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La CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

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Deliberazione n. 89/2021/PRSP

LaCORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

composta dai seguenti magistrati:

Maria Teresa POLVERINO Presidente

Donato CENTRONE Consigliere

Claudio GUERRINI Consigliere (relatore)

Elisabetta CONTE Referendario

Sergio Antonio PRESTIANNI Referendario

Francesca COSENTINO Referendario

nell’adunanza del 20 dicembre 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, seguita da camera di consiglio, svoltasi con le stesse modalità, ha reso la seguente pronuncia

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

Visto il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei

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Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), e successive modificazioni;

Visto l’art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visti, in particolare, gli articoli 243-bis e 243-quater del TUEL in tema rispettivamente di “Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale” e “Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione”, introdotti dall’art. 3, comma 1, lett. r), del citato d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012;

Visto l’articolo 114-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto l’articolo 17 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto l’articolo 53, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Viste le linee guida in materia di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale adottate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con deliberazioni n. 16/2012/INPR, n. 11/2013/INPR, n. 8/2015/INPR e n.

5/2018/INPR;

Viste altresì le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n.

22/2013/QMIG, n. 36/2016/QMIG, n. 9/2017/QMIG e n. 8/2019/QMIG;

Viste le deliberazioni del Consiglio Provinciale della Provincia di Imperia n.

24 del 19 luglio 2013, n. 11 del 30 gennaio 2014 e n. 45 del 2 luglio 2014, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, il documento di aggiornamento ed integrazione al piano di

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riequilibrio finanziario pluriennale e, infine, il secondo documento di aggiornamento ed integrazione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

Vista la deliberazione n. 49/2014 del 22 agosto 2014, con cui questa Sezione ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale della Provincia di Imperia, così come risultante dalle sopracitate deliberazioni del Consiglio Provinciale della Provincia di Imperia;

Richiamate le precedenti deliberazioni di questa Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 87/2017/PRSP del 9 novembre 2017, n. 97/2018/PRSP del 24 maggio 2018, n. 75/2019/PRSP dell’11 settembre 2019, n. 20/2020/PRSP del 28 febbraio 2020 e n. 123/2020/PRSP del 29 dicembre 2020, relative al monitoraggio effettuato sull’attuazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale della Provincia di Imperia nel periodo dalla data della sua approvazione fino al 31 dicembre 2019;

Esaminate le relazioni sullo stato di attuazione del suddetto Piano di riequilibrio e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati nel medesimo, redatte dall’organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente con riferimento al secondo semestre 2020 (ns. prot. n. 0003203-19/04/2021-SC_LIG-T85-A) e al primo semestre 2021 (ns. prot. n. 0005658-04/10/2021-SC_LIG-T85-A);

Esaminati i dati e i documenti relativi al rendiconto dell’esercizio 2020 della Provincia di Imperia, come inseriti nella Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP);

Vista la relazione del 9 dicembre 2021 (Osservazioni n. 30/2021) con la quale il competente magistrato istruttore ha dato conto delle analisi effettuate sui documenti concernenti lo stato di attuazione del menzionato piano di riequilibrio finanziario e sulle risultanze finanziarie al 31 dicembre 2020 della Provincia di Imperia;

Visti l’articolo 84, comma 6 e l’articolo 85, commi 1, 2, 3, lett. e), e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i quali, nell’ambito delle nuove misure urgenti per contrastare

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l'emergenza epidemiologica da COVID-19, introducono disposizioni relative allo svolgimento delle funzioni della Corte dei conti;

Visto l’art. 26-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in base al quale l’efficacia di alcune delle disposizioni in materia di giustizia contabile di cui al citato art. 85 del d.l. n. 18 del 2020 è estesa fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, (nel frattempo convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), ed in particolare l’articolo 26 contenente “Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché' misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica”;

Visto l’articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 che fissa al 31 dicembre 2021 l’attuale termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 16 del 20 marzo 2020, recante misure organizzative ed indicazioni di massima per la Sezione regionale di controllo per la Liguria in relazione all’esercizio delle funzioni di controllo, emesso in attuazione dell’art. 85, comma 2, del citato d.l. n. 18 del 2020, al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali;

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 139 del 3 aprile 2020, recante "Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto-legge n. 18/2020”;

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 153 del 18 maggio 2020, recante “Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle

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funzioni di controllo della Corte dei conti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 131 del 22 maggio 2020.

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 27 ottobre 2020, recante "Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 269 del 29 ottobre 2020;

Vista l’ordinanza n. 60/2021 del 10 dicembre 2021, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Liguria ha convocato la Sezione medesima per il giorno 20 dicembre 2021 perché si pronunci in merito allo stato di attuazione del piano di riequilibrio della Provincia Comune di IMPERIA (IM) e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati nel medesimo;

Considerata la necessità di scorporare dall’oggetto del presente esame ogni valutazione sui profili evidenziati nella relazione trasmessa dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica (SIFIP) del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 223045 dell’8 ottobre 2019, concernente la verifica amministrativo-contabile effettuata presso la Provincia di Imperia e presso la società Riviera Trasporti S.p.A., al fine di rinviarne la trattazione da parte di questa Sezione, in contraddittorio con la Provincia di Imperia, all’esito delle connesse verifiche in corso di svolgimento riguardanti i provvedimenti dalla medesima adottati ai fini della revisione straordinaria e della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute, nonché il sistema dei controlli interni operanti presso la stessa Amministrazione;

Vista la nota di deduzioni presentata dal Dirigente responsabile del Settore Amministrazione Finanziaria e Risorse umane (d’ora innanzi, Dirigente dei Servizi Finanziari) della Provincia di IMPERIA ai fini dell’odierno contraddittorio, avente data 17 dicembre 2021 e assunta al protocollo di questa Sezione con il n.

0006891-17/12/2021-SC_LIG-T85-A;

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Preso atto che all’odierna adunanza pubblica sono presenti, in rappresentanza della Provincia di IMPERIA, il Dirigente dei Servizi Finanziari Dott. Luigi Mattioli, il funzionario del Servizio Ragioneria e Ufficio Bilancio Dott.ssa Valentina Ricca e il Presidente del Collegio dei revisori Dott. Roberto Benedetti;

Uditi, in adunanza, il magistrato relatore, Cons. Claudio Guerrini, nonché il suddetto Dirigente dei Servizi Finanziari della Provincia di IMPERIA;

PREMESSO

La presente deliberazione è adottata ai sensi dell’art. 243-quater della legge 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), il quale prevede che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti vigilino costantemente sull’esecuzione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, adottando al riguardo apposita pronuncia in cui, tra l’altro, si dà conto dell’eventuale grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano.

Con la disposizione richiamata, il legislatore ha inteso assicurare che l’idoneità del piano rispetto alla necessità di risanamento finanziario dell’Ente sia verificata non solo all’atto della sua approvazione ma anche alla prova del concreto operare delle misure correttive ivi previste nel corso dell’intera durata del piano stesso.

Come emerge dalla deliberazione di orientamento generale n.

36/SEZAUT/2016/QMIG della Sezione delle autonomie, il compito assegnato in tale sede alle sezioni regionali di controllo non si risolve nel mero riscontro contabile del conseguimento dei singoli obiettivi finanziari programmati nel piano, bensì comporta un’analisi continua della complessiva situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell’Ente, che tenga conto anche di ogni eventuale elemento sopravvenuto in grado di influire significativamente sullo scenario finanziario di riferimento, nonché una valutazione costantemente aggiornata di tale situazione, che consenta di accertare concretamente l’attuale e

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persistente adeguatezza dei mezzi e delle risorse originariamente previste nel piano rispetto alle esigenze di riequilibrio.

Ciò in quanto l’obiettivo primario della procedura di riequilibrio finanziario è da individuarsi nel superamento, anche graduale, degli squilibri finanziari rilevati e nel raggiungimento e consolidamento di una situazione di equilibrio strutturale di bilancio dell’ente.

Nell’ambito di questa impostazione, tesa a privilegiare una visione dinamica dei profili finanziari e contabili riguardanti il piano di riequilibrio, per l’attività di accertamento delle sezioni regionali costituiscono principale e indispensabile ausilio le relazioni semestrali sullo stato di attuazione e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi del piano che gli organi di revisione economico-finanziaria sono tenuti a trasmettere in base alla disposizione legislativa sopra richiamata.

FATTO E DIRITTO

1. Note introduttive. Con le precedenti deliberazioni richiamate in epigrafe questa Sezione si è già pronunciata sullo stato di attuazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale della Provincia di Imperia (d’ora innanzi, Piano di riequilibrio o, semplicemente, Piano) nel periodo dalla data della sua approvazione sino al 31 dicembre 2019. In particolare, con l’ultima delle citate deliberazioni (n. 123/2020/PRSP) è stato accertato l’avvenuto conseguimento degli obiettivi generali intermedi stabiliti nel Piano al termine dell’esercizio 2019.

Si procede ora alla valutazione aggiornata con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2020, basando l’analisi sulle informazioni contenute nelle relazioni di monitoraggio prodotte dal Collegio dei revisori dell’Ente, anch’esse citate in epigrafe, nonché sui dettagliati rapporti periodici predisposti dal Settore Amministrazione Finanziaria-Risorse Umane della stessa Amministrazione Provinciale di Imperia, ed in particolare sulle relazioni n. 13 e n. 14, rispettivamente pervenute in data 8 aprile 2021 e 25 agosto 2021.

Un’opera di approfondimento e verifica è stata inoltre compiuta attraverso l’esame dell’intera documentazione di accompagnamento al rendiconto

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dell’esercizio 2020 approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 7 giugno 2021, così come reperita nella Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) e nel sito istituzionale dell’Ente. In particolare, sono state considerate, rispettivamente, la relazione sulla gestione di cui all’articolo 151, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), predisposta dal Dirigente responsabile dei Servizi Finanziari, nonché la relazione del Collegio dei revisori del 19 maggio 2021. Mediante la nota di contraddittorio trasmessa in prossimità della presente adunanza, infine, la Provincia ha poi fornito tutte le precisazioni ed informazioni integrative necessarie a completare il quadro conoscitivo rilevante ai fini in questione.

2. L’equilibrio di bilancio di parte corrente alla luce della gestione finanziaria dell’esercizio 2020. Come illustrato nelle precedenti deliberazioni di questa Sezione, uno dei principali obiettivi di risanamento perseguiti dall’Ente mediante il Piano di riequilibrio consiste nel riacquisto della capacità di garantire, sia in sede previsionale che all’esito della gestione finanziaria di esercizio, il corretto conseguimento degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, e in particolare di quello di parte corrente, in modo certo e duraturo e secondo le regole ordinarie, cioè senza dover ricorrere a misure ed istituti aventi caratteri di eccezionalità e non ripetitività, straordinariamente ammessi soltanto nell’ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

2.1 Nella formulazione del Piano, le proiezioni finanziarie riguardanti tale specifico percorso di riequilibrio sono state riassuntivamente rappresentate secondo uno schema che viene di seguito riproposto in una versione integrata con i saldi finanziari effettivamente conseguiti dalla Provincia di Imperia nelle gestioni finanziarie degli esercizi dal 2015 al 2020, ai fini del relativo confronto.

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EQUILIBRI DI BILANCIO

Fonte: Rapporto periodico n. 14 del Dirigente responsabile dei Servizi Finanziari sull’attuazione del piano di riequilibrio.

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In base alla cennata tabella emerge che, così come nell’esercizio precedente, anche nel 2020 la gestione di parte corrente genera un saldo positivo, pari a euro 3.458.878,26, tra il totale dei primi tre titoli dell’entrata comprensivo del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) per spese correnti iscritto in entrata (euro 42.097.891,12) e la somma della spesa del Titolo I con i rimborsi dei prestiti e con la quota di disavanzo di amministrazione da ripianare nell’esercizio (euro 38.639.012,86).

Le risultanze a consuntivo di parte corrente confermano, quindi, il riallineamento della gestione finanziaria di competenza rispetto alle ipotesi prospettate nel Piano, il quale per tale fase stimava una differenza di parte corrente positiva per euro 2.061.136,26.

Se si può notare che, nel 2020, le condizioni di riequilibrio sono garantite soprattutto grazie all’incremento del totale delle entrate correnti, occorre al contempo evidenziare come, rispetto all’esercizio precedente, tale espansione riguarda solo le entrate del titolo II, mentre calano invece quelle del titolo I.

Tali andamenti di segno opposto costituiscono il principale impatto prodotto sulla gestione contabile della Provincia di Imperia dall’emergenza sanitaria in corso per COVID-19 e dalle connesse misure di sostegno della finanza locale adottate in sede di legislazione statale.

L’Ente, infatti, ha dovuto necessariamente subire la contrazione delle entrate proprie caratteristiche legate al mercato automobilistico, ovvero quelle relative all'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile (cd. “imposta RC auto”) e all’imposta provinciale di trascrizione (IPT), entrambe rientranti nel titolo I, ma ha al contempo beneficiato dei trasferimenti statali, imputati al Titolo II, a titolo di risorse compensative per minori entrate e maggiori spese da emergenza COVID- 19.

A tal proposito, le relazioni esaminate hanno specificato che i ristori assegnati alla Provincia per il 2020 sono stati pari, rispettivamente, a euro 1.626.737,04 in base all’articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, e a euro 1.178.080,66 in

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applicazione dell’articolo 39, comma 1, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126. Da notare, peraltro, che l’Amministrazione ha provveduto ad appostare sul risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 un vincolo di importo corrispondente al suddetto secondo finanziamento.

Per quanto concerne la spesa corrente complessiva si rileva che il dato del 2020 registra una lieve contrazione (pari a euro 177.341,58) rispetto al 2019, mantenendosi oramai su valori costanti a partire dal 2018.

Nella suddivisione della spesa, l’unico incremento riguarda il macroaggregato 04-trasferimenti correnti (nel 2020 euro 4.035.877,77 a fronte di euro 3.621.405,36 nel 2019), la cui espansione può evidentemente ricollegarsi, almeno in parte, alle azioni intraprese in relazione all’emergenza sanitaria.

Nelle relazioni di monitoraggio, oltre che nei documenti accompagnatori del rendiconto dell’esercizio, sono fornite dettagliate illustrazioni dei dati disaggregati della gestione nel 2020 delle entrate e delle spese, sia di parte corrente che di parte capitale. Dall’esame compiuto sulle varie poste che compongono i valori complessivi non sono emerse notazioni di rilievo, né sul piano della attendibilità degli accertamenti in entrata, misurabile anche in base ai relativi indici di riscossione, né sul piano di eventuali anomale evoluzioni di settori della spesa.

In questa sede è sufficiente dedicare solo brevi cenni di aggiornamento riguardo alla spesa per il personale. Al riguardo, anzitutto si conferma che, come già riferito nelle precedenti deliberazioni di monitoraggio, per l’effetto congiunto della lunga assenza di qualsiasi turn over e dei trasferimenti correlati ai processi di mobilità di cui alla legge n. 190 del 2014, nonché delle misure organizzative contemplate dal Piano di riequilibrio, anche nel 2020 la spesa di personale si colloca ad un livello ampiamente inferiore rispetto sia a quello di partenza del Piano sia agli obiettivi dello stesso. Ne discende anche che nessun problema l’Ente incontra per il rispetto dello specifico limite di spesa di cui all’articolo 1, comma

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Ampie parti delle esaminate relazioni di monitoraggio sono riservate al tema delle assunzioni giudicate necessarie per rinforzare la ridotta dotazione organica esistente. In proposito, si registra che la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ha rilasciato l’autorizzazione di cui all’art. 243-bis, comma 8, del TUEL, sia sul programma del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, sia sull’analogo programma per il triennio 2021-2023.

2.2 Ciò esposto, occorre comunque considerare che, in base all’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per l’anno 2019), la Provincia è tenuta a rispettare la condizione di equilibrio di bilancio consistente nella presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, secondo la rappresentazione ricavabile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Per il 2020, il modello di tale ultimo prospetto è stato modificato dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) 7 settembre 2020, il quale prevede l’evidenziazione di tre risultati, ovvero: il Risultato di competenza W1);

l’Equilibrio di bilancio W2); l’Equilibrio complessivo W3). La Circolare MEF n. 5 del 2020 ha poi chiarito che, ai fini del rispetto degli equilibri di cui al citato art. 1, comma 821, l. n. 145 del 2018, gli enti devono in particolare conseguire un Risultato di competenza W1) non negativo, nonché tendere al rispetto dell’Equilibrio di bilancio W2), il quale rappresenta l’effettiva capacità dell’Ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio. Infine, l’equilibrio complessivo, per il quale non sussiste obbligo di saldo positivo, svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

In base all’allegato 10 al conto consuntivo 2020 della Provincia di Imperia, i cui dati sono riprodotti in appendice (v. Allegato n. 2) si evince che l’Ente ha conseguito i seguenti risultati: W1) Risultato di competenza, 5.487.165,02 euro;

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W2) Equilibrio di bilancio, 722.262,97 euro; W3) Equilibrio complessivo, - 663.057,97 euro.

Si rileva, quindi, che la Provincia ha sostanzialmente rispettato le previste condizioni di equilibrio, posto che i primi due aggregati hanno segno positivo, mentre il terzo aggregato presenta esito negativo in ragione del rilevante ammontare dei nuovi e maggiori accantonamenti effettuati sul risultato di amministrazione al termine dell’esercizio, in aggiunta alle quote vincolate, in ossequio a criteri di prudenza e all’intento di garantire la tenuta degli equilibri in caso di eventuali sviluppi negativi degli eventi di gestione più incerti.

Al contempo, tuttavia, si osserva che, in base ai medesimi dati emergono altresì risultati parziali negativi per la parte corrente del bilancio, considerati i saldi pari, rispettivamente, a - 8.399,36 euro dell’Equilibrio di bilancio di parte corrente-O2) e a - 1.393.720,30 euro dell’Equilibrio complessivo di parte corrente- O3).

3. Il risultato di amministrazione. L’altro importante indice di riequilibrio a cui mira il Piano pluriennale della Provincia di Imperia consiste nel conseguimento di risultati di amministrazione stabilmente non negativi, situazione invero questa che, grazie alle misure previste dal Piano stesso e alle opportunità offerte dai principi applicabili alla relativa procedura, già si era prodotta a conclusione del primo esercizio di attuazione del medesimo, ovvero il 2014, per essere poi mantenuta anche in tutti gli esercizi successivi fino al 2019 con la sola eccezione del 2018, chiusosi invece in disavanzo di amministrazione per euro 2.299.181,43.

3.1 Di seguito si producono due schemi con i dati relativi, rispettivamente, alla determinazione del risultato di amministrazione e alla sua composizione al 31 dicembre 2020, secondo le risultanze del rendiconto approvato.

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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 – DETERMINAZIONE

Fondo iniziale di cassa 17.698.245,72

Riscossioni (+) 56.402.050,82

Pagamenti (-) 48.183.568,71

Saldo finale di cassa (+) 25.916.727,83

Residui attivi (+) 23.433.658,03

Residui passivi (-) 31.722.900,54

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(-) 653.294,04

Fondo pluriennale vincolato per spese in

conto capitale (-) 498.947,52

Avanzo di amministrazione (+) 16.475.243,76

Fonte: Elaborazione su dati di rendiconto 2020.

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 (A) 16.475.243,76 Parte accantonata

- Fondo Ant. Liq. DL 35/2013 0,00

- Fondo perdite società partecipate 551.975,00

- Fondo contenzioso 1.200.000,00

- Altri accantonamenti 673.372,84

- Fondo crediti dubbia esigibilità 3.466.424,89

Totale parte accantonata (B) 5.891.772,73 Parte vincolata

- Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili 1.659.003,78

- Vincoli da trasferimenti 5.310.161,62

- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 1.259.305,94 - Vincoli formalmente attribuiti dall’ente 2.196.853,85

- Altri vincoli 0,00

Totale parte vincolata (C) 10.425.325,19 Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D) 143.588,76

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 14.557,08

Fonte: Elaborazione su dati di rendiconto 2020.

Secondo i dati certificati dall’Amministrazione con il parere positivo dell’organo di revisione economico-finanziaria, dunque, alla fine del 2020 la Provincia di Imperia consegue un risultato nominale di amministrazione di euro 16.475.243,76, nell’ambito del quale, dopo l’applicazione delle varie quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti, si distingue un minimo avanzo in termini di parte disponibile, pari a euro 14.557,08. A fine 2020, quindi,

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per la situazione di amministrazione si conferma il ritorno al segno positivo già rilevato al 31 dicembre 2019 e l’integrale assorbimento del disavanzo di euro 2.299.181,43 registrato al termine dell’esercizio 2018.

Tale constatazione è supportata dal positivo esito della verifica effettuata, sulla base delle informazioni complessivamente acquisite, in ordine alla corretta determinazione di tutte le poste accantonate, vincolate e destinate che compongono il risultato di amministrazione finale al 31 dicembre 2020: ciò fatti salvi i rilievi che, nel successivo sottoparagrafo, saranno riservati alla situazione di una specifica posta di residuo attivo.

In particolare, si osserva che Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) è stato determinato in euro 3.466.424,89, in deciso aumento rispetto all’importo da rendiconto 2019 (euro 2.825.850,19).

Anche la quota accantonata per Fondo contenzioso, pari a euro 1.200.000, è notevolmente superiore all’importo accantonato a fine 2019 (euro 250.000). Nelle varie relazioni esaminate, l’incremento di tale quota è stato illustrato come misura prudenziale adottata anche al fine di preservare i futuri equilibri finanziari dell’Ente dai pericoli derivanti dalla particolare rilevanza del contenzioso pendente con la società partecipata Riviera Trasporti S.p.A. In ogni caso, in sede di contraddittorio finale, la Provincia ha esposto il resoconto analitico ed aggiornato del complessivo stato del contenzioso in essere, dando conto di tutte le altre vertenze giudiziarie aventi ad oggetto richieste risarcitorie nei confronti della Provincia dalle quali potrebbe quindi scaturire, in caso di soccombenza, un aggravio di spesa a carico del suo bilancio.

4. Gestione dei residui attivi e passivi. Come di consueto, le esaminate relazioni di monitoraggio riportano due prospetti finalizzati all’analisi dei dati generali relativi alla situazione dei residui.

Con il primo viene data rappresentazione schematica del grado di realizzo nel triennio 2018-2020 delle partite contabili provenienti dagli esercizi precedenti.

Tra le notazioni possibili si segnala la conferma del basso indice di riscossione

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delle entrate correnti dei primi tre titoli, pari al 47 per cento dei residui attivi esistenti ad inizio esercizio, seppur in crescita rispetto ai dati degli esercizi precedenti (40 per cento a fine 2019 e 28 per cento a fine 2018). Nel dettaglio, è stato incassato il 53 per cento dei residui iniziali del Titolo I, il 54 per cento per il Titolo II (dato in aumento evidentemente in relazione all’erogazione delle risorse per ristori Covid) e il 16 per cento per il Titolo III.

La seconda tabella evidenzia l’anzianità dei residui conservati in bilancio a fine esercizio 2020. Anche in questo caso l’attenzione è attratta soprattutto dall’ancora elevata mole di residui attivi risalenti ad esercizi assai pregressi, in particolare per quanto riguarda i Titoli II e III che presentano significative percentuali di partite derivanti dagli esercizi 2015 e precedenti.

4.1 A partire dalla deliberazione n. 75/2019/PRSP (paragrafo 5.2), e poi nelle deliberazioni n. 20/2020/PRSP (paragrafo 2.4) e n. 123/2020/PRSP (paragrafo 6), questa Sezione ha focalizzato uno specifico interesse sulle poste contabili attive di seguito considerate, le quali, pur essendo correlate a situazioni creditorie verso altre pubbliche amministrazioni e, quindi, legittimamente non soggette ad obbligo di accantonamento nel FCDE, meritano di essere monitorate in ordine al profilo della relativa sussistenza effettiva della ragione del loro mantenimento in contabilità.

a) Codifica 20101.01.2000 (Concorso dello Stato negli oneri di ammortamento mutui - vari esercizi di provenienza);

Codifica 60300.01.1002 (Mutuo per finanziamento lavori di costruzione complesso … - esercizi di provenienza 1989 e 1992).

In entrambi i casi si tratta di poste riferibili alla fattispecie relativa alla realizzazione di lavori sul compendio immobiliare denominato “ex Caserma Revelli” sito nel territorio del Comune di Taggia (IM), per la cui puntuale ricostruzione si rimanda al punto a) del paragrafo 5.2 della deliberazione n.

75/2019/PRSP.

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Per quanto attiene all’aspetto prettamente contabile, si rileva che, in sede di consuntivo dell’esercizio 2020, al fine di conferire un maggior grado di attendibilità alle risultanze finanziarie ivi esposte, l’Amministrazione ha apposto specifici vincoli sul risultato di amministrazione per l’eventuale estinzione anticipata del mutuo e l’eliminazione dei residui relativi ai contributi ministeriali a copertura. Nello specifico, le poste vincolate istituite sono pari, rispettivamente, a euro 656.708,44, a fronte di un residuo attivo di cui alla codifica 20101.01.2000 tuttora conservato in contabilità per euro 802.574,50, e euro 1.244.683,39, a fronte di un residuo attivo di cui alla codifica 60300.01.1002 di euro 1.281.169,12: esse, pertanto, offrono copertura per una quota consistente ai rischi connessi ai possibili riflessi finanziari conseguenti all’eventuale mancata realizzazione degli interventi, ma non per la loro interezza.

Sul piano sostanziale, si registra invece un assoluto mancato avanzamento dell’iter amministrativo volto alla realizzazione delle opere o, in alternativa, alla verifica presso le competenti sedi ministeriali in passato ipotizzata al fine di ottenere l’autorizzazione alla destinazione dei finanziamenti ad un progetto alternativo, previa devoluzione del mutuo sottostante.

Dalla combinazione di tali due situazioni emergono motivi di particolare preoccupazione per questa Sezione, la quale, nel sospendere ancora qualsiasi determinazione specifica concernente sia gli aspetti gestionali riferiti all’esecuzione dell’opera e all’operazione di finanziamento sia il relativo trattamento contabile, sottolinea che la completa definizione di tali profili dovrà necessariamente intervenire entro la fine del periodo della durata del qui considerato Piano di riequilibrio, per non condizionarne in maniera rilevante la valutazione finale circa la sua attuazione.

b) Codifica 30500.02.0073 (Rimborso da enti e privati – quote a loro carico su spese).

Si tratta della posta già illustrata al punto g) del paragrafo 5.2 della deliberazione n. 75/2019/PRSP, relativa a somme pretese nei confronti del

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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a titolo di rimborso delle spese sostenute per i locali sede del Provveditorato agli Studi.

In base alla documentazione esaminata risulta che il Tribunale di Genova, accogliendo il ricorso della Provincia, ha emanato nel 2021 il relativo decreto ingiuntivo per l’importo di euro 177.620,59. In fase di contraddittorio finale, l’Amministrazione ha precisato che, conseguentemente, la quota del residuo attivo conservato nel consuntivo 2020 (euro 252.943,03) eccedente al suddetto importo, sarà eliminata in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021.

4.2 Nella stessa ottica dell’analisi approfondita di singole poste di residui attivi provenienti da anni risalenti, sono state individuate ulteriori fattispecie da seguire nella loro evoluzione al fine di verificarne le ragioni della loro conservazione in contabilità e le azioni intraprese per la relativa riscossione.

Con riferimento alle voci di cui, rispettivamente, al capitolo 10101.60.0001

“Imposta per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente” (euro 4.863.549,85 di residui complessivi a fine 2020, di cui euro 955.598,96 relativi agli esercizi 2015 e precedenti) e al capitolo 30200.03.74.01 “Sanzioni ambientali” (euro 550.406,02 di residui complessivi a fine 2020, di cui euro 497.813,57 relativi agli esercizi 2015 e precedenti), in sede di contradittorio finale l’Amministrazione ha riferito e documentato in ordine alle attività di recupero avviate e ai relativi risultati in termini di riscossioni già realizzate.

Per quanto concerne l’entrata di cui al capitolo 30100.01.0001 “Proventi tariffa servizio idrico integrato”, (euro 2.036.840,08 di residui complessivi a fine 2020, di cui euro 807.893,91 relativi agli esercizi 2015 e precedenti), l’Amministrazione ha precisato che trattasi di crediti vantati in relazione a spese connesse all’esercizio del Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio imperiese, che sono state anticipate dalla Provincia e per le quali la stessa attende il rimborso dagli altri soggetti a cui compete l’onere in base agli accordi intercorsi. In particolare, la società Rivieracqua S.c.p.a., affidataria dei servizi in questione, ha al riguardo

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formalmente riconosciuto il proprio debito nei confronti della Provincia per euro 1.881.835,50, ovvero la quota più consistente dei residui conservati a fine esercizio 2020, tra cui la quasi totalità di quelli ante 2015 (ovvero euro 805.441,27). La differenza residua è riferibile alle quote a carico di altri Comuni dell’Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) di riferimento, nei confronti dei quali il settore incaricato ha già intrapreso le azioni di recupero.

Ciò posto, il quadro qui delineato va completato tenendo conto che la società Rivieracqua S.c.p.a. si trova ormai da tempo in stato di rilevante difficoltà economico-finanziaria, che ha anche determinato l’avvio di una procedura concorsuale concordataria.

Di conseguenza, a fronte dell’estrema incertezza che tuttora connota la capacità della società di far fronte alla situazione debitoria complessivamente maturata, questa Sezione osserva che sia onere dell’Amministrazione Provinciale di valutare, a partire dall’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio 2021, se l’esigenza di preservare anche in chiave prospettica la tenuta dei propri equilibri di bilancio e la completa realizzazione del percorso di riequilibrio finanziario, comporti la necessità di disporre un congruo accantonamento al FCDE a fronte dei crediti vantati verso la società stessa, anche ai fini del rispetto dei principi di veridicità e di prudenza dei documenti di bilancio dell’Ente.

5. Mancata conciliazione dei reciproci rapporti creditori e debitori con Riviera Trasporti S.p.A. Anche per gli effetti potenzialmente derivanti sul piano della affidabilità dei saldi finanziari risultanti nei rendiconti della Provincia, già nelle citate precedenti deliberazioni n. 20/PRSP/2020 (paragrafo 2.5) e n.

123/PRSP/2020 (paragrafo 7), questa Sezione ha fornito una descrizione dettagliata dei termini in cui sono emerse importanti differenze tra le scritture contabili della Provincia e quelle della società partecipata Riviera Trasporti S.p.A.

in ordine alla registrazione delle reciproche posizioni creditorie e debitorie.

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Le varie vicende relative ai rapporti intercorrenti con l’azienda in questione sono state oggetto di ampia illustrazione, quanto ai successivi sviluppi, nelle relazioni di monitoraggio oggetto del presente esame.

In base a tali informazioni risulta che è da considerarsi ormai definitivamente fallito il piano elaborato con la duplice finalità di intraprendere un processo di risanamento dell’azienda e di assicurare la necessaria conciliazione delle rispettive contabilità. Si ricava, inoltre, che la situazione economico-patrimoniale della società si conferma assai precaria e in via di ulteriore peggioramento.

Le stesse ultime relazioni di monitoraggio, tuttavia, non riferiscono alcun aggiornamento in ordine al cennato disallineamento delle registrazioni contabili, posto che esse risalgono tutte a momenti antecedenti all’approvazione del bilancio della società dell’esercizio 2020, adempimento che ha subito un rinvio rispetto al termine di legge proprio in ragione delle pesanti criticità aziendali.

Allo stato, pertanto, le informazioni disponibili riguardano solo le misure contabili prudenziali adottate dalla Provincia in sede di rendiconto dell’esercizio 2020 al fine preservare i propri equilibri di bilancio dai rischi connessi ai rapporti con la società partecipata in questione. Oltre all’accantonamento di euro 551.975 al Fondo perdite società partecipate per i pregressi risultati economici negativi registrati dalla società, e oltre al cennato accantonamento di euro 1.200.000 al Fondo contenzioso in massima parte riferito al contenzioso pendente con la medesima, l’Ente ha altresì apposto sul risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 un apposito vincolo di euro 700.000 in relazione all’ulteriore contenzioso pendente, riguardante la pretesa societaria di euro 735.490,08 per rimborsi IVA derivanti dai contratti di servizio di trasporto pubblico locale (ex legge 7 dicembre 1999, n. 472), in attesa di completare le verifiche avviate sulla effettiva debenza delle somme richiesta.

6. Elementi informativi integrativi. Le relazioni di monitoraggio esaminate riportano un’ampia serie di ulteriori dati ed informazioni riguardanti la situazione a fine esercizio 2020 in ordine ad aspetti finanziari e gestionali considerati dal

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Piano di riequilibrio o comunque rilevanti per la valutazione del relativo stato di attuazione.

Per quanto riguarda, in particolare, gli andamenti della gestione di cassa, si osserva che, nell’intero periodo già trascorso di attuazione del Piano di riequilibrio, l’Ente non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria. Al 31 dicembre 2020 il fondo di cassa ammonta a euro 25.916.727,83, con una giacenza vincolata determinata in euro 3.202.270,18.

Con riferimento agli strumenti di finanza derivata, il seguente prospetto riporta i dati aggiornati al 31 dicembre 2020 dei flussi finanziari generati dall’esecuzione del contratto di interest rate swap stipulato con un istituto bancario in esecuzione della deliberazione di Giunta Provinciale n. 60 del 28 febbraio 2007, i quali esprimono nel loro complesso un valore negativo per euro 1.507.585,18.

Riferimento

Flussi finanziari dal 31.12.2006 al 31.12.2020

Flussi di capitale 1.814.335,00

Flussi di interesse -3.323.023,87

Totale -1.508.688,87

In relazione all’operazione, l’Ente ha appostato una quota di accantonamento sul risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 pari a euro 639.436 (nell’ambito della voce Altri accantonamenti).

Si apprende, inoltre, che nel mese di dicembre del 2020 è stato intrapreso un percorso volto a contestare la legittimità del suddetto contratto. Su questa linea, con decreto presidenziale n. 60 del 23 giugno 2021 la Provincia ha stabilito di affidare un incarico a professionista per adire le vie legali volte ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, quantificate in euro 1.507.585,18, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali

(22)

Nessuna criticità emerge in relazione ai debiti fuori bilancio riconosciuti nell’esercizio, il cui quadro è riepilogato attraverso il seguente prospetto.

Tipologia dei debiti fuori bilancio riconosciuti nell’anno 2020

2019 2020 2021

Art. 194, lett. a): sentenze esecutive € 239.234,81 € 4.968,97 € 24.793,06

Art. 194, lett. b): copertura disavanzi - - -

Art. 194, lett. c): ricapitalizzazioni - - -

Art. 194, lett. d): procedure espropriative - - -

Art. 194, lett. e): acquisizioni beni e servizi € 692.000,00 € 7.035.358,08

Per quanto concerne specificamente i debiti fuori bilancio dell’anno 2020 per acquisizioni beni e servizi, occorre precisare che trattasi di spese relative ad interventi conseguenti agli eccezionali eventi metereologici di fine anno, finanziati con contributi derivanti dalla gestione di fondi da parte degli organi della Protezione Civile. Le relative deliberazioni consiliari di riconoscimento sono state trasmesse alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

Altri temi trattati nella documentazione esaminata attengono, tra l’altro, a:

- l’evoluzione dell’indebitamento dell’Ente, comprese le intervenute operazioni di rinegoziazione di debiti;

- la gestione contabile dei servizi per conto terzi;

- il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale;

- la spesa per gli organi politici istituzionali.

Premesso che anche tali aspetti contribuiscono a rappresentare il grado di avanzamento del processo di riequilibrio finanziario intrapreso dall’Ente, le verifiche operate su di essi non hanno rivelato deviazioni rispetto al percorso di risanamento tracciato nel Piano, né profili di criticità di altro genere.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, ai sensi dell’art.

243-quater, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

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ACCERTA

nei termini di cui in motivazione, l’avvenuto conseguimento, alla data del 31 dicembre 2020, degli obiettivi finanziari intermedi programmati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale della Provincia di Imperia adottato con le deliberazioni del Consiglio Provinciale indicate in epigrafe e approvato da questa Sezione con deliberazione n. 49/2014 del 22 agosto 2014;

INVITA la Provincia di Imperia a:

monitorare l’andamento della situazione economico-finanziaria della società Rivieracqua S.c.p.a. e conseguentemente valutare l’esigenza di adeguare, nel conto consuntivo dell’esercizio 2021 di prossima approvazione, l’accantonamento al FCDE in modo che tenga conto dei crediti vantati nei confronti di tale società che dovessero risultare di incerta riscossione, in tal modo preservando anche in chiave prospettica la tenuta degli equilibri di bilancio dell’Ente;

adoperarsi senza indugio per la definizione delle questioni concernenti l’utilizzo dei finanziamenti e dei contributi ottenuti per la realizzazione di lavori sul compendio immobiliare denominato “ex Caserma Revelli”;

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente della Provincia di Imperia, al Presidente del Consiglio Provinciale della Provincia di Imperia, al Presidente del Collegio dei Revisori della Provincia di Imperia nonché, ai sensi dell’art. 243-quater, comma 4, del TUEL, al Ministero dell’Interno.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 20 dicembre 2021.

Il Relatore Il Presidente

(Claudio Guerrini) (Maria Teresa Polverino)

Depositato in segreteria il 27/12/2021

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Il funzionario preposto (Antonella Sfettina)

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