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L’ESECUZIONE DEGLI A.R.D.

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Academic year: 2021

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L’ESECUZIONE DEGLI A.R.D.

La fase esecutiva dell’accordo non è disciplinata dalla legge, néè prevista alcuna forma di sorveglianza dell’accordo, come invece è dettato dall’art 185 in tema di esecuzione del concordato preventivo.

Il tribunale o la corte d’appello, in sede di reclamo, possono stabilire modalità esecutive integrative di quelle previste nella proposta, senza apportarvi modifiche sostanziali; potere integrativo espressamente riconosciuto nella procedura concordataria ex art 185, ma non in sede di omologazione dell’accordo, poiché , l’applicazione analogica è ostacolata dalla natura contrattuale dell’accordo, che non tollera integrazioni giudiziali all’intesa raggiunta con i creditori.

Questo non escludeche il giudice, quando dubiti dell’affidabilità dell’imprenditore ad adempiere all’accordo, possa richiedere l’assoggettamento volontario a vincoli di esecuzione non presenti nel testo dell’accordo e che, nella misura in cui favoriscono i creditori, possono dirsi ammissibili.

Le modalità esecutive ed il monitoraggio sono rimesse alle determinazioni delle parti, attraverso la previsione di specifiche clausole contrattuali. Si potrà così prevedere la costituzione di un comitato tecnico che, periodicamente, controlli l’attuazione del piano ed il conseguimento dei suoi obbiettivi.

Il trust può essere uno strumento di corretta esecuzione dell’accordo, sempre che si identifichino, tra i beneficiari, anche i creditori estranei. Può esser anche un idoneo strumento di controllo se è previsto un “guardiano” nominato dal tribunale, ossia una sorta di commissario giudiziale di origine privatistica. Il trust ha un effetto segregativo delpatrimonio del debitore; vi è pertanto il rischio di veder compromessa la tutela del credito.

Il creditore, non solo è impossibilitato a realizzare coattivamente le proprie ragioni nella fase delle trattative e in quella dell’omologazione, ma si vede ulteriormentesottratta, in modo permanente , la garanzia del proprio credito, per atto volontario del debitore. Il creditore potrà agire coattivamente contro il trust solo dopo l’omologazione.

L’inserimento del trust nell’accordo omologato non lo rende incontestabile. Infatti, il controllo omologatorio non riguarda anche gli atti funzionali all’esecuzione dell’accordo. Il creditore, anche in presenza di un decreto di omologazione che valuti come meritevole l’uso del trust nella fattispecie concreta, potrà comunque agire giudizialmente per contestare la validità del trust stesso.

Riferimenti

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