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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL ANAGRAFE TRIBUTARIA

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XVIII LEGISLATURA

Doc. XVI-bis n. 3

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL’ANAGRAFE TRIBUTARIA

RELAZIONE SULL’APPLICAZIONE DELLE MISURE FISCALI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMICA (CD « SUPERBONUS »)

(Articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera dei Deputati) Approvata nella seduta del 3 dicembre 2020

Trasmessa alle Presidenze il 3 dicembre 2020

(ai sensi dell’articolo 2-bis della legge 27 marzo 1976, n. 60)

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

(2)
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I N D I C E

1. PREMESSA ... Pag. 5

2. IL QUADRO NORMATIVO ... » 6

1. Le fonti ... » 6

2. Ambito soggettivo di applicazione ... » 7

2.1 Condomìni ... » 7

2.2 Persone fisiche ... » 8

3. Ambito oggettivo di applicazione ... » 8

3.1 Interventi « trainanti » – Efficienza energetica e misure antisismiche ... » 9

3.1.1 Isolamento termico sugli involucri ... » 9

3.1.2 Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici in con- dominio ... » 10

3.1.3 Sostituzione di impianti di climatizzazione in- vernale sugli « edifici unifamiliari » o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari ... » 11

3.1.4 Interventi antisismici (sismabonus) ... » 12

3.2 Interventi « trainanti » ... » 13

4. Requisiti per l’accesso al « superbonus » ... » 13

5. Determinazione della detrazione spettante ... » 14

5.1 Altre spese ammissibili al « superbonus » ... » 15

6. Cumulabilità ... » 15

7. Le alternative alle detrazioni: sconto in fattura e cessione del credito ... » 16

7.1 Modalità di esercizio dell’opzione ... » 17

7.2 Interventi per i quali è possibile optare per la cessione o lo sconto ... » 17

8. Controlli ... » 18

3. OSSERVAZIONI E PROPOSTE AVANZATE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI . » 20 3.1 Ance (audizione del 15 luglio 2020) ... » 20

3.2 Confedilizia (audizione del 15 luglio 2020) ... » 21

3.3 Confindustria (audizione del 15 luglio 2020) ... » 22

3.4 Assoesco (audizione del 9 settembre 2020) ... » 23

3.5 Assoimmobiliare (audizione del 9 settembre 2020) . » 23 3.6 Associazione dei Master in Diritto Tributario (audi- zione del 30 settembre 2020) ... » 24

3.7 Confesercenti (audizione del 30 settembre 2020) ... » 25

3.8 Abi (audizione del 7 ottobre 2020) ... » 25

3.9 Enea (audizione del 7 ottobre 2020) ... » 26

(4)

3.10 Fondazione Inarcassa (audizione del 7 ottobre 2020) Pag. 26 3.11 Consiglio Nazionale Ingegneri e Consiglio Nazionale

Geometri, in rappresentanza della Rete Professioni

Tecniche (audizione del 14 ottobre 2020) ... » 27

3.12 Associazione Geometri Fiscalisti – Agefis (audi- zione del 28 ottobre 2020) ... » 29

3.13 Poste Italiane (audizione del 28 ottobre 2020) ... » 30

3.14 Enel (audizione del 29 ottobre 2020) ... » 31

3.15 Eni (audizione del 29 ottobre 2020) ... » 31

3.16 Saint-Gobain Italia (audizione del 29 ottobre 2020) » 31 3.17 Ordine Commercialisti (audizione del 4 novembre 2020) ... » 32

3.18 Edison – memoria pervenuta il 16 ottobre 2020 (senza svolgimento di audizione) ... » 33

3.19 Snam – memoria pervenuta il 6 novembre 2020 (senza svolgimento di audizione) ... » 34

4. CHIARIMENTI FORNITI DAL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE RUFFINI (Audizione del 18 novembre 2020) ... 36

Questioni interpretative ... » 36

i. Monoproprietari di tutte le unità di edificio plu- rifamiliare ii. Difformità urbanistiche iii. Lavori fatturati e pagati prima del 31 dicembre 2021 e proseguiti oltre iv. Criterio di cassa o di competenza in caso di sconto o cessione v. Interpretazione del « concorso in violazione » vi. « Cappotto termico interno » in edifici vincolati vii. Polizza assicurativa professionale viii. Proprietà delle ONLUS ix. « Testo unico delle interpretazioni » e formulari x. Circolare annuale di chiarimenti dell’Agenzia delle entrate Richieste di semplificazione ... » 44

xi. Fattura per interventi su parti comuni condomi- niali in caso di sconto xii. Ravvedimento operoso per i professionisti xiii. Semplificazione del quadro procedimentale e della cessione del credito xiv. Portale unico per superbonus xv. Limitazione della cessione solo a soggetti legati ai lavori xvi. Circolazione del credito e rischi di recupero per mancanza dei presupposti 5. CONCLUSIONI E PROPOSTE ... » 49

APPENDICE ... » 55

(5)

1. PREMESSA

Questa Commissione ha avuto modo di rappresentare nel proprio Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva in materia di fiscalità immobiliare, come gli incentivi fiscali per la riqualificazione del pa- trimonio immobiliare siano particolarmente efficaci ai fini del rilancio di una componente estremamente importante dell’economia quale l’edilizia, settore che in assenza di tali misure non potrebbe che versare in gravissima sofferenza.

Al di là dei riscontrati benefici economici, tale politica fiscale incontra il favore di questa Commissione anche per i suoi effetti sulla sicurezza degli edifici e in termini di rigenerazione urbana e di contenimento del consumo di nuovo suolo, che sono elementi inelu- dibili laddove si voglia preservare la bellezza e la salvaguardia del territorio.

Le previgenti norme finalizzate in particolar modo a promuovere la riqualificazione energetica e sismica sono oggi ulteriormente poten- ziate dal cosiddetto « superbonus » del 110 per cento, il cui provvedi- mento legislativo d’urgenza (DL n. 34/2020) è stato indotto anche dalla necessità di contenere gli effetti recessivi dell’emergenza epidemiolo- gica.

Ciò premesso, la disciplina della misura è apparsa a questa Commissione meritevole di quell’approfondimento che ne facesse co- gliere, al di là dei già noti pregevoli aspetti, le criticità e le difficoltà di ordine applicativo, nonché tutti quegli elementi che potessero even- tualmente costituirne un freno all’utilizzo. Ciò è avvenuto attraverso l’ascolto, con il consueto strumento dell’audizione, dei punti di vista non solo suoi principali attori istituzionali (Ministro dello sviluppo economico, MEF, Agenzia delle entrate), ma anche di quelli della società civile, come le associazioni, gli ordini e le categorie professio- nali, ossia di quegli operatori economici che si trovano concretamente a mettere in atto detta disciplina e a dispiegarne concretamente gli effetti.

La Commissione ha quindi approvato, ai sensi dell’articolo 2-bis della legge istitutiva 27 marzo 1976, n. 60, la presente Relazione, che intende essere un contributo sia per il dibattito parlamentare, in particolare per l’esame del disegno di legge di bilancio, che per successivi atti normativi che potranno essere prodotti a scopo di affinamento della disciplina in esame.

La Relazione reca infatti una ricognizione del quadro normativo della disciplina, la sintesi delle principali proposte avanzate dai soggetti auditi nel corso dell’approfondimento svolto dalla Commissione, alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate rispetto a specifiche questioni che la Commissione ha ritenuto di porre, nonché alcune valutazioni conclusive.

(6)

2. IL QUADRO NORMATIVO

1. Le fonti

L’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. « superbonus »). La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti, che disci- plinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus)(1), non- ché le detrazioni per il restauro delle facciate esterne degli edifici (cd.

bonus facciate)(2).

Il 5 ottobre 2020 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti del MISE del 6 agosto 2020 recanti i requisiti tecnici e le asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e sismica degli edifici (anche in merito cd. « superbonus » del 110 per cento).

Il decreto requisiti tecnici (emanato di concerto con il MEF e il MATTM) definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni eco- bonus, bonus facciate e « superbonus » al 110 per cento, in particolare specificando i requisiti tecnici, nonché i costi massimali per singola tipologia di intervento e i soggetti ammessi alla detrazione.

Il decreto asseverazioni disciplina la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea, le verifiche ai fini dell’accesso al beneficio della detrazione diretta, alla cessione o allo sconto di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio, nonché i controlli a campione sulla regolarità dell’asseverazione e le eventuali sanzioni.

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E(3), che reca chiarimenti sulla misura, nonché due provvedi- menti che ne definiscono le disposizioni di attuazione: il Provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847 e il Provvedimento del 12 ottobre 2020, n. 326047. Sono inoltre consultabili sul sito dell’Agenzia: una guida al

« superbonus », le domande più frequenti sull’argomento con le relative risposte (FAQ), le risposte alle istanze di interpello.

(1) Attualmente disciplinate dall’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dagli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

(2) Introdotto dall’articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio per il 2020).

(3) La Circolare risulta in vari punti superata dall’entrata in vigore del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 (cd. decreto Agosto).

(7)

2. Ambito soggettivo di applicazione

L’ambito soggettivo di applicazione del « superbonus » è delineato al comma 9 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, ai sensi del quale possono accedere al « superbonus »:

i condomìni;

le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;

gli Istituti autonomi case popolari (IACP) e gli altri enti aventi le medesime finalità sociali. Per questi soggetti la norma prevede che il

« superbonus » si applichi per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022;

le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

le Onlus;

le associazioni e società sportive dilettantistiche « limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi »;

le « comunità energetiche rinnovabili » costituite in forma di enti non commerciali.

2.1 Condomìni

Sono ammessi al « superbonus » gli interventi effettuati dai con- domìni, di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzon- tali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, nonché gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici stessi per la sosti- tuzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con im- pianti centralizzati.

I singoli condòmini fruiscono della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, sulla base delle somme versate da cia- scuno e documentate. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione dei relativi interventi e l’adesione all’op- zione per la cessione o per lo sconto in fattura (v. infra paragrafo 7), sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio(4).

L’Agenzia delle entrate rappresenta (v. circolare n. 24/E sopra menzionata) che, secondo una consolidata giurisprudenza, la nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo comune ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne cede a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento. Ne ricava – sottolineando che il legislatore utilizza espressamente la locuzione « condomìni » – che il

« superbonus » non è applicabile agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio che sia di proprietà di un unico soggetto ovvero di più soggetti in comproprietà. Non sussistono cause ostative, pertanto, per i soggetti titolari (singolarmente o in comproprietà), di più unità immobiliari collocate in differenti edifici.

(4) V. articolo 9-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, introdotto dal sopra menzionato decreto Agosto.

(8)

2.2 Persone fisiche

Possono fruire del « superbonus » le persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufrut- tuari, affittuari e loro familiari). Quanto al ricordato requisito « al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni », l’Agenzia delle entrate precisa (v. la più volte ricordata Circolare n. 24/E) che, per effetto dell’uso di tale locuzione usata dal legislatore, il « superbonus » non è applicabile a unità immobiliari riconducibili ai cd. « beni relativi all’im- presa » o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni. Ne consegue che la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili apparte- nenti all’ambito « privatistico » e, dunque, diversi:

da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;

dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;

dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

La norma stabilisce, inoltre, che tale limitazione riguarda esclusi- vamente gli interventi realizzati « su unità immobiliari », in quanto i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del « superbonus » in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini.

I contribuenti persone fisiche possono beneficiare del « superbo- nus » relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

3. Ambito oggettivo di applicazione

Sotto il profilo oggettivo, il « superbonus » spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi « trainanti ») nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi « trainati »). In en- trambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:

su parti comuni di edifici residenziali in « condominio » (sia trainanti, sia trainati);

su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);

su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);

su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

(9)

Sono escluse le unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili)(5), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), ma solo per le unità immobiliari non aperte al pubblico. Nel caso in cui siano effettuati interventi su edifici che rientrano in una delle categorie catastali sopra indicate, il contribuente potrà, comunque, beneficiare delle altre de- trazioni spettanti per tali interventi, in presenza dei requisiti e degli adempimenti necessari a tal fine.

Per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unità immobiliare può ritenersi « fun- zionalmente indipendente » qualora sia dotata di installazioni o ma- nufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. Per

« accesso autonomo dall’esterno » – precisa il comma 1-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio – « si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva ».

L’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo (tipicamente la villetta a schiera) fruisce del « su- perbonus » autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto).

Sono escluse le spese sostenute per interventi su immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di impresa, arti e professioni, salvo quanto precisato al paragrafo 2.2.

Ai fini del « superbonus » l’intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari « esistenti », non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione (esclusa l’ipotesi dell’installa- zione di sistemi solari fotovoltaici).

L’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati me- diante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della

« ristrutturazione edilizia ».

3.1 Interventi « trainanti » – Efficienza energetica e misure anti- sismiche

Secondo quanto stabilito ai commi 1 e 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, il « superbonus » spetta per i seguenti interventi:

3.1.1 Isolamento termico sugli involucri

Isolamento termico delle superfici opache verticali (pareti gene- ralmente esterne), orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate deli- mitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati che interessano l’involucro dell’edificio, anche unifamiliare, o dell’unità

(5) Come chiarito dall’Agenzia delle entrate nell’ambito della menzionata sezione FAQ

« superbonus », « i possessori o detentori delle unità immobiliari in categoria catastale A/1 possono fruire della detrazione per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni dell’edificio in condominio », pur non potendone fruire per interventi « trainati » realizzati sulle proprie, in base al comma 15-bis dell’articolo 119 del DL Rilancio.

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immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno sita all’interno di edifici plurifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

a. 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immo- biliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzional- mente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

b. 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

c. 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. In tal caso, se ad esempio l’edificio è composto da 10 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione si calcolerà moltiplicando 40.000 euro per 8 (320.000 euro) e 30.000 euro per 2 (60.000 euro), per un totale di 380.000 euro.

Il « superbonus » è riconosciuto a condizione che gli interventi portino al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

3.1.2 Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici in condominio

Il « superbonus » si applica – anche in questo caso a condizione che gli interventi portino al miglioramento di due classi energetiche del- l’edificio – anche congiuntamente agli altri interventi di efficienta- mento energetico e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, agli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici in condominio per la sostituzione degli impianti di climatizzazione inver- nale esistenti con:

impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installa- zione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;

impianti di microcogenerazione;

impianti a collettori solari.

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Nel caso di interventi effettuati sugli edifici ubicati in comuni montani(6), il « superbonus » spetta anche per l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente(7).

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

a. 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;

b. 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui sia l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 265.000 euro, calcolato moltiplicando 20.000 euro per 8 (160.000 euro) e 15.000 euro per 7 (105.000 euro).

La detrazione spetta, nel limite massimo di spesa previsto, anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito e le altre spese connesse.

Nel caso di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, il limite di spesa previsto per tale intervento, pari a 48.000 euro, si aggiunge a quello stabilito per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

3.1.3 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli

« edifici unifamiliari » o sulle unità immobiliari di edifici plurifami- liari

Il « superbonus » spetta per interventi effettuati sugli « edifici unifamiliari » o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’in- terno di edifici plurifamiliari (tipicamente villette a schiera), per i medesimi interventi elencati al paragrafo precedente con riferimento alle parti comuni degli edifici condominiali.

In caso di interventi realizzati su edifici ubicati in aree non metanizzate non interessate dalle menzionate procedure europee di infrazione, il « superbonus » spetta anche per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.

(6) Limitatamente ai comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/UE, relative alla qualità dell’aria con riferimento al mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto.

(7) In base all’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente è da intendersi un sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno: a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili; b) il 50 per cento di calore di scarto; c) il 75 per cento di calore cogenerato; d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti.

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Spetta, altresì, per gli interventi realizzati su edifici ubicati in comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione, anche per l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

La detrazione prevista è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

A tale limite di spesa si aggiunge quello previsto nel caso di eventuale installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (fino a 48.000 euro).

3.1.4 Interventi antisismici (sismabonus)

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la detrazione prevista dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 è elevata al 110 per cento.

Si tratta, nello specifico, degli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1°

gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio (commi da 1-bis a 1-sexies).

L’aliquota del 110 per cento si applica, infine, anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immo- bile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita (comma 1-septies).

Il « superbonus » spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiun- tamente ad uno degli interventi di cui ai citati commi da 1-bis a 1-septies nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi.

Gli importi di spesa ammessi al « superbonus » sono pari a:

a. 96.000 euro, nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari;

b. 96.000 euro, nel caso di acquisto delle case antisismiche;

c. 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici in condominio.

Per espressa previsione normativa, gli interventi antisismici pos- sono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità.

Per ogni massimale fin qui indicato a valere su qualunque tipologia di intervento, il parametro di riferimento resta pertanto l’unità immo-

(13)

biliare unitariamente accatastata, indipendentemente dalla sua super- ficie.

3.2 Interventi « trainati »

Il « superbonus » spetta anche per i seguenti interventi, laddove eseguiti congiuntamente(8) con almeno uno degli interventi di isola- mento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale elencati nel paragrafo 3.1 e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche:

le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 (finestre, schermature solari, ecc.), nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;

l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;

l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici(9), nel limite di 48.000 euro per singola unità immobiliare, e l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici. Il « superbonus » è riconosciuto subordinatamente alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici-GSE dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto (articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91);

infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Il limite di spesa è stabilito in 3.000 euro per ciascun intervento di acquisto e posa in opera, nonché con riferimento a ciascun contribuente.

Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio(10) o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, ur- banistici e ambientali, la detrazione del 110 per cento si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati, subordinatamente al miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta nel senso sopra chiarito.

4. Requisiti per l’accesso al « superbonus »

I requisiti tecnici per l’accesso al « superbonus », unitamente alle procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, sono definiti in dettaglio dal menzionato

(8) Gli interventi possono ritenersi effettuati « congiuntamente » se « le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti », come precisato dall’articolo 2, comma 5, del menzionato decreto Requisiti tecnici.

(9) Trattasi degli edifici di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del DPR 26 agosto 1993, n. 412.

(10) Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

(14)

decreto del 6 agosto 2020 comunemente noto, giustappunto, come

« decreto requisiti tecnici ».

5. Determinazione della detrazione spettante

Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più inter- venti agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi rea- lizzati.

Pertanto, ad esempio, nel caso in cui due contribuenti compro- prietari di un edificio unifamiliare sostengano spese per interventi di isolamento termico delle superfici opache, per i quali il limite di spesa è di 50.000 euro e di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, per il quale il limite di spesa è pari a euro 30.000, avranno diritto a una detrazione pari al 110 per cento, calcolata su un importo di spesa complessivamente pari a 80.000, da ripartire in base alla spesa effettivamente sostenuta da ciascuno.

Analogamente nel caso in cui il condominio realizzi un intervento di sostituzione dell’impianto termico (intervento trainante) e il condo- mino, al quale sono imputate spese per tale intervento pari, ad esempio, a 10.000 euro, effettui interventi trainati, sostituendo sulla propria unità immobiliare gli infissi con una spesa pari a 20.000 euro, nonché installando le schermature solari, con una spesa pari a 5.000 euro, avrà diritto a una detrazione pari a 38.500 euro (110 per cento di 35.000 euro).

Nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammon- tare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio.

La detrazione dall’imposta lorda può essere fatta valere ai fini sia dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) – nel rispetto delle limitazioni indicate al paragrafo 2.2 per i soggetti che producono reddito d’impresa o esercenti arti e professioni – che dell’imposta sul reddito delle società (IRES) – sia pure limitatamente a spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali in condominio.

L’Agenzia delle entrate, nella più volte ricordata Circolare n. 24/E, precisa che, in applicazione dei principi generali, ai fini dell’individua- zione del periodo d’imposta in cui imputare le spese stesse occorre fare riferimento:

per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020 e 2021, consentirà la fruizione del « superbonus » solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021;

(15)

per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, indipen- dentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

In ogni caso, come tutte le detrazioni dall’imposta lorda, l’agevo- lazione è ammessa entro il limite che trova capienza nella predetta imposta annua. Ciò avviene per coloro che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, ovvero che non possono fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta è ad essa inferiore o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area). Tali soggetti, tuttavia, possono optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, di cui si dirà al paragrafo 7.

5.1 Altre spese ammissibili al « superbonus »

Per espressa previsione normativa, sono detraibili nella misura del 110 per cento, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni. Spetta, inoltre, per le spese correlate agli inter- venti realizzati, quali quelle sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, nonché le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi, ecc.

6. Cumulabilità

Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al « superbo- nus » restano applicabili le agevolazioni fiscali già previste dalla legi- slazione vigente.

In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti og- gettivi previsti dalle normative richiamate, il contribuente potrà avva- lersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.

Qualora si attuino interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili – essendo stati realizzati, ad esempio, nell’ambito della ristrutturazione dell’edificio, sia interventi ammessi al « superbonus » (ad esempio, il cd. cappotto termico) sia interventi edilizi, esclusi dal predetto « superbonus », ma rientranti tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui al citato articolo 16-bis del TUIR, per cui spetta una detrazione pari al 50 per cento delle spese (ad esempio, il rifacimento dell’impianto idraulico), il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Non risulta espressamente disciplinata, tuttavia, l’eventualità in cui, in esito ai controlli effettuati, venga rilevata l’insussistenza dei requisiti per l’accesso al « superbonus » ma vi sussisterebbero quelli per l’accesso all’ecobonus ordinario.

(16)

7. Le alternative alle detrazioni: sconto in fattura e cessione del credito

L’articolo 121 del decreto Rilancio consente, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per gli interventi elencati al paragrafo 7.2, la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, di optare alternativamente:

per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive ces- sioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al

« superbonus », non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30 per cento e il secondo ad almeno il 60 per cento dell’intervento medesimo.

I crediti d’imposta sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24. Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

La cessione può essere disposta in favore:

dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;

di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);

di istituti di credito e intermediari finanziari.

La quota dei crediti d’imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta. In alterna- tiva all’utilizzo diretto, i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

In aggiunta ai normali adempimenti ordinariamente previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico degli edifici, inclusi quelli antisismici è necessario acquisire:

solo ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussi- stenza dei presupposti che danno diritto al « superbonus ». Il visto di conformità è rilasciato, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 241/1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle

(17)

dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.

Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati;

ai fini sia dell’utilizzo diretto della detrazione nonché dell’op- zione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, l’asseve- razione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.

Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferi- mento ai prezzari individuati dal citato decreto Requisiti tecnici del 6 agosto 2020.

Ai fini del rilascio delle attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attesta- zioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi, non inferiore a 500.000 euro. Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

L’opzione, inoltre, può essere esercitata anche sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. In tale ipotesi, l’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile. Ad esempio, il contribuente che ha sostenuto la spesa nell’anno 2020 può scegliere di fruire delle prime due rate di detrazione spettante, indicandole nelle relative dichiara- zioni dei redditi, e di cedere il credito corrispondente alle restanti rate di detrazione. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

7.1 Modalità di esercizio dell’opzione

Le modalità di esercizio dell’opzione, da effettuarsi esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) sono definite con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2020.

7.2 Interventi per i quali è possibile optare per la cessione o lo sconto

L’opzione può essere esercitata, in base al menzionato articolo 121 del decreto Rilancio, relativamente alle detrazioni spettanti per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per gli interventi di:

recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;

(18)

efficienza energetica indicati nell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, compresi quelli che danno diritto al « superbonus »;

adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16 del mede- simo decreto-legge n. 63 del 2013 (sismabonus), compresi quelli che danno diritto al « superbonus ». L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle « case antisismiche » (comma 1-septies);

recupero o restauro della facciata degli edifici (cd. bonus fac- ciate);

installazione di impianti fotovoltaici indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, compresi quelli che danno diritto al

« superbonus »;

installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013, compresi quelli che danno diritto al « superbonus ».

Come si evince da quanto sopra, l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione è esercitabile non solo per il « superbonus », bensì anche con riferimento alle ordinarie detrazioni di imposta per le varie forme di riqualificazione edilizia.

8. Controlli

Si applicano in materia le ordinarie norme in materia di controlli e sanzioni delle dichiarazioni fiscali dei contribuenti previsti dagli articoli 31 e seguenti del DPR n. 600 del 1973. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. Pertanto – precisa l’Agenzia delle entrate – se un soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA o dell’Agenzia stessa viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta.

Qualora sia accertata l’insussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, mag- giorato dei relativi interessi e sanzioni. Ciò ferma restando anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto o del cessionario, in presenza di concorso nella violazione.

Si ricorda infine che, così come ogni altro incentivo in materia di riqualificazioni edilizie, il « superbonus » non è applicabile in presenza di non conformità edilizia e urbanistica. Di conseguenza, gli edifici con abusi edilizi non sanati ne risultano esclusi. Tuttavia, per agevolare l’accesso al « superbonus », l’articolo 119, comma 13-ter, del decreto Rilancio, prevede che « al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi [...], le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari [...] sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi ». Tale disposizione (introdotta dal menzionato decreto Agosto) consente di

(19)

sbloccare l’accesso al « superbonus » ai condomìni all’interno dei quali si trovano unità non in regola, ma solo con riferimento agli interventi sulle parti comuni. Nel caso di interventi trainati che riguardino le singole unità immobiliari il tecnico dovrà sempre verificare la confor- mità urbanistica/catastale anche delle singole unità.

(20)

3. OSSERVAZIONI E PROPOSTE AVANZATE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presente capitolo consiste in una sintetica ricognizione, senza commenti o valutazioni da parte della Commissione, delle principali necessità, osservazioni e/o proposte in materia di « superbonus » avan- zate dai soggetti ascoltati nel corso delle rispettive audizioni informali, per il cui testo integrale si rinvia alle memorie dagli stessi depositate e disponibili sul sito Internet del Parlamento al link https://

parlamento18.camera.it/235. Si fa inoltre rinvio, in assenza di docu- menti scritti, ovvero ad integrazione degli stessi, ai video delle audizioni medesime, disponibili sul sito Internet della Camera dei deputati al link https://webtv.camera.it/archivio ?sez=114.

3.1 ANCE (audizione del 15 luglio 2020)

Libertà di circolazione del credito e celerità nel recupero Necessità di:

non apporre vincoli oggettivi o soggettivi al libero scambio dei crediti, consentendo un rientro della liquidità in tempi brevi. In particolare, sarebbe necessario garantire l’utilizzo integrale dei crediti d’imposta acquisiti, eliminando il divieto di riporto agli anni successivi della quota non utilizzata nell’anno;

velocizzare i controlli della documentazione da parte dei soggetti preposti, chiarendo che essi sono di natura documentale e non di merito;

consentire la compensazione delle detrazioni da « superbonus » non solo con i crediti di imposta, bensì anche con quelli di natura commerciale nei confronti della PA.

Certezza del diritto acquisito Necessità di:

assicurare, una volta conclusa la cessione, una libera circolazione del credito, senza rischio che esso sia recuperato dall’Agenzia delle entrate per mancanza dei presupposti d’applicazione dell’agevolazione originaria;

sopprimere il riferimento al « concorso in violazione » recato dall’articolo 121, comma 6, del decreto rilancio che, in assenza di una chiara definizione, apre la strada a pericolose interpretazioni.

Durata dell’incentivo

Necessità di disporre sin d’ora una proroga della misura.

(21)

3.2 CONFEDILIZIA (audizione del 15 luglio 2020) Durata dell’incentivo

Necessità di estendere il periodo di vigenza dell’incentivo.

Esclusione immobili « di lusso »

Necessità di rivedere l’esclusione delle abitazioni di categoria catastale A/1(11), A/8 e A/9(12) disposta dal comma 15-bis dell’articolo 119, dal momento che rischia di compromettere l’uso del « superbo- nus » in condominio, per i suoi effetti divisivi sulle decisioni delle assemblee(13)in caso di compresenza di abitazioni di categorie diverse.

Visto di conformità

Necessità di chiarire le modalità, i contenuti e i tempi del visto di conformità, nonché gli effetti sanzionatori nei casi di visti carenti, incompleti o tardivi.

Trasformazione in credito di imposta

Necessità di trasformare la detrazione in credito d’imposta in capo al beneficiario della detrazione (possibilità originariamente prevista dal decreto-legge e poi soppressa in sede di conversione). La misura verrebbe incontro ai soggetti parzialmente o totalmente incapienti.

Cessione del credito Necessità di:

rendere fruibile lo sconto in fattura anche per le prestazioni dei professionisti e dei tecnici tenuti al rilascio di attestazioni ed asseve- razioni(14);

chiarire se la cessione sia limitata a soggetti comunque legati ai lavori che hanno dato luogo alla detrazione, incluse banche e inter- mediari finanziari;

(11) Come chiarito dall’Agenzia delle entrate nell’ambito della sezione FAQ « superbo- nus », « i possessori o detentori delle unità immobiliari in categoria catastale A/1 possono fruire della detrazione per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni dell’edificio in condominio », pur non potendone fruire per interventi « trainati » rea- lizzati sulle proprie, in base al comma 15-bis dell’articolo 119 del dl Rilancio.

(12) L’articolo 80, comma 6, del cd. decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), che ha inserito il comma 15-bis nell’articolo 119 del DL rilancio, stabilisce che l’esclusione degli A9 è valida solo per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

(13) Sul tema delle delibere condominiali, il sopra menzionato decreto Agosto ha inserito il comma 9-bis nell’articolo 119 del DL rilancio, il quale dispone che: « Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio ».

(14) Il comma 15 dell’articolo 119 specifica che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni nonché del visto di conformità. L’Agenzia delle entrate (circolare n. 24/E) ha specificato che, conseguen- temente, la detrazione spetta anche per: le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).

(22)

chiarire se sia o meno ammessa, con riguardo allo stato di avanzamento lavori, la cessione per interventi che danno origine ad altri bonus;

risolvere, nell’ambito di ciascun condominio, le criticità che si presentano in relazione al coordinamento tra i condòmini fra le tre possibili opzioni: detrazione, sconto in fattura o cessione(15).

3.3 CONFINDUSTRIA (audizione del 15 luglio 2020) Impianti produttivi e sismabonus

Necessità di promuovere l’adeguamento sismico degli impianti produttivi, per i quali non risulta oggi incoraggiato l’incentivo per effetto dei massimali troppo bassi in quanto non riferiti alla superficie bensì alla singola unità immobiliare come « unitariamente accata- stata ».

Necessità di semplificazione

Necessità di gestire la complessità normativa e l’elevato numero di aliquote e di massimali. Si suggerisce a tal proposito di costituire un portale unico in cui il contribuente possa effettuare tutte le comuni- cazioni necessarie per fruire dei « superbonus ».

Immobili delle imprese

Necessità di estendere il « superbonus » agli immobili posseduti dalle imprese(16).

Libera cedibilità e riportabilità del credito Necessità di:

rimuovere i limiti all’utilizzo, che rappresentano un freno all’ac- quisto del credito in considerazione del rischio per i cessionari di perderne una parte;

consentire la cedibilità continua dei crediti;

consentire il riporto agli anni successivi delle quote di detrazione non utilizzate.

Interventi eseguiti « congiuntamente »

La detrazione al 110 per cento, prevista per interventi di efficienza energetica « trainati » si ha a condizione che l’intervento sia effettuato congiuntamente ad uno degli interventi « trainanti ». Chiarire cosa si intenda per interventi eseguiti « congiuntamente »(17).

(15) V. nota 13.

(16) La circolare n. 24/E, al par. 1.2 Persone fisiche, chiarisce che in base all’articolo 119, comma 1, lettera b), e comma 9, lettera b), del decreto Rilancio, « tale limitazione riguarda esclusivamente gli interventi realizzati su unità immobiliari », in quanto i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del

« superbonus » in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini.

(17) In proposito il decreto « requisiti tecnici » del MISE del 6 agosto 2020 stabilisce che tale condizione si considera soddisfatta « se le date delle spese sostenute per gli interventi

(23)

Teleriscaldamento efficiente

Necessità di rimuovere i numerosi vincoli posti ai comuni montani per poter fruire dell’agevolazione.

Integrazione degli impianti esistenti

Necessità di precisare che il « superbonus » si applica per l’instal- lazione di microcogeneratori e di collettori solari anche solo in forma di integrazione degli impianti esistenti.

Caldaie a biomassa

Dal momento che non è sempre percorribile con tali impianti un miglioramento di 2 classi di efficienza energetica, riconoscere l’incen- tivo in tutti i casi in cui sia possibile comunque prevedere il raggiun- gimento della classe energetica più alta(18).

3.4 ASSOESCO (audizione del 9 settembre 2020) Durata dell’incentivo

Necessità di stabilizzare o estendere l’incentivo, dal momento che la data di scadenza non appare congrua con i tempi di programma- zione degli interventi.

Impianti fotovoltaici

Necessità di riconoscere il « superbonus » per gli impianti fotovol- taici anche in assenza di interventi trainanti.

3.5 ASSOIMMOBILIARE (audizione del 9 settembre 2020)(19) Estensione soggettiva e oggettiva del « superbonus » e possibili misure connesse

Necessità di:

estendere il « superbonus » anche agli immobili non residenziali e agli edifici di proprietà di investitori immobiliari;

applicare l’ecobonus e il sismabonus anche nei confronti degli OICR immobiliari;

estendere anche agli OICR immobiliari la possibilità di benefi- ciare della possibilità di riconoscere all’acquirente delle unità immo- biliari la detrazione di imposta prevista dall’articolo 16-bis TUIR nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrut- turazione edilizia, riguardanti interi fabbricati che siano ceduti entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori;

trainati sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti ».

(18) In merito l’Agenzia delle entrate (circolare N. 24/E) ha chiarito che nel caso in cui l’edificio si trovi già in classe energetica A3 basterà salire alla classe successiva A4 per veder riconosciuta la detrazione al 110 per cento.

(19) Assoimmobiliare ha formulato anche una serie di proposte in materia di incentivi per la rigenerazione urbana che, in quanto tali, non appaiono afferenti al tema del

« superbonus » qui in esame.

(24)

ridurre in forma modulare il carico impositivo ai fini IMU, con esenzione dall’imposta per tutto il periodo delle attività di riqualificazione/

ristrutturazione dei fabbricati, laddove tali interventi consentano l’ac- quisizione di determinati livelli di efficienza energetica e/o determinate caratteristiche di sicurezza antisismica, con conseguente riduzione permanente del 50 per cento dell’imponibile IMU dall’ultimazione dei lavori alla conclusione del terzo periodo d’imposta successivo, seguita infine da una riduzione permanente di tipo premiale;

ridurre l’aliquota IVA per alcune forniture energeticamente pre- stanti, con aliquota ridotta sugli interventi di installazione di materiali, inclusi gli isolanti, che favoriscano il risparmio energetico, nonché sugli interventi di rinnovo degli impianti di riscaldamento centralizzati.

3.6 ASSOCIAZIONE DEI MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO (audizione del 30 settembre 2020)

Sconto in fattura esercitata direttamente dal fornitore

Necessità di consentire, qualora vi siano condòmini irreperibili, inerti, morosi, che l’opzione sconto in fattura possa essere esercitata direttamente dal fornitore(20).

Opzione per lo sconto in fattura. IVA e liquidità fornitore Necessità di:

consentire l’immediato utilizzo del credito d’imposta tramite compensazione con altre forme di tributo(21);

chiarire se sullo sconto in fattura andrà emessa fattura unica o frazionata per i vari optanti.

Compensi dell’amministratore di condominio

Necessità di riconoscere tra le spese ammesse il compenso per le attività dell’amministratore connesse all’applicazione degli interventi

« superbonus » nei limiti di congruità asseverati dal tecnico abilitato.

Profili penali nelle ipotesi di corruzione

Necessità di chiarire se la natura giuridica del condominio con- senta di ricondurlo nell’alveo degli « enti privati » ai fini dell’applica- bilità delle disposizioni penali rilevanti per le ipotesi di corruzione.

Copertura finanziaria

Necessità di disciplinare/chiarire l’ipotesi di esaurimento del fondo annualmente stanziato per il « superbonus ».

(20) V. nota 13.

(21) Tale compensabilità risulta applicabile con le altre forme di tributo a mezzo mod.

F24 « non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese » (v. citato provvedimento dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, paragrafo 5.1).

(25)

3.7 CONFESERCENTI (audizione del 30 settembre 2020) Trasformazione in credito di imposta

Necessità di trasformare la detrazione in credito d’imposta in capo all’impresa cessionaria(22), così da non vincolarla a sostenere i costi di una ulteriore cessione vero istituti bancari.

Riportabilità del credito

Necessità di consentire il riporto agli anni successivi delle quote di detrazione non utilizzate.

Durata dell’incentivo

Necessità di prorogare i termini di scadenza per l’accesso al beneficio fino al 2025.

Altre osservazioni/proposte Necessità di:

semplificare la normativa;

irrogare le sanzioni solo in caso di dolo o colpa grave;

estendere il « superbonus » agli interventi di rimozione di bar- riere architettoniche.

3.8 ABI (audizione del 7 ottobre 2020) Libera cedibilità e riportabilità del credito Necessità di:

rimuovere i limiti all’utilizzo dei crediti d’imposta ceduti;

consentire il riporto agli anni successivi delle quote di detrazione non utilizzate.

Concorso in violazione (responsabilità solidale)

Necessità di chiarire l’esatta portata del concorso in violazione previsto all’articolo 121, comma 6, del DL rilancio.

Durata dell’incentivo

Necessità di stabilizzare l’incentivo o, in subordine, estenderne la durata ad annualità successive al 2021.

Compensi dell’amministratore di condominio

Necessità di riconoscere tra le spese ammesse il compenso per le attività dell’amministratore connesse all’applicazione degli interventi da « superbonus ».

(22) Ibidem.

(26)

Ampliamento tipologia crediti cedibili

Necessità di ampliare la possibilità di cedere i crediti fiscali anche per i lavori eseguiti prima del 1° luglio 2020, nonché a tipologie agevolative ora escluse (« mobili », bonus « sistemazione a verde », riqualificazione e miglioramento delle strutture ricettive turistico- alberghiere).

Necessità di chiarimenti per il settore bancario

Necessità di chiarire le modalità di trattamento della posizione creditoria acquisita ai fini del bilancio e delle regole di vigilanza prudenziale, nonché di segnalazione nella Centrale dei rischi.

3.9 ENEA (audizione del 7 ottobre 2020)

Necessità per i professionisti tecnici di aggregarsi onde poter far fronte alla complessità e dimensione delle attività connesse all’istituto del « superbonus ».

3.10 Fondazione INARCASSA (audizione del 7 ottobre 2020) Estensione durata incentivo e snellimento procedure

Necessità di:

prorogare il termine di almeno 3 anni, o addirittura stabilizzare la misura;

prorogare anche la detrazione nella misura del 90 per cento (c.d.

bonus facciate), in scadenza a fine 2020;

snellire la complessità burocratica delle procedure da attivare.

Priorità per analisi di vulnerabilità sismica

Necessità di subordinare gli interventi di efficientamento energe- tico ad una analisi di vulnerabilità sismica di tutti quei fabbricati realizzati prima della modernizzazione della disciplina antisismica (legge 64/1974).

Estensione benefici fiscali del « superbonus »

Necessità di estendere i benefici fiscali del « superbonus » anche alla sola fase di classificazione e verifica sismica degli immobili.

Tutela della professione Necessità di:

chiarire il motivo per cui siano stati estesi i controlli da parte dell’Agenzia delle entrate fino a 8 anni con multe fino al 200 per cento della detrazione usufruita;

chiarire se l’obbligo di stipula della polizza assicurativa sia da intendersi in termini di adeguamento ai massimali della polizza RC professionale « generica » o se sia necessario stipulare una polizza ad hoc;

Riferimenti

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