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Sede di Cosenza

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Academic year: 2022

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Sede di Cosenza

CONVENZIONE TRA

L’ODONTOIATRA DOTT. GIOVANNI GIARDINELLI E

L’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

PER L’EFFETTUAZIONE DI VISITE ODONTOIATRICHE AGLI INFORTUNATI

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Direzione Territoriale di Cosenza - di seguito INAIL, rappresentato dal Direttore della medesima Dr. Luca Pantusa nato a Cosenza il 13/04/1973 C.F.: PNTLCU73D13D086Y

E

L’Odontoiatra Dott. Giovanni Giardinelli nato a Belvedere Marittimo (CS) 01/04/1968 codice fiscale GRDGNN68D01A773J con studio in Cosenza - via Cesare Gabriele n. 38 – condominio “Fortuna 80” – (zona Tribunale), iscritto al n. 456 dell’Albo degli Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Cosenza dal 26/01/1993, cittadinanza italiana.

Vista la determina autorizzativa di spesa a firma del Direttore Regionale n. 158 del 18/3/2015

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE Art. 1

Il Dott. Giovanni Giardinelli – titolare dell’incarico complementare come da Avviso Pubblico di selezione per l’anno 2015 - si impegna, nei soli casi in cui gli interventi curativi siano stati eseguiti, su libera scelta dell’infortunato, dal Dr. Antonio Mangione titolare dell’incarico principale - ad effettuare le prestazioni di competenza (visita medica conclusiva + relazione di pre-collaudo) in favore degli assicurati inviati dall’INAIL, muniti di apposita lettera impegnativa (mod. 127-I) tutti i giorni dal lunedì al venerdì, su appuntamento da parte dell’assicurato.

Art. 2

Lo specialista convenzionato si impegna, prima di procedere all’esecuzione della prestazione consulenziale richiesta, ad accertare l’identità dell’assicurato mediante il controllo di un valido documento di riconoscimento, i cui estremi dovranno essere riportati sulla relazione

dell’esame effettuato oltre che sulla copia b) “copia da restituire all’Inail” del Mod. 127-I.

Art. 3

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Il Dott. Giovanni Giardinelli si impegna a visitare il paziente e a redigere i referti di visita medica conclusiva e relazione pre-collaudo per la competente Sede INAIL provvedendo, contemporaneamente, ad avviare l’assicurato presso la predetta Sede.

Art. 4

Limitatamente agli accertamenti radiologici gli eventuali radiogrammi prodotti dall’assicurato dovranno riportare, con metodo che li renda inalterabili, le generalità, la data di nascita della persona esaminata e la data di esecuzione dell’esame.

Art. 5

Il Dott. Giovanni Giardinelli si impegna a garantire l’effettuazione immediata delle prestazioni di competenza (visita medica conclusiva e relazione pre-collaudo) a seguito di emissione del Mod. 127-I e la consegna dei relativi referti, completi di eventuali esami radiologici, entro il giorno lavorativo successivo a quello di effettuazione della visita.

Art. 6

Per i compensi relativi alle prestazioni associate all’effettuazione di visite, ai rilasci di preventivi di spesa e relazioni medico-legali si rinvia al tariffario di cui al DPR 17/02/1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 1992 n. 128 S.O., aggiornato con l’adeguamento annuale dell’indice ISTAT come per legge al 31 ottobre 2013.

Si riporta, di seguito, l’importo identificato ai fini della presente convenzione:

 Visita medica specialistica conclusiva in ambulatorio medico + relazione pre-collaudo € 111,05

Qualora intervengano variazioni al tariffario le stesse saranno concordemente applicate.

Art. 7

Tutta la corrispondenza afferente l’attività svolta dal Dr. Giovanni Giardinelli per conto delle Sedi della Direzione Territoriale INAIL di Cosenza, sarà indirizzata al domicilio fiscale del medesimo, sito in Belvedere Marittimo (CS) – via V. Padula n. 1.

Il Dott. Giovanni Giardinelli, titolare di P.I. n. 01951250784, avrà cura di emettere regolari fatture elettroniche con indicazione dell’IVA, contenente i compensi pattuiti ed allegando il foglio b) “copia da restituire all’INAIL” del Mod. 127-I, regolarmente sottoscritto dall’infortunato e dal professionista. L’INAIL provvederà al relativo pagamento mediante ordinativo, al lordo delle ritenute, oltre IVA e contributi previdenziali Enpam come per legge, entro 60 giorni dalla consegna della fatture, con accredito presso l’Istituto Bancario del quale il professionista incaricato rilascerà gli estremi unitamente al previsto codice IBAN.

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Art. 8

Il consulente Dott. Giovanni Giardi

nelli dichiara che al momento e per quanto a sua conoscenza, non esistono motivi di incompatibilità ostativi alla stipula della presente convenzione. Lo stesso si impegna a comunicare alla Sede INAIL di Cosenza, tempestivamente, ogni futura variazione in proposito.

Art. 9

La durata della presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e per la durata di 12 mesi. L’INAIL si riserva la facoltà di disdire la presente convenzione, a proprio insindacabile giudizio, con un preavviso di tre mesi, da comunicarsi senza formalità. Detta convenzione non è rinnovabile ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento INAIL per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”.

Art. 10

Le visite e gli accertamenti strumentali finalizzati all’accertamento della ridotta capacità lavorativa degli assicurati dovranno essere effettuati tenendo presenti le linee guida diagnostico-strumentali dettate in materia dalla comunità scientifica internazionale, onde contenere tutti gli elementi necessari ed indispensabili per giungere ad una corretta valutazione medico legale.

Art. 11

Il dirigente medico di II° livello della Direzione Territoriale INAIL di Cosenza avrà il compito di monitorare costantemente l’attività specialistica effettuata in regime di convenzione esterna, controllando il rispetto dei termini previsti dalla presente convenzione, al fine di proporre eventuali correttivi o disdette, d’intesa con il Coordinamento Medico Legale Regionale o Generale.

Art. 12

La presente Convenzione è suscettibile di modifiche ed integrazioni in funzione delle norme di legge, dell’evoluzione tecnologica e delle specialità mediche disponibili da entrambi le parti.

Le modifiche e le integrazioni dovranno essere sottoscritte da entrambe le parti e fare riferimento al presente articolo

Cosenza, 1 aprile 2015

Il Professionista

Dott. Giovanni Giardinelli Il Rappresentante INAIL

Dr. Luca Pantusa

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