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AUDIZIONE COMMISSIONE AFFARI SOCIALI CAMERA DEI DEPUTATI sulle proposte di legge n. 259 Fucci, n. 262 Fucci, n. 1324 Calabrò e n. 1312 Grillo,

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AUDIZIONE COMMISSIONE AFFARI SOCIALI CAMERA DEI DEPUTATI

sulle proposte di legge n. 259 Fucci, n. 262 Fucci, n. 1324 Calabrò e n. 1312 Grillo, recanti “Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario”

Ringraziamo per l’invito ed apprezziamo che questa Commissione si sia fatta carico di affrontare il tema della responsabilità professionale, che rischia di assorbire gran parte dell’attenzione che i Medici, specie quelli ospedalieri, riservano alla loro attività, poiché l’attuale regolamentazione giuridica della questione è tale da costringere il Medico in posizione di generalizzata difesa: deve difendersi dal paziente e dalle sue richieste risarcitorie, dal proprio datore di lavoro che – oltre a lasciarlo solo davanti al Giudice – lo perseguita disciplinarmente, deve difendersi in sede giudiziale dalla pubblica accusa, deve infine far fronte, per sentirsi minimamente tutelato, a costi assicurativi sempre meno sopportabili.

In un contesto economico dove è a rischio la sostenibilità del nostro SSN non possiamo permetterci il lusso di continuare a consumare risorse per una medicina difensiva che, ogni anno, costa non meno di 12-14 miliardi di euro solo perché i Medici non hanno sufficienti garanzie e tutele in materia di responsabilità professionale, anche perché in Italia, a differenza di altri Paesi dell’OCSE, l’obbligatorietà dell’azione penale fa sì che la colpa professionale sia un reato perseguibile d’ufficio.

Alla medicina difensiva occorre aggiungere i costi diretti derivano dal costante incremento del contenzioso legato al fatto che il 95% delle denunce giunge nei nostri Tribunali contro il 5%

degli altri Paesi. I dati ANIA ci ricordano, infatti, che, nel 2011, ci sono state 31.409 denunce (+228% rispetto al 2007) e che l’aumento esponenziale dei premi assicurativi ha sfiorato, sempre nel 2010, i 525 milioni di euro (+1.328% rispetto al 1997) di cui il 58% (290 milioni) a carico delle strutture sanitarie.

Secondo il 3° rapporto Madmal Claims Italia il valore assicurativo medio per posto letto in Italia è passato da 2.235 euro a 2.690 euro e, per branche chirurgiche quali l’Ostetricia e Ginecologia si arriva a un valore medio di 6.740 euro.

Al tempo stesso, la problematica vista dalla parte del professionista, evidenzia come oltre l’80% dei Medici, con più di 20 anni di servizio, ha avuto almeno una richiesta di risarcimento a fronte del 90% di procedimenti conclusi senza rinvio a giudizio o con un’assoluzione; ma, intanto, il costo medio per sinistro è quantificato, oggi, nella misura di circa 40.000 euro e la lentezza dei processi, la cui durata media è di circa 8 anni, fa sì che gli importi accantonati per sinistri in attesa di sentenza definitiva, abbiano raggiunto una percentuale superiore al 92%.

Se, poi, analizziamo alcune aree specialistiche, soprattutto quelle chirurgiche, emerge che, da un’indagine condotta dalla Società Italiana di Chirurgia alcuni anni fa, l’80% dei Chirurghi ha avuto almeno un avviso di garanzia e trascorrerà almeno ¼ della propria vita lavorativa “sotto processo”, mentre il 92% dei giovani chirurghi intervistati ha dichiarato di ricorrere alla medicina difensiva. Da qui il pesante condizionamento del comportamento professionale che incide, non solo, sulla vita lavorativa ma anche sulla propria sfera economica, sociale e familiare.

Questi pochi numeri danno la dimensione esatta del problema che vede coinvolti le strutture e le professioni sanitarie ma, soprattutto, i Medici, che sono in attesa di una legge che disciplini la responsabilità professionale dal punto di vista di una riduzione del contenzioso.

Entrando, pertanto, nel merito della questione, se consideriamo circa 1 miliardo di prestazioni sanitarie e gli oltre 12 milioni di ricoveri annui, la possibilità che si possano verificare eventi avversi diventa piuttosto elevata, poiché l’errore è inevitabile. Occorre, tuttavia, saper

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distinguere tra episodi di malasanità ed episodi legati alla “mala gestione” delle strutture sanitarie, soprattutto se si considera che oltre l’80% degli eventi avversi è da imputare a problemi di natura organizzativa.

Da qui la necessità di obbligare le Aziende sanitarie pubbliche e private ad istituire strutture dedicate alla prevenzione e gestione del rischio ed a stipulare una copertura assicurativa per responsabilità civile a tutela del personale Medico e sanitario. Al tempo stesso occorre ribadire il principio secondo il quale la responsabilità civile per eventuali danni subìti a causa d’imperizia da parte del personale sanitario sia posta a carico della struttura dove è avvenuto l'evento.

Va riconosciuto che un tentativo normativo di percorrere quella direzione si intravede nella legge Balduzzi, sia per il caso della cosiddetta depenalizzazione dei casi di colpa lieve, sia per il tentativo – che non pare coronato da particolare successo – di affrontare organicamente il tema del caro polizze assicurativo. Ma in realtà il Medico non ne ha tratto alcun vantaggio, non solo, per l’immediato intervento del Tribunale di Milano che ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale; ma anche perché la stessa Corte di Cassazione, in più sentenze, ha affermato che seguire le linee guida non è una garanzia di riuscita per il paziente, né di tutela per il Medico.

Questa sintetica analisi induce a ritenere ineludibili riforme d’impostazione del sistema che muovano nella logica di riconoscere che, se è vero che l’errore è parte delle umane cose, ciò che deve essere combattuto è l’errore e non chi lo commette, in modo che chi patisce le conseguenze dell’errore sia giustamente risarcito, ma chi lo commette sia sanzionabile soltanto in caso di condotta inescusabile.

Riteniamo, pertanto, necessario dover porre fine ad interventi palliativi, ma realizzare una radicale riforma che sia finalizzata all’adozione dei seguenti provvedimenti:

1) Azione diretta contro le Aziende Sanitarie, e non contro i Medici, per ottenere il risarcimento dei danni.

2) Modifica della responsabilità medica limitandola alla colpa grave, definita come azione determinata da negligenza inescusabile, come, del resto è definita quella che disciplina i casi di responsabilità dei Magistrati.

3) Riduzione a 5 anni dei termini di prescrizione ed inversione l'onere della prova nelle cause civili, riaffermando la natura extracontrattuale della responsabilità del Medico dipendente.

4) Obbligo della copertura assicurativa e/o gestione diretta del sinistro da parte della struttura, identificando un fondo regionale finanziato anche con i risparmi derivanti dalla riduzione della medicina difensiva.

5) Applicazione del concetto di lite temeraria, con diritto di rivalsa nei confronti di coloro che intentano cause strumentalmente senza alcun fondamento clinico.

6) Obbligo di percorsi extragiudiziali per la risoluzione del contenzioso, con automatica remissione della querela in presenza di un accordo risolutivo.

7) Istituzione di un Albo dei periti prevedendo criteri stringenti che certifichino la professionalità di chi contribuisce alla formulazione del giudizio.

8) Introduzione del concetto di alea terapeutica e del risarcimento no-fault in caso di eventi avversi non prevedibili dovuti all'uso di un farmaco, o rischi insiti e ineliminabili in una procedura.

9) Definizione di un tetto ai risarcimento basato su valutazioni oggettive del danno.

10) Obbligo dell'introduzione, nelle aziende, di strumenti di prevenzione del rischio.

Tutto questo è contenuto nei DDL oggetto dell’audizione, pertanto ci auguriamo che si giunga, finalmente, ad una chiara definizione della problematica che, oggi, rappresenta la priorità

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assoluta dei medici italiani, rendendosi disponibili per ogni successiva forma di collaborazione.

Dott. Riccardo Cassi

Presidente Nazionale CIMO-ASMD

Dott. Guido Quici

Vicepresidente Vicario CIMO-ASMD Roma, 7 novembre 2013

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