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CITTÀ DI TERRACINA BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA MODALITÀ TELEMATICA

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Academic year: 2022

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CITTÀ DI TERRACINA

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA MODALITÀ TELEMATICA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DEL D.LGS N. 50 DEL 2016, DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI NON VERSATE SU BASE VOLONTARIA, ED ESCLUSIONE DELLA RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL COSAP E DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA, DA SVOLGERSI MEDIANTE “INGIUNZIONE DI PAGAMENTO” AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

CIG 84399578D7 NUTS ITE44

SCADENZA BANDO 25/11/2020

SEZIONE 1 – DENOMINAZIONE- INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO- Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione e indirizzi del Committente: Comune di Terracina – Dipartimento II - Settore Entrate Via Sarti – 04019 Terracina (LT). Telefono: 07737071

PEC: posta@pec.comune.terracina.lt.it;

RUP: Dott. Enrico Quirino Maragoni

Indirizzi internet: indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice:

http://www.comune.terracina.lt.it

La documentazione di gara e disponibile sul sito internet:

http://www.comune.terracina.lt.it nella sezione “Bandi & Concorsi”.

La documentazione di gara e disponibile all’indirizzo

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquistiterracina,

nell’elenco “Bandi e avvisi in corso” in corrispondenza della specifica procedura di gara.

E possibile ottenere chiarimenti tramite l’apposita funzione ‘Chiarimenti’ posta all’interno della scheda di gara, le cui istruzioni sono contenute nell’allegato Disciplinare telematico e nell’allegato Disciplinare di gara, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquistiterracina nell’elenco ‘Bandi e avvisi in corso’ in corrispondenza della specifica procedura di gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

SEZIONE 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

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2.1 Normativa di riferimento:

- D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 2.2 Atti di riferimento:

- Deliberazione Giunta Comunale n. 20 del 10/02/2020 con la quale sono stati approvati gli indirizzi e la relazione illustrativa ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21 relativamente all’affidamento in concessione, ai sensi del D.lgs n. 50 del 2016, del servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali non versate su base volontaria, ed esclusione della riscossione dell’imposta sulla pubblicità, delle pubbliche affissioni, del Cosap e delle sanzioni al Codice della strada, da svolgersi mediante “ingiunzione di pagamento” ai sensi della normativa vigente in materia;

- Determinazione n. 969 del 21/09/2020 del Dipartimento II (SettoreEntrate) con la quale è stato approvato il capitolato speciale d’appalto e determina a contrarre

- Determinazione dirigenziale di questo Dipartimento n. 1114 del 21/10/2020 ( settore gare e contratti)con la quale si è approvato il presente Bando di Gara e relativi allegati.

2.3 Oggetto dell’appalto:

- L’appalto ha per oggetto la gestione in concessione, ai sensi del D.lgs n. 50 del 2016, del servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali non versate su base volontaria, ad esclusione della riscossione dell’imposta sulla pubblicità, delle pubbliche affissioni, del Cosap e delle sanzioni al Codice della strada, da svolgersi mediante “ingiunzione di pagamento” ai sensi della normativa vigente in materia, in particolare del R.D. 639/1910 e del Titolo II del D.P.R. 602/1973, per le entrate fino al 31/12/2019 e con le modalità di cui al comma 792, dell’articolo 1 della legge 160/2019, per quelli dal 01/01/2020;

2.4 Descrizione del servizio:

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento del servizio si rimanda a quanto ampiamente descritto nel c.s.a.

2.5 Durata dell’appalto:

La concessione avrà durata di anni 5 con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto, ovvero dalla sottoscrizione del verbale di consegna, salvi i casi di risoluzione anticipata previsti dal presente capitolato.

É escluso qualunque rinnovo tacito o comunque automatico della concessione.

2.6 Importo complessivo

Il valore massimo complessivo sti mato ai sensi degli artt . 35 e 167 del D.Lgs 50/2016, ammonta ad € 1.040.000, oltre IVA di legge.

Il corrispetti vo per le suddett e atti vità professionali, da porsi a base d'asta, è commisurato sulla compartecipazione spett ante al Comune di Terracina sugli incassi derivanti dalla gesti one dei servizi. Tale compartecipazione non dovrà risultare inferiore rispett o a quella posta a base di gara, pari al 92%. La percentuale di compartecipazione deve essere indicata con un massimo di due cifre decimali e deve essere espressa in cifre e in lett ere;

2.7 Pubblicità del bando Il bando di gara, è pubblicato:

- piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC - All’Albo Pretorio del Comune di Terracina;

- nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Ente

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- All’Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Lazio

- Nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Servizio contratti pubblici - GURI n. 125 del 26/10/2020

- GUUE invio del 22/10/2020 n. 20-526696-001 verrà pubblicato il 27/10/2020 - 2 quotidiani ad ampia diffusione nazionale

- 2 quotidiani ad ampia diffusione locale

SEZIONE 3 - TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA APERTURA DELLE OFFERTE -

3.1 termine ricezione offerte: h. 12.00 del 25/11/2020 3.2 modalità di presentazione:

secondo quanto stabilito alla successiva Sezione n.7.

3.3 apertura offerte:

Il RUP procederà in seduta pubblica il 26/11/2020 dalle ore 9:00, presso la sede comunale, all’apertura e verifica della documentazione amministrativa.

La comunicazione della data d’insediamento della Commissione di gara, che verrà nominata ai sensi e nel rispetto dell’art. 77 del D. Lgs. 57/2017, verrà pubblicata nella sezione chiarimenti della procedura di gara direttamente nella piattaforma Net4Market

3.4 soggetti ammessi alla apertura delle offerte:

I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai predetti legali rappresentanti;

3.5. termini di validità dell’offerta:

180 giorni dalla data di apertura delle offerte.

SEZIONE 4 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - 4.1 Situazione giuridica

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono:

- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.57/2017;

- l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis c. 14 della L. 383/2001 e s.m.;

- l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

- nei casi di assoluta incertezza sul contenuto e sulla provenienza dell’offerta;

4.2 Soggetti ammessi alla gara

Possono partecipare gli operatori economici di cui all’art. elencati all’art. 45, comma 2, del Codice:

• gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

• i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge n.

422/1909 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n. 443/1985;

• i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto

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nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

• i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

• i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile;

• le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, co. 4-ter del D.L.

5/2009 (convertito con modificazioni dalla legge n. 33/2009) (altrove “aggregazione di imprese di rete”);

• i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 240/1991;

• gli operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice;

• gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice.

Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del citato D.Lgs. n.50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di gara. Le previsioni di cui ai comma 17, 18 e 19 dell’art. 48 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e),e anche laddove le modifiche soggettive contemplate si verifichino in fase di gara. (art.19bis)

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

• le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;

• le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia);

• le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.

114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Inoltre si precisa che:

• è sempre vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l’operatore partecipi già in

raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di rete (art. 48, comma 7, del Codice);

• i consorzi tra società cooperative e i consorzi tra imprese artigiane (art. 45 comma 2, lett. b) del Codice), indicano per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma;

• lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l’esecuzione da un consorzio stabile e alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice.

• Ai soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), è consentito, per le ragioni espresse ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del Codice o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell’esecuzione dei servizi, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata.(art. 48, comma 7-bis)

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Nel caso di raggruppamento non ancora costituito, a pena di esclusione, dovrà essere formalizzato, mediante apposita dichiarazione, l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza e procura al soggetto, espressamente indicato, quale soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

4.2 Requisiti di ordine generale:

I concorrenti, per poter partecipare alla gara devono possedere requisiti minimi di carattere generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali. Requisiti di carattere generale: A norma dell’art. 80, comma 1, del Codice, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla gara, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: • delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 309/1990, dall'art. 291-quater del DPR 43/1973 e dall'art. 260 del d.lgs.

152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

• delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis del codice penale, nonché all'art. 2635 del codice civile;

• false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

• frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

• delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

• delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 109/2007 e successive modificazioni;

• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs.

24/2014;

• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

A norma dell’art. 80, comma 2, del Codice, costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, del medesimo articolo, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4, del medesimo Codice delle leggi antimafia.

L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del Codice, va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

• del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

• dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

• dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

• dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

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In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Costituisce motivo di esclusione l’aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis commi 1 e 2-bis del DPR 602/1973.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il divieto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

A norma dell’art. 80 del Codice, la stazione appaltante esclude dalla gara l’operatore economico qualora:

• possa dimostrare, con qualunque mezzo adeguato, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;

• fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del Codice, l’operatore si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

• la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che l’operatore si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

Tra questi rientrano:

le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;

il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;

il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

• la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, del Codice non diversamente risolvibile;

• la partecipazione dell’operatore determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto, come da art. 67 del Codice, che non può essere risolta con misure meno intrusive;

• l’operatore economico sia soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;

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• l’operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

• l’operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico;

• l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 55/1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

• l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all’art. 17 della legge 68/1999 ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

• l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991 (come convertito dalla legge 203/1991), non abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 co. 1 della legge 689/1981; tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

• l'operatore economico si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del DL 306/1922 (come convertito dalla legge 356/1992) o degli artt. 20 e 24 del d.lgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

4.2.1 Requisiti di ordine speciale:

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

 iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’attività competente oppure (se ricorre) iscrizione nel registro o albo delle società cooperative; in ogni caso l’oggetto sociale dell’impresa deve comprendere ovvero essere coerente con l’oggetto della gara;

 iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori delle attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni, di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, nonché per i soggetti con sede in un paese dell'Unione Europea, il possesso di analoghi requisiti, ossia l'esercizio delle menzionate attività, comprovato da una certificazione rilasciata dalla competente autorità dl loro Stato di stabilimento, dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore, come previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97, così come modificato dall'art. 1 comma 224, lett A della legge 244/07;

 insussistenza di cause di decadenza, cancellazione o sospensione dall'Albo Nazionale dei gestori delle attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

 essere in possesso della Certificazione di qualità ISO 9001 specifica per l'attività di accertamento e riscossione dei tributi rilasciata da primario ente certificatore aderente al SINCERT od analogo ente europeo;

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 essere in possesso delle Certificazioni ISO/IEC 27001:2013 Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni;

4.2.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.

Si considerano in possesso di adeguata capacità economico-finanziaria i soggetti che dimostrino di:

 essere dotati di un capitale minimo interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria pari a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) come previsto dal comma 807 della legge 27/12/2019 n. 160;

 aver realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi (2017-2018-2019) un valore medio della produzione, ex art. 2425 del c.c. voce a1 pari almeno a € 2.000.000,00 (duemilioni);

 aver realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi (2017-2018-2019) un fatturato specifico per servizi identici a quelli oggetto della presente gara, pari ad almeno € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila);

 non aver riportato perdite d'esercizio negli ultimo triennio 2017-2019;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo della stazione appaltante.

4.2.3 Requisiti di capacità tecnica

I concorrenti dovranno dimostrare, con idonei mezzi di prova,

 Aver gestito con regolarità e puntualità, senza essere incorsi in contestazioni per inadempienze, per almeno un triennio continuativo nell'ultimo quinquennio (2014-2018), servizi identici a quello oggetto del presente disciplinare per almeno tre comuni di pari popolazione o superiore, per un importo almeno pari € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomlsa/00) di sola imposta incassata esclusi gli oneri fiscali. Non costituisce rispetto del presente requisito aver svolto le attività di cui sopra a titolo di prestazioni accessorie, ex art. 2345 c.c.;

4.3 Avvalimento

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine ed in conformità all’articolo 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente dovrà produrre, la seguente documentazione:

 una dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui intende avvalersi e dell'impresa ausiliaria;

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante :

 il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

 l’impegno ad obbligarsi verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

 originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei

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confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento:

 non è ammesso, ai sensi dell’art. 89, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;

 non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la partecipazione contemporanea dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese;

 il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascun requisito;

 l’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

4.4 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario sarà acquisita esclusivamente, ai sensi dell'art. 81 del D. Lgs. n. 50/2016 attraverso la Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici.

Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura, ai sensi dell'art. 216, comma 13 del D. Lgs. 50/2016, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPAss accedendo all'apposito link sul portale A.N.A.C., secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE da produrre in sede di partecipazione alla gara.

SEZIONE 5 - ALTRE INFORMAZIONI

a) Non sono ammessi i soggetti verso i quali è stata applicata la sanzione interdittiva prevista dall’art. 9, comma 2, lett. a) e/o c) del D.Lgs. n. 231/2001, emessa anche in sede cautelare;

b) non sono ammessi i soggetti che non hanno i requisiti prescritti dal bando e dalla normativa vigente, nonchè i soggetti che sono stati dichiarati decaduti per inadempimento da precedenti contratti, ovvero hanno aperto un contenzioso con il Comune di Terracina;

c) E’ facoltà del concorrente avvalersi dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs.

n.50/2016;

d) tutte le informazioni e comunicazioni inerenti la procedura di gara verranno pubblicati, sulla piattaforma Net4Market; Pertanto non saranno evase richieste telefoniche in merito;

e) L’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.

103 del D.Lgs. n. 50/2016 ed entro 60 giorni dall’aggiudicazione dovrà rimborsare le spese di pubblicità del bando che ammontano ad € 789,88 oltre IVA;

f) L’aggiudicazione acquisisce efficacia a seguito della verifica della sussistenza del possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalla vigente normativa;

g) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati da dichiarazione giurata;

h) eventuali carenze formali e/o essenziali, potranno essere sanate con il soccorso istruttorio ai sensi e nei modi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 57/2017.

i) Faranno carico all’Impresa aggiudicataria le spese contrattuali, quali bollo, registrazione, diritti di segreteria, copia e quanto altro previsto;

j) Forma del contratto: atto pubblico amministrativo in formato informatico con firma digitale;

k) Per la risoluzione di eventuali controversie saranno deferite esclusivamente al foro di Latina l) Le imprese interessate dovranno rigorosamente rispettare le indicazioni e le prescrizioni

stabilite nel bando e nel capitolato speciale d’appalto;

(10)

m) Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono dall’Ente trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Terracina;

n) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta, dalla commissione giudicatrice, valida ed idonea.

o) Sono vietati la cessione del contratto a qualsiasi titolo e il subappalto.

p) Tutte le comunicazione saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Terracina.

SEZIONE 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

6.1 L’ aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95 del DLgs.50/2016

SEZIONE 7- DISCIPLINARE DI GARA

7.1 Termini e modalità per la presentazione delle offerte. Il concorrente dovrà presentare entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25/11/2020 sulla piattaforma Net4Market tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica.

La sezione “A” documentazione amministrativa dovrà contenere:

7.3.1) Modello di partecipazione Modello A

7.3.2) Modello dichiarazioni integrative del DGUE Modello B

7.3.3) il DGUE debitamente compilato, sottoscritto e corredato dalla fotocopia di un documento di riconoscimento valido del firmatario

Ai fini della compilazione del DGUE si precisa quanto segue:

a) in caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell’art.

45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 per ciascuno degli operatori economici partecipanti deve essere presentato un DGUE distinto;

b) nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice il DGUE deve essere presentato sia dal consorzio sia dalle consorziate esecutrici per conto delle quali il consorzio partecipa. Nel proprio DGUE, il consorzio indica la denominazione delle consorziate che eseguiranno i lavori in caso di aggiudicazione dell’appalto;

c) nel caso di partecipante che intenda avvalersi della capacità di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del Codice deve essere prodotto per ciascuna delle imprese ausiliarie un DGUE distinto.

7.3.4) Deposito cauzionale provvisorio pari ad € 20.800,00 corrispondente al 2% dell’importo complessivo esclusa IVA da prestarsi, pena l’esclusione, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 57/2017, da primarie compagnie assicurative ovvero da intermediari finanziari purché si dimostri l’iscrizione negli appositi albi, (ex art 106 e 107), tenuti dalla Banca d’Italia, di cui al D. Lgs. 385/93 (Testo unico bancario) i quali svolgono in via esclusiva e prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Al fine di dichiarare valide le fidejussioni prestate da intermediari è necessario che il modulo di fidejussione contenga gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 127 comma 3 del Regolamento;

(11)

7.3.5) Copia del c.s.a. debitamente datato, timbrato e firmato dal titolare o legale rappresentante in ogni facciata scritta in segno di accettazione e conoscenza delle disposizioni in esso contenute.

Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituito, ciascuno dei componenti il raggruppamento o consorzio dovrà debitamente timbrare e firmare copia del c.s.a;

7.3.6) Copia del presente bando di gara debitamente datato, timbrato e firmato dal titolare o legale rappresentante in ogni facciata scritta, in segno di accettazione e conoscenza delle disposizioni in esso contenute. Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituito, ciascuno dei componenti il raggruppamento o consorzio dovrà debitamente timbrare e firmare copia del bando;

7.3.7) Dimostrazione dei requisiti di cui al punto 4.2.2 e 4.2.3 su modello predisposto dal concorrente con documentazione allegata

7.3.8) Dichiarazione di impegno in caso di raggruppamento di Imprese o di Consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituito alla costituzione dello stesso.

7.3.9) PassOE

N.B. In caso di avvalimento l’operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie devono compilare un proprio DGUE distinto. Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.

Qualora l’offerente sia un raggruppamento di soggetti o un consorzio ordinario, i requisiti di cui ai punti 5.2 e 5.3 del Disciplinare (capacità economica finanziaria e capacità tecnica e professionale), devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento. Fermo restando che deve esservi proporzionalità tra la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale possedute dal singolo partecipante e le attività che andrà a svolgere. In particolare dal combinato disposto degli articoli 83, comma 2 e 216, comma 14, del Dlgs 50/2016, trova ancora applicazione la regola della composizione percentuale dei raggruppamenti temporanei di imprese prevista dall’articolo 92, del DPR n. 207/2010 ed in particolare “per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento”(comma 2) e “per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente”(comma 3).

7.4 La sezione “B” – OFFERTA TECNICA (max 75 punti) a pena di esclusione, dovrà contenere, i seguenti documenti:

7.4.1. Relazione descrittiva del servizio La relazione a supporto dell’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante dell’impresa concorrente o di tutte le imprese

(12)

raggruppate, in caso di R.T.I.. Alla relazione dovrà essere allegata la documentazione a supporto delle attestazioni della ditta. La relazione dovrà essere sintetica, chiara ed esaustiva, tale da permettere di evidenziare specificamente gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice, a valutazione avverrà in seduta riservata, secondo quanto indicato nei sub-criteri adottati dal RUP, qui di seguito fedelmente riportati:

Offerta Tecnica – max punti 75

Ord. Criterio Descrizione Punteggio

Massimo

A

Modalità di Organizzazione del

Servizio max 30 punti

A.1 Tempistica offerta per l'avvio della procedura di consegna/notizia degli atti di ingiunzione da esprimere

come numero di giorni in diminuzione rispetto a 45 5 A.2

Modalità e tempi di acquisizione delle informazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti

inadempienti 5

A.3 Riduzione tempistica conclusione del procedimento diriscossione coattiva rispetto al massimo di 36 mesi 5 A.4 Modalità e tempistica adozioni azioni cautelari 5 A.5 Modalità e tempistica azioni esecutive 5 A.6 Dipendenti abilitati alla funzione di Ufficiali dellaRiscossione oltre al minimo di uno 5

B

Sistema Informativo Max 15 punti

B.1

Modalità operative e funzionalità del sistema informatico utilizzate per lo svolgimento del servizio con particolare riferimento all'acquisizione delle liste di carico, alla gestione degli aggiornamenti anagrafici e delle notifiche, alla gestione dei pagamenti, alle riscossioni e alle relative attività di rendicontazione e riversamento, alla struttura dell'Ufficio legale e alla gestione del contenzioso

5

B.2 Modalità di accesso per il contribuente al sistema informatico ai fini della consultazione della propria

posizione 5

B.3 Possibilità per il contribuente di pagamento on-line delproprio debito 5

C

Attività di front office e back office max 20 punti

C.1 Tempi di costituzione e avvio dell'ufficio locale 5 C.2 Numero di persone addette al front office in loco ericevimento del pubblico 5 C.3 Numero di ore di apertura al pubblico 5 C.4 Numero di persone dedicate all'attività di elaborazione e

gestione del Back office 5

D

Servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel bando di gara e nel capitolato

D.1

Eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel bando e nel capitolato anche in riferimento a minori

adempimenti, costi e tempistiche 10

Totale punteggio offerta tecnica 75

(13)

Ogni Commissario per i criteri A, B, C e D, provvederà ad esprimere il proprio coefficiente da 0 a 1 sulla base dei seguenti giudizi:

Irrilevante nel caso di trattazione assente che denota nulla o assenza di rispondenza

con le aspettative 0

Insufficiente

nel caso in cui non vi sia rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell’ente;

mancanza di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate;

insufficiente chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; mancanza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, non in linea con gli standard richiesti;

0,2

Sufficiente

nel caso in cui vi sia sufficiente rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell’ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate;

sufficiente chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, in linea con gli standard richiesti;

0,4

Buono

nel caso in cui vi sia rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell’ente;

fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, più che in linea con gli standard richiesti;

0,6

Ottimo

nel caso in cui vi sia ottima rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell’ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza e innovazione delle soluzioni; ottimo grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, superiore agli standard richiesti;

0,8

Eccellente

nel caso in cui vi sia assoluta rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell’ente; concreta fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate;

massima chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione delle soluzioni; elevato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, molto superiore agli standard richiesti.

1

Una volta terminata la procedura di attribuzione dei punteggi ad ogni singolo elemento tecnico di cui alle lettere A, B, C e D, sopraindicate (in base alle formule a fianco di ognuno indicate), si procederà a trasformare i punteggi provvisori in punteggi definitivi mediante applicazione della formula che segue:

R = Pmax x Ri/Rmax

R = singolo punteggio riparametrato

Ri = singolo punteggio attribuito al concorrente

Rmax = singolo punteggio più alto attribuito ad un concorrente in gara prima della riparametrazione Pmax = massimo punteggio tecnico conseguibile rispetto all'elemento tecnico in esame.

(14)

Non saranno valutate le offerte economiche delle imprese che nella valutazione complessiva dell’offerta qualitativa riparametrata non abbiano raggiunto il punteggio minimo pari a 50,00.

7.5 La sezione “C” – OFFERTA ECONOMICA,(max 25 punti)

Per lo svolgimento del servizio in oggetto al Concessionario saranno valutati i seguenti criteri:

Descrizione Punteggio

Massimo Misura della compartecipazione spettante al Comune di Terracina sugli incassi derivanti

dalla gestione dei servizi. Tale compartecipazione non dovrà risultare inferiore rispetto a quella posta a base di gara, pari al 92%. La percentuale di compartecipazione deve essere indicata con un massimo di due cifre decimali e deve essere espressa in cifre e in lettere.

25

L’attribuzione del punteggio dell’offerta economica avverrà con l’utilizzo della seguente formula:

Punteggio attribuito = 25 x Percentuale di compartecipazione esaminata Migliore percentuale di compartecipazione offerta

SEZIONE 8 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con la procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 57/2017.

La valutazione delle offerte sarà eseguita ad insindacabile giudizio di una Commissione Esaminatrice, all'uopo nominata dall'Ente appaltante.

La Commissione di gara valuterà le offerte attribuendo punteggi differenziati, riferiti alle componenti:

1. VALUTAZIONE TECNICA (VT) : valore massimo conseguibile punti 75 L’Offerta Tecnica sarà valutata sulla scorta della documentazione presentata attribuendo punteggio seguendo la procedura riportata al precedente punto 7.4

SOGLIA DI SBARRAMENTO MIN. 50 PUNTI

Per i soli concorrenti che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 50 nella valutazione dell’offerta tecnica si procederò all’apertura dell’offerta economica

2. VALUTAZIONE ECONOMICA (VE) : valore massimo conseguibile punti 25

L’offerta economica sarà valutata, seguendo la procedura riportata al precedente punto 7.5

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto determinato dalla somma dei punteggi tecnici ed economici.

Nel caso in cui tra i concorrenti vi sia parità di punteggio delle valutazioni (tecnica + economica) si procederà ad aggiudicare la gara a quello che avrà conseguito il maggior punteggio per l’offerta tecnica.

(15)

Nel caso di parità di punteggio anche dell’offerta tecnica si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.

SEZIONE 9 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

8.1 Il giorno 26/11/2020 dalle ore 9:00 Il RUP, ovvero il seggio di gara ove costituito, procederà in seduta pubblica:

- all’apertura della sezione “A Documentazione Amministrativa” ed alla verifica della documentazione nella stessa contenuta. Per i concorrenti i cui documenti risultino irregolari o incompleti secondo quanto stabilito nel bando/disciplinare di gara verrà attivata per il tramite della S.A. la procedura di cui all’art. 83 del D. Lgs. 57/2017;

- le offerte delle ditte ammesse al prosieguo della gara verranno valutare da un commissione, nominata ai sensi dell’art 77 del D. Lgs. 50/2016, il cui insediamento verrà comunicato direttamente per il tramite della piattaforma telematica Net4market, e procederà in seduta pubblica all'apertura della sezione “B Offerta Tecnica” dei concorrenti ammessi ed alla sola esposizione della documentazione ivi inclusa.

Successivamente, la Commissione di gara procederà, in seduta riservata,:

- alla valutazione dell’offerta tecnica secondo i criteri stabiliti ed i punteggi di cui al punto 7.4.

La Commissione di gara procederà, in seguito, in seduta pubblica:

alla comunicazione del punteggio ottenuto per la valutazione dell’offerta tecnica e, successivamente,all’apertura della sezione “C Offerta Economica” dei concorrenti ammessi ed alla lettura delle offerte economiche e successivamente procederà:

1) alla valutazione conseguente del punteggio da attribuire per l’offerta economica;

2) a proporre l’aggiudicazione alla Ditta che avrà conseguito il punteggio più alto determinato dalla somma dei parametri tecnici ed economici.

SEZIONE 10 - DISPOSIZIONI GENERALI

- Il presente bando non vincola l’Amministrazione.

- L’Amministrazione, in via di autotutela, si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di prorogarne i termini, ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

- Si forniscono altresì, le seguenti ulteriori informazioni e prescrizioni:

- L’impresa aggiudicataria dovrà attenersi a quanto stabilito nel c.s.a..

- Trascorso il termine fissato per la presentazione delle offerte non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente, né sarà consentito in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

- Ai sensi dell'art.72 del R.D. 23.5.1924, n.827, non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri; in caso di discordanza tra le percentuali di ribasso e di rialzo dell’offerta economica indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà ritenuta valida quella più conveniente per l’Amministrazione.

- Non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro procedimento o ad altra procedura di gara.

- Non sarà ammessa alla procedura di gara l'offerta che manchi o risulti incompleta o irregolare anche di uno solo dei documenti richiesti da inserirsi nelle sezioni B-C- ovvero non sarà osservata alcuna delle formalità prescritte dal bando e dalle presenti norme.

(16)

- Non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione delle percentuali di ribasso e rialzo offerto.

- Il concorrente deve indicare la propria intenzione di sub affidare parte del servizio. In mancanza di tali indicazioni il successivo subaffidamento è vietato. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei sub affidatari.

- Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

- Obbligo per i consorzi stabili, nonché per i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, qualora non eseguano i lavori in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi,

dichiarazioni possesso requisiti;

- Verranno escluse dalla gara le imprese che non abbiano presentato alcuno dei documenti richiesti o che non abbiano il possesso di alcuno dei requisiti richiesti dal presente bando.

- Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si fa riferimento al c.s.a. e alle norme contenute e richiamate nella legge e nel regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

- il presente bando è stato adottato nel rispetto dell’applicazione del GPP dettato dalla delibera di G.C. n. 291/2014

SEZIONE 11 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO

11.1 L’Affidataria - a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni di contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Affidataria rispetto alle risultanze delle liquidazioni o alle effettive competenze, e dei maggiori oneri derivanti dall’inadempimento - e obbligata a costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva, ai sensi dell’art.

103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia, nel termine di cui al precedente comma - determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione di quella provvisoria, a titolo di penalità.

Resta comunque salvo e impregiudicato ogni diritto dell’Ente al risarcimento degli ulteriori danni, subiti e/o subendi, ove la cauzione non risultasse sufficiente. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l’Affidataria ha l’obbligo di reintegrare la cauzione sino all’importo convenuto, nel termine previsto dal presente capitolato, ovvero entro il termine di giorni 15 (quindici). In caso di inottemperanza da parte dell’Affidataria, la reintegrazione della garanzia escussa verrà effettuata a valere sui ratei di prezzo/corrispettivo da corrispondere all’Affidataria medesima, salva l’applicazione di maggiori sanzioni.

11.2 Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi alle richieste della Stazione Appaltante, nei tempi assegnati, verrà attivata la procedura prevista dall’art.103, comma 3 del D. Lgs 50/2016 ed incamerata la garanzia provvisoria dandone comunicazione all’autorità per la vigilanza.

Sarà cura dell’Amministrazione Comunale accertare l’inesistenza di cause ostative alla stipula del contratto.

11.3 TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI:

Inoltre ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, pena la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., l’aggiudicatario sarà obbligato ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall’attivazione.

(17)

Dovranno inoltre essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti gli strumenti di pagamento relativi al presente appalto dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG.

L’aggiudicatario è obbligato ad inserire nei contratti con i subcontraenti della filiera delle imprese interessate la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti.

L’appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura di Latina della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Esito di gara verrà pubblicato dopo l’aggiudicazione definitiva all’albo pretorio on line del Comune e sul sito internet istituzionale del Comune di Terracina. Pertanto non saranno evase richieste telefoniche in merito.

Terracina, 22/10/2020 Visto del RUP

f.to Dott. Enrico Quirino Maragoni

Il RASA

f.to Dott.ssa Sabrina Tacelli

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