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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN MICHELE DI CALTANISSETTA E PIETRAPERZIA

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Academic year: 2022

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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN MICHELE DI CALTANISSETTA E PIETRAPERZIA

FOGLIO INFORMATIVO relativo al Mutuo Chirografario Protetto

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia s.c.p.a.

Sede legale: C.so Umberto I, 113 – 93100 Caltanissetta

Sede amministrativa: C.so Umberto I, 113 – 93100 Caltanissetta Tel. 0934 530111 Fax 0934 583843

E-mail: infobcc@bccsanmichele.it / sito internet: www.bccsanmichele.it Codice ABI: 08979

Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 1007.4.0 e delle Coop. al n. A161224 Registro delle imprese di Caltanissetta n. 102

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e degli Obbligazionisti delle B.C.C.

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (Art. 62 comma 1, D. Lgs. n. 415/1996)

CHE COS’È IL MUTUO CHIROGRAFARIO

Il mutuo chirografario è un contratto che impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo (c.d. contratto di durata). La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto.

Con il contratto di mutuo chirografario la banca consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso.

Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali, semestrali o annuali.

Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso.

L’eventuale durata medio-lunga del finanziamento (superiore ai 18 mesi) permette di avvalersi del regime fiscale agevolato.

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Mutuo a tasso variabile

(2)

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.

ONI SULLA BANCA

CONDIZIONI ECONOMICHE C

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO CHIROGRAFARIO

Tasso annuo effettivo globale (TAEG

)1

10,374% (non soci) 9,813% (soci)

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto.

COSTI VOCI

Tasso variabile

Importo massimo finanziabile € 31.000

Durata massima 72 mesi

Età del richiedente Tra 18 e 65 anni

Criterio di calcolo degli interessi Anno civile

TASSI

Tasso di interesse nominale annuo • 7,50% non soci;

• 7,00% soci

1 Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 10.000, di durata pari a 5 anni, con una periodicità mensile della rata al

(3)

Parametro di indicizzazione

media mensile, arrotondata allo 0,05 più vicino, dell’EURIBOR a tre mesi, giorni 365, rilevata nei mesi di agosto, novembre, febbraio e maggio e da applicare rispettivamente con decorrenza 1/10, 1/01, 1/04, 1/07 di ogni anno, variandosi quindi le rate al variare del suddetto parametro.

La media percentuale dell’Euribor sarà rilevata sul quotidiano Il Sole 24 Ore o su altro quotidiano finanziario a diffusione nazionale, oppure dalle pubblicazioni fornite a cura dell’ATIC/MID.

Al venir meno del parametro di cui sopra lo stesso sarà automaticamente sostituito dal corrispondente parametro similare, determinato ai sensi di legge, nazionale o comunitaria.

Le operazioni di finanziamento a tasso variabile e quelle collegate con meccanismi di indicizzazione risultano aleatorie in quanto suscettibili di oscillazioni non determinabili preventivamente.

Esempio: media mensile dell’Euribor 3m., arrotondata c.s., del mese di Agosto 2011 pari a 1,55%)

Spread

• 5,95 punti in più del parametro di indicizzazione per i non soci;

• 5,45 punti in più del parametro di indicizzazione per i soci;

Tasso di interesse di preammortamento Vedi tasso di interesse nominale annuo

Tasso di mora 2 punti in più del tasso applicato

Istruttoria € 200,00 (importo massimo)

Imposta sostitutiva 0,25% calcolato sull'importo concesso e trattenuto al momento della liquidazione oppure il 2,00% se il finanziamento è destinato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili aventi destinazione diversa dalla c.d. prima casa

Incasso rata 2% calcolato sull’importo di ogni singola rata e da incassare alla scadenza delle stesse

Assicurazione obbligatoria CPI – Credit Protection Insurance (caso decesso, invalidità permanente e totale, perdita involontaria dell’impiego, inabilità temporanea e totale al lavoro, ricovero ospedaliero, insorgenza di malattia grave)

Premio unico pari al 3,75% del capitale iniziale.

(La Banca percepisce dalla Società prodotto una commissione pari al 35% del premio corrisposto dal cliente – Stipula polizza assicurativa n. 1.000.436 e n.

158/58/33504000 Assimoco S.p.A. - Sede: Segrate MI) Invio comunicazioni

Æ In forma cartacea

Æ On line Esente

Accollo mutuo Esente

SPESE Spese per la stipula del contratto

Sospensione pagamento rate Esente

(4)

Spese per estinzione anticipata (in percentuale sul debito residuo)2

Esente

Spese per decurtazione del mutuo in corso di ammortamento3

Esente

Tipo di ammortamento Francese

Tipologia di rata costante, variabile al variare del tasso PIANO DI AMMORTAMENTO

Periodicità delle rate mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO Data Valore (arrotondato allo 0,05 più vicno)

Maggio 2011 1,45%

Gennaio 2011 1,00%

Novembre 2010 1,05%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA IN PRESENZA DI TASSO VARIABILE [riportata per ogni tipologia di tasso]

Tasso di interesse applicato

Durata del finanziamento

(mesi)

Importo della rata mensile per € 10.000 di

capitale

Se il tasso di interesse aumenta di 2 p.p. dopo 12 mesi(*)

Se il tasso di interesse diminuisce di 2 p.p. dopo 12 mesi(*)

7,50% 60 212,13 228,74 211,70

7,00% 60 209,61 226,05 209,16

(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula.

2 Al cliente non verrà applicata la presente commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell’art. 7 della L. 40 del 02/04/2007, fatti salvi i limiti di cui all’Accordo ABI-Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007, le cui tabelle (che riportano le misure massime delle penali per estinzione anticipata) sono allegate al presente documento.

3Al cliente non verrà applicata la presente commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell’art. 7 della L. 40 del 02/04/2007, fatti salvi i limiti di cui all’Accordo ABI-Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007, le cui tabelle (che riportano le misure massime delle penali per estinzione anticipata) sono allegate al presente documento.

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Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge numero 108/1996), relativo ai contratti di mutuo chirografario, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bccsanmichele.it).

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo chirografario il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

VOCI COSTI

Spese per visure ipocatastali Importo richiesto dal visurista

TIPO GARANZIA fideiussione

TEMPI DI EROGAZIONE

Disponibilità dell’importo Le somme erogate sono messe a disposizione del

cliente lo stesso giorno dell’erogazione, mediante versamento su conto corrente a lui intestato/cointestato oppure mediante consegna del relativo importo al medesimo

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente in ogni momento può esercitare, senza alcun onere né spesa né penale, il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo:

• se il contratto di mutuo è stipulato o accollato a seguito di frazionamento per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento dell’attività economica o professionale da parte del mutuatario persona fisica;

• se l’estinzione anticipata totale del mutuo avviene nell’ambito di un’operazione di portabilità del mutuo.

In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, corrispondendo un compenso percentuale sul debito residuo, nella misura sopra indicata.

Recesso della banca

In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che – incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l’immediato pagamento di quanto dovutole.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 1 giorno decorrente dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso

Reclami

Per qualunque controversia derivante dal rapporto il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, anche per lettera raccomandata A/R, indirizzata all’Ufficio Reclami della Banca istituito presso la Direzione Generale della medesima, per fax al numero +390934583843 o per via telematica all’indirizzo infobcc@bccsanmichele.it . L’Ufficio Reclami ha l’obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle stesse.

(6)

Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all’Ufficio Reclami, ovvero non abbia avuto evasione nel predetto termine, purchè non siano trascorsi più di 12 mese dalla presentazione del reclamo, prima di ricorrere al Giudice può rivolgersi a:

• Arbitro Bancario Finanziario (ABF) – Organo decidente costituito a seguito delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008 per:

o controversie aventi per oggetto l’accertamento dei diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono;

o controversie in materia di bonifici transfrontalieri, fermo restando quanto previsto dal D.M.

13 dicembre 2001, n. 456, emanato in attuazione del D. Lgs. 28 luglio 2000 n. 253.

o controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari (relative ai punti 1 e 2 prescindendo dall’importo delle operazioni), per i quali si richiede un danno fino a 100.000 euro, con esclusione dei servizi di investimento.

Non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1°

gennaio 2007, controversie attinenti alle attività di investimento e ricorsi inerenti controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge.

Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.

• Ombudsman – Giurì Bancario per:

o controversie relative a servizi di investimento;

o controversie per le quali si richiede un danno fino a 100.000 euro (relative al punto 1) prescindendo dall’importo delle operazioni.

Non possono essere sottoposte all’Ombudsman – Giurì Bancario controversie attinenti ai servizi e ricorsi inerenti controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge.

• Conciliatore Bancario e Finanziario per:

o controversie relative alle materie attinenti l’operatività degli intermediari, bancari e finanziari.

Per ulteriori informazioni inerenti all’Ombudsman – Giurì Bancario e il Conciliatore Bancario e Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it o chiedere alla Banca.

Per tutte le altre notizie si rinvia inoltre alla “Guida all’Ufficio Reclami” e “Guida all’Arbitro Bancario Finanziario”, a disposizione della clientela, oltre che sui relativi siti, anche presso ogni Filiale della Banca.

LEGENDA

Accollo Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.

Imposta sostitutiva Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, per mutui superiori a 18 mesi,.

sull'ammontare del finanziamento nel caso di:

- acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, destinandola ad abitazione principale;

- destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché generiche esigenze di spesa da parte di persone fisiche.

L’imposta sostitutiva è pari al 2,00% dell’ammontare del finanziamento negli altri casi..

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.

Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)

Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.

Piano di ammortamento Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.

Piano di ammortamento “francese” Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

(7)

Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati..

Rata costante La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.

Rimborso in un’unica soluzione L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto.

Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.

Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.

Tasso di interesse di preammortamento

Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.

Tasso di interesse nominale annuo Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.

Tasso di mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

Tasso effettivo globale medio (TEGM)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei

mutui chirografari per il credito al consumo, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.

Riferimenti

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