• Non ci sono risultati.

Sistema nazionale di reti di sorveglianza in sanità animale SINARSA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Sistema nazionale di reti di sorveglianza in sanità animale SINARSA"

Copied!
16
0
0

Testo completo

(1)

Sistema nazionale di reti di sorveglianza in sanità animale

“SINARSA

ANALISI DELLE INFORMAZIONI SANITARIE E DEI PROCESSI

I

Is st ti it tu ut to o Z Zo oo op pr r of o fi il la at tt ti ic co o S Sp pe er r im i me en nt ta al le e d de el ll l’ ’A Ab br ru uz zz z o o

e e d de el l M Mo ol li is se e G. G .C Ca ap po or ra al le e”

(2)

ANALISI DELLE INFORMAZIONI SANITARIE E DEI PROCESSI RELATIVI AI DEBITI INFORMATIVI DEL MINSAL RELATIVAMENTE A BLUETONGUE, RIFT VALLEY FEVER, PESTE EQUINA, INFLUENZA AVIARIA, MALATTIA DI NEWCASTLE

A. Attività:

Identificazione delle informazioni di base. Fonte normativa: Direttiva del Consiglio 82/894/CEE, Allegato 2 N.B.: le informazioni di seguito riportate devono essere comunicate alla Commissione all’atto di:

a. insorgenza di focolai primari di una qualunque delle malattie identificate nell’Allegato 1

b. la soppressione – dopo l’estinzione dell’ultimo focolaio – delle restrizioni introdotte in seguito alla comparsa di una delle malattie di cui al punto precedente (Direttiva 82/894/CEE, art. 1, comma 1)

Entrambi i tipi di informazione devono essere comunicati alla Commissione entro 24 ore dall’insorgenza del focolaio o dalla revoca delle misure restrittive.

L’analisi contenuta nel presente documento si riferisce al singolo focolaio. Se l’utilizzatore finale che accede al portale Impresa.Gov è un privato (allevatore, caseificio, azienda di trasformazione, etc.), non sarà

consentita la visualizzazione del dettaglio dei dati sanitari relativi alla singola azienda. I dati sanitari saranno visualizzabili da questa categoria di utenti solo sotto forma di report aggregato.

B. Dettaglio attività:

Si riporta di seguito l’elenco delle informazioni sanitarie e dei processi relativi alle malattie elencate nell’Allegato 1 alla presente relazione

1. DATA DELL’INVIO

ID informazione = data di notifica delle informazioni Stabilita da = sistema.

2. ORA DELL’INVIO

ID informazione = ora della notifica delle informazioni Stabilita da = sistema.

3. STATO D’ORIGINE

ID informazione = Italia (il MINSAL è responsabile solo della notifica di malattie verificatisi sul territorio nazionale)

Stabilita da = sistema.

4. NOME DELLA MALATTIA E SE DEL CASO, TIPO DI VIRUS

ID informazione = nome della malattia (vedi Allegato 1 alla presente relazione)

Stabilita da = scelta dall’utilizzatore. Esempio: afta epizootica, tipo virus A; bluetongue, etc.

(3)

5. NUMERO DI SERIE DEL FOCOLAIO1

ID informazione = numero progressivo del focolaio secondo il formato prestabilito Stabilita da = MINSAL

6. TIPO DEL FOCOLAIO (primario o secondario) ID informazione = focolaio primario o secondario Stabilita da = sistema/Autorità competente

Per la determinazione in automatico, il criterio seguito è il seguente: se il campo

AZI_COD_AZIENDA_O (Azienda origine) è vuoto, il focolaio viene considerato primario, in caso contrario secondario.

7. NUMERO DI RIFERIMENTO DEL FOCOLAIO A CUI SI RIFERISCE IL FOCOLAIO IN CAUSA Caso A: focolaio secondario

ID informazione = numero di riferimento del focolaio che ha causato il focolaio oggetto di presente notifica; se il focolaio oggetto di presente notifica è un focolaio primario, il campo non viene compilato.

Stabilita da = sistema/Autorità competente. Se il focolaio è primario il campo non viene compilato.

Se è secondario viene recuperato dal sistema leggendo per quella malattia il campo

AZI_COD_AZIENDA_O; nel caso in cui ci fossero più records, il sistema seleziona quello con data estinzione nulla o la più recente.

Caso B: revoca delle misure restrittive

ID informazione = numero di riferimento del focolaio che ha causato il focolaio oggetto di presente notifica, per cui si segnala la revoca delle restrizioni

Stabilita da = Autorità competente

8. REGIONE E UBICAZIONE GEOGRAFICA DELL’AZIENDA

ID informazione = nome della regione + coordinate (latitudine e longitudine) dell’azienda o allevamento, mattatoio (incluse le stalle annesse), punto di sosta, punti di ispezione frontaliera Stabilita da = sistema2.

N.B. le coordinate geografiche esistono solo se l’azienda è stata georeferenziata; in caso contrario si utilizza il comune

9. ALTRE REGIONI A CUI SI APPLICANO RESTRIZIONI3

ID informazione = se l’azienda è georeferenziata, si tratta semplicemente di ID le regioni interessate dalla ZP/ZS. Se l’azienda non è stata georeferenziata non è possibile definire in automatico questa informazione.

1 Nel sistema ADNS il focolaio viene codificato in maniera automatica in accordo al codice identificativo del Paese Membro, al codice della malattia e all’anno di notifica.

2 Nel sistema ADNS la regione viene selezionata da un elenco visualizzato in un menù a tendina. In ogni caso lo sviluppo delle applicazioni geografiche dl sistema terrà conto anche dell’identificazione e codificazione dei NUTS, di cui al Regolamento (CE) 1059/2003 relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS).

3 Nel sistema ADNS la regione potrebbe anche appartenere ad una altro Stato, per cui in realtà il menù di inserimento dati prevede sia l’ID del Paese che l’ID della regione

(4)

Stabilita da = sistema, se l’azienda è georeferenziata; se l’azienda non è georeferenziata si selezionano i confini comunali in cui ricade il focolaio e le zone di restrizione (ZP & ZS) vengono disegnate a partire da quel perimetro.

10. DATA DI CONFERMA

ID informazione = data ufficiale di conferma (fonte: Centro di Referenza per la malattia in questione/MINSAL)

Stabilita da = Autorità competente

11. DATA DI INSORGENZA DEL SOSPETTO

ID informazione = data in cui è stato effettuato il primo sopralluogo/è stato allertato per la prima volta il Servizio Veterinario

Stabilita da = Autorità competente

12. DATA PRESUNTA DELLA PRIMA INFEZIONE NELL’AZIENDA

ID informazione = data in cui l’infezione è probabilmente entrata in azienda per la prima volta Stabilita da = sulla base della durata max del periodo di incubazione della malattia, eventualmente moltiplicato per un fattore di precauzione (vedi anche Allegato 2, Malattie e specie sensibili)

13. ORIGINE DELLA MALATTIA Caso A: focolaio primario

ID informazione = identificazione della causa del focolaio (contatti pericolosi, contiguità ad altre aziende infette, etc.)

Stabilita da = Autorità competente

Poiché si tratta di un focolaio primario l’obbligo temporale della notifica è entro 24 ore dall’emissione del sospetto

Caso B: revoca delle misure di restrizione ID informazione = la causa del focolaio Stabilita da = Autorità competente

14. MISURE DI CONTROLLO

ID informazione = elenco delle misure di contenimento del focolaio: 1. sequestro dell’azienda, istituzione delle 2. zone di protezione e 3. di sorveglianza, 4. blocco delle movimentazioni in entrata e in uscita dall’azienda e nell’intera ZP, 5. abbattimento degli animali infetti, 6. distruzione degli animali abbattuti e morti e di tutto il materiale infetto/considerato infetto, 7. lavaggio e disinfezione delle strutture e dell’equipaggiamento infetto

Stabilita da = Autorità competente

15. NUMERO DI ANIMALI CHE POTREBBERO ESSERE INFETTI NELL’AZIENDA DIVISI PER SPECIE (bovini4, ovini5, caprini6, equini7, pollame8 )

4 Rift Valley Fever

(5)

CASO A: focolaio primario

ID informazione = numero di animali vivi presenti in azienda all’effettuazione del primo sopralluogo Stabilita da = sistema/Autorità competente.

CASO B: revoca delle misure restrittive

ID informazione = numero di animali presenti in azienda fino al momento dell’abbattimento; vengono inclusi nel conteggio anche gli eventuali animali morti “naturalmente”; in pratica tutto l’effettivo di allevamento

Stabilita da = sistema/Autorità competente

16. NUMERO DI ANIMALI CLINICAMENTE INFETTI NELL’AZIENDA DIVISI PER SPECIE (bovini, ovini, caprini, equini, pollame)

CASO A: focolaio primario

ID informazione = numero di animali malati presenti in azienda all’effettuazione del primo sopralluogo

Stabilita da = sistema

CASO B: revoca delle misure restrittive

ID informazione = numero di animali malati presenti in azienda fino al momento dell’abbattimento Stabilita da = sistema

17. NUMERO DI ANIMALI MORTI NELL’AZIENDA DIVISI PER SPECIE (bovini, ovini, caprini, equini, pollame)

CASO A: focolaio primario

ID informazione = numero di animali morti presenti in azienda all’effettuazione del primo sopralluogo Stabilita da = sistema

CASO B: revoca delle misure restrittive.

ID informazione = numero di animali morti “naturalmente” presenti in azienda al termine delle operazione di contenimento

Stabilita da = sistema

18. NUMERO DI ANIMALI ABBATTUTI NELL’AZIENDA DIVISI PER SPECIE (bovini, ovini, caprini, equini, pollame)

CASO A: focolaio primario

ID informazione = generalmente non si tratta di un’informazione comunicabile all’atto della notifica del focolaio primario, perché difficilmente si riesce ad organizzare abbattimento e distruzione nelle prime 24 ore. Potrebbe essere compilata di default sommando il numero degli animali presenti (informazione n. 15) e quelli morti (informazione n. 17).

Stabilita da = nei limiti di quanto sopra, automaticamente da sistema sommando il numero degli animali presenti (informazione n. 15) e quelli morti (informazione n. 17).

5 Rift Valley Fever

6 Rift Valley Fever

7 peste equina

8 influenza aviaria e malattia di Newcastle

(6)

CASO B: revoca delle misure restrittive.

ID informazione = numero di animali abbattuti in azienda al termine delle operazione di contenimento Stabilita da = automaticamente da sistema sulla base del totale delle carcasse distrutte

(informazione n. 19) oppure totale animali presenti9 (informazione n. 15) + totale animali morti (informazione n. 17)

19. NUMERO DI CARCASSE DISTRUTTE NELL’AZIENDA DIVISE PER SPECIE (bovini, ovini, caprini, equini, pollame)

CASO A: focolaio primario

ID informazione = generalmente non si tratta di un’informazione comunicabile all’atto della notifica del focolaio primario, perché difficilmente si riesce ad organizzare abbattimento e distruzione nelle prime 24 ore. Potrebbe essere compilata di default sommando il numero degli animali presenti (informazione n. 15) e quelli morti (informazione n. 17).

Stabilita da = sistema/Autorità competente CASO B: revoca delle misure restrittive.

ID informazione = numero di carcasse distrutte in azienda al termine delle operazione di contenimento

Stabilita da = Autorità competente (in genere il Servizio Veterinario della ASL). Non si possono adottare i criteri del caso A perché è possibile che tra la data di emissione del sospetto e la data dell’abbattimento in azienda compaiano dei nuovi nati. In alternativa si può scegliere di fornire un’informazione meno accurata (trascurando i nuovi nati, quindi) e utilizzare di conseguenza gli stessi criteri definiti per il caso A.

20. DATA (STIMATA) PER IL TERMINE DELL’ABBATTIMENTO ID informazione = 3 giorni dopo la data della conferma

Stabilita da = Autorità competente

21. DATA (STIMATA) PER IL TERMINE DELLA DISTRUZIONE ID informazione = data stimata per il termine della distruzione Stabilita da = Autorità competente

9 e quindi da abbattere in un secondo momento

(7)

1. ANALISI DELLE INFORMAZIONI SANITARIE E DEI PROCESSI RELATIVI AI DEBITI INFORMATIVI DEL MINSAL RELATIVAMENTE ALLA MALATTIA DI NEWCASTLE ED ALL’INFLUENZA AVIARIA

2.1 MALATTIA DI NEWCASTLE. Fonte normativa: Direttiva del Consiglio 92/66/CEE, Allegato VI (focolai in allevamenti di piccioni viaggiatori)

A. Attività:

Identificazione delle informazioni di base che devono essere fornite in caso di focolai di malattia di Newcastle, in base alla Direttiva del Consiglio 92/66/CEE, Allegato VI riferito in maniera specifica alle informazioni che devono essere fornite alla Commissione in caso di focolai di malattia di Newcastle in allevamenti di piccioni viaggiatori e di volatili tenuti in cattività.

B. Dettaglio attività:

Si riporta di seguito l’elenco delle informazioni sanitarie e dei processi relativi alla malattia di Newcastle.

2.1.1 Allegato VI

Questo allegato si riferisce in maniera specifica a focolai di malattia di Newcastle in allevamenti di piccioni viaggiatori e di piccioni/colombi allevati.

Si precisa che in BDN sono presenti le aziende e gli allevamenti di piccioni e colombi appartenenti alle seguenti tipologie:

carne riproduzione ornamentali

Le aziende/allevamenti di piccioni viaggiatori non sono registrate in BDN.

Le informazioni da fornire sono le seguenti:

A. LUOGO IN CUI SI TROVA LA PICCIONAIA O L’AZIENDA ID informazione = coordinate geografiche dell’azienda

Stabilita da = sistema

B. NOME E INDIRIZZO DEL PROPRIETARIO ID informazione = generalità del proprietario

Stabilita da = sistema

C. SOSPETTO DI MALATTIA DI NEWCASTLE C1 Data del sospetto

ID informazione = data in cui è stato effettuato il primo sopralluogo/è stato allertato per la prima volta il Servizio Veterinario

Stabilita da = Autorità competente

(8)

C2 Motivazione del sospetto

ID informazione = da indagine epidemiologica (art. 7) Stabilita da = Autorità competente

C3 Numero di piccioni presenti al momento del sospetto

ID informazione = numero di animali vivi presenti in azienda all’effettuazione del primo sopralluogo Stabilita da = sistema/Autorità competente.

C4 Numero di piccioni/uccelli tenuti in cattività

ID informazione = numero di animali vivi presenti in azienda all’effettuazione del primo sopralluogo (idem C3) Stabilita da = sistema/Autorità competente (idem C3).

D. CONFERMA DELLA MALATTIA DI NEWCASTLE D1 Data della conferma

ID informazione = data ufficiale di conferma (fonte: Centro di Referenza per la malattia in questione/MINSAL) Stabilita da = Autorità competente

D2 Conferma tramite

ID informazione = metodo diagnostico di conferma Stabilita da = Autorità competente (sceglie da tabella)

D3 Sintomi clinici riscontrati al momento della conferma

ID informazione = sintomi principali evidenziati nel corso del sopralluogo in allevamento (fonte: indagine epidemiologica)

Stabilita da = sistema/Autorità competente.

E. SITUAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA VACCINAZIONE AL MOMENTO DEL SOSPETTO E1 Vaccinazione praticata

ID informazione = definizione dello stato sanitario dell’azienda in termini dell’adozione di un eventuale programma di vaccinazione (SI/NO)

Stabilita da = Autorità competente

E2 Indicazione del vaccino impiegato E2.1 Tipologia di vaccino impiegato

ID informazione = Tipo di vaccino (inattivato/attenuato/deleto) Stabilita da = autorità competente

E2.2 Programma vaccinale

(9)

ID informazione = Numero di somministrazioni per ciascuno intervento protettivo Stabilita da = Autorità competente

E2.3 Data ultima somministrazione

ID informazione = data dell’ultimo intervento vaccinale Stabilita da = Autorità competente

E2.4 Numero di volatili sottoposti a vaccinazione ID informazione = n. volatili vaccinati

Stabilita da = Autorità competente

F. RESTRIZIONE DELLA LIBERTA’ DI MOVIMENTO FISSATA IN DATA ID informazione = data del sequestro dell’allevamento

Stabilita da = sistema/Autorità competente

G. RESTRIZIONE DELLA LIBERTA’ DI MOVIMENTO REVOCATA IN DATA ID informazione = data revoca del sequestro dell’allevamento

Stabilita da = sistema/Autorità competente

H. NUMERO DI BRANCHI DI VOLATILI CHE SI TROVANO AD UNA DISTANZA DI 1 km DALLA PICCIONAIA/AZIENDA DI CUI ALLA LETTERA A

ID informazione = numero di allevamenti/aziende localizzate entro il raggio di 1 km dal focolaio Stabilita da = sistema10/Autorità competente

10 in caso di georeferenziazione delle piccionaie/allevamenti di piccioni e colombi

(10)

2.2 INFLUENZA AVIARIA. Fonte normativa: Direttiva del Consiglio 2005/94/CE, Allegato II

A. Attività:

Identificazione delle informazioni di base che devono essere fornite in caso di focolai di malattia di Newcastle, in base alla Direttiva del Consiglio 2005/94/CE, Allegato II riferito in maniera specifica alle informazioni che devono essere fornite alla Commissione in caso di focolai di influenza aviaria.

B. Dettaglio attività:

Si riporta di seguito l’elenco delle informazioni sanitarie e dei processi relativi all’influenza aviaria. L’analisi riguarda solo le informazioni che non rientrano nell’Allegato II della Direttiva 82/894/CEE. Le informazioni sono codificate con la stessa sigla alfanumerica (1a, 1b, etc) usata nell’Allegato II.

1e) NUMERO DI FOCOLAI O DEI RISCONTRI POSITIVI PER l’INFLUENZA AVIARIA IN UN MACELLO O IN UN MEZZO DI TRASPORTO

ID informazione = numero progressivo del focolaio secondo il formato prestabilito Stabilita da = MINSAL

1f) DATA DI INSORGENZA DEL SOSPETTO11

ID informazione = data in cui è stato effettuato il primo sopralluogo/è stato allertato per la prima volta il Servizio Veterinario

Stabilita da = Autorità competente

1h) METODI IMPIEGATI PER LA CONFERMA

ID informazione = metodo/I di laboratorio usato/i per la conferma Stabilita da = sistema

1i) EVENTUALE CONFERMA DELLA MALATTIA IN UN’AZIENDA, IN UN MACELLO O NEI MEZZI DI TRASPORTO

ID informazione = indicare il luogo in cui la malattia è stata individuata per la prima volta Stabilita da = Autorità competente

1j) LA LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DEL FOCOLAIO O DEI RISCONTRI POSITIVI PER LA MALATTIA IN UN MACELLO O IN UN MEZZO DI TRASPORTO1213

11 vedi anche info n. 11

12 vedi anche info n. 8

13 il riscontro di influenza aviaria in un mezzo di trasporto avviene solitamente al mattatoio (camion che trasporta gli animali destinati alla macellazione). In tal caso è preferibile selezionare l’opzione “mattatoio” in qualità di luogo in cui è avvenuta la diagnosi.

(11)

ID informazione = identificazione del luogo in cui è stata fatta la diagnosi di influenza aviaria; solo per i focolai primari denunciati in un macello o in un mezzo di trasporto

Stabilita da = sistema (BDN)/ Autorità competente

2a) PER CIASCUNA CATEGORIA, STIMA DEL NUMERO DI CAPI DI POLLAME O DI ALTRI VOLATILI IN CATTIVITA’ ESPOSTI ALLA MALATTIA PRESENTI NEL MACELLO O NEI MEZZI DI TRASPORTO

ID informazione = stima del numero di animali presenti appartenenti alle specie sensibili al momento del primo sopralluogo effettuato dal Servizio Veterinario competente nel mattatoio14

Stabilita da = sistema

2b) PER CIASCUNA CATEGORIA, STIMA DEL NUMERO DI CAPI DI POLLAME O DI ALTRI VOLATILI IN CATTIVITA’ MORTI NEL MACELLO O NEI MEZZI DI TRASPORTO

ID informazione = stima del numero di animali morti appartenenti alle specie sensibili al momento del primo sopralluogo effettuato dal Servizio Veterinario competente nel mattatoio15

Stabilita da = sistema

2c) PER CIASCUNA CATEGORIA IL 1. GRADO DI MORBILITA’ RISCONTRATO E LA 2. STIMA DEL NUMERO DI CAPI DI POLLAME O DI ALTRI VOLATILI IN CATTIVITA’ NEI QUALI L’INFLUENZA AVIARIA E’ STATA CONFERMATA

ID informazione 1 (livello di morbilità) = stima del numero di animali malati/numero di animali appartenenti alle specie sensibili (pollame, volatili in cattività) presenti al momento del primo sopralluogo effettuato dal Servizio Veterinario competente

Stabilita da = sistema

ID informazione 2 (numero di animali di specie sensibili per i quali è stata confermata l’influenza aviaria) = numero di animali dai quali è stato prelevato un campione organico di qualsiasi natura (sangue, etc.) in cui è stata confermata la presenza del virus H5N1.

Stabilita da = calcolabile automaticamente da sistema

2d) NUMERO DI ANIMALI DI SPECIE SENSIBILI ABBATTUTI O MACELLATI NEL MACELLO O NEI MEZZI DI TRASPORTO

ID informazione= numero di animali abbattuti all’interno del macello o dei mezzi di trasporto.

Stabilita da = sistema/Autorità competente

14 Vedi anche info 1j e nota n. 13

15 Vedi anche info 1j e nota n. 13

(12)

2e) STIMA DEL NUMERO DI CAPI DI POLLAME O DI ALTRI VOLATILI IN CATTIVITA’ DISTRUTTI ID informazione= numero di animali presenti nel focolaio, abbattuti e successivamente distrutti.

Stabilita da = sistema/Autorità competente

2f) NEL CASO DI UN MACELLO, LA DISTANZA DALLA PIU’ VICINA AZIENDA COMEMRCIALE CONTENENTE POLLAME O ALTRI VOLATILI IN CATTIVITA’

ID informazione = distanza in metri tra il focolaio (macello) e l’azienda/allevamento di pollame più vicino.

Stabilita da = sistema se:

1. il focolaio è georeferenziato e

2. se tutte le aziende/allevamenti ospitanti le specie sensibili sono georeferenziati e

3. se i dati di georeferenziazione sono archiviati in BDN o in alternativi nei sistemi informativi locali (Centri di Referenza) e

4. se SINARSA può accedervi.

In caso contrario la compilazione dell’informazione non è automatica.

2g) L’UBICAZIONE DELL’AZIENDA O DELLE AZIENDE D’ORIGINE DEL POLLAME O DELLE CARCASSE INFETTE

ID informazione = identificazione del luogo in cui è stata fatta la diagnosi di influenza aviaria; solo per i focolai primari denunciati in un macello o in un mezzo di trasporto

Stabilita da = automaticamente da sistema (BDN).

3. In caso di comparsa di focolai secondari le informazioni identificate ai precedenti punti 1 e 2 devono essere comunicate alla Commissione entro i termini previsti dall’art. 4, paragrafo 1 della Direttiva del Consiglio 82/894/CEE (con cadenza settimanale, entro le ore 12.00 della prima giornata lavorativa della settimana che segue a quella in cui si sono manifestati i focolai. Esempio: i focolai secondari verificatisi tra le ore 0.00 di lunedì 14 agosto 2006 e le 24.00 di domenica 20 agosto 2006 devono essere trasmessi entro le ore 12.00 di lunedì 21 agosto 2006)

1. Qualora il focolaio o i riscontri di positività per influenza aviaria siano stati segnalati in un macello o in un mezzo di trasporto, lo Stato membro provvede affinché alle informazioni incluse nei precedenti punti 1, 2 e 3 faccia seguito una relazione scritta destinata alla Commissione ed agli altri Stati membri e comprendente almeno le informazioni elencate di seguito (4.a –4.f). SINARSA è in grado di provvedere in automatico le informazioni di cui al punto 4.a; il resto delle informazioni richieste per costruire la relazione finale devono essere raccolte dall’Autorità competente (MINSAL)

(13)

4a DATA IN CUI IL POLLAME O GLIA LTRI VOLATILI IN CATTIVITA’ PRESENTI NELL’AZIENDA, NEL MACELLO O NEI MEZZI DI TRASPORTO SONO STATI 1. ABBATTUTI O MACELLATI E 2.

LA DATA DI DISTRUZIONE DELLE RELATIVE CARCASSE

ID informazione 1 (numero di animali abbattuti)= numero di animali abbattuti o macellati all’interno del o dei focolai.

Stabilita da = sistema, tramite procedura di conteggio

ID informazione 2 (data di distruzione delle carcasse) = data in cui le carcasse sono state distrutte

Stabilita da = sistema

4b INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRESUNTA ORIGINE DELL’INFLUENZA AVIARIA O ALLA SUA EFFETTIVA, LADDOVE ESSA SIA STATA ACCERTATA DELLA MALATTIA

Non è una informazione standardizzabile.

4c INFORMAZIONI SUL SISTEMA DI CONTROLLO ISTITUITO IN MODO DA GARANTIRE L’APPLICAZIONE EFFICACE DELLE MISURE PREDISPOSTE IN MATERIA DI CONTROLLO DELLA MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

Non è una informazione standardizzabile.

4d IL TIPO GENETICO DEL VIRUS RESPONSABILE, NEL CASO DI INDIVIDUAZIONE DELL’INFLUENZA AVIARIA IN UN MACELLO O IN UN MEZZO DI TRASPORTO ID informazione= ID molecolare del virus/sierotipo

Stabilita da = sistema16/Autorità Competente

4e QUALORA IL POLLAME O GLI ALTRI VOLATILI IN CATTIVITA’ SIANO STATI ABBATTUTI O MACELLATI IN AZIENDE A CONTATTO O IN AZIENDE IN CUI SONO PRESENTI POLLAME O ALTRI VOLATILI IN CATTIVITA’ CON SOSPETTA INFEZIONE DA INFLUENZA AVIARIA, LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

ii) 1. data dell’abbattimento o della macellazione e, per 2. ogni categoria, la stima del numero dei capi di pollame o altri volatili in cattività abbattuti o macellati in ciascuna azienda …(omissis)

Qui si richiedono informazioni relative ad aziende che non sono state dichiarate focolai, ma sospette di essere infette per contiguità o per contatti commerciali con il focolaio e quindi oggetto di misure di controllo

ID informazione 1 (data dell’abbattimento/macellazione) = data in cui gli animali sono stati abbattuti;

16 allineamento con il sistema informativo del Centro di Referenza Nazionale per l’Influenza Aviaria (IZSPD)

(14)

N.B.: non siamo nel focolaio, bensì in regime di abbattimento per sospetto d’infezione/contiguità/correlazioni epidemiologiche

ID informazione 2 (stima del numero di animali abbattuti/macellati in ciascuna azienda) = stima del numero di animali abbattuti/macellati all’interno di ciascuna azienda.

ii) la correlazione epidemiologica esistente tra la fonte dell’infezione e ciascuna azienda a contatto o le altre ragioni che hanno portato a sospettare la presenza dell’influenza aviaria;

Non è un’informazione standardizzabile

iii) nel caso in cui il pollame o gli altri volatili in cattività presenti nelle aziende a contatto non siano stati abbattuti o macellati, le motivazioni alla base di tale decisione.

Non è un’informazione standardizzabile

(15)

Allegato 1:

Malattie gestite nell’ambito del 2 SAL

1. Bluetongue 2. Rift Valley Fever 3. Peste equina 4. Influenza aviaria 5. Malattia di Newcastle

(16)

Allegato 2: Malattie e specie sensibili

NOME_MALATTIA DURATA MAX INCUBAZIONE

VALORE MAX FATTORE DI PRECAUZIONE

Bluetongue 60 3

Febbre della valle del Rift 30 3

Peste Equina 40 3

Influenza Aviaria 5 5

Malattia di Newcastle 6 4

Riferimenti

Documenti correlati

Fermo restando il necessario possesso da parte del locatario del titolo per l’esercizio dell’attività, è ammissibile il comodato senza conducente anche dei veicoli ad uso di

Si ritiene che lo stesso principio debba essere applicato anche al caso di disponibilità di veicoli per il trasporto in conto proprio presi in locazione ai

Ricetrasmettitore "SUPER PANTERA" 11-45 Due bande con lettore digitale della frequenza RX/TX a richiesta incorporato Caratteristiche tecniche: Gamme di frequenza : 26-:-30 MHz

Procedura di gara sopra soglia aperta in modalità telematica con inversione procedimentale per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva

‘anni passati, di' adeguare strutture universitario alla crescita esplosiva del nume. ro degli studenti. Così abbiamo fatto, do- po una scuola media permie- siva o

Si certo, i genitori sono in debito della loro stessa vita nei confronti dei figli; tale debito però non è ovviamen- te un debito materiale, un debito cioè fatto

In particolare, il presente documento illustra le modalità di richiesta, registrazione, validazione, verifica, rilascio, utilizzo, sospensione, revoca, scadenza e rinnovo

In assenza di disponibilità dei predetti servizi, dovrà essere cura dei rappresentanti del soggetto utente (eredi o procuratore, amministrazione, società subentrante) presentare