PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA
(ART. 17 D.P.R. 207/2010)
PREMESSA
La presente relazione è stata elaborata in ottemperanza al D.P.R. 05/10/2010 n. 207, nell’ambito della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica inerente i lavori di consolidamento strutturale del ponte posto sulla SR 325 al Km 65+900 nel Comune di Vaiano (PO).
L’art. 17 del D.P.R. 207/2010 (di cui sopra) prevede che in fase di redazione del
“progetto preliminare” vengano date le “Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento” con i contenuti minimi di cui al secondo comma della lettera f) del suddetto D.P.R., mentre l’art. 24 lettera n) dello stesso decreto definisce che in fase di redazione del “progetto definitivo” vengano aggiornate le “Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento”.
DEFINIZIONI:
Disposizioni preliminari art. 89 del DLgs 81/08:
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile;
b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;
g) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;
h) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;
i) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;
j) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.
LOCALIZZAZIONE DEL CANTIERE E DESCRIZIONE DEL CONTESTO
L’intervento di consolidamento strutturale del ponte, posto sulla SR 325 al Km 65+900, interesserà prevalentemente la parte sottostante dl manufatto, nella zona dove scorre il “Fosso di Rilaio”.
Dovrà essere allestito un cantiere che per motivi di sicurezza non potrà essere posto nell’alveo del fosso. Pertanto dovrà essere trovata una zona fissa al di fuori.
Adiacente il ponte è presente un’abitazione con uno spazio frontale. In questa zona, previo autorizzazione, potrà essere collocata una piccola baracca di cantiere e un bagno chimico. In alternativa, sulla sede stradale in prossimità del ponte, potrà essere occupata temporaneamente una zona in cui allestire il cantiere. Inoltre, visto che le lavorazioni saranno realizzate sull’alveo del Fosso, dovranno essere programmate preferibilmente in periodi dove il Fosso è in secca.
In linea generale dovranno essere previste opportune recinzioni con lo scopo di impedire l’avvicinamento di persone non addette all’area di cantiere. L’area di cantiere fisso sarà allestita in una zona tale da arrecare minor disagio possibile e delimitata da idonea recinzione metallica (integrata con recinzione in plastica di colore arancione). Le zone di stoccaggio materiali troveranno spazio nelle vicinanze, il tutto come meglio indicato nel dettaglio nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
In linea generale il cantiere sarà accessibile da idoneo cancello; relativamente all’organizzazione del cantiere ed a prime prescrizioni operative di carattere generale si precisa quanto segue:
- La delimitazione di cantiere dovrà essere alta almeno 2,00 mt e costituita da idonea recinzione metallica (integrata con recinzione in plastica di colore arancione);
- La recinzione dovrà essere opportunamente fissata a terra e controventata;
- Gli accessi all’area di cantiere, dotato di idoneo cancello, dovranno rimanere costantemente chiusi anche durante le ore lavorative;
- Gli accessi al cantiere dovranno essere coordinati e regolamentati;
- Gli addetti delle varie ditte impiegate saranno autorizzati ad accedere solo nelle aree in cui dovranno essere svolti i lavori e/o le attività ed essi strettamente connesse;
- Nessuno potrà recarsi in altre zone se non preventivamente concordato con la committenza;
- Nei pressi del cantiere devono essere esposti i cartelli di divieto (VIETATO L’ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE), pericolo e prescrizioni, in conformità al D.Lgs 81/08 e il cartello d’identificazione di cantiere, conforme alla Circolare del ministero dei lavori pubblici n. 1729 del 01/06/1990;
- I rifiuti di cantiere dovranno essere opportunamente gestiti con caricamento e trasporto degli stessi in discarica autorizzata in ore serali e notturne; materiali di scarico di altro genere dovranno essere temporaneamente stoccati in aree tali da non costituire pericolo o intralcio;
- Si dovranno prendere tutti gli accorgimenti tecnici al fine di minimizzare la propagazione del rumore e delle polveri.
L’OPERA, LE SCELTE PROGETTUALI PRELIMINARI
L’intervento in progetto riguarda il consolidamento strutturale all’intradosso del ponte in muratura. Gli interventi comprenderanno le seguenti lavorazioni:
- Allestimento area di cantiere;
- Sistemazione zona di intervento e pulitura;
- Pulitura delle spalle;
- Eliminazione dell’intonaco presente sull’arco;
- Interventi di risanamento con iniezioni sulle crepe delle spalle;
- Interventi di cuci-scuci sull’arco;
- Interventi di risanamento con iniezioni sull’arco;
- Scavo per realizzazione cordoli fondazione sotto spalle esistenti e di ricollegamento;
- Betoncino su arco e spalle;
- Sistemazione finale dell’alveo del fosso;
- Smobilizzo cantiere.
Gli interventi non dovrebbero comportare sovrapposizione di lavorazioni.
Si prevede che durante l’esecuzione delle opere al di sotto del ponte sia necessario, per motivi di sicurezza, chiudere la strada parzialmente in corrispondenza di dove vengono effettuate le lavorazioni.
INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI – SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE - PROCEDURE E MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
La presente valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori è condizione preparatoria per le successive misure di prevenzione e protezione da adottare durante la fase di cantiere. Essa consente una visione globale delle problematiche organizzative - prevenzionali onde:
- eliminare i rischi;
- ridurre quelli che non possono essere eliminati;
- affrontare, come concetto generale, i rischi alla fonte;
- prevedere le misure di prevenzione più confacenti dando la priorità a quelle collettive mediante la pianificazione, la scelta delle attrezzature, le modalità esecutive, le tecniche da adottare e l’informazione dei lavoratori.
Come esito della individuazione, analisi e valutazione preliminare del contesto ambientale si evidenziano i seguenti rischi:
- Interferenze con Fosso di Rilaio;
- Rischi per accedere alle zone di lavorazione derivanti dal traffico veicolare sul piano viario;
- Rischi relativi alle operazioni di rinforzo elementi strutturali;
- Rischio rumore e vibrazione proveniente dal cantiere all’ambiente esterno.
Per quanto riguarda l’analisi delle lavorazioni è necessario individuare le fasi lavorative che possono essere organizzate in funzione di categorie di interventi fra loro omogenei, in modo da poter indicare nel piano di sicurezza e coordinamento l’individuazione, analisi e valutazione dei rischi e le successive misure di prevenzione e protezione per categorie di lavorazioni che presentano problematiche fra loro vicine.
Da una prima analisi del progetto si possono evidenziare i seguenti rischi, in funzione delle macro fasi lavorative:
Cadute nel vuoto:
per le lavorazioni di:
o Opere di rinforzo dell’arco in muratura;
Urti, colpi, impatti, compressioni:
per le lavorazioni di:
o Tutte le fasi lavorative.
Punture, tagli, abrasioni:
per le lavorazioni di:
o Tutte le fasi lavorative.
Scivolamenti, cadute a livello:
per le lavorazioni di:
o Opere di rinforzo spalle in muratura o Opere edili varie;
Rumore:
per le lavorazioni di:
o Contemporaneità di più lavorazioni;
Investimento:
per le lavorazioni con:
o Autovetture private.
Movimentazione manuale carichi:
per le lavorazioni di:
o Tutte le fasi lavorative.
La pianificazione delle attività di sicurezza permette lo studio preventivo dei problemi insiti nelle varie fasi di lavoro, consentendo di identificare le misure di sicurezza che meglio si adattano alle diverse situazioni e di programmare quanto necessario, evitando soluzioni improvvisate. In questa linea d'azione si dovrà muovere l'impresa esecutrice dei lavori. La pianificazione viene quindi attuata mediante formulazione di un piano di sicurezza e coordinamento che consideri le fasi esecutive secondo lo sviluppo del lavoro, man mano valutando le possibili condizioni di rischio e le
conseguenti misure di sicurezza nel completo rispetto di quanto prescritto della legislazione tecnica vigente in materia e tenendo conto delle norme di buona tecnica.
In talune operazioni le misure previste o suggerite potranno essere diverse, onde consentire a chi dirige i lavori di adottare la soluzione più utile e confacente in relazione alla situazione effettiva. Inoltre, per le fasi di lavoro eseguite da personale di ditte subappaltatrici, viene richiesto il rispetto degli adeguamenti di sicurezza previsti dalla Legge e la valutazione dei rischi per lo svolgimento delle singole attività.
Prima dell’inizio dei lavori, i tecnici, i preposti e le maestranze dovranno essere formati ed informati sui contenuti del piano di sicurezza e coordinamento, ciascuno per la parte di lavori chiamato ad eseguire in cantiere. Il tutto, innestandosi nel patrimonio di conoscenze pratiche acquisito negli anni di lavoro, consentirà agli interessati di formarsi un'adeguata sensibilità verso i problemi della sicurezza. Nel corso dei periodici sopralluoghi che saranno condotti nel cantiere dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, interlocutori naturali e principali saranno i tecnici ed i preposti, con i quali saranno esaminate le varie situazioni lavorative, gli interventi da attuare, le precauzioni da assumere, venendo tutto ciò a costituire ulteriore forma di conoscenze ed informazione.
In particolari fasi o periodi opportunamente scelti, potranno aver luogo incontri con le categorie interessate per aggiornamento di taluni argomenti, valutazioni di specifici problemi che si fossero eventualmente presentati o dei quali si ritenesse utile il preventivo esame.
Per quanto riguarda le lavorazioni interferenti, queste si dividono in due tipologie:
a) lavorazioni effettuate dalla stessa impresa ma che necessitano di contemporaneità per velocizzare il lavoro;
b) lavorazioni effettuate da imprese diverse che possono interferire l'una con l'altra.
Nel caso di lavorazioni interferenti le linee per il coordinamento solo le seguenti:
1. nei limiti della programmazione generale ed esecutiva la differenziazione temporale degli interventi costituisce il migliore metodo operativo. Detta differenziazione può essere legata alle priorità esecutive, alla disponibilità di uomini e mezzi o a necessità diverse;
2. nel caso che si debbano compiere lavorazioni contemporanee organizzarle possibilmente in zone lontane tra loro;
3. quando non è attuabile la differenziazione temporale o spaziale delle lavorazioni, le attività devono essere condotte con l'adozione di misure protettive che riducano o almeno considerevolmente i rischi delle reciproche lavorazioni, ponendo in essere schermature, segregazioni, protezioni e percorsi;
4. l'impresa o le imprese interessate sono obbligate in caso di impossibilità ad attuare i lavori a segnalare le condizioni di pericolo al CSE, affinché si possano predisporre le necessarie misure di sicurezza;
5. per la gestione di eventuali interferenze, il Coordinatore in fase Esecutiva concorderà tramite comunicazioni scritte le rispettive zone di lavoro, avendo cura di destinare le due Imprese ad aree diverse del cantiere;
6. i lavoratori devono essere comunque dotati di tutti i DPI necessari per svolgere la lavorazione in sicurezza;
7. si raccomanda particolare attenzione ad evitare, per quanto possibile, l’interferenza nella solita area di lavoro, pertanto si dispone che l’impresa appaltatrice provveda in prima persona ad informare i propri lavoratori sui rischi connessi con lo svolgimento dell’attività in concomitanza con altri lavoratori e ad informare i propri dipendenti sui rischi propri del cantiere.
MISURE ANTICOVID-19
In relazione all’emergenza epidemiologica da virus SarsCov2, responsabile della malattia Covid19, stante i tempi di approvazione del progetto di fattibilità, fase che non si concluderà prima del 31 dicembre 2020, e salvo che le misure della sicurezza per il contrasto e il contenimento del contagio dal virus SarsCov2 non vengano prorogate oltre al 31 dicembre 2020, i lavori potrebbero svolgersi nelle modalità ordinarie. Dato che l’andamento dell’epidemia rende invece più probabile il protrarsi anche al 2021 dell’emergenza epidemiologica, il PSC conterrà comunque una distinta sezione con le specifiche valutazioni dei rischi e le necessarie misure di prevenzione e protezione. Le principali misure specifiche per evitare il contagio durante lo svolgimento di un cantiere riguarderanno essenzialmente la previsione di misure di prevenzione collettiva per favorire e aumentare il distanziamento fra le persone e la sanificazione degli ambienti, e altre misure di prevenzione individuale
e tute. Se lo svolgimento dei lavori dovesse avvenire nel periodo di permanenza dello stato di emergenza epidemiologica, la ditta affidataria e tutte le altre ditte coinvolte nell’appalto dovranno recepire le indicazioni all’interno dei loro POS, insieme a tutte quelle eventualmente emanate dalle diverse autorità competenti e valide all’epoca dello svolgimento delle lavorazioni.
Dal punto di vista normativo, salvo che intervengano ulteriori norme, si farà riferimento alla Delibera Giunta Regione Toscana n. 645 del 25.05.2020 – Approvazione misure “antiCOVID-19” e linee guida di utilizzo, basate sulle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n° 40 e n° 48 del 2020 e ai numerosi DPCM che si sono susseguiti dall’ inizio dell’emergenza epidemiologica e che sono richiamati nella Delibera citata.
STIMA SOMMARIA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Si può ritenere che per le lavorazioni da realizzarsi, considerando, oltre agli ordinari oneri della sicurezza per la gestione del cantiere, le spese dovute per organizzare il senso di marcia alternato regolato da impianto semaforico e il puntellamento della zona sottostante la corsia rimasta aperta, un importo totale di euro 15.000,00. Al quale vanno aggiunti gli oneri per le misure “antiCOVID-19” stimati in euro 1.500,00 oltre agli oneri aziendali da riconoscere nella misura dello 0,015.
PRIME INDICAZIONI SUL FASCICOLO
L’obbligo della predisposizione del “Fascicolo”,è stata introdotta definitivamente, a livello europeo, con l’Allegato II del Documento U.E. n. 260 del 26 Maggio 1993 (Modello tipo di redazione). Nell’introduzione al “Modello tipo di redazione del Fascicolo” di cui sopra è testualmente riportato che in esso “. . .vanno precisate la natura e le modalità di esecuzioni di eventuali lavori successivi all’interno o in prossimità dell’area dell’opera, senza peraltro pregiudicare la sicurezza dei lavoratori ivi operanti. In senso lato si tratta quindi della predisposizione di un piano per la tutela della sicurezza e dell’igiene, specifica per i futuri lavori di manutenzione e di riparazione dell’opera. In Italia il “Modello tipo di redazione del Fascicolo” approvato dalla Commissione europea ~ stato adottato integralmente nella Nota all’art. 91 comma 1b del DLgs 81/08 (Allegato Il al documento UE 26/05/93).
Pertanto, a tale “Modello” ci si atterrà per la redazione del Fascicolo, a partire dalla fase di progettazione esecutiva. Il DLgs 81 del 9 aprile 2008 in Italia impone:
- al Coordinatore per la progettazione il compito di redigere un “Fascicolo dell’Opera, che contenga gli elementi utili in materia di sicurezza e di salute da prendere in considerazione all’ano di successivi lavori”;
- al Coordinatore per l’esecuzione il compito di “ adeguarlo, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute” (nel corso della sola realizzazione dell’Opera);
- al Committente dell’Opera - dopo l’ultimazione dei lavori di costruzione il controllo del “Fascicolo” ed il suo aggiornamento, a causa delle modifiche che possono intervenire sulla stessa Opera nel corso della sua vita.