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CASSAZIONE 24 ottobre 2012 n. 18207 – R

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CASSAZIONE 24 ottobre 2012 n. 18207 – ROSELLI Pres. – BLASUTTO Rel. – FRESA P.M. (concl.

conf.) – Telecom Italia spa (avv. Marazza – Marazza) c. Mariano Bigelli (avv. Fasano – Fa- sano).

Conferma A. Roma 4 settembre 2008

Avvocato – Compensi – Parametri introdotti dal d.m. 140/2012 – Applicabilità anche alle atti- vità svolte o iniziate anteriormente

I nuovi parametri, introdotti dal d.m. 140/2012, sono da applicare anche ai casi nei quali le attività difensive si siano svolte o siano comunque iniziate nella vigenza dell’abrogato sistema tarif- farrio.

MOTIVI DELLA DECISIONE. – Omissis. – Il ricorso va dunque respinto.

Quanto all’onere delle spese a carico della parte soccombente ex art. 91 cod. proc. civ., deve farsi applicazione del nuovo sistema di liquidazione dei compensi agli avvocati di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140.

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 2012, n.

27, dispone:

“1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, (omissis). 3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liqui- dazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Con Decreto 20 luglio 2012, n. 140, è stato quindi emanato il Regolamento recante la de- terminazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi del citato art. 9. Il Regolamento tro- va applicazione in difetto di accordo tra le parti in ordine al compenso (D.M. n. 140 del 2012, art. 1 in riferimento al D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 4, conv. L. 24 marzo 2012, n. 27).

L’art. 41 di tale Decreto n. 140/2012, aprendo il Capo 7 relativo alla disciplina transitoria, stabilisce che le disposizioni regolamentari introdotte si applicano alle liquidazioni successive all’entrata in vigore del Decreto stesso, avvenuta il 23 agosto 2012. Il riferimento testuale al mo- mento della liquidazione contenuto nell’art. 41 citato (“le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”) depone per la soluzione interpreta- tiva che porta a ritenere applicabile la nuova disciplina anche ai casi in cui le attività difensive si siano svolte o siano comunque iniziate nella vigenza dell’abrogato sistema tariffario forense.

Nel nuovo sistema, che non prevede più la distinzione tra diritti e onorari, ma esige che la valuta- zione dell’opera del professionista avvenga per fasi processuali (artt. 4 e 11) e secondo parametri specifici (art. 11 e tabella A-Avvocati), l’apprezzamento dell’attività difensiva, alla stregua dei cri- teri di cui al secondo e terzo comma dell’art. 4, non è più correlato al momento in cui l’opera è pre- stata, ma al momento in cui questa viene valutata dal giudice.

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Qualsiasi diversa soluzione interpretativa che consentisse l’applicazione del sistema tariffa- rio alle liquidazioni successive all’entrata in vigore del d.m. in esame contrasterebbe non solo con la disposizione regolamentare di cui all’art. 41 citato, ma anche con il dettato normativo di cui al D.L.

n. 1 del 2012, art. 9, terzo 3, conv. L. 24 marzo 2012, n. 27, che ha – con chiarezza – escluso l’ultrattività del sistema tariffario oltre la data di entrata in vigore del decreto ministeriale, avvenuta anteriormente alla scadenza del termine (di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) fissato per la transitoria applicazione del sistema tariffario abrogato. – Omis- sis.

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