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Si può affermare che la Civiltà di un Popolo si misura sul suo Codice di Procedura Penale; e specialmente su come esso viene di fatto applicato

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Academic year: 2022

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Le intercettazioni telefoniche sono tornate alla ribalta per il caso del ministro Guidi e per un altro caso di intercettazioni internazionali. C’era da aspettarselo, per tutta una serie di ragioni, che intercettando… si finisce per essere intercettati. Questa volta ci si mettono anche gli Americani;

anzi finalmente Obama se ne accorge. E Renzi se ne preoccupa. L’argomento richiama

inevitabilmente due pilastri della democrazia. L’esercizio dell’azione penale in quanto rivolta al mantenimento della legalità ed il diritto di cronaca, in quanto presidio della libertà dei cittadini, posto che libertà è anche e necessariamente conoscenza. Nel bilanciamento con altri principi, segnatamente la parità dei cittadini ed il diritto di difesa, l'azione penale soggiace a rigorose regole.

Si può affermare che la Civiltà di un Popolo si misura sul suo Codice di Procedura Penale;

e specialmente su come esso viene di fatto applicato . Perché è lo strumento attraverso cui il sistema colpisce il cittadino, sia come accusato non meno che come vittima laddove rimane insoddisfatta. 

E’ un fatto che dei diritti dell’inquisito si parli moltissimo mentre l’offeso è solitamente relegato in una sorta di limbo, trascurando che l’indagato ”forse” subirà una pena, mentre la vittima ha già subito il torto

. Forse malintese ragioni “ideologiche” possono essere le cause remote di tale situazione.

L’offeso è solitamente visto come una sorta di impaccio; uno che ne fa questione di soldi. Sul tema specifico, 

occorre distinguere fra la ricerca della prova, quale realizzazione della obbligatorietà dell’azione penale e quindi dei relativi “mezzi”, e la pubblicazione dei “risultati”, anche

“in corsa”. Occorre, quindi, una netta, ulteriore distinzione: poiché una cosa è il “mezzo”

di ricerca della prova penale, altra è la “pubblicità” dei risultati.

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I grandi principi sono, in sé, del tutto condivisibili, perché “astratti”. I veri problemi nascono nella più modesta, ma potenzialmente micidiale, applicazione pratica. Perché 

una dilatazione (se non un abuso) della doverosa ricerca della prova può condurre (e di fatto conduce) ad un risultato stravagante, definito correttamente “la pesca a strascico degli indizi”

. La pesca a strascico è proibita. Il riferimento alle intercettazioni evidente. Per contro, 

la dilatazione delle esigenze di cronaca rischia di trasformare la Tutela dei Cittadini (che hanno diritto di essere informati) in miserevoli guardoni laddove si perda di vista il concetto di notizia socialmente utile (veramente utile) e si arrivi alla pruderie degna di una enorme pochade. O, molto peggio, non si traduca in un riprovevole, sovente micidiale, mezzo di lotta politica

. E’, dunque, l’intreccio perverso di queste due entità che deve essere osservato. Senza preconcetti, senza guerre di religione, senza partigianeria. In un sistema politico e legislativo (ma anche giudiziario) nel quale a fronte di severe tutele per fatti assolutamente minimi, si spalancano voragini di danni e di vittime, di cui nessuno si cura in realtà.

Intanto, non è vero che senza le intercettazioni non si scoprirebbero gravi reati e non si punirebbero i criminali . Perché questo è il messaggio trasversale che viene mandato, profittando del fatto che i cittadini sono divenuti molto sensibili dagli incrementi della criminalità.

Caio Licinio Verre, governatore di Roma in Sicilia, fu processato e condannato. Non telefonava.

La Giustizia non ha demeritato per secoli, senza “origliare”. Per vero, i cittadini sono sensibili anche ai gradi fatti di criminalità; ma lo sono anche per la reietta criminalità usuale, quella che non appare sui giornali ma che rovina una persona truffata o derubata. Non fa notizia come si suol dire; e la vittima resta un figlio di un Dio minore.

Ecco che si manifesta ancora in maniera inquietante l’intreccio perverso fra intercettazioni, indagini, accertamenti e “comunicazione”. Fra Politica e Giustizia

. Non si vuole certamente rifiutare il progresso scientifico; e quindi probatorio, ma 

una cosa è la scoperta del DNA (che non fa male ad alcuno) altra è la “captazione” o ricostruzione delle più profonde intimità della persona

. Che hanno una innegabile altissima tutela nei principi, ma una sempre più ingravescente lesione, nella pratica. Certamente, se dovesse valere il criterio della “efficienza” e della

“efficacia” (come dire: prendiamone il più possibile, se non proprio tutti) si dovrebbe ricordare che la stessa tortura era mezzo legale di ricerca della prova. La praticava, fra l’altro, la Santa Inquisizione. Ed aveva le sue regole, persino. La micidiale similitudine di fatto gravido di

sofferenze dell’uno e dell’altro strumento, dovrebbe fare riflettere. Ma la tortura avrebbe una sua perversa “dignità” – persino – poiché lo Stato, severo ed implacabile, almeno si mostra

attraverso il suo carnefice ed eleva a dignità di uomo lo stesso “inquisito” (si fa per dire) che può guardare in volto chi lo tormenta e dirgli, gridargli anzi, che lo strazi pure… ma non parlerà. Non confesserà, non chiamerà in correità. Viceversa, lo Stato non si mostra, origlia come una

cameriera dei romanzi d’appendice. E’ necessità del mezzo specifico (certamente) o anche una

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Allora, il problema è del rapporto sostenibile fra le esigenze di caccia al criminale e le vittime incolpevoli di tale caccia . Ossia, a quale punto del conteggio dei danneggiati è opportuno fermarsi nella caccia ad un sindaco “mazzettaro” o camorrista. E, si badi, lo Stato oggi, piuttosto spesso, confessa al cittadino dopo ben oltre un ventennio di essersi sbagliato. E nulla accade, nessuno paga, in realtà. Certo, il problema della responsabilità è delicatissimo, molto discusso e importante. Ma non si dovrebbe arrivare a dire, come Flaiano, “la situazione è

grave ma non è seria”. Perché seria lo è.  Il mezzo

micidiale dovrebbe limitarsi ai soli casi di elevatissima gravità, in mancanza di altri mezzi meno deleteri, e nei quali sopportabile sia il danno inferto alle possibili estranee vittime . Se un accostamento può essere di supporto, va riflettuto che 

il danno alla intimità maldestramente o addirittura consapevolmente violata, è almeno pari a quello della libertà personale

. Che, anzi, dalla galera prima o poi si esce, mentre il danno alla intimità (alla persona

interessata, a quanti ebbero la sfortuna di avere contatti o parentela, alla famiglia, alla carriera, al lavoro, alla dignità) implacabilmente sopravvive.

Lo Stato non può dire soltanto: “abbiamo sbagliato, abbi pazienza”. Come i sicari dei Signori di Pistoia; donde il nome ad una via. Il riferimento alla efficienza ed alle stesse necessità

dell’obbligo di indagine, non possono, in un Paese che si pretende culla della Civiltà Giuridica, condurre ad un inaccettabile baratto. Ossia dire alla vittima che sì è stata rovinata la sua vita, la sua dignità, la sua famiglia, il lavoro, gli amici, ma “in compenso” quegli stessi sistemi

(accettabili in teoria, barbarici nella pratica) hanno permesso di incastrare qualche mascalzone in più. Siffatta contabilità non è civile; sarebbe, appunto, barbarie.

Molto si è fatto in questa direzione; e tuttavia privilegiando maggiormente, forse

sproporzionatamente, la Ragion di Stato. Il fatto stesso che vi siano innumerevoli pronunce, ricorrenti interventi normativi, dimostra la difficoltà del problema ma anche la scarsa capacità (o volontà) di risolverlo. E’, purtroppo, più facile e meno impegnativo formare quaranta

faldoni di intercettazioni che non esaminare approfonditamente quaranta testimoni . Non dovrebbe essere difficile per un raffinato Legislatore, garante dei diritti fondamentali, stabilire chiaramente i soli casi in cui si può usare il micidiale strumento. Invero, 

mentre è diritto fondamentale del cittadino quello alla propria libertà, non vi è in

contrapposizione un dovere dello stato di arrivare alla conclusione, costi quel che costi.

Lo Stato ha il dovere di “provarci”, tuttavia facendo meno vittime possibile

; ossia seguendo regole tanto più rigide quanto più elevato è il pericolo di ledere. Anche perché gli intercettati (sovente, l’uno sol perché è intercettato un altro e così via) non parlano soltanto di fatti penalmente rilevanti e probatoriamente utili. Anzi. Parlano anche di intimità non

necessariamente vergognose, di questioni private (brutta parola), magari non propriamente esaltanti, ma che coi fatti dell’indagine hanno nulla a che vedere.

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E non si venga a dire che il sistema prevede la possibilità di stralcio; quando ormai tutto è stato ostentato. Soprattutto, è la linea di confine fra il rilevante (o possibilmente rilevante) ed il resto (magari esiziale) che non trova pace. Basti pensare che,  sovente, quel che interessa strettamente l’indagine è molto meno appetibile, dal punto di vista mediatico, rispetto quanto dovrebbe essere stralciato perché processualmente

irrilevante .

Infatti, è il rapporto con la comunicazione davvero gravido di effetti possibilmente devastanti.

Vero è che gli artt. 114 ss. del Codice di Procedura Penale disciplinano, invero severamente, la delicata materia. I problemi nascono quando – e come spesso accade – tali norme non siano di fatto rispettate. Vi è, infatti, un conflitto quasi insuperabile fra la “prudenza” e le cautele imposte dalla norma processuale, che tendono a rimandare nel tempo la pubblicazione degli atti

processuali(tali le intercettazioni) e le esigenze mediatiche che, viceversa, necessitano di massima velocità, cui corrisponde massima appetibilità. Intanto, 

è storicamente innegabile che Uffici Giudiziari severi ed abilissimi nella ricerca dei mascalzoni generici non si siano mostrati altrettanto efficaci nella ricerca di chi passa le intercettazioni

. Eppure, non sono in tanti a disporne. 

Perché, ad esempio, non stabilire un “responsabile delle intercettazioni”, che ne deve curare la riservatezza. E ne risponde

.

Ma appare assolutamente insopportabile, per un minimo di civile rispetto dei diritti della persona, quel che normalmente accade. Si pensi ad una grande indagine con decine (o

centinaia) di faldoni di trascrizioni. Come e da chi le trascrizioni vengono effettuate è altra storia.

Chi sceglie (la mai trovata talpa) quali brandelli dare al giornalista? Se ne parli con severa franchezza. Con quale arbitraria, incontrollata “selezione” viene commesso questo inaccettabile e criminoso “passa parola”. Invero, ad una mietitura del tutto avulsa da qualsiasi controllo, segue una ulteriore – altrettanto arbitraria – tosatura del giornalista che sceglie dal malloppo, come dire “fior da fiore”. E lo sbatte in prima pagina o seguenti. Mentre il sistema delle garanzie processuali è giustamente severissimo anche a tutela del contraddittorio. Quindi, 

è sconfortante constatare che Organi Ufficiali dello Stato sono soggetti a lacci e lacciuoli quando operano nella legalità; e invece risultano ben più micidiali quando operano

nell’ombra e senza alcuna garanzia difensiva

.In una sorta di processo parallelo, acerbo nei tempi, devastante nei modi, assolutamente impunito nei veri responsabili.

Se qualcosa si ostende ad insindacabile giudizio di ignoti nascosti in riprovevole anonimato, allora forse sarebbe meglio obbligare a pubblicare tutto. Certo, quaranta faldoni. Perché, se

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adeguatamente giudicare. E non solo di quanto i soliti ignoti hanno scelto, senza controllo. Una pubblicazione a puntate; e perché no. Oppure – e meglio- una doverosa riservatezza. La

sanzione di totale inutilizzabilità di tutto il materiale, laddove ne siano illegittimamente usciti dei brandelli incontrollati, forse sarebbe la medicina vera. Probabilmente, non ne uscirebbero più.

Oppure, si consenta la pubblicazione (in una fase processuale non neonata) di materiale di accertata provenienza. Almeno sotto questo profilo legittimo. Si menzioni chi ha dato il materiale ed a chi, perché eventualmente possano risponderne. E sia garantita l’autenticità.

Ovvero si rimuova la inutilizzabilità, ma alla condizione che l’ignoto sia svelato in apposita rapidissima indagine; e se del caso sanzionato. Non è difficile; ma urta contro interessi evidenti quanto inconfessabili, contro scalate protagonistiche, contro metodi di lotta riprovevoli e prassi perverse ormai incrostate. Le famose, micidiali, buone intenzioni. Non si punisca solo il

ricettatore; che esiste perché c’è un ladro.

Prima o poi si dovrà capire che i reati contro la P.A. - che è giusto punire molto severamente – hanno un rapporto particolare con le intercettazioni telefoniche, ma soprattutto con la divulgazione di esse (o peggio di parti di esse magari accuratamente scelte) per di più a tempo e da parte di soggetti essi stessi non sempre come la moglie di Cesare. Perché, per gli altri reati e degli altri reati, magari molto più gravi in realtà, non

interessa ad alcuno né fornire sottobanco né pubblicare né probabilmente leggere. I dialoghi dei mercanti di schiave minorenni da gettare sui nostri marciapiede – terribili più che quelli su una mazzetta - non interessano ad alcuno e – per dirla come Fabrizio Corona – “non hanno

mercato”. Proprio quei reati sono particolarmente appetibili dal punto di vista mediatico; poiché si prestano ad operazioni politiche, che di corretta politica hanno ben poco. E di vera Giustizia ancora meno.

Se si aumentano, giustamente, le pene, bisogna correlativamente prevedere insuperabili ostacoli all’uso delle intercettazioni (che sono magari necessarie non più che per altri reati, ma sono le più succulente) e specialmente alla divulgazione di esse. Molti sono, in realtà, i problemi che il tema crea e comporta. Ma 

il rispetto dei grandi valori di libertà e di civiltà impone serie riflessioni e prudenze conseguenti. Per non incrementare l’indecente, intollerabile, liberticida “giustizia mediatica”, ormai dilagante e incontrollabile

. E senza appello. Per non dovere ancora dire ad una vittima di avere pazienza o consolarla con le annuali “statistiche della criminalità del Distretto”, facendole vedere quanta giustizia ha fatto quello stesso coltello intriso del suo sangue innocente.

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Giuseppe Marciante

già Consigliere di Corte d'Appello di Torino

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