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Sgravio contributivo per aziende private

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Academic year: 2022

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MISURE PER CONCILIARE LAVORO E VITA PRIVATA

Sgravio contributivo per aziende private

Al via lo sgravio contributivo per i contratti aziendali che prevedono misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori/trici. Le imprese private hanno tempo fino al 15 novembre per presentare le domande online. Con la circolare n. 163 del 3 novembre 2017 l’Inps fornisce istruzioni sulle modalità di accesso al beneficio previsto dal Decreto interministeriale del 12 settembre 2017, attuativo dell’art. 25 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80.

Lo sgravio è riconosciuto in favore dei datori di lavoro del settore privato che abbiano sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali recanti l’introduzione di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata, innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente, dai contratti nazionali di settore ovvero da precedenti contratti aziendali. Gli istituti di conciliazione previsti nel contratto aziendale devono essere minimo due tra quelli elencati nel decreto e almeno uno deve rientrare nell’area di intervento genitorialità o nell’area di intervento flessibilità organizzativa.

Il contratto aziendale deve riguardare almeno il settanta per cento dei dipendenti. I contratti collettivi aziendali devono essere sottoscritti e depositati telematicamente presso l’Ispettorato territoriale del lavoro tra il 1° gennaio 2017 e il 31 agosto 2018. Le risorse finanziarie complessivamente disponibili sono pari a 55 milioni di euro per il 2017 e a 54 milioni per il 2018. Lo sgravio consiste in una riduzione contributiva, per il datore di lavoro, la cui misura è modulata in base al numero dei datori di lavoro complessivamente ammessi nell’anno e alla loro dimensione aziendale.

Nel dettaglio, il beneficio attribuito a ciascuna impresa privata è articolato in due quote:

• Quota A: ottenuta dividendo il 20% (venti per cento) delle risorse finanziarie per il numero dei datori di lavoro ammessi;

• Quota B: ottenuta ripartendo l'80% (ottanta per cento) delle risorse finanziarie di ciascun anno in base alla media dei dipendenti occupati, nell'anno civile precedente la domanda, dai medesimi datori di lavoro.

Il calcolo del beneficio è operato dall’Inps. La determinazione della quota B verrà effettuata sulla base dei dati (forza aziendale, retribuzione imponibile) risultanti dalle denunce contributive (UniEmens e DMAg) regolarmente presentate e acquisite alla data dell’operazione di calcolo.

L’erogazione delle risorse è articolata in due distinte fasi: una prima fase riguarda i contratti sottoscritti e depositati dal 1° gennaio 2017 al 31 ottobre 2017, a valere sulle risorse stanziate per il 2017; una seconda fase riguarderà i contratti sottoscritti e depositati dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018, a valere sulle risorse stanziate per il 2018. Ogni azienda può fruire dello sgravio una sola volta nel biennio 2017-2018, a valere sullo stanziamento del 2017 oppure su quello del 2018.

In questo modo, l’Istituto previdenziale dà così avvio alla prima fase degli sgravi e il termine per la presentazione delle domande è il 15 novembre 2017. I datori di lavoro devono inoltrare, in via telematica, apposita richiesta all’Inps avvalendosi del modulo “Conciliazione Vita-Lavoro”, all’interno della piattaforma “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet dell’Istituto.

L’ammissione al beneficio avviene a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze. La fruizione dello sgravio è subordinata al possesso della regolarità contributiva attestata tramite il D.U.R.C e al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

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In particolare, il decreto interministeriale stabilisce tre aree di intervento e le rispettive misure, per le quali i datori di lavoro potranno chiedere l’accesso agli sgravi:

Area di intervento genitorialità:

estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;

estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;

previsione di nidi d’infanzia/asili nido/spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;

percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;

buoni per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

Area di intervento flessibilità organizzativa:

lavoro agile;

flessibilità oraria in entrata e uscita;

part-time;

banca ore;

cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.

Welfare aziendale:

convenzioni per l’erogazione di servizi time saving;

convenzioni con strutture per servizi di cura;

buoni per l’acquisto di servizi di cura.

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