STATUTO
GENNAIO 2013
I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETÀ 5
II CAPITALE SOCIALE ED AZIONI 7
III GOVERNO SOCIETARIO 9
IV ASSEMBLEA 10
V CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 14
VI PRESIDENTE 23
VII OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI 25
VIII CONTROLLI 26
IX RAPPRESENTANZA LEGALE FIRMA SOCIALE 29
X DIREZIONE GENERALE 31
XI BILANCIO ED UTILI 32
XII DISPOSIZIONI FINALI 33
STATUTO CARISPEZIA S.P.A.
GENNAIO 2013
INDICE
TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETÀ Articolo 1
1. E’ costituita una società per azioni denominata “Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.” – o in forma abbreviata “Carispezia S.p.A.”
2. La Società fa parte del Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole.
3. In tale qualità essa è tenuta all’osservanza delle disposizioni e dei regolamenti che la Capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, emana, anche per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informa- zione per l’emanazione delle disposizioni.
Articolo 2
1. La Società ha sede in La Spezia. Essa può istituire e chiudere, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all’estero.
Articolo 3
1. La durata della Società è fi ssata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con delibe- razione dell’Assemblea Straordinaria.
Articolo 4
1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme.
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETÀ 1
2. Essa può compiere, con l’osservanza delle vigenti disposizioni, tutte le operazioni ed i servizi bancari e fi nanziari, incluse la costituzione e la gestione di forme pensionistiche complementari aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
3. La Società può, altresì, esercitare il credito su pegno.
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETÀ
CAPITALE SOCIALE ED AZIONI
TITOLO II
CAPITALE SOCIALE ED AZIONI Articolo 5
1. Il capitale sociale, sottoscritto e versato è di Euro 98.155.000,00 (novantottomilionicen- tocinquantacinquemila) diviso in n. 146.500.000 (centoquantaseimilionicinquecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di 0,67 (zerovirgolasessantasette) Euro cadauna.
2. Ogni aumento di capitale deve essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria, con le maggioranze di cui infra all’articolo 11, restando riservato agli azionisti il diritto di opzione per ogni nuova emissione, da esercitarsi secondo le norme e con le deroghe previste dal presente statuto e dalla legge.
3. Il capitale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e beni.
4. Le azioni ordinarie sono nominative.
Articolo 6
1. Qualora un socio (di seguito il “Socio Offerente”) intenda trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie azioni della Società e/o titoli e/o diritti che gli conferiscano a qualsia- si titolo il diritto a sottoscrivere o acquisire azioni della Società, se del caso anche in un tempo futuro (quali, a titolo esemplifi cativo e non esaustivo, diritti di opzione, obbligazioni convertibili, warrant) (di seguito le “Azioni Società”), a tutti gli altri soci (di seguito i “Soci Aventi Diritto”) spetta il diritto di prelazione per l’acquisto delle Azioni Società oggetto del prospettato trasferimento, secondo quanto previsto dai successivi commi del presente Articolo 6 (il “Diritto di Prelazione”).
2. Ai fi ni del presente Articolo 6, con i termini “trasferire” e “trasferimento” si intende qualsiasi forma di vendita (inclusa, a titolo meramente esemplifi cativo, la vendita forzata) e qual-
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siasi altro negozio, a titolo oneroso o a titolo gratuito (inclusi, in via esemplifi cativa e non esaustiva, permuta, riporto, conferimento in società, donazione, modifi ca alla titolarità del rapporto sottostante a eventuale mandato fi duciario, fusione, scissione o liquidazione di società), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato sostanziale del trasferimento della proprietà di, o del trasferimento o della costituzione di altri diritti reali su, Azioni Società.
3. Il trasferimento di Azioni Società sarà soggetto alle seguenti modalità, termini e condizioni:
a. il Socio Offerente dovrà preventivamente offrire in prelazione ai Soci Aventi Diritto le Azioni Società che intende trasferire, inviando a ciascuno di essi, agli indirizzi indicati nel Libro dei Soci, una lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l’indicazione:
i. della natura e del numero delle Azioni Società che il Socio Offerente intende trasferire;
ii. del nome, del cognome e dell’indirizzo del potenziale acquirente nei confronti del qua- le dovrebbe avvenire il trasferimento delle Azioni Società (di seguito il “Potenziale Ac- quirente”) (in caso di mandato fi duciario, anche della persona fi sica o giuridica ultima benefi ciaria, direttamente o indirettamente, del trasferimento e, qualora il Potenziale Acquirente non sia persona fi sica, anche del soggetto ultimo (sia esso persona fi sica o giuridica) che, direttamente o indirettamente, eserciti il controllo su detto Potenziale Acquirente ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 2359 del Codice Civile);
iii. del corrispettivo offerto dal Potenziale Acquirente per il prospettato trasferimento; e iv. di ogni altra condizione del prospettato trasferimento stesso.
b. Il Diritto di Prelazione potrà essere esercitato da ciascun Socio Avente Diritto nel termine, stabilito a pena di decadenza, di 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte di tale Socio Avente Diritto della lettera raccomandata di cui alla lettera (a) che precede, mediante l’invio al Socio Offerente, entro il termine predetto, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale lettera raccomandata, indirizzata per conoscenza anche a ciascuno degli altri soci all’indirizzo indicato nel Libro dei Soci, dovrà contenere un’espressa manife- stazione della volontà di acquistare tutte le Azioni Società oggetto del prospettato trasferi- mento al Potenziale Acquirente. Tale manifestazione di volontà potrà essere condizionata esclusivamente al rilascio delle autorizzazioni eventualmente richieste dalla legge per
CAPITALE SOCIALE ED AZIONI
procedere al perfezionamento dell’acquisto. La lettera raccomandata potrà eventualmente contenere anche la dichiarazione di cui alla lettera (g) che segue.
c. Qualora il Diritto di Prelazione venga esercitato da più Soci Aventi Diritto, le Azioni Società che il Socio Offerente intende trasferire verranno attribuite ai Soci Aventi Diritto, che abbia- no esercitato il Diritto di Prelazione, in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale della Società.
d. Qualora il Diritto di Prelazione non sia esercitato da nessuno dei Soci Aventi Diritto nel ter- mine di cui alla lettera (b) che precede, il Socio Offerente potrà trasferire le Azioni Società, offerte in prelazione, al Potenziale Acquirente alle condizioni e per il corrispettivo indicati nella lettera raccomandata di cui alla precedente lettera (a), entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera (b) per il valido esercizio del Diritto di Prelazione da parte del Socio Avente Diritto, che abbia ricevuto per ultimo la lettera raccomandata di cui alla lettera (a). Ove tale trasferimento non si verifi chi nel termine sopra indicato, il Socio Offerente dovrà nuovamente conformarsi a tutte le disposizioni del presente Articolo 6.
e. Le Azioni Società saranno acquistate dai Soci Aventi Diritto, i quali abbiano esercitato il Diritto di Prelazione, in conformità con la lettera (b) che precede, alle stesse condizioni e per il medesimo corrispettivo indicati nella lettera raccomandata di cui alla lettera (a), salvo quanto indicato ai punti (f) e (g) che seguono.
f. Qualora per il trasferimento al Potenziale Acquirente sia previsto un corrispettivo in na- tura o non sia previsto alcun corrispettivo, i Soci Aventi Diritto avranno comunque diritto di acquistare le Azioni Società che il Socio Offerente intende trasferire per il corrispettivo in denaro che sarà determinato in maniera vincolante e fi nale da un esperto, che agirà in qualità di arbitratore, nominato di comune accordo dal Socio Offerente e dai Soci Aventi Diritto i quali abbiano esercitato il Diritto di Prelazione, ai sensi della lettera (b) che prece- de. In caso di mancato accordo sulla nomina dell’esperto entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del periodo di cui alla lettera (b) che precede, l’esperto potrà essere nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di La Spezia.
g. Qualora per il trasferimento a Terzi sia previsto un corrispettivo in denaro - fatta eccezione per il caso di espropriazione forzata, nel quale i Soci Aventi Diritto avranno solo il diritto ad essere preferiti pagando il prezzo di aggiudicazione entro 10 (dieci) giorni dalla comu- nicazione da effettuarsi da parte dell’aggiudicatario - i Soci Aventi Diritto, nella medesima
CAPITALE SOCIALE ED AZIONI
lettera raccomandata di cui alla lettera (b) che precede, possono dichiarare di non ritenere equo il corrispettivo indicato dal Potenziale Acquirente, impegnandosi, contestualmente ad acquistare le Azioni Società che il Socio Offerente intende trasferire per il corrispettivo in denaro che sarà stabilito da un arbitratore nominato in conformità a quanto previsto dalla lettera (f) che precede.
h. L’arbitratore eventualmente nominato ai sensi delle precedenti lettere (f) o (g) dovrà emet- tere la propria determinazione del corrispettivo in danaro entro e non oltre 45 (quaranta- cinque) giorni dall’accettazione del proprio incarico e dovrà fondare la medesima su una valutazione della situazione patrimoniale della Società, delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni. L’arbitratore comunicherà contempo- raneamente a tutti i soci della Società la propria valutazione non appena essa sarà stata resa e tale valutazione sarà vincolante per tutti i soci della Società. Tutte le spese inerenti la sopramenzionata procedura sono ripartite al 50% (cinquanta per cento) tra il Socio Of- ferente da un lato, ed il/i Socio/i Avente/i Diritto che abbia(no) manifestato la volontà di dar corso alla procedura di arbitraggio dall’altro lato.
l. Fino a quando non sia stata formulata l’offerta in prelazione di cui alla lettera (a) che precede e non risulti che questa non è stata accettata, il Potenziale Acquirente non sarà iscritto nel Libro dei Soci, non sarà legittimato all’esercizio del voto e degli altri diritti ammi- nistrativi e dei diritti patrimoniali inerenti alle Azioni Società trasferite, e non potrà trasferirle a soggetti diversi dagli altri soci della Società.
4. La modifi ca della clausola di cui all’Articolo 6, nonché l’introduzione, la successiva modifi - ca o soppressione di altre clausole limitative della circolazione delle azioni non attribuirà il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 del codice civile.
CAPITALE SOCIALE ED AZIONI
TITOLO III
GOVERNO SOCIETARIO Articolo 7
1. L’esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:
a) all’Assemblea dei Soci;
b) al Consiglio di Amministrazione;
c) al Comitato Esecutivo;
d) al Collegio Sindacale;
e) al Direttore Generale, ed ai Vice Direttori Generali, ove nominati.
GOVERNO SOCIETARIO 3
TITOLO IV ASSEMBLEA Articolo 8
1. L’Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e all’atto costitutivo, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Articolo 9
1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifi che disposizioni di legge, l’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione purché nell’ambito dell’Unione Europea median- te avviso, pubblicato 15 (quindici) giorni prima dell’Assemblea sulla Gazzetta Uffi ciale o co- municato ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima dell’Assemblea con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell’avvenuta ricezione (a mero titolo esemplifi cativo, lettera raccomandata a.r. o a mani, telefax o posta elettronica). L’avviso dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso potrà essere fi ssata per altro giorno la data della seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.
2. Il diritto di intervento e la rappresentanza dei Soci nelle Assemblee sono regolati dalle norme di legge.
3. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.
4. La rappresentanza dei soci in Assemblea è regolata dall’art. 2372 del codice civile.
5. É ammessa la possibilità che l’Assemblea, si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi,
ASSEMBLEA
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ASSEMBLEA
contigui o distanti, in collegamento telefonico e/o audiovisivo, a condizione che possa essere accertata in qualsiasi momento, dal Presidente dell’Assemblea, l’identità dei Soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verifi cata la regolarità delle deleghe rilasciate, ven- gano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l’esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, l’esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di ver- balizzazione, consentendo al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. L’adunanza si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti chi presiede l’Assemblea ed il soggetto verbalizzante.
Articolo 10
1. Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.
2. L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
3. L’Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta sia necessario assumere le delibe- razioni ad essa riservate dalla legge.
Articolo 11
1. Per la validità della costituzione delle Assemblee sia Ordinarie che Straordinarie, in qualsiasi convocazione, e per la validità delle deliberazioni delle Assemblee Ordinarie si osservano le disposizioni di legge.
2. Per la validità delle deliberazioni delle Assemblee Straordinarie si applicano le disposizioni di legge.
3. Per l’approvazione delle deliberazioni, aventi per oggetto le materie in seguito indicate, è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre l’80% del capitale sociale:
a) approvazione di progetti di fusione o di scissione;
b) trasferimento della sede sociale;
c) modifi cazione della denominazione sociale;
d) modifi cazione (ivi inclusa l’eventuale eliminazione) della clausola che prevede il diritto di prelazione in favore dei soci in caso di trasferimento di azioni, nonché l’introduzio- ne, la successiva modifi ca o soppressione di altre clausole limitative della circolazio- ne delle azioni;
e) modifi cazione delle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione;
f) modifi cazione delle modalità di nomina del Comitato Esecutivo;
g) modifi cazione delle modalità di nomina del Collegio Sindacale;
h) modifi cazione del presente art. 11 dello Statuto.
Articolo 12
1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, da chi lo sostituisce, ai sensi del successivo art. 23 comma 5.
2. Spetta al Presidente accertare il diritto dei Soci ad intervenire all’Assemblea, constatarne la valida costituzione, accertare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare lo svol- gimento dell’Assemblea, stabilire le modalità della votazione, accertare e proclamare i risultati della stessa.
3. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall’Assemblea ed eventualmente da 2 (due) scrutatori da lui prescelti tra i presenti.
4. Nei casi di cui all’art. 2375, secondo comma, Codice Civile, ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un Notaio per la redazione del verbale.
Articolo 13
1. L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera con voto palese sulle materie ad essa
ASSEMBLEA
attribuite dalla vigente disciplina o dal presente Statuto.
2. L’Assemblea ordinaria dei Soci approva altresì:
a) i compensi spettanti ai membri degli organi da essa nominati;
b) le politiche di remunerazione degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo, del personale e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei provvedimenti delle autorità tempo per tempo vigenti;
c) gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti fi nanziari;
d) all’Assemblea deve essere fornita adeguata informativa in merito all’attuazione delle delibere adottate nell’ambito delle materie sopra elencate.
Articolo 14
1. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale che, trascritto sul libro dei verbali delle Assemblee, viene sottoscritto dal Presidente, dagli scrutatori, se nominati, e dal Segretario o dal Notaio, ove necessario.
ASSEMBLEA
TITOLO V
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Articolo 15
1. La Società è amministrata da un Consiglio composto da un minimo di 11 e un massimo di 16 membri compresi il Presidente e il Vice Presidente. Il Presidente, il Vice Presidente e gli Amministratori sono eletti dall’Assemblea.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di ono- rabilità, professionalità e indipendenza richiesti dalla normativa applicabile.
3. Nel Consiglio di Amministrazione devono essere nominati da 2 (due) a 4 (quattro) Consi- glieri muniti dei requisiti di indipendenza di seguito illustrati.
4. Ai fi ni della presente disposizione sono considerati non indipendenti gli Amministratori che:
a) abbiano con la Società o con le società da questa controllate ovvero con le società che la controllano ovvero con quelle sottoposte a comune controllo un rapporto di lavoro o un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;
b) rivestano la carica di amministratore esecutivo nella Società o nelle società da questa controllate ovvero nelle società che la controllano ovvero in quelle sottoposte a comu- ne controllo;
c) abbiano un vincolo di parentela entro il secondo grado con una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alla lettera (b).
5. L’indipendenza è attestata dall’Amministratore per iscritto in sede di candidatura nelle liste, secondo quanto previsto dal 7° comma del presente articolo, ovvero all’atto della nomina o dell’accettazione della carica. Ogni fatto o circostanza che comporti il venir meno di tale requisito deve essere comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione e al presi- dente del Collegio Sindacale e determina la decadenza dall’uffi cio. Peraltro, il venir meno
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
5
del requisito di indipendenza in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che, ai sensi del presente paragrafo, devono possedere detto requisito.
6. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti tre commi, il Consiglio di Amministrazione provvede a una verifi ca del possesso dei requisiti di indipen- denza in capo agli Amministratori. Gli Amministratori che risultino indipendenti all’esito di detta verifi ca sono assoggettati al regime di cui al secondo e al terzo periodo del comma precedente.
7. Il Consiglio di Amministrazione determina i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli Amministratori, tenendo conto della natura dell’incarico e delle caratteristiche e dimensioni della società amministrata ed in coerenza con la normativa vigente e con le politiche stabilite dalla Capogruppo.
8. Salvo una diversa unanime deliberazione dell’Assemblea, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci e da questi depo- sitate presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fi ssato per l’Assemblea in prima convocazione, di modo che tutti i soci possano prenderne anticipata visione. Unita- mente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, ed attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di amministratore, nonché, se del caso, quelli d’indipendenza previsti dal 3° comma del presente articolo, i quali dovranno essere posse- duti da almeno due candidati per ciascuna lista. A tal fi ne, almeno un candidato indipendente dovrà fi gurare nelle prime 3 posizioni dell’ordine progressivo della lista ed almeno due candi- dati dovranno fi gurare nelle prime 10 posizioni di tale ordine.
Ogni socio potrà presentare e votare una sola lista. Tutti i soci che siano società control- late, o controllanti o assoggettati a comune controllo, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, da parte della stessa società, potranno presentare a loro volta e votare una sola lista (per ciascun gruppo di soci).
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
9. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
10. Ciascuna lista dovrà contenere l’indicazione di un numero di candidati pari a quello dei consiglieri da eleggere, i quali dovranno essere indicati in numero progressivo (1, 2, 3, 4, 5, etc.) ed eleggerà il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in base alle regole di cui al successivo comma. I candidati saranno tratti nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa.
11. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:
a) nel caso in cui venga votata soltanto una lista, da tale lista saranno tratti tutti i compo- nenti del Consiglio di Amministrazione;
b) nel caso in cui vengano votate due o più liste:
1) dalla lista presentata dal socio di minoranza saranno tratti (indipendentemente da quale sia il numero complessivo di componenti del Consiglio di Amministrazione), rispettivamente (i) 6 componenti del Consiglio di Amministrazione, laddove tale socio detenga una partecipazione pari o superiore al 20% del capitale sociale; ovvero (ii) 1 componente del Consiglio di Amministrazione, laddove tale socio detenga una parteci- pazione inferiore al 20%, ma pari o superiore al 10% del capitale sociale;
2) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza di voti espressi dai soci, verranno tratti i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione.
Nel caso di cui alla lettera b) che precede, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà scelto (i) tra i candidati eletti dalla lista presentata dal socio di minoranza, laddove tale socio detenga una partecipazione pari o superiore al 20% del capitale sociale; ovvero (ii) tra i candidati eletti dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza di voti espressi dai soci, laddove il socio di minoranza detenga una partecipazione inferiore al 20%. Per quanto attiene invece al Vice Presidente, questo sarà scelto (i) tra i candidati eletti dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza di voti espressi dai soci, laddove il socio di minoranza detenga una partecipa- zione pari o superiore al 20%; ovvero (ii) tra i candidati eletti dalla lista presentata dal socio di minoranza, laddove tale socio detenga una partecipazione inferiore al 20%.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
12. I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo eserci- zio della loro carica, e sono rieleggibili.
13. Il Consiglio di Amministrazione dovrà sempre cooptare i nuovi membri, scegliendoli, ove possibile, tra i candidati amministratori appartenenti alla stessa lista rispettivamente di ciascuno degli amministratori cessati dalla carica assicurando il rispetto delle disposizioni statutarie sul numero minimo di componenti indipendenti nel Consiglio stesso.
Articolo 16
1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta un compenso stabilito dall’Assemblea, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni del loro uffi cio.
2. L’Assemblea può inoltre riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell’As- semblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
3. La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, di Vice Presi- dente è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto degli eventuali limiti determinati dall’Assemblea.
Articolo 17
1. Il Presidente o chi lo sostituisce ai sensi del successivo art. 23 comma 5 convoca il Con- siglio di Amministrazione con cadenza almeno bimestrale e, comunque, ogni volta che lo giudichi opportuno o ne sia fatta domanda scritta, indicante gli argomenti da trattare, da almeno un quarto dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale, e ne formula l’ordine del giorno.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
2. L’avviso di convocazione preciserà la data della riunione, l’ora e il luogo, che può essere diverso da quello della sede legale, purché nell’ambito dell’Unione Europea. L’avviso potrà altresì contenere l’indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante collegamento tele- fonico e/o audiovisivo, ai sensi del successivo quarto comma.
2. Di ogni convocazione viene data notizia ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci effettivi tramite comunicazione scritta da inviarsi, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell’avvenuta ricezione (a mero titolo esemplifi cativo, lettera raccomandata a.r. o a mani, telefax o posta elettronica), almeno 4 (quattro) giorni prima di quello fi ssato per la riunione e, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.
2. È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l’utilizzo di idonei sistemi di collegamento telefonico e/o audiovisivo, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identifi cati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.
Articolo 18
1. L’amministrazione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, al quale è demandata l’attuazione dell’oggetto sociale.
2. Al Consiglio di Amministrazione in via esclusiva e non delegabile spetta la funzione di su- pervisione strategica e la funzione di gestione della Società, che esercita avvalendosi del Comitato Esecutivo e dei componenti della Direzione Generale, ai sensi delle successive disposizioni del presente Statuto.
3. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, tranne quelli che spettano esclusivamente all’Assemblea, e per la sorveglianza sul funzio- namento della Società.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
4. Il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento della funzione di supervisione strategica è investito dei necessari poteri. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, in via esclusiva e non delega- bile (fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 comma 6 e 23 comma 3 del presente Statuto), le decisioni concernenti:
a) le linee e le operazioni strategiche della Società, ivi compresa l’approvazione dei piani industriali e fi nanziari;
b) la nomina e la revoca del Direttore Generale, dei Vice Direttori Generali; nonché il conferimento dei poteri al Direttore Generale;
c) l’approvazione e le modifi che del Regolamento di Servizio;
d) l’eventuale costituzione di comitati interni;
e) l’assunzione e la cessione di partecipazioni, nonché la nomina o la designazione di rappresentanti in seno ad organi di società o enti partecipati;
f) la nomina e la revoca, sentito il parere del Collegio Sindacale, dei responsabili della funzione di revisione interna, della funzione di conformità, della funzione di controllo dei rischi;
g) le politiche di gestione del rischio nonché, sentito anche il parere del Collegio Sinda- cale, la funzionalità, effi cienza, effi cacia del sistema dei controlli interni e dell’adegua- tezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
h) la defi nizione del sistema dei fl ussi informativi e la verifi ca della sua adeguatezza, completezza e tempestività, anche mediante l’approvazione di adeguati regolamenti interni;
i) la defi nizione dei sistemi di remunerazione ed incentivazione degli amministratori con incarichi esecutivi, dei membri della direzione generale, nonché di eventuali altre posizioni nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti, assicurandone la coerenza con le strategie di lungo periodo della Società ed il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni ai fi ni del contenimento dei rischi aziendali.
5. Ferma restando la competenza dell’Assemblea, sono altresì attribuite al Consiglio di Am- ministrazione, senza facoltà di subdelega, le ulteriori seguenti competenze oltre a quelle riservate dalla legge o dal presente Statuto ai sensi del precedente comma 4:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
a) la fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis c.c.;
b) l’istituzione e soppressione di sedi secondarie;
c) l’indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
d) la riduzione di capitale sociale in caso di recesso del Socio;
e) l’adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative.
Articolo 19
1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.
2. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi del successivo art. 23 comma 5.
3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.
4. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identifi cati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché trasmettere documenti; verifi candosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presi- dente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Articolo 20
1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva all’Assemblea che lo ha eletto, nomina il Segretario che potrà essere scelto all’infuori dei suoi membri, anche tra i Dirigenti ed i Quadri Direttivi della Società o tra persone che siano tenute al rispetto del segreto professionale o d’uffi cio. In caso di assenza o di impedimento del Segretario le relative funzioni sono assolte da un sostituto nominato di volta in volta dal Consiglio di Am-
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ministrazione, su indicazione di chi presiede la riunione, anche tra i Dirigenti ed i Quadri Direttivi della Società.
2. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere fi rmati dal Presi- dente, o da chi lo ha sostituito, e dal Segretario, che hanno facoltà, anche in via disgiunta, di trarne copia conforme.
Articolo 21
1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Sta- tuto, può delegare la funzione di gestione ad un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega.
2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, può delegare a Diri- genti della società, nonché in taluni casi anche ad altri dipendenti, specifi ci poteri, stabilen- done contenuti, limiti e modalità di esercizio e ferma restando la possibilità di avocare a sé operazioni rientranti nella delega conferita.
3. Periodicamente, e comunque con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministra- zione ed il Collegio Sindacale sono informati, a cura degli organi delegati, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società.
Articolo 22
1. Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri, compresi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede, e il Vice Presiden- te. Qualora l’elezione del Consiglio di Amministrazione sia avvenuta mediante presentazione e votazione di due o più liste, dagli amministratori candidati (e successivamente) nella lista presentata dal socio di minoranza saranno tratti almeno 2 membri del Comitato Esecutivo, laddove tale socio detenga una partecipazione pari o superiore al 20% del capitale sociale.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
2. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, o in sua assenza, da chi ne fa le veci.
3. Il Comitato si riunisce ordinariamente con la periodicità stabilita dal Consiglio, ogni volta che il Presidente ne ravvisi l’opportunità e quando ne sia fatta richiesta dal Vice-Presidente ovvero da almeno due dei suoi componenti. Le modalità di convocazione sono stabilite dal Comitato stesso.
4. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e di esse viene redatto apposito processo verbale fi rmato dal Presidente e dal Segretario.
5. Il Comitato Esecutivo riferisce, in occasione delle riunioni ovvero mediante nota scritta, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, sull’esercizio delle deleghe ricevute.
6. In caso di urgenza, il Comitato Esecutivo può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione che non siano riservati, per legge e/o da provvedimenti delle autorità di vigilanza, alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. Delle decisioni assunte dovrà essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.
7. Le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo sono esercitate dal Segretario del Consi- glio di Amministrazione o, in sua assenza, dal sostituto.
8. È ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Esecutivo si tengano per telecon- ferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identifi cati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché trasmettere documenti; verifi candosi tali presupposti, la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
TITOLO VI PRESIDENTE Articolo 23
1. Il Presidente promuove l’effettivo funzionamento del sistema di governo societario e si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni alla Società e/o ai relativi organi sociali ovvero di Gruppo. A tal fi ne il Presidente svolge un ruolo non esecutivo, salva la facoltà di rivestire, in casi di urgenza, i compiti di supplenza dei compo- nenti esecutivi, così come previsto al successivo comma tre del presente articolo.
2. Il Presidente svolge compiti di impulso e coordinamento dell’attività del Consiglio di Ammi- nistrazione, del quale convoca le riunioni e stabilisce l’ordine del giorno. Vigila sull’esecu- zione delle relative deliberazioni e sull’andamento generale della Società. Egli provvede inoltre affi nché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.
3. In caso di urgenza, qualora non si possa provvedere ai sensi dell’art. 22 comma 6, il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente che lo sostituisce a norma del successivo quinto comma), può assumere su proposta del Direttore Generale, deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, fatta eccezio- ne per le materie riservate, per legge e/o da provvedimenti delle autorità di vigilanza, alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.
4. Le decisioni assunte devono essere portate a conoscenza dell’organo competente alla sua prima riunione successiva.
5. Fermo restando quanto previsto al precedente terzo comma per le deliberazioni in via d’ur- genza, in caso di assenza o di impedimento del Presidente ne adempie le funzioni il Vice Presidente; ove siano nominati due o più Vice Presidenti, le funzioni sono adempiute dal
PRESIDENTE 6
Vice Presidente anziano, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d’età e in caso di assenza o impedimento del Vice Presidente anziano, dall’altro Vice Presidente e in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d’età.
6. Di fronte ai terzi la fi rma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell’assenza o dell’impedi- mento di questi.
PRESIDENTE
TITOLO VII
OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI Articolo 24
1. La Società approva le operazioni con soggetti collegati in conformità alle disposizioni legi- slative e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società.
8. Nei casi di urgenza, le operazioni con soggetti collegati, anche di competenza assemblea- re, potranno essere assunte anche in deroga alle procedure interne adottate dalla Società, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.
OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI 7
TITOLO VIII CONTROLLI Articolo 25
1. L’Assemblea Ordinaria nomina tre Sindaci effettivi, fra i quali elegge il Presidente; nomina altresì due Sindaci supplenti.
2. I Sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.
3. Salvo una diversa unanime deliberazione dell’assemblea, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai soci. Per quanto concerne il deposito e la presentazione delle liste, valgono le medesime regole previste dall’art. 15 dello statuto per la nomina del Consiglio di Amministrazione.
4. Ciascuna lista dovrà contenere l’indicazione di 5 candidati, i quali dovranno essere indicati in numero progressivo (1, 2, 3, 4 e 5) ed eleggerà il numero dei componenti del Collegio Sindacale in base alle regole di cui al successivo comma.
5. Alla elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:
i) dalla lista presentata dal socio di minoranza sarà comunque tratto un sindaco effetti- vo, laddove tale socio detenga una partecipazione pari o superiore al 10% del capitale sociale;
ii) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza di voti espressi dai soci, verranno tratti i restanti componenti (effettivi e supplenti) del Collegio Sindacale.
6. In caso di cessazione dalla carica di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire.
7. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea.
CONTROLLI
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8. L’Assemblea, nel caso sia chiamata a reintegrare il Collegio Sindacale ai sensi di legge, provvederà in modo da rispettare il sopramenzionato principio di rappresentanza della minoranza.
9. Per la durata della carica, le attribuzioni, i doveri ed, in genere, per il funzionamento del Collegio Sindacale, si osservano le norme di legge.
10. L’Assemblea Ordinaria determina la retribuzione annuale dei Sindaci per tutto il periodo di durata del loro uffi cio, determina anche l’entità delle medaglie di presenza per l’intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Ai Sindaci spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico.
11. La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può svolgersi anche in più luoghi contigui o distanti, audio-video collegati. Si applicheranno in tal caso le previsioni di cui al precedente art. 19, comma 4°.
Articolo 26
1. Il Collegio Sindacale svolge le funzioni allo stesso assegnate dalla normativa, tempo per tempo vigente. In particolare vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo am- ministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Inoltre, vigila sul processo di informativa fi nanziaria, sulla revisione legale dei conti annuali, sull’in- dipendenza della società di revisione legale.
2. Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l’adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione inca- ricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.
3. A tal fi ne, il Collegio Sindacale e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e
CONTROLLI
4. Il Collegio Sindacale vigila altresì sull’osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all’Assemblea.
5. I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifi che e degli accertamenti neces- sari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
6. Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all’andamento generale dell’attività sociale.
7. Fermo restando l’obbligo di segnalazione alle Autorità di Vigilanza di atti o fatti che pos- sano costituire un’irregolarità di gestione o violazione di norme, previste dalla normati- va vigente, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l’adozione di idonee misure correttive e ne verifi ca nel tempo l’effi cacia.
8. Il Collegio Sindacale, verifi ca periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla Società.
Articolo 27
1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità, valgono le disposizioni di legge.
CONTROLLI
TITOLO IX
RAPPRESENTANZA LEGALE FIRMA SOCIALE Articolo 28
1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la fi rma sociale, con tutti i poteri relativi, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza legale e la fi rma sociale, ivi comprese le facoltà di cui al precedente com- ma, spettano al Consigliere che lo sostituisce ai sensi del quinto comma del precedente articolo 23. Di fronte ai terzi la fi rma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell’assenza o dell’impedimento di questi.
3. Il Direttore Generale ha la rappresentanza e la fi rma sociale per gli atti rientranti nell’am- bito dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione, nonché per la corrispondenza, gli atti, i contratti e i documenti in genere che riguardano la Società; in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, la rappresentanza e la fi rma sociale spettano a chi lo sostituisce ai sensi del successivo art. 30.
4. Il Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri a lui conferiti, il Direttore Generale possono, per singoli atti o categorie di atti, delegare poteri di rappresentanza, con la rela- tiva facoltà di fi rmare per la Società, anche a persone estranee alla stessa. Il Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri a lui conferiti, il Direttore Generale possono auto- rizzare Dipendenti della Società a fi rmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di operazioni dagli stessi determinate, anche singolarmente.
5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di atti, contratti e documenti in genere
RAPPRESENTANZA LEGALE FIRMA SOCIALE 6
relativi ad operazioni decise dagli organi competenti della Società medesima. Analoga facoltà compete al Direttore Generale.
RAPPRESENTANZA LEGALE FIRMA SOCIALE
TITOLO X
DIREZIONE GENERALE Articolo 29
1. a Direzione Generale è costituita dal Direttore Generale e da uno o più Vice Direttori Gene- rali, ove nominati.
2. Essi provvedono, secondo le rispettive funzioni e competenze, a dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo e a quelle assunte in via d’urgenza ai sensi del precedente articolo 23 co 3 dal Presidente.
3. Gestiscono gli affari correnti avvalendosi del personale all’uopo designato.
Articolo 30
1. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione aziendale, è il capo dell’esecutivo e del personale della società ed esercita le proprie attribuzioni nell’ambito dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di assenza o impedimento il Direttore Generale è sostituito, secondo determinazio- ne del Consiglio di Amministrazione, da uno dei Vice Direttori Generali, se nominati. In loro mancanza, il Direttore Generale è sostituito da uno o più dirigenti, secondo determinazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Di fronte ai terzi la fi rma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell’assen- za o impedimento di questi.
DIREZIONE GENERALE 10
TITOLO XI
BILANCIO ED UTILI Articolo 31
1. L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio, osservate le norme di legge.
Articolo 32
1. L’utile netto risultante dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, viene ripartito fra tutte le azioni, ferma restando la possibilità di destinare, in tutto o in parte, l’utile netto alla riser- va straordinaria o ad altri fondi di riserva.
Articolo 33
1. I dividendi non riscossi entro 5 (cinque) anni dal giorno della loro esigibilità si prescriveran- no e saranno devoluti a favore della Società, con imputazione alla riserva straordinaria.
BILANCIO ED UTILI
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TITOLO XII
DISPOSIZIONI FINALI Articolo 34
1. Per quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme di legge.
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Approvato con decreto del Ministero del Tesoro n. 436107 del 5 agosto 1992 e modifi cato con deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria in data 3 novembre 1992, 15 dicembre 1994, 28 aprile 1995, 24 luglio 1996 e 3 giugno 1999, del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2001, nonché dell’Assemblea Straordinaria del 23 settembre 2002, del 16 gennaio 2004, del 29 giugno 2004, del 27 luglio 2004 e successivo atto integrativo del 30 luglio 2004, del 21 aprile 2006, del 23 aprile 2007, del 25 giugno 2009, dell’11 luglio 2011, del 28 febbraio 2013.
Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.
Sede Legale Corso Cavour n. 86 – 19121 La Spezia Capitale Sociale € 98.155.000,00 i.v.
Numero di iscrizione al Registro Imprese di La Spezia - Codice fi scale e Partita IVA 00057340119 Codice ABI 6030
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5160