• Non ci sono risultati.

GRANDI INTERVENTI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIA. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "GRANDI INTERVENTI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIA. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa"

Copied!
18
0
0

Testo completo

(1)

GRANDI

INTERVENTI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIA

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA CO M P R E N S IVA D E L G LO S SAR I O E LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE P R I MA D E LL A S OT TO S C R I ZI O N E D E L CO NTR AT TO

Prima della sottoscrizione leggere a t t e n t a m e n t e l a N o t a I n f o r m a t i v a

Mod. 39/534 - Ed. 01.01.2017

(2)
(3)

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

Assicurato

La persona il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Cattolica

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa.

Contraente

Il soggetto che stipula l’assicurazione nell’interesse proprio o di altri ed è tenuto al pagamento del premio.

Domicilio

La dimora abituale o occasionale, stabile o temporanea dell’Assicurato

Indennizzo/Indennità

La somma dovuta da Fata in caso di sinistro.

Infortunio

L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

Istituto di Cura

Ogni Ospedale, Clinica o Casa di Cura in Italia o all’estero, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, al ricovero ed eventualmente all’assistenza sanitaria ambulatoriale anche in regime di degenza diurna, esclusi comunque Stabilimenti termali, Istituti per la cura a fini estetici o dietetici, Case di convalescenza, di soggiorno o di riposo e Cliniche del benessere.

Malattia

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Massimale

La somma assicurata che rappresenta il limite massimo contrattualmente previsto dell'indennizzo o liquidabile.

Nucleo familiare

Le persone risultanti nel certificato di stato di famiglia per le quali Cattolica è disposta a prestare l’assicurazione.

Polizza

Il documento cartaceo che prova l’esistenza del contratto di assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente a Cattolica per l’assicurazione.

Ricovero

La degenza in Istituto di Cura che comporti pernottamento.

Rischio

La probabilità del verificarsi del sinistro.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Mod. 3

9/534 - Edizione 01.01.2017NOTA INFORMATIVA Pagina 1di 7

C O NTR A T TO DI ASSICU R A ZION E MAL A T TIA - GR AN DI I N TERVENTI

(4)

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Informazioni generali

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa

- Sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona - Tel. 0458391111 - Fax 0458391112

- Sito internet:www.cattolica.it

- Email: cattolica@cattolicaassicurazioni.it

- pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it.

- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237; iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa

L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 1.909 milioni di euro (capitale sociale: 523 milioni di euro - totale riserve patrimoniali: 1.342 milioni di euro).

L'indice di solvibilità della gestione danni è pari a 5,7 ed è determinato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

Si rinvia al sito internet di Cattolicawww.cattolica.itper la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

Entrando nell’Area Clienti del sito internet di Cattolica è possibile accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte (condizioni contrattuali, scadenze, stato dei pagamenti, eccetera); sarà necessario registrarsi, seguendo le istruzioni ivi riportate, per ottenere le credenziali identificative personali.

Pagina 2di 7

C O NTR A T TO DI ASSICU R A ZION E MAL A T TIA - GR AN DI I N TERVENTI

NOTA INFORMATIVAMod. 39/534 - Edizione 01.01.2017

(5)

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto può essere stipulato con o senza tacito rinnovo.

Avvertenza

In caso di contratto stipulato con tacito rinnovo, per impedire il rinnovo del contratto per un’ulteriore annualità, deve essere inviata comunicazione scritta di disdetta almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Si rinvia all’articolo 8 “Durata dell’assicurazione” per la disciplina di dettaglio.

COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

La garanzia prevede il rimborso delle spese mediche sostenute dall’Assicurato/i rese necessarie da grande intervento chirurgico conseguente a malattia o ad infortunio.

Per la disciplina di dettaglio delle garanzie Rimborso spese mediche si rinvia agli articoli 12 “Oggetto dell’assicurazione”, 13

“Prestazione Alternativa alla Garanzia di cui ai punti 2-3-4”, 15 “Trapianti di Organi” e 16 “Elenco Interventi Chirurgici Garantiti”

delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza

Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo o a riduzione.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle previsioni delle Condizioni di assicurazione di seguito indicate.

Articoli 12 “Oggetto dell’assicurazione”, 13 “Prestazione Alternativa alla Garanzia di cui ai punti 2-3-4”; 17 “Esclusioni”.

Avvertenza

Le prestazioni vengono erogate nei limiti del massimale per anno assicurativo (che possono essere pattuiti per persona o nucleo familiare).

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle previsioni delle Condizioni di assicurazione di seguito indicate.

Articoli 12 “Oggetto dell’assicurazione” e 18 “Massimali”.

ESEMPI MASSIMALE

Massimale per anno e per persona previsto in polizza Euro 26.000:

spese indennizzabili sostenute Euro 30.000 rimborso Euro 26.000.

Avvertenza

Il limite massimo di età assicurabile è: 70 anni

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli 7 "Limiti di età" e 8 "Durata dell'assicurazione" delle Condizioni di assicurazione.

PERIODI DI CARENZA CONTRATTUALI Avvertenza

Sono previsti periodi iniziali di carenza. Per le relative discipline di dettaglio si rinvia all’articolo 14 “Termini di Aspettativa e Limiti delle Prestazioni” delle Condizioni di assicurazione.

DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO - NULLITÀ Avvertenza

Le dichiarazioni non veritiere o inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di Cattolica rese dal Contraente e/o dell’Assicurato in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione.

Per le conseguenze si rinvia alla prima parte dell’articolo 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio - Aggravamento del rischio” delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza

Alcune malattie ed affezioni costituiscono cause di inassicurabilità.

Per la disciplina di dettaglio si rinvia all’articolo 19 “Persone non assicurabili” delle Condizioni di assicurazione.

AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO - VARIAZIONI DELLA PROFESSIONE

L’Assicurato deve dare comunicazione scritta a Cattolica di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Mod. 39/534 - Edizione 01.01.2017NOTA INFORMATIVA

C O NTR A T TO DI ASSICU R A ZION E MAL A T TIA - GR AN DI I N TERVENTI

Pagina 3di 7

(6)

La mancata comunicazione può produrre le conseguenze richiamate nella seconda parte dell’articolo 1 -“Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio - Aggravamento e diminuzione del rischio”.

Le variazioni della professione non incidono sulla valutazione del rischio.

ESEMPIO DI MODIFICAZIONE DEL RISCHIO

L’insorgere di uno stato di tossicodipendenza o di alcolismo costituisce un aggravamento del rischio tale da escludere in ogni caso il permanere del consenso di Cattolica all’assicurazione a prescindere dallo stato di salute dell’Assicurato.

PREMI

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere corrisposte alle scadenze previste.

Eccettuati i casi di contratti di durata inferiore all’anno e di rateo iniziale infrannuale, il periodo assicurativo è di un anno.

Il premio può essere corrisposto con i seguenti mezzi di pagamento:

- denaro contante entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificamente prescritti dall'ISVAP/IVASS;

- assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a Cattolica o all’Intermediario, espressamente in tale qualità;

- carta di debito (cd PagoBANCOMAT)/carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico, in base alla normativa vigente;

- bonifico su c/c bancario o postale.

Avvertenza

Se il Contraente è un’Amministrazione, un Organismo o un Ente i cui affidamenti di servizi sono soggetti alla normativa del codice dei contratti (decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni), i premi relativi dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante bonifico bancario con le modalità previste, per la tracciabilità dei relativi flussi, dalla legge n.

136 del 13 agosto 2010 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ove l’assicurazione sia, invece, stipulata da un soggetto privato che non agisca quale soggetto aggiudicatore ma necessiti di una copertura assicurativa comunque inerente all’esecuzione di una commessa pubblica, resta, invece, semplicemente escluso, anche a prescindere dall’importo del premio dovuto, l’impiego di mezzi di pagamento non documentabili quale il denaro contante; in tali casistiche, infatti, vanno osservati gli obblighi di tracciabilità cosiddetta “attenuata” di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, cui si rinvia.

Il premio può essere frazionato in rate semestrali o quadrimestrali senza alcun onere aggiuntivo.

Avvertenza

L’Impresa o l’intermediario possono applicare sconti di premio:

- ai sensi dell’art 1899, terzo comma del codice civile, concordando con il cliente una durata del contratto pari o superiore a due anni;

- con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale.

ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE

Premio, massimali e somme assicurate non sono soggetti ad adeguamento alla scadenza dell’annualità assicurativa.

DIRITTO DI RECESSO Avvertenza

Entro diversi limiti di tempo, è facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto per sinistro.

Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto si rinvia all’articolo 6 “Recesso per sinistro” delle Condizioni di assicurazione.

Per i contratti stipulati per una durata superiore a cinque anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata ai sensi dell’articolo 1899 del codice civile.

PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

L’Assicurato perde il diritto all’indennità o alla prestazione ai sensi dell’articolo 1915 comma 1 del codice civile qualora ometta dolosamente di adempiere all’obbligo di denuncia del sinistro all’Impresa entro 3 giorni dalla data in cui si e verificato ovvero ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità.

Pagina 4di 7

C O NTR A T TO DI ASSICU R A ZION E MAL A T TIA - GR AN DI I N TERVENTI

NOTA INFORMATIVAMod. 39/534 - Edizione 01.01.2017

(7)

LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO Al contratto si applica la legge italiana.

REGIME FISCALE

Il premio imponibile di ciascuna garanzia è soggetto all'imposta sulle assicurazioni nella misura del 2,5%.

Mod. 39/534 - Edizione 01.01.2017NOTA INFORMATIVA Pagina 5di 7

C O NTR A T TO DI ASSICU R A ZION E MAL A T TIA - GR AN DI I N TERVENTI

(8)

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO Avvertenza

Per la garanzia, il momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell’intervento chirurgico a seguito di infortunio o malattia; sono previsti termini e modalità per la denuncia del sinistro.

In caso di Arbitrato, il Contraente è tenuto a sostenere le proprie spese ed a remunerare il medico da lui designato, contribuendo altresì per metà alle spese e competenze per il terzo medico.

Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rinvia alle previsioni delle Condizioni di assicurazione di seguito indicate:

articoli 21 “Denuncia di sinistro - Obblighi del Contraente e dell’Assicurato”, 22 “Controversie e Arbitrato irrituale”, 23 “Criteri di Liquidazione”.

ASSISTENZA DIRETTA - CONVENZIONI

Non è previsto il pagamento diretto delle spese sanitarie indennizzabili, da parte di Cattolica, ad Istituti di Cura, centri medici o laboratori con la stessa convenzionati.

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA Servizio Reclami di Gruppo

Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia) Fax: 045/8372354

Email: reclami@cattolicaassicurazioni.it Indicando i seguenti dati:

- nome, cognome, indirizzo completo dell’esponente;

- numero della polizza e nominativo del Contraente;

- numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento;

- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.

L’impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - Telefono 06.421331 - fax 06.42133745 o 06.42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell’IVASS, www.ivass.it, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all’IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;

- denominazione dell’impresa, dell’eventuale intermediario di cui si lamenta l’operato;

- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito:

http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm.

Si ricorda che, il reclamante in alternativa alle sopra illustrate modalità, potrà attivare:

· la procedura prevista dall’Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri r.c. auto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCA la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000 Euro;

· la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, secondo quanto previsto dall’art. 3 del suddetto Decreto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (RCA) e natanti (RC natanti);

· la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28, presentando specifica istanza ai sensi dell’art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall’art. 16 del citato decreto per le controversie in materia degli altri rami danni (CVT - Furto, Incendio, Kasko e garanzie accessorie) diversi dalla RCA.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.

Pagina 6di 7

C O NTR A T TO DI ASSICU R A ZION E MAL A T TIA - GR AN DI I N TERVENTI

NOTA INFORMATIVAMod. 39/534 - Edizione 01.01.2017

(9)

ARBITRATO

È prevista la facoltà delle Parti di conferire ad un collegio arbitrale mandato a decidere eventuali controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro.

Avvertenza

In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità giudiziaria. Il luogo di svolgimento dell’arbitrato è la sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicina all’Assicurato.

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento 01.01.2017.

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Dott. Giovan Battista Mazzucchelli

Mod. 39/534 - Edizione 01.01.2017NOTA INFORMATIVA Pagina 7di 7

C O NTR A T TO DI ASSICU R A ZION E MAL A T TIA - GR AN DI I N TERVENTI

(10)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

DEFINIZIONI pag. 2

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE pag. 3

RIMBORSO SPESE MEDICHE “GRANDI INTERVENTI” pag. 4

Pagina 1di 7

C O NTR A T TO DI ASSICU R A ZION E MAL A T TIA - GR AN DI I N TERVENTI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - INDICEMod. 39/534 - Edizione 01.01.2017

(11)

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurato

La persona il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e di altri ed è tenuto al pagamento del premio.

Cattolica

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa.

Indennità o Indennizzo

La somma dovuta da Cattolica in caso di sinistro.

Infortunio

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente contestabili.

Istituto di Cura

Ogni Ospedale, Clinica o Casa di Cura in Italia o all’estero, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, al ricovero ed eventualmente all’assistenza sanitaria ambulatoriale anche in regime di degenza diurna, esclusi comunque stabilimenti termali, Istituti per la cura a fini estetici o dietetici, case di convalescenza, di soggiorno o di riposo e Cliniche del benessere.

Malattia

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Polizza

Il documento cartaceo che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente a Cattolica per l'assicurazione.

Ricovero

La degenza in Istituto di Cura che comporti pernottamento.

Rischio

La probabilità del verificarsi del sinistro.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Mod. 39/534 - Edizione 01.01.2017CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - DEFINIZIONI Pagina 2di 7

C O NTR A T TO DI ASSICU R A ZION E MAL A T TIA - GR AN DI I N TERVENTI

(12)

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento e diminuizione del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta a Cattolica di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati da Cattolica possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’articolo 1898 del codice civile. Costituiscono aggravamento del rischio tale da escludere il consenso di Cattolica al permanere dell’assicurazione le patologie ed affezioni indicate negli articoli 18 - Persone non assicurabili.

Nel caso di diminuzione del rischio Cattolica è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’articolo 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall’articolo 1910 codice civile.

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Cattolica. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di Cattolica al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’articolo 1901 del codice civile.

Art. 4 - Modifiche dell’assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Pagamento dell’indennizzo

Valutato il danno, verificata l’operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone avviso all’altra Parte mediante lettera raccomandata. In caso di polizza con più Assicurati la suddetta facoltà di recesso può essere esercitata limitatamente al solo Assicurato cui si riferisce il sinistro.

Il Contraente può esercitare il diritto di recesso per l’intera durata del contratto, Cattolica esclusivamente nei primi due anni dalla stipulazione dello stesso.

Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata da parte di Cattolica; quello esercitato da Cattolica ha efficacia dopo 30 giorni da quello di invio della raccomandata stessa.

In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Cattolica rimborsa il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi diritti di emissione e imposte.

Art. 7 - Limite di età

Il limite massimo di età assicurabile è 70 anni.

Art. 8 - Durata dell’assicurazione

Salvo il caso in cui in polizza sia espressamente escluso il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta di una delle Parti mediante lettera raccomandata, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente, fino a che, alla scadenza del rinnovo successivo al primo, l’Assicurato abbia raggiunto il limite di età assicurabile.

Alla suddetta scadenza, il contratto - nella parte riguardante l’Assicurato che ha superato il limite di età assicurabile - non è più soggetto a tacito rinnovo.

Per i contratti stipulati per una durata superiore a 5 anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata ai sensi dell’articolo 1899 del codice civile.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

Pagina 3di 7

C O NTR A T TO DI ASSICU R A ZION E MAL A T TIA - GR AN DI I N TERVENTI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALEMod. 39/534 - Edizione 01.01.2017

(13)

Mod. 39/534 - Edizione 01.01.2017

C O NTR A T TO DI ASSICU R A ZION E MAL A T TIA - GR AN DI I N TERVENTI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - RIMBORSO SPESE MEDICHE Pagina 4di 7

C O NTR A T TO DI ASSICU R A ZION E MAL A T TIA - GR AN DI I N TERVENTI

Art. 10 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Cattolica entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o da quando ne avuto la possibilità, ai sensi dell’articolo 1913 del codice civile.

L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’articolo 1915 del codice civile.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

RIMBORSO SPESE MEDICHE PER GRANDI INTERVENTI

Art. 12 - Oggetto dell’assicurazione

La Società rimborsa all’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale assicurato, in caso di grande intervento (come da elenco previsto all’art. 16) reso necessario da malattia o da infortunio:

1. le spese per analisi di laboratorio e per gli accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari medici) effettuati nei 100 giorni precedenti l’intervento;

2. le spese per gli onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento (compresi gli apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l’intervento);

3. le spese per l’assistenza medica, per cure, per trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i medicinali e per gli esami post- intervento riguardanti il periodo di ricovero;

4. le spese per le rette di degenza;

5. le spese di trasporto dell’Assicurato in autoambulanza all’Istituto di cura per l’intervento;

6. le spese rese necessarie dall’intervento e sostenute dopo la cessazione del ricovero: per esami, per acquisto di medicinali, per prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, effettuati nei 100 giorni successivi all’intervento, nonché per trattamenti fisioterapici e rieducativi e per cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) effettuati nei 150 giorni successivi all’intervento stesso.

Il limite di rimborso per quanto previsto ai punti 5 e 6 non potrà superare complessivamente il 15% del massimale assicurato.

Art. 13 - Prestazione alternativa alla garanzia di cui ai punti 2 - 3 - 4

In caso di ricovero in Istituto di cura, indennizzabile a termini di polizza, l’Assicurato, sia nel caso in cui le spese sanitarie siano interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, sia nel caso in cui siano totalmente o parzialmente a suo carico, può optare per la corresponsione di una indennità per ciascun giorno di ricovero pari all’1% della somma assicurata, con massimo di Euro 52 per giorno e per persona, in alternativa al rimborso delle spese di cui ai punti 2, 3 e 4 del precedente articolo.

Art. 14 - Termini di aspettativa e limiti delle prestazioni L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:

1) del giorno di decorrenza della garanzia per le prestazioni conseguenti ad infortuni verificatisi dopo il perfezionamento del contratto;

2) del 30° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia per le prestazioni conseguenti a malattie che abbiano colpito l’Assicurato dopo il perfezionamento del contratto.

Qualora la presente polizza sia stata emessa in sostituzione - senza soluzione di continuità - di altra riguardante gli stessi Assicurati e identiche garanzie, gli anzidetti termini operano dal giorno di decorrenza della garanzia di cui al presente contratto, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da esso previste.

Art. 15 - Trapianti di organi

Nel caso in cui si renda necessario un trapianto di organi a favore dell’Assicurato, la garanzia si intende operante anche per il donatore.

malattie in genere, aborto spontaneo e terapeutico.

Art. 16 - Elenco interventi chirurgici garantiti

Le prestazioni garantite con la presente polizza sono operanti nel caso che l’Assicurato sia sottoposto, in conseguenza di malattia od infortunio, ad uno dei seguenti interventi chirurgici;

(14)

CAPO E COLLO

- Interventi demolitori per tumori del massiccio facciale, o della lingua, o del pavimento buccale, con svuotamento dell’orbita o della loggia sottomascellare.

- Asportazione totale della parotide per neoformazione maligna.

- Asportazione totale o parziale della parotide per tumore benigno o misto con preparazione del nervo facciale.

- Asportazione totale della tiroide, per neoformazione maligna.

- Asportazione del timo per via cervicale.

- Resezione dell’esofago cervicale.

TORACE

- Pneumonectomia.

- Lobectomia e resezione segmentarie.

- Interventi per fistola bronchiale cutanea o per fistola del moncone bronchiale dopo exeresi.

- Pleuropneumonectomia e toracectomia ampia.

- Broncoresezione con impianto.

- Asportazione del timo per via toracica.

- Toracoplastica totale.

- Sutura del cuore per ferite e rimozione di corpi estranei.

- Pericardiectomia parziale o totale.

- Atriosettostomia per trasposizione dei grossi vasi.

- Derivazioni aortopolmonari e correzione di coartazione aortica.

- Intervento per fistola arterovenosa del polmone.

- Embolectomia dell’arteria polmonare.

- Bypasse aortocoronarico.

- Applicazione di pacemaker.

- Interventi a cuore aperto.

- Interventi per esofagiti, per ulcera esofagea e per ulcera peptica post operatoria.

- Esofagoplastica.

- Interventi per stenosi benigna, megaesofago, per tumori (resezioni parziali o totali) e reintervento per megaesofago.

ADDOME

- Gastroresezione o gastrectomia totale da neoplasie maligne.

- Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post operatoria.

- Intervento per fistola gastro-digiuno-colica.

- Colectomia totale.

- Resezione ileo-cecale con linfoadenectomia.

- Amputazione del retto per via ad domino perineale in uno o più tempi.

- Resezione anteriore retto colica.

- Intervento per ernia iatale con fundoplicatio.

- Surrenelctomia ed interventi sulla capsula splenica.

- Epatoresezione.

- Epatico-colecodectomia.

- Papillotomia per via trans duodenale.

- Ricostruzione vie biliari.

- Deconnessione porta-azygos per via addominale.

- Intervento per necrosi acuta del pancreas.

- Enucleazione o marsupializzazione per cisti o pseudocisti del pancreas.

- Interventi demolitori (totale, testa, coda) del pancreas.

- Asportazione della milza.

- Anastomosi porta-cava, spleno-rettale, mesenterico-cava.

SISTEMA NERVOSO

- Interventi endocranici per neoplasie, aneurismi o per correzione di altre condizioni patologiche.

- Interventi per epilessia focale.

- Interventi per ascesso, ematoma, derivazione liquorale, encefalo-meningocele, talamotomia, pallidotamia ed interventi similari.

- Neurotomia retrogassierana, emisferectomia ed interventi similari.

- Interventi per ernia del disco dorsale e per asportazione endorachidea di neoplasie; cordotomie, radicotomie ed altre affezioni meningomidollari.

- Interventi sul simpatico toracico e sui nervi splacnici.

Pagina 5di 7

C O NTR A T TO DI ASSICU R A ZION E MAL A T TIA - GR AN DI I N TERVENTI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - RIMBORSO SPESE MEDICHEMod. 39/534 - Edizione 01.01.2017

(15)

ANGIOLOGIA

- Interventi sull’aorta e sui grossi vasi arteriosi.

- Interventi per aneurismi arteriosi della carotide, della vertebrale, della succlavia, del tronco branchio-cefalico e delle iliache.

APPARATO OSTEO-ARTICOLARE

- Artoplastica delle grandi articolazioni con materiale biologico.

- Disarticolazione interscapolo-toracica.

- Emipelvectomia.

APPARATO URO - GENITALE

- Interventi per fistola vescica-rettale, per eutrofia della vescica, per cistectomia totale ed ureterosigmoidostomia.

- Interventi per uretero-ileo (o colo) anastomosi.

- Nefrotomie bivalve, nefrectomia allargata, nefro-ureterectomia totale.

- Orchiectomia con linfoadenectomia per neoplasie maligne.

- Isterectomia radicale per via addominale per tumori maligni.

ESTESIOLOGIA - Antro-atticotomia.

- Interventi sull’ipofisi per via transfenoidale.

- Laringectomia totale.

- Faringo-laringectomia.

- Irido-ciclo-retrazione da glaucoma.

CHIRURGIA PEDIATRICA

- Intervento per cranio bifido con meningoencefalocele.

- Spina bifida (meningocele o mielomeningocele).

- Idromele ipersecretivo.

- Lobectomia o pneumonectomia.

- Cisti e tumori tipici del bambino (di origine bronchiale, enterogena e nervosa).

- Interventi sull’esofago per atresia o fistola congenita.

- Interventi per torace ad imbuto o carenato.

- Ernia diafframmatica.

- Stenosi del piloro congenita.

- Interventi per occlusione intestinale del neonato.

- Artresia semplice dell’ano.

- Abbassamento addomino-perineale.

- Atresia dell’ano con fistola.

- Resezione con reimpianto, o con sostituzione di ansa intestinale di megauretere.

- Intervento per megacolon.

- Nefrectomia per tumore di Wilms.

TRAPIANTI D’ORGANO Tutti.

Art. 17 - Esclusioni

L’assicurazione non è operante per il rimborso delle spese per:

1) le conseguenze dirette di stati patologici, infortuni e malattie anteriori al perfezionamento della polizza;

2) le malattie mentali ed i disturbi psichici in genere;

3) le conseguenze di abuso di alcolici o di uso di allucinogeni, nonché di uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;

4) la eliminazione o correzione di difetti fisici, di malformazioni preesistenti al perfezionamento del contratto, sottaciute alla Società con dolo o colpa grave;

5) le prestazioni aventi finalità estetiche, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da grande intervento chirurgico;

6) le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;

7) le conseguenze derivanti da guerra, insurrezione, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;

8) le spese per l’acquisto, la manutenzione o la riparazione di apparecchi protesici o terapeutici. Mod. 3

9/534 - Edizione 01.01.2017

C O NTR A T TO DI ASSICU R A ZION E MAL A T TIA - GR AN DI I N TERVENTI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - RIMBORSO SPESE MEDICHE Pagina 6di 7

(16)

Art. 18 - Massimali

In dipendenza dal “Tipo copertura” prevista in polizza valgono i limiti di seguito evidenziati.

- “MASSIMALE PER PERSONA”

la somma indicata in polizza rappresenta il limite massimo di esposizione di Cattolica per ogni persona assicurata nell’intero anno assicurativo

- “MASSIMALE PER NUCLEO FAMILIARE”

la somma indicata in polizza rappresenta il limite massimo di esposizione di Cattolica per l’intero nucleo familiare assicurato nell’anno assicurativo.

Art. 19 - Persone non assicurabili

Premesso che Cattolica, qualora al momento della stipulazione della polizza fosse stato a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, sieropositività da HIV, AIDS, epilessia, infermità mentali quali psicosi, disturbi gravi della personalità, sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco- depressive, comunque non avrebbe consentito a prestare l’assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle suddette malattie o delle affezioni insorgano in corso di contratto, l'assicurazione Infortuni cessa ai sensi dall’articolo 1898 del codice civile limitatamente alla persona assicurata che ne è colpita ed i sinistri verificatisi successivamente all'insorgere di una di tali patologie non sono indennizzabili. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall'articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Art. 20 - Estensione territoriale L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

Art. 21 - Denuncia di Sinistro

La denuncia di cui all’Art. 10 deve essere corredata da certificazione medica sulla natura dell’infermità.

L’Assicurato deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti medici necessari a produrre copia della cartella clinica completa. Le spese relative alla documentazione medica richiesta sono a carico dell’Assicurato.

Art. 22 - Controversie e arbitrato irrituale

Ferma la facoltà di ricorso ordinario al giudice competente, in caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, le Parti possono conferire per iscritto mandato a decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo; il Collegio Medico risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato.

In caso di disaccordo sulla scelta del medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio Medico.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. L’eventuale rifiuto di uno dei medici del Collegio di firmare il verbale deve essere comunque attestato dagli altri medici nel verbale definitivo.

Art. 23 - Criteri di liquidazione

La Società corrisponde l’indennizzo, a cura ultimata, su presentazione degli originali delle relative notule, distinte e ricevute, fiscalmente valide e debitamente quietanzate. A richiesta dell’ Assicurato la Società restituisce i predetti originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell’importo liquidato.

Qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale delle notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.

Per le spese sostenute all’estero i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in valuta in corso legale, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano dei Cambi.

Art. 24 - Diritto di surrogazione

Cattolica rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, ad esercitare il diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Pagina 7di 7

C O NTR A T TO DI ASSICU R A ZION E MAL A T TIA - GR AN DI I N TERVENTI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - RIMBORSO SPESE MEDICHEMod. 39/534 - Edizione 01.01.2017

(17)
(18)

Mod. 39/534 - Ed. 01.01.2017

Studio Grafico BB - Roma

GRANDI INTERVENTI

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA

SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:

Lungadige Cangrande, 16 37126 VERONA (ITALIA)

Tel. 045.8391111 - Fax 045.8391112

PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it www.cattolica.it

FA S C I C O LO I N F O R M AT I V O

Riferimenti

Documenti correlati

Il capitale rimborsato alla scadenza del contratto è determinato in base a un meccanismo di rivalutazione del capitale investito che dipende dal rendimento

Genertel garantisce l’indennizzo per invalidità permanente se questa si verifica entro 1 anno dal giorno dell'infortunio, anche successivamente alla scadenza

La determinazione della cedola annua e il riconoscimento della maggiorazione (bonus di fedeltà) sono illustrati in dettaglio agli articoli 7, 8 e 9 delle Condizioni di

L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni esplicitamente riportate nel contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio,

La “Gestione AlleRendita” cui è collegata la rivalutazione delle prestazioni previste dal contratto è disci- plinato dallo stesso Regolamento riportato nelle Condizioni di Polizza...

- la prestazione relativa al Capitale Investito nel Fondo Interno pari al numero delle quote attribuite al contratto alla Data di Disinvestimento moltiplicato per il valore

Sono inoltre escluse le spese nel caso l'Assicurato non abbia denunciato alla Centrale Operativa l'avvenuto ricovero (compreso il Day Hospital) o prestazione di pronto

Al fine di garantire l’equilibrio e la stabilità della gestione separata REALE UNO ogni singolo Contraente (o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso