IL RISCHIO MECCANICO
Ing. Carlo Pepe – Docente formatore
OBBLIGHI FORMATIVI
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e
sicurezza […] con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione.
(rif. art. 37)
Sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro
I lavoratori devono partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro. (rif. art. 20)
Sanzioni penali per i lavoratori
arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 737,10 euro
SANZIONI NEL D.LGS. 81/08
SANZIONI DETENTIVE reclusione
(reato-delitto)arresto
(reato-contravvenzione) SANZIONI PECUNIARIE multa
(reato-delitto)ammenda
(reato-contravvenzione)sanzione amministrativa
(illecito amministrativo)IL CASO GIURIDICO
Nel caso in esame ricorreva l'ipotesi di una reiterazione specifica per assenza ingiustificata, con riferimento a due anteriori episodi, avvenuti nei due anni precedenti, in relazione ai quali erano state comminate due sospensioni dal lavoro.
La Corte ha individuato la sussistenza di una giusta causa di licenziamento per grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore alle norme di etica o del comune vivere civile ed ha ritenuto la sussistenza di una grave violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi di diligenza e di fedeltà ovvero delle regole di correttezza e di buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., tale da ledere in via definitiva il vincolo fiduciario e di rendere proporzionata la sanzione irrogata dall’azienda.
Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 gennaio 2019, n. 138 - Non partecipare ingiustificatamente ai corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro costituisce per i lavoratori una violazione degli obblighi di diligenza, di fedeltà e di correttezza e può rappresentare una giusta causa di licenziamento.
CONCETTI BASE
PERICOLO
Un pericolo esiste quando un oggetto o una sostanza o una situazione ha la capacità intrinseca di causare un effetto avverso o nocivo.
RISCHIO
La PROBABILITÀ che il danno alla persona o alle cose si verifichi realmente.
DANNO
Una qualunque alterazione, transitoria o permanente,
dell'organismo, di una sua parte o di una sua
funzione.
CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO MECCANICO
Il rischio meccanico è caratterizzato dall’insieme dei FATTORI FISICI che possono provocare una LESIONE PER L’AZIONE MECCANICA di:
- componenti della macchina - attrezzi
- parti materiali solidi
- fluidi espulsi
FATTORI FISICI
Schiacciamento
Cesoiamento
Taglio o sezionamento
Impigliamento
Trascinamento o intrappolamento
Urto
Perforazione o puntura
Attrito o abrasione
Proiezione di un fluido ad alta pressione
Proiezione delle parti
(della macchina o dei pezzi lavorati) Perdita di stabilità
(della macchina o di parti) Scivolamento, inciampo e caduta
in relazione alla macchinaUNI EN ISO 12100:2010 Sicurezza del macchinario – Principi generali
di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio
RISCHIO MECCANICO
Origine dei fattori fisici:
• elementi di trasmissione
(pulegge, cinghie, ingranaggi, ...)
• elementi lavoratori
(utensili da taglio, punte, …)
TITOLO III - D. LGS. 81/2008
U
SO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALEC
APOI - U
SO DELLE ATTREZZATURE DI LAVOROartt. 69-73 bis
All. V – Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di
disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione
All. VI – Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro All. VII – Verifiche di attrezzature
Capo I – Uso delle attrezzature di lavoro
Capo II – Uso dei dispositivi di protezione individuale
Capo III – Impianti e apparecchiature elettriche
DEFINIZIONI (ART. 69)
Attrezzatura di Lavoro:
qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.
Uso di una Attrezzatura di Lavoro:
qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio.
Zona pericolosa:
qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.
Lavoratore esposto:
qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.
Operatore:
il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro.
REQUISITI DI SICUREZZA (ART. 70)
… le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO.
Sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro
DIRETTIVE COMUNITARIE
Direttive “sociali” Direttive di “prodotto”
Livelli minimi di tutela per la salute e
sicurezza sul lavoro
89/391/CEE e figlie (particolari)
“Salute e Sicurezza sul lavoro”
Requisiti essenziali di sicurezza richiesti per la
libera circolazione dei prodotti fra gli Stati
membri
89/392/CEE e seguenti
“Direttiva Macchine”
DIRETTIVE DI PRODOTTO
Sono rivolte a FABBRICANTI / PROGETTISTI e stabiliscono, per un determinato prodotto, i cosiddetti:
REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA
(RES)
NORME ARMONIZZATE
I Requisiti Essenziali di Sicurezza, pur avendo carattere di obbligatorietà per il Produttore, non forniscono indicazioni sulle SPECIFICHE TECNICHE dei prodotti.
Per ciascun requisito, le specifiche, insieme alle relative prove di verifica cui i prodotti devono essere sottoposti, sono stabilite dalle:
NORME ARMONIZZATE
ORGANISMI NORMATORI
DIRETTIVE DI PRODOTTO
2014/35/UE Bassa Tensione (LVD)
2014/30/UE Compatibilità Elettromagnetica (ECM)
2014/34/UE Apparecchiature da impiegare in Atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX)
2014/68/UE Attrezzature a pressione (PED)
DPI (oggi Regolamento (UE) 2016/425)
Dispositivi medici (oggi Regolamento (UE) 2017/745 (MDR))
2009/48/CE Giocattoli
DIRETTIVA MACCHINE
Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine)
Concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine
D.Lgs. 17/2010
Attuazione della Direttiva 2006/42/CE, relativa alle
macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli
ascensori
REQUISITI DI SICUREZZA (ART. 70)
Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari […] e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai REQUISITI GENERALI DI SICUREZZA di cui all’ALLEGATO V.
Sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente
limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’ALL. V, parte II:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro
limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell’ALL. V, parte II:
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro Sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro e del dirigente
limitatamente ai punti dell’all. V, parte II, diversi da quelli indicati alla lett. a) del co. 3 e alla lett. b) del co. 2 dell’art.87:
sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro
UN ESEMPIO: IL TORNIO
Ante DIRETTIVA
UNI EN ISO 23125:2015 Macchine utensili - Sicurezza - Torni ADEGUAMENTO (All.V)
Post
DIRETTIVA MACCHINE
le macchine devono essere marcate CE previa procedura di certificazione da parte di organismi certificatori ed essere accompagnate da una Dichiarazione di Conformità alla Direttiva; la marcatura deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante
ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l’uso nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o in servizio
DIRETTIVA MACCHINE
OBBLIGHI - SINTESI
ESCLUSIONI
Sono escluse dal campo di applicazione le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori.
Ferma restando la Valutazione del Rischio!
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (ART. 71)
Il Datore di Lavoro deve:
mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature
rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dall’art. 70
adottare le misure necessarie affinché le attrezzature siano installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso e correttamente manutenute registrando gli
interventi, ove necessario, sul libretto di manutenzione
prendere le misure necessarie affinché l’uso di
attrezzature che richiedono conoscenze o responsabilità particolari sia riservato ai lavoratori incaricati che
abbiano ricevuto informazione, formazione e addestramento adeguati
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (ART. 9 D.M. 363/1998)
Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per quanto di rispettiva competenza, devono:
a) garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;
b) provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione.
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
L’operatore alle macchine deve:
mantenere il posto di lavoro e la macchina in ordine
disattivare l’attrezzatura ogni volta che sospenda la lavorazione, anche per brevi periodi, in modo che non possa attivarsi accidentalmente
utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI), se prescritti
sospendere l’attività ed informare il responsabile della ricerca o il preposto qualora dovesse riscontrare difetti o anomalie nel funzionamento
astenersi dall’apportare modifiche alle attrezzature di propria iniziativa e dall’effettuare operazioni di
manutenzione
CATENA DEGLI EVENTI
In generale, per raggiungere il livello potenziale di danno correlato ad un certo pericolo, deve verificarsi non un solo evento sfavorevole bensì una successione di eventi sfavorevoli.
Gli eventi sfavorevoli dipendono dalle criticità (lacune) organizzative (formative, tecnologiche, comunicative, umane).
Quando si verifica l’allineamento di tutte le lacune, compreso l’errore umano che è l’ultimo in ordine temporale, viene raggiunto il livello potenziale del danno.
Ne scaturisce che il rischio dipende dalla probabilità di allineamento di tutte le lacune.