• Non ci sono risultati.

OSSERVA L’art

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "OSSERVA L’art"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Pratica num. 538/VV/2018. Quesito formulato dal Presidente del Tribunale di … avente ad oggetto: Limiti di impiego dei Giudici Onorari nell'ambito dei collegi civili. D.Lv. 116/2017 - criteri interpretativi.

(Delibera di Plenum in data 19 settembre 2018)

- vista la nota n. 1483 recante data 22.5.2018, con la quale il Presidente del Tribunale di … ha chiesto di conoscere se, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D. lgs. 116/2017, il giudice di pace già in servizio alla data del 15.8.2017 possa comporre il collegio civile in materia di opposizione allo stato passivo e in materia di opposizione ai provvedimenti di liquidazione dell’onorario a favore degli ausiliari adottati dal giudice delegato alle procedure fallimentari;

OSSERVA

L’art. 30, comma 5, del Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (“Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 575”) prevede che “Sino alla scadenza del termine di cui al comma 1” (ovvero sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto) “i giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, anche quando non sussistono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, fermi i divieti di cui all'articolo 12 nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7”.

Ebbene, tra i divieti di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116 vi è quello secondo cui “il giudice onorario di pace non può essere destinato, per il settore civile, a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti in materia fallimentare”.

Tale quadro normativo ha già portato il Consiglio ad affermare, con delibera del 6.12.2017, che

“per il settore civile, i vecchi GOT non potranno comporre i collegi nella materia fallimentare”.

L’ampiezza del divieto stabilito da fonte primaria non consente di limitare l’ambito di operatività dello stesso alla composizione dei collegi chiamati a trattare esclusivamente alcuni procedimenti ovvero ad adottare i provvedimenti di cui all’art. 15 L. fall. (dichiarazione di fallimento) e 23 L.

fall. (gestione della procedura fallimentare), ma impone di estenderlo a tutte le controversie in materia fallimentare.

Ebbene, nella materia fallimentare rientrano certamente sia le opposizioni allo stato passivo del fallimento, disciplinate dagli artt. 98 ss. l. fall., sia i reclami aventi ad oggetto i decreti del giudice delegato, di determinazione del compenso spettante agli ausiliari, disciplinati dall’art. 26 legge fall..

Si tratta di procedimenti che rientrano nella competenza del Tribunale Fallimentare e che, avendo ad oggetto provvedimenti adottati dal giudice delegato, ne condividono il settore di interesse.

Ne segue che dei collegi che trattano i predetti procedimenti non possono far parte i giudici onorari di pace.

Tanto premesso,

delibera di rispondere nei termini di cui in premessa.”

Riferimenti

Documenti correlati

La necessità di una riforma della magistratura onoraria e alcuni elementi di contesto. L’unificazione dello status. La pluralità delle funzioni. Il doppio binario. I soggetti

La legge delega sulla riforma organica della magistratura onoraria (la n. 57/2016) ha previsto, a regime, un’unica figura di magistrato onorario (almeno in primo grado), che

1) predisposizione di uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, inserendo i primi

Il tirocinio dei futuri giudici onorari di pace e dei futuri viceprocuratori onorari, nominati successivamente all'entrata in vigore della riforma della

Riunioni trimestrali dei giudici onorari di pace assegnati all’Ufficio del giudice di pace 1.- Il Presidente del Tribunale organizza riunioni periodiche trimestrali con i

La domanda di conferma è redatta utilizzando l’apposito modulo (“Mod. C-Vpo” per i vice procuratori onorari) debitamente compilato e sottoscritto dall’interessato.

di modificare l’elenco delle vacanze disponibili, di cui alla delibera consiliare del 29 luglio 2015, per le quali i giudici di pace in servizio possono presentare domanda

• Presidente Organismo Unitario della Magistratura Onoraria Unita – Magistrati Onorari Uniti;. • Presidente Associazione Nazionale