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61/85 – consistente nella modifica degli articoli e 54 del Regolamento Edilizio e dell’articolo 42, comma 8, della Norme Tecniche di Attuazione che riguardano la soppressione della Commissione Edilizia Comunale

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Testo completo

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Delibera C.C. n° 72 del 29/09/2003

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 52 in data 07/07/2003 con la quale è stata adottata la variante al PRG – ai sensi art. 50, 4° comma lettera l), della L.R. n. 61/85 – consistente nella modifica degli articoli 10, 11, 15, 17, 45, 47 e 54 del Regolamento Edilizio e dell’articolo 42, comma 8, della Norme Tecniche di Attuazione che riguardano la soppressione della Commissione Edilizia Comunale;

Dato atto che la variante è stata depositata a disposizione del pubblico presso la Segreteria del Comune e della Provincia e dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e della Provincia ed in vari luoghi pubblici;

Vista la relata di pubblicazione all’Albo Pretorio (Reg. Pubb. N. 1763 dal 30/07/2003 al 29/08/2003) e la lettera della Provincia di Padova in data 09/09/2003 prot. n. 84289, con cui si comunica che la variante è stata depositata presso la Segreteria della Provincia a decorrere dal 07/08/2003;

Visto che non sono pervenute osservazioni né al Comune né alla Provincia e che la variante può essere approvata;

Ritenuto opportuno accogliere il suggerimento formulato dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Vento Orientale con nota 13/11/1999 prot. n. 11240 e di richiedere, cioè, la necessaria presenza di entrambi gli esperti componenti la Commissione Edilizia Integrata, configurandola così come Collegio perfetto in conformità al parere del Consiglio di Stato, Sez. II, 31 marzo 1999, n. 268;

Dato atto che il comma 12 dell’art. 15 del Regolamento Edilizio viene così riformulato: “ 12) La seduta è valida in presenza di tutti e tre i suoi componenti”;

Visto l’art. 50 della Legge regionale n. 61/85 e successive modificazioni;

Ricordato che la 2^ Commissione Consiliare “Territorio ed Ambiente” ha espresso parere favorevole sulla variante nella seduta del 26/06/2003;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Sentita la relazione del Sindaco Giovanni Ponchio;

(Esce il Cons. Donolato: il numero dei presenti è di 15).

Con 11 voti favorevoli, 2 contrari (Carrieri e Manzolini) e 2 astenuti (Faggion ed Espro), resi ed accertati secondo legge; avendo il Presidente proclamato l’esito della votazione;

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DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 50, comma 7, della L.R. n. 61/1985 e successive modificazioni, la variante parziale al PRG consistente nella modifica degli articoli 10, 11, 15, 17, 45, 47 e 54 del Regolamento Edilizio e dell’articolo 42, comma 8, della Norme Tecniche di Attuazione, come da relazione allegata sub A) che viene identificata con l’apposizione della dicitura

“Approvato con deliberazione C.C. n. … del ……” a firma del Presidente del Consiglio Comunale e del Segretario Generale;

2) di dare atto che le modifiche approvate con il presente provvedimento, riguardanti la soppressione della Commissione Edilizia Comunale, si intendono estese:

a) a eventuali altri articoli del Regolamento Edilizio e delle Norme Tecniche di Attuazione, anche se non espressamente indicati nel presente dispositivo

b) ai testi del Regolamento Edilizio e delle Norme Tecniche di Attuazione adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 13/03/2001;

3) di dare atto che la variante approvata acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

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