Aggiornamento al 24/07/2017
INFORMAZIONI GENERALI SUL
CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO A CONSUMATORI
SURROGA MUTUO IPOTECARIO PRIMA CASA TASSO MISTO CON FLOOR E CAP INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE
Banca di Viterbo Credito Cooperativo Soc. Coop. Per Azioni
Sede legale e Direzione Generale: Via Alessandro Polidori,72 01100 Viterbo - Codice ABI 08931 - Iscritta all’albo delle Banche presso la Banca d’Italia al n. 2727.6.0 - Codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di Viterbo 00057680563 – Numero di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente A161455 - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia, al Conciliatore BancarioFinanziario, all’Arbitro Bancario Finanziario - Capitale sociale e Riserve al 31/12/2016: € 59.596.679,52.
Sito Internet: www.bancadiviterbo.it; contatti: info@bancadiviterbo.it; bancadiviterbo1@legalmail.it; telefono 0761/248207 fax 0761/248287.
La Banca non appartiene a nessun Gruppo Bancario.
CHE COS’È IL CREDITO IMMOBILIARE
Il credito immobiliare è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di 10 a un massimo di 30 anni.
Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o rifinanziare contratti di credito immobiliare già ottenuti per le stesse finalità.
Il credito immobiliare può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama “ipotecario”.
Il cliente rimborsa il credito con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali. La surroga è una tipologia di contratto che prevede il trasferimento di un mutuo ipotecario dall’originario Istituto Bancario ad uno Nuovo. Vi è quindi una sostituzione del mutuo precedente con il subentro di un nuovo Istituto di Credito con cui il Mutuatario (debitore), senza oneri, costi aggiuntivi e soprattutto senza necessità del consenso della banca originaria. Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
I TIPI DI CREDITO IMMOBILIARE E I LORO RISCHI
Mutuo a tasso misto
Il doppio tasso può passare da fisso a variabile (o viceversa) a scadenze e/o a condizioni stabilite dal contratto.
Il contratto indica se questo passaggio dipende o meno dalla scelta del cliente e secondo quali modalità la scelta avviene.
Vantaggi e svantaggi sono alternativamente quelli del tasso fisso o variabile.
Il tasso misto è consigliabile a chi al momento della stipula preferisce non prendere una decisione definitiva sul tipo di tasso.
Mutuo a tasso fisso
Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate.
Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato
Il Tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.
Finanziamento a tasso variabile
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto (ad es., Euribor, Eurirs, etc.).
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate, determinato dall’incremento del parametro di indicizzazione rilevato periodicamente.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.
CAP di Tasso
Il piano CAP di Tasso permette di limitare i rischi di rialzo del tasso variabile grazie ad un tetto massimo (cap) e, definito contrattualmente. Il tasso infatti non può superare, per la durata prescelta dal Cliente, quello massimo fissato in contratto.
Tasso Floor
Il Tasso di interesse applicabile al mutuo non potrà essere inferiore al tasso minimo pattuito nel contratto. Il cliente sarà pertanto tenuto a corrispondere gli interessi calcolati sulla base del predetto Tasso minimo qualora la sommatoria del Parametro di indicizzazione e dello spread risultasse inferiore a quest’ultimo.
Per saperne di più:
La Guida pratica “Il mutuo per la casa in parole semplici”, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali e sul sito del finanziatore.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Calcolato per importo di € 100.000,00 (importo totale del credito)
Ipotesi Tasso Fisso primi 36 mesi e tasso variabile con Parametro Euribor 6mesi per il periodo successivo Durata TAEG Costo totale del credito Importo totale dovuto dal cliente
10 anni 2,71 14.114,84 114.114,84
15 anni 2,75 21.870,13 121.870,13
20 anni 2,79 30.174,92 130.174,92
25 anni 2,89 39.992,29 139.992,29
30 anni 2,96 50.385,62 150.385,62
Ipotesi Tasso Fisso primi 36 mesi e tasso variabile con Parametro BCE per il periodo successivo Durata TAEG Costo totale del credito Importo totale dovuto dal cliente
10 anni 2,67 13.848,56 113.848,56
15 anni 2,69 21.325,43 121.325,43
20 anni 2,76 29.746,01 129.746,01
25 anni 2,85 39.392,55 139.392,55
30 anni 3,08 52.757,84 152.757,84
Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l’iscrizione dell’ipoteca ed eventuali penali. Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG sopra indicato ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall’andamento del parametro di indicizzazione.
VOCI COSTI
Importo massimo finanziabile
Non superiore al 80% del minore tra il prezzo di acquisto dell’immobile rilevato dal compromesso o dal preliminare di vendita accettato dalle parti e il valore di perizia dell’immobile offerto in garanzia.
Importo massimo 300.000 Euro
Durata Massimo 30 anni
Garanzie accettate
Ipoteca su beni immobili residenziali. Altre garanzie reali (esempio pegno), altre garanzie personali (esempio Fideiussioni).
Con riguardo all’ipoteca vi è necessità di effettuare la valutazione del bene immobile offerto in garanzia, la valutazione sarà effettuata da un perito indipendente nominato dalla Banca e scelto tra quelli benevisi iscritti ad Albi e/o Ordini Professionali ed indipendenti dalla filiera di concessione del credito.
La regolamentazione dei costi relativi alla perizia è indicata sotto la voce SPESE.
E’ prevista la possibilità che l’immobile sia ubicato in un altro Stato membro dell’Unione europea.
Valute disponibili Euro
Tasso di interesse nominale annuo
Periodo a tasso fisso (oltre periodo di preammortamento):
Il tasso di interesse è fissato nella misura pari all’IRS lett. di periodo (Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso in relazione all’andamento del parametro al momento della stipula) oltre allo spread, con applicazione di un tasso minimo sotto riportato, entro i limiti stabiliti dalla legge 108/96 sull’usura tempo per tempo vigenti:
Max 55% Minimo Max 65% Minimo Max 80% Minimo Fino a 12 mesi 1,90% 1,90% 2,10% 2,10% 2,45% 2,45%
Fino a 24 mesi 2,10% 2,10% 2,30% 2,30% 2,65% 2,65%
Fino a 36 mesi 2,30% 2,30% 2,45% 2,45% 2,85% 2,85%
successivamente a tasso variabile con parametro Euribor e/o BCE come sotto riportato:
Tasso Variabile con parametro Euribor 6mesi:
Il tasso di interesse è fissato nella misura pari Euribor/365 a 6 mesi (Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso in relazione all’andamento del parametro al momento della stipula) oltre allo spread, con applicazione di un tasso minimo e un tasso massimo sotto riportati, entro i limiti stabiliti dalla legge 108/96 sull’usura tempo per tempo vigenti:
Durata Tasso Minimo Massimo 10 2,30% 2,30% 3,00%
15 2,50% 2,50% 3,50%
20 2,60% 2,60% 4,00%
25 2,75% 2,75% 4,50%
30 2,85% 2,85% 4,60%
Tasso Variabile con parametro BCE:
Il tasso di interesse è fissato nella misura pari al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea rilevato il giorno di stipula pubblicato sul Bollettino Mensile della Banca Centrale Europea.
(Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso in relazione all’andamento del parametro al momento della stipula), oltre allo spread, con applicazione di un tasso minimo e un tasso massimo come sotto riportato, entro i limiti stabiliti dalla legge 108/96 sull’usura tempo per tempo vigenti:
Durata Tasso Minimo Massimo 10 anni 2,20% 2,20% 3,00%
15 anni 2,40% 2,40% 3,50%
20 anni 2,55% 2,55% 4,00%
25 anni 2,70% 2,70% 4,50%
30 anni 3,00% 3,00% 4,60%
Parametro di indicizzazione
IRS (interest rate swap) di pari durata rilevato il giorno della stipula con arrotondamento al terzo decimale.
Euribor/365 a 6 mesi (rilevato dal Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) e indicato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/365 del secondo mese antecedente l’inizio di maturazione della rata di applicazione.
Ultima rilevazioneEuribor/365 a 6 mesi: -0,269%
Tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea rilevato il giorno di stipula pubblicato sul Bollettino Mensile della Banca Centrale Europea.
Ultima rilevazione tasso ufficiale di rifinanziamento BCE pari al 0,00% del 16/03/2016
Il tasso variabile indicizzato di cui al presente documento, nel caso in cui per eventi anche eccezionali scenda al di sotto dello zero, si intenderà comunque pari a zero, a cui sarà poi sommato lo spread indicato e, pertanto, il tasso sarà pari allo spread ovvero al tasso minimo contrattualmente previsto, se uguale o maggiore dello spread. Esempio: tasso parametrato pari a -0,26% + spread paria 3%, tasso finale pari al 3%.
Spread
Tasso Variabile con parametro Euribor 6mesi Max 55% Dal 56% al 65% Dal 66 al 80%
Durata Spread Spread Spread
10 1,80% 2,00% 2,30%
15 2,00% 2,20% 2,50%
20 2,20% 2,40% 2,60%
25 2,40% 2,55% 2,75%
30 2,50% 2,65% 2,85%
Tasso Variabile con parametro BCE Durata Spread
10 anni 2,20%
15 anni 2,40%
20 anni 2,55%
25 anni 2,70%
30 anni 3,00%
Tasso di interesse di preammortamento Pari al tasso fisso definito per il primo periodo a tasso fisso
SPESE Spese per la stipula del contratto Istruttoria Franco Spese Altro:
Spese per iscrizione ipoteca
Franco Spese
Spese per la gestione del rapporto
Gestione pratica Gratuita
Incasso rata €4,00 (per singola rata)
Altro:
Spese per rilascio duplicato quietanza
Commissione per rilascio documentazione a richiesta per singolo documento
€5,00 (per ciascun duplicato)
€10,00 Commissione per comunicazioni al mutuatario
Commissione per rilascio certificazione interessi passivi
Commissione per rilascio certificato sussistenza del credito
€2,00
€10,00
€30,00€ per certificato
Accollo mutuo
Spese per rinnovazione ipoteca Commissione per riduzione di ipoteca
€100,00
€150,00
€75,00 Spese conteggio estinzione anticipata €30,00
Spese per estinzione anticipata Gratuito
Recupero spese informativa precontrattuale Gratuito
PIANODI AMMORTAMENTO
Tipo di ammortamento
Progressivo Francese
Tipologia di rata
Costante
Periodicità delle rate
Mensile, trimestrale, o semestrale
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento
personalizzato contenuto nel Prospetto Informativo Europeo Standardizzato.
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA
Ipotesi Tasso Fisso primi 36 mesi e tasso variabile con Parametro Euribor 6mesi per il periodo successivo
Tasso di interesse applicato Durata del finanziamento
(anni)
Importo della rata
mensile per €100.000,00 di capitale 2,85% per i primi 36 mesi e 2,30%
successivi
10 €962,69 - € 944,79
2,85% per i primi 36 mesi e 2,50%
successivi
15 € 687,39 - €673,87
2,85% per i primi 36 mesi e 2,60%
successivi
20 € 551,11 - € 540,46
2,85% per i primi 36 mesi e 2,75%
successivi
25 € 470,44 - € 465,85
2,85% per i primi 36 mesi e 2,85%
successivi
30 € 417,55 - € 417,55
Ipotesi Tasso Fisso primi 36 mesi e tasso variabile con Parametro BCE per il periodo successivo
Tasso di interesse Applicato Durata del finanziamento
(anni)
Importo della rata
mensile per €100.000,00 di capitale 2,85% per i primi 36 mesi e 2,20%
successivi
10 €962,69 - € 941,55
2,85% per i primi 36 mesi e 2,40%
successivi
15 € 687,39 - € 670,03
2,85% per i primi 36 mesi e 2,55%
successivi
20 € 551,11 - € 538,34
2,85% per i primi 36 mesi e 2,70%
successivi
25 € 470,44 - € 463,56
2,85% per i primi 36 mesi e 3,00%
successivi
30 € 417,55 - € 424,91
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle rispettive classi di operazioni omogenee, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bancadiviterbo.it).
SERVIZI ACCESSORI
Assicurazione immobile
Il cliente è tenuto a sottoscrivere un contratto di assicurazione contro incendio, caduta fulmine, scoppio gas e caduta aeromobili sull'immobile posto a garanzia. Il contratto può essere acquisito da un fornitore diverso dal finanziatore. Il cliente può recedere dal contratto relativo al servizio accessorio acquistato insieme al mutuo senza dover recedere dal mutuo stesso, fermo restando l'obbligo di provvedere alla pronta sostituzione della copertura assicurativa. Ai fini del presente documento, non essendo quantificabile il relativo costo, la spesa assicurativa non è stata inclusa nel ricalcolo del TAEG.ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG
Tasso di mora
2 punti in più del tasso concordatoSospensione pagamento rate
GratuitoPerizia tecnica
Le spese sostenute per la perizia tecnica sull’immobile oggetto di garanzia ipotecaria, sono a carico della banca.Adempimenti notarili
A carico della Banca.Imposta di registro
Imposta sostitutiva non applicataTasse ipotecarie
A carico della banca.TEMPI DI EROGAZIONE
Durata dell’istruttoria
120 giorni Disponibilità dell’importo
Di norma 30 giorni (dalla stipula del contratto) Valuta di accredito
Data stipula contratto
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO
NZA (20
INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO DI CREDITO
Per consentire al finanziatore di valutare il merito di credito, il cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati entro 10 giorni dalla richiesta.
Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti.
Ultima dichiarazione dei redditi (Modello Unico o Modello 730 o Modello CUD)
Stato di famiglia del richiedente e certificato di cittadinanza
Documento di identità Certificato di matrimonio
Codice Fiscale Certificato di residenza
Certificato catastale in originale (se non censito copia della
documentazione presentata all’ufficio tecnico erariale per la denuncia di accatastamento)
Busta paga mese corrente
Impegni finanziari per altri finanziamenti in essere Altri redditi non derivanti dal lavoro
Contratto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) Compromesso di compravendita o preliminare di vendita
Visure Copia del permesso di soggiorno in corso di validità per cittadini
extracomunitari
Eventuale altra documentazione ritenuta necessaria dalla Banca nel corso dell’istruttoria
Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati.
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI
Estinzione anticipata
Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con un preavviso di almeno 10 giorni senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo. Per i contratti di mutuo ipotecario stipulati per finalità diverse dall’acquisto o dalla ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale, il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando unicamente un compenso omnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore al 2,0% del debito residuo.
Ciò ai sensi dell’art. 120-ter del D.Lgs. n. 385/93, fatti salvi i limiti di cui all’Accordo ABIConsumatori, siglato in data 2 maggio 2007).
Procedura semplificata per la cancellazione delle ipoteche
Ai sensi dell’art.13, commi da 8-sexies a 8-terdecies, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, la Banca comunica all’Agenzia del Territorio competente, entro 30 giorni dalla data in cui il mutuo è estinto, l’estinzione dell’obbligazione medesima. L’Agenzia del Territorio, acquisita tale comunicazione di estinzione dell’obbligazione e verificata la mancanza di una dichiarazione di permanenza dell’ipoteca, procede a cancellare l’ipoteca medesima d’ufficio, cioè senza necessità di un’apposita domanda, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dall’estinzione dell’obbligazione.
Il rilascio, da parte della banca, della dichiarazione di cui sopra non comporta alcuna spesa a carico del cliente.
Data IRS lettera 1 anno IRS lettera 2 anni IRS lettera 3 anni 24 Luglio 2017 - 0,24 - 0,16 - 0,02
Portabilità del finanziamento
Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un altro finanziatore, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 20 giorni decorrenti dalla data dell’integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso.
Reclami
Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Banca di Viterbo Credito Cooperativo – Ufficio reclami – Direzione Generale – Via Alessandro Polidori, 72 01100 Viterbo, o inviata sia per posta elettronica alla casella e-mail reclami@bancadiviterbo.it che attraverso posta elettronica certificata (PEC) alla casella bancadiviterbo1@legalmail.it, o a mezzo fax al numero 0761/248272 ovvero attraverso consegna allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto, che ne rilascerà ricevuta.
La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari o finanziario entro 60 giorni dal ricevimento se il reclamo è relativo a servizi e attività di investimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopraindicati, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
· Arbitro Bancario Finanziario (ABF) in materia di operazioni e servizi bancari. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure presso le Filiali della Banca;
· Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF) per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nello svolgimento delle attività di investimento. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure chiedere presso le Filiali della Banca.
· Conciliatore Bancario Finanziario (ADR) – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie. Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, Tel. 06/674821, sito www.conciliatorebancario.it;
· oppure ad altro organismo specializzato iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.
CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE
Se il cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative.
Per esempio, in caso di ritardo nel pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora.
Se l’inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio credito. Per esempio, se il finanziamento è garantito da un’ipoteca, può far vendere l’immobile e soddisfarsi sul ricavato.