1
Corte di Appello di ……….. Quesito urgente inerente le elezioni del Consiglio Giudiziario del 4 e 5 ottobre 2020: costituzione dei seggi elettorali – applicazione degli artt. 2 e 3 del R. Dlgs. 35/2008 e il rispetto delle norme anti COVID.
(delibera 24 settembre 2020)
“Con nota del 15 settembre 2020 il Presidente della Corte di Appello di ………….., considerata l’imminenza delle elezioni del prossimo Consiglio Giudiziario e tenuto conto della necessità di evitare assembramenti nel rispetto della normativa finalizzata a contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, chiedeva al Consiglio Superiore della Magistratura se fosse possibile costituire uffici elettorali presso i Tribunali periferici in deroga all’art. 2 del D. Lgs. 35/2008, che prevede la costituzione dell’unico ufficio elettorale presso la Corte di Appello. Al riguardo, deve premettersi che l’art. 2 del D. lgs. 35/2008 prevede che “Entro il martedì precedente lo svolgimento delle elezioni, sono costituiti l’ufficio elettorale presso la Corte di cassazione e gli uffici elettorali presso ciascuna Corte di appello”. L’art. 3 del medesimo decreto legislativo stabilisce inoltre che
“Se l’organico dei magistrati ordinari dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari degli uffici del distretto supera le trecento unità, il Presidente della Corte costituisce, oltre agli uffici elettorali con sede nel capoluogo del distretto, ulteriori uffici elettorali distaccati, sia per i magistrati ordinari sia per i giudici onorari di pace e per i vice procuratori onorari, presso uno o più degli uffici del distretto ovo sono ammessi a votare rispettivamente, in relazione al rispettivo ambito territoriale, non più di trecento magistrati, giudici onorari di pace e vice procuratori onorari”.
A fronte dell’emergenza determinata dalla rapida diffusione del contagio da Covid-19, il legislatore è intervenuto, in via d’urgenza, emanando una complessa normativa, nell’ambito della quale è stato tra l’altro disposto il rinvio delle elezioni per il rinnovo dei consigli giudiziari alle date del 4-5 ottobre 2020.
Nulla invece è stato previsto dal legislatore in tema di costituzione degli uffici elettorali.
Ne deriva che la disciplina di cui al D. Lgs. 35/2008 deve ritenersi inderogabile, cosicché non è possibile la costituzione di uffici elettorali distaccati nel distretto di Corte di Appello di
………..., trattandosi di distretto con un organico di magistrati ordinari ed onorari di 299 unità, come indicato dallo stesso Presidente di Corte d’Appello.
Il rispetto della normativa finalizzata a contrastare l’emergenza epidemiologica in atto dovrà dunque essere assicurato mediante le più opportune modalità organizzative delle operazioni elettorali presso la sede della Corte di Appello di ………..
D’altra parte, considerato che è imminente la rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura in attuazione dell’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, qualora prima dello scadere del termine di cui all’art. 2 comma 1 del D. Lgs. 35/2008 la pianta organica del distretto di ……… fosse rideterminata in misura tale da superare le 300 unità, il Presidente della Corte d’Appello potrà costituire uffici elettorali distaccati in attuazione dell’art. 3 del D. Lgs indicato.
delibera di rispondere al quesito nel senso che:
l’art. 2 del D. Lgs. 35/2008, che prevede – in materia di elezioni per il rinnovo dei consigli giudiziari - la costituzione dell’unico ufficio elettorale presso la Corte di Appello, non è derogabile, ferma restando la possibilità di costituzione di uffici elettorali periferici se l’organico dei magistrati
2
ordinari ed onorari degli uffici del distretto supera le trecento unità prima della scadenza del termine per la costituzione degli uffici elettorali.”