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UFFICIO TECNICO COMUNALE. Appalto opere edili per la manutenzione dei fabbricati e delle strutture Comunali per l anno 2014

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COMUNE DI GHEDI Prov. di BRESCIA

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Appalto opere edili per la manutenzione dei fabbricati e delle strutture Comunali

per l’anno 2014

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Ghedi, Novembre 2013 IL TECNICO Arch. Roberto Feroldi

Art. 1

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Oggetto dell’appalto

Sono oggetto dell’appalto i lavori di manutenzione ordinaria relativamente alla sistemazione, adeguamento, miglioramento e modifica, che si rendono necessari sia per la normale manutenzione dei beni, sia per cause imprecisate di qualsiasi genere, sia per la normale ed ordinaria gestione del patrimonio immobiliare comunale da eseguirsi durante l’anno 2014.

L’appalto comprende altresì lavori di manutenzione straordinaria che, occasionalmente ed eccezionalmente, dovessero rendersi necessari per cause impreviste ed imprevedibili al momento del contratto e la cui esecuzione urgente non è rinviabile senza pregiudizio per il normale mantenimento degli immobili.

L’appalto comprende anche l’onere di reperibilità 24 ore su 24 (suddiviso in turni da 6 giorni) nel quale la ditta se chiamata verrà pagata in base alle ore effettuate.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, nel caso di singoli interventi particolari o di importo stimato superiore a Euro 1.000,00 + IVA, di indire specifica gara per l’affidamento di tali interventi.

L’esecuzione di tutte le opere verrà fatta sotto la direzione dei lavori dell’ufficio tecnico all’uopo incaricato.

Art. 2

Ammontare dell’appalto

L’importo annuo complessivo dei lavori da appaltare ammonta presuntivamente a Euro 48.00,000 IVA COMPRESA.

In caso di necessità, trattandosi di contratto aperto, il responsabile del procedimento potrà autorizzare l’ulteriore spesa fino ad un totale complessivo pari all’originario importo a base di gara.

Art. 3

Aggiudicazione dell’appalto.

L’appalto verrà aggiudicato alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso espresso mediante percentuale di ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. Trattandosi di gara informale non si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’articolo 86, comma 1, del D.lgs. 163/2006.

L’offerta, subito impegnativa per la Ditta, lo diverrà per il Comune soltanto dopo l’adozione della deliberazione di assegnazione e dell’esito favorevole del relativo controllo di legge.

Art. 4

Modalità di stipula del contratto

L’importo del contratto è pari a Euro 39.344,27 + IVA.

Il contratto sarà stipulato interamente “a misura” secondo i prezzi unitari fissati per l'anno 2014, prezziario opere edili della provincia di Brescia n. 3/2013.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto, sotto le condizioni del contratto e del presente capitolato speciale d’appalto, si intendono accettati dall’appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Per la valutazione dell’offerta si rende noto che la mano d'opera inciderà presuntivamente per il 35% , i noleggi per il 45%, opere compiute il 5% e materiali 15%. L’amministrazione si riserva per altro di rivedere e modificare i prezzi di appalto alle condizioni e nei limiti di cui alle disposizioni legislative in materia.

Art. 5

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Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

- il presente Capitolato speciale d’appalto;

- l’elenco dei prezzi unitari rilevabili dal Prezziario delle Opere edili della Provincia di Brescia n° 3/2013

- Copia del DUVRI (Documento di valutazione dei rischi da interferenze) che dovrà essere compilato e sottoscritto dalla ditta aggiudicatrice prima della stesura del contratto.

Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:

- “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” n. 163 del 12 Aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni l’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n° 55 e successive modificazioni e integrazioni;

- il Regolamento per l’attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 163/2006 e successive modificazioni approvato con D.P.R. n° 207/2010;

- il Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto 19 aprile 2000, n.

145;

Art. 6

Cauzione provvisoria e definitiva

Ai sensi dell’art. 30 comma 1 della legge n° 109/94, per partecipare alla gara è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo a base d’asta pari a Euro

786,88

.

Ai sensi dell’art. 75 del Decreto Legislativo n° 163/2006, la ditta aggiudicataria dovrà presentare nei modi di legge una garanzia a titolo di cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo netto di contratto; qualora il ribasso offerto sia superiore al 20% la garanzia sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.

Art. 7

Modalità di esecuzione dell’appalto

L’impresa si obbliga ad eseguire i lavori secondo le disposizioni impartite dal Comune mediante ordine di servizio, a perfetta regola d’arte e secondo tutte le norme di legge in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’ordine di servizio per i lavori di somma urgenza può essere impartito anche verbalmente.

Per gli interventi definiti ”ordinari” l’impresa deve dare inizio a quanto richiesto entro il giorno successivo dall’ordine e proseguire fino all’ultimazione senza alcuna interruzione, salvo ulteriori accordi con il Comune riportati nell’ordine di servizio.

Per gli interventi definiti “urgenti” l’inizio della prestazione deve avvenire nella stessa giornata di richiesta.

Per gli interventi definiti “di somma urgenza” l’inizio della prestazione dovrà essere immediato, anche se al di fuori del normale orario di lavoro.

L’ordine di servizio dovrà riportare le indicazioni di cui ai commi precedenti.

L’esecuzione di quanto richiesto non potrà mai essere sospesa o interrotta arbitrariamente dall’impresa, nemmeno nel rispetto dei tempi di ultimazione imposti; eventuali sospensioni, motivate da cause di forze maggiore o autorizzare dal Comune, sono ammissibili solo se l’impresa pone in opera tutte le opere provvisorie e cautelari che impediscono in modo assoluto pericoli, rischi o altri pregiudizi per il Comune o per terzi e non comportino disagi e sospensioni nei servizi.

La sospensione o l’interruzione delle opere costituisce autonoma fattispecie di inadempimento contrattuale, comportando l’applicazione delle penalità come successivamente previsto.

Art. 8

Penali in caso di ritardo – Risoluzione del contratto

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Il mancato inizio dell’intervento o la sua mancata ultimazione entro i tempi previsti dal precedente articolo comportano l’applicazione delle penalità nelle seguenti misure:

Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nel mancato inizio e nella ultimazione dei lavori e per ritardi da uno a sette giorni per gli interventi ordinari;

Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nel mancato inizio dei lavori, nella ultimazione lavori e per ritardi oltre i primi sette giorni e fino a ventotto giorni, sempre per gli interventi ordinari, trascorso i quali il Comune ha facoltà di recedere senza oneri dal contratto;

per gli interventi urgenti le penali di cui sopra si applicano anche al ritardo nell’inizio dei lavori fermo restando che la risoluzione del contratto può essere effettuata dal Comune anche quando siano trascorsi solo sette giorni;

per gli interventi di somma urgenza le penali di cui al comma due sono raddoppiate.

Fatte salve le penalità previste precedentemente, il Comune, qualora una prestazione non venga iniziata od ultimata nei tempi previsti, ha facoltà di ricorrere all’azione sostitutiva che consente allo stesso di eseguire o far eseguire a terzi le opere in contestazione, difettose, in ritardo, sospese arbitrariamente, tralasciate o mancanti, rivelandosi nei confronti dell’impresa appaltatrice.

La rivalsa è commisurata ai costi di ripristino o riparazione per le opere difettose, ai maggiori costi di esecuzione rispetto a quelli contrattuali, per le opere in ritardo, sospese o non eseguite.

Qualora il Comune intende esercitare l’azione sostitutiva deve notificare tempestivamente all’impresa tale intendimento; entro ventiquattro ore dalla avvenuta notificazione è consentito all’impresa eseguire, completare, sostituire, ripristinare ecc. le opere oggetto di azione sostitutiva;

tale intervento dell’impresa non è consentito per le opere di esecuzione immediata per le quali l’azione sostitutiva sia già iniziata.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

In ogni caso l’importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell’importo contrattuale.

L’Amministrazione Comunale dopo tre contestazioni per il ritardato inizio o ultimazione dei lavori può procedere alla rescissione del contratto per colpa grave dell’appaltatore. (art. 120 D.P.R.

554/2000).

Art. 9 Pagamenti

Alla fine di ogni singolo intervento l’impresa dovrà presentare la nota delle ore, dei materiali e delle attrezzature impiegate per l’intervento, nota che dovrà essere sottoscritta per accettazione dal tecnico dell’UTC che ha ordinato e diretto l’intervento. Entro il 20 di ogni mese si procederà alla stesura della contabilità dei lavori eseguiti nel mese precedente, contabilità da redigersi da parte del tecnico dell’UTC e sottoscritta per accettazione dal rappresentante dell’impresa.

Art. 10

Oneri a carico dell’appaltatore

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, la ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore, per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

La ditta si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non sia aderente alle assicurazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensioni della ditta e da ogni sua altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

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La ditta è responsabile in rapporto alla stazione appaltante della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nel caso che il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime la ditta dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante, o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all’impresa, e se del caso, anche all’Ispettorato suddetto l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti dei lavori se in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando, dall’Ispettorato del Lavoro, non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra la ditta non può opporre eccezioni alla stazione appaltante nè a titolo di risarcimento danni.

Art. 11

Domicilio e reperibilità dell’appaltatore

L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione appaltante il proprio domicilio legale dove la Stazione Appaltante ed il Direttore dei Lavori possono indirizzare ordini e notificare atti.

Dovrà dotarsi, a sua cura e spese, di un recapito operativo collegato ad un’utenza telefonica fissa e mobile alla quale risponde personalmente o risponde persona di sua fiducia che abbia però la possibilità di disporre immediatamente di personale, mezzi e materiali richiestigli. Tutto ciò anche in orario notturno e festivo al fine di poter ovviare a situazioni improvvise di danno o pericolo e comunque di interruzione di pubblico servizio.

In caso di necessità e dietro richiesta della Direzione Lavori l’intervento dovrà iniziare entro due ore dalla comunicazione.

Qualora l’appaltatore non fosse reperibile ai recapiti stabiliti o l’intervento non avesse inizio entro i termini sopra precisati, tali mancanze verranno considerate grave contravvenzione agli obblighi contrattuali. La stazione Appaltante dopo tre contestazioni per irreperibilità o ritardo nell’avvio degli interventi può procedere alla risoluzione in danno del contratto a sensi dell’art. 136 del D.Lgs n. 163/2006.

A causa dell’indisponibilità dell’appaltatore ad intervenire immediatamente il Direttore Lavori potrà senza alcun ulteriore preavviso all’appaltatore, procedere all’esecuzione d’ufficio con successivo recupero delle spese e dei danni patiti, adeguatamente documentati.

La reperibilità notturna, del sabato e festiva, è già compresa nei prezzi unitari e pertanto non sarà ulteriormente compensata.

Art. 12

Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

L’Appaltatore dovrà in sede i offerta assumere tutte le informazioni in merito ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 APRILE 2008, prima dell’inizio dei lavori dovrà dichiarare di essere a conoscenza di tali rischi.

L’appaltatore dovrà coordinare il proprio piano di sicurezza anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese eventualmente coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva, ciò al fine di consentire di promuovere la cooperazione e il coordinamento nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione comma 1 del D.Lgs. 242/96.

L’appaltatore o suo agente dovrà presentarsi alla stazione appaltante, dalle ore 08.00 alle ore 09.00 o in altra ora che verrà concordata con la D.L., onde ricevere gli ordini di lavoro attraverso

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appositi buoni d’ordine e le istruzioni relative alla loro esecuzione se necessario dovrà concordare in sito opere e misure e sarà perciò responsabile di eventuali errori che avessero a riscontrasi.

L’appaltatore non potrà eccepire richiesta di indennità e compensi per danni o perditempo e oneri qualsiasi per l’adozione di tutti gli accorgimenti e precauzioni necessarie per eseguire le opere senza creare disturbo alle attività, la cui continuità deve essere comunque garantita.

La D.L. stabilirà con ordine scritto, la data di inizio delle lavorazioni, il luogo e il tipo di intervento e l’eventuale durata.

L’impresa è obbligata a segnalare tempestivamente ogni inconveniente, pregiudizio, evento straordinario ecc. che dovesse accadere nel corso della esecuzione delle opere.

Art. 13

Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto, a sensi dell’art. 8 del Capitolato Generale d’appalto approvato con D. M. del 19 aprile 2000, n. 145.

A carico dell’appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.

Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge.

Il Comune corrisponde alla Ditta l’I.V.A., alle aliquote di legge, su tutte le liquidazioni.

Art. 14

Modalità di esecuzione dei lavori

Tutti indistintamente i lavori dovranno essere eseguiti con i migliori e più adatti materiali e secondo le migliori regole dell’arte costruttiva.

Nell’esecuzione dei lavori medesimi l’Appaltatore dovrà adottare di sua iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la buona riuscita delle opere e l’incolumità degli operai e dei terzi, assumendosi in caso d’infortunio, ogni responsabilità civile e penale, da cui rende completamente sollevato il personale addetto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L’appaltatore dovrà quindi osservare scrupolosamente tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Inoltre l’appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle modalità, forme e dimensioni risultanti, per le diverse opere e lavorazioni, dai disegni e tipi di esecuzione. Infine, dovrà adottare e applicare tutte le norme che, a maggiore spiegazione ed interpretazione dei disegni e tipi suddetti e delle prescrizioni del presente foglio di patti e condizioni, saranno fornite in corso d’opera dalla direzione lavori.

Art. 15

Valutazione e misurazione delle opere

Per la valutazione e misurazione delle opere e dei lavori eseguiti si farà riferimento ai criteri di misurazione e valutazione delle opere previsti nel Prezziario Opere Edili della Provincia di Brescia, con l’avvertimento che per i noleggi verranno liquidati sulla base delle ore effettive di lavoro, anche se inferiori alle otto previste nel prezziario.

Tutti i lavori in economia dovranno essere preventivamente autorizzati di volta in volta dalla Direzione Lavori. Senza la prescritta autorizzazione le economie non verranno contabilizzate.

Art. 16

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Sicurezza ed organizzazione del lavoro.

Il Comune considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine.

Ai fini di tale obbiettivo devono essere predisposte ed attuate le misure necessarie per la sicurezza e la salute delle persone nel rispetto della normativa vigente.

L’indirizzo generale che viene eseguito nell’ambito dell’esercizio dell’impresa (e quindi va rispettato nella gestione delle opere appaltate) è quello di prevenire ogni possibile situazione contraria alla sicurezza.

La ditta aggiudicatrice prima della stesura del contratto dovrà presentare la documentazione necessaria per la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) per l’attività svolta dal Vostro personale presso la nostra sede.

Art. 17

Conoscenza dei rischi.

La Ditta potrà dare inizio alle opere solo dopo aver consultato presso il Comune, il registro della valutazione dei rischi e/o effettuato con il responsabile della sicurezza il sopraluogo nelle zone interessate in relazione all’entità delle opere ed aver sottoscritto, se necessario, il relativo verbale di sopralluogo congiunto.

Ciò al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza dell’area interessata dalle opere , onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e di renderne edotti i propri lavoratori.

Il verbale verrà redatto prima dell’inizio delle opere.

In caso di opere eseguite sul patrimonio comunale in contemporanea da più ditte il Comune o il responsabile della sicurezza delegato, in osservanza dell’art. 26 del D. Lgs n. 81/08 del 9 aprile 2008, promuove la cooperazione ed il coordinamento a tale scopo indice, prima dell’inizio dei lavori, una riunione tra le Ditte nella quale i datori di lavoro:

cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandoli reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse ditte coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

La ditta aggiudicatrice prima della stesura del contratto dovrà presentare la documentazione necessaria per la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) per l’attività svolta dal Vostro personale presso la nostra sede.

Art. 18

Variazione delle opere e subappalto.

E’ vietato alla Ditta variare per qualsiasi motivo le opere o subappaltare senza il preventivo consenso del Comune, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.

In caso di subappalto occulto, la ditta appaltatrice risponderà verso il Comune ed eventualmente verso i terzi di qualsiasi infrazione alle norme del presente contratto compiuta dalla ditta appaltatrice.

L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante ed il relativo personale da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori subappaltati.

Art. 19

Responsabilità della ditta. Infortuni e danni

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La ditta risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore della ditta da parte di società assicuratrici.

La ditta esegue i lavori sotto la propria responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Comune e di terzi; pertanto sarà obbligo adottare, nell’esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire l’incolumità delle persone addette al servizio ed ai terzi, nonché per evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene, nonché nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 81/08.

La ditta appaltatrice deve tenere conto che le prestazioni a lei affidate si eseguono in prossimità di stabili abitati, di strade pubbliche e di impianti tecnologici, e pertanto dovrà avere la massima cura che in ogni momento sia garantita l’agibilità degli spazi comuni per quanto riguarda il passaggio delle persone e dei veicoli, ciò senza pretendere compenso alcuno per eventuali opere provvisorie.

La ditta appaltatrice deve essere assicurata agli effetti della responsabilità civile nei confronti di terzi.

La ditta dovrà fornire prima dell’inizio dei lavori il nome del datore di lavoro o del responsabile della Sicurezza.

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