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Trento, Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio comunale SEDE

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Academic year: 2022

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Trento, ………... 2020

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio comunale

……….

SEDE Oggetto: Relazione allegata alla Proposta di deliberazione d’iniziativa consiliare –

“Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività degli esercizi commerciali e artigianali alimentari, dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di svago nel territorio cittadino”

E’ del tutto noto come negli ultimi anni si sia fortunatamente diffuso in città, sia nel centro storico che nelle altre aree urbane, il fenomeno spontaneo di aggregazione di giovani che si ritrovano, al fine di incontrarsi e trascorrere insieme le serate.

Le arre interessate sono evidentemente caratterizzate dalle difficoltà di fa coesistere le residenze con i numerosi pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali alimentari e commerciali.

Tale fenomeno ha un elevata importanza raffigurando il positivo rilancio delle attività economiche del settore della ristorazione ma significativo purtroppo il contemporaneo aumento delle criticità nelle relazioni tra cittadinanza residente, operatori commerciali e clientela.

Questo anche a seguito delle costanti problematiche rilevate in tema di emissioni sonore e di igiene pubblica, soprattutto ma non solo, nelle fasce orarie notturne.

E’ fondamentale per un città accogliente ma che allo stesso tempo mantenga il rispetto di tutti i diritti individuare una serie di azioni volte alla tutela, promozione e valorizzazione della città e dei suoi borghi storici nonché degli interessi di ciascuno.

Solo così può essere realizzato e gestito il corretto svolgimento delle attività commerciali, nel rispetto delle altrettanto legittime condizioni di vivibilità per i residenti e di tutela del patrimonio storico, ambientale e artistico.

L’impegno dell'amministrazione comunale deve pertanto dedicare maggiore aiuto, risorse ed attenzione verso la responsabilizzazione degli operatori economici.

Sono loro, se coinvolti nel modo giusto, ad essere fra gli attori principali al fine di raggiungere l’obiettivo di far convergere i risultati professionali acquisiti con le particolari esigenze dei residenti e, più in generale, con le funzioni essenziali della città.

ONDA CIVICA TRENTINO

(2)

Le principali criticità registrate nel territorio comunale riguardano le emissioni sonore derivanti dall'esercizio delle attività commerciali e dallo stazionamento degli avventori fuori dai locali sia durante l'orario di esercizio che oltre l'orario di chiusura degli stessi.

A questo si aggiungono sempre più frequentemente problematiche igienico-sanitarie derivanti dalla presenza di rifiuti di vario genere e dal comportamento di alcuni clienti che ritengono più opportuno adoperare le vie della città ed i muri delle case come orinatoi.

Ed ancora aumentano le risse e gli scontri anche di giovanissimi in preda ai fumi dell’alcol che peraltro non dovrebbe essere loro servito.

Alla luce di quanto esposto, anche in recepimento dei regolamenti già approvati in altre amministrazioni comunali dove è dimostrato funzionare molto bene, appare necessario ed improcrastinabile intervenire sulla materia con un approccio di tipo regolamentare, diretto a disciplinare, in modo certo ma sopratutto controllabile, in forma generale ed organica gli impatti derivanti dalle attività degli esercizi pubblici e di svago nelle aree urbane.

Si specifica che per impatti derivanti dalle attività citate si intendono a puro titolo esemplificativo la non corretta gestione dei rifiuti, le modalità di esercizio delle attività dì intrattenimento, la vendita per asporto di bevande alcooliche e di bevande in contenitori di vetro, la musica ad alto volume, la prassi di tenere le porte aperte con conseguente utilizzo del suolo pubblico quale propaggine dell'esercizio, e via cosi dicendo.

La disciplina normativa introdotta con il Regolamento di cui sì propone l'approvazione si rivolge a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, circoli abilitati alla somministrazione), alle attività commerciali alimentari e alle attività artigianali alimentari (pizzerie da asporto, kebab, attività economiche affini) e riguarda in particolare:

una serie di regole di comportamento applicabili su tutto il territorio comunale ed a tutte le tipologie di operatori economici quali: pulizia e tutela della quiete pubblica con responsabilizzazione degli operatori per le aree di pertinenza e di quelle immediatamente adiacenti gli esercizi; esposizione di idonea cartellonistica sulle norme di convivenza civile, introduzione della cauzione a rendere per l'utilizzo di bicchieri in vetro; divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o latta a far tempo dalle ore 22.00 fino alle ore 07.00; divieto di pubblicizzazione di offerte speciali relative alla vendita e somministrazione di alcolici;uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini a porte e finestre chiuse dalle ore 22.00 alle ore 07,00;

ONDA CIVICA TRENTINO

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la possibilità per il Sindaco, sulla base della documentazione istruttoria di carattere urbanistico, ambientale, di ordine pubblico e sicurezza agli atti dell'amministrazione, di determinare per singoli esercizi, intere vie, zone o quartieri i seguenti orari: apertura dalle ore 7,00 e chiusura alle ore 24; l'assunzione di impegni da parte degli esercenti per ottenere le premialità sotto riportate o orari più ampi di apertura, se soggetti a restrizioni di orario, con prolungamento di un'ora rispetto all'orario di chiusura stabilito, quali:

impegno ad adottare ogni utile accorgimento al fine di contenere, in particolare nelle ore serali o notturne, ogni comportamento che, negli spazi o luoghi interni ed esterni ai locali e nelle immediate adiacenze degli ingressi, generi disturbo alla quiete pubblica, ad es. mediante l'utilizzo di proprio personale, steward urbani e/o addetti all'assistenza alla clientela;

posizionamento nelle immediate adiacenze dei locali di cestini e posacenere da rimuovere a cura dell'esercente al termine della serata;

insonorizzazione dei locali e degli eventuali dehors chiusi;

apposizione di limitatori agli impianti elettroacustici di diffusione sonora, tarati e certificati da tecnico abilitato;

messa a disposizione di spazi all'interno dei locali per artisti locali o per altre attività culturali;

convenzione con parcheggi nelle aree limitrofe;

non presenza di slot machine e apparecchi VLT;

organizzazione di navette per il trasferimento dei clienti in discoteche e locali di intrattenimento e spettacolo.

la previsione di ulteriori premialità per gli esercenti "virtuosi":

ONDA CIVICA TRENTINO

(4)

riconoscimento, da parte dell'Amministrazione, della qualifica di locale virtuoso attestata da specifico logo e ospitalità sul sito del Comune;

promozione da parte del Comune di iniziative di valorizzazione dei luoghi;

individuazione e messa a disposizione, a canone agevolato, di spazi pubblici a favore dei locali virtuosi, per il periodo estivo, in cui svolgere manifestazioni ed esercitare la somministrazione;

gli spazi pubblici saranno individuati in aree a basso impatto rispetto al tessuto residenziale.

Allegati:

Allegato 1: Proposta di delibera Allegato 2: Regolamento

Allegato 3: Fac-simile Ordinanza Allegato 4: Fac-simile Istruttoria

CONSIGLIERE COMUNALE ONDA CIVICA TRENTINO Andrea Maschio

ONDA CIVICA TRENTINO

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Trento, …………. 2020

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio comunale

……….

SEDE Oggetto: Allegato 1 - Proposta di deliberazione d’iniziativa consiliare – “Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività degli esercizi commerciali e artigianali alimentari, dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di svago nel territorio cittadino”

Il consiglio comunale

Vista la relazione di presentazione della presente delibera.

Visti:

il Regio Decreto 773/1931;

La Legge n. 689/1981;

Il D.lgs. 114/1998;

Il D.lgs. 267/2000;

Il D.lgs 59/2010;

La normativa vigente in materia di acustica.

Delibera di approvare il regolamento, con i relativi facsimili allegati, parte integrale e sostanziale della presente proposta.

ONDA CIVICA TRENTINO

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Area: N.

REGOLAMENTO PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI, LE ATTIVITÀ DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, ARTIGIANALI ALIMENTARI, DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI

SVAGO E LE ATTIVITÀ RICETTIVE NON ALBERGHIERE NEL TERRITORIO CITTADINO

2020

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INDICE CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 – Oggetto e finalità Art. 2 – Definizioni

CAPO II

TUTELA DELLA SALUTE, DELL’AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI Art. 3 – Obblighi generali per gli esercenti

Art. 4 – Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e/o latta in determinate aree cittadine e contrasto all'abuso di alcool

Art. 5 – Indicazioni operative in materia di attività sonore CAPO III

ORARI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO Art. 6 – Orari e condizioni di esercizio Art. 7 – Deroghe

Art. 8 – Apertura, trasferimento e subingresso di nuovi esercizi di somministrazione in aree soggette a zonizzazione

Art. 9 – Accordi con l’Amministrazione diretti a minimizzare l'impatto delle attività di pubblico esercizio e di svago

Art. 10 – Premialità dei comportamenti virtuosi CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 – Monitoraggio

Art. 12 – Sanzioni

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PRINCIPI E DEFINIZIONI Art. 1 - Oggetto e finalità

1. II presente regolamento è diretto ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali, le attività commerciali e le attività ricettive non alberghiere, attraverso la regolamentazione dei comportamenti e degli impatti diretti e indiretti sull’ambiente urbano derivanti dall’esercizio di tali attività.

2.

Le disposizioni introdotte con il presente regolamento sono connesse a finalità di tutela della salute pubblica, dei lavoratori, dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza e dell’ordine pubblico e, pertanto, pienamente coerenti con la legislazione in materia di liberalizzazione delle attività economiche, trattandosi di misure ragionevoli, adeguate e proporzionali idonee a garantire le esigenze di tutela dei valori sopra richiamati, così come stabilito dall’art. 31 del D. L. 201/2011, convertito in legge 214/2011.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- esercizi pubblici: locali in cui l’accesso è libero a chiunque ed in cui si svolge un’attività imprenditoriale di tipo commerciale, artigianale o di somministrazione, nonché di intrattenimento, svago e spettacolo, assoggettata a disciplina e controllo amministrativo;

- esercizi artigianali alimentari: attività dirette alla produzione e vendita per asporto o consumo sul posto di beni alimentari di produzione prevalentemente propria (ad es. pizzerie da asporto, kebab, gelaterie, eccetera);

- esercizi commerciali alimentari di vendita al dettaglio: attività svolte professionalmente dirette all’acquisto ed alla rivendita per asporto o per il consumo sul posto, su aree private in sede fissa o su aree pubbliche, direttamente al consumatore finale;

- circoli privati: libere associazioni di persone che si riuniscono per perseguire fini e interessi comuni (culturali, ricreativi, sportivi eccetera) in locali non aperti al pubblico, con accesso consentito ad una cerchia delimitata e individuabile di persone (soci), al cui interno può essere esercitata la somministrazione di alimenti e bevande limitatamente a tali soggetti;

- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: le attività di vendita con il servizio assistito di consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine;

- attività ricettive non alberghiere: con riferimento alle sole categorie dei bed & breakfast, delle case vacanze e delle foresterie lombarde;

- esercizi di vicinato: quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq.;

- dehors: elementi mobili, sedute, punti d’appoggio, posacenere, eccetera, collocati all’esterno dell’attività atti a fungere da richiamo per la clientela stazionante all’esterno degli esercizi pubblici;

- ambiente urbano: l‘equilibrio fra spazio pubblico e spazio privato, socialità e ambiti privati, lavoro e tempo libero;

- impatti diretti: non corretta gestione dei rifiuti, esercizio delle attività accessorie dei pubblici esercizi, vendita per asporto di bevande alcooliche e di bevande in contenitori di vetro;

- impatti indiretti: impatto antropico, aspetti direttamente dipendenti dalla cattiva gestione dell'attività, quali ad esempio la musica ad alto volume, la prassi di tenere le porte aperte per creare l'effetto locale di pubblico spettacolo con conseguente utilizzo del suolo pubblico quale propaggine dell’esercizio e la mancata gestione del comportamento dei clienti all’aperto nei dehors, nelle aree autorizzare osti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali, di tutti gli spazi ed i luoghi contigui o vicini agli esercizi e alle eventuali aree di concessione.;

- quiete pubblica: mantenimento del clima acustico entro i limiti della normale tollerabilità;

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- sicurezza urbana: condizioni di vivibilità nei centri urbani per assicurare la convivenza civile e la coesione sociale;

- incolumità pubblica: l'integrità fisica della popolazione;

- spazi e aree pubbliche o ad uso pubblico: luoghi fisici caratterizzati da un uso sociale o collettivo;

- attività accessoria degli esercizi di somministrazione di alimenti a bevande:

a) uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini;

b) installazione di giochi previsti dalla normativa vigente;

c) organizzazione occasionale di piccoli trattenimenti musicali o di spettacolo, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, concerti, esposizione di opere artistiche, presentazione di libri, di conferenze, con esclusione di trattenimenti danzanti e comunque senza pagamento di un biglietto di ingresso e senza aumento del prezzo della consumazione; vendita di cibo e bevande per asporto: attività di vendita senza servizio finalizzata al consumo nei locali o all’esterno ovvero al domicilio del cliente.

ESERCIZI COMMERCIALI E ARTIGIANALI ALIMENTARI, PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI SVAGO

Art. 3 - indicazioni operative agli esercenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei beni culturali

I gestori dei pubblici esercizi, dei circoli privati abilitati alla somministrazione, degli esercizi artigianali e commerciali di vendita di beni alimentari che consentono il consumo degli alimenti sul posto e gli esercizi di vicinato, al fine di favorire la collaborazione con l'Amministrazione Comunale nel perseguimento delle finalità pubblicistiche relative alla tutela della salute, dell'ambiente e dei beni culturali, adottano misure idonee a contenere eventuali fenomeni di degrado e di disturbo alla quiete pubblica e privata con particolare riguarda a:

1. PULIZIA: assicurando la costante e completa pulizia e la massima condizione di igiene da rifiuti derivanti sia dalla normale attività (in particolare carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti) sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali, di tutti gli spazi ed i luoghi contigui o vicini agli esercizi e alle eventuali aree di concessione. I soli titolari dei pubblici esercizi di somministrazione e degli esercizi artigianali alimentari anche da asporto, a tal fine, sono tenuti a collocare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti derivanti dall'attività (compresi i portacenere e assicurandone il costante svuotamento) ed assicurare la piena e effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali consentendone l'utilizzo gratuito ai propri clienti; al contrario, non dovranno essere collocati contenitori porta bicchieri e/o bevande su mensole, davanzali, eccetera, esterni ai locali.

2. MITIGAZIONE DEL RUMORE E DEL DISTURBO: adottando ogni utile accorgimento al fine di contenere, in particolare nelle ore serali o notturne (dalle 23 alle 7), ogni comportamento che, negli spazi o luoghi interni ai locali nonché nelle loro immediate adiacenze, generi disturbo alla quiete pubblica, come ad esempio la sensibilizzazione degli avventori affinché all’uscita dai locali nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio per la quiete pubblica e privata, nonché all’igiene e al decoro degli spazi pubblici.

3. INFORMAZIONE: esponendo idonea cartellonistica sulle norme di convivenza civile, sul contenimento delle emissioni sonore e sulle sanzioni previste per il disturbo della quiete pubblica e la violazione delle norme a tutela dell'igiene e del patrimonio artistico, culturale ed ambientale.

4. GESTIONE DEHORS: sgomberando, entro l’orario di chiusura del pubblico esercizio, l’area oggetto di occupazione con dehors o comunque renderli inutilizzabili ad eventuali passanti.

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Art. 4 - Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina in determinate aree cittadine Al fine di contrastare il degrado ed i pericoli derivanti dall’abbandono di contenitori di bevande in spazi pubblici, nelle aree per le quali è stata adottata l’ordinanza sindacale di riduzione degli orari ai sensi del successivo art. 6, comma 3, sono determinate le seguenti disposizioni:

1. VENDITA PER ASPORTO – E’ vietata, ai titolari di attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche, di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (quali pizzerie da asporto, kebab ed attività analoghe) e ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, a far tempo dalle ore 23.00 fine alle ore 07.00, la vendita (anche attraverso distributori automatici) per asporto di bevande in contenitori di vetro o latta. E' fatta salva la consegna a domicilio.

2. CONTENITORI PER LA SOMMINISTRAZIONE - I titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande possono effettuare la somministrazione di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro all'interno dei propri locali e negli spazi esterni di propria pertinenza (c.d.

dehors); nel caso in cui i clienti consumino al banco e/o abbiano la possibilità di uscire all'esterno del locale, per l'utilizzo di bicchieri in vetro deve essere versta una cauzione a rendere dell'importo non inferiore a 2 (due) euro; in alternativa dovranno essere utilizzati preferibilmente bicchieri di plastica dura, oppure bicchieri usa e getta e previa assunzione di specifico impegno a garantire la pulizia della strada circostante. A partire da un anno dalla data di pubblicazione del presente regolamento, qualora siano usa e getta, le stoviglie utilizzate dai titolari e gestori delle attività commerciali devono essere biodegradabili e compostabili.

3. DEROGHE - In occasione di manifestazioni autorizzate e di particolari eventi, a discrezione dell’Amministrazione comunale, potranno essere concesse deroghe alla limitazione nella cessione di bevande alcoliche di cui ai punti precedenti, anche su richiesta dell'esercente interessato.

Art. 5 - Indicazioni operative in materia di acustica

1. NORME - Le attività disciplinate dal presente regolamento sono tenute al rispetto dei limiti di emissioni sonore di cui al DPCM 14/11/1997 “Determinazioni dei valori limite delle sorgenti sonore”, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante la legge quadro sull’inquinamento acustico, della zonizzazione acustica comunale e di quanto dichiarato e/o sottoposto a parere APPA in sede di apertura dell’attività.

2. DIFFUSIONE SONORA ALL’ESTERNO - Fatto salvo quanto disposto dal regolamento per la disciplina in deroga delle attività rumorose in materia di manifestazioni e spettacoli, è assolutamente vietata la diffusione sonora all’esterno dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli privati abilitati alla somministrazione, delle attività artigianali e commerciali di vendita di beni alimentari che consentono il consumo di alimenti sul posto.

3. PORTE E FINESTRE – Nell’ambito della somministrazione di alimenti e bevande e dei circoli privati l’esercizio di attività accessorie attraverso l’uso dei apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, dopo le ore 22.00 e fino alle ore 6.00, dovrà avvenire a porte e finestre chiuse, fatto salvo, per la somministrazione di alimenti e bevande il tempo strettamente necessario al passaggio degli avventori, e degli operatori in caso di somministrazione su area pubblica. Al fine di agevolare le funzioni di vigilanza, gli esercenti dovranno esporre, all’esterno dei locali, il titolo abilitativo alla specifica attività accessoria esercitata.

Art. 6 - Orari

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1. PRINCIPI GENERALI - Gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, artigianali alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto della normativa vigente.

2. POTERE DEL SINDACO

In attuazione dell'art. 50 cc. 5 e 7 ter del Dlgs 267/2000, il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze, sulla base degli indirizzi contenuti nel presente regolamento, di limitazione in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Dette ordinanze sono adottate al fine di contrastare fenomeni di grave incuria o degrado del territorio, quali ad esempio l’abbandono di contenitori e rifiuti sul suolo pubblico e di pregiudizio del decoro, della sicurezza e della vivibilità urbana derivanti dall’aggregazione di più persone, laddove generino reiterati comportamenti di inciviltà e di potenziale pericolo, a titolo esemplificativo schiamazzi, alterchi, litigi, danneggiamenti, atti vandalici, imbrattamenti collegati all’abuso di bevande alcoliche. Tali previsioni verranno applicate, non solo nelle immediate vicinanze delle attività di vendita, ma anche nelle aree circostanti fino a 100 mt..

3. DEROGA AI PRINCIPI GENERALI – Con riferimento a singoli esercizi, intere vie, zone o quartieri, sulla base della documentazione istruttoria sia di carattere urbanistico (volta a identificare le zone della città potenzialmente esposte a problemi di convivenza tra attività commerciali e funzioni residenziali, in relazione alla presenza di locali, alla densità abitativa e alla morfologia dei luoghi) che di ordine pubblico e sicurezza urbana (segnalazioni, esposti, sanzioni comminate, ecc.) agli atti dell’Amministrazione, tali orari verranno disposti, con provvedimento del Sindaco ai sensi del comma precedente, come segue: apertura dalle ore 7,00 del mattino–chiusura alle ore 00,00 del giorno dopo.

Di tali disposizioni complessivamente l’Amministrazione darà, con cadenza almeno annuale, conto con informativa in competente commissione consiliare, anche in considerazione del dettato dell’art. 50, comma 7, del Dlgs 267/2000.

4. DEROGHE AGLI ORARI INIZIALMENTE STABILITI - Il Sindaco, con proprio provvedimento, può concedere deroghe agli orari stabiliti ai sensi del comma precedente, anche con riferimento a singoli esercizi, a seguito della sottoscrizione di specifici accordi tra esercenti e Comune, eventualmente anche diversificati in relazione alle specificità delle attività e delle problematiche presenti, che comportano l'assunzione di precisi impegni, diretti a minimizzare gli impatti e contemperare i vari interessi in questione. La permanenza di tali deroghe presuppone che l’esercizio interessato non sia destinatario di accertamenti di violazioni amministrative e procedimenti sanzionatori in materia di orario.

5. LOCALI CON ESCLUSIVA OSPITALITÀ’ INTERNA - Le attività di somministrazione caratterizzate da esclusiva ospitalità interna ai locali e in strutture temporanee chiuse, con somministrazione effettuata esclusivamente all’interno di queste, che non inducono stazionamenti permanenti della propria clientela all’esterno delle aree di somministrazione, possono essere escluse dai provvedimenti di cui al comma 3.

6. PUBBLICITÀ’ ORARI - Gli esercenti l’attività commerciale al dettaglio in sede fissa, artigianali alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, l’orario di effettiva apertura e chiusura dell’attività.

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Art. 6 bis - Orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

1. PRINCIPI GENERALI

Gli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche (compresa la birra di qualsiasi gradazione) effettuata da tutte le attività commerciali, come gli esercizi artigianali, alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, i circoli privati, esercizi di vicinato, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto della normativa vigente.

2. POTERE DEL SINDACO

In attuazione dell'art. 50 cc. 5 e 7 ter del Dlgs 267/2000, il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze, sulla base degli indirizzi contenuti nel presente regolamento, di limitazione in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Dette ordinanze sono adottate al fine di contrastare fenomeni di grave incuria o degrado del territorio, quali ad esempio l’abbandono di contenitori e rifiuti sul suolo pubblico e di pregiudizio del decoro, della sicurezza e della vivibilità urbana derivanti dall’aggregazione di più persone, laddove generino reiterati comportamenti di inciviltà e di potenziale pericolo, a titolo esemplificativo schiamazzi, alterchi, litigi, danneggiamenti, atti vandalici, imbrattamenti, collegati all’abuso di bevande alcoliche. Tali previsioni verranno applicate, non solo nelle immediate vicinanze delle attività di vendita, ma anche nelle aree circostanti fino a 100 metri.

3. DEROGA AI PRINCIPI GENERALI

Con riferimento ai singoli esercizi, intere vie, zone o quartieri, sulla base della documentazione agli atti dell’Amministrazione e riferita sia all’aspetto urbanistico (volta a identificare le zone della città potenzialmente esposte a problemi di convivenza tra attività commerciali e funzioni residenziali, in relazione alla presenza di locali, alla densità abitativa e alla morfologia dei luoghi) che di ordine pubblico e sicurezza urbana (segnalazioni, esposti, sanzioni comminate, ecc), Il Sindaco può, con provvedimento motivato e ai sensi del comma precedente, limitare gli orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche (compresa la birra di qualsiasi gradazione).

Art. 7 - Concessione di dehors

LIMITAZIONI - La Giunta comunale, per ragioni di pubblico interesse concernenti la tutela della circolazione e sicurezza stradale, dell'igiene e dell’ambiente, può formulare indirizzi per il rilascio di nuove concessioni di dehors o il rinnovo delle stesse ovvero condizionarne gli orari di concessione, alla sottoscrizione di specifici accordi tra Comune e titolari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’art. 9 del presente regolamento, diretti a minimizzare l’impatto sul suolo pubblico derivante dalle stesse.

Art. 8 - Referenti per la Sicurezza

STEWARD - Al fine del mantenimento delle condizioni di regolarità nello svolgimento dell’attività d’impresa e/o nel caso di stazionamento della clientela sulla pubblica via, gli esercenti, singolarmente o consorziandosi, possono farsi coadiuvare da idoneo personale, nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

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Art. 9 - Accordi ex art. 11 della legge 07.08.1990, n. 241 tra esercenti e Comune, diretti a minimizzare gli impatti delle attività di pubblico esercizio e di svago.

1. IMPEGNI - Gli accordi tra esercenti e Comune, diretti a minimizzare gli impatti delle attività di pubblico esercizio e di svago e la cui sottoscrizione è obbligatoria ai fini della concessione delle deroghe agli orari stabiliti, devono prevedere l’assunzione di almeno cinque degli impegni di seguito elencati, fra cui obbligatoriamente quello indicato al punto a) per gli esercizi soggetti a restrizione di orario:

a) impegno ad adottare ogni utile accorgimento al fine di contenere, in particolare nelle ore serali o notturne, ogni comportamento che, negli spazi o luoghi interni ed esterni ai locali nonché nelle immediate adiacenze degli ingressi, generi disturbo alla quiete pubblica ad es. mediante l’utilizzo di proprio personale, steward urbani e/o addetti all’assistenza alla clientela.

b) insonorizzazione dei locali e degli eventuali dehors chiusi;

c) apposizione di limitatori agli impianti elettroacustici di diffusione sonora, tarati e certificati da un tecnico abilitato;

d) posizionamento di cestini e posa-ceneri nelle immediate adiacenze dei locali; al termine della serata tali supporti dovranno essere rimossi a cura dell’esercente;

e) organizzazione di eventi di profilo culturale o iniziative rivolte al bere responsabile, con cadenza almeno mensile;

f) punto Wi Fi gratuito accessibile durante l’intero orario di esercizio;

g) convenzione con parcheggi nelle aree limitrofe;

h) non presenza di slot machine e apparecchi VLT;

i) organizzazione – entro l’orario di chiusura - di navette per il trasferimento dei clienti in discoteche e locali di intrattenimento e spettacolo.

2. IMPEGNI NON PREVISTI - Ulteriori o differenti impegni potranno essere definiti ed assunti in ragione della necessità di contemperare l’esercizio delle attività imprenditoriali con altri interessi pubblici.

Art. 10 - Premialità dei comportamenti virtuosi

AGEVOLAZIONI - Gli esercenti che sottoscrivono gli accordi di cui al precedente art. 9, accedono alla premialità del prolungamento dell’orario di apertura di un’ora rispetto all’orario di chiusura stabilito, se soggetti a restrizioni di orario; possono, inoltre, accedere alle seguenti premialità aggiuntive:

a) riconoscimento, da parte dell’Amministrazione, della qualifica di locale virtuoso attestata da specifico logo e ospitalità sul sito del Comune;

b) promozione da parte del Comune di iniziative di valorizzazione dei luoghi;

c) individuazione e messa a disposizione, a canone agevolato, di spazi pubblici a favore dei locali virtuosi, per il periodo estivo, in cui svolgere manifestazioni ed esercitare la somministrazione; gli spazi pubblici saranno individuati in aree a basso impatto rispetto al tessuto residenziale.

Art. 11 - Monitoraggio

Al fine di verificare gli effetti derivanti dall’applicazione del presente regolamento, individuare le eventuali criticità e formulare proposte sugli interventi e misure correttive da adottare, è costituito un apposito organo di monitoraggio, che si riunirà con cadenza mensile, costituito, oltre che da rappresentanti dell’Amministrazione comunale, da n. 8 membri, individuati come segue:

- 1 membro della giunta;

- il Presidente della commissione competente;

- 1 membro di maggioranza;

- 1 un membro di minoranza

- 2 componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria presenti sul territorio;

- 2 componenti in rappresentanza dei residenti delle zone soggette a restrizioni di orario.

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ATTIVITÀ’ RICETTIVE NON ALBERGHIERE

Art. 12 - Indicazioni operative ai gestori a tutela della salute e dell’ambiente

I gestori delle attività ricettive non alberghiere collocate in condomini, cortili o luoghi che non hanno accesso diretto alla pubblica via, al fine di favorire la collaborazione con l’Amministrazione comunale nel perseguimento delle finalità pubblicistiche relative alla tutela della salute e dell’ambiente, adottano misure idonee a contenere eventuali fenomeni di degrado e di disturbo alla quiete pubblica e privata con particolare riguardo a:

1. MITIGAZIONE DEL RUMORE E DEL DISTURBO: I gestori, in coerenza con il regolamento condominiale vigente, devono adottare ogni utile accorgimento al fine di contenere, in particolare nelle ore serali o notturne (dalle 23 alle 7, fatti salvi orari più restrittivi previsti dal regolamento condominiale), ogni comportamento che, negli spazi interni agli appartamenti/camere/locali dati in locazione e negli spazi condominiali nonché nelle loro immediate adiacenze, generi disturbo alla quiete pubblica. A tal fine gli ospiti devono essere adeguatamente informati e sensibilizzati affinché all’interno e soprattutto all’entrata e all’uscita dagli appartamenti/camere/locali, nelle pertinenze, nei vani scala e negli androni condominiali nonché nelle immediate vicinanze, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio per la quiete pubblica e privata, nonché all’igiene e al decoro degli spazi comuni e pubblici.

2. RICONOSCIBILITÀ’ DEI LOCALI: Al fine di facilitare l’individuazione degli appartamenti/camere/locali dati in locazione, i gestori delle case vacanze debbono esporre all’esterno degli edifici una targa identificativa dell’attività che ne riporti il nome, il codice identificativo regionale assegnato nonché l’eventuale numero di interno o piano. Le dimensioni e le caratteristiche della targa sono definiti dalla Polizia Locale.

3. PULIZIA: I gestori sono responsabili del corretto smaltimento dei rifiuti, sia che lo stesso sia effettuato personalmente, attraverso propri incaricati o direttamente dagli ospiti. Lo smaltimento dei rifiuti prodotti deve avvenire sulla base del programma di conferimento stabilito dal condominio e di raccolta determinato dalla società gestore del ritiro e dello smaltimento.

4. INFORMAZIONE : Gli ospiti debbono essere edotti di quanto indicato ai punti precedenti, sia al momento della prenotazione, sia attraverso idonea cartellonistica da apporre, a cura del gestore, negli appartamenti/camere/locali dati in locazione, che richiami l’attenzione sulle norme di convivenza civile, sul contenimento delle emissioni sonore e sulle sanzioni previste per il disturbo della quiete pubblica ed ambientale.

(15)

Art. 13 - Modalità ed orari di check-in

1. Dalle ore 23 alle ore 7.00 non è consentito utilizzare sistemi automatizzati di accesso (e di consegna delle chiavi) ai condomini o a cortili o luoghi che non hanno accesso diretto alla pubblica via ma deve essere predisposto dal gestore un servizio di accoglienza e accompagnamento agli appartamenti/camere/locali dati in locazione.

2. Le modalità di accesso agli appartamenti/camere/locali devono essere indicate sui siti che pubblicizzano l’attività.

Art. 14 - Sanzioni amministrative

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito in via principale alla Polizia locale nonché ai dipendenti delle strutture comunali individuate dall’Amministrazione comunale.

Per l’accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

2. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle delibere della Giunta comunale vigenti ed adottate ai sensi del secondo comma dell’art. 16 della Legge.

3. Ai sensi dell’art. 13 della citata Legge, gli organi di cui al comma 1 possono, per l’accertamento delle violazioni, procedere a rilievi fotografici e ad ogni altra operazione tecnica necessaria.

4. Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o delle ordinanze allo stesso attuative, comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria sino a Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguerle con il pagamento in misura ridotta della somma di Euro 333,33.

In caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente art.6 bis, oltre alla sanzione amministrativa di cui sopra, verrà applicata la sospensione dell'attività economica fino ad un massimo di 7 (sette) giorni.

5. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione di quanto contenuto negli artt. 12 e 13 del presente regolamento comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria sino a Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguerla con il pagamento in misura ridotta di Euro 333,33.

6. Per i soli pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento comportano l’applicazione della sanzioni amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 17 bis, comma 3, del R.D. 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) da Euro 154,00 a Euro 1.032,00, con facoltà per il trasgressore di estinguerle con il pagamento in misura ridotta della somma di Euro 308,00. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 17 ter e 17 quater del citato R.D. 773/1931, con l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria prevista della sospensione dell’attività per un periodo non superiore a mesi 3 (tre).

Art. 15 - Disposizioni finali

1. Sono abrogate le disposizioni comunali contrarie o incompatibili con il presente regolamento, ad eccezione di quelle disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia acustica e dei relativi provvedimenti eventualmente adottati nei confronti delle singole attività.

2. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione di carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento, si intendono recepite in modo automatico.

(16)

ALLEGATO 3 – FACSIMILE ORDINANZA ORDINANZA N. ___

OGGETTO: ordinanza di limitazione dell’orario di apertura di alcune attività commerciali ai sensi dell’art. 6 del “

REGOLAMENTO PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI, LE ATTIVITÀ DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, ARTIGIANALI ALIMENTARI, DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI SVAGO E LE ATTIVITÀ RICETTIVE NON ALBERGHIERE NEL TERRITORIO CITTADINO”

IL SINDACO

Premesso che:

• il Consiglio comunale, con provvedimento n. ___ assunto in data ___ _____ _____, ha approvato il

REGOLAMENTO PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI, LE ATTIVITÀ DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, ARTIGIANALI ALIMENTARI, DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI SVAGO E LE ATTIVITÀ RICETTIVE NON ALBERGHIERE NEL TERRITORIO CITTADINO, teso a disciplinare in forma generale ed organica gli impatti derivanti dalle attività degli esercizi pubblici e di svago nelle aree urbane in relazione alle condizioni di vivibilità per i residenti e della salute del patrimonio storico, ambientale e artistico della città;

tale regolamento stabilisce una serie di regole di comportamento applicabili su tutto il territorio comunale ed a tutte le tipologie di operatori economici ivi indicate, tese in particolare a ridurre le emissioni sonore derivanti dall’esercizio delle attività commerciali, dello stazionamento degli avventori fuori dai locali sia durante l’orario di esercizio sia anche oltre l’orario di chiusura degli stessi, a mitigare le problematiche igienico-sanitarie derivanti dalla presenza, all’esterno dei locali, di rifiuti di vario genere;

oltre a tali regole di comportamento, il regolamento citato prevede, all’art. 6, una disciplina degli orari cosi descritta: “Con riferimento a singoli esercizi, intere vie, zone o quartieri, sulla base della documentazione istruttoria sia di carattere urbanistico (volta a identificare le zone della città potenzialmente esposte a problemi di convivenza tra attività commerciali e funzioni residenziali, in relazione alla presenza di locali, alla densità abitativa e alla morfologia dei luoghi) che di ordine pubblico e sicurezza urbana (segnalazioni, esposti, sanzioni comminate, ecc.) agli atti dell’Amministrazione, tali orari verranno disposti, con provvedimento del Sindaco ai sensi del comma precedente, come segue: apertura dalle ore 6,00 del mattino–chiusura alle ore 00,30 del giorno dopo”;

• il regolamento prevede inoltre che i comportamenti virtuosi degli esercenti soggetti a tale restrizione vengano riconosciuti con una serie di premialità ed agevolazioni; in particolare, che soggetti interessati da tale restrizione possano, ai sensi dell’art. 9 del regolamento, ottenere un prolungamento del termine massimo di apertura dell’attività, sino alle ore 1,30 del giorno dopo, a condizione che sottoscrivano con l’Amministrazione accordi diretti a minimizzare gli impatti delle attività, ai sensi dell’art. 11 della legge 241/90, secondo le modalità nello stesso regolamento stabilite.

Ritenuto che tali previsioni regolamentari siano pienamente conformi a quanto stabilito dall’art. 1, comma 2, del D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, che recita: “ Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.”. Lo stesso regolamento subordina, infatti, l’applicazione di misure restrittive nell’esercizio di attività commerciali solo a fronte di documentata istruttoria sia di carattere urbanistico che di ordine pubblico, sicurezza urbana, vivibilità urbana e di disturbo della quiete che legittimi l’apposizione di limiti al suo pieno esercizio.

(17)

Viste le relazioni del Servizio Urbanistica….(protocollo….) e della Polizia Locale (prot…), depositate agli atti dell’Amministrazione presso le rispettive segreterie di Direzione e Comando, dalle quali si riscontra la presenza delle situazioni di cui all’art. 6, comma 3, del Regolamento, verificate anche alla luce di quanto indicato al comma 5 dello stesso art. 6.

Dato atto che tali relazioni evidenziano rispettivamente specificità urbanistiche e criticità dal punto di vista dell’ordine pubblico, della sicurezza urbana e della vivibilità per la Via Cavour, vicolo………..e limitatamente a singoli esercizi, per le vie Calepina……, mentre per le restanti vie cittadine – indicate nella documentazione istruttoria prodotta dal Servizio Urbanistica – seppur ricadenti all’interno dell’ambito urbanisticamente assimilabile da un punto di vista della morfologia urbana, della densità abitativa e della presenza di attività commerciali, non sussistano segnalazioni dal punto di vista della sicurezza, dell'ordine pubblico e della vivibilità.

Considerato che, sulla base delle relazioni citate, in tali vie, si evidenziano problematiche riguardanti la sicurezza/ordine pubblico e la vivibilità, lesiva della sicurezza, libertà e risposo delle persone ivi residenti e che a protezione delle salute umana, dell’ambiente e del patrimonio culturale ed edilizio si ritiene pertanto opportuno adottare, come consentito dall’art. 1, comma 2, del D.L. 24/01/2012, n. 1 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27 e come indicato dall’art. 6 del citato regolamento, un provvedimento di determinazione degli orari degli esercizi commerciali e artigianali alimentari, dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di svago operanti nelle vie indicate.

Ritenuto che gli orari predeterminati dal Regolamento, apertura non prima delle 6,00 del mattino, chiusura non dopo le 00,30 del giorno successivo, siano ragionevolmente proporzionati alle perseguire finalità di interesse pubblico generale illustrate.

Dato che il Regolamento più volte citato costituisce indirizzo al Sindaco da parte del Consiglio comunale, cosi come previsto dall’art. 50, comma 7, della Legge 267/2000, il quale subordina l’adozione di provvedimenti sindacali in materia di orario all’adozione di indirizzi da parte dell’Organo di indirizzo dell’Ente.

Viste le relazioni del Servizio Urbanistica….(protocollo….) e della Polizia Locale (prot…) Visto l’art. 1 del D.L. 24/01/2012, n. 1 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27

Visto il vigente Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività degli esercizi commerciali e artigiani alimentari, dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di svago nel territorio comunale.

Visto l'art 50, comma 7, del Dlgs 267/2000

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal dirigente competente, ai sensi dell’art …. del vigente Statuto comunale

ORDINA

a decorrere dalla data del … …. …….., ai pubblici esercizi, circoli privati abilitati alla somministrazione, esercizi artigianali e commerciali di vendita di beni alimentari che consentono il consumo degli alimenti sul posto, indicati nell’allegato elenco, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’osservanza del seguente orario: apertura non prima delle 6.00 del mattino, chiusura non dopo le 00,30 del giorno successivo.

DA ATTO

che, cosi come previsto dall’art. 4 del Regolamento, nelle stesse vie entrano in vigore le seguenti disposizioni:

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1. VENDITA PER ASPORTO: E’ vietata, ai titolari di attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche, di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (quali pizzerie da asporto, kebab ed attività analoghe) e ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, a far tempo dalle ore 23.00 fino alle ore 7.00, la vendita (anche attraverso distributori automatici) per asporto di bevande in contenitori di vetro o latta. E’ fatta salva la consegna a domicilio.

2. CONTENITORI PER LA SOMMINISTRAZIONE : i titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande possono effettuare la somministrazione di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro all’interno dei propri locali e negli spazi eterni di propria pertinenza )c.d. dehors); nel caso in cui i clienti consumino al banco e/o abbiano la possibilità di uscire all’esterno del locale, per l’utilizzo di bicchieri in vetro deve essere versata una cauzione a rendere dell’importo non inferiore a due euro; in alternativa dovranno essere utilizzati bicchieri di plastica usa e getta, previsa assunzione di specifico impegno a garantire la pulizia della strada circostante

AVVERTE

è data facoltà, ai titolari degli esercizi commerciali e artigianali alimentari e ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di svago, di chiedere, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, la sottoscrizione di accordi con l'amministrazione, ai sensi dell’art. 11 della Legge 241/90 e secondo le modalità nello stesso Regolamento stabilite, diretti a minimizzare gli impatti delle attività, al fine di accedere alle premialità previste dall’art. 10 e in particolare di ottenere il prolungamento de un ora nel termine di apertura dell’attività.

DISPONE

1. la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio comunale e sul sito del Comune di Trento;

2. il recapito della stessa ai titolati degli esercizi commerciali e artigianali alimentari e ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di svago la cui attività abbia luogo nelle vie sopraindicate;

3. la trasmissione della stessa alle associazioni di categoria interessate e agli organi di informazione.

Copia del presente provvedimento viene inoltre trasmessa alla Questura di Trento, al Comando dell'Arma dei Carabinieri, al comando della Guardia di Finanza, alla Polizia Locale.

La violazione………..

Il Sindaco

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