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Classe L34 – SCIENZE GEOLOGICHE

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Academic year: 2021

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(1)

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA

STRUTTURA DIDATTICA AGGREGATA DI SCIENZE DELLA TERRA

(SDAST)

Corso di Laurea in Scienze geologiche

Classe L34 – SCIENZE GEOLOGICHE

NORMATIVA GEOLOGICA NORMATIVA GEOLOGICA

lezione n. 1

Docente: Geol. Carlo Cassaniti

carlo.cassaniti@gmail.com

ANNO ACCADEMICO 2011/2012

1

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PRESENTAZIONE DEL MODULO:

PRESENTAZIONE DEL MODULO:

NORMATIVA GEOLOGICA NORMATIVA GEOLOGICA

• Cenni sulla gerarchia delle normative

• Evoluzione della normativa in chiave geologica

• Leggi istitutive della professione di Geologo

• Norme deontologiche

• Tariffario professionale

• Prezzario Regionale Opere Pubbliche

• Normative relative alla pianificazione urbanistica – Circolare ARTA

• Normative relative alla pianificazione urbanistica – Circolare ARTA 2222/95

• Norme in materia ambientale – Codice Ambiente

(D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

• Difesa del suolo – P.A.I. – Desertificazione

• Attività estrattive – Cave, miniere, idrocarburi e geotermia

• Gestione rifiuti e bonifica siti inquinati

• Norme in materia di Acque: ricerca, captazione e gestione delle

risorse idriche

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LA "GERARCHIA"

LA "GERARCHIA"

DELLA NORMATIVA ITALIANA DELLA NORMATIVA ITALIANA

La legislazione nazionale è ordinata secondo una precisa gerarchia:

0) COSTITUZIONE ITALIANA 1) NORME DI PRIMO LIVELLO

1. Legge

2. D.P.R. - Decreto del Presidente della Repubblica 3. D.Lgs. - Decreto Legislativo

3. D.Lgs. - Decreto Legislativo

4. D.L. - Decreto Legge (emanato dal Governo-temporaneo:

decade dopo 60 gg se non convertito in Legge - emanato solo per questioni a carattere di urgenza)

2) NORME DI SECONDO LIVELLO

1. D.M. - Decreto Ministeriale (Emanato dai Vari Ministeri) 2. D.P.C.M. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3. D.C.I. - Delibera Comitato Interministeriale

3) NORME DI TERZO LIVELLO

1. Circolari

2. Interpretazioni

3. Ordinanze

3

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LA "GERARCHIA"

LA "GERARCHIA"

DELLA NORMATIVA ITALIANA DELLA NORMATIVA ITALIANA

La Costituzione detta le regole ed i principi fondamentali sui quali si basa la nostra Repubblica, e cioè quei principi che devono reggere i rapporti fra cittadini e fra cittadini e lo Stato, nonché i rapporti politici ed economici.

Alla Costituzione devono conformarsi tutte le altre norme previste dalle fonti di grado inferiore; se queste ultime risultano in contrasto, vengono dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale ed eliminate vengono dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale ed eliminate dall’ordinamento giuridico.

Il raccordo/coordinamento di leggi promulgate in tempi diversi è strutturato con le seguenti regole fondamentali:

· una norma successiva di grado inferiore non può modificare una norma

precedente di grado superiore;

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LA "GERARCHIA"

LA "GERARCHIA"

DELLA NORMATIVA ITALIANA DELLA NORMATIVA ITALIANA

Le Leggi Ordinarie vengono promulgate dal Presidente della Repubblica previa approvazione dei due rami del Parlamento.

I Decreti Legislativi, adottati dal Governo su delega del Parlamento, sono atti normativi aventi efficacia di legge formali.

I Regolamenti dell’U.E., sono direttamente applicati in ambito nazionale, a differenza delle Direttive che, per essere applicabili in nazionale, a differenza delle Direttive che, per essere applicabili in ambito nazionale, devono essere recepite con un apposito provvedimento.

I Regolamenti governativi sono atti normativi (di grado inferiore), che vengono deliberati dall’amministrazione competente.

Le Circolari Ministeriali vengono emanate dagli organi amministrativi al fine di precisare i criteri applicativi per la corretta attuazione dei principi legislativi. Esse hanno efficacia all’interno dell’amministrazione a cui si rivolge.

5

(6)

LA "GERARCHIA"

LA "GERARCHIA"

DELLA NORMATIVA ITALIANA DELLA NORMATIVA ITALIANA

Costituzione della Repubblica Italiana

E’ la Legge fondamentale della Repubblica, che sancisce i principi fondamentali, i diritti e i doveri dei cittadini e disciplina l’ordinamento dello Stato.

Decreto Legge

E' un provvedimento adottato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica in casi straordinari di necessità e urgenza; deve essere Repubblica in casi straordinari di necessità e urgenza; deve essere convertito in Legge (Legge di conversione) entro sessanta giorni.

Decreto Legislativo

E' un provvedimento avente forza di Legge, adottato dal Governo con deliberazione del Consiglio dei Ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica sulla base di una Legge di delegazione (Legge delega).

Legge

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LA "GERARCHIA"

LA "GERARCHIA"

DELLA NORMATIVA ITALIANA DELLA NORMATIVA ITALIANA

Legge costituzionale e Legge di revisione costituzionale

Si tratta di leggi che incidono sul testo della Carta Costituzionale e che, a differenza delle leggi ordinarie, devono essere approvate dal Parlamento con un particolare procedimento indicato all'art. 138 della stessa Costituzione.

Legge delega

E’ un provvedimento che definisce le materie e prescrive i principi a E’ un provvedimento che definisce le materie e prescrive i principi a cui il Governo deve attenersi nell’emanare un determinato decreto legislativo.

Legge Regionale

E' un provvedimento approvato dal Consiglio regionale (in Sicilia dall’A.R.S. – Assemblea Regionale Siciliana) e promulgato dal Presidente della Regione.

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LA "GERARCHIA"

LA "GERARCHIA"

DELLA NORMATIVA ITALIANA DELLA NORMATIVA ITALIANA

Regolamenti

Sono provvedimenti di carattere normativo che disciplinano specifiche materie nei limiti stabiliti dalla Legge.

Il regolamento governativo è approvato con decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.).

Il regolamento ministeriale è approvato dal competente Ministro, con Decreto Ministeriale (D.M.).

Testo Unico

E’ una raccolta delle norme che disciplinano una determinata materia. E’

approvato con decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.).

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LE NORMATIVE EUROPEE LE NORMATIVE EUROPEE

I Regolamenti della comunità europea

I Regolamenti deliberati dalla CEE, Consiglio dei Ministri o Commissione esecutiva, acquistano direttamente vigore in Italia senza alcun bisogno di una specifica legge che li richiami.

Essi riguardano materie quali l’agricoltura, l’istruzione professionale, l’ambiente.

Non sono subordinati alle leggi italiane, ma possono abrogarle o modificarle, mentre le leggi italiane non possono modificarli o abrogarli.

Sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della CEE e sulla Gazzetta Sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della CEE e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Le Direttive CEE

Altri atti normativi della CEE sono le Direttive Comunitarie che riguardano le stesse materie dei Regolamenti e sono approvate dagli stessi organi.

Le direttive però non contengono una normativa direttamente applicabile all’interno degli Stati membri della Comunità, ma prescrizioni dirette agli Stati membri che dovranno poi tradurre in leggi.

Le Direttive sono vincolanti per gli Stati, ma non direttamente operative al loro interno.

9

(10)

Statuto “speciale” della Statuto “speciale” della

Regione Siciliana Regione Siciliana

Testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 (pubblicato nella G.U.

del Regno d'Italia n. 133-3 del 10 giugno 1946), convertito in legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (pubblicata nella GURI n. 58

del 9 marzo 1948), modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio

1972, n. 1 (pubblicata nella GURI n. 63 del 7 marzo 1972), 12 aprile

1972, n. 1 (pubblicata nella GURI n. 63 del 7 marzo 1972), 12 aprile

1989, n. 3 (pubblicata nella GURI n. 87 del 14 aprile 1989) e 31

gennaio 2001, n. 2 (pubblicata nella GURI n. 26 dell'1 febbraio

2001).

(11)

ARTICOLO 14

1.

L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

a) agricoltura e foreste;

b) bonifica;

c) usi civici;

d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;

e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;

f) urbanistica;

f) urbanistica;

g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;

h) miniere, cave, torbiere, saline;

i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;

l) pesca e caccia;

m) pubblica beneficenza ed opere pie;

n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;

o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;

p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;

q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;

r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;

s) espropriazione per pubblica utilità

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(12)

Evoluzione della normativa Evoluzione della normativa

in chiave geologica in chiave geologica

Regio Decreto 10 gennaio 1907

• Pone fine alla legislazione ottocentesca, durante la quale la sicurezza delle costruzioni era garantita dal rispetto di regole tecniche conosciute, senza l’obbligo di verifiche numeriche.

• I progetti dovevano essere accompagnati da calcoli statici, che dimostravano il raggiungimento della sicurezza della costruzione dimostravano il raggiungimento della sicurezza della costruzione nel rispetto delle tensioni ammissibili.

• I livelli tensionali dovevano essere rispettati dai componenti strutturali.

• Grande innovazione: le caratteristiche dei materiali dovevano essere individuate attraverso prove sperimentali (c.a.)

Nessuna verifica veniva richiesta sui terreni di fondazione

(13)

Regio Decreto n. 2229 del 16 novembre 1939

(Vittorio Emanuele III)

Norme proposte del C.N.R., approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - “Norme per l’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato”.

Superava il disordine normativo del periodo della 1 guerra mondiale e del

Evoluzione della normativa in Evoluzione della normativa in

chiave geologica chiave geologica

Superava il disordine normativo del periodo della 1 guerra mondiale e del suo dopoguerra, nel quale si erano succedute modifiche e circolari spesso contraddittorie.

La norma attuava in maniera rigorosa le aspettative del precedente decreto del 1907 ed è stata alla base della ricostruzione del dopoguerra e delle grandi opere degli anni 60 – 70.

Innovazione: i progetti con materiali e tecniche innovative (ad es. il cemento armato precompresso) dovevano essere approvati dal Consiglio Sup.

LL.PP.

Per rispondere alle nuove esigenze progettuali, la norma è stata integrata da circolari e pareri successivi.

Nessuna verifica veniva richiesta sui terreni di fondazione.

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1968: Terremoto della Valle del Belice

imput verso una nuova normativa su base sismica

L. 1086 del 5 novembre 1971

Evoluzione della normativa in Evoluzione della normativa in

chiave geologica chiave geologica

La norma, nella sua prima stesura più prestazionale che prescrittiva, era fortemente innovativa: oltre ai metodi elastici, veniva introdotta la possibilità di utilizzare il calcolo a rottura;

le caratteristiche dei materiali dovevano derivare da insiemi statistici di misure fisiche.

Per la norma si prevedeva un aggiornamento biennale, che ebbe come

conseguenza un aggiornamento normativo disordinato, con testi

prescrittivi spesso contraddittori.

(15)

L. 64 del 2 febbraio 1974

Per la prima volta sono codificati i carichi ed i sovraccarichi sulle costruzioni.

Vengono introdotte le norme per le costruzioni nei territori dichiarati sismici.

Evoluzione della normativa in Evoluzione della normativa in

chiave geologica chiave geologica

territori dichiarati sismici.

Per la prima volta tra gli elaborati a corredo dei progetti compare la “Relazione geologica”

15

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Specifiche norme relative alle indagini sui terreni D.M. 21 gennaio 1981

Evoluzione della normativa in Evoluzione della normativa in

chiave geologica chiave geologica

D.M. 21 gennaio 1981 D.M. 11 marzo 1988

“Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e

sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle

scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la

progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere

(17)

Il sovrapporsi negli anni di leggi e decreti fa perdere a tutto l’impalcato normativo il significato di “essenzialità” della norma.

Si avverte l’esigenza di un radicale aggiornamento del quadro normativo.

Crollo nella scuola di San Giuliano, dove trovano la morte 27 bambini ed una maestra. Ottobre 2002.

Evoluzione della normativa in Evoluzione della normativa in

chiave geologica chiave geologica

O.P.C.M. n.3274 del 20 marzo 2003

Viene emanata una Ordinanza della Protezione Civile per la sicurezza delle costruzioni in zona sismica:

“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.”

Prevedeva un periodo transitorio di 18 mesi, in cui era possibile utilizzare le norme precedenti. Doveva entrare in vigore l’8 novembre 2004, ma fu prorogata più volte sino al 23 ottobre 2005. Non è mai entrata in

vigore.

17

(18)

Il Ministro Lunardi nomina una commissione per la redazione di un testo unico, che abbia caratteristiche di “coerenza, chiarezza, univocità e sinteticità”, improntato ad un moderno utilizzo di normazione prestazionale, piuttosto che prescrittiva;

D.M. 14 settembre 2005 – N.T.C. 2005 Ministero Infrastrutture e Trasporti

Evoluzione della normativa in Evoluzione della normativa in

chiave geologica chiave geologica

ha l’obiettivo di identificare in modo chiaro i livelli di sicurezza e le prestazioni delle costruzioni e delinea un nuovo indirizzo metodologico basato sulla progettazione prestazionale.

In sintesi: le prestazioni e la sicurezza di un opera non sono più garantite dalle autorizzazioni degli Organismi dello Stato, bensì esse vanno predefinite di volta in volta in funzione:

-del contenuto delle prestazioni tecniche attese;

(19)

D.M. 14 settembre 2005

Unifica le norme relative al comportamento ed alla resistenza dei materiali e delle strutture, con quelle relative alla definizione delle azioni e dei loro effetti sulle strutture.

Per tutti i componenti che partecipano alla sicurezza della costruzione, compreso il terreno di fondazione, devono valere le stesse regole di valutazione della sicurezza secondo principi unici.

Evoluzione della normativa in Evoluzione della normativa in

chiave geologica chiave geologica

valutazione della sicurezza secondo principi unici.

Aspetto innovativo in chiave geologica:

Aspetto innovativo in chiave geologica:

il terreno è elemento strutturale.

il terreno è elemento strutturale.

Il progetto di costruzione ed i relativi calcoli si svilupperanno sui risultati delle indagini preventive effettuate sui terreni.

La verifica della sicurezza dell’opera andrà sviluppata sulla base della identificazione dei materiali e dei terreni acquisita nel corso dell’esecuzione dell’opera.

19

(20)

La norma si sviluppa in 11 capitoli.

Di specifico interesse per i Geologi:

Evoluzione della normativa in Evoluzione della normativa in

chiave geologica chiave geologica

D.M. 14 settembre 2005

Di specifico interesse per i Geologi:

- Cap. 3 “Azioni ambientali e naturali”; (RSL);

- Cap. 7 “Norme per le opere interagenti con i terreni e

con le rocce, per gli interventi nei terreni e per la

sicurezza dei pendii”.

(21)

La nuova Normativa introdotta La nuova Normativa introdotta

dal D.M. 14 settembre 2005 dal D.M. 14 settembre 2005

D.M. 14 Settembre 2005

CODICI INTERNAZIONALI

Eurocodici approvati dal Comitato Europeo di Normazione in forma di Euro

LETTERATURA TECNICA CONSOLIDATA

Commentari del Consiglio Superiore dei LL.PP. Del

O.P.C.M. 20-03-2003 N.3274 e s.m.i.

O.P.C.M. 28-04-2006 Normazione in forma di Euro

Norma (EN)

Manuale dell’American Concrete Institut ACI Manual of Concrete Practice”

Altri codici di riconosciuto livello

internazionale Manuali dell’American

Society of Civil Engineers (ASCE)

Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Superiore dei LL.PP. Del Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti

Istruzioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche

(C.N.R.)

O.P.C.M. 28-04-2006 N.3519

Linee Guida Beni Culturali

21

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Evoluzione della normativa in Evoluzione della normativa in

chiave geologica chiave geologica

D.M. 14 gennaio 2008

Norme tecniche per le costruzioni

N.T.C.

N.T.C. 2008 2008

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D.M. 14 gennaio 2008 D.M. 14 gennaio 2008

Norme tecniche per le costruzioni Norme tecniche per le costruzioni

• Con l’entrata in vigore delle NTC 2008 si chiude, almeno teoricamente, una stagione di riforme iniziata con :

- O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi - O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”

- Testo Unitario D.M.14/09/2005 di fatto mai entrato in vigore per difficoltà operative.

23

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D.M. 14 gennaio 2008 D.M. 14 gennaio 2008

Norme tecniche per le costruzioni Norme tecniche per le costruzioni

1. definiscono le regole da seguire per la progettazione, esecuzione, collaudo e manutenzione delle costruzioni, sia in zona sismica che in zona non sismica.

2. definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni e le prestazioni richieste in termini di resistenza meccanica e stabilità, anche in in termini di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità.

3. forniscono i criteri generali di sicurezza.

4. precisano le azioni che devono essere utilizzate nel

progetto, cioè i carichi sulle costruzioni.

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D.M. 14 gennaio 2008 D.M. 14 gennaio 2008

Norme tecniche per le costruzioni Norme tecniche per le costruzioni

• Un anno dopo la pubblicazione del D.M., il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici emette la Circolare n.

617 del 2.02.2009, (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2009 – Suppl. Ordinario n. 27) : “Istruzioni per l’applicazione delle NTC di cui al D.M. 14 gennaio 2008”

• Il Ministro, nell’introduzione alla Circolare, definisce le NTC 2008 :

“la più avanzata espressione normativa a tutela della pubblica incolumità nel

settore delle costruzioni”.

25

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Leggi istitutive della Leggi istitutive della professione di Geologo professione di Geologo

La professione di geologo nasce con la Legge n. 112 del 3 febbraio 1963.

Legge n. 112 del 3 febbraio 1963.

(Regolamento di esecuzione della legge: D.P.R. 18.11.1965 n. 1403)

(27)

Leggi istitutive della Leggi istitutive della professione di Geologo professione di Geologo

Legge n. 112 del 3 febbraio 1963 e s.m.i.

Obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo per l’esercizio della professione di Geologo

Oggetto della professione (art. 3):

- esecuzione di rilevamenti e studi geologici, anche attinenti al catasto - esecuzione di rilevamenti e studi geologici, anche attinenti al catasto

minerario, fotogeologia, cartografia geologica;

- rilevazioni e consulenze geologiche che riguardano il suolo ed il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti, ferrovie, edifici;

- le indagini geologiche relative alla geomorfologia applicata, come

sistemazioni dei versanti vallivi, frane, valanghe, sistemazioni costiere, erosioni del suolo;

- le indagini geologiche relative alle acque superficiali e sotterranee;

- le indagini geologiche relative alla prospezione e alla ricerca dei giacimenti minerari, ivi compresi i giacimenti di idrocarburi e di acque minerali e ciò anche in sottofondo marino;

- le indagini geologiche relative ai materiali naturali da costruzione ed alla loro estrazione;

- le indagini geologiche anche nel campo agrario;

- le indagini geologiche connesse con l’arte militare ed altre affini;

- le ricerche di carattere paleontologico, petrografico, mineralogico relative ai

commi precedenti. 27

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Leggi istitutive della Leggi istitutive della professione di Geologo professione di Geologo

Legge n. 112 del 3 febbraio 1963 e s.m.i.

Albo ed Elenco Speciale (art. 2)

Per l’esercizio della professione di geologo è obbligatoria l’iscrizione Per l’esercizio della professione di geologo è obbligatoria l’iscrizione nell’Albo.

L’iscrizione non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli Ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono, l’esercizio della libera professione. Essi sono a loro richiesta iscritti in uno speciale elenco.

I pubblici impiegati ai quali sia consentito l’esercizio della libera

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Leggi istitutive della Leggi istitutive della professione di Geologo professione di Geologo

Legge n. 112 del 3 febbraio 1963 e s.m.i.

Compiti dell’Ordine Professionale (art. 9)

-

cura l’osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

- cura la tenuta dell’Albo e dell’Elenco Speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni; - vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le cancellazioni; - vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell’esercizio abusivo della professione;

- adotta i provvedimenti disciplinari;

- provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari;

- provvede all’amministrazione dei beni di pertinenza dell’Ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

- stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell’Ordine, con deliberazione da approvarsi dal Ministero di Grazia e Giustizia (Consiglio Nazionale Geologi), la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti all’Albo o nell’Elenco Speciale, nonché l’ammontare della tassa d’iscrizione, della tassa per il rilascio di certificati e

pareri sulla liquidazione degli onorari.

29

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Leggi istitutive della Leggi istitutive della professione di Geologo professione di Geologo

Dispositivi di legge successivi alla L. 112/63

L. n. 616 del 25 luglio 1966 (norme integrative) D.P.R. n. 981 del 3 novembre 1982 (esami di Stato) D.P.R. n. 399 del 17 aprile 1985 (esami di Stato) D.P.R. n. 399 del 17 aprile 1985 (esami di Stato)

L. n. 339 del 12 novembre 1990 (decentramento dell’Ordine Nazionale)

D.M. 12 aprile 1991 (istituzione dei Consigli degli Ordini

Regionali

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Testi allegati alla lezione 1

1. Costituzione italiana

Fonte: Http://www.governo.it/Governo/Costituzione/CostituzioneRepubblicaItaliana.pdf NOME FILE: CostituzioneRepubblicaItaliana.pdf

2. Statuto Regione Siciliana

Fonte: http://www.ars.sicilia.it/home/Statuto.pdf NOME FILE: Statuto_REGIONE_SICILIA

3. D.P.R. n. 328 del 05/06/2001 3. D.P.R. n. 328 del 05/06/2001

Fonte: Consiglio Nazionale Geologi NOME FILE: DPR 5 giugno 2001 n. 328.pdf

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