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SETTORE EDILE:
DURC DI CONGRUITÀ DAL 1° NOVEMBRE 2021
Dal 1° Novembre 2021 entrano in vigore le disposizioni previste dal DM 143/2021 in materia di congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati, da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione.
Le disposizioni contenute nel citato decreto hanno lo scopo di:
• combattere il fenomeno del lavoro nero in edilizia e a far sì che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente in misura proporzionata all’incarico affidato all’impresa;
• contrastare il c.d. dumping contrattuale da parte delle imprese che, pur svolgendo attività edile o prevalentemente edile, applicano contratti diversi da quello dell’edilizia;
• fornire parametri idonei ad orientare le imprese operanti nel settore e assicurare un’effettiva tutela dei lavoratori sia sotto il profilo retributivo che per gli aspetti connessi alla salute e sicurezza;
• si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori verrà effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021.
CIRCOLARE N. 23/2021
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AMBITO APPLICATIVO
La procedura verifica l’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, oppure da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione e trova applicazione, in particolare
• nell’ambito dei lavori pubblici
• nell’ambito dei lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro.
ATTENZIONE: rientrano nel settore edile tutte le attività di cui all’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 (TU sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro), comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
VERIFICA DI CONGRUITÀ
La verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, così come riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, allegata al DM 143/2021 e sotto riportata, sottoscritto dalle
organizzazioni più rappresentative per il settore edile, nella quale sono riportati i c.d. indici di congruità, con riferimento alle percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera in relazione alle diverse categorie di lavori edili.
In poche parole, tenuto conto:
➢ delle dichiarazioni rilasciate dall’impresa principale attraverso la denuncia cantieri alla Cassa Edile competente ovvero al valore complessivo dell’opera affidata, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie,
➢ sulla base di tutte le ore di lavoro dichiarate alla cassa edile per il lavoro eseguito nel cantiere, comprese le ore convenzionali dei titolari/soci, dei distaccati, dei somministrati, dei lavoratori autonomi/artigiani che hanno lavorato nel cantiere;
➢ della percentuale minima di incidenza prevista nella tabella per la tipologia di lavorazione eseguita;
ATTENZIONE: la congruità si riferisce all’esecuzione di lavori edili rientranti nella tipologia di lavori indicanti nella tabella sopra indicata e non alla generalità di lavori edili.
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La verifica della congruità è in capo all’impresa affidataria e pertanto su di essa ne ricade la responsabilità anche solidale nei confronti dei subappaltatori/subaffidatari.
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ATTESTAZIONE DELLA CONGRUITÀ
L’attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa
territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente.
Nell’ambito dei lavori:
• pubblici, la richiesta è avanzata dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori;
• privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente.
ASSENZA DI CONGRUITÀ ED EFFETTI SUL DURC
Qualora non sia riscontrata la congruità richiesta, è previsto il seguente meccanismo di regolarizzazione che parte dalla Cassa di riferimento la quale, indicando analiticamente le difformità riscontrate e che non consentono l’attestazione, invita l’impresa principale affidataria
regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, attraverso il versamento presso la stessa Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per
raggiungere la percentuale stabilità per la congruità.
La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio del DURC di congruità.
Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità non sia superiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione positiva, previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
L’impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa (es. lavoratori autonomi, noli a caldo, distacco di personale edile, lavoratori in somministrazione ecc)
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CONSEGUENZE DELLA MANCATA REGOLARIZZAZIONE:
In caso di mancata regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, andrà ad incidere, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria e quindi anche con i relativi riflessi di natura previdenziale nei confronti di Inps/Inail.
A quel punto, la Cassa territorialmente competente procederà all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari.
Per quanto precede, per tutti i lavori edili che iniziano dal 01/11/2021:
➢ l’impresa affidataria dovrà dichiarare il cantiere di lavoro edile solo e unicamente attraverso il portale CNCE Edilconnect e nel quale dovranno essere caricati tutti i dati principali del cantiere (valore opera totale, valore delle opere edili, eventuali subappaltatori ecc). L’eventuale
subappaltatore non dovrà fare questa fase in quanto, essendo già stato registrato dall’affidatario principale si troverà automaticamente caricato il cantiere nella propria denuncia;
➢ attraverso la registrazione del cantiere si aggancerà la relativa cassa edile alla quale, con la
denuncia mensile, verranno comunicati tutti i dati delle ore di lavoro effettuate dai vari dipendenti e delle ore di tutti coloro che, partecipando comunque alle lavorazioni, non appartengono
all’azienda;
➢ a tempo debito, la Cassa Edile, se il tipo di lavoro dichiarato rientra nella tabella di cui all’allegato alla circolare, rilascerà o meno il certificato di congruità.