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ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE Seduta del 30/09/2020 n. 47

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ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 30/09/2020 n. 47

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE - AGGIORNAMENTO TARIFFE E MISURE DI INCENTIVO

L'anno Duemilaventi il giorno Trenta del mese di Settembre alle ore 18:30, in modalità videoconferenza a seguito di invito diramato dal Presidente in data 25/09/2020 n. 23341, si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore 18:30.

Presiede l' adunanza CAMPANARI GIORGIO nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. GIULIONI GIULIANO.

N. Cognome e Nome Carica Presenza

1 PUGNALONI SIMONE SINDACO Si

2 CAMPANARI GIORGIO PRESIDENTE Si

3 PAOLELLA FRIDA CONSIGLIERE Si

4 FLAMINI ELIANA CONSIGLIERE No

5 GALLINA FIORINI DIEGO CONSIGLIERE Si

6 CANAPA MATTEO CONSIGLIERE Si

7 LUNA MASSIMO CONSIGLIERE Si

8 INVERNIZZI FILIPPO CONSIGLIERE Si

9 MAGGIORI RENATA CONSIGLIERE Si

10 GOBBI CECILIA CONSIGLIERE Si

11 FELICIANI MICHELE CONSIGLIERE Si

12 VIGNONI DANIELE CONSIGLIERE Si

13 RICCI RUBEN CONSIGLIERE Si

14 SPILLI TOMMASO CONSIGLIERE Si

15 BRANDONI GIORGIO MARIA CONSIGLIERE Si

16 ROSSI FILIPPO CONSIGLIERE Si

17 PALAZZINI GRAZIANO CONSIGLIERE Si

18 SIMONCINI STEFANO CONSIGLIERE No

19 BORDONI MONICA CONSIGLIERE Si

20 ANTONELLI SANDRO CONSIGLIERE Si

21 BOTTEGONI LORENZO CONSIGLIERE Si

22 ARACO MARIO CONSIGLIERE No

23 DONIA CATERINA CONSIGLIERE Si

24 GINNETTI ACHILLE CONSIGLIERE Si

25 ALESSANDRINI PASSARINI ALBERTO MARIA CONSIGLIERE Si

Presenti N. 22 Assenti N. 3

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

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IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO CHE

 l'art. 16 comma 1 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 prevede che il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo;

 l'art. 27 della L.R. 16/2010 che ha abrogato il Regolamento n.6/1977 (Attuazione della legge 28 gennaio 1977 n.10 concernente: "Determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione");

 con delibera n° 88/2011 il Consiglio Comunale, in assenza di provvedimenti di aggiornamento delle tabelle parametriche da parte della Regione, ha stabilito le modalità di determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione fissando il valore di 21,99 €/mc per i costi di opere di urbanizzazione primaria (tabella A), il valore di 22,11 €/mc per i costi di opere di urbanizzazione secondaria (tabella B) e infine il valore di 22,07 €/mq per i costi di opere di urbanizzazione per le zone industriali – artigianali (tabella D);

 in attuazione delle modalità di determinazione degli oneri di urbanizzazione stabilite dalla delibera C.C. n°88/2011, sono state redatte le tabelle parametriche per la determinazione dell'articolazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, come al punto precedente definiti, per le diverse tipologie di intervento sia per le zone omogenee (tabella C) sia per gli impianti industriali/artigianali (tabella E) come di seguito elencato:

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 Con Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 29/02/2012, sono stati determinati gli oneri di urbanizzazione, è stata graduata la loro applicazione con percentuali incrementali suddivise in quattro annualità e sono stati stabiliti gli importi relativi dovuti per ogni singola tipologia di intervento;

 Con Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 15/01/2014, sono state rideterminate le tariffe degli oneri di urbanizzazione modificando la graduazione temporale prevista dalla suddetta DGC. 24/2012;

 Con Delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 21/12/2015, è stata approvata la sospensione dell’applicazione dell’ultima maggiorazione del 30% prevista a partire dal 01/01/2016 fino alla data del 29/02/2016; con lo stesso atto il Consiglio ha stabilito di procedere alla revisione dei contenuti del regolamento per la determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione;

 Con Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 27/02/2016 è stata prorogata la sospensione dell’applicazione dell’ultima maggiorazione del 30% fino alla data del 31/03/2016;

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 Con Delibera n. 12 del 02/04/2016, il Consiglio Comunale ha approvato il testo modificato ed integrato del Nuovo Regolamento Comunale per la determinazione dell'incidenza degli Oneri di Urbanizzazione e la nuova tabella C dei parametri relativi per la determinazione delle tariffe degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dando attuazione alle disposizioni della Legge n. 164 del 11/11/2014 di conversione al Decreto Legge n. 133 del 12/09/2014 che ha costituito il nuovo comma 4bis dell'art. 17 del T.U. edilizia, il quale prevede in agevolazione per gli interventi di densificazione edilizia, ristrutturazione, recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, una riduzione del contributo di costruzione in misura non inferiore al 20% rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni;

PRESO ATTO CHE, nell’ambito del corrente aggiornamento del Regolamento e della revisione delle tabelle, si è tenuto conto di quanto approvato con la suddetta delibera di consiglio Comunale e che ciò ha costituito la base di partenza per il lavoro svolto dagli uffici ed in particolare relativamente al recepimento dei nuovi riferimenti legislativi intervenuti nel 2014 con le modalità di seguito elencate:

modificare la tipologia di intervento n. 3 della tabella C nel seguente modo:

"n.3 – Interventi di ristrutturazione edilizia con mutamento di destinazione o aumento della superficie utile anche mediante demolizione e ricostruzione senza aumento di volume." integrando gli interventi di demolizione e ricostruzione senza aumento di volume, come previsto nel DPR 380/01 e prevedendo i dati parametrici ridotti, in agevolazione ai sensi della L. 164/2014, rispetto a quelli minimi per le nuove costruzioni;”

modificare la tipologia n. 5 della tabella C sostituendo l'intervento di demolizione e ricostruzione senza aumento di volume, ora integrato negli interventi di ristrutturazione edilizia, con il seguente:

"n.5 – Interventi di ristrutturazione edilizia con mutamento di destinazione o aumento della superficie utile anche mediante demolizione e ricostruzione senza aumento di volume, nei soli casi interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria." confermando i parametri e le tariffe tutt'ora vigenti degli oneri relativi a interventi di ristrutturazione (ex tipologia di intervento n.2 della tabella C) nei casi che non prevedono le riduzioni ai sensi della L. 164/2014.

Le modifiche sopra indicate sono state riportate nella Tabella C dei dati parametrici per la determinazione delle tariffe degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria come di seguito riportata:

TABELLA C – ARTICOLAZIONE PARAMETRICA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PER ZONE OMOGENEE CON ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 164/2014

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APPURATO CHE:

- con la stessa DCC n. 12/2016, l’amministrazione comunale ha deliberato “che il costo di costruzione, calcolato sulla base di un computo metrico delle opere, redatto a cura del richiedente l'atto abilitativo, secondo i prezzi unitari di cui al prezziario adottato dalla Regione Marche, risulti inferiore/uguale al costo di costruzione vigente per le nuove costruzioni ridotto del 20% (costo base vigente 228,46 €/mq. – 20% = 182,768 €/mq.) rispetto al costo base”, dando attuazione alla disposizione legislativa del comma 4-bis all'art.

17 del DPR 380/2001, introdotta dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 164/2014 che prevedeva: "al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al 20% rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistica, deroghe o cambi di destinazione comportanti maggiore valore rispetto alla destinazione originaria. ...."

- con lo stesso atto l’amministrazione ha stabilito che le disposizioni del Regolamento avrebbero assunto concreta applicazione a partire dalla data di adozione da parte dell'Amministrazione Comunale, dell'atto di

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cui all'art.19 del regolamento, prorogando contestualmente la sospensione per tutto l'anno 2016 dell'incremento dei contributi di urbanizzazione del 30% previsto con l'atto G.C. n° 23 DEL 15/01/2014.

- con i successivi atti:

DELIBERA n. 73 del 20/12/2016, DELIBERA n. 122 del 18/12/2017, DELIBERA n. 101 del 18/12/2018, e DELIBERA n. 84 del 17/12/2019, il Consiglio Comunale ha prorogato la sospensione dell’incremento del 30% delle tariffe unitarie degli oneri di urbanizzazione, confermando l’intendimento a procedere nella creazione di un tavolo di concertazione almeno con i Comuni limitrofi, simili per caratteristiche economiche e sociali, per la definizione unitaria dei parametri economici per la determinazione degli oneri di urbanizzazione; tali azioni dovranno essere intraprese dall’Amministrazione con l’ausilio ed il supporto tecnico-giuridico dei competenti uffici comunali e dando mandato agli uffici competenti di proporre una modifica al vigente “Regolamento Comunale per la determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione”, approvato con atto C.C. n. 12 del 02/04/2016, con la priorità di ridurre l’incidenza degli oneri di urbanizzazione per tutti gli interventi che non comportino l’utilizzo di suolo per l’edificazione.

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 31/07/2019 con la quale vengono approvate le “LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI ED AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO 2019-2024 - ART.46 DEL T.U.E.L. N.267/2000.”

Gli indirizzi che interessano l’Unità di progetto “Progetti speciali edilizia-urbanistica” sono:

Punto 2) INNOVAZIONE ED INCLUSIONE

“ per favorire lo sviluppo economico del territorio, crediamo nel rilancio dell’edilizia, anche attraverso la riqualificazione del patrimonio esistente. Per questo intendiamo ridurre gli oneri di urbanizzazione dell’edilizia residenziale per chi investe nel centro storico, attivando pratiche di rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente e allo stesso tempo intendiamo rivisitare e snellire il Piano Particolareggiato del centro storico.

Per le attività produttive incentiviamo l’utilizzo dei numerosi capannoni esistenti che sono invenduti o da annullare o da ammodernare, prevedendo anche in questo caso una riduzione degli oneri di urbanizzazione.”

- ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE del 30/09/2019 n. 69 che approva il DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020/2022, COMPRENSIVO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2019 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000)” che alle Missioni 8 e 9 contiene le seguenti linee operative:

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

“…attività relative alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

Per favorire lo sviluppo economico del territorio crediamo nel rilancio dell'edilizia, anche attraverso la riqualificazione del patrimonio esistente. Per questo intendiamo ridurre gli oneri di urbanizzazione dell’edilizia residenziale per chi investe nel centro storico attivando pratiche di rigenerazione urbana del patrimonio esistente e allo stesso tempo intendiamo rivisitare e snellire il Piano particolareggiato del centro storico.

Per le attività produttive incentiviamo l’utilizzo dei numerosi capannoni esistenti che sono invenduti o da ammodernare, prevedendo anche in questo caso una riduzione degli oneri di urbanizzazione.”

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Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

“Il consumo del suolo sarà posizionato a livelli prossimi allo zero, mentre avrà piena efficacia una rigenerazione urbana sull’esistente, agevolando interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo, incentivando l’uso delle tecnologie ad alta efficienza energetica. Per le aree produttive dismesse, verrà incentivato un piano di riqualificazione urbana di qualità.”

le linee Programmatiche di mandato affrontano il tema del contrasto alla crisi che persiste nel nostro paese e che investe tra gli altri, in particolare modo il settore edilizio. Per “vincere la crisi” l’Amministrazione punta ad un nuovo sviluppo per Osimo che faccia leva sui punti di forza del territorio (posizione e sistema delle infrastrutture) e sulla riqualificazione del patrimonio esistente, sulla rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente, attraverso la riduzione gli oneri di urbanizzazione dell’edilizia residenziale. In particolare è in animo dell’amministrazione applicare un abbattimento degli oneri relativi a tutti gli interventi edilizi, graduando le riduzioni nell’ottica di incentivare interventi di rigenerazione del patrimonio edilizio, limitando il nuovo consumo di suolo, di recupero dei fabbricati rurali e di riqualificazione e riutilizzo dei capannoni produttivi esistenti.

- La D.G.C. 202/2019 che ha costituito una Unità di Progetto denominata “Progetti Speciali Edilizia- Urbanistica” individuando come MACROBIETTIVO quello di attuare una pianificazione volta al raggiungimento di un ORDINATO SVILUPPO DEL TERRITORIO CHE SUPERI LE PROBLEMATICHE CHE HANNO CARATTERIZZATO IL VIGENTE PRG.

Alla stessa unità di Progetto sono stati assegnati compiti e funzioni speciali di tra cui l’aggiornamento del regolamento per la determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione

PRESO ATTO:

- che per la revisione del Regolamento è stato costituito un gruppo di lavoro intersettoriale SUEP – SUAP - UNITA’ PROGETTI SPECIALI e che lo stesso ha elaborato e condiviso un testo, nel quale sono state individuate modalità univoche di applicazione del Regolamento, nell’ambito di un percorso di confronto costruttivo e di analisi delle esperienze, casistiche e criteri di valutazione emersi durante la normale attività degli uffici e lo stesso è stato trasmesso alla Giunta con relazione istruttoria prot. 16602 del 09/07/2020.

- che con DGC n. 129 del 09/07/2020 la Giunta nel condividere i contenuti e le misure di incentivo individuate nel regolamento, ha formulato indirizzi in merito alle percentuali di riduzioni da applicare al calcolo degli oneri relativi ad alcuni specifici interventi ed in particolare:

- all’art. 8, di applicare una riduzione del 50% al calcolo degli “Oneri di urbanizzazione per interventi di nuova costruzione derivanti da trasformazioni permanenti di suolo inedificato senza costruzione di edifici”;

- all’art. 16 secondo paragrafo di portare a 7 anni il periodo entro il quale non è dovuto il contributo in caso di variazione d’uso che ripristina una preesistente destinazione, considerando la quale non si determinerebbe aumento di standard;

- all’art. 19, primo paragrafo, di applicare una riduzione del 20% al calcolo degli oneri di urbanizzazione ordinariamente dovuti per il cambio di destinazione d’uso di unità immobiliari di superficie utile lorda inferiore a 100 mq e ubicate ai piani terra della ZTO A “centro storico” così come definita dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;

- all’art. 19, secondo paragrafo, di applicare una riduzione del 30% al calcolo degli oneri di urbanizzazione ordinariamente dovuti per gli interventi di ristrutturazione edilizia nell’ambito della ZTO A “centro storico” così come definita dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;

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- all’art. 19, terzo paragrafo, di applicare una riduzione del 30% al calcolo degli oneri di urbanizzazione ordinariamente dovuti per il cambio di destinazione d’uso dei capannoni esistenti con destinazione d’uso produttiva, in particolare quelli inutilizzati o dismessi;

- all’art. 19, quarto paragrafo, di applicare una riduzione del 50% al calcolo degli oneri di urbanizzazione ordinariamente dovuti per gli interventi di ristrutturazione edilizia che interessano il recupero del patrimonio rurale in zona agricola;

- all’art. 19, quinto paragrafo, di applicare una riduzione del 90% al calcolo degli oneri di urbanizzazione ordinariamente dovuti per il cambio di destinazione d’uso da abitazione agricola a abitazione civile che avvenga senza la realizzazione di opere o comunque con opere non riconducibili ad interventi di ristrutturazione edilizia;

- all’art. 19, settimo paragrafo, di applicare una riduzione del 30% in tutto il territorio e del 50%

nell’ambito della ZTO A “centro storico” al calcolo degli oneri di urbanizzazione ordinariamente dovuti per gli interventi di ristrutturazione totale o parziale di fabbricati esistenti su unità immobiliari destinate a residenza, se le stesse risulteranno accessibili anche a persone con ridotte o impedite capacità motorie in applicazione delle prescrizioni della Legge n. 13/89 e del D.M. 236/89 (abbattimento barriere architettoniche).

- all’art. 20, le seguenti percentuali del “Maggior Valore”, calibrate a seconda delle tipologie di intervento, per il calcolo del Contributo Straordinario (CS) di cui all’art.16, comma 4, lettera d-ter, del DPR 380/2001:

1) nel caso di recupero del patrimonio edilizio esistente, la percentuale e del 50%

2) nel caso di aree edificabili libere la percentuale e del 55%

- che con la citata DGC n. 129 del 09/07/2020 la Giunta ha ribadito la volontà di aggiornare le tabelle con le tariffe degli oneri di urbanizzazione allegate al Regolamento in linea con la variazione ISTAT intervenuta nell’arco temporale gennaio 2012 (ultimo aggiornamento) - aprile 2020 (indice più recente), applicando contestualmente il coefficiente di parametrizzazione pari a 0,9 in quanto il Comune di Osimo è classificato come comune di fascia medio collinare e la percentuale in diminuzione al 20% prevista per tutte le classi di comuni, in modo tale da consentire al Comune di conformarsi alle specificità del attuale contesto socio economico;

- che, viste le intercorse modifiche alla normativa di settore, si rendono necessari ulteriori integrazioni e correzioni al vigente "Nuovo Regolamento Comunale per la Determinazione dell'incidenza degli Oneri di Urbanizzazione" già approvato con atto C.C. n° 12 del 02/04/2016, così come riportato nel documento di raffronto (ALLEGATO – DOCUMENTO DI RAFFRONTO) parte integrante e sostanziale del presente atto, pur in corpo separato;

VISTO INOLTRE CHE nel corso della revisione del Regolamento, in data 16/07/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore a partire dal giorno dopo, 17 luglio 2020, il Decreto Semplificazioni come provvedimento emergenziale per rilanciare l’economia italiana dopo l’emergenza da Covid-19;

PRESO ATTO CHE lo stesso ha introdotto numerosi e significativi provvedimenti di semplificazione, apportando modifiche al DPR. 380/2001 con la finalità di accelerare tutte le procedure e ridurre gli oneri a

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carico di cittadini e imprese, oltre a favorire i processi di rigenerazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio;

VISTO IN PARTICOLARE l’art. 17 del DPR 380/2001 che al comma 4 bis (così sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera h), del decreto-legge n. 76 del 2020) oggi recita:

“Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso”

PRESO ATTO della modifica apportata all’art. 16 comma 4 lettera d) ter dalla legge 120/2020

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” che all’art. 10 comma 1 lettera g così recita:

g) all’articolo 16, comma 4, lettera d-ter), le parole «, in deroga o con cambio di destinazione d’uso» sono sostituite dalle seguenti: «o in deroga»;.

RITENUTO di dare attuazione alle recenti disposizioni normative attraverso l’applicazione delle misure di incentivo individuate nel regolamento all’art. 19, riducendo il contributo di costruzione per gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione e prevedendo per alcuni specifici interventi anche percentuali di riduzioni maggiori del 20%;

CONSIDERATO CHE:

- l’aggiornamento delle tariffe comporta una riduzione generica del 7% circa sugli oneri complessivi;

- nelle annualità 2017/2018/2019, gli oneri incassati per la tipologia di pratiche che oggi potrebbero usufruire della riduzione del 20% (intervenuta a seguito del decreto semplificazione), sono compresi tra il 10 e il 20% degli oneri incassati complessivamente.

- nell’arco di un intero anno, a seguito della applicazione delle nuove tariffe e delle percentuali di agevolazioni, si potrebbe avere una ipotetica riduzione relativa al contributo di costruzione, sulle future previsioni di bilancio, di circa il 10-15%.

RITENUTO di disporre l’entrata in vigore delle nuove tariffe aggiornate e delle ulteriori riduzioni previste nel regolamento dal 01/10/2020, determinando, con ciò, una riduzione percentuale relativa solo a 1/4 della previsione di bilancio per l’anno 2020;

CONSIDERATO che gli incentivi proposti dal D.L. 76/2020 ed in particolare la riduzione del contributo di costruzione, hanno la finalità di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione.

RITENUTO pertanto che:

- le misure previste dovrebbero agevolare ed incentivare il riavvio dell’attività edilizia ed essere da impulso per una ripresa economica già in forte crisi e notevolmente aggravata dall’emergenza sanitaria in corso.

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- a seguito della approvazione del regolamento e delle nuove tariffe si ipotizza un incremento di pratiche edilizie che andranno a compensare il minor introito derivante dalla applicazione anche delle agevolazioni previste dallo Stato;

PRESO ATTO inoltre che è già stata apportata una riduzione delle previsioni di bilancio con la delibera di consiglio comunale n. 37 del 29/07/2020.

VALUTATA inoltre l’opportunità di far decorrere la applicazione delle misure di incentivo dal giorno successivo all’approvazione del regolamento e non dal 01/01/2021 in quanto si vuole scongiurare il perdurare di una situazione di stasi fino a fine anno 2020;

PRESO ATTO che l’art. 16 del DPR 380/2001 al comma 6 fissa l’obbligo per i comuni di provvedere ad aggiornare ogni cinque anni gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale;

CONSIDERATO il tempo trascorso dall’ultimo aggiornamento e ritenuto pertanto opportuno proporre l’adeguamento delle tabelle in linea con la variazione ISTAT intervenuta nell’arco del suddetto periodo temporale (gennaio 2012 - aprile 2020);

PRESO ATTO CHE, come si evince dalla relazione istruttoria trasmessa dall’ufficio con nota prot. 16602 del 09/07/2020, è stata effettuata una ricerca telematica sul sito ufficiale dell’ISTAT dalla quale è risultato che la variazione ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale da gennaio 2012 (ultimo aggiornamento) ad aprile 2020 (indice più recente) risulta di +4,7%; allo stesso costo attualizzato con l’incremento ISTAT andrà applicato contestualmente il coefficiente di parametrizzazione pari a 0,9 in quanto il Comune di Osimo è classificato come comune di fascia medio collinare e la percentuale in diminuzione al 20% prevista per tutte le classi di comuni, in modo tale da consentire al Comune di conformarsi alle specificità del attuale contesto socio economico;

RITENUTO pertanto di dover aggiornare i seguenti valori COME DI SEGUITO RIPORTATO:

VALORE DI PARTENZA DEL COSTO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI

URBANIZZAZIONE AGGIORNAMENTO

ANNO 2012 PRIMARIA

Costo stabilito nel 2012 - €/mc 21,99 Costo vigente - €/mc 17,48

Il costo vigente deriva dalla applicazione del COEFFICIENTE DI RIALLINEAMENTO (DGC n. 24 del 2012 modificato con DGC n. 23 del 2014) pari al 70% dell’incremento.

SECONDARIA

Costo stabilito nel 2012 - €/mc 22,11 Costo vigente – €/mc 17,51

ADEGUAMENTO DEL COSTO DI

REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ANNO 2020

PRIMARIA

Costo attualizzato con incremento istat - €/mc 23,02 Costo anno 2020 – €/mc 16,57

Il costo anno 2020 deriva dalla applicazione al costo attualizzato del COEFFICIENTE DI PARAME TRIZZAZIONE PARI A 0,9 (M.C.) e della percentuale di riduzione del 20% prevista per tutte le classi di comuni.

SECONDARIA

Costo attualizzato con incremento istat - €/mc 23,15 Costo anno 2020 – €/mc 16,66

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Il costo vigente deriva dalla applicazione del COEFFICIENTE DI RIALLINEAMENTO (DGC n. 24 del 2012 modificato con DGC n. 23 del 2014) pari al 70% dell’incremento.

COSTI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PER LE ZONE INDUSTRIALI - ARTIGIANALI Costo stabilito nel 2012 - 22,07 €/mq Costo vigente – €/mc 17,89

Il costo vigente deriva dalla applicazione del COEFFICIENTE DI RIALLINEAMENTO (DGC n. 24 del 2012 modificato con DGC n. 23 del 2014) pari al 70% dell’incremento

Il costo anno 2020 deriva dalla applicazione al costo

attualizzato del COEFFICIENTE DI

PARAMETRIZZAZIONE PARI A 0,9 (M.C.) e della percentuale di riduzione del 20% prevista per tutte le classi di comuni.

COSTI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PER LE ZONE INDUSTRIALI - ARTIGIANALI

Costo attualizzato con incremento istat - 23,11 €/mq Costo anno 2020 – €/mc 16,64

Il costo anno 2020 deriva dalla applicazione al costo

attualizzato del COEFFICIENTE DI

PARAMETRIZZAZIONE PARI A 0,9 (M.C.) e della percentuale di riduzione del 20% prevista per tutte le classi di comuni.

VISTI:

- Il DPR 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

- La Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 02/04/2016 avente ad oggetto” MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE - PROROGA SOSPENSIONE TERMINI MAGGIORAZIONE TARIFFE CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE - PROVVEDIMENTI.;

- La Legge 120/2020 in vigore dal 15/09/2020, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”.

ACQUISITI i seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:

Parere favorevole di regolarità tecnica

La Dirigente Unità di Progetto “Progetti Speciali Edilizia-Urbanistica”

Arch. Manuela Vecchietti

Parere favorevole di regolarità contabile La Dirigente Dipartimento delle Finanze D.ssa Anna Tiberi

UDITA la discussione sviluppatasi sull’argomento, come da trascrizione integrale della registrazione della seduta che alla presente non si allega ai sensi art.35 del Regolamento del Consiglio Comunale;

Con la seguente votazione:

Presenti 22

Votanti 20

Favorevoli 20

Astenuti 2 (Ginnetti, Alessandrini Passarini)

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(13)

DELIBERA

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

2) di approvare per le ragioni in premessa l’allegato testo modificato ed integrato del “NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE” (ALLEGATO A) che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale;

3) di approvare inoltre quanto riportato nell’ALLEGATO 1 al presente atto, relativo ai “criteri per la determinazione del contributo straordinario per interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga (dpr n° 380/2001 art. 16, comma 4, lettera d/ter)” e di stabilire le seguenti percentuali del

“Maggior Valore”, calibrate a seconda delle tipologie di intervento, per il calcolo del Contributo Straordinario (CS) di cui al citato art.16, comma 4, lettera d-ter:

1) nel caso di recupero del patrimonio edilizio esistente, la percentuale è del 50%

2) nel caso di aree edificabili libere la percentuale è del 55%

4) di aggiornare le tariffe relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo la variazione ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale da gennaio 2012 (ultimo aggiornamento) ad aprile 2020 (indice più recente) del +4,7%; applicando contestualmente allo stesso costo attualizzato con l’incremento ISTAT, il coefficiente di parametrizzazione pari a 0,9 in quanto il comune di Osimo è classificato come comune di fascia medio collinare e la percentuale in diminuzione al 20% prevista per tutte le classi di comuni, in modo tale da consentire al comune di conformarsi alle specificità del attuale contesto socio economico;

5) di approvare le nuove tabelle parametriche di cui all'ALLEGATO 2 del “NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE” e di aggiornare le tariffe relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;

6) di approvare le misure di incentivo individuate nel regolamento, le percentuali di riduzioni da applicare al calcolo degli oneri relativi ad alcuni specifici interventi ed in particolare:

- all’art. 8, di applicare una riduzione del 50% al calcolo degli “Oneri di urbanizzazione per interventi di nuova costruzione derivanti da trasformazioni permanenti di suolo inedificato senza costruzione di edifici”;

- all’art. 16 secondo paragrafo di portare a 7 anni il periodo entro il quale non è dovuto il contributo in caso di variazione d’uso che ripristina una preesistente destinazione, considerando la quale non si determinerebbe aumento di standard;

- all’art. 19, primo paragrafo, di applicare una riduzione del 20% al calcolo degli oneri di urbanizzazione ordinariamente dovuti per il cambio di destinazione d’uso di unità immobiliari di superficie utile lorda inferiore a 100 mq e ubicate ai piani terra della ZTO A “centro storico” così come definita dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;

(14)

- all’art. 19, secondo paragrafo, di applicare una riduzione del 30% al calcolo degli oneri di urbanizzazione ordinariamente dovuti per gli interventi di ristrutturazione edilizia nell’ambito della ZTO A “centro storico” così come definita dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;

- all’art. 19, terzo paragrafo, di applicare una riduzione del 30% al calcolo degli oneri di urbanizzazione ordinariamente dovuti per il cambio di destinazione d’uso dei capannoni esistenti con destinazione d’uso produttiva, in particolare quelli inutilizzati o dismessi;

- all’art. 19, quarto paragrafo, di applicare una riduzione del 50% al calcolo degli oneri di urbanizzazione ordinariamente dovuti per gli interventi di ristrutturazione edilizia che interessano il recupero del patrimonio rurale in zona agricola;

- all’art. 19, quinto paragrafo, di applicare una riduzione del 90% al calcolo degli oneri di urbanizzazione ordinariamente dovuti per il cambio di destinazione d’uso da abitazione agricola a abitazione civile che avvenga senza la realizzazione di opere o comunque con opere non riconducibili ad interventi di ristrutturazione edilizia;

- all’art. 19, settimo paragrafo, di applicare una riduzione del 30% in tutto il territorio e del 50%

nell’ambito della ZTO A “centro storico” al calcolo degli oneri di urbanizzazione ordinariamente dovuti per gli interventi di ristrutturazione totale o parziale di fabbricati esistenti su unità immobiliari destinate a residenza, se le stesse risulteranno accessibili anche a persone con ridotte o impedite capacità motorie in applicazione delle prescrizioni della Legge n. 13/89 e del D.M. 236/89 (abbattimento barriere architettoniche).

-

all’art. 19, ottavo paragrafo, di applicare al calcolo del contributo di costruzione la riduzione prevista dal comma 4-bis, art. 17 del DPR 380/2001 per tutti gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, non rientranti nelle fattispecie sopra descritte, è applicata.

7) di stabilire che la applicazione delle nuove tabelle parametriche, del “nuovo regolamento per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione” e del regolamento relativo ai “criteri per la determinazione del contributo straordinario per interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga (dpr n° 380/2001 art. 16, comma 4, lettera d/ter)” avrà decorrenza dal 01/10/2020;

8) di stabilire che le misure di incentivo e le tariffe potranno essere confermate o variate con successivo atto dell’amministrazione a seguito di mutate condizioni socio-economiche e in relazione all’andamento dell’attività edilizia, anche nell’ambito degli aggiornamenti previsti dall’art. 16 comma 6 del DPR 380/2001;

9) di dare atto che la presente delibera deve intendersi atto propedeutico al B.P. 2021 e ne farà parte integrante;

10) di pubblicare il testo del nuovo Regolamento sul sito istituzionale del Comune di Osimo alla Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Disposizioni generali – Atti generali nonché nella Sottosezione Atti – Regolamenti;

11) di stabilire che il Regolamento approvato con il presente atto annulla e sostituisce ogni altra precedente disposizione regolamentare disciplinante l’incidenza degli oneri di urbanizzazione e che eventuali necessari chiarimenti da esprimere a seguito di quesiti, saranno resi mediante specifico parere tecnico.

***

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(15)

Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta, Con la seguente votazione:

Presenti 22

Votanti 20

Favorevoli 20

Astenuti 2 (Ginnetti, Alessandrini Passarini) DELIBERA

12) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n.

267/2000.

- - - * * * - - -

sb

(16)

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

Dott. GIULIONI GIULIANO CAMPANARI GIORGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione é stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale

il 09/10/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.124 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Dal Municipio, li 09/10/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. GIULIONI GIULIANO

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