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Seconda Università di Napoli Facoltà di Architettura Laboratorio di Progettazione Urbanistica A a.a prof.

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Academic year: 2022

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BOZZA in progress

I

Allegato 8

I VINCOLI NELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Gli interventi di trasformazione degli spazi, naturali o antropizzati che siano, non sono sempre attuabili con gradi di libertà infiniti. Oltre ai piani (urbanistici e di settore) ed ai regolamenti specifici, le possibilità di intervento possono essere limitate da fattori ambientali locali o da vincoli imposti da istituzioni preposte alla tutela del bene, della salute, della sicurezza, ecc. Nelle pagine che seguono sono illustrati i principali fattori di ostacolo “naturali” ed i i principali riferimenti legislativi che pongono limitazioni all’uso del suolo ed alle tipologie di intervento possibili sul territorio.

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BOZZA in progress

II I VINCOLI

Come si è avuto modo di apprendere durante il corso propedeutico, nel territorio sono presenti una serie di elementi e di situazioni che impediscono o condizionano le scelte progettuali, siano esse finalizzate alla riorganizzazione del territorio, siano esse finalizzate a nuove realizzazioni. Tali elementi e situazioni, intesi quali limitazioni, impedimenti od ostacoli ad una determinata azione sul territorio, possono essere denominati vincoli.

I vincoli sono dovuti a "situazioni di fatto", caratteristiche dell’area che impediscono o, comunque, ostacolano l’intervento, oppure sono determinati da "provvedimenti e norme di legge" che, imposti dalla legislazione statale e regionale, impediscono interventi su aree ed edifici che, per vari motivi, vanno tutelati.

situazioni di fatto – Da quando è comparso sulla Terra, l’uomo ha sempre modificato l’ambiente naturale per adattarlo alle proprie esigenze, , egli ha da sempre eliminato gli ostacoli naturali che gli impedivano di fruire di un determinato spazio. Detto in altri termini, l'uomo con la propria azione modifica le caratteristiche intrinseche del territorio per renderlo abitabile e utilizzabile, tende cioè ad eliminare le condizioni di vincolo determinate dallo stato di fatto. L’uomo affronta la situazione di fatto di un’area utilizzando le risorse disponibili (essenzialmente tecniche, tecnologiche ed economiche) al fine di potere usufruire di quello spazio nelle massime condizioni di comfort e di sicurezza. Gli strumenti e le tecniche resi disponibili dal progresso consentono di superare un sempre maggior numero di situazioni vincolative (i ponti, le reti e i mezzi di trasporto, gli strumenti telematici, la tecnologia delle costruzioni, ... sono i mezzi che permettono di superare molti "ostacoli"). Quando le condizioni di vincolo sono tecnicamente ed economicamente superabili, la scelta progettuale non è più condizionata dallo stato di fatto ma dipende da fattori e considerazioni di altra natura che fanno riferimento alla concezione operativa della pianificazione urbanistica (p.e. dalle condizioni di equilibrio del sistema generale, da scelte culturali, dal bilancio tra costi e benefici -sia in termini economici che socio-ambientali- da usi e tradizioni locali, ecc. ecc.). Va, ancora una volta sottolineato, che a monte del piano urbanistico vi è sempre il progetto politico-amministrativo.

provvedimenti e norme di legge - La seconda categoria di vincolo è determinata dalla Cultura e dalla sensibilità della società (mediante le Istituzioni preposte) per garantire che le azioni sul territorio non vadano ad inficiare condizioni di sicurezza o a danneggiare risorse considerate patrimonio comune della collettività. Lo Stato stabilisce normative a carattere nazionale che ogni singola Regione (a partire dal D.P.R. n. 8 del gennaio '72) può recepire tout court o modificare, adeguandole alle esigenze delle singole realtà territoriali nei modi previsti dalle vigenti leggi. Va sottolineato che ogni strumento urbanistico, nel periodo della sua vigenza, è esso stesso una condizione di vincolo in quanto, stabilendo le regole di intervento su ogni singola porzione del territorio, limita il tipo e i modi degli interventi possibili.

Nelle fasi di indagine e di analisi che precedono il piano urbanistico è necessario produrre un elaborato cartografico sintetico nel quale vanno segnalate e localizzate tutte le situazioni e i tipi di vincolo che insistono sul territorio in esame al fine di fornire il quadro complessivo limitante le scelte progettuali.

Come si vedrà di seguito, a seconda della natura dei vincoli, essi saranno individuati con ricerche presso gli uffici competenti e con indagini specifiche sul territorio, queste ultime, in molti casi, hanno necessità di opportune carte tematiche.

Una prima schematizzazione dei "condizionamenti territoriali" è riferibile a:

VINCOLI NATURALI (dipendono dalle caratteristiche fisiche dei territori), VINCOLI ARTIFICIALI o

di ANTROPIZAZZIONE (dipendono dalla presenza di manufatti e -più in generale- dalla sistemazione

dei territori operata dall'uomo nel tempo) e VINCOLI CULTURALI (dipendono dai diversi gradi di

sensibilità della società e dalla scala di valori in cui essa si riconosce, l'obiettivo che perseguono è di

preservare il patrimonio e la memoria storica della collettività, in tal senso essi sono riferibili ad aree

ed a manufatti, a situazioni naturali e artificiali).

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BOZZA in progress

III PRINCIPALI VINCOLI NATURALI

-

Morfologici

: sono rappresentati dalle grandi delimitazioni fisiche del territorio (p.e. catene montuose. mari, laghi, fiumi, paludi. ecc.). Il "peso" del vincolo varia al variare della scala progettuale in quanto tali caratteristiche fisiche, possono costituire una sorta di barriera alla grande scala e non alla piccola scala, o viceversa.

-

Altimetrici

: un territorio può essere classificato quale depressione, pianura, collina, montagna. Oltre i 1000 metri, cioè in zone di alta montagna, l'urbanizzazione è sconsigliabile, a meno di particolari esigenze e destinazioni d'uso (p.e. stazioni sciistiche, ecc.) e a meno di particolari condizioni climatiche (inoltre, su alcuni territori montani grava il vincolo paesaggistico, cfr. vincoli culturali-paesaggistico)

-

Clinometrici

: condizionano la destinazione d'uso dei territori mano a mano che le pendenze aumentano, soprattutto in virtù del rapporto costi-benefici (p.e. sterri, riporti, modifica delle caratteristiche ambientali, ecc.). Inoltre, una pendenza, anche non eccessiva, può diventare vincolante in presenza di condizioni geologiche sfavorevoli o di altri fattori concomitanti.

-

Idrografici

: la mancanza d'acqua e la presenza di acque superficiali e sotterranee (regime delle acque) rappresentano i due lati estremi del problema; le ipotesi di destinazioni d'uso, infatti, devono sempre tenere presente il problema (e i costi) degli impianti per la raccolta e lo smaltimento delle acque (per usi agricoli, industriali o residenziali). Inoltre, si richiama l'attenzione anche sulla presenza di acque termali e minerali che costituiscono una risorsa da preservare e valorizzare.

-

Geologici

: le caratteristiche geologiche (p.e. franosità. sismicità. soggette a inondazioni, ecc.) di un’area pongono limiti, soprattutto, per destinazioni d'uso residenziali e di grandi impianti tecnologici ma anche per la salvaguardia di alcune condizioni ambientali (p.e. il vincolo boschivo ha la funzione di salvaguardare i terreni franosi). L'indagine geologica e la sua restituzione devono essere effettuate da specialisti del settore: in diverse regioni italiane la Carta Geologica è un elaborato di piano obbligatorio.

- Pedologici

: le caratteristiche fisico-chimiche dei terreni condizionano l'uso agricolo, favorendo alcune colture e inibendone altre a seconda del grado di acidità, di alcalinità o la neutralità dello strato (terreno vegetale) che ricopre la struttura litologica. Anche in questo caso, le indagini ed i relativi elaborati –Carta dell’uso agricolo del suolo- sono prodotti da esperti del settore.

-

Climatici

: la presenza di venti "regnanti" e "dominanti" può costituire limite a diverse ipotesi localizzative (si pensi al trasporto dei fumi e dei gas; alle necessita di porti, aeroporti, ecc.); così pure la presenza di nebbie, le precipitazioni nevose rilevanti o anche il soleggiamento, che diventa condizionante soprattutto alla scala edilizia. Se presenti, con differenze significative, vanno rilevati anche i microclimi dei diversi ambienti (nelle more dello sviluppo sostenibile, le condizioni climatiche, per molto tempo trascurate, tornano ad assumere un ruolo significativo).

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BOZZA in progress

IV PRINCIPALI VINCOLI ARTIFICIALI o di ANTROPIZZAZIONE

- Nuclei abitati:

condizionano, nell'intorno, le destinazioni incompatibili (industrie nocive, impianti con impatti dannosi per la salute, …) con la presenza dell'uomo.

- Grandi Infrastrutture di Trasporto:

costituiscono "barriere" di separazione territoriale (nonché di collegamento privilegiato tra alcune aree) e impongono fasce di rispetto o di sicurezza; tali vincoli di rispetto derivano principalmente dal garantire sicurezza all'uso dell'infrastruttura e la possibilità di ampliamento, ma anche per tutelare le attività che l’uomo svolge nell'intorno. Alla presenza delle reti di trasporto si associa anche la normativa inerente all’impatto acustico.

- Grandi Impianti Tecnologici:

impongono servitù speciali e, in alcuni casi, pongono problemi di sicurezza per la salute dell'uomo e la salubrità dell'ambiente.

- Elettrodotti:

impongono servitù speciali e sono soggetti essi stessi al rispetto di alcune condizioni di sicurezza (p.e. dai fabbricati non si deve poter accedere ai fili conduttori di elettricità). Si discute su pericolo per la salute dell'uomo che può essere causato dall'alta tensione (oltre 50.000 volts).

- Insediamenti Industriali:

costituiscono vincolo di carattere igienico e ambientale e pongono problemi di sicurezza per la salute dell'uomo e la salubrità dell'ambiente.

- Cimiteri:

impongono fasce di rispetto e condizionano l'uso dell'intorno a causa di motivi igienici ma anche di usi e costumi culturali e tradizionali

- Ospedali:

condizionano le destinazioni d'uso dell'intorno per motivi igienici e per garantire la tranquillità dei degenti.

- Porti:

impongono distanze di rispetto, sottostanno alle norme dell’autorità marittima (titolare del PRG dell’area portuale), del demanio marittimo e della disciplina della navigazione.

- Insediamenti militari:

possono imporre, per motivi di sicurezza, fasce di rispetto e vincoli di vario tipo (p.e.

su alcuni boschi, considerati importanti ai fini della difesa militare, possono essere varate particolari limitazioni).

PRINCIPALI VINCOLI CULTURALI

- Beni paesistico-ambientali: i

mpongono una serie di limitazioni alle tipologie degli interventi affinché non venga depauperato il carattere particolare (in alcuni casi di unicità) di porzioni più o meno vaste di territorio e affinché, nel contempo, possa essere garantita la sopravvivenza di risorse naturali (flora, fauna, acque, ecc.) e culturali: si riferiscono sia ad aree inedificate che edificate.

- Beni monumentali:

impongono vincoli e norme agli interventi sui manufatti edilizi affinché essi conservino il valore di testimonianza storica ed artistica dell’epoca in cui sono stati realizzati1.

1 Si ricorda che il Ministero dell'Ambiente é stato istituito in Italia nel 1986; precedentemente le competenze in merito erano del Ministero della Pubblica Istruzione, fino al 1975, e poi del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali. Per quanto concerne gli "oggetti" dell’urbanistica, le competenze sono del: Ministero dei Beni Culturali, Ministero dell’Ambiente e degli Organi periferici (rispettive Sovrintendenze), nonché, per particolari aspetti, del Ministero dei Lavori Pubblici. Le località e i manufatti vincolati sono contenuti in specifici elenchi. Con tali vincoli si vietano alcuni usi, trasformazioni o altro che possano danneggiare il bene; si possono imporre alcune provvidenze per assicurare la conservazione del bene tutelato ed è, inoltre, possibile procedere all'esproprio.

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BOZZA in progress

V

VINCOLI VIGENTI E NORMATIVE OBBLIGATORIE

AREE E MANUFATTI VINCOLATI per interesse storico, artistico, paesaggistico

(T.U. D.L. n.490, 29/X/19992),

Tra gli altri provvedimenti, è fatto obbligo ad ogni Provincia (con provvedimento regionale) di stilare elenchi di aree e singoli manufatti da tutelare e vincolare per evitare distruzioni o modifiche che possano arrecarvi danno; nel caso di costruzioni edilizie (ove previste) é fatto obbligo la richiesta di parere alla soprintendenza competente. Per le aree di particolare interesse (precisamente individuate) si ha l'obbligo (in alcuni casi, facoltà) di redigere un Piano Territoriale Paesistico, da promuoversi da parte delle Regioni, inoltre, i Comuni hanno facoltà di imporre vincoli nelle zone di particolare interesse storico-ambientale-paesistico. I beni possono essere espropriati e sono finalizzati al godimento pubblico.

Sono, inoltre, sottoposti a vincolo paesaggistico (

art 146 del TU

):

- i territori costieri per una fascia di 300m3, - i territori contermini ai laghi per una fascia di 300m, - alcuni (elenco) corsi d'acqua per una fascia di 150m, - i territori alpini al di sopra di 1600m, - i territori appenninici e delle isole al di sopra dei 1200 m, - ghiacciai, - parchi e riserve naturali, nazionali e regionali, - foreste e boschi, - aree assegnate alle Un. Agrarie, -zone umide (elenco), - vulcani, - zone archeologiche

Per completezza, si ricorda anche il D.M. 1444/1968 che impone l'individuazione delle zone A: "parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di pregio ambientale ...".

PRINCIPALI DISTANZE E AREE Dl RISPETTO

- Ferrovie

: (D.P.R.n.753 dell’11/07/'80 - Nuove norme in materia di .... sicurezza, ... delle ferrovie ...) fino a m 30 dalla rotaia più prossima sono vietati edifici di qualsiasi genere, i metri diventano 50 per fucine. materiali infiammabili, piantagioni. boschi, ecc.; (L. 1202 del 12/9/1968 - Disposizioni concernenti le distanze legali della sede ferroviaria ...) per altri trasporti su ferro e a fune; (RD n. 1447 del 9/5/1912 -Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili); (L. 2248/1865, alcuni artt. sono ancora in vigore).

-

Strade

: (DPR 147/'93,D.P.R. n.495 del 16/12/’92, D. Lgs. N.285 del 30/04/’92, D.I. n.1404/1968,) nelle seguenti fasce di rispetto è vietato realizzare qualunque escavazione; costruire, ricostruire o ampliare manufatti o muri di cinta; impiantare alberi, siepi, recinzioni4.

tipo A - Autostrade: - fuori dai centri abitati la fascia minima di rispetto è m60; se l’area è individuata quale zona edificabile da uno strumento attuativo la fascia minima è di m30; per la costruzione di muri di cinta la fascia è di m5;

- nei centri abitati la fascia è di m30, per i muri di cinta è m3

tipo B - Strade extraurbane principali: - fuori dai centri abitati la fascia minima di rispetto è m 40; se l’area è individuata quale zona edificabile da uno strumento attuativo la fascia minima è di m20; per la costruzione di muri di cinta la fascia è di m5;

tipo C - Strade extraurbane secondarie: - fuori dai centri abitati la fascia minima di rispetto è m 30; se l’area è individuata quale zona edificabile da uno strumento attuativo la fascia minima è di m10; per la costruzione di muri di cinta la fascia è di m3;

tipo D - Strade urbane di scorrimento: - nei centri abitati la fascia è di m20, per i muri di cinta è m2 tipo E - Strade urbane di quartiere: - nei centri abitati la fascia è di m20,

tipo F - Strade locali: - fuori dai centri abitati, se vicinali, la fascia è di 10m, per i muri di cinta è m3

Svincoli: - all'interno è vietata la costruzione di ogni genere di manufatto, per le rampe esterne la fascia è quella della categoria inferiore tra quelle che si intersecano.

2Il T.U. raccoglie, abrogandole, le precedenti Leggi in materia, tra cui: Legge n. 1089 del 1/6/1939 (Tutela delle cose di interesse storico-artistico), Legge n.l497 del 29/6/1939 (Protezione delle bellezze naturali), Legge n. 1187 del 19/11/1968 (Modifiche e integrazioni alla L.U.1150/1942), R.D. n.1357 del 3/6/1940 (Regolamento d’applicazione ...), L.1552/1961, L.147/1971, L. n. 431 del 8/8/1985 (Legge Galasso e Decreti di applicazione –Galassini- tutela delle zone di particolare interesse ambientale), L.395/1997, R.D. n.1357 del 3/6/1940 (Regolamento d’applicazione ...)

3CC art 822. Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia [c. nav. 28, 692]; le opere destinate alla difesa nazionale. …

4 CC art 822. … Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi [c. nav. 692 a];gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

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BOZZA in progress

VI

Per tutti tipi: - fuori da centri abitati: per impiantare alberi, la fascia è ≥ alla max h dell'albero e, in ogni caso, ≥ 6m; per siepi con h < 1m la fascia è ≥ 1m, con h >1m la fascia è ≥ 3m.

-

Cimiteri

. (D.P.R. n. 285 del 10/9/'90 Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria; D.P.R. n. 803 del 21/10/1975 (Regolamento di Polizia Mortuaria); R.D. n. 1265/1934 -art. 338- T.U. delle leggi sanitarie;

D.P.R. n. 803/1975; R.D. n. 448 del 07/l892) è vietata la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti in un raggio di 200 m e la stessa misura fissa anche la distanza minima dai centri abitati. Tale distanza, in deroga eccezionale, può essere ridotta a 100m per ampliamenti di Comuni con più di 20.000 ab. e a 50m per gli altri Comuni (Ente competente ASL).

-

Porti

: (R.D. n. 327, aprile 1942) la distanza di rispetto e fissata in minimo 30m dal demanio marittimo, anche se il P.R.G. può prevedere diversamente di concerto con l’autorità marittima.

-

Industrie

: (R.D. n. 1265/1934; R.D. n. 45/1901; L. n. 319/1976; L. n. 615/1966) le industrie insalubri e pericolose, indicate in appositi elenchi e suddivise in due classi; devono essere isolate dagli abitati (I classe) o attenersi a particolari prescrizioni a protezione degli abitati (II classe), in virtù anche del comportamento dei fattori meteorologici.

-

Discariche

: (L. n. 366/1941 del 20/3//1941 Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; D.P.R.

n. 616 del 24/7/1977 (Attuazione della delega ...), vedi anche D.L.vo 5/02/1997, n. 22 relativo allo smaltimento dei rifiuti) la localizzazione di discariche o di impianti di trattamento dei rifiuti deve essere prevista ad almeno 1000 m dall'agglomerato urbano e in ogni caso deve essere approvata dalla Regione (Ente competente ASL).

-

Elettrodotti

: L. n. 339 del 28/6/1986 (Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne).

-

Demanio idrico

: (acque pubbliche L. n. 729/1961; R.D. n. 523/1904) è vietata la costruzione di edifici fino ad una distanza stabilita nelle singole località dalle discipline vigenti; se non stabilita essa e fissata in m 10; altri limiti sono fissati per altri usi (p.e. piantagioni, scavi, ecc.)5.

-

Demanio marittimo

: (R.D. 327/1942) fino a 30 m dal demanio marittimo o dal ciglio di terreni elevati sul mare le costruzioni sono autorizzate dal capo del compartimento marittimo6.

-

Fasce da corsi d'acqua e dal mare

: RD 11/XII/1933, n. 1775; R.D. 523 del 25/7/1904 (T.U. delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche);R.D. 327 del 30/3/1942 (Codice della navigazione); L. 36 del 5/1/1994 (Legge Galli, Disposizioni in materia di risorse idriche), L. 37 del 5/1/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche).

SERVITU' SPECIALI

- Aeroporti

7

: (

L n. 58 del 4/2/1963 - Aggiunte al codice della navigazione marittima ed aerea)

Nella direzione di atterraggio sono vietate le costruzioni (ma anche alberature, opere che contemplano "pali", ecc.) entro una distanza, dal perimetro dell'aeroporto, stabilita dalla legislazione vigente; Da tale distanza le altezze massime consentite sono limitate in funzione delle lunghezze di atterraggio. Altre limitazioni sono stabilite per gli aeroporti militari e con traffico strumentale e notturno. Anche per le altre direzioni esistono limiti particolari di edificazione.

5L'individuazione dei beni facenti parte del demanio idrico è contenuta nell'art. 822, comma 1, cod. civ. e nell'art. 1 TU 11 dicembre 1933 n. 1775. Esso comprende i fiumi, i torrenti, i laghi (non sono da comprendersi gli stagni se non rivestono un pubblico interesse), e le altre acque sorgenti, sia superficiali che sotterranee (ad eccezione di quelle minerali e termali sottoposte alla disciplina delle miniere). Sono pubbliche tutte le acque e le sorgenti le quali, considerate isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del bacino imbrifero, ed in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano o acquistino attitudine ad usi di pubblico interesse, come ad esempio la navigazione, l'irrigazione, la produzione di energia.

6 Altre distanze di rispetto o di sicurezza sono fissate per: linee doganali, elettrodotti, autorimesse, cave e miniere, metanodotti, ecc.

7L. 29/10/1995, n. 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativi regolamenti di esecuzione in materia di traffico (veicolare, ferroviario, marittimo, aereo). In particolare l'art. 3 comma 1 lettera m prevede "la determinazione, con altro D.M., dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili, con particolare riguardo all'individuazione delle zone di rispetto delle aree e delle attività aeroportuali ed ai criteri per regolare l'attività urbanistica nelle suddette zone". E’

attualmente in discussione un disegno di legge per riformare i vincoli aeroportuali.

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BOZZA in progress

VII

- Aree Militari:

(L. n. 898 del 24/12/1976, DPR n. 780 del 17/12/1979 -Approvazione del regolamento per

l'esecuzione della L. n. 898/1976, concernente la nuova regolamentazione delle servitù militari, v. anche aeroporti,) nelle vicinanze di installazioni e zone militari il diritto di proprietà è soggetto ad una serie di divieti e limitazioni della durata di cinque anni (prorogabile) che devono essere imposti in misura strettamente necessaria al tipo di opera militare (p.e. divieto di condotte, cave, strade, muri, ecc.). Inoltre, nel comuni militarmente importanti (elencati in tre tabelle A, B, C) i P.R.G. devono ricevere il parere favorevole del

"comandante territoriale" (in assenza di P.R.G., il parere è richiesto per alcune opere di carattere edilizio e infrastrutturale).

Fiumi navigabili

: (R.D. 959/1913) i beni laterali sono soggetti alla servitù della via alzaia larga m 5, ove non stabilito diversamente

.

8

Zone Tutelate e Vincoli Idrogeologici

R.D. n.3267 del 30/12/1923 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani); R.D. n. l126 del 16/5/1926; RD 1775 del11/12/1933 (T:U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); D.P.R. n. 616 del 24/7/1977 (Attuazione della delega ...) DM 14/01/1997 (Direttive tecniche per l'individuazione e la perimetrazione, da parte delle regioni, delle aree a rischio idrogeologico).

Tale vincolo è apposto dall'Amministrazione Forestale (i riferimenti devono essere depositati presso la segreteria comunale) e alcune competenze sono delegate alla Camera di Commercio. Sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni che possono causare danno pubblico se utilizzati o trasformati in maniera difforme dalle loro caratteristiche e la trasformazione degli stessi in coltura agraria e subordinata a speciali autorizzazioni; inoltre, si dettano una serie di norme che tutelano le acque contro il pericolo di inquinamento (scariche, imp. di depurazione, ecc.)

9

.

Vincoli in Zona Sismica:

L. 401/2001, D.Lgs. 112/98, Ordinanza M. dell’Interno n. 2789 del 12/06/1998, C.M. Lavori Pubblici 10/04/1997 n. 65; D.M. LL.PP., 9/01/1996; C.M. LL.PP. del 2/10/1979, n. 19777; D.I. 3/03/1975, n. 39, L.

2/02/1974, n. 64.

Ogni Regione opera la classificazione

.

Vincoli Boschivi e Tutela dei Boschi

R.D. n.3267 del 30 dicembre 1923 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi c di terreni montani); R.D. n. l 126 del 16 maggio 1926; C.M. n.6 del 1971; L. n. 1102 del 3 dicembre 1971 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna); L. n. 47 del 1 marzo 1975 (Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi); D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 (Attuazione della delega ...); DM 20/7/1987 (Istituzione di riserve naturali statali in zone demaniali).

I1 vincolo può essere apposto dallo Stato, dall'Amministrazione Forestale e alcune competenze sono delegate alla Camera di Commercio e alle Comunità Montane. I1 vincolo boschivo ha la finalità di salvaguardia dei terreni franosi o, in alcuni casi. di difesa militare; l’inedificabilità è assoluta e, solo in alcuni casi eccezionali, può essere parziale.

ALTRI VINCOLI

- L. n. 615 del 13/7/1966 (Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico),

interessa principalmente per la

parte concernente l'ubicazione delle zone industriali.

- L. n.319 del 10/5/1976 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento),

interessa principalmente per gli scarichi degli insediamenti civili e per i cambi di destinazione, ampliamenti o ristrutturazioni degli insediamenti produttivi

- D.P.R. 28/2/1983,

disciplina l'inquinamento dell'aria

- D.P.C.M. 1/3/1991,

disciplina l'inquinamento acustico fissando tabelle di soglia di rumore per le varie zone urbane.

8 Altre particolari servitù sono imposte per elettrodotti (l. n.339 del 28/06/'66), metanodotti. acquedotti, impianti di telecomunicazione. ecc.

9 D.L. n.180 del 11/6/1998 Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania.

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