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A A s s s s i i c c u u r r a a z z i i o o n n e e I I n n f f o o r r t t u u n n i i

Genertel S.p.A

Contratto di Assicurazione Infortuni V2I

Il presente fascicolo informativo, contenente:

Nota Informativa e Glossario • Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Copertina

Edizione 08/2011

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Ultimo aggiornamento: 02/08/2011 Nota Informativa - 1 di 4

NOTA INFORMATIVA Contratto di Assicurazione Infortuni Assicurazione Infortuni – V2I – Ed. 08/2011

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

•••• Genertel S.p.A. è una compagnia assicurativa controllata al 100% del Capitale Sociale da Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’albo dei gruppi assicurativi

•••• Sede legale: Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste - ITALIA

•••• Recapito telefonico: 800.20.20.20 (numero verde) - 848.808. 808 (chiamata urbana) - 040.67.68.666

•••• Sito Internet: www.genertel.it

•••• Indirizzo di posta elettronica: richiestainfo@genertel.it

•••• Genertel S.p.A. è iscritta al numero 1.00050 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa

L’Ammontare del patrimonio netto dell’Impresa evidenziato nell’ultimo bilancio approvato è pari a Euro 99.817.368, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a Euro 23.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 47.040.100.

L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 1,53 e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente.

Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

L’Assicurazione decorre dalle ore 24 della data indicata nel contratto e termina alle ore 24 del giorno di scadenza, senza il periodo di tolleranza previsto dall’art.1901 del codice civile. L’Assicurazione ha durata di cinque anni senza tacito rinnovo.

Avvertenza: il contraente potrà dare disdetta mediante lettera raccomandata sino al giorno di scadenza anniversaria annuale.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto prevede la copertura, a favore dell’Assicurato, gli per gli infortuni professionali ed extraprofessionali. Le garanzie offerte dalla presente Polizza sono:

1. invalidità permanente da infortunio (comprensiva di diaria giornaliera e rimborso spese mediche);

2. morte da infortunio.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda agli artt. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.12 delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza: nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni, come definito negli artt. 1.1 “Persone assicurabili”, 2.1

“Oggetto dell’Assicurazione”, 2.3 “Indennità giornaliera di Ricovero e di ingessatura”, 2.4 “Indennità per l’assistenza personale continuativa” e 2.5 “Indennità di convalescenza”, 3.1 “Danni non coperti dall’Assicurazione”, delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza: nel contratto sono previste franchigie, come definito negli artt. 2.8 “Franchigia per Invalidità Permanente” e 2.11 “Criteri di liquidazione per il rimborso delle spese mediche” delle Condizioni di Assicurazione.

Per facilitare la comprensione del relativo meccanismo di funzionamento illustriamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche:

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Ultimo aggiornamento: 02/08/2011 Nota Informativa - 2 di 4 ESEMPI NUMERICI DI INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO

1)Somma assicurata: 100.000 euro

Franchigia: 5% (che si annulla per invalidità superiori al 25%)

Grado di Invalidità Accertata: 3% (se supera il 66% si liquida l’intera somma assicurata) Percentuale da liquidare come da tabella: 0%

Indennizzo: 0 euro

2)Somma assicurata: 100.000 euro

Franchigia: 5% (che si annulla per invalidità superiori al 25%) Grado di Invalidità Accertata: 13%

Percentuale da liquidare come da tabella: 8%

Indennizzo: 8.000 euro

3)Somma assicurata: 100.000 euro

Franchigia: 5% (che si annulla per invalidità superiori al 25%) Grado di Invalidità Accertata: 40%

Percentuale da liquidare come da tabella: 40%

Indennizzo: 40.000 euro

4)Somma assicurata: 100.000 euro

Franchigia: 5% (che si annulla per invalidità superiori al 25%) Grado di Invalidità Accertata: 70%

Percentuale da liquidare come da tabella: 100%

Indennizzo: 100.000 euro

ESEMPIO NUMERICO DI RIMBORSO SPESE MEDICHE Somma assicurata: 10.000 euro

Spese mediche documentate: 5.000 euro Franchigia per singolo infortunio: 150 euro Indennizzo: 4.850 euro

4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - Nullità

Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile. Si rinvia all’art.

5.8 delle Condizioni di Assicurazione

5. Aggravamento e diminuzione del Rischio e variazioni nella professione

Avvertenza: l’assicurato deve dare comunicazione scritta a Genertel di ogni aggravamento o diminuzione del Rischio ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione (artt. 5.10 e 5.11).

Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del Rischio è, a titolo esemplificativo, il fatto che l’Assicurato cambi professione (ad es. da impiegato amministrativo a giornalista, questa modifica comporta aggravamento di rischio in quanto quest’ultima attività è ritenuta da Genertel più rischiosa della precedente e pertanto comporta una aumento del premio).

6. Premi

Per aderire al presente contratto è necessario pagare il premio previsto.

Se il contraente non è ancora cliente di CheBanca! la prima annualità di pagamento del premio finito, comprensivo di imposte, viene effettuato con bonifico bancario sul conto corrente indicato da CheBanca!, mentre le successive annualità vengono pagate con addebito automatico sul conto corrente del cliente (in modalità RID).

Se il Contraente è già cliente di CheBanca! il pagamento del premio finito, comprensivo di imposte, viene corrisposto dal contraente a Genertel, annualmente mediante addebito automatico sul conto corrente del cliente (in modalità RID).

La ricevuta del versamento o l'estratto conto costituiscono quietanza di pagamento.

Avvertenza: non sono previsti sconti di premio.

7. Diritto di recesso

Avvertenza: il Contraente che intende esercitare il diritto di recesso deve inviare lettera raccomandata a/r a CheBanca!

S.p.A. casella postale 143 – 14100 Asti entro 14 giorni dalla data di sua ricezione dei documenti assicurativi, dichiarando di non essere a conoscenza del verificarsi di danni nel periodo contrattuale e facendosi carico di eventuali richieste di Terzi. Si rinvia all’art. 5.7 delle Condizioni di Assicurazione.

Il contratto prevede inoltre, per il Contraente e per Genertel, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo ogni Sinistro, denunciato a termini di Polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto

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Ultimo aggiornamento: 02/08/2011 Nota Informativa - 3 di 4 dell’Indennizzo/risarcimento, dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata. Si rinvia all’art. 4.6 delle Condizioni di Assicurazione.

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile.

9. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana.

10. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo

Avvertenza: le Condizioni di Assicurazione prevedono modalità e termini per la denuncia dei sinistri e per le valutazioni dei danni. Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 4. 1 – “Comunicazione dell’Infortunio o del Ricovero”

Art. 4. 2 – “Modalità di denuncia”

Art 4. 4 – “Pagamento dell’indennizzo”

Art. 4. 5 – “Valuta di pagamento degli indennizzi”

Art. 4. 6 – “Recesso in caso di Sinistro”

12. Reclami

Reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno inoltrati per iscritto all’Impresa Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Clienti - Ufficio Quality, all’indirizzo quality@genertel.it oppure al fax 199-11.77.99 oppure all’indirizzo Via Machiavelli, 4 – 34132, Trieste.

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà poi rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, V. del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa.

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’impresa, soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per le controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

13. Arbitrato

Il contratto prevede l’arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti. Si rinvia all’art. 4.3 “Controversie - arbitrato irrituale” per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria.

GLOSSARIO

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione;

Assicurazione

il contratto di Assicurazione;

Contraente

La persona con la quale è stipulato il contratto;

Genertel

L’Impresa di Assicurazione denominata: Genertel S.p.A. - tel. 040 6768666 - fax 041 332008 - info@genertel.it - www.genertel.it - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste (Italia).

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Ultimo aggiornamento: 02/08/2011 Nota Informativa - 4 di 4 Indennizzo/Indennità

La somma dovuta da Genertel in caso di Sinistro;

Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente;

Invalidità Permanente

La perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione;

Polizza

Il documento che prova l’Assicurazione;

Premio

La somma dovuta a Genertel in relazione all’Assicurazione;

Ricovero

La degenza in Istituto di cura comportante almeno un pernottamento;

Sinistro

Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.

* * *

MODALITÀ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE

Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo o e-mail e di poter modificare la sua scelta successivamente. Il Contraente avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il rinvio della documentazione suindicata su supporto cartaceo. Genertel richiederà al Contraente di sottoscrivere e ritrasmettere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del contratto. Il Contraente potrà restituirla via e-mail (dopo averla scannerizzata) all’indirizzo copiacontratto@genertel.it o per posta a Genertel – Copia Contratto - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

* * *

Genertel S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il rappresentante legale Dott. Davide Angelo Passero

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Condizioni di Assicurazione - 1 di 13

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INFORMAZIONI UTILI

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

 avvisare Genertel entro 5 giorni dal sinistro o da quando ne sia venuto a conoscenza.

 inviare nei 5 giorni successivi all’avviso del sinistro, una descrizione dettagliata del fatto.

 l’assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire la visita di medici o altri incaricati da Genertel e qualsiasi indagine o accertamento che questi ritengano necessari a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’assicurato stesso dopo o anche prima del sinistro.

Se non vengono adempiuti intenzionalmente l’obbligo della comunicazione e gli altri obblighi (consegna della cartella clinica, permesso di visita ed altri accertamenti, autorizzazione al trattamento dei dati personali sensibili, etc.), l’assicurato e i suoi aventi diritto perdono il diritto alle indennità: se tali obblighi non vengono adempiuti colposamente, Genertel ha diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell’Art. 1915 del codice civile.

COME EFFETTUARE LA DENUNCIA

 la denuncia dovrà essere inviata a Genertel tramite:

- e-mail :sinistricb@genertel.it - fax: 041.3362086

- posta: Genertel S.p.A.– Area Sinistri – Via Machiavelli, 4 – 34132 Trieste - tramite i canali di CheBanca!.

 Servizio Assistenza Sinistri Genertel: 040.67.68.372, operante dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 18.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 14.00.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI (V2I - ED. 08/2011)

SEZIONE 1 – PERSONE ASSICURABILI 2

SEZIONE 2 – COSA È ASSICURATO E PER QUALI EVENTI 2

SEZIONE 3 – COSA NON È ASSICURATO 5

SEZIONE 4 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 5

SEZIONE 5 – CONDIZIONI GENERALI 7

SEZIONE 6 – GLOSSARIO DEI TERMINI UTILI 10

SEZIONE 7 – TABELLA INAIL 11

Un’indicazione: nelle Condizioni di Assicurazione, le parole scritte in Grassetto hanno il significato indicato a pagina 10.

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Condizioni di Assicurazione - 2 di 13

2 SEZIONE 1 – PERSONE ASSICURABILI

Art. 1.1 – Persone assicurabili

Indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’assicurato, è assicurabile chi:

a) ha più di 18 anni compiuti e non supera i 70 anni compiuti, per le persone che raggiungono questa età in corso di contratto, l’Assicurazione validità resta valida fino alla scadenza contrattuale (oppure scadenza annua successiva).

b) non è affetto da alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività HIV, Aids, diabete, epilessia, cecità, sordità totale o gravi mutilazioni o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organico - cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco - depressive. L’assicurazione cessa dal momento in cui si è manifestata una delle predette alterazioni patologiche.

SEZIONE 2 – COSA È ASSICURATO E PER QUALI EVENTI

Art. 2. 1 – Oggetto dell’Assicurazione

L’Assicurazione vale per gli infortuni subiti dall’Assicurato durante:

1. l’attività professionale dichiarata;

2. ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

Per infortunio si intende l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza una invalidità permanente oppure il decesso.

Sono considerati infortuni anche:

a) le asfissie di origine non morbosa;

b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;

c) gli annegamenti;

d) gli assideramenti e congelamenti;

e) i colpi di sole o di calore;

f) le lesioni sofferte per legittima difesa, per dovere di solidarietà umana e in occasione di aggressioni e di atti violenti subiti, anche di terrorismo, a condizione che l’assicurato non vi abbia preso parte attiva;

g) le lesioni sofferte in conseguenza di imprudenze e negligenze gravi;

h) le lesioni sofferte in stato di malore o incoscienza;

i) gli infortuni derivanti dall’uso e guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, esclusi i mezzi subacquei e aerei, se non effettuati in qualità di passeggero, di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico aereo regolare; a condizione che l’assicurato, se alla guida, sia abilitato a norma delle vigenti disposizioni e non si trovi sotto l’influenza di alcolici, allucinogeni, psicofarmaci, stupefacenti;

j) le ernie da causa violenta e lesioni muscolari da sforzo.

Art. 2. 2 - Invalidità Permanente da infortunio

Genertel garantisce l’indennizzo per invalidità permanente se questa si verifica entro 1 anno dal giorno dell'infortunio, anche successivamente alla scadenza della polizza.

a) Se l'infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente definitiva totale, Genertel corrisponde la somma assicurata.

b) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori delle menomazioni elencate nella tabella INAIL (D.P.R. 30/6/65 n.1124), riportata alla Sezione 7 delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 2. 3 - Indennità giornaliera di Ricovero e di ingessatura L’indennità giornaliera di ricovero e ingessatura è pari a 50 euro.

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Condizioni di Assicurazione - 3 di 13

3 Se a causa di un infortunio l’assicurato viene ricoverato:

a) in un istituto di cura, Genertel liquida l’indennità giornaliera per ogni giorno di ricovero a partire dal secondo e per un periodo massimo di 360 giorni, anche non consecutivi, da quello dell’ infortunio. Il giorno di dimissione non è indennizzabile;

b) in regime di day hospital a partire dal secondo giorno di ricovero continuativo, escluse le festività, Genertel liquida un’indennità pari al 50% dell’indennità giornaliera per il numero di giorni di day hospital effettuati e per un massimo di 100 giorni;

c) in reparto di rianimazione o di terapia intensiva, l’importo dell’indennità giornaliera di ricovero verrà aumentato del 50%.

d) se in conseguenza di infortunio all’Assicurato viene applicato un apparecchio gessato o un altro mezzo che comporti un’immobilizzazione rigida, che non possa essere rimosso dall’Assicurato senza intervento di personale specializzato, Genertel liquida l’indennità giornaliera fino alla rimozione del gesso o del mezzo immobilizzante e comunque per un periodo massimo di 60 giorni. Il giorno di rimozione non è indennizzabile. Questa indennità non si cumula con quella prevista dalla precedente lettera a).

In caso di ricovero per ernia viene liquidata l’indennità giornaliera fino ad un massimo di 30 giorni.

Non sono risarcibili i giorni di ricovero non strettamente legati all’infortunio subito.

Art. 2. 4 - Indennità per l’assistenza personale continuativa

Se l’infortunio causa all’assicurato un’invalidità permanente di grado non inferiore al 66%, indennizzabile ai termini del contratto, e che richiede un’assistenza personale continuativa, Genertel corrisponderà allo stesso, fino a quando ne avrà bisogno, un’indennità aggiuntiva annuale di Euro 6.000,00 in rate semestrali posticipate, per un periodo massimo di 5 anni.

Art. 2. 5 - Indennità di convalescenza

Se, dopo il ricovero a seguito di infortunio, si renda necessario un periodo di convalescenza durante il quale l’assicurato non possa svolgere la sua attività abituale, Genertel corrisponderà una somma pari all’indennità giornaliera di ricovero per un numero di giorni pari a quelli di ricovero, indipendentemente dalla durata prescritta dal medico curante. Questa garanzia opera solo in seguito a ricoveri di durata superiore a 20 giorni e comunque per un periodo massimo di 100 giorni e per annualità assicurativa.

Art. 2. 6 - Rimborso delle spese mediche

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, Genertel assicura fino a concorrenza della somma assicurata di € 5.000, per evento e per anno assicurativo, il rimborso delle spese sostenute per:

1) onorari dei chirurghi o dell’équipe operatoria;

2) uso della sala operatoria, materiale d'intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante l’intervento;

3) rette di degenza;

4) esami ed accertamenti diagnostici;

5) trattamenti fisioterapici e rieducativi;

6) prestazioni medico-infermieristiche, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari, incluse le carrozzelle ortopediche.

Non vengono rimborsate le spese per i medicinali.

QUALE SARÀ IL RIMBORSO IN CASO DI SINISTRO Art. 2. 7 - Criteri di liquidazione dell’Invalidità Permanente da infortunio

Genertel liquida quanto dovuto per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Pertanto l’influenza che tali condizioni possono aver esercitato, come pure il pregiudizio che esse possono portare, sono conseguenze indirette e quindi non

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Condizioni di Assicurazione - 4 di 13

4 indennizzabili. Nei casi di mutilazioni preesistenti o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente da infortunio è liquidata per le sole conseguenze dirette causate dall’infortunio come se questo avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

La perdita assoluta ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso. In caso di minorazione, le percentuali stabilite dalla tabella INAIL riportata nella Sezione 9 delle Condizioni di Assicurazione, vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

Nei casi di perdita funzionale o anatomica di più organi o arti in uno stesso infortunio, l’indennità viene stabilita sommando le percentuali corrispondenti a ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

L’indennità per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice o dell’alluce è stabilita nella metà, per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella INAIL, l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è diminuita per sempre la capacità generica dell’assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Se l’Assicurato prova di essere mancino, le percentuali di invalidità permanente stabilite dal contratto per l’arto superiore destro e la mano destra, varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra.

In caso di ernia non operabile viene liquidata un’indennità a titolo di invalidità permanente in misura non superiore al 10% della relativa somma assicurata, anche nel caso di ernia bilaterale. Per chi sia stato operato o sia portatore di ernia, la garanzia opera esclusivamente per le lesioni muscolari da sforzo.

Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi.

Art. 2. 8 - Franchigia per Invalidità Permanente

La garanzia di invalidità permanente da infortunio è soggetta ad una franchigia assoluta del 5%: pertanto Genertel non liquida alcuna indennità se l’invalidità permanente non è superiore alla franchigia.

Se l’invalidità permanente è di grado superiore al 5% ed entro il 25%, Genertel liquida l’indennità solo per la parte eccedente la franchigia.

Nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado superiore al 25%, Genertel liquida l’intera indennità senza applicare alcuna franchigia.

Art. 2. 9 - Supervalutazione dell’Invalidità Permanente da Infortunio

Per gli infortuni per i quali venga riconosciuta un’invalidità permanente superiore al 66% verrà liquidato il 100% della somma assicurata per questa garanzia.

Art. 2. 10 - Criteri di liquidazione per l’indennità giornaliera

A ricovero ultimato, ricevuta la necessaria documentazione in originale, Genertel provvede ad effettuare gli accertamenti del caso e a liquidare quanto dovuto.

Art. 2. 11 - Criteri di liquidazione per il rimborso delle spese mediche

A cura ultimata e dopo aver ricevuto la cartella clinica e i documenti giustificativi di spesa in originale, Genertel effettua il rimborso previa deduzione di un importo fisso ed assoluto di Euro 150,00 (franchigia) che resta a carico dell’assicurato. Restano comunque totalmente a carico dell’assicurato le spese per prestazioni odontoiatriche.

Non vengono rimborsate le spese per i medicinali.

Art. 2. 12 - Decesso da Infortunio

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Condizioni di Assicurazione - 5 di 13

5 Se si verifica il decesso dell’assicurato, conseguentemente all’infortunio, entro un anno dal giorno dell’Infortunio stesso, e se la garanzia è presente nel contratto, Genertel indennizza l’intero capitale indicato in Polizza per il caso di decesso.

Art. 2. 13 - Criteri di liquidazione per decesso da Infortunio

In caso di decesso da infortunio, Genertel liquida ai beneficiari l’importo dovuto, alla presentazione dei documenti che attestano l’evento.

In mancanza di indicazione di beneficiari, la liquidazione si effettua ripartendo la somma tra gli eredi, applicando i criteri di individuazione della legittima successione. Se dopo il pagamento di un’indennità per invalidità permanente, entro un anno dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di questo, di verifica il decesso dell’Assicurato, Genertel corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di decesso, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

SEZIONE 3 – COSA NON È ASSICURATO

Art. 3. 1 - Danni non coperti dall’Assicurazione

Le garanzie di questo contratto non operano per infortuni che siano conseguenza di:

a) dolo o azioni delittuose del contraente o dell’assicurato;

b) suicidio o tentato suicidio;

c) movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, maremoti;

d) trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni;

e) atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca, requisizione;

f) attività di palombaro, sommozzatore, acrobata, stunt-man;

g) attività di fabbricazione e/o brillamento di esplosivi, attività con accesso a cave, miniere o pozzi;

h) attività sportive remunerate;

i) partecipazione a manifestazioni sportive non remunerate riconosciute dal CONI, esercitate da Assicurati di età superiore a 20 anni;

j) pratica di paracadutismo, parapendio, deltaplano, sport aerei in genere, arrampicata libera, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado, sci estremo, salti dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico e sci estremo, bob, attività subacquee, speleologia, canoa fluviale oltre il 3° grado, rafting, bungee jumping, rugby, football americano, hockey, atletica pesante, pugilato, lotta nelle sue varie forme;

k) partecipazione a corse o gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche e alle relative prove e allenamenti;

l) dall’uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;

m) dalla guida:

- di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una patente di categoria superiore alla B;

- di macchine agricole ed operatrici;

- di natanti a motore per uso non privato;

- di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’assicurato è privo della prescritta abilitazione;

n) malattie mentali, disturbi psichici in genere e manifestazioni riferibili a esaurimento nervoso;

o) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari dall’infortunio;

p) uso di alcolici, allucinogeni, psicofarmaci, stupefacenti.

Per coloro che sono stati operati o che sono portatori di ernia, le garanzie operano esclusivamente per le lesioni muscolari da sforzo.

SEZIONE 4 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

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Condizioni di Assicurazione - 6 di 13

6 Art. 4. 1 - Comunicazione dell’Infortunio o del Ricovero

Per ogni sinistro il contraente, l’assicurato o i loro aventi diritto devono:

a) avvisare Genertel entro 5 (cinque) giorni successivi al sinistro o al momento in cui ne sia venuto a conoscenza, in deroga all’Art. 1913 del codice civile., indicando le circostanze dell’evento e le cause del sinistro;

b) inviare nei 5 (cinque) giorni successivi all’avviso del sinistro una descrizione dettagliata del fatto, l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della causa dell’evento e ogni altro dato rilevante e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso e le eventuali dimissioni devono essere documentate da certificati medici, compresa la copia completa della cartella clinica;

c) l’assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire la visita di medici o altri incaricati da Genertel e qualsiasi indagine o accertamento che questi ritengano necessari a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’assicurato stesso dopo o anche prima del sinistro.

Se non vengono adempiuti intenzionalmente l’obbligo della comunicazione e gli altri obblighi (consegna della cartella clinica, permesso di visita ed altri accertamenti, autorizzazione al trattamento dei dati personali sensibili, etc.), l’assicurato e i suoi aventi diritto perdono il diritto alle indennità: se tali obblighi non vengono adempiuti colposamente, Genertel ha diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell’Art. 1915 del codice civile.

Art. 4. 2 – Modalità di denuncia

La denuncia dovrà essere inviata tramite e-mail (sinistricb@genertel.it) o fax (041.3362086) o posta (Genertel S.p.A.– Area Sinistri – Via Machiavelli, 4 – 34132 Trieste) oppure attraverso i canali di CheBanca!.

L’attività di gestione dei sinistri è svolta dall’area liquidativa di Genertel S.p.A. (numero telefonico dedicato 040.67.68.372 del Servizio Assistenza Sinistri di Genertel, operante dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 18.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 14.00).

Art. 4. 3 - Controversie - arbitrato irrituale

Le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, nonché sull’applicazione dei criteri di liquidazione previsti dall’art. 2.7 delle Condizioni di Assicurazione, possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici che abbia giurisdizione nel luogo in cui deve riunirsi il collegio dei medici.

Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Il collegio medico ha la facoltà di rinviare, nel caso in cui ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo della invalidità permanente ad un momento successivo che sarà definito dal collegio stesso, in questo caso il collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in un apposito verbale, da redigersi in due copie, uno per ognuna delle parti.

Art. 4. 4 - Pagamento dell’indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione (cartelle cliniche, esami specialistici, certificazioni mediche), espletate tutte le indagini richieste da Genertel e verificata la validità delle garanzie ed il pagamento del premio o l’autorizzazione all’addebito in modalità RID ed il successivo prelievo, Genertel si impegna a disporre il pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della quietanza debitamente sottoscritta dall’assicurato.

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Condizioni di Assicurazione - 7 di 13

7 Art. 4. 5 - Valuta di pagamento degli indennizzi

Ogni indennizzo liquidabile in relazione alle garanzie del contratto viene corrisposto in Italia in Euro. Per eventuali conversioni di altre valute si applica il cambio del giorno di liquidazione del sinistro.

Art. 4. 6 Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo Genertel e il contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 (sessanta) giorni. In tal caso al contraente spetta il rimborso della parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

SEZIONE 5 - CONDIZIONI GENERALI Art. 5. 1 – Decorrenza e durata dell’Assicurazione

L’assicurazione decorre dalle ore 24 della data di decorrenza indicata nella polizza, e termina alle ore 24 del giorno di scadenza, senza il periodo di tolleranza previsto dall’Art.1901 del codice civile. Il presente contratto ha durata di cinque anni senza tacito rinnovo.

L’efficacia dell’assicurazione è subordinata sia al ricevimento dei documenti indicati nelle istruzioni per l’attivazione del contratto, fornite da CheBanca! al contraente sia al pagamento del premio o all’autorizzazione all’addebito in modalità RID ed al successivo prelievo.

Il contratto decorrerà dalle ore 24 del giorno di validazione dei documenti necessari all’attivazione della polizza. Al ricevimento della documentazione completa CheBanca! avvisa il contraente che la sua assicurazione è attiva.

Art. 5. 2 - Pagamento dei premi

Per aderire al presente contratto è necessario pagare il premio previsto.

Se il contraente non è ancora cliente di CheBanca! la prima annualità di pagamento del premio finito, comprensivo di imposte, viene effettuato con bonifico bancario sul conto corrente indicato da CheBanca!, mentre le successive annualità vengono pagate con addebito automatico sul conto corrente del cliente (in modalità RID).

Se il Contraente è già cliente di CheBanca! il pagamento del premio finito, comprensivo di imposte, viene corrisposto dal contraente a Genertel, annualmente mediante addebito automatico sul conto corrente del cliente (in modalità RID).

La ricevuta del versamento o l'estratto conto costituiscono quietanza di pagamento.

Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 del codice civile.

Art. 5. 3 - Pagamento nuova annualità e termini di disdetta

Genertel invierà al contraente l’avviso di pagamento per la rata di premio relativa alla nuova annualità. Il contraente potrà dare disdetta mediante lettera raccomandata da inviare a CheBanca! S.p.A. casella postale 143 – 14100 Asti, sino al giorno di scadenza anniversaria annuale.

Genertel potrà dare disdetta mediante lettera raccomandata inviata al contraente con un preavviso di 30 giorni dalla scadenza anniversaria annuale.

Se il contraente a una delle scadenze convenute non paga quanto dovuto, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza stessa come previsto dall’Art.1901 c.c. e il mancato pagamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza, verrà considerato come formale disdetta del contratto.

Art. 5. 4 - Modifiche dell’Assicurazione

Le eventuali modifiche dell’ assicurazione devono essere provate per iscritto.

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Condizioni di Assicurazione - 8 di 13

8 Art. 5.5- Limiti di assicurabilità

Le garanzie vengono prestate fino a concorrenza delle somme assicurate specificate nel contratto. Non sono operanti garanzie per le quali non è specificata una somma assicurata.

Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del codice civile, per nessun titolo Genertel potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 5. 6 - Estensione territoriale

L’assicurazione vale in tutto il mondo.

Art. 5.7 - Diritto dell’assicurato al ripensamento

A patto che il contratto non sia vincolato a terzi, il contraente che intende esercitare il diritto di recesso deve comunque provvedere a inviare lettera raccomandata a/r a CheBanca! S.p.A. casella postale 143 – 14100 Asti entro 14 giorni dalla data di sua ricezione dei documenti assicurativi, dichiarando di non essere a conoscenza del verificarsi di danni nel periodo contrattuale e facendosi carico di eventuali richieste di Terzi. I documenti assicurativi ricevuti, qualora non siano già stati allegati alla comunicazione di esercizio di recesso, devono essere sempre restituiti con lettera raccomandata a/r a CheBanca! S.p.A. casella postale 143 – 14100 Asti entro i 15 successivi giorni alla data di comunicazione del recesso. Genertel provvederà a rimborsare al contraente il premio non usufruito al netto delle imposte. Ai fini dell’esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopraindicati, farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale.

Art. 5. 8 - Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni, inesatte o le reticenze del contraente o dell’assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione dei rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile, a meno che non siano state commesse in buona fede.

Art. 5. 9 - Rinuncia al diritto di surroga

Genertel rinuncia, a favore dell’assicurato, al diritto di surroga che le compete verso gli eventuali responsabili dell’ infortunio ai sensi dell’Art.1916 del codice civile.

Art. 5. 10 - Aggravamento del rischio

Il contraente deve dare comunicazione scritta a Genertel di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non conosciuti o non accettati da Genertel possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’ assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del codice civile.

Art. 5. 11 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio Genertel è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell’assicurato o del contraente, ai sensi dell’art. 1897 del codice civile. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 5. 12 - Altre assicurazioni

Il contraente o l’assicurato devono comunicare per iscritto a Genertel l’esistenza alla decorrenza nonché la successiva stipula di altre assicurazioni, aventi per oggetto rischi analoghi presso altri assicuratori.

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Condizioni di Assicurazione - 9 di 13

9 In caso di sinistro, il contraente o l’assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’Art.1910 del codice civile. L’omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra consentirà a Genertel di non corrispondere l’indennizzo.

Il contraente o l’assicurato sono esonerati dalla comunicazione preventiva di coperture assicurative automatiche previste da carte di credito, conti correnti bancari o assicurazioni cumulative: devono tuttavia dare comunicazione della loro esistenza al momento della denuncia di sinistro.

Art. 5. 13 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 5. 14 - Rinvio alle norme di legge e foro competente

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Il foro competente è quello del luogo di residenza del contraente o dell’assicurato.

Art. 5. 15 - Legislazione applicabile

La legislazione applicabile alla presente polizza è quella italiana.

Art. 5. 16 - Prova

È a carico di chi domanda l’indennizzo di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto in base all’assicurazione.

Art. 5. 17 - Prescrizione dei diritti

I diritti derivanti dalla presente polizza si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto (ai sensi dell’Art. 2952 del codice civile).

Art. 5. 18 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da parte del contraente o dell’assicurato, con riferimento alla presente polizza, dovranno essere effettuate per iscritto.

Eventuali comunicazioni da parte di Genertel al contraente o all’assicurato saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto del contraente o dell’assicurato stesso.

Art. 5. 19 - Informazioni relative a Genertel

L’impresa assicuratrice è Genertel S.p.A, con sede legale in Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

Art. 5. 20 – Reclami

Eventuali Reclami sul contratto o sui sinistri vanno inoltrati per iscritto a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Clienti - Ufficio Quality, all’indirizzo quality@genertel.it oppure al fax 199.11.77.99 oppure per posta in Via Machiavelli, 4 – 34132, Trieste.

Qualora non ci si ritenga soddisfatti dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, ci si potrà rivolgere all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, V. del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa.

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’impresa, soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Art. 5. 21 – Trattamento dei dati personali - Informativa ai sensi dell’Art. 13 del d. lgs. 196/2003

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Condizioni di Assicurazione - 10 di 13

10 Genertel tratterà i Suoi dati personali con le modalità e procedure, effettuate anche con l’ausilio di strumenti elettronici, strettamente necessarie per fornirle i servizi assicurativi da lei richiesti, nonché le comunicazioni e le informazioni a quest’ultimi connesse.

Inoltre, solo con il suo consenso, tali dati saranno trattati per finalità di promozione commerciale e di ricerche di mercato, volte a per migliorare i servizi offerti o per farle conoscere nuovi servizi e prodotti di Genertel o di Società del Gruppo Generali.

Senza i suoi dati, indicati come obbligatori, non potremo fornirle i servizi richiesti.

I Suoi dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti suddetti. Per taluni servizi utilizziamo Società del Gruppo ed altre Società di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa ed operativa in qualità di Responsabili o di Titolari autonomi di trattamenti*.

I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (ai sensi dell’Art. 7 D. Lgs. 196/2003).

Titolare del trattamento è Genertel che si avvale di Responsabili, tra i quali il servizio Quality, Responsabile designato al riscontro all’interessato in caso questi eserciti i diritti di cui all’Art. 7.

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al seguente indirizzo: Servizio Quality, Genertel S.p.A., via Machiavelli 4, 34132 Trieste (fax:

199.11.77.99; email: privacy@genertel.it).

Il sito www.genertel.it. contiene ulteriori notizie sulle politiche della privacy di Genertel, tra cui l’elenco aggiornato dei Responsabili.

* Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa”: banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, Assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi;

società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio; il tutto all’interno dell’Unione Europea e all’estero. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) e consortili (v. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti degli assicurati, nonché altri organismi istituzionali, nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria.

SEZIONE 6 – GLOSSARIO DEI TERMINI UTILI

Ai seguenti termini, il contraente e Genertel attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato:

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione;

Assicurazione

ilcontratto di Assicurazione;

Beneficiario

L'erede dell’Assicurato, o altra persona da questi designata alla quale Genertel deve corrispondere la somma assicurata in caso di morte;

Cartella clinica

Documento redatto durante il Ricovero contenente generalità per esteso, diagnosi, anamnesi patologica prossima e remota, terapie effettuate, Interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico;

Contraente

(16)

Condizioni di Assicurazione - 11 di 13

11 La persona con la quale è stipulato il contratto;

Day Hospital

La degenza diurna in Istituto di cura, con posto letto senza pernottamento;

Genertel

L’Impresa di Assicurazione denominata: Genertel S.p.A. -Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste (Italia).

Indennizzo/Indennità

La somma dovuta da Genertel in caso di Sinistro;

Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente;

Invalidità Permanente

La perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione;

Invalidità permanente definitiva totale: la perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura totale, della capacità generica dell’assicurato allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa e proficua, indipendentemente dalla professione esercitata dallo stesso.

Invalidità permanente definitiva parziale: la perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale, della capacità generica dell’assicurato allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa e proficua, indipendentemente dalla professione esercitata dallo stesso.

Istituto di cura

Ogni ospedale, clinica o casa di cura convenzionata o privata, in Italia o all’estero, regolarmente autorizzato in base ai requisiti di legge e delle competenti Autorità all’effettuazione di cure medico-chirurgiche, al ricovero ed eventualmente all’assistenza sanitaria ambulatoriale e in regime di Day Hospital. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno;

Polizza

Il documento che prova l’Assicurazione;

Premio

La somma dovuta a Genertel in relazione all’Assicurazione;

Ricovero

La degenza in Istituto di cura comportante almeno un pernottamento;

Sinistro

Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.

SEZIONE 7 – TABELLA INAIL

Valutazione del grado di invalidità permanente

secondo i criteri stabiliti dalla legge sugli infortuni sul lavoro (T.U. 30 giugno 1965 n.1124)

Lesione Indennità

a destra a sinistra

Sordità completa di un orecchio 15%

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Condizioni di Assicurazione - 12 di 13

12

Sordità completa bilaterale 60%

Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35%

Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di protesi 40%

Altre menomazioni della facoltà visiva (si veda tabella specifica) ---

Stenosi nasale assoluta unilaterale 8%

Stenosi nasale assoluta bilaterale 18%

Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la

funzione masticatoria:a) con possibilità di applicazione di protesi efficace 11%

b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace 30%

Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25%

Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15%

Per la perdita di un testicolo non si corrispondono indennità --- Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei

movimenti del braccio 5%

Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in

posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola 50% 40%

Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in

posizione favorevole con normale mobilità della scapola 40% 30%

Perdita del braccio:a) per disarticolazione scapolo omerale 85% 75%

b) per amputazione al terzo superiore 80% 70%

Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio 75% 65%

Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano 70% 60%

Perdita di tutte le dita della mano 65% 55%

Perdita del pollice e del primo metacarpo 35% 30%

Perdita totale del pollice 28% 23%

Perdita totale dell'indice 15% 13%

Perdita totale del medio 12%

Perdita totale dell'anulare 8%

Perdita totale del mignolo 12%

Perdita della falange ungueale del pollice 15% 12%

Perdita della falange ungueale dell'indice 7% 6%

Perdita della falange ungueale del medio 5%

Perdita della falange ungueale dell'anulare 3%

Perdita della falange ungueale del mignolo 5%

Perdita delle due ultime falangi dell'indice 11% 9%

Perdita delle due ultime falangi del medio 8%

Perdita delle due ultime falangi dell'anulare 6%

Perdita delle due ultime falangi del mignolo 8%

Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110o- 75o:

a) in semipronazione 30% 25%

(18)

Condizioni di Assicurazione - 13 di 13

13

b) in pronazione 35% 30%

c) in supinazione 45% 40%

d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di prono

supinazione 25% 20%

Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi 55% 50%

Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:

a) in semipronazione 40% 35%

b) in pronazione 45% 40%

c) in supinazione 55% 50%

d) quando l'anchilosi sia totale da permettere i movimenti di prono

supinazione 35% 30%

Anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica in estensione rettilinea 18% 15%

Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di prono supinazione:

a) in semipronazione 22% 18%

b) in pronazione 25% 22%

c) in supinazione 35% 30%

Anchilosi completa coxo-femoralecon arto in estensione e in posizione

favorevole 45%

Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi

80%

Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70%

Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore,

quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato 65%

Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile

l'applicazione di un apparecchio articolato 55%

Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50%

Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso 30%

Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso 16%

Perdita totale del solo alluce 7%

Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il

3%

Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35%

Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto 20%

Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e

non oltrepassi i cinque centimetri 11%

Perdita totale della voce 35%

* (In caso di constatato mancinismo le percentuali stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro).

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