste “urgenti il Servizio Fitosanitario regionale darà una risposta scritta (PEC) entro 4 giorni lavorativi dalla data di ricevimento;

Per le richieste “bisognose di un sopralluogo” il Servizio Fitosanitario regionale eseguirà il sopralluogo non appena possibile e trasmetterà una risposta scritta (PEC) entro 8 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

Per le richieste “non urgenti” il Servizio Fitosanitario regionale darà una risposta scritta (PEC) entro 12 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

Entro 4 giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta il Servizio Fitosanitario regionale fornirà una risposta scritta (PEC).

Nel caso si ritenga necessario la esecuzione di un sopralluogo per accertare l’effettivo stato fitosanitario delle colture interessate, il Servizio Fitosanitario regionale, dopo averlo comunicato ai richiedenti, eseguirà il sopralluogo e trasmetterà una risposta scritta (PEC) entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

Anche le deroghe territoriali devono essere richieste secondo le modalità precedentemente indicate. Il Servizio Fitosanitario regionale comunicherà anche la risposta ai Servizi territoriali agricoltura, caccia e pesca competenti.

(7)

Deroghe agronomiche

È stata specificata la modalità di invio utilizzabile

Le richieste devono essere formulate per Posta elettronica certificata (PEC) iscritto (lettera o e-mail certificata) dalle aziende interessate, o da loro delegati precisando:

• l'intestazione e l'ubicazione dell'azienda e qualora aderisca ad una misura del PSR anche il numero identificativo della domanda AGREA;

• la coltura, la superficie e la varietà per la quale si richiede la deroga;

• la tecnica alla quale si intende derogare e quella che si propone di adottare in alternativa;

• le motivazioni tecniche che giustificano la proposta alternativa.

Gli indirizzi a cui vanno inoltrate le Le richieste di deroga vanno inoltrate sono:

 Regione Emilia-Romagna - Servizio Agricoltura sostenibile – Viale della Fiera, n. 8 – 40127 Bologna, oppure

 PEC: agrisost@postacert.regione.emilia-romagna.it

Allo scopo di consentire l’espressione di un parere, e l’esecuzione di eventuali sopralluoghi in azienda, si chiede di presentare con sufficiente anticipo la richiesta di deroga.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

È stato inserito il seguente vincolo

Vincolante per il Reg. (UE) 1305/2013 e Reg. (CE) 1698/2005

Le aziende che aderisco a tali regolamenti possono inserire nell’avvicendamento anche delle colture non soggette ad aiuto per le quali non è stati predisposto il disciplinare di produzione integrata, ma devono comunque rispettare le norme tecniche di carattere generale. Ad esempio:

se la coltura non disciplinata viene ristoppiata, nel quinquennio non è possibile effettuare altri ristoppi; gli apporti massimi di concime per ettaro/anno non devono mai essere superati.

4. MANTENIMENTO DELL’AGROECOSISTEMA NATURALE

Nel vincolo è stato eliminati la possibilità d’impiegare il glifosate.

Siepi, filari alberati, aree boscate, specchi d’acqua e tare aziendali (capofossi, scoline e capezzagne) rappresentano spazi naturali e seminaturali che dovrebbero essere presenti all’interno di ogni azienda agricola condotta secondo i criteri della produzione integrata con una superficie corrispondente almeno al 5 % della SAU.

Vincolante per tutti i regolamenti

Si dispone il divieto all’impiego di prodotti fitosanitari e fertilizzanti negli spazi naturali e seminaturali, comprese le cosiddette “tare” aziendali.

Il controllo delle infestanti, mediante l’impiego dei prodotti a base di glifosate è consentito solo sulla copertura vegetale di fossi, scoline e capezzagne.

5. SCELTA VARIETALE E MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE

Il vincolo per la costituzione dei nuovi impianti è modificato come segue:

(8)

Costituzione di nuovi impianti di drupacee (olivo escluso) e pomacee

Vincolante per tutti i regolamenti

Per i nuovi impianti di drupacee (olivo escluso) e pomacee è fatto obbligo di utilizzare materiale certificato “virus esente”, ai sensi dei D.M. del 24 luglio 2003. Limitatamente alle varietà non ancora certificate ma di cui è stato avviato l’iter per l’inserimento nel sistema di certificazione, è possibile impiegare materiale vegetale di categoria CAC “Bollino blu” per le varietà di drupacee e di categoria CAC per le varietà di pomacee. La Regione, sentiti il C.A.V. e il C.R.P.V., provvederà annualmente a definire l’elenco delle varietà “Bollino blu” impiegabili. Tale elenco sarà disponibile nel sito E-R Agricoltura e pesca alla pagina Disciplinari di produzione integrata nelle Norme tecniche di coltura frutticole, vite, ulivo.

La realizzazione di materiale vegetali in azienda agricola per drupacee e pomacee (in tagliola o con innesto in campo) è consentita unicamente utilizzando piedi e marze virus esenti.

Per i nuovi impianti di drupacee e pomacee è fatto obbligo utilizzare materiale certificato ai sensi del Decreto 6 dicembre 2016 (certificazione europea) e dei D.M. 20 novembre 2006 (certificazione nazionale). Limitatamente alle varietà non ancora certificate ma di cui è stato avviato l’iter per l’inserimento nel sistema di certificazione, è possibile impiegare materiale vegetale di categoria CAC “Bollino Blu” per le drupacee e di categoria CAC per le pomacee. La Regione, sentiti CAV e CRPV, provvederà annualmente a definire l’elenco delle varietà “Bollino Blu” impiegabili. Tale elenco sarà disponibile nel sito E-R Agricoltura e pesca, alla pagina Disciplinari di produzione integrata nelle Norme tecniche di coltura frutticole, vite, olivo.

La realizzazione di materiale vegetale in azienda agricola per drupacee e pomacee (in tagliola o con innesto in campo) è consentita unicamente utilizzando piedi e marze virus esenti, previa dichiarazione al Servizio Fitosanitario Regionale, attestante specie e quantitativi che si intendono produrre, luogo di conservazione e relativa collocazione (LR 3/2004, art. 2 comma 5).

Specificato l’utilizzo del materiale certificato per le semine delle colture erbacce:

Vincolante per tutti i regolamenti

Per le erbacee l’eventuale obbligo di utilizzare materiale certificato per le semine è riportato nelle schede di coltura.

7. AVVICENDAMENTO

Meglio precisati alcuni vincoli relativi all’avvicendamento

Vincolante per i Reg. (UE) 1305/2013 e Reg. (CE) 1698/2005

Le colture poliennali avvicendate ed il riso vengono considerate come una singola coltura al fine del calcolo del numero di colture impiantate. Se nel quinquennio la coltivazione della specie pluriennale è uguale o superiore ai tre anni consecutivi non vale l’obbligo delle tre colture diverse.

Cicli di colture brevi o sfalci ripetuti della stessa coltura, se ammessi, nello stesso anno vengono considerati come una singola coltura e non un ristoppio.

Le colture intercalari o di secondo raccolto o a sovescio a ciclo breve (inferiori a 90 giorni) non vengono considerate ai fini del piano di rotazione e quindi non vengono prese in considerazione ai fini del conteggio delle tre colture diverse nel quinquennio. Pertanto non modificano i vincoli di successione tra le colture principali ed inoltre è necessario rispettare i vincoli di successione e gli intervalli minimi riportati nelle Norme tecniche di coltura.

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2. effettuare un apporto di sostanza organica con ammendanti (minimo 5 t di s.s. ettaro) una concimazione con sostanza organica seguendo le indicazioni riportate nel capitolo “Fertilizzazione organica”;

9. GESTIONE DEL SUOLO E PRATICHE AGRONOMICHE PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI)

Copertura vegetale dei suoli

Colture arboree

Meglio precisati alcuni vincoli relativi alla copertura del suolo con inerbimento

Vincolante per tutti i regolamenti

Nelle aree di pianura è obbligatorio l’inerbimento con semine artificiali o con inerbimento spontaneo dell’interfila nel periodo autunno-invernale (dal 30 settembre al 20 marzo) al fine di contenere la perdita di elementi nutritivi. In annate in cui le precipitazioni verificatesi tra il 1°

ottobre e il 31 gennaio successivo risultino inferiori ai 150 mm, le eventuali lavorazioni possono essere anticipate ad inizio febbraio.

11. FERTILIZZAZIONE

11.1 Norme ed indicazioni di carattere generale:

C. Individuazione dei fabbisogni delle colture almeno per azoto, fosforo e potassio in funzione della resa prevista

Precisati quali sono i documenti da conservare

I piani di fertilizzazione (schede a dose standard o bilancio) per ciascuna annualità devono essere redatti, conservati e consultabili:

- entro il 28 febbraio per le colture erbacee e foraggere;

- entro il 15 aprile per le colture orticole, arboree e sementiere.

Se si utilizza il software regionale devono essere conservati e consultabili almeno i seguenti fogli elettronici: inserimento, bilancio/schede e registra piano.

E. Modalità ed epoche di distribuzione.

Aggiornato il riferimento normativo

Dovranno quindi essere rispettati i vincoli temporali e di quantità dei singoli apporti indicati nel capitolo 11.3 “Piano di concimazione aziendale” e nelle norme specifiche di coltura.

Si precisa, inoltre, che devono essere rispettate le disposizioni riportate nel Regolamento regionale n. 3 del 15 dicembre 2017 “Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”. In particolare non è ammesso superare, nelle zone vulnerabili ai nitrati, i quantitativi di azoto efficiente per coltura (MAS) del suddetto Regolamento (vedi Allegato 9 del presente documento).

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11.2 Istruzioni per il campionamento dei terreni e l’interpretazione delle analisi

Chiarito meglio quando è obbligatorio determinare nuovamente il pH del terreno

Analisi del terreno

Si possono non ripetere dopo il periodo di validità quelle determinazioni che non si modificano in modo apprezzabile nel tempo (tessitura, calcare totale, calcare attivo e pH).

Qualora vengano posti in atto interventi di correzione del pH, quest’ultimo valore andrà nuovamente determinato.

Per le colture arboree occorre effettuare le analisi prima dell’impianto o, nel caso di impianti già in essere, all’inizio del periodo di adesione alla produzione integrata. In entrambi i casi (analisi in pre impianto o con impianto in essere) e analogamente a quanto indicato per le colture erbacee, è possibile utilizzare analisi eseguite in un periodo precedente purché non superiore ai 5 anni.

Dopo cinque anni dalla data delle analisi del terreno, occorre ripetere solo quelle determinazioni analitiche che si modificano in modo apprezzabile nel tempo (sostanza organica, azoto totale, potassio scambiabile e fosforo assimilabile).

Qualora vengano posti in atto interventi di correzione del pH, quest’ultimo valore andrà nuovamente determinato.

11.3 PIANO DI CONCIMAZIONE AZIENDALE

IMPIEGO DEI FERTILIZZANTI CONTENENTI AZOTO

Chiarito meglio su quali colture è obbligatorio il frazionamento dell’azoto e inserita una disposizione per l’uso dei concimi a lenta cessione.

Il frazionamento delle dosi di azoto, apportato con i concimi di sintesi è obbligatorio quando il quantitativo da distribuire per singolo intervento supera i 100 Kg/ha per le colture erbacee, orticole e da seme e i 60 Kg/ha per le colture arboree. L’intervallo minimo tra due interventi di fertilizzazione deve essere di almeno 7 giorni.

nelle colture a ciclo autunno-vernino sono consentite distribuzioni in copertura, normalmente a partire dal mese di febbraio; se si utilizzano concimi a lenta cessione è possibile anticiparle a metà gennaio. Qualora i concimi a lenta cessione contengano anche una quota di azoto a pronto effetto questa non dovrà essere superiore a 30 kg per ettaro.

Per i quantitativi di azoto apportabili nella fase di allevamento è stata eliminata l’indicazione generica rimandando alle schede a dose standard di coltura

Per le colture a ciclo pluriennale:

in pre-impianto non sono ammessi apporti di azoto salvo quelli derivanti dall’impiego di ammendanti;

nella fase di allevamento delle colture arboree gli apporti di azoto devono essere localizzati in prossimità della zona di terreno occupata dagli apparati radicali e devono venire ridotti rispetto alla

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quantità di piena produzione. Indicativamente non si deve superare il 40% il primo anno di allevamento ed il 50% negli anni successivi previsti nella fase di piena produzione. Qualora la fase di allevamento si prolunghi non è ammesso superare le dosi indicate per il secondo anno; nella fase di allevamento (1° e 2° anno) delle colture arboree sono ammessi solo apporti localizzati di fertilizzanti. Le quantità di azoto distribuita deve essere ridotta rispetto alla dose massima prevista nella fase di produzione; i limiti non superabili sono riportati nelle schede a dose standard. Qualora la fase di allevamento si prolunghi non è ammesso superare le dosi indicate per il secondo anno;

in piena produzione valgono le indicazioni riportate nelle norme tecniche di coltura.

Apporti in post raccolta nelle colture arboree

Precisata qual è la forma azotata per la quale si applica il vincolo

Tali apporti di azoto minerale o di sintesi devono essere effettuati entro il 15 ottobre con quantità non superiori a 40 kg/ettaro di azoto.

IMPIEGO DEI FERTILIZZANTI CONTENENTI FOSFORO E POTASSIO Epoche e modalità di distribuzione

Precisato che il vincolo non si applica sulla semina su sodo

In relazione alla scarsa mobilità del P e del K, e tenendo presente l’esigenza di adottare modalità di distribuzione dei fertilizzanti minerali che ne massimizzino l’efficienza, nelle colture erbacee a ciclo annuale non sarchiate (ad es. cereali autunno-vernini) sono consentite solo le distribuzioni durante la lavorazione del terreno. Per il fosforo la distribuzione può essere posticipata fino alla semina se localizzata o alla fase di pre-emergenza se in forma liquida.

Qualora si applichi la fertirrigazione non valgono le limitazioni relative all’epoca di distribuzione.

Qualora si pratichi la semina su sodo i concimi fosfatici e potassici non devono essere necessariamente interrati.

Fertilizzazione di fondo con Fosforo e Potassio su colture pluriennali Concimazione con Fosforo e Potassio in allevamento su colture arboree

Per i quantitativi di fosforo e potassio apportabili nella fase di allevamento è stata eliminata l’indicazione generica in percentuale rimandando alle schede a dose standard di coltura

In condizioni di normale dotazione del terreno, nella fase di allevamento (1° e 2° anno) sono ammessi solo apporti localizzati di fertilizzanti. Le quantità di P2O5 e K20 distribuite devono essere ridotte rispetto alle dosi massime prevista nella fase di produzione; i limiti non superabili sono riportati nelle schede a dose standard. devono essere apportati indicativamente i quantitativi riportati in tabella 1. Qualora la fase di allevamento si prolunghi non è ammesso superare le dosi indicate per il secondo anno.

Tab. 1 - Apporti di fosforo e potassio negli impianti in allevamento (come % dell’apporto totale consentito nella fase di produzione).

P2O5 K2O

I° anno II° anno I° anno II° anno

30% 50% 20% 40%

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FERTILIZZAZIONE ORGANICA

Epoche e modalità di distribuzione

Precisato che l’intervento deve essere registrato

I liquami, i letami e materiali assimilati, gli ammendanti organici devono essere incorporati nel terreno entro 24 ore dal loro spandimento, tale intervento deve essere registrato nelle schede di registrazione nella tabella “Altre operazioni colturali”.

Inoltre si deve provvedere ad una distribuzione omogenea di tali matrici. Sono esclusi dall’obbligo di interramento gli appezzamenti con copertura vegetale in atto (ad esempio: foraggiere temporanee, prati permanenti-pascoli, frutteti e vigneti inerbiti e ecc.)

Nelle colture arboree gli elementi nutritivi distribuiti al terreno mediante ammendanti (letami, compost e digestato solido) in autunno (dopo il 15 ottobre) andranno conteggiati come utili per l’anno successivo.

Analogo discorso vale anche per gli effluenti di allevamento, fanghi e digestato liquido la cui distribuzione deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento regionale n. 3 del 15 dicembre 2017.

12. IRRIGAZIONE

Chiariti i casi in cui è obbligatorio disporre dei dati di pioggia

Per ciascuna coltura l’azienda deve registrare:

1) DATO DI PIOGGIA: ricavabile da pluviometro o da capannina meteorologica, oppure disporre di dati forniti da Servizi Meteo ufficiali o riconosciuti (sono esentate dalla registrazione del dato di pioggia le aziende che utilizzano impianti microirrigui o di superficie aziendale inferiore ad 1 ha).

Precisato che l’irrigazione a scorrimento non è mai ammessa

L’irrigazione a scorrimento è considerata ammissibile solo su alcune colture utilizzando i criteri di razionalizzazione di impiego della risorsa idrica che si riportano di seguito:

-

Il volume massimo per intervento è quello necessario a fare sì che la lama d’acqua raggiunga i ¾ di un appezzamento, dopo di che si dovrà sospendere l’erogazione dell’acqua poiché la restante parte del campo sarà bagnata per scorrimento della lama di acqua.

-

Il tempo intercorrente tra una irrigazione e l’altra, verrà calcolato tenendo conto del valore di restituzione idrica del periodo e delle piogge.

Per le tutte le colture arboree da frutto e vite non è ammessa l’irrigazione a scorrimento

METODO: SCHEDE IRRIGUE

Precisati i dati che è obbligatorio registrare

L’azienda deve documentare gli interventi irrigui registrando sulle apposite schede di campo i dati di pioggia i volumi e le date d’intervento. Nel caso di aziende che utilizzano impianti microirrigui oltre alla registrazione del dato di pioggia deve riportare solo le date del primo e dell’ultimo intervento e il volume complessivo distribuito per ogni ciclo colturale.

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SISTEMI D’IMPIANTI IRRIGUI

Meglio spiegato il funzionamento del Servizio Tecnirri

Il servizio Tecnirri permette un corretto dimensionamento degli impianti irrigui, evitando inefficienze energetiche ed idrauliche.

15. DIFESA FITOSANITARIA E CONTROLLO DELLE INFESTANTI DIFESA FITOSANITARIA

GIUSTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI INSETTICIDI,ACARICIDI E FUNGICIDI

Inserite alcune precisazioni

Nei casi in cui la giustificazione degli interventi sia basata sui sistemi/servizi di avvertimento ufficiali (bollettini fitosanitari regionali o provinciali o sub-provinciali del Servizio di assistenza tecnica alle coltivazioni), sarà il contenuto di questi a fare testo al fine della giustificazione dell'intervento.

In taluni casi, in relazione all'impiego dei modelli previsionali, i bollettini fitosanitari potranno fornire anche criteri di tipo vincolante ai fini dell'epoca di intervento. Per la compilazione dei bollettini fitosanitari, ci si dovrà avvalere, tra l’altro, delle indicazioni che scaturiranno dall’applicazione dei modelli previsionali, previsti nel sistema informatico regionale GIAS. In questo senso l’elaborazione dei modelli previsionali, di seguito riportati, è affidata al Servizio Fitosanitario Regionale che si potrà avvalere di sue strutture periferiche e dei Consorzi Fitosanitari Provinciali.

Modelli previsionali attualmente in uso

Inserito il modello previsionale per Actinidia ed eliminato quello della Fragola

COLTURA AVVERSITÀ TIPO DI MODELLO TIPO DI AVVERTIMENTO

Actinidia PSa Infection risk model Posizionamento dei trattamenti

Fragola Botrite BOTRY Posizionamento dei trattamenti

INSETTICIDI,ACARICIDI E FUNGICIDI AMMESSI CON DOSI DIMPIEGO

Inserite alcune precisazioni

È ammesso l'uso delle sole sostanze i soli principi attive o ausiliari indicati nella colonna "S.a.

Principi attivi e ausiliari" della tabella "Difesa integrata".

Le due colonne a fianco di quella relativa a A fianco della colonna sui "Sostanze attive e ausiliari" della tabella "Difesa integrata" ci sono due colonne che riportano le limitazioni del numero degli interventi eseguibili con la singola sostanza attiva:

Le singole sostanze attive I singoli principi attivi possono essere impiegate solo contro le avversità per le quali sono state indicate nella tabella "Difesa integrata" e non contro qualsiasi avversità. Possono essere impiegati anche prodotti fitosanitari pronti all’impiego contenenti una miscela di principi sostanze attive purché questi siano indicati per la coltura e per l’avversità.

Le dosi di impiego dei principi attivi sono quelle previste nell'etichetta dei formulati commerciali.

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Es. Difesa della vite dall’oidio

S.A. E AUSILIARI (1) (2) LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Zolfo

Ampelomyces quisqualis

Bupirimate

2

Trifloxystrobin

3*

(*) Tra Pyraclostrobin, Trifloxystrobin, Fenamidone e Famoxadone

Pyraclostrobin

Cyflufenamide

2

Ciproconazolo

3

Difenconazolo

Miclobutanil

1

Propiconazolo Tebuconazolo Fenbuconazolo Flutriafol Penconazolo Tetraconazolo

Quinoxyfen

2

Spiroxamina

3

Boscalid

1

Fluxapyroxad

3 3

Metrafenone

3

Meptyl-dinocap

2

Le indicazioni riguardano limitazioni che si devono intendere sulla coltura a prescindere dall’avversità:

Zolfo: Senza limitazioni

Ampelomyces quisqualis: Senza limitazioni

Bupirimate: Senza limitazioni 2 interventi

Trifloxystrobin e Pyraclostrobin: 3 interventi all’anno tra

Pyraclostrobin, Tryfloxistrobin, Fenamidone e Famoxadone

Cyflufenamide: 2 interventi

Tra tutti gli IBE (Ciproconazolo, Difenconazolo, Flutriafol, Miclobutanil, Propiconazolo,

Tebuconazolo, Fenbuconazolo, Penconazolo, Tetraconazolo) al massimo 3 interventi all’anno,

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di cui non più di uno con Ciproconazolo, Difenconazolo, Miclobutanil, Propiconazolo, Tebuconazolo

Quinoxyfen: 2 interventi Spiroxamina: 3 interventi

Boscalid e Fluxapyroxad: al massimo 3 interventi all’anno di cui non più di uno con Boscalid1 intervento

Metrafenone: 3 interventi Meptyl-dinocap: 2 interventi

CONTROLLO DELLE INFESTANTI

Le indicazioni per il controllo delle infestanti sono riportate nella tabella "Controllo delle infestanti".

Inserite alcune precisazioni

La giustificazione degli interventi erbicidi viene stabilita in base alla presenza delle infestanti.

Nella tabella "Controllo delle infestanti" delle norme tecniche specifiche di ciascuna coltura l’applicazione di tale criterio è indicata dalla colonna "Infestanti controllate". Qualora le osservazioni di campo individuino una situazione riconducibile a quanto riportato in tale colonna, è ammesso l'impiego degli erbicidi elencati nella colonna "Sostanza attive Principi attivi".

È ammesso l'impiego delle sole sostanze attive i soli principi attivi riportate in tabella.

I numeri riportati a fianco di alcuni prodotti, nella colonna “Sostanze attive P.a. e ausiliari”, indicano il corrispondente numero della nota, riportata nella colonna “Limitazioni d’uso e note”, da riferirsi a quello specifico prodotto.

ULTERIORI INDICAZIONI

Inserite alcune precisazioni

Ad integrazione delle note precedenti si precisa per punti quanto segue:

1. Concia sementi, materiale di moltiplicazione e interventi effettuati nella fase di vivaio È consentita la concia di tutte le sementi e del materiale di moltiplicazione con i prodotti registrati per tale impiego, se non diversamente indicato nelle schede di coltura (es. frumento e mais). Gli interventi effettuati durante la fase di vivaio non vanno conteggiati fra quelli eseguiti nella fase di coltivazione.

4. Priorità nella scelta delle formulazioni (vincolo sospeso per il 2016, 2017 e 2018)

È stabilito l’obbligo di dare preferenza alle formulazioni migliori quando della stessa sostanza attiva esistano formulazioni a diversa classe tossicologica con frasi di rischio relative ad effetti cronici sull’uomo (frasi di rischio CLP: H350, H351, H360 e H361; frasi di rischio con il vecchio DPD: R40, R60, R61, R62, R63, R68).

Tale vincolo è al momento sospeso e ritornerà in vigore a partire dal 20189.

TABELLA 21

Nella tabella sono state effettuate le seguenti modifiche:

1. resa obbligatoria installazione delle trappole per Achips podanus e Lobesia botrana;

2. per la Cydia molesta è stata aggiunta la coltura dell’albicocco;

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3. inserita una nuova forma di trappola per la Cydia pomonella.

VINCOLANTE

Feromone Mg % Forma

Cydia pomonella E8 E10 dodecadienolo 1 - 2 100

Forma a “delta” con aperture triangolari sui due lati

Tabella n. 24

Modificata la tabella come di seguito riportata

Ceppo Prodotto

Commercial

e % a.i. Attività(UI/mg)

Lobesia botrana Pandemis cerasana Anarsia lineatella Mamestra brassicae Autographa gamma Helicoverpa armigera

B.t. kurstaki HD1

- DIPEL DF - PRIMIAL - BIOBIT

6,45,

41 32.0001 +++ +++ +++ ++ ++ ++

B.t. kurstaki SA11

- DELFIN-

- ABLE 6,4 53.000

US23 +++ +++ +++ ++ ++ +++

B.t. kurstaki

SA12 - COSTAR 18 90.00012 +++ +++ +++ ++ ++ ++

B.t. kurstaki EG2348

- LEPINOX PLUS - Rapax

15 18,8

32.00012 +++ +++ +++ ++ ++ ++

B.t.aizawai/kursta ki GC91

- AGREE

- TUREX 3,8 25.00012 ++ ++ ++ +++ +++ +++

B.t.aizawai H7

- XENTARI

- FLORBAC 10,3 35,000UP34 ++ ++ ++ +++ +++ +++

+ sufficiente; ++ discreto; +++ buono 1. Prodotti di fermentazione e liquidi

2. Unità internazionali basate su prove biologiche sulle larve di Trichoplusia ni. Il valore di riferimento è stato ottenuto tramite un saggio biologico nei confronti di uno standard di riferimento fornito dall’Istituto Pasteur (ceppo E61) il cui titolo è stato fissato in 1.000 Unità di Attività per mg;

3. Unità internazionali basate su prove biologiche sulle larve di Spodptera exigua;

4. Unità internazionali basate sulle larve di Plutella xylostella.

17. Utilizzo di sostanze microbiologiche e insetti utili

Tabella n. 25

Nella tabella n. 25 è stato eliminato il Trichoderma asperellum ed inserito il

Pythium oligandrum.

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Tabella n. 26 “Colture su cui sono autorizzati gli antagonisti microbici”

Nella tabella n. 26 è stato inserito l’antagonista P. oligandrum utilizzabile sulle seguenti colture: asparago, basilico, cardo, cetriolo, cicoria, fragola, indivia riccia, indivia scarola, lattuga, lattuga e simile, prezzemolo, radicchio, rucola, valerianella, vite e zucchino. Inoltre per la fragola è stato autorizzato l’antagonista A. pullulans.

Tabella n. 27 “Impieghi”

Nella tabella 27 è stato inserito l’antagonista P. oligandrum utilizzabile sulle seguenti colture e avversità: asparago (muffa grigia), basilico (sclerotinia e muffa grigia), cardo (muffa grigia), fragola (botrite), indivia riccia (sclerotinia e muffa grigia), indivia scarola (sclerotinia e muffa grigia), lattuga (sclerotinia e muffa grigia), prezzemolo (sclerotinia e muffa grigia), radicchio (sclerotinia e muffa grigia), rucola (sclerotinia e muffa grigia), valerianella (sclerotinia e muffa grigia), vite (botrite) e zucchino (sclerotinia, muffa grigia e oidio). Inoltre per la fragola relativamente all’avversità Botrite è stato aggiunto l’antagonista A.

pullulans.

16. CONTROLLO FUNZIONALE E REGOLAZIONE DELLE IRRORATRICI

Inserite alcune precisazioni

Il controllo e la regolazione delle irroratrici deve essere eseguito presso i Centri autorizzati dalla Regione ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.1862/2016.

Vincolante per: Reg. (UE) 1308/2013; Reg. (CE) 1698/05; Reg. (CE) 1305/13; L.R. 28/99

Le aziende agricole che applicano i disciplinari di produzione integrata devono sottoporre le attrezzature aziendali per la distribuzione dei fitofarmaci (come da elenco che segue), al controllo funzionale ed alla regolazione strumentale volontaria (di seguito “regolazione strumentale”), come definito dalla Delibera della Giunta Regionale n.1862/2016.

L’attestato di conformità di avvenuto controllo e regolazione strumentale ha validità cinque anni sia per le macchine in uso che per quelle nuove. In conseguenza della applicazione del Piano d'azione nazionale (PAN) i certificati per le macchine nuove emessi nelle precedenti annualità hanno una validità ridotta a 5 anni (rispetto ai 6 anni precedentemente fissati).

Le attrezzature nuove acquistate che in applicazione del Piano d'azione nazionale (PAN) sarebbero esenti dall'obbligo di controllo funzionale per i primi 5 anni, devono essere comunque sottoposte a controllo funzionale e regolazione strumentale entro un anno dall’acquisto della attrezzatura (quindi ad es. per una attrezzatura acquistata il 1° novembre 2017 è necessario provvedere a controllo e regolazione entro il 31 ottobre 2018) a partire dall’inizio della seconda annualità di adesione alle norme sopra indicate..

I contoterzisti che operano presso le aziende aderenti alle norme sopra indicate devono sottoporre le proprie attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci (come da elenco che segue), al controllo funzionale (già obbligatorio entro il 26 novembre 2014) ed alla regolazione strumentale secondo quanto definito dalla Delibera della Giunta Regionale n.1862/2016.

Il certificato di controllo e regolazione ha validità due anni sia per le macchine in uso che per le nuove.

Le attrezzature nuove, che in applicazione del Piano d'azione nazionale (PAN) sarebbero esenti dall'obbligo di controllo funzionale per i primi 2 anni, devono comunque essere sottoposte a controllo funzionale e a regolazione volontaria prima della fornitura del servizio alle aziende che applicano i disciplinari di produzione integrata.

Le aziende che fanno ricorso al contoterzismo per la distribuzione dei prodotti fitosanitari devono richiedere il rilascio di una copia dell’attestato di conformità della avvenuta verifica

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dell'attrezzatura utilizzata, oppure la trascrizione del numero di attestato di conformità sulla fattura ed esibire tale documentazione in caso di controlli.

L’elenco aggiornato dei Centri autorizzati al controllo e taratura delle irroratrici è disponibile sul sito InternetCentri autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna

Sono considerati validi ai fini del rispetto del vincolo di Controllo funzionale e regolazione delle irroratrici anche i certificati prodotti da strutture accreditate da altre Regioni o Province autonome, alle seguenti condizioni:

• che la regolazione sia stata condotta conformemente alla metodologia definita nella Delibera della Giunta Regionale n.1862/16;

• che l'attestato di conformità della macchina riporti numero e data di emissione, tipologia, marca, modello, numero di telaio/serie dell'attrezzatura, identificazione del proprietario (nome, indirizzo, denominazione e sede dell'azienda, P.IVA o CF), firma del tecnico che ha eseguito il controllo, dati identificativi del centro prova;

• che venga rilasciata etichetta autoadesiva da apporre sull'irroratrice.

Ai fini della applicazione dei vincoli sopraelencati, dovranno soggiacere a controllo funzionale e regolazione strumentale le tipologie di attrezzature previste dal PAN, con l’eccezione delle tipologie la cui metodologia di controllo funzionale è tuttora in corso di definizione.

L’elenco aggiornato dei Centri autorizzati al controllo e taratura delle irroratrici è disponibile sul sito InternetCentri autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna

Sono considerati validi ai fini del rispetto del vincolo di Controllo funzionale e regolazione delle irroratrici anche i certificati prodotti da strutture accreditate da altre Regioni o Province autonome, alle seguenti condizioni:

• che la regolazione sia stata condotta conformemente alla metodologia definita nella Delibera della Giunta Regionale n.1862/16;

• che l'attestato di conformità della macchina riporti numero e data di emissione, tipologia, marca, modello, numero di telaio/serie dell'attrezzatura, identificazione del proprietario (nome, indirizzo, denominazione e sede dell'azienda, P.IVA o CF), firma del tecnico che ha eseguito il controllo, dati identificativi del centro prova;

• che venga rilasciata etichetta autoadesiva da apporre sull'irroratrice.

Ai fini della applicazione dei vincoli sopraelencati, relativi sia al controllo funzionale che alla regolazione strumentale, le tipologie di attrezzature di distribuzione dei fitofarmaci interessate ai controlli sono:

Macchine irroratrici per distribuzione verticale (colture arboree)

• Irroratrici aeroassistite (a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga).

• Irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore.

• Irroratrici scavallanti;

• Irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero.

Macchine irroratrici per distribuzione orizzontale (erbacee)

Irroratrici a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga con o senza manica d’aria con barre di distribuzione di lunghezza superiore a 3 metri

Irroratrici per il diserbo localizzato del sottofila delle colture arboree non dotate di schermatura.

Volumi di irrorazione

I volumi massimi di irrorazione di seguito indicati per il diserbo (ed i restanti riportati nelle Norme tecniche di coltura) sono il riferimento per la esecuzione dei normali interventi fitosanitari in piena vegetazione per fungicidi, insetticidi e acaricidi. Tali volumi devono essere ridotti di almeno il 30% nelle prime fasi vegetative (es.: prefioritura per fruttiferi e vite) e possono essere aumentati per la esecuzione di interventi per i quali è richiesta una bagnatura significativa (es.: lavaggi per Psilla o trattamenti anticoccidici) o in presenza di forme di allevamento particolarmente espanse.

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Quando nelle etichette dei prodotti fitosanitari è riportata sia la dose riferita ai 100 litri di acqua (concentrazione), sia la dose riferita all’ettaro (superficie) è quest’ultima che deve essere sempre rispettata.

La dose ad ettaro riportata in etichetta può inoltre essere ridotta in funzione dello sviluppo della coltura e delle caratteristiche dei mezzi di distribuzione salvo i casi in cui l’etichetta preveda comunque il rigoroso rispetto di tale dose.

Vincolante per: Reg. (UE) 1308/2013; Reg. (CE) 1698/2005; Reg. (CE) 1305/13; L.R. 28/99

Il superamento delle indicazioni relative ai volumi di irrorazioni sopra indicati dovrà essere giustificato dal beneficiario sulle schede di autocertificazione, in base alle condizioni aziendali.

Per quanto riguarda gli interventi erbicidi sono considerati normali volumi di irrorazione compresi fra 1,5 e 5 hl/ha. Per i diserbi in pre-emergenza i volumi possono raggiungere i 6 hl/ha (o altra indicazione in etichetta del prodotto).

MODIFICHE AGLI ALLEGATI DELLE NORME GENERALI Allegato n. 1

Norme di avvicendamento specifiche di coltura Esempi di rotazioni:

Inseriti alcuni esempi di rotazioni con colture secondarie

Avvicendamento con colture secondarie

frumento tenero-soia 2° raccolto- frumento duro …

l’avvicendamento tra le due colture principali del 1° e 2° anno non è ammessa in quanto viene considerato un ristoppio perché la soia di 2° raccolto non modifica il vincolo di successione tra le colture principali.

frumento tenero-soia2° raccolto- girasole …

l’inserimento del girasole nel secondo anno non è ammesso perché le norme specifiche di coltura vietano questa successione.

Allegato n. 2

METODO DEL BILANCIO PREVISIONALE

EFFICIENZA DELL’AZOTO APPORTATO COI FERTILIZZANTI Efficienza degli effluenti zootecnici

Tab. 7 – Livello di efficienza della fertilizzazione azotata con liquami ed altri fertilizzanti organici in funzione della coltura, epoca e modalità di distribuzione (1)

Nella tabella 7 è stata eliminata l’ultima modalità di distribuzione per le colture arboree “In copertura su frutteto lavorato senza interramento”.

Allegato n. 6

Inseriti i coefficienti di assorbimento e asportazione del nocciolo

Coefficienti di assorbimento e asportazione delle colture per N, P2O5 e K2O in % Gruppo

colturale Coltura N P2O5 K2O Tipo coeff.

arboree Nocciolo solo frutti 2,82 0,43 1,25 asp.

arboree Nocciolo frutti, legno e foglie 3,10 1,35 2,90 ass.

(20)

Allegato 9

Limiti di Massima Applicazione Standard (MAS) (i valori riportati sono quelli mediamente ottenibili in situazioni di campo nelle aree agricole del bacino padano)

Inserite le note alle due colture:

• Prati avvicendati di sole leguminose (*);

• Leguminose da granella (pisello, soia) (**)

(*) la fertilizzazione è ammessa solo alla preparazione del terreno per la semina o alla semina. Se a partire dal terzo anno si verifica la presenza di graminacee per più del 50% il medicaio è assimilato ad un prato polifita.

(**) in caso di attecchimento del rizobio è ammesso un apporto di azoto fino a 120 kg/ettaro.

Allegato 10

Colture arboree e vite

Inserito le restituzioni idriche del mese di ottobre

Tabella 3 - Pomacee - Restituzione idrica giornaliera espressa in millimetri/giorno: è la quantità d’acqua necessaria giornalmente per un ottimale sviluppo della pianta.

mese

Restituzione idrica giornaliera interfilare

inerbito (*) mm/giorno

Restituzione idrica giornaliera interfilare

lavorato (*) mm/giorno

Irrigazione

Ottobre 1,2 1,0 Ammessa

(21)

ALLEGATO 2

MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI COLTURA – FASE DI COLTIVAZIONE – NORME DIFESA FITOSANITARIA, DI CONTROLLO DELLE INFESTANTI E DI IMPIEGO DEI FITOREGOLATORI.

Tutte le varianti introdotte per le colture sono valide anche per le colture da seme

Coltura Avversità Sostanza attiva Modifiche relative alla sostanza attiva e/o alle strategie di difesa e

diserbo FRUTTICOLE E VITE

Actinidia Cimice asiatica Inserita avversità

Actinidia Cimice asiatica Deltametrina Inserita: al massimo 2 interventi all'anno

Actinidia Cocciniglia Buprofezin Esclusa

Actinidia muffa grigia Iprodione Esclusa

Albicocco Cocciniglia di San Josè

e Bianca Buprofezin Esclusa

Albicocco Oidio Fluxapyroxad Inserita nel limite degli SDHI

Albicocco Oidio Bupirimate Limitata: al massimo 2 interventi

Albicocco Monilia Fenexamid,

Fenpyrazamine Limitato a 3 il numero degli interventi complessivi tra i due prodotti

Albicocco Monilia Penthiopirad Inserita: al massimo 2 nei limiti degli Albicocco Maculatura rossa Fenbuconazolo SDHIInserita con i limiti d'impiego già previsti

per gli IBE

Albicocco Anarsia e Drosophila Spinetoram Inserita: al massimo 1 intervento all' anno nel limite di 3 spinosine Albicocco Mosca della frutta Proteine idrolizzate Inserite

Albicocco Cimice asiatica Inserita avversità

Albicocco Cimice asiatica e

Drosophila Deltametrina Inserita: al massimo 2 interventi all'anno Albicocco Cimice asiatica Thiacloprid Inserita nei limiti già previsti per la

coltura

Albicocco Cimice asiatica Acetamiprid Inserita nei limiti già previsti per la coltura

Albicocco Cicaline Inserita avversità

Albicocco Cicaline Etofenprox Inserita: al massimo 2 interventi sulla coltura indipendentemente dall'avversità

Albicocco Cidia molesta Inserita avversità

Albicocco Cidia molesta Etofenprox Inserita: al massimo 2 interventi sulla coltura indipendentemente dall'avversità Albicocco Anarsia Etofenprox Incrementato da 1 a 2 il n. di interventi

indipendentemente da avversità

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