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PI004809-21
BASI D'ASTA LOTTO 4 E LOTTO 8
In riferimento ai lotti 4 e 8, la società scrivente ha potuto verificare che, sulla base degli importi unitari, diventa praticamente impossibile (o comunque estremamente difficile) la formulazione di un’offerta seria, idonea e ponderata che garantisca un sia pur minimo margine di remuneratività.
Che i prezzi indicati nella gara in esame non consentano di presentare un’offerta remunerativa lo dimostra soprattutto il raffronto tra questi ultimi e quelli comunemente previsti in procedure di gara aventi ad oggetto le forniture aventi
il medesimo oggetto della procedura de qua.
In gare bandite in ambiti territoriali simili a quello della gara in esame, il prezzo delle forniture è stato certamente superiore a quello previsto da Codesta
Spett.le Amministrazione.
Solo a titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni esempi che riguardano il “prezzo a base d'asta” di alcune gare simili a quella in esame bandite da altri Enti del territorio Nazionale/Regionale ed i prezzi attualmente stabiliti dal Vostro
Spett.le Ente:
VS LOTTO 4:
Prezzi base d'asta AUSL TERAMO:
10 cm: € 9.000,00 15 cm: € 14.000,00
Gli importi unitari indicati dal concorrente, come quelli stabiliti dalla Stazione Appaltante per le definizioni delle basi d’asta dei lotti n. 4 e n. 8, non corrispondono a quelli utilizzati.
Quanto riportato dal concorrente è pertanto solo frutto di una sua autonoma elaborazione che non trova alcun riscontro negli atti del procedimento.
In ordine alle riferite circostanze che le basi d’asta dei lotti 4 e 8 siano di gran lunga inferiori a quelli previsti dalle altre stazioni appaltanti, valgono in massima parte le medesime considerazioni già espresse dalla Stazione Appaltane in occasione di precedente analoga pubblicazione (Vds.
risposte alle richieste di chiarimento pubblicate in data 20.01.2021).
20 cm: € 18.000,00 Vs. prezzi a base d'asta
10 cm: € 7.938,00
15 cm: 11.907,00
20 cm: € 15.545,00
Vs. Lotto 8:
Prezzi base d'asta AO Federico II – Napoli
€ 9.182,00
Vs. prezzo a base d'asta:
(prezzo medio calcolato sulla base del fabbisogno): € 3.004,00
Ora, è evidente come i prezzi indicati da Codesta Spett.le Amministrazione siano di gran lunga inferiori a quelli previsti dalle altre stazioni appaltanti, con la conseguenza che essi si pongono al di fuori di qualsiasi logica di mercato, rendendo al contempo impossibile la formulazione di una offerta seria,
ponderata e remunerativa.
Dalle suesposte considerazioni, emerge in tutta evidenza l’incongruenza degli atti segnalati, laddove i medesimi pongono a base della successiva procedura prezzi non in linea con il valore di mercato dei beni e con gli eventuali prezzari
(nella specie applicabili per relationem).
A tal proposito si segnala che anche di recente la giurisprudenza, a più riprese, ha ritenuto illegittimi, e per l’effetto annullato, bandi e/o capitolati che ponevano a base di gara prezzi incongrui e non in linea con i valori di mercato.
(cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenze n. 6355/2019 e n. 8088/2019), la quale afferma che la base d’asta deve essere formulata sulla base di una
“adeguata istruttoria volta ad accertare la effettiva rilevanza ed incidenza su quel valore economico dei prezzi dei prodotti da fornire”, non essendo
“l’utilizzo di quello stesso valore posto a base d’asta nella precedente gara, sulla base di elementi sostanzialmente non omogenei sotto una pluralità di aspetti”.
Inoltre, secondo i giudici amministrativi (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenza n. 5634 del 28 settembre 2020, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5887), la determinazione della base d’asta deve “consentire ai concorrenti la presentazione di una proposta concreta e realistica”, al fine di scongiurare il rischio di una base d’asta arbitraria perché manifestamente sproporzionata, con conseguente alterazione della concorrenza. Ancora, si segnala un altro principio consolidato in giurisprudenza, in base al quale la correttezza della determinazione della base d’asta deve valutarsi “con attinenza alla situazione di mercato” e rileva, a questi fini, l’utilizzazione di tutto il
“potenziale differenziale previsto per il prezzo nell’ambito delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 2017, n. 2739, 22 marzo 2016, n.
1186, 15 luglio 2013, n. 3802, 31 marzo 2012, n. 1899).
Alla luce di quanto sopra esposto, si invita, pertanto, Codesta Spett.le Azienda Sanitaria/Ospedaliera ad avviare in autotutela una nuova istruttoria finalizzata ad una rideterminazione dei suddetti prezzi in maniera tale da renderli congrui ed in linea con i valori di mercato e, conseguentemente, a rettificare gli atti di gara in senso conforme al dato normativo ed alle indicazioni giurisprudenziali o, in via subordinata, a consentire la partecipazione con prezzi superiori alla base d’asta, senza incorrere nel rischio di esclusione, affidando al risultato della valutazione tecnico-economica l’esito della procedura.
PI004015-21
Gentile R.U.P.,
si richiedono i seguenti chiarimenti:
- Per il lotto 5 si richiede cortesemente di indicare la base d’asta unitaria ad impianto per i tre componenti richiesti nel capitolato: Tronco comune biforcato,diramazione ipsilaterale e controlaterale”
- Per il lotto 9 si richiede cortesemente di indicare la base d’asta unitaria per
I documenti di gara riportano la sola base d’asta riferita a tutti i componenti elencati in un lotto, pertanto non può costituire oggetto di chiarimento quanto richiesto dal concorrente.
impianto trimodulare come richiesto nel capitolato: Tronco comune biforcato,
diramazione ipsilaterale e controlaterale”
Cordiali saluti.
PI003962-21
Spett.le Ente,
con riferimento alla procedura in oggetto e, in particolare, alla richiesta di pagamento del bollo tramite modello F23, a pagina 22 del Disciplinare "Modalità di pagamento del bollo", siamo a specificare quanto segue:
- "Con il provvedimento 18379 del 27 gennaio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha previsto, che dal 2 marzo 2020, la registrazione degli atti privati avvenga con
modello di pagamento F24 e non più F23".
Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede di confermare che quanto richiesto sia da considerarsi un refuso e pertanto, vi chiediamo di specificare il codice
tributo e il codice ufficio corretto.
Nel ringraziare per la cortese attenzione, e rimanendo in attesa di gentile
riscontro, si porgono cordiali saluti.
Riccardo Selmi
Medtronic Italia S.p.a.
Ufficio Gare
Nessun refuso. La Stazione Appaltante continua ad acquisire ricevute di pagamento dell’imposte di bollo sul modello F23.
Ad ogni buon conto per il pagamento dell’imposta sono possibili diverse modalità.
Se l’operatore economico intende pagare tramite il modello F24 il codice tributo da inserire è 2501.