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SETTORE TERMALE 1.1 DEFINIZIONE PAG.2 1.2 INQUADRAMENTO NORMATIVO PAG.3 1.3 REGIME TARIFFARIO DELLE CURE TERMALI PAG.4

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CAPITOLO I

SETTORE TERMALE

1.1 DEFINIZIONE PAG.2

1.2 INQUADRAMENTO NORMATIVO PAG.3

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1.1 DEFINIZIONE

Il settore termale è dato da un insieme di aziende che erogano servizi termali nell’ambito dei rispettivi stabilimenti.

L’azienda termale invece si configura come azienda ai sensi dell’art.2555 del codice civile1.Per l’apertura e l’esercizio di stabilimenti termali essa necessita di un’apposita autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art.194 R.D. n.1265 del 1934 indicato anche T.U. in materia sanitaria.

La definizione relativa allo stabilimento termale di cui all’art. 3 della legge 323 del 2000 denominata anche di riordino del settore termale riguarda i requisiti che uno spazio, in cui è svolta l’attività termale, deve possedere.

L’oggetto dell’attività termale è dato dal trattamento termale. Esso racchiude dentro di sé due concetti che prima erano separati. Fino all’emanazione della legge di riordino del settore termale veniva operata la distinzione tra servizi propriamente termali e quelli benessere (ludici o estetici in alternativa). Oggi vi è la tendenza, grazie anche al provvedimento legislativo di cui prima, ad unire i due aspetti secondo la visione olistica in un solo termine ”servizio termale” ma a condizione di essere erogati in ambiente termale. Sostanzialmente il benessere che era considerato soltanto un trattamento estetico diventa cura termale a pagamento non convenzionata con il SSN. Sulla base di quest’ultimo approccio interpretativo tutti quei servizi di cure sia di stampo tradizionale (cure mediche) che ludico-estetico rientrano nell’ambito del concetto di trattamento termale purché effettuati presso omonimi stabilimenti. Tali trattamenti sono altresì definiti termali in quanto apportano benefici all’equilibrio psico-fisico dagli individui. Hanno quindi quella funzione di pubblica utilità finalizzata alla tutela della salute collettiva attraverso la prevenzione e la cura. Motivo per cui, come vedremo di seguito, il SSN riconosce alcune tra tali cure (in particolare quelle tradizionali ad eccezione quindi dei trattamenti benessere o estetici) e ne garantisce la fruizione sostenendone una quota di costo a proprio carico mentre la differenza la paga il cittadino tramite l’esborso del ticket.

Tornando al concetto di settore esso rappresenta un aggregato di aziende aventi in comune il medesimo oggetto d’attività ed una struttura di costi similare. In realtà nel caso del settore termale ciò è in parte vero per il segmento tradizionale la cui struttura dei costi rimane piuttosto simile in tutte le aziende mentre

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L’azienda è l’insieme dei beni organizzati dall’imprenditore ai fini dell’esercizio dell’attività d’impresa. Quest’ultima viene svolta da un soggetto definito imprenditore. In base all’art.2082 c.c. l’imprenditore è colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine di produzione e dello scambio di beni e servizi.

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nell’ambito del segmento benessere la struttura dei costi può subire delle variazioni a seconda della disomogeneità nell’ambito dei servizi offerti. Questa diversità dei servizi che si riflette nella struttura dei costi conduce a delle difficoltà in sede di confronti tra aziende pur appartenenti al medesimo settore. Essi potrebbero essere possibili lavorando con approccio sistemico a livello di settore attraverso la condivisione dei dati relativi ai trattamenti benessere. Come vedremo in seguito un buon sistema informativo ed un gestionale come sistema gestione qualità sono in grado di soddisfare tali pretese con il conseguimento di ottimizzazioni in termini di risultati complessivi in seno all’organizzazione.

Un elemento che caratterizza il settore termale quindi è la sua distribuzione in due segmenti: uno definito termale o anche tradizionale l’altro benessere. Quest’ultimo comprende i trattamenti estetici e quelli ludici che pertanto sono definiti termali in quanto erogati nell’ambiente termale anche senza il necessario utilizzo di elementi specifici quali le acque termali, fanghi, sali, grotte con sorgenti oppure nebulizzazioni. Il requisito per l’accreditamento del termine è l’effettuazione dei servizi presso stabilimenti termali che per svolgere la propria attività necessitano di apposita autorizzazione rilasciata a livello regionale.

1.2 INQUADRAMENTO NORMATIVO

Dal punto di vista normativo le fonti cui fare riferimento per la regolamentazione sia delle sorgenti che dell’attività termale sono strutturabili secondo una logica gerarchica. Abbiamo in effetti una normativa operante su diversi piani:

- Nazionale:

1. L.323 24 ottobre 2000 di riordino del settore termale. In base a tale legge le cure termali sono erogate esclusivamente nelle aziende che hanno le seguenti caratteristiche:

a. sono in regola con la concessione mineraria per lo sfruttamento delle acque minerali; b. utilizzano, essendo titolari dello sfruttamento delle acque termali, elementi con

riconosciute proprietà terapeutiche (minerali e termali, fanghi, muffe, nebulizzazioni, stufe naturali o artificiali);

c. sono in possesso di autorizzazione regionale regolarmente rilasciata ex art. 43 Legge n.833/78;

d. Rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi definiti ai sensi dell’art. 8 c.4 del D.lgs.n.502/1992 e successive modifiche (Riordino della disciplina in materia sanitaria);

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2. L.833 23 dicembre 1978 di istituzione del servizio sanitario nazionale (SSN). L’importanza di questo intervento normativo risiede nel fatto che le prestazioni termali vengano affiancate a quelle sanitarie erogate a carico del SSN allo scopo del perseguimento dell’attività di tutela generale della salute sancita dalla Costituzione. Il D.M. 19 maggio 1986 definisce lo schema tipo di convenzione tra azienda termale e ASL;

3. R.D. n.1265 27 luglio 1934: T.U. delle leggi sanitarie;

4. R.D. n.1924 28 settembre 1919: regolamento per l’esecuzione del Capo IV della legge 16 luglio 1916, n.9472, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroponici e di cure fisiche affini3;

- Accordo Stato – Regioni - Associazione di categoria “Federterme”: in materia di requisiti minimi strutturali tecnologici ed organizzativi per autorizzazione dell’apertura e dell’esercizio degli stabilimenti;

- Accordo Stato – Regioni: 16 gennaio 2003 per quanto attiene i criteri igienico sanitari e parametri strutturali e gestionali per la costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine ad uso natatorio; - Regione Toscana: L.R. n.38 del 27 luglio 2004 in materia di acque minerali e termali;

- Regione Toscana: Regolamento d’attuazione della L.R.38/2004 del 24 marzo 2009.

Per la legislazione a livello regionale è importante precisare la separazione optata dal legislatore in merito alla disciplina di ricerca, coltivazione ed utilizzo delle acque minerali di sorgente e termali da un lato e la regolazione delle attività termali dall’altro.

1.3 REGIME TARIFFARIO DELLE CURE TERMALI

La distinzione tra trattamenti benessere e termali è importante ai fini del regime tariffario applicato. I servizi erogati nel primo caso sono totalmente a carico del fruitore ovvero a pagamento mentre nel secondo il regime operante è quello della convenzione con il SSN. Il consumatore finale sostiene soltanto una quota della spesa sanitaria (il cosiddetto ticket che può essere pari a 3,10 o in alternativa 50,00 euro) oppure effettua le cure gratuitamente sulla base dell’esenzione dal ticket (sotto certe condizioni di

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Le disposizioni del capo IV della Legge 16 maggio 1916, n.947, sono state rifuse in quelle (precisamente negli articoli 194, 199 e 200) del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D.27 luglio 1934, n.1265, riportato alla voce Sanità pubblica. Non essendo stato ancora emanato, per la materia considerata, un regolamento di applicazione del citato T.U., vigono tuttora norme regolamentari del R.D. 28 settembre 1919, n.1924.

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carattere soggettivo che riguardano l’età e il reddito). Il soggetti possono beneficiare di un solo ciclo di cure termali nel corso dell’esercizio solare dietro il rilascio della ricetta rilasciata da parte del proprio medico curante oppure uno specialista. Nel caso il trattamento debba essere ripetuto oppure vi è semplicemente la volontà di farlo è sufficiente acquistare dietro pagamento di regolare prezzo la cura desiderata.

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