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DELIBERAZIONE N XI / 3708 Seduta del 26/10/2020

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Academic year: 2022

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(1)

DELIBERAZIONE N° XI / 3708 Seduta del 26/10/2020

Presidente ATTILIO FONTANA

Assessori regionali FABRIZIO SALA Vice Presidente GIULIO GALLERA

STEFANO BOLOGNINI STEFANO BRUNO GALLI

MARTINA CAMBIAGHI LARA MAGONI

DAVIDE CARLO CAPARINI ALESSANDRO MATTINZOLI

RAFFAELE CATTANEO SILVIA PIANI

RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI

MELANIA DE NICHILO RIZZOLI MASSIMO SERTORI

PIETRO FORONI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con gli Assessori Davide Carlo Caparini e Massimo Sertori

Il Vice Segretario Generale Pier Attilio Superti

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Luca Dainotti Il Direttore Centrale Manuela Giaretta

L'atto si compone di 6 pagine di cui / pagine di allegati parte integrante

Oggetto

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 3622 DEL 1 OTTOBRE 2020 DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 3113 DEL 5/5/2020 “DETERMINAZIONI IN MERITO AI FINANZIAMENTI AI COMUNI, ALLE PROVINCE ED ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMI 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 9 DELLA L.R. 9 DEL 4 MAGGIO 2020 ‘INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA’ PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI ED ALLO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE” - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI CAPARINI E SERTORI)

(2)

VISTA la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica”;

VISTA la DGR n. 3113 del 05/05/2020 “Determinazioni in merito ai finanziamenti ai Comuni, alle Province ed alla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell’art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 “Interventi per la ripresa economica” per l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale”;

VISTO il decreto n. 5830 del 15/5/2020 “Costituzione del Gruppo di Lavoro

‘Coordinamento attuazione delle disposizioni di cui alla DGR n. 3113 del 5 maggio 2020’”;

VISTA la DGR n. 3284 del 23/6/2020 “Integrazioni alla DGR n. 3113 del 05/5/2020 e determinazioni in ordine alla concessione di anticipazione di liquidità prevista dall’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 ‘Interventi per la ripresa economica’";

VISTA la DGR n. 3467 del 5/8/2020 “Integrazioni alla D.G.R. n. 3284 del 23/06/2020 e determinazioni in ordine alla gestione del fondo per la ripresa economica destinato agli enti locali”;

VISTA la DGR n. 3622 del 01/10/2020 “Modifica ed integrazione della deliberazione giunta regionale n. 3113 del 5/5/2020 “determinazioni in merito ai finanziamenti ai Comuni, alle Province ed alla Città metropolitana di Milano ai sensi dell’art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 ‘interventi per la ripresa economica’ per l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale”;

VISTI i decreti:

n. 6804 del 10/06/2020 “Determinazioni in merito ai finanziamenti alle Province ed alla Città metropolitana di Milano, ai sensi dell’art. 1 commi 3, 4, 6 bis e 7 e dell’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 ‘Interventi per la ripresa economica’, per la realizzazione di opere connesse alla viabilità e strade ed all’edilizia scolastica”;

n. 7325 del 23/06/2020 “Determinazioni in merito ai finanziamenti ai Comuni, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 ‘Interventi per la ripresa economica’, per la realizzazione di opere rispondenti agli ambiti di cui all’art. 1, comma 5, lettere a), b) e c)”;

DATO ATTO dei progetti pervenuti dagli Enti beneficiari a seguito dei sopracitati

(3)

provvedimenti regionali e validati dagli Uffici Territoriali Regionali competenti;

VISTI i decreti di approvazione degli interventi per la realizzazione delle opere rientranti nelle fattispecie di cui alla l.r. 9/2020 presentati da Province, Città Metropolitana, Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane eventualmente delegate, finanziati ai sensi dell’art. 1 commi 3, 3bis, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8 e 9 e dell’art.

6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 “Interventi per la ripresa economica”;

VISTO in particolare l’art. 1, comma 6, della previgente l.r. 9/2020 che prevedeva, tra l’altro, che Il comune beneficiario del contributo fosse tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2020, pena la decadenza del contributo;

CONSIDERATO che la LCR n. 68 del 20/10/2020 “Modifiche all’articolo 1 della l.r.

9/2020 in tema di misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale e all’articolo 1 della l.r. 4/2020 in tema di differimento di termini in relazione alla l.r.

33/1991 istitutiva del FRISL” e in particolare l’art 1, comma 1, lett a) ha modificato l’art. 1, comma 6 della l.r. 9/2020, disponendo di posticipare il termine di inizio lavori dal 31 ottobre 2020 al 30 novembre 2020 pena la decadenza del contributo;

DATO ATTO che la delibera 3113 del 5 maggio 2020 soprarichiamata e la DGR n.

3284 del 23/06/2020 stabiliscono l’applicazione, per Province e Città Metropolitana, delle medesime tempistiche e modalità di erogazione dei contributi valide per i Comuni;

VISTE le numerose richieste, pervenute dagli Enti beneficiari alla casella di posta elettronica istituzionale, volte ad ottenere la sostituzione di singoli interventi finanziati, anche se già validati dalle competenti strutture, per varie motivazioni riconducibili in genere al verificarsi di eventi non previsti all’atto della loro presentazione;

PRESO ATTO delle motivazioni addotte dagli enti beneficiari e ritenuto di poter accogliere tali richieste che presuppongono la modifica del punto 2 del dispositivo della DGR n. 3622 del 01/10/2020 che dispone che non è consentita la sostituzione di interventi già validati con nuovi interventi;

RITENUTO, pertanto di meglio definire i casi nei quali consentire la sostituzione di interventi presentati e già validati e di assumere a tal proposito gli orientamenti emersi in esito al Gruppo di Lavoro di cui al decreto n. 5830 del 15/5/2020 soprarichiamato con particolare riferimento ai seguenti casi:

(4)

interventi che non siano più realizzabili a seguito di verifiche tecniche che abbiano evidenziato l’impossibilità di realizzare l’opera prevista, in particolare a seguito di eventi imprevedibili, quali dissesti idrogeologici o eventi naturali;

interventi che non possono essere tempestivamente realizzati a seguito di eccessivi ritardi o dinieghi di autorizzazioni, nulla osta, assensi da parte di altre autorità;

interventi riconsiderati dall’amministrazione proponente per sopravvenute difficoltà nell’assicurare l’integrale finanziamento dell’opera o per sopravvenuta incompatibilità con altri piani o programmi d’intervento;

RITENUTO di applicare agli interventi presentati in sostituzione dell’intervento già validato quanto stabilito dal punto 3 del dispositivo della DGR 3284 del 23/06/2020:

“gli interventi già programmati dagli enti beneficiari prima dell’entrata in vigore della l.r. 9/2020 siano ammissibili a finanziamento qualora le procedure di affidamento dei lavori siano state avviate sulla base della l.r. 9/2020 stessa”;

CONSIDERATO che Il costo dei nuovi interventi non comunque può eccedere il limite dell’importo complessivo del contributo assegnato all’ente proponente;

DATO ATTO altresì che il punto 2 della DGR n. 3622 del 1/10/2020 dispone che “è consentita per gli interventi già validati la rimodulazione finanziaria entro il limite del 50% del costo del progetto e dei contenuti, a condizione che siano mantenuti per gli stessi interventi, i medesimi tipologia, oggetto e finalità”;

CONSIDERATO che qualora la rimodulazione finanziaria dell’intervento superi la percentuale del 50% del costo del progetto e dei contenuti, deve intendersi come nuovo intervento in sostituzione pertanto previsto solamente nei casi suddetti;

DATO ATTO che i nuovi interventi proposti a seguito di sostituzione, validati dagli UTR competenti ed avviati entro il 30.11.2020, debbano essere comunque conclusi entro il 30.11.2021;

RICHIAMATA infine la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi dell’XI Legislatura;

RICHIAMATE altresì:

1. la legge regionale 7 agosto 2020 n.18 “Assestamento al bilancio 2020-2022

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con modifiche di leggi regionali”;

2. la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione”;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono l’obbligo di pubblicare gli atti relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di modificare il punto 2 della deliberazione di Giunta regionale n. 3622 del 1/10/2020 che non consente la sostituzione di interventi già validati con nuovi interventi, prevedendo che la sostituzione degli interventi presentati e già validati possa essere richiesta secondo gli orientamenti emersi in esito al gruppo di lavoro di cui al decreto n.5830 del 15.5.2020, con particolare riferimento ai seguenti casi:

interventi che non siano più realizzabili a seguito di verifiche tecniche che abbiano evidenziato l’impossibilità di realizzare l’opera prevista, in particolare a seguito di eventi imprevedibili, quali dissesti idrogeologici o eventi naturali;

interventi che non possono essere tempestivamente realizzati a seguito di eccessivi ritardi o dinieghi di autorizzazioni, nulla osta, assensi da parte di altre autorità;

interventi riconsiderati dall’amministrazione proponente per sopravvenute difficoltà nell’assicurare l’integrale finanziamento dell’opera o per sopravvenuta incompatibilità con altri piani o programmi d’intervento;

2. di stabilire che:

qualora la rimodulazione finanziaria dell’intervento superi la percentuale del 50% del costo del progetto e dei contenuti, deve intendersi come nuovo intervento e pertanto previsto solamente nei casi di cui al punto 1 della presente delibera;

i nuovi interventi proposti a seguito di sostituzione, validati dagli UTR

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competenti debbano essere avviati entro il 30.11.2020, e comunque conclusi entro il 30.11.2021;

come già previsto dal punto 3 del dispositivo della DGR 3284 del 23/06/2020 gli interventi presentati in sostituzione dell’intervento già validato sono ammissibili a finanziamento qualora le procedure di affidamento dei lavori siano state avviate sulla base della l.r. 9/2020;

3. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

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