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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Luglio 2005

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Piano del Parco Norme Tecniche di Attuazione

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI... 1

Art. 1 - Finalità del Piano per il Parco...1

Art. 2 - Efficacia e attuazione del Piano...1

Art. 3 - Elaborati del Piano per il Parco ...2

Art. 4 - Categorie normative...3

Art. 5 - Ricerca, monitoraggio e Sistema Informativo Territoriale...5

Art. 6 - Autorizzazioni e nulla osta, studi di compatibilità e valutazione ...5

Art. 7 - Strumenti e modalità attuative ...6

Art. 8 - Usi civici ...9

TITOLO II - ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL PIANO... 9

Art 9 - Articolazione territoriale del piano...9

Art 10 - Zone ...9

Art 11 - Unità di Paesaggio ...10

Art. 12 - Zone A di Riserva integrale ...10

Art 13 - Zone B di Riserva Generale Orientata...11

Art. 14 - Zone C di protezione...13

Art. 15 - Zone D di promozione economica e sociale...15

Art. 16 – Aree Contigue del Parco ed Aree proposte come Siti di Interesse Comunitario parzialmente comprese nel Parco (Aree pSIC) ...19

TITOLO III - INDIRIZZI E CRITERI DI TUTELA E GESTIONE DELLE RISORSE ... 20

Art. 17 - Singolarità geomorfologiche e geositi ...20

Art. 18 - Difesa del suolo e rischio idrogeologico ...21

Art. 19 - Tutela e gestione delle risorse idriche ...23

Art. 20 - Tutela e gestione della fascia costiera ...25

Art. 21 - La Riserva Marina delle Isole Tremiti...27

Art. 22 - Tutela e gestione della flora, della fauna e delle comunità biologiche...28

Art. 23 - Sistemi ambientali...30

Art. 24 - Attività silvo-pastorali ...35

Art. 25 - Attività agricole e zootecniche, allevamenti ittici ...37

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Art. 26 - Pesca lagunare...39

Art. 27 - Aree ed elementi di specifico interesse storico-culturale ...39

Art. 28 - Ambiti ed elementi di specifico interesse paesistico ...42

Art. 29 - Sistemi di accessibilità...45

Art. 30 - Sistemi della fruizione ...46

Art. 31 - Turismo ed attrezzature per i visitatori e per la popolazione...49

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ... 51

Art. 32 - Disposizioni transitorie e misure di salvaguardia...51

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Piano del Parco Norme Tecniche di Attuazione

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità del Piano per il Parco

1. Il Piano per il Parco Nazionale del Gargano (di seguito il Piano) ha lo scopo di assicurare la conservazione e la valorizzazione in forma coordinata del patrimonio di valori naturalistici, ambientali nonché storici, culturali e antropologici tradizionali presenti nel Parco in quanto parte integrante del territorio del Gargano.

2. Il Piano ha l’obiettivo di far conoscere e di valorizzare le risorse del Parco attraverso forme di fruizione culturale, educativa, ricreativa e turistica compatibili con gli obiettivi di tutela di cui al comma precedente e tra loro coerenti.

3. Il Piano inoltre mira a promuovere le attività economiche compatibili con gli obiettivi di cui ai due commi precedenti.

Art. 2 - Efficacia e attuazione del Piano

1. Il Piano ha l’efficacia prevista dall’art. 12 della legge n° 394/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Piano può essere sottoposto a revisione non prima di tre anni dalla sua ultima approvazione.

3. Il Piano è attuato mediante i seguenti tipi di norme:

a) norme di indirizzo

b) norme ad esecuzione concertata c) norme precettive

d) norme-proposta

4. Le norme di cui al comma 3 lettera a) vincolano le previsioni dei piani urbanistici e/o territoriali quanto allo scopo da raggiungere o agli standard da rispettare e debbono essere recepite negli strumenti urbanistico-territoriali ovvero negli ulteriori strumenti speciali di pianificazione o programmazione degli enti locali interessati;

gli interventi e le opere previsti dal Piano potranno essere attuati anche in assenza dell’adeguamento degli strumenti urbanistici locali.

5. Le norme di cui al comma 3 lettera b) sono norme del tipo previsto al comma precedente per la cui attuazione l’Ente Parco (di seguito l’Ente) promuove intese o conferenze di servizi con i Comuni o gli Enti locali interessati.

6. Le norme di cui al comma 3 lettera c) vincolano direttamente i soggetti pubblici e privati.

7. Le norme di cui al comma 3 lettera d) pongono indirizzi, direttive od obiettivi di qualità ambientale relativamente alle aree esterne al perimetro del Parco che

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risultino funzionalmente ed ecologicamente connesse al Parco stesso e valgono come proposta alla Regione ed agli enti locali interessati al fine di definire le misure, i piani ed i programmi di cui al primo comma dell’art. 32 della legge n. 394 del 1991.

8. Il Consiglio Direttivo dell’Ente con riferimento alle singole disposizioni del Piano, entro i primi tre anni dall’approvazione del Piano stesso, può modificare l’efficacia delle relative norme utilizzando le tipologie previste al comma 3 del presente articolo, mediante delibera di adozione del Consiglio Direttivo; la delibera è pubblicata per trenta giorni negli uffici del Parco e negli albi dei Comuni interessati dal Parco e nei successivi trenta giorni possono essere presentate osservazioni. Nei successivi quindici giorni, la delibera di adozione, le osservazioni e le eventuali controdeduzioni dell’Ente sono trasmesse alla Giunta Regionale che approva le modifiche in via definitiva nei trenta giorni successivi.

9. Per le aree SIC interne al Parco il Piano vale come Piano di gestione ai sensi e per le finalità di cui alla normativa di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche contenuta nel DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni ed integrazioni; gli indirizzi sono specificati all’art. 22 delle presenti norme e ulteriormente specificati nei Piani di Gestione predisposti dall’Ente ai sensi del successivo art. 7.

Art. 3 - Elaborati del Piano per il Parco

1. Fanno parte integrante del Piano per il Parco i seguenti elaborati:

a) La Relazione illustrativa, che descrive le finalità, gli obiettivi ed i contenuti del Piano, il processo di formazione del Piano, comprensivo delle fasi di ascolto, nonché i risultati degli approfondimenti settoriali, il quadro interpretativo e valutativo (corredato da 3 tavole: componenti strutturali, componenti di valore e componenti di criticità), il quadro strategico con la descrizione dei principali progetti.

b) Le Norme Tecniche di Attuazione c) Le Tavole di Piano:

Tav. 1. Inquadramento territoriale, contenente i principali connotati ambientali del contesto territoriale, le relazioni funzionali, ecologiche, storiche- culturali e paesistiche del Parco con il contesto, la proposta di delimitazione delle Aree Contigue, scala 1:100.000;

Tav. 2. Organizzazione e disciplina del territorio, contenente l’organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela, i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, i sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, scala 1:50.000;

Tav. 3. Componenti di specifico interesse, contenente indicazioni e vincoli per particolari aree e/o componenti ambientali, scala 1:50.000.

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Piano del Parco Norme Tecniche di Attuazione

2. Il Piano è supportato da approfondimenti settoriali e dai relativi elaborati cartografici incorporati nel SIT di cui all’art. 5 che costituiscono documentazione integrativa disponibile presso la sede del Parco.

Art. 4 - Categorie normative

1. Il Piano disciplina le modalità di gestione, intervento e trasformazione del territorio del Parco con riferimento alle seguenti categorie:

a) conservazione (CO), consistente in azioni ed interventi volti alla conservazione delle risorse naturali, della biodiversità e dei processi naturali, delle testimonianze culturali, dei caratteri e della qualità dei paesaggi di riferimento identitario per le popolazioni locali nelle condizioni in essere, con le eventuali attività manutentive strettamente connesse alla finalità conservativa ed alla continuità fruitiva del paesaggio. Può comprendere anche operazioni di eliminazione degli elementi alieni o degradanti o comunque necessarie al ripristino della funzionalità ecosistemica, parziali rimodellamenti della topografia per la sicurezza e la stabilità idrogeologica nonché le operazioni strettamente necessarie all'attività scientifica, didattica, di monitoraggio;

b) manutenzione (MA), consistente in azioni ed interventi volti al mantenimento delle risorse naturali, alla difesa del suolo e alla mitigazione del rischio idraulico, al mantenimento delle trame del paesaggio agrario e del patrimonio culturale, con eventuali operazioni di recupero leggero, di riuso, di rifunzionalizzazione e di modificazione fisica marginale, mirate al mantenimento, al riequilibrio nell’uso delle risorse e delle strutture e comunque tali da non alterare o pregiudicare gli elementi di valore e da favorire processi evolutivi armonici delle forme del paesaggio;

c) restituzione (RE), consistente in azioni ed interventi volti al riequilibrio di condizioni ambientali alterate o degradate, al ripristino di popolazioni di specie o di comunità biologiche successivamente capaci di autosostenersi, al restauro dei monumenti e delle testimonianze storico-culturali e archeologiche, al recupero del patrimonio edilizio abbandonato, degli elementi organizzativi e delle matrici del paesaggio agrario, all'eliminazione o alla mitigazione dei fattori di degrado o di alterazione e all’eliminazione dei tipi o dei livelli di fruizione incompatibili (comprensive delle sostituzioni in caso di abuso), con le modificazioni fisiche o funzionali strettamente necessarie e compatibili con tali finalità;

d) riqualificazione (RQ), consistente in azioni ed interventi volti al miglioramento delle condizioni esistenti ed alla valorizzazione di risorse male o sottoutilizzate, alla gestione razionale ed ottimale delle risorse idriche con modificazioni fisiche o funzionali anche radicalmente innovative, interventi di sistemazione paesistica volti a guidare ed organizzare i processi evolutivi, ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici e gli aggravi ambientali e da ridurre od eliminare i conflitti o gli usi impropri in atto, o a migliorare la qualità paesistica

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e la qualità delle aree edificate nei casi di particolare degrado, deterioramento e dequalificazione del paesaggio edificato;

e) trasformazione (TR), consistente in azioni ed interventi che introducono sostanziali innovazioni d'uso o di struttura nello stato dei luoghi per fini economici o sociali, con modificazioni anche radicali dei valori esistenti, attraverso nuovi impegni di suolo per la formazione di nuovi insediamenti o sostituzione di tessuti insediativi o infrastrutturali esistenti, per il potenziamento delle strutture e degli usi compatibili con le finalità del Parco, o attraverso la creazione di nuove sistemazioni paesistiche ed il miglioramento delle condizioni preesistenti.

2. Il Piano disciplina gli usi e le attività compatibili con le finalità del Parco con riferimento alle seguenti categorie d’uso:

a) naturalistico (N), comprendente usi e attività orientati in via prioritaria alla conservazione delle risorse e dell'ambiente naturale, alla riduzione delle interferenze antropiche degradative nonché all'osservazione scientifica e amatoriale, alla fruizione visiva, all'escursionismo a piedi e a cavallo, alla gestione naturalistica dei boschi e all’attività di pastorizia tradizionale compatibile con la funzionalità ecosistemica dei luoghi;

b) agro-silvo-pastorale e pesca (A), comprendente le tradizionali forme di utilizzazione delle risorse per la vita delle comunità locali, con le connesse attività abitative e di servizio, manutentive dei paesaggi agricoli, forestali e lagunari e del relativo patrimonio culturale;

c) urbano ed abitativo (UA), consistente negli usi e nelle attività connesse alla funzione insediativa propria delle residenze permanenti, con i relativi servizi ed infrastrutture, delle attività artigianali, commerciali e produttive d'interesse prevalentemente locale nonché alla funzione propria delle residenze temporanee, delle attività ricettive o di servizio, delle attività turistico-ricreative, escursionistiche e sportive;

d) specialistico (S), consistente negli usi e nelle attività orientati a scopi speciali, articolati in:

- S1, attività di servizio pubbliche o di pubblico interesse, richiedenti impianti, attrezzature o spazi appositi;

- S2, attività produttive, commerciali, industriali richiedenti attrezzature od impianti con caratteri o dimensioni tali da non poter essere collocate in un contesto urbano-abitativo;

- S3, attività sportive, ricreative, turistiche e del tempo libero richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi o infrastrutture appositi;

- S4, attività ricettive richiedenti attrezzature o impianti con caratteri o dimensioni tali da non poter essere collocate in un contesto urbano- abitativo.

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Piano del Parco Norme Tecniche di Attuazione

Art. 5 - Ricerca, monitoraggio e Sistema Informativo Territoriale

1. Al fine di assicurare la completezza e l’adeguatezza dell’azione di tutela, l’Ente Parco cura e promuove le attività di indagine, di studio, di censimento, di catalogazione, di monitoraggio e di ricerca scientifica necessarie per la conoscenza e per la gestione dei beni e delle risorse del territorio del Parco, regola e controlla le attività di tal genere eventualmente affidate a soggetti terzi, tenendo permanentemente conto delle nuove e più approfondite conoscenze man mano acquisite, delle innovazioni metodologiche e tecniche via via disponibili nei campi della conservazione, della protezione e della gestione sostenibile dei beni naturali, ambientali e paesaggistici, dei risultati delle azioni di gestione precedentemente intraprese.

2. L’Ente Parco programma e realizza il completamento, il perfezionamento e l’aggiornamento periodico dei dati derivanti dalle attività di cui al comma precedente, anche attraverso la realizzazione e la gestione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) del Parco; il SIT costituisce riferimento per i progetti promossi o controllati dell’Ente, nonché per le determinazioni di competenza dell’Ente e le relative Valutazioni di compatibilità ambientale e paesaggistica, di cui all’art. 6.

3. In presenza di nuovi elementi o beni meritevoli di tutela individuati nell’ambito delle attività di cui ai commi precedenti, l’Ente Parco assume ogni iniziativa eventualmente necessaria per estendere ad essi o per rafforzare la tutela necessaria alla loro conservazione e la loro valorizzazione.

Art. 6 - Autorizzazioni e nulla osta, studi di compatibilità e valutazione

1. Ogni intervento all’interno dell’area del Parco, a norma e per gli effetti dell’art.13 della legge 394/91 è sottoposto a nulla osta da parte dell’Ente il quale può richiedere, laddove li ritenga necessari, appositi studi di compatibilità ambientale e paesaggistica ovvero prescrivere particolari adempimenti.

2. Gli studi di compatibilità ambientale e paesaggistica eventualmente richiesti dall’Ente saranno volti a verificare la compatibilità degli interventi proposti con la conservazione dei beni e delle risorse del Parco e con il mantenimento o il miglioramento della funzione ecosistemica dell’area in relazione ad un contesto territoriale appropriato e dovranno comprendere, oltre a quanto richiesto dalla vigente legislazione nazionale e regionale:

a) la descrizione dell’intervento, comprensiva di rappresentazioni cartografiche dei luoghi interessati e delle aree occupate durante le fasi di costruzione e funzionamento;

b) la descrizione delle caratteristiche dei processi produttivi impiegati per le fasi di costruzione e funzionamento, con l’indicazione della natura e delle quantità e qualità dei materiali impiegati;

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c) la descrizione della natura e della quantità dei rifiuti e delle emissioni (inclusi il rumore e le vibrazioni e le emissioni elettromagnetiche) previste durante le fasi di costruzione e funzionamento;

d) la descrizione delle principali alternative prese in esame e indicazione delle motivazioni che hanno indotto la scelta del progetto proposto e di come tale scelta ha tenuto conto delle finalità e delle azioni già poste in essere dall’Ente Parco;

e) la descrizione dell’ambiente e delle sue componenti potenzialmente interessati, in modo diretto e indiretto, dall’intervento proposto, allo stato antecedente l’intervento;

f) la descrizione e la valutazione quantitativa o qualitativa degli effetti dell’intervento attesi sull’ambiente e sulle componenti di cui al punto precedente;

g) la descrizione delle misure previste per evitare o minimizzare gli impatti negativi sull’ambiente e sulle sue componenti in fase di realizzazione e al termine dell’intervento;

h) la descrizione degli interventi di recupero, ripristino o compensazione ambientale previsti al termine dell’intervento, con individuazione e rappresentazione cartografica delle aree interessate;

i) le eventuali ulteriori informazioni o documentazioni ritenute necessarie dall’Ente, specificamente richieste.

3. Tutti gli interventi e le attività da realizzare totalmente o parzialmente nell’ambito del territorio del Parco o di aree SIC la cui gestione sia affidata al Parco per i quali sia prescritta, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali o regionali, la Valutazione d’Impatto Ambientale ovvero la Valutazione d’Incidenza, ancorché consentiti dal Piano e dal Regolamento, sono comunque soggetti anche al previo parere dell’Ente al quale dovrà essere inviato lo Studio d’Impatto Ambientale ovvero gli studi richiesti per la valutazione d’incidenza.

Art. 7 - Strumenti e modalità attuative

1. L'Ente, per l'attuazione del Piano, predispone ed approva piani, progetti e programmi di conservazione, d'intervento e di valorizzazione del territorio e delle risorse del Parco, corredati dai relativi studi di fattibilità, favorendo la partecipazione alla loro realizzazione degli Enti locali, delle istituzioni operanti nel settore e di operatori privati.

2. Gli strumenti attuativi del Piano sono:

a) I Piani di gestione (PG) b) I Progetti strategici (PS)

c) I Progetti o Piani di coordinamento operativo (PCO)

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Piano del Parco Norme Tecniche di Attuazione

3. I Piani di gestione (PG) sono volti ad organizzare, regolare e rendere efficiente l’attività dell’Ente nel breve-medio periodo (1-4 anni). Essi precisano con il necessario dettaglio le modalità dell’azione dell’Ente in riferimento a obiettivi operativi di tutela e gestione delle risorse del Parco, nel rispetto degli indirizzi definiti al titolo III delle presenti norme e tenendo conto dei risultati delle azioni precedentemente intraprese.

4. I PG, coordinandosi con le scelte e le previsioni del Piano pluriennale economico sociale, individuano:

a) le esigenze cui far fronte, gli obiettivi da raggiungere e le relative azioni da porre in essere, nell’arco temporale considerato, definendo le priorità, le connessioni e le sequenze degli interventi, le tecniche e le professionalità da impiegare in ogni fase, i risultati attesi;

b) i soggetti coinvolti o da coinvolgere, al fine anche di realizzare le opportune sinergie inter-istituzionali e la miglior partecipazione sociale ai processi di valorizzazione;

c) le risorse economiche e finanziarie disponibili o da acquisire per le suddette azioni, con particolare riferimento ai programmi di finanziamento regionali, nazionali o europei;

d) gli strumenti utilizzabili, con particolare riguardo ai progetti ed ai programmi previsti dal PP e dal PPES;

e) le azioni di monitoraggio da impostare per le valutazioni preventive, in itinere e ex post del PG stesso, e le procedure da seguire per la loro attuazione;

f) le modalità di aggiornamento del SIT;

g) gli eventuali programmi divulgativi, formativi ed educativi necessari e complementari alle azioni di salvaguardia e valorizzazione delle risorse.

5. I Progetti strategici (PS) sono volti ad organizzare e precisare, in modo integrato, le azioni fondamentali e prioritarie ai fini della valorizzazione diffusa del Parco e del suo contesto, alla luce delle linee strategiche del Piano e del PPES. Essi dovranno contenere:

a) il riferimento agli assi strategici previsti dal PP e dal PPES, le finalità, gli obiettivi ed i risultati attesi, l’arco temporale di riferimento;

b) lo stato delle risorse, dei territori e dei contesti interessati, con la messa in evidenza dei fattori critici da rimuovere e delle opportunità da valorizzare, dei fattori di incertezza suscettibili di modificazione, delle principali difficoltà da superare, dei punti di forza su cui agire prioritariamente;

c) la descrizione del progetto, con riferimento alle opere da realizzare e realizzabili nell’arco temporale previsto, agli strumenti di supporto e coordinamento, nonché quelli legati a particolari studi o approfondimento necessari, agli strumenti di valutazione e monitoraggio da prevedere, oltre alle azioni di partecipazione e coinvolgimento della popolazione e degli attori locali;

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d) i soggetti pubblici e privati coinvolti sia come beneficiari che come destinatari, con la individuazione delle forme di partecipazione e coinvolgimento attivo (bandi, convenzioni, ecc.), nonché la definizione di altri soggetti coinvolgibili nell’iter del progetto;

e) le modalità di attuazione, con la sequenza temporale delle operazioni, il quadro delle compatibilità e della realizzabilità istituzionale delle opere e delle azioni, gli organi preposti alla gestione e al monitoraggio del progetto, le strutture di sostegno e gli strumenti attuativi delle singole azioni;

f) la valutazione di compatibilità ambientale e paesistica del progetto di cui all’art.

7, comprensiva delle misure di contenimento e mitigazione dei rischi;

g) le valutazioni di fattibilità economica, giuridica ed istituzionale degli interventi, la valutazione dei costi e dei benefici per le popolazioni e il contesto territoriale interessato; la compatibilità degli interventi proposti nei confronti del PP e degli strumenti urbanistici e territoriali;

h) il quadro finanziario contenente: la stima dei costi di realizzazione, di gestione e di manutenzione delle opere e delle attività, le fonti e gli strumenti di finanziamento certi e quelle mobilitabili.

6. I Progetti o Piani di coordinamento operativo (PCO) sono volti ad assicurare, con riferimento ad ambiti individuati sulla tav. 2, l’unitarietà di concezione e di realizzazione degli interventi di riqualificazione o recupero ambientale, sulla base di specifici approfondimenti tecnici e di intese operative tra i soggetti a vario titolo coinvolti. A tal fine:

a) I PCO prevedono la concatenazione delle azioni di recupero e ripristino ambientale, di riqualificazione dell’edificato, di potenziamento e riorganizzazione infrastrutturale, di demolizione con eventuale rilocalizzazione delle opere abuse o comunque incompatibili, anche mediante misure di compensazione e perequazione conformi alle leggi regionali.

b) I PCO possono assumere le forme e l’efficacia di uno o più degli strumenti attuativi previsti dalla Legge Urbanistica Regionale (PUE) o dei Programmi Integrati previsti dalle normative Nazionali o Comunitarie, nonché ricorrere ad accordi di programma ed altre forme associative tra soggetti pubblici e privati diversi.

c) Negli ambiti in cui sono previsti i PCO fino alla loro approvazione possono essere attuati solo interventi che non compromettano la realizzazione del recupero o la riqualificazione delle aree; non sono comunque ammessi interventi di Trasformazione (TR).

d) In tali ambiti l’Ente Parco promuove forme di incentivo che agevolino l’accesso ai fondi regionali, nazionali e comunitari.

e) I PCO oltre a sviluppare i contenuti di cui al precedente comma 4 debbono specificare a scale adeguate gli interventi edilizi, infrastrutturali e di

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Piano del Parco Norme Tecniche di Attuazione

sistemazione del suolo con particolare riguardo per i fronti ed i margini edificati, gli spazi di uso comune e le visuali sul paesaggio.

7. Oltre ai PCO previsti dal Piano, ulteriori ambiti possono essere oggetto di PCO, su proposta o iniziativa della Regione, della Provincia, dei Comuni e della Comunità Montana, o dallo stesso Ente Parco anche in attuazione dei Progetti Strategici o dei Piani di Gestione.

Art. 8 - Usi civici

1. Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 394 del 1991, sono sempre fatti salvi gli usi civici per il godimento dei pascoli, della pesca e del bosco. Il Parco promuove, d’intesa con la Regione e gli enti locali interessati, il censimento e la valutazione dello stato degli usi civici, ai fini della loro conservazione e valorizzazione, oltre che per scopi di ricerca, didattica e fruizione, anche attraverso il convenzionamento con imprese e imprese cooperative per la loro gestione.

TITOLO II - ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL PIANO Sezione I

Articolazione generale

Art. 9 - Articolazione territoriale del piano

1. Il Piano del Parco, nel rispetto delle finalità di cui all’art.1 delle presenti N.T.A., al fine di promuovere forme sostenibili di tutela, valorizzazione e sviluppo che salvaguardino la diversità paesistica e biologica e l'identità storico-culturale del Parco, individua:

- zone a diverso grado di tutela e protezione, in coerenza con l’art.12 della L.

394/91 e la relativa normativa comunitaria, nazionale e regionale (di seguito

“zone”);

- unità di paesaggio, caratterizzate da specifici e differenziati sistemi di relazioni ecologiche, funzionali e paesistiche riferite al contesto generale dell’area garganica (di seguito “UP”).

Art. 10 - Zone

1. Il Piano suddivide il Parco in Zone, identificate nella Tavole 2 ed assoggettate a diverso grado di protezione, con riferimento alle seguenti categorie di cui all'art.12 L.394/91:

- zone A, di riserva integrale;

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- zone B, di riserva generale orientata - zone C, di protezione;

- zone D, di promozione economica e sociale.

Art. 11 - Unità di Paesaggio

1. Il Piano articola il territorio del Gargano in 26 UP identificate nella tav. 1 di cui all’art. 4 delle presenti NTA e definisce, per ognuna di esse gli indirizzi di gestione riferiti alle relazioni, alle risorse da valorizzare, ai fattori di pressione e di degrado da contenere. Tali determinazioni sono indicate, per ciascuna UP, nelle schede di cui all’allegato delle presenti N.T.A.

2. Gli indirizzi contenuti nelle schede di UP, quando si riferiscono ad aree esterne al perimetro del Parco, valgono come norme-proposta per gli Enti locali interessati, così come disciplinate dall’art. 2, comma 3, lett. d)

Sezione II Zone

Art. 12 - Zone A di Riserva integrale

1. Le Zone A, ai sensi dagli artt. 1 e 12 della L. n. 394/1991, sono destinate alla conservazione dell’ambiente naturale nella sua integrità.

2. Gli usi e le attività ammessi sono di tipo naturalistico (N).

3. Gli interventi ammessi sono di carattere conservativo (CO), con eventuali interventi di restituzione (RE) strettamente necessari alla conservazione dei biotopi ed al miglioramento della funzionalità ecosistemica.

4. Nella Zona A sono vietati:

a) l’esercizio delle attività agro-pastorali, se non appositamente previsto dai Piani di Gestione di cui all’art. 7 ai fini della conservazione e tutela delle risorse naturali e del paesaggio e secondo le modalità previste dai PG stessi;

b) l'esecuzione di interventi selvicolturali, ad eccezione di quelli autorizzati o promossi dall’Ente nel perseguimento delle sue finalità o per motivi scientifici;

in ogni caso significativi interventi selvicolturali possono essere autorizzati solo dopo studi di settore che dimostrino la loro necessità allo scopo di riabilitare tratti di foresta a rischio di degradazione;

c) ogni genere di scavo o di movimento di terreno, fatti salvi limitati interventi relativi alle operazioni di restituzione (RE) di cui ai commi precedenti o previste

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Piano del Parco Norme Tecniche di Attuazione

dai PG di cui all’art. 7, dirette alla conservazione dei biotopi e sulla base di progetti approvati dall’Ente;

d) la costruzione di qualsiasi manufatto, la realizzazione di nuove strade o l’installazione di manufatti di qualsiasi genere che possano alterare lo stato dei luoghi, ad eccezione di installazioni di carattere temporaneo autorizzate o promosse dall’Ente Parco per motivi scientifici, sulla base di progetti corredati dagli studi di compatibilità ambientale e paesaggistica di cui all’art. 6.

e) gli accessi, esclusi i passaggi sulla viabilità o sui sentieri definiti nella tav. 2 di piano, l’Ente può autorizzare la visita a scopo turistico, didattico e di ricerca scientifica, a favore di singoli o gruppi di persone, nel rispetto delle norme del Piano o di eventuali strumenti attuativi e solamente se accompagnati da personale autorizzato dall’Ente;

f) nelle zone A di laguna sono vietati in particolare l’esercizio della pesca, anche professionale, l’uso e l’attracco di natanti e/o imbarcazioni a motore.

Art. 13 - Zone B di Riserva Generale Orientata

1. Le Zone B, ai sensi degli artt. 1 e 12 della L. n. 394/1991, sono destinate alla tutela dei valori ambientali e degli equilibri ecologici. In tale Zona è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio; possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali secondo gli indirizzi delle presenti NTA e comunque specificatamente definiti dai Piani di Gestione di cui all’art. 7; sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, qualora risultino compatibili con lo stato dei luoghi;

2. Gli usi e le attività hanno carattere naturalistico (N), nonché di utilizzazione agro- silvo-pastorale (A) così come specificate nel presente articolo e nel rispetto delle previsioni delle presenti Norme Tecniche e del Regolamento

3. Gli interventi ammessi sono di conservazione (CO) e, limitatamente agli usi agro- silvo-pastorali, di restituzione (RE) e riqualificazione (RQ) delle strutture esistenti, nel rispetto delle presenti Norme e del Regolamento e sulla base dei Piani di Gestione predisposti dall’Ente.

4. Nella Zona B:

a) sono ammessi interventi di restituzione (RE) e riqualificazione (RQ) delle strutture esistenti per usi agro-pastorali eventualmente comprensivi degli interventi di ampliamento strettamente necessari per l’adeguamento igienico-sanitario e l’eventuale realizzazione di nuove infrastrutture strettamente funzionali a tali attività (quali tettoie per il riparo degli animali o fienili), purché non comportino la modificazione sostanziale dei manufatti esistenti o delle morfologie dei luoghi e non comportino la costruzione di nuove piste di accesso. Sono ammesse nuove strutture quali stalle per capi da latte, locali per la prima lavorazione del latte e abitazioni per

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gli addetti, con le tipologie ammesse dal regolamento, solo se non ospitabili nelle strutture esistenti. Le nuove strutture dovranno essere previste nell’ambito di un Piano di sviluppo o miglioramento aziendale che riguardi l’insieme dei fondi e delle attività dell’azienda interessata. Il Piano aziendale dovrà comprovare la necessità della realizzazione di nuove strutture in relazione al tipo di allevamento e di prodotti, nonché l’impossibilità di soddisfare le esigenze aziendali con le strutture preesistenti.

Il piano aziendale dovrà essere corredato da una valutazione di compatibilità ambientale secondo le modalità di cui all’art. 6 e da una convenzione con l’Ente che vincoli l’utilizzo delle strutture ad usi agricoli per almeno 30 anni. Il Piano aziendale non potrà prevedere comunque, al termine della trasformazione, un carico di bestiame superiore a 1,4 UBA/ha foraggero.

b) Sono ammessi interventi di rifunzionalizzazione e restituzione (RE) delle strutture esistenti, presenti al catasto di impianto, con le modalità espresse dal regolamento, per usi agrituristici o di supporto alla fruizione sociale del Parco, purché non comportino la modificazione sostanziale dei manufatti o delle morfologie dei luoghi, non richiedano la costruzione di nuove piste di accesso e siano localizzati lungo gli assi del sistema viario e dei sentieri espressamente previsti nelle tavole del Piano.

Tali interventi qualora eccedano le lettere a, b, del comma 1 dell’art. 3 TU Edilizia DPR n. 380 del 2001, dovranno essere preventivamente inquadrati in uno specifico Progetto di cui all’ art. 7 delle presenti norme e subordinati alla stipula di una convenzione o atto d’obbligo unilaterale che impegni il proprietario a mantenere per almeno 20 anni le destinazioni d’uso convenute. E’ esclusa la realizzazione di nuove strade o di pavimentazioni impermeabilizzanti. Sono ammessi interventi di manutenzione (MA) e di riqualificazione (RQ) delle strade secondarie indicate nella tav. 2 di Piano con eventuali limitati interventi di modificazione dei tracciati per motivi di sicurezza.

c) Le recinzioni sono ammesse solo se realizzate con le modalità espresse dal Regolamento e comunque secondo le tipologie tradizionali; dovranno essere coerentemente inserite nella trama parcellare e non modificare o essere di ostacolo allo scorrimento delle acque e ai movimenti della fauna selvatica.

d) Salvo le eccezioni di cui alle lettere precedenti, sono esclusi interventi edilizi che eccedano quanto previsto alle lettere a, e b, del comma 1 dell’art. 3 TU Edilizia DPR n. 380 del 2001 o nuovi interventi infrastrutturali. I progetti che prevedano interventi eccedenti tali limiti in conformità a quanto previsto dalle lettere precedenti, dovranno prevedere anche la definizione degli interventi sulle aree libere esterne, prevedendo il recupero di eventuali manufatti storici esistenti (quali i muretti a secco, i ricoveri e gli altri segni del paesaggio agrario storico) e non potranno comportare interventi che pregiudichino il mantenimento della vegetazione spontanea.

e) Gli interventi di nuova edificazione o eccedenti le lettere a, e b, del comma 1 dell’art.

3 TU Edilizia DPR n. 380 del 2001, oltre a quanto previsto dal Regolamento, dovranno rispettare i seguenti requisiti :

- ciascuno edificio deve avere accesso diretto da strade esistenti, con esclusione di apertura di nuove strade;

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Piano del Parco Norme Tecniche di Attuazione

- gli ampliamenti devono essere realizzati in adiacenza al centro aziendale esistente o agli insediamenti rurali preesistenti e nel rispetto delle tipologie espresse dal Regolamento;

- la localizzazione delle nuove opere non deve pregiudicare l’integrità e la fruibilità delle componenti di specifico interesse ecologico, paesistico e geomorfologico o storico culturale.

- non è ammessa la costruzione di serre ad eccezione di quelle previste in appositi programmi di ricerca scientifica, didattica e/o educazione ambientale, se gestiti dal Parco o da altri enti e associazioni con analoghe finalità.

f) La costruzione di manufatti agricoli precari è ammessa, previo nulla osta dell’Ente e sempre che non interferiscano in aree di pregio ambientale. Per manufatto agricolo precario è da intendersi un piccolo ricovero per attrezzi e/o per materiale da accantonarsi provvisoriamente, con superficie non superiore a 6 mq e con un altezza massima di ml 2,40, realizzato in legno. La precarietà della costruzione deve essere, tra l’altro, garantita dalla totale assenza sia di plinti o gettate di fondazione, sia di pavimentazioni cementizie o di pavimentazioni in piastrelle anche appoggiate. E’

consentita la separazione dal terreno tramite la sistemazione di un tavolato eventualmente rialzato da spessori lignei.

g) Sono in ogni caso vietati anche per le tettoie di ricovero del bestiame i materiali non tradizionali ed in particolare: tubolari e/o profilati di ferro, tamponamenti verticali, orizzontali o inclinati realizzati in pannelli di conglomerato ligneo, in materie plastiche o in metallo.

Art. 14 - Zone C di protezione

1. Le Zone C, secondo quanto stabilito dagli artt. 1 e 12 della L. n. 394/1991, sono destinate, in armonia con le finalità istitutive del Parco ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente Parco, alla continuazione, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, delle attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali; in tale zona è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità.

2. Gli usi e le attività hanno carattere naturalistico (N), nonché di utilizzazione agro- silvo-pastorale (A) ovvero agrituristica così come specificate nel presente articolo e nel rispetto delle previsioni delle presenti Norme Tecniche e del Regolamento.

3. Gli interventi ammessi sono di manutenzione e riqualificazione del territorio agricolo (MA, RQ) e del patrimonio edilizio esistente anche a fini agrituristici o di supporto alla fruizione sociale del Parco, di restituzione delle aree degradate (RE) e di conservazione (CO) delle risorse naturali. Compatibilmente con tali fini prioritari sono ammessi interventi che tendano a migliorare la fruibilità turistica, ricreativa, sportiva, didattica e culturale e che richiedano al più modeste modificazioni del suolo. Per altri usi esistenti non previsti dal presente articolo sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione (MA).

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4. Nelle Zone C valgono le seguenti limitazioni:

a) è esclusa l'apertura di nuove strade carraie, fatte salve quelle espressamente previste dal Piano. E’ ammesso l'ampliamento di quelle esistenti o la realizzazione di brevi tratte ad esclusivo uso agricolo o forestale; la loro necessità dovrà essere documentata da Piani di sviluppo o miglioramento aziendale o da Piani di assestamento forestale approvati dall'Ente Parco;

b) gli interventi che modificano il regime delle acque sono ammessi solo se previsti in progetti approvati dall'Ente Parco finalizzati alla razionalizzazione dei prelievi e degli smaltimenti, o alla messa in sicurezza delle situazioni di criticità idrogeologica, o alla prevenzione degli incendi;

c) le recinzioni sono ammesse solo se realizzate con le modalità espresse dal Regolamento e comunque secondo le tipologie tradizionali; dovranno essere coerentemente inserite nella trama parcellare e non modificare o essere di ostacolo allo scorrimento delle acque e ai movimenti della fauna selvatica;

d) sono ammessi modesti interventi infrastrutturali, quali: piccole canalizzazioni per smaltimento acque reflue o di scorrimento, allacciamenti ad acquedotti pubblici, linee telefoniche ed elettriche fuori terra a servizio delle attività ammesse dalle presenti norme, adeguamenti tecnologici di impianti ed infrastrutture esistenti, purché compatibili con la conservazione delle risorse e con le modalità previste dalle presenti norme e dal Regolamento;

e) I piani di pascolamento o piani aziendali anche al fine della definizione delle nuove strutture dovranno prevedere un carico di bestiame non superiore alla densità di 1,8 UBA/ha foraggero.

5. Nelle Zone C la costruzione di nuovi edifici e ogni intervento edilizio eccedente quanto previsto ai punti a, b, c, del comma 1 dell’art. 3 TU Edilizia DPR n. 380 del 2001, sono ammessi solo in funzione degli usi agricoli, agrituristici e della residenza dell’imprenditore agricolo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) ciascun edificio deve avere accesso diretto da strade esistenti, con esclusione di apertura di nuove strade;

b) deve essere dimostrata l’impossibilità tecnica di soddisfare le esigenze documentate mediante il recupero delle preesistenze, oppure la maggiore razionalità della soluzione proposta, dal punto di vista delle finalità del Parco;

c) gli ampliamenti devono essere realizzati in adiacenza al centro aziendale esistente o agli insediamenti rurali preesistenti e nel rispetto delle tipologie espresse dal Regolamento;

d) la necessità di nuove costruzioni che eccedano in termini volumetrici il 20%

delle strutture esistenti, ai fini della conduzione aziendale agricola e/o delle esigenze abitative del conduttore deve essere documentata da un apposito Piano di sviluppo o miglioramento aziendale, che riguardi l’insieme dei fondi e delle attività dell’azienda interessata;

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Piano del Parco Norme Tecniche di Attuazione

e) la localizzazione dei nuovi interventi deve avvenire ai margini delle aree di specifico interesse paesaggistico, evitando di alterare i panorami, ed in particolare i coni visuali, dai punti di vista specificatamente segnalati nella tav. 3 di Piano. Gli sviluppi planimetrici e altimetrici dovranno essere coerenti con le dimensioni e la trama dell’ambiente in cui gli edifici sono inseriti, con sviluppi in elevazione non superiori a due piani fuori terra computati dal piano del terreno sistemato.

6. Non è ammessa la costruzione di serre ad eccezione di quelle previste in appositi programmi di ricerca scientifica, didattica e/o educazione ambientale, se gestiti dal Parco o da altri enti e associazioni con analoghe finalità.

7. La costruzione di manufatti agricoli precari è ammessa, previo parere dell’Ente sempre che non interferiscano con aree di pregio ambientale. Per manufatto agricolo precario è da intendersi un piccolo ricovero per attrezzi e/o per materiale da accantonarsi provvisoriamente, con superficie non superiore a 6 m2 e con un altezza massima di m 2,40. La precarietà della costruzione deve essere, tra l’altro, garantita dalla totale assenza sia di plinti o gettate di fondazione, sia di pavimentazioni cementizie o di pavimentazioni in piastrelle anche appoggiate. E’ consentita la separazione dal terreno tramite la sistemazione di un tavolato eventualmente rialzato da spessori lignei Sono in ogni caso vietati i materiali non tradizionali ed in particolare: tubolari e/o profilati di ferro, tamponamenti verticali, orizzontali o inclinati in pannelli di conglomerato ligneo, di materie plastiche e di metallo.

8. Sono consentiti, previa autorizzazione, interventi di manutenzione e restauro, demolizione di superfetazioni o parti in evidente contrasto tipologico, nel rispetto delle caratteristiche del paesaggio agrario, dei caratteri tipologici degli edifici e delle modalità localizzative degli insediamenti preesistenti.

Art. 15 - Zone D di promozione economica e sociale

1. Le Zone D, secondo quanto stabilito dagli artt. 1 e 12 della L. 394/1991, comprendono aree che, pur facendo parte degli ecosistemi protetti dal Parco, risultano estesamente modificate dai processi di antropizzazione e possono pertanto essere destinate alla promozione economica e sociale, attraverso lo sviluppo di attività economiche e socioculturali compatibili con le finalità istitutive e finalizzate al miglioramento della vita socioculturale delle collettività locali e al miglior godimento del Parco da parte dei visitatori.

2. Gli usi e le attività, oltre a quelli della fruizione naturalistica e agro-forestali, possono avere carattere urbano-abitativo (UA) o specialistico (S).

3. Gli interventi sono volti prioritariamente alla riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio (RQ) e dei sistemi infrastrutturali, alla conservazione (CO) e al recupero dei beni di interesse storico-culturale (RE) nonché al recupero ambientale e paesistico delle aree particolarmente degradate e dequalificate, anche attraverso interventi di trasformazione (TR), con le specifiche di seguito riportate.

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4. La delimitazione delle zone D riportata nella tav. 2 di Piano può essere precisata su base catastale ed eventualmente corretta dai Comuni in modo non sostanziale, in sede di adeguamento o formazione dei propri strumenti urbanistici, per meglio aderire alla specificità dei luoghi e sulla base di approfondimenti analitici e documentari, rispettando i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. Le eventuali modifiche così introdotte non costituiscono variante al Piano del Parco.

5. La disciplina delle zone D è definita dagli strumenti urbanistici locali, sulla base dei seguenti indirizzi e compatibilmente con i criteri di difesa del suolo e gli altri vincoli o limitazioni derivanti dal Titolo III delle presenti norme:

a) favorire lo sviluppo e la qualificazione dell'assetto urbanistico in modo che esso, oltre a rispondere ai bisogni e alle attese delle popolazioni locali, migliori la qualità dei servizi e degli spazi pubblici, in funzione anche di un miglioramento delle opportunità di fruizione del Parco;

b) favorire la riaggregazione, attorno ai luoghi centrali della struttura urbana, delle attività sociali, commerciali, ricreative e culturali;

c) favorire l'integrazione del Parco nel contesto ambientale e territoriale, assicurando la massima possibile coerenza tra l'assetto urbanistico, gli spazi naturali ed il sistema dei beni storico-culturali, sia nelle aree interne al Parco che in quelle limitrofe;

d) eliminare o mitigare gli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi e in atto, con interventi di rilocalizzazione delle attrezzature incompatibili e di riorganizzazione degli spazi, di recupero di aree libere e delle visuali verso gli spazi aperti e le emergenze naturali o culturali, la ricomposizione dei fronti e dei margini urbani degradati con il fine di migliorare la leggibilità e l’immagine del Parco, ma anche la qualità dei servizi e dell’offerta complessiva;

e) evitare o contenere gli sviluppi infrastrutturali, in particolare per la circolazione e gli attestamenti viabilistici, che possono generare flussi di traffico o altri effetti indotti negativi per la tutela delle risorse e dell'immagine del Parco, in particolare negli accessi e ai bordi delle aree a maggiore concentrazione, soprattutto costiere;

f) indirizzare gli interventi verso il recupero del patrimonio edilizio esistente, la tutela e la valorizzazione delle trame insediative delle parti di più antica formazione, dei segni storici del territorio e dei fattori morfologici caratterizzanti l’edificato storico;

g) contenere lo sviluppo delle seconde case, orientando lo sviluppo della ricettività verso il comparto alberghiero e favorendo la qualificazione e la riconversione delle attrezzature obsolete con interventi orientati anche al recupero delle aree libere sia del paesaggio agrario che di quello naturale;

h) promuovere il recupero urbano di base, con interventi di potenziamento e risanamento delle reti tecnologiche, dell’urbanizzazione primaria e delle opere atte alla messa in sicurezza dell’edificato urbano.

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Piano del Parco Norme Tecniche di Attuazione

6. In carenza dell’adeguamento degli strumenti urbanistici locali al Piano del Parco, nelle zone D non sono consentiti interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera f del comma 1 dell’art. 3 TU Edilizia, DPR 380/2001 nei centri storici, nei loro contesti, sui beni culturali, negli ambiti di interesse paesistico, o in siti di interesse geomorfologico, individuati nella tav. 3 di Piano;

7. La Zona D si articola in sottocategorie a diverso e più specifico indirizzo:

a) sotto-zone D1 (aree edificate consolidate) nelle quali gli interventi vanno orientati prevalentemente alla riqualificazione dell’edificato urbano e alla valorizzazione degli spazi pubblici e dei luoghi d’identificazione collettiva;

b) sotto-zone D2 (aree edificate da contenere) relative a strutture turistiche isolate o a insediamento sparso in aree agricole, nelle quali la disciplina urbanistica deve essere orientata al massimo contenimento dei processi espansivi e del consumo e dell’impermeabilizzazione del suolo. In tali zone i PUG prevedono il mantenimento della volumetria complessivamente esistente alla data di approvazione del Piano, riservando la possibilità di incrementi consistenti sui singoli lotti a quegli interventi che assicurino contestualmente la riduzione di volumetrie abusive o incompatibili e più in generale il miglioramento delle condizioni igienico-ambientali e paesistiche, escludendo in ogni caso l’ulteriore addensamento della fascia costiera. I PUG dovranno altresì prevedere aumenti volumetrici contenuti per favorire la riqualificazione delle strutture alberghiere presenti .

c) sotto-zone D3 (aree edificate da riqualificare), nelle quali la disciplina urbanistica deve essere orientata alla riqualificazione attraverso interventi di riorganizzazione urbanistica, di redistribuzione dei flussi di traffico, di ricostruzione paesistica, di recupero dei varchi di riconnessione tra la costa e l’interno. Spetta ai PUG definire le volumetrie complessivamente edificabili, in funzione del conseguimento dei suddetti obiettivi. A tal fine in tali zone modificazioni che investano con interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica aree e strutture essenziali per il raggiungimento di detti obiettivi sono da subordinare a Piani Urbanistici Esecutivi (PUE) che definiscano i comparti di intervento, le regole organizzative delle trasformazioni edilizie (viabilità e parcheggi, percorsi pedonali e aree verdi, fronti edificati e aree libere, altezze e organizzazione dei corpi di fabbrica), le tipologie edilizie e costruttive degli interventi sia edilizi che infrastrutturali.

d) sotto-zone D4 (aree da recuperare), caratterizzate dalla compresenza di insediamenti abusivi, o comunque privi di infrastrutture di base e da elementi di elevato valore naturalistico e ambientale, nelle quali la disciplina urbanistica deve essere orientata alla rimozione dei fattori di degrado, l’eliminazione delle strutture abusive o incompatibili, la loro eventuale rilocalizzazione, la mitigazione degli effetti negativi con cortine verdi o altri interventi di recupero ambientale, il ripristino delle risorse naturali alterate o danneggiate, la realizzazione delle opere di urbanizzazione di base e la riorganizzazione degli

(21)

accessi veicolari. In tali aree gli interventi che eccedano la manutenzione delle strutture regolarmente concesse, devono essere inquadrati in PCO di cui all’art.

87.

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Piano del Parco Norme Tecniche di Attuazione

Sezione III

Aree contigue e pSIC esterni

Art. 16 – Aree Contigue del Parco ed Aree proposte come Siti di Interesse Comunitario parzialmente comprese nel Parco (Aree pSIC)

1. La perimetrazione delle aree contigue, proposta nella tav. 1, è subordinata alle intese di cui all’art.32 della L.394 del 1991. La loro disciplina è definita dalla Regione ai sensi delle norme , tenendo conto delle proposte che seguono.

2. Nelle aree contigue, nonché nella porzione di aree pSIC esterne al parco, ma parzialmente comprese nel Parco stesso, la disciplina posta in essere dagli strumenti urbanistici, territoriali e paesistici e dalle misure di competenza degli Enti Locali e dell’Ente Parco, si propone che assicuri:

a) l’integrità dei sistemi naturali e la continuità dei processi ecologici tra aree interne ed esterne al Parco e in particolare il mantenimento delle relazioni funzionali necessarie a garantire alle risorse dell’area protetta uno stato di conservazione soddisfacente;

b) la protezione delle risorse naturali del Parco da influenze esterne potenzialmente dannose;

c) la fruibilità e il godimento del Parco da parte dei visitatori, nonché la promozione delle attività agro-silvo-pastorali compatibili e coerenti con le finalità del Parco;

d) la disciplina delle attività estrattive e l’utilizzazione di tutte le risorse naturali in maniera coerente con la tutela dell’ambiente ed al fine di garantire ed assicurare la conservazione dei valori dell’area protetta;

e) la disciplina delle altre attività suscettibili di interferire con l’assetto strutturale e funzionale degli ecosistemi dell’area protetta;

f) la difesa del suolo e l’uso razionale delle risorse idriche;

g) l’armonizzazione degli interventi di recupero, la riqualificazione dei rapporti tra aree interne ed esterne al Parco, anche mediante la predisposizione di regolamenti che garantiscano una continuità delle buone pratiche sia in campo edilizio e agro-silvo-pastorale, che di conservazione delle risorse naturali.

3. Nelle aree contigue, nonché nella porzione di aree pSIC esterne al parco, ma parzialmente comprese nel Parco stesso, si propone che siano soggette all’autorizzazione dell’Ente Parco, sentita ove occorra l'Autorità di Bacino competente, le seguenti opere:

a) apertura e ampliamento di nuove discariche di qualsiasi tipo. A tale scopo non è considerata attività di discarica il deposito di materiale inerte vagliato, anche se proveniente da risulta, per il recupero ambientale di cave dismesse e abbandonate secondo la L.R. 17/95;

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b) apertura di nuove attività estrattive e ampliamento di nuove cave, in attesa del piano regolatore regionale delle cave;

c) il prelievo di inerti dalle aree demaniali fluviali;

d) la derivazione di acque da corpi idrici il cui bacino idrografico ricada anche solo parzialmente nel territorio del Parco o delle aree contigue.

4. Nelle aree contigue, nonché nella porzione di aree pSIC esterne al parco, ma parzialmente comprese nel Parco stesso, si propone che siano vietate, nella misura in cui possono interferire con il funzionamento degli ecosistemi protetti dal Parco:

a) l’immissione di specie faunistiche o floristiche estranee alle zoocenosi e alle fitocenosi autoctone, nonché l’introduzione di piante appartenenti a specie autoctone ma geneticamente alloctone o modificate nonché di parti di esse;

b) la coltivazione di piante geneticamente modificate o l’introduzione di semi e parti di pianta che possono potenzialmente riprodursi o ibridarsi con popolazioni naturali di specie affini.

5. Le previsioni del presente articolo hanno il valore e l’efficacia di cui all’art. 2, comma 3, lettera d)

6. Tutti gli interventi e le attività da realizzare totalmente o parzialmente nell’ambito del territorio del Parco o di aree SIC la cui gestione sia affidata al Parco per i quali sia prescritta, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali o regionali, la Valutazione d’Impatto Ambientale ovvero la Valutazione d’Incidenza, debbono rispettare quanto previsto dall’art. 6.

TITOLO III - INDIRIZZI E CRITERI DI TUTELA E GESTIONE DELLE RISORSE

Art. 17 - Singolarità geomorfologiche e geositi

1. Sono considerati elementi di interesse geomorfologico e come tali non alterabili o modificabili nei caratteri morfologici esistenti:

a) I cordoni litoranei (lidi) costituiti da depositi sabbiosi o ciottolosi o sormontati da dune costituite da depositi eolici sabbiosi.

b) Le coste rocciose, le scarpate costiere e gli scogli isolati.

c) Le cavità ipogee.

d) Le lagune e i canali di marea.

e) Le aree palustri.

f) Gli alvei fluviali.

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Piano del Parco Norme Tecniche di Attuazione

g) Le doline di dimensioni elevate o definite sulla tav. 3.

h) I “campi d’anime” della morfologia carsica (chicots).

i) Le forre fluvio-carsiche (canyon).

2. Sono inoltre considerati elementi di interesse geomorfologico e didattico i geositi individuati nella tav. 3 su cui il Parco promuove interventi di valorizzazione, anche con la formazione di percorsi e itinerari didattici ed interpretativi.

3. Nelle aree interne al Parco interessate dai beni di cui ai commi precedenti è vietata ogni nuova edificazione o trasformazione, compresi i rimodellamenti della morfologia, l’alterazione del reticolo idrografico, i depositi anche transitori di materiali; sono tuttavia ammessi gli interventi espressamente autorizzati dall’Ente Parco, sulla base di progetti, corredati da opportuna documentazione scientifica di dettaglio, che garantiscano la non alterazione degli elementi oggetto dello specifico interesse del luogo e sono consentiti gli interventi necessari alla conservazione e al recupero di tali aree e alla valorizzazione della fruibilità dei beni.

4. In sede di adeguamento dei PUG i comuni sono tenuti ad evidenziare tali beni, eventualmente integrando le indicazioni del PP con i siti di particolare interesse che possano emergere sulla base di approfondimenti, anche in relazione ad indicazioni dell’Ente Parco.

Art. 18 - Difesa del suolo e rischio idrogeologico

1. L'Ente Parco coopera con la Regione, la Provincia, le Comunità Montane, i Comuni e l'Autorità di Bacino, con riferimento alle vigenti normative regionali e nazionali, al fine di realizzare la miglior integrazione delle azioni di competenza di tali Enti in materia di difesa del suolo e protezione dal rischio idrogeologico e di armonizzarle con le finalità del Parco.

2. L’azione dell’Ente Parco è rivolta in particolare a:

a) completare e mantenere aggiornato il quadro delle aree a rischio idrogeologico, idraulico e di frana;

b) individuare, di concerto con le Autorità competenti, i criteri per il monitoraggio delle aree a rischio;

c) definire, di concerto con le Autorità competenti, le priorità e le modalità di intervento nelle aree a rischio, sulla base dei criteri espressi nelle presenti norme e nel Regolamento;

d) fornire linee guida sulle tipologie di opere per la realizzazione degli interventi, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli espressi nelle presenti norme e nel Regolamento, privilegiando l’applicazione di tecniche a basso impatto ambientale e paesaggistico e tenendo conto delle esigenze di tutela delle specie e delle comunità biologiche.

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3. Nel Parco sono comunque vietati i movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di compromettere la stabilità dei versanti. E’ in particolare vietato:

a) eseguire intagli artificiali non protetti, con fronti subverticali di altezza non compatibile con la struttura dei terreni interessati;

b) demolire edifici e strutture che esplichino, direttamente o indirettamente, funzione di sostegno senza la loro sostituzione con opere migliorative della stabilità;

c) occupare anche solo temporaneamente l’alveo asciutto dei corsi d’acqua;

d) addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettata in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni senza regimare il conseguente deflusso;

e) sversare sul suolo e nel sottosuolo reflui di qualsiasi origine senza trattamento depurativo; non vanno considerati reflui i liquami e letami zootecnici e le acque di vegetazione dei frantoi, la cui distribuzione sul terreno deve comunque venire condotta secondo la legislazione in materia;

f) impermeabilizzare i terreni senza un adeguato sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane;

g) effettuare sistemazioni a rittochino delle aree coltivate acclivi.

4. Per perseguire le finalità di cui al presente articolo, l’Ente Parco specifica e coordina le azioni prioritarie per la difesa del suolo e protezione dal rischio idrogeologico nell’ambito di specifici Piani di Gestione di cui all’art. 7.

5. L’Ente Parco, d’intesa con i comuni interessati, promuove gli interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale di aree degradate necessari al controllo dei meccanismi di alterazione e al mantenimento delle funzioni di habitat nel territorio del Parco con le modalità espresse dal Regolamento; in particolare promuove gli interventi di bonifica delle discariche, delle aree inquinate, di sistemazione delle aree di cava dismesse, negli ambiti fluviali artificializzati, nelle aree interessate da dissesto idrogeologico, lungo il reticolo stradale e sentieristico, in corrispondenza degli scarichi reflui, in biotopi critici per la sopravvivenza di specie di flora e fauna minacciate, anche attraverso specifici PCO di cui all’art 7.

6. Per le sistemazioni del terreno e le opere di consolidamento dei versanti o per le sistemazioni idrauliche ritenute strettamente necessarie, dovranno essere rispettati i criteri di cui alle presenti Norme e al Regolamento, facendo comunque ricorso ovunque possibile a tecnologie a basso impatto ambientale e privilegiando il recupero di condizioni di naturalità attraverso la ricostituzione spontanea della copertura vegetale dei siti.

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Piano del Parco Norme Tecniche di Attuazione

Art. 19 - Tutela e gestione delle risorse idriche

1. Con riferimento alle vigenti normative regionali e nazionali, l'Ente Parco coopera con gli enti competenti al fine di realizzare la miglior integrazione delle azioni in materia di tutela e gestione delle risorse idriche, anche in considerazione del loro insostituibile ruolo ecologico, e di armonizzarle con le finalità del Parco.

2. L’azione dell’Ente Parco è rivolta in particolare, di concerto con le Autorità competenti, ad assicurare:

a) il risanamento dei corpi idrici inquinati e la riduzione e la prevenzione dei rischi di inquinamento, anche mediante misure di controllo e contenimento degli usi e delle trasformazioni del suolo suscettibili di determinare od aggravare tali rischi;

b) la riduzione e la prevenzione degli sprechi, anche attraverso campagne mirate di informazione e sensibilizzazione e di sostegno sia all’uso, in ambito domestico e produttivo, di apparecchi e attrezzature che permettano di ottenere risparmi nell’uso dell’acqua, sia alla diffusione di comportamenti consapevoli del valore della risorsa impiegata;

c) la razionalizzazione coordinata dell’utilizzo delle acque per i consumi umani, per fini irrigui, per fini ricreativi e per fini anti-incendio, mantenendo al contempo le capacità autodepurative dei corpi idrici e assicurando la tutela delle specie e delle comunità biologiche;

d) il mantenimento delle sistemazioni, dei manufatti e dei sistemi tradizionali di accumulo e approvvigionamento idrico (fontanili, pozzi, cutini, piscine, ecc.);

e) la tutela delle zone umide, anche di carattere temporaneo.

3. Ai fini della tutela delle acque nel territorio del Parco non è consentito, salvo specifici interventi di pubblico interesse per opere di difesa e di sicurezza civile promosse o dirette dall'Ente Parco in coerenza con gli obiettivi del Piano:

a) modificare il regime di deflusso naturale delle acque, ad eccezione degli interventi finalizzati al ripristino, al miglioramento ambientale ed alla creazione di zone umide (bacini di fitodepurazione, riqualificazione delle risorgive, riattivazione dei “cutini”), approvati dall’Ente ed eseguiti secondo le indicazioni espresse nel regolamento;

b) addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettate in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni senza regimentarne il deflusso;

c) realizzare opere di copertura, intubazione, canalizzazione ed interramento degli alvei e dei corsi d’acqua, derivazione di acque, ostruzione mediante dighe o altri tipi di sbarramenti ed interventi che possano ostacolare lo spontaneo deflusso delle acque, interventi che possano determinare o aumentare l’impermeabilizzazione dell’alveo e delle sponde, modificare il regime idraulico dei fiumi e dei torrenti, modificare l’assetto del letto mediante stoccaggio anche temporaneo di inerti, se non strettamente finalizzati a comprovate esigenze di pubblica incolumità o pubblica utilità relativi alle finalità del Parco;

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d) realizzare l’attraversamento degli alvei e degli impluvi naturali con strade ed altre infrastrutture, se non quando dichiarate di pubblica utilità in relazione alle finalità del Parco e alle esigenze di sviluppo ecocompatibile sostenute dai PUG adeguati al PP, e comunque effettuando l’intervento in modo tale da permettere il deflusso delle portate di piena attese per tempi di ritorno di 200 anni;

e) realizzare impianti di smaltimento e trattamento di rifiuti solidi;

f) effettuare il deposito e la discarica anche temporanea di qualunque materiale o sostanza inquinante e pericolosa (ivi compresi i rottami e residui edili inerti).

4. Ai fini della tutela delle rete idrografica e delle relative funzioni ecologiche, l’Ente Parco individua, in base all’ampiezza dell’alveo attivo e coerentemente alle definizioni e alla disciplina previste dal PAI, le fasce di pertinenza fluviale, riportandole in apposita cartografia.

5. All’interno delle fasce di pertinenza fluviale di cui al precedente articolo, al fine della ricostituzione di una fascia di vegetazione spontanea, sono vietate le utilizzazioni agricole, le opere di trasformazione di qualsiasi natura ed i tagli di vegetazione riparia, fatti salvi gli interventi legati ai lavori idraulici di somma urgenza.

6. L’Ente Parco definisce, d’intesa con gli altri Enti competenti, un Piano di Gestione delle acque, anche attraverso l’elaborazione di studi e indagini propedeutici sulle risorse idriche presenti nel territorio interessato dal Parco ed in quelli contigui, al fini di migliorare l’uso razionale delle acque e, in particolare, di definire le acque sorgive, fluenti e sotterranee, che non possono essere captate perché necessarie per la conservazione degli ecosistemi e di regolamentare i prelievi per assicurare i deflussi minimi vitali. In particolare l’Ente Parco procede a:

a) completare e aggiornare il censimento e la catalogazione delle sorgenti;

b) aggiornare il catasto delle utilizzazioni di acqua di falda, verificare il grado di ammissibilità delle captazioni e definire quelle non captabili;

c) completare e aggiornare il catasto degli scarichi, includendo tutti gli impianti privati con autorizzazione comunale;

d) verificare il ruscellamento degli scarichi reflui a valle degli impianti di depurazione;

e) definire gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione ai sensi del D. Lgsl. 152/99;

f) censire e valutare lo stato di conservazione e funzionalità dei cutini e delle piscine, e definire le misure necessarie alla tutela e al recupero di quelli di maggiore interesse per la pastorizia, per gli animali selvatici, per le funzioni antincendio e di interesse storico-culturale.

7. Il Parco promuove altresì la realizzazione di interventi tecnologici di risparmio, recupero e riciclo in tutti i settori d’impiego, in particolare di interventi diretti al

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Piano del Parco Norme Tecniche di Attuazione

riutilizzo delle acque reflue depurate, anche attraverso il trattamento fitodepurativo ed il reimpiego nell’irrigazione.

8. Sono ammesse le captazioni solo laddove e nella misura in cui sia dimostrato che il flusso residuo permanente a valle dell'intervento consenta la sopravvivenza delle naturali popolazioni biologiche, sulla base di analisi scientifiche adeguate. Le captazioni prive di regolare titolo sono immediatamente interrotte. Le concessioni esistenti, una volta terminato il periodo di validità, non possono essere automaticamente rinnovate e sono soggette a revisione attraverso la stipula di un protocollo di gestione della risorsa idrica locale

Art. 20 - Tutela e gestione della fascia costiera

1. La fascia costiera, individuata nella tav. 3 di piano, comprende la battigia, i fondali fino alla linea batimetrica dei 40 m (limite inferiore del piano infralitorale), le spiagge, i porti e le rade, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente col mare, i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo, gli acquitrini e le aree palustri costiere, le coste rocciose acclivi, le falesie e gli scogli.

2. In tale fascia la disciplina posta in essere dagli strumenti urbanistici locali (PUG) deve essere orientata alla più rigorosa salvaguardia delle aree naturali superstiti ed al recupero, ovunque possibile, delle aree degradate o danneggiate sotto il profilo ambientale o paesistico, e alla rimozione degli interventi che hanno provocato o possono provocare l’erosione del litorale, l’inquinamento delle acque costiere e lagunari, l’alterazione dei rapporti funzionali tra costa, mare e aree interne. Fino all’adeguamento dei piani urbanistici in tali fasce non sono ammessi interventi oltre la lettera a, b, c del comma 1 dell’art. 3 TU Edilizia DPR n. 380 del 2001, a meno che non siano inseriti in POC approvati dall’Ente Parco.

3. Gli usi e le attività compatibili nella fascia costiera, con esclusione delle zone D identificate nella tavola di Piano per le quali valgono le indicazioni di cui all’art. 15, sono quelli di carattere naturalistico (N) e comprendono la fruizione che, oltre agli scopi naturalistici, scientifici e didattici, può avere anche carattere sportivo o ricreativo, sempreché non comporti apprezzabili interferenze sui fondali, sulle biocenosi marine, sulle specie vegetali o animali, sulla qualità delle acque. Gli interventi consentiti e necessari sono quelli conservativi (CO) che possono essere accompagnati da interventi manutentivi (MA e RQ) della funzionalità ecologica anche con il controllo delle specie aliene. Sono anche ammessi interventi di manutenzione e restituzione (MA e RE) sul paesaggio e sulle forme di utilizzazione tradizionale (pesca).

4. In tale fascia sono in ogni caso esclusi nuovi interventi infrastrutturali se non esclusivamente e strettamente necessari, disposti dalle competenti autorità ed autorizzati dall'Ente Parco, per il mantenimento delle attività di pesca già in atto o per la difesa del suolo e dei fondali o per la realizzazione delle strutture espressamente definite nelle tavole di Piano e inserite in un POC approvato

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