Gazzetta L fHciale
DEL REGNO D' ITALIA
Aaño 1910 RNA
-Limedl, 26 settembre Numero 223
In Roma, P • anno L. ss6mestre s frialestre
az
. . . . . . . . . . . 'per ogni linea ospazio di ia '
ati delPPerUnione po tale:gli altri tatt siaggiungonolo tasse Dirigerelerichiesteper le inseraioni esclumiramente alla, Anassaissists'aziosse girtia €.Tasse•tfa.
si rendone prenne l'
Àmnünistgene
e g!! Utile! Perlemodallti delle rachieste d'inserziom vedansi loavverLOgzGÎB800*8 6Î f glŠ0os a enti
rdal
god'ogni mese. degli annunzi.to in Rome cent, go- nel Re cent. få - arretrato in Éoma cent. 90 - nel
Regno
cent. SO-all' Estero crut .TA (Jn stamero separa Se il giornale si compod'oltre 16pagine il prezzo aumenteproporzionatamente.SOMMARIO
Parte ufReinle.Ordine " Al
merito
del lavoro ,, : Nomine -½
e dooreti:R. decreto n. 626 che distacca e due comune Rozzano e
Basigilo
dalla sezione elet¢oralepolitica
di Pi Emanuele,costitteendoli
in unica sezione autonomad40llegio
diMelegnano (Milano)
--- Relazione e R.decren.
636 cheautorixxa un
prelevamento
di somma dalfofidi
riservadelle spese
impreviste
dello stato diprevisione d'.
spesa del lifinistero del Lesoro per l'esercizioflnanzaatyggg.pyy,
occorrente per spese delComitato per l'esonero · sepp¿y¿o di
funzionari
del Ministero della istruzione -, decreton. 640 che
approva
l'elencodegli agenti subaltef•;di ruolo, fuori
ruo'o efattorini telegraßes reconosciutelnei
alla nomina adufficials
d'ordine - B. decreto 442 cheapprova l'annesso
regolamento
*elativo alletassosi
velo-c¿pedi, sulanotocicit
esugli
au¢dnobill - Relazio R. de- deoretoper
la rimozione del rindaco di Ardesiorgamo)
....Governo de1PEritrea: Divido
d'esportqxione
- isterode1Pinterno:
Ordinanza diautità
marittima - erod'agricoltura, industriâ
e conmercio yUfflpio
dellog intellettuale
: Elencodegli
atletati di trascrizioned archie
segni distintivi
difabbrica
; diepmmercio rilasparegggy
Ba
guindicina
del mesp dimggio 19‡o
- MinisterWe
Snanse,
Disposigioni get peronsig gapendénte ".¾
teto del tesoro - Direzionegeneltle della Cassa _depositt
esagtg
o delle
gestioni
annosss;Av/so
-Direzione gegejalç
ðol ypubbl'co: Rettiflelee d'intesterione
- Avvial-Diretf9
ne-rale del tesoro: Prexxo <el cambio
pei certijlclli gamento
dei dazidoganal d'intþortazione
- Minatoregricoltura,
industria e Jommercio -Ispettorato gen
dell'industria
e delcomvercio:
Media dei corsidel
iefjylaji negogiati
acont;nti
nelle varieBQicç
del RegnQanoordi,
Part non ufficiale.
Diario
estero- Notizie varie -Telegrammi de1PAgenzia
6fani
- Bollettinometeorico
-- Insersioni.Buffoli comm.
Luigi,
fondatore dell' «Unione cooperativa»,Milana.
Bertarelli
Giulio, industriale,
Milano.Vergani Vittorio, intustriale,
Cantù.Polenghi Pietro, commerciante, Codogno,
Mar
iorLDante, presidente dell'Assoblazione agraria,
AltoPolesino
Dall'Armi cav.Tommaso,
procuratore generaledell'Azienda
a rria del contedi Collalto
(Treviso).
E a-Sgaravatti Benedeuo, orticoltore,
Saonara(PadovaN.
Corni cav.
Fermo, ino,striale, Modena.
Di
Bagno
dei conti Guiu-marchese
del Consorzio di
bonifica,
iGolum. Alessandro, presidento Chayos
cav.Adolfo, industrial olesine (Ferrara).
Calargai Roupetto, industriale,
P aLandi c4v.
Salvatore, tipografo,
Firenenze).
Bonelli
ing. Micheleggelo, agricoltore
in Sustello
(Perugia).
Valentinoe Monto Ca-Colombo
Carlo, tipografo,
Roma.Bucco
Beniamino, ladustriale,
Pescara.Winspeare Antönio,
duca diSalve, enologo,
Salve(Lee
Tripodi
comm.Francesco, industriale,
Gioia Tauro(Reggio
,, .Peyron
cav.Angelo, industriale,
Roma-Firenze.abria).
Dato a
Racconigi,
addl 11 settembre 1910.VITTORIO EMANUELE.
RAINERI.
Il numero 038 della raccolta
ufficiale
delleleggi
e dei decreti delRegno
contiene ilseguente
decreto:VITTORIO EMANUELE III
por grazia di Dio
eper volonth della Nazione
RE D'ITALIA
P A RTEUFF I O I A LE Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato
·
per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei
LEGGI E DECRETI ministri;
NOMINE NiiLL'ORDINE EQUESTRE
«
Al merito del lavoro
».Itauchiero
Fortunato, consigliere delegato
dellaSocietà industrialo Bauchiero,
Torino.Centenari
Adriano, igiustriale,
Milano.P,etra
Vittorio, comderciante,
Milano.Rovere
Carillo, industriale, Abbiategrasso (Milano).
Veduti gli articoli 47
e48 della legge elettorale po- itica, testo unico, approvato
conR. decreto 28
marzo395,
n.83;
Veduti i pareri delle Commissioni elottorali dei
co-Ini di Rozzano, Basiglio, Pieve Emanuele
odella
½1missione elettorale provinciale di Milano
;.bbiamo decretato
edecretiamo
:Articolo unico.
I comuni di Rozzano
eBasiglio, in provincia di Mi- lano,
sonodistaccati dalla sezione elettorale politica d
Pievo Emanuele,
ecostituiti in unida sezioñe eletto- rale politica autonoma del Collegio elettorale di Me- legnano,
consede in Rozzano.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi
e
dei decreti del Regno d'Italia, mandando
achiunque opetti di osservarlo
edi farlo
osservare.Dato
aRoma addì 7 luglio 1910.
VITTORIO EMANUELE.
LozzaTTI.
Vis o,
D guardasigini:
ŸANI.Abbiamo dec-etsto
edecretiamo:
Articolo unico.
Dal fondo di riserva per la spese impreviste in-- scritto al capita>
n.128 dello stato di previsione deRa spesa del Minisero del tesoro per l'esercizio finan- ziario 1910-911a autoriggata
una11a prelevazione nena
somma
di lire liecimila (L. 10,000), da inscriversi ad
un
nuovo,caglo tiol
n.276-quater
e conla denomi-
nazione:
«Spie del Comitato incaricato ai sensi della legge 10 lug) 1910,
n.417 di proporre l'esonero dal servizio di gei funzionari del Ministero della pub-
blica vevole istruzio3 all'aininistrazione l'opera dei quali
»neRo
nonstato sia di ritenuta previsiono gio- della spesa 1 Ministero deUa istruzione pubblica per l'esercizio Anziario in
corso.Relatione di S. E. il ministro del tesoro,
aS. M. il
la
suaconIredazisarà presentato al Parlamento per
Ro, in udienza del .91 agosto 1910, sul decreto che
autorizra
unprelevamento di L. 10,000 dal fondo Ordinia, che il presente decreto, munito del sigillo
di riserva delle spese impreviste, occorrenti per dello Statsla
insertonella raccolta ufficiale delle le<~i speso del Comitato per l'esonero dal servizio di
edei deca del Regno d'Italia, mandando
achiunque
funzionari <fel Ministero dell'istruzione. spetti diiservarlo
edi farlo osservare.
SIRE!
Date Venezia, addì 31 agosto 1910.
In conseguenza del
disposto
dell'art. 1 dellalegge
10luglio
p. p.VITTORIO EMANUELE
a.
513,
recanteprovvedimenti
per ilpersonale
del Ministero della -pubblica
istruzione, con decreto di Vostra Maesta del 25 stesso me-LezzATTI
-TEDESCO
se, fu nominato il Comitato incaricato di proporre l'esonero dal
Visto, DIrdasigilli: FANI,
servizio di
quel funzionari
del citato Ministerol'opera
deiquali
non sia
ritenuta giovevole
all'Amministrazione-Per
provvedere
alla spesapel
l'unzion ento delComitato
me- D nuco GIO della raccoltaufficiale
delleleggi
e deidecreti
desimo non80116
inscrittispeciali fo.d1
nello stato di previsione delRey
contiene il seguente decreto:«della spesa del Ministe.ro
dell'istruzoas per l'esercizio
incorso,
ep-Iperò
ilconsiglio dei ministri,
del'urgenza di provvederli,
ha de.VITTORIO EMANUELE III
fiber3to
di valersi(tella faraa
concessaal Governo dall'art. 383r
graziA ÅÎ BÎ0
0per volontà della Nazi
no.abilita
generale
perþrelevare
la somma 0de la
v;;ente legge
dÍ cessaria in L.10,000
dal fondo di riservaRED'ITALIA ricondefut all'uop
perAle.
spese
m'aguente
sehema di decreto che il riferente siyo Part. 38 della legge 19 duglio 1907,
n.515;
cão inten ,3
all'august)
Sanzíone di Vostra Maesti.Yo l'art. 5 del R. dereto 5 aprile 1908,
n,140
;onore dise
ge le decisioni pronniciate daHa IV sezione del
.-
,nero 616
deh's
raccolta‡J/ficial¢
ifelleleggi
e dei decreticyglio di -Stato in datt 17 dicembre i909 sui ri-
,
egno
contiene i; Jeguente de·ereto:co
Itaffaele Panacea e4 Jtri
ein data del 30 aprile VITTORLO EMANUELE III (p
sui ricorstLuigi Anto11ni ed altr(¡
per grazia
diDio
eper volontà della Nazione il ConsLgLlio d'amninistrazione;
RE D'lTALIA '
Jdito À Consiglio dei ministri
;Visto i'Art. 38 del tcMo unico della legge sull'ammi- Sulla proposta dd Nostro mizistro, segretario di Stato Tristrazions
esylla. cpngiglità generale dello Stato,
rle poete ed
1telegrafi
;approvato
conR.decretp f(fg raio1884, n.2016; Abbiamo decretato
edecretiano:
Visto che sul fondo di riserŸa per je ppese impre- Art, 1.
viste inscritto in L. 1,000,000 nello stato di prayisione L'art.
5del R. decreto 5 aprih 1908,
n.140, ò
ap-della spesa del Miilistero del tesoro per l'eser zgc nullato in ogni
suoeffetto,
e,conteguentemente, resta- ilnanziario 1910-911, in conseguenza delle prelevazio1
noannullati
e senzaeffetto gli estmi di
concorsoper
giå autorizzate in L. 762,260, riniane disponibile
'100 posti di ufficiale d'ordine, banditi col precitato de-
somma
di L. 237,740
;creto Ministeriale (p)
7aprile 1908,
Sentito il Consiglio dei ministri
;Art. 2
Sulla proposta del Nostro ministro, segretaria di SP
per il tesoro; Çxli agenti subalterni di ruolo
efuori ruolo ed i fat-
torini telegraflei, che alla pubblicazione della legge 19 luglio 1907,
n.515,
avevanodisimpegnato
odisimpe-
gnavano funzioni d'impiegato,
e cometali furono ri- conosciuti dalla Commissione all'uopo nominata
condecreto Ministeriale del 22 agosto 1907,
sarannonomi-
nati ufficiali d'ordine
aL. 1200 con effetto dal 1° lu-
glio 1907.
I nomi degli agenti di cui sopra risultano inseritti
nell'allegato elenco, visto d'ordine Nostro, dal ministro
proponente.
Art. 3.
La graduatoria dei nominandi di cui all'articolo pre-
cedento, sarà composta dei tre sottoindicati gruppi d agenti
everrà compilata nell'ordine che segue
:a) agenti di ruolo
;b). agenti fuori ruolo;
c) fattorini.
Gli agenti di cui alla lettera a)
sarannograduati
se-condo la loro posizione in ruolo al 1° luglio 1907; gli agenti di cui alla lettera b) secondo la loro anzianità di nomina ad agente fuori ruolo,
equelli di cui alla
lettera c) secondo l'anzianità di nomina
afattorino, computandosi queste anzianità fino al 1° luglio 1907.
Nella detta graduatoria
sarannocompreal tutti quelli
che
nehanno diritto in base allo articolo precedente,
anche
seabbiano superati successivi esami per pas-
saggio di categoria.
Art. 4.
Se gli stipendi goduti dagli agenti di ruolo alla data
del decreto col quale
sarannonominati ufficiali d'or- dine
aL. 1200 auperano questa somma, la differenza
ò convertita in assegno ad personam dal giorno in
cui decorre la suddetta nomina,
ovveroda quella
suc-cessiva in cui il maggiore stipendio sarà stato
con-seguito.
Gli assegni ad personam
sarannoassorbiti dai
suc-Bivi aumenti quadriennali.
Art. 5.
La retroattività della nomina ad ufficiale d'ordine
non
ha alcun effetto, nè in riguardo all'orario vi-
gente per gli impiegati, nò alle indennità
ecompensi
di qualsiasi specie liquidati prima della data di emis- sione del decreto di nomina ad ufilciale d'ordine.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufliciale delle leggi
e
dei decreti del Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti di osservarlo
edi farlo
osservare.Dato
aRoma, addi 10 luglio 1910.
VITTORIO EMANUELE.
LozzaTTI
-CIUFFELLI.
Vigio,
15guardasigilli:
FANI.ELENCO
degli agenti
subalterni diruolo,
fuori ruolo o fattorini- te-legrafici
che al 19luglio
1907disimpegnavano od
avovano di-simpegnato
funzionid'impiegato agli
effettidell'art.
38(3 comma)
dellalegge
19luglio 1907,
n.515,
iquali
furono rico- nosciuti in possesso dei titoli per la nomina ad ufficialid'or-
dine dalla Commissione nominata con decretoMinisterig,le
22·agosto
1908:Abbo
Filippo
Abis Giovannino Accettola Vincenzo
Agostini Agostino
Airoldi CesareAlbertucci Giov. Battista Albertucci Vincenzo
Aleggiani
Alessandro AlessandrelliGiuseppe
Aliverti
Giuseppe
Alb Francesco Ambroselli
Agostino
Amoresano Alfredo .
Ancione Vincenzo
Angelini
Arturo Anivitti Pietro Ansalone Antonio Antinori Serafino Antonellini Antonio AntoniniLuigi
Antoni Ricciotti Arena Gaetano Arnone Salvatore Arosio Federico Attanasio Gennaro AusiliLuigi
Azzali AlbertoAzzi Viscardo '
Badessi
Guglielmo
Baldassarre Nicola Baldelli Carlo Barbani Vittorio Baroni Galileo. Bartelloni Benvenuto Battelli Duilio Bavicchi Ciro Bazzato Giovanni Bazzichelli Francesco Bellanti Decio Belloni Alessandro Belloni Guido Beltramino
Giuseppo
Benasso
Luigi
BenedettiLeopoldo
Benevento Giovanni di Gius.
Benso Domenico Berardi Giovanni Berlinzela
Ignazio
Berrilli Francesco Bersano Giovanni Bertora
Giuseppe Biglia
EnricoBignami Augusto Bolognesi Luigi
BonanniGregorio
Bonera Baldassarre Bonifazi Arnaldo Borlone Alessandro Bottaro
Giuseppe
Bragadin Giuseppe
Brentan Marcello
Brugiapaglia
SilvioBugliarelli
AchilleBuongiorno Vincenzo Burgarella
Pietro BuscemiLuigi
Busso Giovanni Caccavallo Gennaro Calabria Valmiro Calafato Francesco Callieri Ernesto Calvari Paolo CameraLuigi Campedelli Luigi Camppueschi
AurelioCanfora Gennaro
Caprara
ArmandoCaputo
Cesare CarattiAmbrogio
CarbonellGiuseppo Carlomagno Eugenio
Carnevali Giovanni Carrara Francesco CarrozzaAnge:o
Carrubba
Giuseppo
Carrubba SalvatoroCarugno
LucianoCasigli
Valentino Catalano Ottavio CatanzaroLuigi
CatelliLuigi
Caterini Aurelio Ceccarelli Giovanni CeccarelliUgo
Cecconi Maria,no Cerchieri Domenico CerviniLuigi
Cesaretti Ferruccio
Cheppi
AlbertoChiappini
OrostoChierici Raffaele Chiesi Giovanni Chiostrini Carlo Ciavatta Alessandro Cibelli Ponziano Ciccotti Vincenzo Cima Enrico
Cipro Angelo
Cola Vincenzo Colabucci Giulio Colasanti Carlo Colasanto RaffaeleColombo Alberto Coltra Ernesto Contavalli I
uigi
Conte Francesco Conti Alfonso Conti AntonioCoppola
Tommaso CorradiLuigi
Corradini Pio GozzaPasquale
Greecenzi Carisio Crimi AntoninoCucugliata
Benedetto D'Aloo Alberto D'Amoe Raffaele D'Amato Gennaro D'Amico Alberto De Benedetti Gaetano De CariaPasqualino
De Castro
Giuseppe
De Castro Paolino De Domenico Candeloro De Feo Oreste
Degl'Innocenti
Cesare Del GiudiceEugenio
Del Guerra Ettore Del Guerra Omero Delino Francesco De Lorenzo Salvatore Del Pio
Luigi
De Luca FrancescoPaolo Da Marco
Giuseppe
De Martino Carlo De Nicolò Michele De PaceTeodoro De
Piaggi
VittorioD'Ercole Vincenzo De Rosa Giacinto De Rose
Giuseppe
De Santis Antonio Di Cesare Simone Di Donato 11ariano Di
Gregorio
Vincenzo DonatoGiuseppo Dugo Giuseppe Egidi Giuseppe
ElceGiuseppe
Enrico Michelo Famk DemetrioFamigliari
SantoFaraci
Giuseppe
Pasulo Mario Federici Giovanni FedericiGiuseppe
Ferolino Gennaro Ferraretto Pietra FerraroGiuseppe
Ferretti Amedeo FerriLuigi
Ferro
Angelo
Fessia Pietro Festa OresteFílippazzi
InnocentoFinocchiaro
Giuseppe
Finzi Sabotino Foderaro Antonio Fontana Sebastiano Frabetti Paolo Franei Albino Franco Umberto Fumasoni Carlo Fusaro Pietro Fuseo Ca'c3do tioGaldi
Adol.o
Galeotti Enrico
Gasciatini Stefano Amodeo
Gasparini
Enrico'Gasparri
Stanislao Gava AndreaGavagnin Angelo
Genovese
Giuseppe
Genovese Roberto Gherardi Gino Ghibellini Emilio Giacchieri Remo Giacosa Teresio
Giannitrapani
PietroGibertini Sestilio Giliberti Giovanni Giordano Vincenzo Giovannetti Oreste Giuntini Ezio Giurlani Alfredo
Giuseppetti Ermogaste
Giusti
Loßovico
Gonnelli
Jlpyneo
Gradi Roberto Gramiccia Attilio Grandi Sebastiano GrAssiNapoleone
Grazioli InnocenteGregorio
EmanueleGrillo Della Berta Gaetano
Guagni
AlvaroGualtieri Dante Guberti Alfredo Guida Michele Guzzi
Giuseppo
Iacono Gennaro
lacquier
AndreaIandolo Francesco Jeraci
Giuseppe
illuminati Alfredo Innocenti MicheleIppolito Giuseppe
IvaldiEdoardo -
Laghi
GuidoLa Motta Gennaro Lanner Carlo Latini
Giuseppe
La Torre Luca LattanziNazzareno Lauriti Paolo Lauro Nicolino Lecce
Giuseppe Leporati
DantoLepri Napoleone
LiberatoreGiuseppe Ligas Pasquale
Lodato Francesco LoliAngelo
Lomi CarloLongoni
ArnaldoLopez
Enrico Lucertini Tullso Maffei Ettore Mafliai AdolfoMaffacci
FedericoMagrotti
EnricoMaiella Giovanni
Maietti
CarloMaiolo Edoardo Mancini
Loopoldo
MancoLuigi
Manfredini Guelfo Mannucci AntonioMarangio
RaimondoMarchetti Rodolfo .
Marchib Oreste
Marchioni
Michelangelo
Marci RaffaeleMareucci
Luigi
Marotta Carlo Martino Antonino Mascioli Alfredo Mastronardi Enrico Massuelli Antonio Materasso Francesco Mauro Valentino Mauro Vincenzo Mazziotti Giosuò Melis Antonio Melo Ferruccio Meluzzi AttilioMeneghini Napoleone
Messori Riecardo MezLuigi
Michelassi Ferdinando Mirante Francesco
Mompellier
Francesco Monaco Raffaele Morbelli Bartolomeo Mori Annibale MoriEugenio
Mori Enrico MoroniPasquale
Moscatelli Bonaventura Muccio Nicola
Muratore Caleelonio Nardi Salvatore Nardinocchi Raolo Nativo Sebastiano Natoli Pietro Nicoletti Concezio
Niglio Giuseppo
Niri Vincenzo Noò Vittorio Novati Ettor3 Onorato
Luigi Oppo Giuseppe
Oradei
Giuseppe
Ossorio PioPacchiarotU Tommaso Pacciardi Rinaldo Palad ni Attilio Palena Pietro Palombi Antonio Panacea Raffaele Passerotti Altredo Pasti
Angelo
Pedrotti RiccardoPelaggi
GabrielePeleggi
Silvano Peretti Remo Perfetto DomenicoPesapane
ArturoPescia Armando Pilo Rosolano
Pinardi
Giuseppe
Pineschi Pilado Piumatti Sebastiano Pizzi Giovanni Pizzolorusso Matteo Polidori Francesco Politi Giovanni Polverisi Enrico Pontoriero Francesco Possenti Francesco Possenti Tobia
Pratesi
Giuseppe
Pratoverde Patrizio Presti
Angelo
PriscoLuigi
Profeti Alessandro Profumo Pietro
Pugliese
RaffaelePugnani
Pietro RancatiErmenegildo
Ranieri
Achillå
RanziniAmbrogio
Reda Federico Reveillon Pietro Riboni
Giuseppe Ricagno
Paolo Umberto Riccardi Domenico AntonioRighi Luigi
Rigoni
Pietro Rinaldi Rosario Rocchi Gaetano Romano AlfonsoRongs
Alfredo Rosa Pio Rossi Emilio Rossi Tommaso Rubeo DomenicoRuggeri
GiovanniRuggeri Ruggero
Rusconi Giulio CesareRusso
Pasquale
Sabbatini Elia Sacchi GiovanniSaggasa
FrancescoSaggiotti
OttavioSagliano
Carlo Saitta Antonio SamadenGiuseppe
Sanna
Giuseppe Santiprosperi Luigi Saporetti
Romeo Sartini IldebrandoScalamogna
Ulissa ScaliaGiuseppe
Scavia
Luigi
Sehepis
Francesco Paolo Scibilia Giovanni SeosciniPasquale Senega Eugenio Sergio
GaetanoSerino Antonia Serrao Alfredo Siene-Miceli Francesco
Smoglici
Felc3Sollima Giosuè Solvi Zenocrate Sorrentino Alfredo
Sparaci
Adolt'o Trimarchi Domenico AntonioSpina
Ernesto Tronca ValentinoSpinoso
Antonino Tufano VincenzoSpirito Luigi
Ubaldi RaffaelaStefanini Aristide Ulivi
Ugo
Stilo Salvatore
Usseglio-Polatera
ClementeStoppani
CesareVaglio
PietroTacchi Roberto Valentini Pietro
Tamajo
Carlo Vallesi ErnestoTamburrini Adolfo Vaudetto Guido
Tamburrini Vincenzo Vecchio Giovanni
Tammaro Giovanni Vecchiotti Amedeo
Tantini Procolo Verde
Eugenio
Taranto
Guglielmo
Vestuto FrancescoTasquier Ugo
Verzetti AndreaTenuta Francesco Vinci
Giuseppe
Teruzzi
Luigi Vinciguerra Calogero
Tirone Gabriele
Volpa Prignano Giuseppe
Tiseo Ernesto
Volpicelli Giuseppe
Toscano Francesco Zannier
Luigi Napoleone Trapani
Alessandro Zannoni Alfredo'Traversa
Giuseppe
ZanonGiovanniTregambi
Antonio Zilioli RomoloTrafari Domenico Zini Francesco
Visto,
d ordine di Sua Maestà:Il ministro CIU FFELLI.
Il numero GIS della raccolta
ufßciale
delleleggi
e de' decreti delRegno
contiene ilseguente
decreto:V,ITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
eper volontà della Naziono
RE D'ITALIA
Visto l'art. 23 del testo unico delle leggi per le tasse sùi velocipedi, sui motocicli
esugli automobili, appro- Vato
conNostro decreto 17 luglio 1910,
n.569, che dà facoltà al Nostro Governo di
emanare conregolamento
le disposizioni necessarie per l'attuazione del detto testo unico di legge
edi stabilire le
normeper la determinazione della forza motrice dei veicoli
a mo-tore
;Sentiti il Consiglio di Stato
eil Consiglio dei mi- nistri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato
per le finanze;
Abbiamo decretato
edecretiamo:
Art. i
È approvato l'annesso regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, per l'esecuzione del testo unico delle leggi per le tasse sui velocipedi, sui
motocicli
esugli automobili, approvato
conNostro de-
creto 17 luglio 1910,
n.569.
Art. 2.
Il regolamento approvato
conNostro decreto 22 aprile 1906,
n.138, è abrogato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi
e
dei decreti del Regno d' Italia, mandando
achinn-
que spetti di osservarlo
edi farlo
osservare.Dato
aVenezia, addl 31 agosto 1910.
VITTORIO EMANUELE.
LuzzaTTI
-FacoA.
Visto,
Ilguardasigilli:
FANI.REGOLAMENTO
.per l'attuazione della legge, testo unico, relativa alle tasse sui velocipedi, sui motocicli
esugli automo-
bili.
CAPO I.
Dei teicoli e dei
contrassegni.
Norme
generali
perl'applicazione
delle tasse.Art. 1.
Le
disposizioni
delpresente regolamento
nellequali
siparla
di circolazione deiveicoli,
la considerano ai soli effetti dellaapplica-
zione delle tasse.
Art. 2.
Nel
presente regolamento
laparola velocipedi
senz'altraaggiunta
o indicazione che ne
restringa
ilsignificato, designa
anche le macchine odapparecchi
assimilabili aivelocipedi,
tranne i moto- cicli e le motociclette.La
parola
motociclidesigna
anctie le motociclette.La
parola
automobilidesigna
i veicoli semoventi per effetto dienergia
nonanimale,
apiù
di dueruote,
ilcui conducente siasedutoe non a cavalcioni.
Art. 3
I
contrassegni
emessi dall'Amministrazione delle tassesugli
affarie
destinati,
per ivelocipedi
o per imotocicli,
a costituire la sola prova delpagamento
dellatassa,
o destinati a servire di distintivo esternodell'eseguito pagamento
della tassa pergli automobili;
oa
legittimare
la esenzione da tassa per i veicoliaiquali
l'esenzione stessacompete,
devono restare inamovibili sui veicoli.Nonpossono nè devono
quindi
essere rimossi otrasportati
daunoad altro veicolo. A tal uopo sono fornitidi un mezzo di chiusura
congegnato
in modoche,
una voltaapplicati
icontrassegni, questi
non possono piu venire
aperti
senza rottura.11
contrassegno
siapplica
esclusivamente al tubo dello sterzo:neivelocipedi
e nei motoeicli fra le due traverse enegli
automobili sotto ilvolante.L'Amministrazione delle tasse
sugli
affaripuò
tuttavia stabilire altripunti
perl'applicazione
delcontrassegno agli automobili,
por- tandola variazione acognizione
delpubblico.
Per le vetture destinate solamente ad essere rimorchiato il con-
trassegno
deveapplicarsi
allaparte
laterale destra della Vettura.I
contrassegni applicati
devono essere sempre mantenuticomple-
tamente
scoperti.
L'Amministrazione delle tasse
sugli
affari fornisceagli
utenti deiveicoli le necessario istruzioni
sull'applicazione
deicontrassegni.
Art. 4.
La
forma,
i distintivi e il mezzo di chiusura deicontrassegni
inamovibili emessi dall'Amministrazione delle tasse
sugli
affarisono stabiliti con decretoReale,
da inserirsi nella Gaxtettaufficiale
delRegno;
eparimente
per decreto Reale possono essere modificati dianno in anno, ed anche nel corso dell'anno.
A tali decreti sari data una conveniente
pubblicità
afflachð ilpubblico
etutti gli
ufficialie4 agenti
dellavigilanza
ne abbiano cognizione.La
disposizione
cheprecede
àapplicabile
anche aicontrassegni
inainovibili
di esenzione datassa,
nonchð aicontrassegni
thobiltdest12ati
alla circolazione di provadegli
automobili e dei moto-ciõ1i.
Allorché,
per circostanze nonprevedibili, gli
ufRei dell'Ammini- strazione delle tassesugli aflari,
sitrovino momentaneamente sprov- Visti dicontraqsegni,
ossi possono, inluogo
diquesti,
eccezional- mente rilasciare buoniprovvisori
di tassapagata,
da ritirarsipoi
e da sostituirsi coicontrassegni-normali.
I buoniprovvisori,
conte- nenti i necessaririscontri,
abilitanogli
utenti acircolare solamente per iltempo
che sarà indicato nei buoni stessi. L'autorizzazione al rilascio eccezionale etemporaneo
dei buoniprovvisori
è riservata al Ministero dellefinanze,
ma,all'occorrenza, può
daquesto
esseredelegata
alle Intendenze di finanza.Art. 5.
Le tasse annuali sui
velocipedi,
sui motocicli esugli
automobilinon sono suseettibili di
riduzione, qualullque
sia ilgiorno
dell'anno nelquale
icontrassegni
perveloeipedi
e motocicli venganoacqui-
stati edapposti,
o nelquale
siapagata
la tassa perautomobili,
salve lo eccezioni che seguono.Per
gli
automobili aiquali
èapplicabile
la riduzione stabilitadalPultimo
capoverso dell'art. 1 dellalegge,
testounico,
sono do- vuti tanti dodicesimi della tassa annualequanti
sono i mesi che restano a decorrere dalgiorno
in cui dalleprefetture
vieneemessaperla
prima
volta la licenza dicircolazione,
compreso il mese in corso.Non
compete
riduzioneagli
autoniobili per iquali,
nei casi pre- visti dall'art. 13 delpresente regolamento, quando
non sia ancorastata
pagata
la tassa, la licenza di circolazione emessadopo
comin- ciato l'annosolare,
venga rilasciata in sostituzione di una licenza ant3riore aquell'anno. Se,
emessit unalicenza, questa
venga sosti- tuita da altra nel medesimo anno solare nel qualeèstata rilasciata laprima,
senza che sia stato effettuato ilpagamento
dellatassa,
la riduzionevacomputata
in relazione alla data dellaprima
licenzaemessa.
Per
gli
automobiliesteri,
di cui alla lettem d dell'art. 5 dellalegge,
testounico,
sono dovuti tanti dodicesimi di tassaquanti
sonoi mesi che restano a decorrere dalla scadenza del trimestrediesen- zione stabilito dall'articolo
stesso,
compreso il mese nelquale
sive- rifica la detta scadenza.Nessuna riduzione è
applicabile
sulle tassespeciali
per la cir- colazione di prova stabilitedagli
articoli 7 e 8(lella legge,
testounico.
Art. 6.
Anche se condotti a mano o
portati
aspalla
nelle areepub- bliche,
ivelocipedi
ed imotocicli,
devono esser sempre muniti delcontrassegno
emesso dall'Amministrazione delletassesugli
afari.La stessadisposizione
òapplicabile
ancheagli
automobili comunquet¡rainati.
Si fa eccezione alla
disposizione
anzidetta nel caso che i veicoligiano
in istato d'inservibilitàassoluta,
per effetto dellamancanzadiqualche parte
essenziale che ne rendaimpossibile
il movimentonor-male,
o che li renda non,atti ad esseramontati;
ovvero per effetto di talguasto
o rottura che ne rendaindispensabile
lariparazione
perpoter
usarne.Art. 7.
- Dal
primo gennaio
diogni
anno, tutti ivelocipedi,
i motocicli egli
automobili incircolazione, soggetti
atassa,
devono essere mu-niti del
corrispondente contrassegno
perquell'anno
stabilito dal- l'Amministrazione delle tassesugli
affari.CAPO Îl.
Norme
speciali
perl'Applicaziona
delle tassesugli
automobili.Àccertamento
del massimo diforzache
i motoripossonosti- luppare.
Art. 8.
Nella
licenze di cireola2ionedegli
automobili ad usoprivatog
eco°si pure in
quelle
dei carri efurgoni
automobili destinati esclusi- vamente altrasporto
dellemerci,
deve essere indicato 11 massimo diforza,
espresso in H.P. che il motorepuò sviluppare.
Per i carri e
furgoni
automobili destinati altrasporto
dellemerci,
la
prefettura
dichiara nella licenza tale destinazione.Per l'accertamento del massimo di forza che ilmotore
degli
au-tomobili, può sviluppare, agli
effetti dellaliquidazione
dellatassa, gli
uffici incaricati adotteranno leseguenti
formole :I. - Pei motoria
scoppio:
di vetture automobili ad uso
privato (n.
4 a 9 della tabella for- manteparte
dell'art. 1 dellalegge,
testounico):
HP =
0,0525
n D2di carri automobili per
trasporto
di merci(camions) (n.
14 della tabellasuddetta)
:HP=
0,0350
n D2 dove:D è ildiametro dei cilindri espresso in
centimetri;
n èil numero dei cilmdri motori.
Queste formole sono
applicabili
a tutti i motori ascoppio
a 4tempi,
attualmente egeneralmente
adottati pergli
automobili.Nel casodi motori a
scoppio,
sia adoppio
effetto sia a 2tempi,
la forza tassabile in H.P. che risulta dalle suindicate formole va
moltiplicata
per il numero1,7.
II. - Pei motori a vapore a
doppio
effetto:a)
Se asemplice espansione:
HP=2nPDE CN
m cu1:
n = numerodei
cilindri;
P=
pressione
massima effettiva di lavoro della caldaia inkg
per cm.* Per le caldaietipo Serpollet
si assumerå P= 50;D,= diametro dello
stantuffo,
inmetri;
C = corsa dello
stantuffo,
inmetri;
N = numero dei
giri
del motore per minutoprimo,
alla velo-ciiå di
regime.
Comesemplice
indicazionepuò
ritenersi che variida 250 a 300.
Pei motori a
semplice effetto,
lapotenza
è la metà diquella
ri- sultante dallaformola.b)
se aduplice espansione:
HP=Sn'(P-p)D*CN 2n"pd*CN
m cui:
n' = numerodei cilindri ad alta
pressione;
p =
pressione
del vapore all'uscita dalcilindro ad alta pres-sione,
inkg.
per cm2;D = diametro dello stantuffo ad alta
pressione,
inmetri;
n" = numero dei cilindri a bassa
pressione;
J = diametro dello stantuffo a bassa
pressione,
in metri;P, C,
N= come alla letteraa).
Non vannoconsiderati come motori a
duplice espansione quelli
icui cilindri per
dispositivi speciali
possonoagire
anchetuttiad altapressione.
Inquesto
caso siapplicherà
la formolaa)
per ciascuno deicilindri,
o lapotenza
del motore sarà la somma dellepotenzo
dei
singoli
cilindri.III. - Pei motori elettrici con eccitazione in serie:
l,
1XP= - V A
(per
ciascunmotore)
1000
m cui:
V= tensione massima iniziale di scarica in
volt,
chepermette
di ottenere il combinatore
(controller)
mediantel'aggruppamento
de
gli
accumulatori;A= intensitå di
corrente,
inampère,
che circola nel motorequando
il combinatore inserisce la resistenza minore equando
11 motore
gira
alla velocità diregime:
comesemplice
indicazionepuò
ritenersi di 700 a 900giri
al minutoprimo.
Come
controllo,
nel caso si tratti di un veicolo con accumula- tori apiombo,
ditipo
comune, sipotra
usare la formola :3,
5 HP = ---- n ß1000
m cul:
n = numero totale
delle piastre
dellabatteria, qualunque si.a l'aggruppamento
di esse;ß=area in dm.* della faccia di una
piastra.
In caso di
motori
diversi daquelli
sovracontemplati,
siprocede
por prova diretta.
Contro il risultato
degli
accertamenticompiuti dagli
uffici localiincaricati,
ð ammesso il ricorso al Ministero dello finanze.Art. 9.
Per
gli
automobili che ottennero la licenza di circolazione a tutto il 31 dicembre 1909 non si faluogo d
nuovo accertamento della forza per latassazione,
dovendo la forza stessa essere con-siderata
quala
risulta dalla licenzapredetta.
Art.
10.
Nelle licenza di circolazione
degli
automobili ad usopubblico
oda
piazza,
deve essere indicato il numei•o deiposti
deiquali
il Veicolo è capace.Per
gli autorgobili
destinati arimorchiare altre vetiure,
la li- conza di circolazione devo contenereapposita dichiarazione
dellaprefettura.
Perla determinazione del numero dei
posti agli eretti delÌa liqui-
dazione de11e tassesugli automobili
aduào pu%blico,
non si tiene conto delposto
del conducente.Por
gli
automobili ad usopubblico
aventi dimensioni ef'orma
divetture-omnibus,
adibiti a serviziregolãri èotto
lavígilanza
del-1°autorità,
non sicomputa
neppure ilposto
delfattorino
o com-messo.
I conducenti
degli
automobili al usopubblico,
dapiazza,
de-BíiRatÎ 4 ÎlrO COTS3 OVentualia Volontà
degli
avventori dentro o fuori l'abitato di uncomune,
devono sempre avere nel veicolo oltre la lîcefiza dicircolazione,
anche la licenza di esercizio rila- sciatadall'aùtorità muflióipale.
APO III.
Della vendita dei
contrassegni,
e della riscossione e
ripartizione
delle tasse.Art. ll.
Ai
municipi esclusivamente, appartiene
l'incarico di vendere alpubblico
icontrassegni
emessidall'Amministrazione
delle tassesugli affari,
i(lutli
costituiscono la prova delpagamento
della tassa per ivelocipedi
e per imotocicli,
edall'uopo essí
se ne provvo-dono presso l'ufIloio del
registro
del distretto. Perogni acquisto presentano
unarichiesta indicante, distintamente
perogni tipo,
laquantità
dicontrassegni
di cui intendonofornírsi.
All'atto della
richiestä,
i comuni pagano ai ricevitori delregistro
la metà
dell'importo
della tassacorrispondente
al numerocomples-
Bivo deicontrassegni
domandati. Suipagamenti
effettuatinonspetta
alcunaggio
aiComuni,
aiquali
rimane invece attribuito ilprovento
dell'altramefã giusta
l'art. 20 dellalegge,
testo unico.Nelle citta
più popolose
e nellefrazioni,
i Comuni possono,aloro rischio e spese, stabilire accordi coi rivenditori digeneri
dipriva-
tiva per effettuare anche a loro mezzo la vendita dei
contrassegni,
dandone notizia
all'Intendenza
difinanza,
affinché essa possa far esercitare su detti rivenditori la necessariaTjgilanza.
La vendita dei
contrassegni
daparte
dei Comuni o dei loro in- caricati dev'essere sempre fatta alpreciso
prezzointegrale
fissatodalla
legge,
essendoapplicabile
in caso di vendita ad unprezzo inferiore l' ammenda comminata dall' art. 16 dellalegge, testo
UulCO.
Art. 12.
I
possessori
di automobili sonotenuti a pagare la tassapi'esso
l'Ufficio del
registro,
nella cuigiurisdizione
si trova il Comune nelquale
hanno la loro residenzagiusta
l'art. 16 del codicecivile,
che deve essere certificata nella licenza dicircolazione,
ohannoobbligo
di esibire all'Uffleio stesso tale licenza. I
possessori
diautomobilt
aduso
pubblico,
destinati esclusivamente anoleggio
dipiazza,
devono inoltreesibire
la licenzamunicipale
di esereizio di cuialprecedento
art. 10.
Per la relativa
riscossione, gli
Uffici delregistro
rilasciano appo- sita bolletta.Essi devono inoltre
riprodurre
laquietanza, gíacta
l'art. 3 dellalegge,
testounico, nell'apposito spazio
della licenza dicircolazione;
e devono consegnare
agli
interessati ilcontrassegno ji
cui all'ar- ticolostesso,
destinato a servira di indice esterno ditagsa pagata-
insieme al
foglietto
di istruzioni perapplicarlo.
•Sulla bolletta madre e
figlia
devono essereriportate
lei,dica-
zioni,
da desumersi dalla licenza dicircolazione,
dei numeri oIQt-
tere dellatarga
di riconoscimentoprescritta agli
effetti della sica-rezza edella
polizia stradale,
della forza del motore, o del nunwro deiposti,
secondo che si tratti di automobili ad usoprivato
o aduso
pubblico,
e della residenzadel-possessore deWautomobile..
Per
giustificati
motivi l' Intendenza di finanzaguW
cecezional- i mente autorizzare chela tassa siapagata
pressol'IJmeio
delregG-
stro della loealita ove l'automobile si trovi dipassaggio; opputes
presso l'Ufficio del
registro
delcapoluogo
dellaProvinels,
oveviene rilasciata la licenza dicircolazione, semprechè
consti di un realbaimpedimento
adeffettuare ilpagamento
della tassa pressol'Ufficio>
del
registro competente.
In tali casi il ricevitore dove mettere im evidenza laspeciale riscossioge
neiprospetti-
di cui all'art. 15 deltpresente regolamento,
e la Intendenzaprovvede
affinchè la meth della tassa riscossa siacorrisposta
al Comune algoale compete di
diritto per la residenza del possessore dell'automobîle.
Per la riscossione delle tasse
sugli
automobilistranieri,
sonodas
osservarsi ledisposizioni
dell'art. 31.Art. 13.
Nel caso cheper
disposizione regolamentare,
o amotivo di pas-saggio
diproprietà,
la Prefettura abbia a ritirare lalicepza
di cir-colazione di un automobile
pel quale
sia statapagata
la tassa del- l'anno in corso, allo scopo di rilasciare una licenza nuova, la Pre- fetturastessa,
a cura del funzionario investito dell'incarico di cui all'art. 101 delregolamento
per l'amministrazione delpatrimonio
ela contabilità
generale
delloStato, riporta
sulla nuova licenzagli
estremi del
pagamento
della tassaquali
risultano dallaquietanza apposta
dal ricevitore delregistro
sulla vecchia licenza a sensi del-l'articolo precedente.
Tanto nel caso
predetto,
come inqualsiasi
altro caso di omis- sione di licenze di circolazione in sostituzione di licenze anteriori la Prefettura no dàpartecipazione
all' Ufficio delregistro
corppo-tente, agli
effetti di cui all'art.5,
commaterzo,
delpresente
rego- lamento.Art. 14.
La vendita dei
contrassegni
di tassa rilasciatidall'Amministra-
zione delle tassesugli
affari incomincia dalprimo
dicembredel-
l'annoprecedente
aquello
cui la tassa si riferisce.Art. 13.
Il
pagamento
a favore deiComuni,
della metà che lorospetta del provento
delle tassesugli automobili,
vieneliquidato
edisposto,
senza limite di somma, dalle Intendenze difinanza.
All'uoþo
i ricevitori delregistro devono,
neiprimi quindief giorni
diluglio,
trasmettere allarispettiva
Intendonzaseparati
pro-spetti,
secondoapposito modello,
delle tasseriscosse,
pergli aúfo-
Ihobili di
ogni specie,
nell'esercizioprecedente,
distintamente perogni
Comune in relazione alla residenza deiproprietari degli
auto-mobili stessi.
In tali
prospetti,
le tasse riscossesugli
automobili stranieriasensi dell'art. 31 delpresente regolangento,
sono daatt,ribuirsi
al Comunemedesimo
nelquale
risiede l'Ufficio delregistro
che le ha in- cassate.Le tasse riscosse per la circolazione di prova di cui all'arti- colo40 si attribuiscono al Comune nel
quale
la ditta concessionariaha
sede.Contro le
liquidazioni
fatte dalle Intendenze di finanza ai sensi delpresente articolo,
è ammesso il ricorso dei Comuni alMinistero delle 11aanze,
Art. 16.
Le richieste
pel
cambio delcontrassegno
di tassa pervelocipedi
e per motocicli nei casi ed alle condizioni indicate nell'art. 4 della
legge,
testounico,
devono farsi al sindaco delComune,
ilquale
ef- fettua il cambio con uno deicontrassegni
che ha a suadisposi- zione,
e ritira e trasmette all'Ufficio delregistro
del distretto l'im-porto
del diritto fisso di lire una, assieme alcontrassegno rimosso,
indicando la causale del cambio. Il ricevitore delregistro,
ricono- seiuto che ilcont:assegno
conserva le caratteristiche di identiflea-zione,
ritcuote ildiritto fisso e rilascia al sindaco uncontrassegno
nuovo a
reintegrazione
della scorta del Comune.Le richieste per il cambio dei
contrassegni
perautomobili,
colcontemporaneo pagamento
del diritto fisso di liredue,
devono es- sere rivolteagli
Uflici delregistro,
iquali provvedono
direttamente al cambiostesso,
tenendo notadegli
estremi di identificazione del- l'automobilepel quale
il cambio viene richiesto.Nessuna
compartecipazione
è dovuta ai Comuni sui dirittipel
cambio deicontrassegni.
Art, 17.
Entro il
primo
bimestre di ciascun anno solare iMunicipi
pos.sono fare la resa al ricevitore del
registro
deicontrassegni
da ve-loeipedi
e damotocicli,
dell'annoprecedente,
rimastiinvenduti,
edottenere, purchè
icontrassegni
stessi ed i relativiapparecchi
di chiusura si trovino in condizionediperfetta integrità,
ilcorrispon-
dente cambio concontrassegni
dell'anno in corso, ovvero il rim- borso a mezzo dellacompetente
Intendenza difinanza,
dellaquota
di prezzosborsata al momentodell'acquisto.
Trascorsi i due
primi
mesidell'anno,
i Comuni decadono dal di- ritto al cambio od al rimborso.Art. 18.
Le
contestazioni,
che sorgano coi Comuni in occasione della resadi
contrassegni
rimastiinvenduti,
sono decisedall'Intendenza
difinanza;
e contro la decisione della medesima ó ammesso il ricorso al Ministero de11e finanze.Art. 19.
I ricevitori del
registro imputano
iproventi
delletassa
sui velo-cipedi,
sui motocicli esugli
automobili ed iproventi
derivanti dal cambio deicontrassagai
alcapitolo
del bilancio dell'entrata rela- tivo allo tasse sello concessionigovernative,
od all'altrocapi-
tolochevenissea]I°uopo istituito;
ma nelle scritturetengono
contoseparato
di dettiproventi
colle modalità stabilite dal Ministero delle finanze.Art. 20.
Sulle riscossioni annuali ditutte le tasse sui
velocipedi,
Bui mo-tocicli e
sugli automobili,
e dei dirittipel
cambio dicontrassegni,
iricevitori del
registro
hanno diritto ad unaggio speciale nella
mi-sura
graduale seguente:
sulle
päme
L.1000,
lire4 perogni
centolire;
sulle successive L.
4000,
lire 2.50 perogni
centolire;
sulle successiveL.
5000,
lire 1 perogni
centolire;
sopra
ogni maggior
somma cent. 30 perogni
cento lire.CAPoIV.
Dei veicoli esenti da tassa.
Art. 21.
I
velocipedi,
i motocicli egli automobili,
esenti datassa, giusta
l'art. 5 della
legge,
testounico,
devono essere muniti di uno spe-- cialecontrassegno
diesenzione, inamovibile, gratuitamente
fornit:dall'amministrazione delle tasse
sugli affari,
daapplicarsi
in con- formità all'art. 3 delpresente regolamento.
Art. 22.
I veicoli in servizio
militare, appartenenti
in dotazione fissa acorpi
armati del R. esercito e della R.marina,
inluogo
del con-trassegno
di esentione da tassa fornito dall'amministrazione delle tassesugli
affari di cui all'articolo cheprecede,
sono munitia curadell'autorità
militare,
di unospeciale contrassegno,
che ha efficacia di esenzione datassa,
da essa medesimaprovvisto,
con laleggenda
< servizio militare ».
Art. 23.
Gli altri
corpi
armati delloStato,
iquali
non fannoparte
deR. esercito e dellaR.
marina,
e cioé icorpi:
dellaguardia
difinanza,
delle
capitanerie
diporto,
delleguardie
dicittà,
delleguardie
fo- restali e delleguardie carcerarie,
per i veicoli diogni specie
che loroappartengono
in dotazionefissa;
i
municipi,
per levetture,
carri efurgoni
automobili adibiti esclusivamente per loro conto al servizio di estinzionedegli
in-cendi;
gli
infermipoveri,
per i veieoli da essipersonalmente
usati;gli
enti moraliospitalieri
e le associazioniumanitarie,
peri veicolispeciali, compresi gli automobili,
deiquali
fanno uso ai fini diloro istituta:devono tutti
rivolgere
la richiesta deicontrassegni
di esenzion da tassa elcompetente
ufficio delregistro.
La richiesta deve
contenere,
secondo i varicasi,
le indicazioni necessarie sullaqualitå
equantitå
deiveicolida esentarsi da tassae sul titolodi esenzione.
Per
gli automobili,
la richiesta deicontrassegni
di esenzione datassa,
deve esserepresentata
con lacontemporanea
esibizione della licenza di circolazione. I ricevitori delregistro tengono
nota dei numeri o lettere dellatarga
di riconoscimentoprescritta agli
effetii della sicurezza epolizia stradale,
e fanno cenno della esenzione da tassa sulla licenza di circolazione.L'ufficio del
registro,
riconosciuto il titolo diesenzione,
consegna i chiesticontrassegni
a chi abbia incarico di ritirarli.Art. 24.
Per
gli
automobili adibitial serviziopostale ordinario,
la richio, sta deicontrassegni
di esenzione da tassa deve esserepresontata
all'Intendenza di finanza dellaprovincia
nellaquale
risiede il ri-chiedente,
unitamente alla licenza di circolazionemunita della spo.ciale autorizzazione emessa dal Ministero delle
poste
e deitelegra(1,
o dall'autorita da esso
all'uopo delegata,
con indicazione della du- rata del servizio e del percorso,giusta
il successivo art. 26.L'Intendenza di finanza
dispone
che dalcompetente
Uflleio delregistro
venga rilasciato all'avente diritto ilcontrassegno
di esen-zione da tassa, e restituita la licenza sulla
quale
vieneapposta
dal ricevitore l'annotazione della concessa esenzione.Al cessare del
servizio,
ilcontrassegno
di esenzione deve essererestituitoall'Ufficio del
registro.
Art. 25.
Le persone
appartenenti
acorpi
armati delloStato, quando
nellearee