• Non ci sono risultati.

Il contratto di assicurazione sulla vita

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Il contratto di assicurazione sulla vita"

Copied!
36
0
0

Testo completo

(1)

Profili giuridici della polizza vita come strumento di protezione del patrimonio

e di pianificazione successoria

Avv. Silvia Colombo

(2)

La natura delle polizze linked: evoluzione

normativa e giurisprudenziale.

(3)

«L'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i termini convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana»

È noto come nel contesto economico sociale del 1942 il contratto di assicurazione sulla vita fosse un contratto a prestazioni fisse, caratterizzato dalla certezza della prestazione dell’assicuratore sotto il duplice profilo dell’an e del quantum, con evidente assolvimento di una prestazione di sicurezza e garanzia a favore dell’assicurato.

Il contratto di assicurazione sulla vita

(4)

• D.lgs. n. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni Private, art. 2 – Classificazione dei rami vita

I. Le assicurazioni sulla durata della vita umana II. Le assicurazioni di nuzialità e natalità

III. Le assicurazioni di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento

IV. L’assicurazione malattia e l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità

V. Le operazioni di capitalizzazione

VI. Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso morte, in caso vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa

Polizze linked: iter normativo

(5)

L. n. 262/2005 - Legge Risparmio (attuata dal Decreto Pinza)

• Art. 1, c.1, lett. w-bis) TUF: definisce i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione

• Art. 25-bis del TUF: estende le regole di condotta di cui agli artt. 21 e 23 del TUF “alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione” e attribuisce alla Consob poteri di vigilanza regolamentare, informativa ed ispettiva sulle imprese di assicurazione.

• Elimina l’esenzione dall’obbligo di prospetto e dagli altri obblighi informativi, prevista dall’art. 100, c.1, lett. f) del TUF.

• Modifica l’art. 30, comma 9, del TUF in materia di offerta fuori sede ai sensi del quale “Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di

Polizze linked: iter normativo

(6)

Regolamento Intermediari, Delibera Consob n. 16190/2007

• in vigore, con riferimento alle norme sui prodotti finanziari assicurativi, dal 1° luglio 2007

• in attuazione dell’art. 25-bis del TUF, estende all’attività di intermediazione svolta da intermediari abilitati (SAIA) e da imprese di assicurazione, alcune regole di condotta già previste per lo svolgimento dei servizi di investimento (norme in materia di conflitti di interessi, quelle aventi ad oggetto gli obblighi informativi e le disposizioni relative alla valutazione di adeguatezza)

Comunicazione Consob sui prodotti illiquidi del 2 marzo 2009 Regolamento Emittenti, Delibera Consob n. 11971/1999

• modificato con riferimento alle norme sui prodotti finanziari assicurativi, con le Delibere nn. 15915/2007 (che introduce nel Titolo I il Capo IV dedicato a tali prodotti) e 16840/2009 (che modifica lo schema dei prospetti d’offerta)

Polizze linked: iter normativo

(7)

La posizione delle vigilanze

(8)

Consob

(9)

Ivass

(10)

I SERVIZI E LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO:

a) negoziazione per conto proprio;

b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;

c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

d) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

e) gestione di portafogli;

f) ricezione e trasmissione di ordini;

g) consulenza in materia di investimenti;

h) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

Oggetto: STRUMENTI FINANZIARI (puntualmente individuati nel TUF in una lista che comprende i valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario, le quote di OICR, i contratti di opzione, future, swap, gli strumenti derivati, i contratti finanziari differenziali ma NON le polizze vita)

I servizi e le attività di investimento nel TUF

(11)

PRODOTTI FINANZIARI «gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria» esclusi i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari

Strumenti finanziari e prodotti finanziari sono in un rapporto di genere e specie: gli strumenti finanziari infatti appartengono al genere prodotti finanziari, ma non li esauriscono.

PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE: «le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252»

I prodotti finanziari

(12)

PRODOTTI ASSICURATIVI SERVIZI DI INVESTIMENTO Riserve tecniche di proprietà della compagnia

artt. 38 e 41 CAP

Attivi di proprietà del cliente: separazione patrimoniale art. 22 TUF

Nessun diritto del contraente di impartire istruzioni vincolanti al gestore

art. 42 CAP

Diritto del cliente di impartire istruzioni vincolanti al gestore (gestione di portafogli)

art. 24 TUF Assunzione in capo alla compagnia del rischio

demografico: scopo previdenziale vs scopo di risparmio

Assenza di rischio demografico

Modalità di versamento del premio:

- premio unico vs premi ricorrenti

- premio in denaro vs premio in forma diversa

La forma tipica è il piano di accumulo (versamenti ricorrenti – Tribunale di Parma)

Prestazione dell’assicuratore: pagamento di un capitale o di una rendita (art. 1882 c.c.) vs altre forme di pagamento

Possibilità di erogare una prestazione “in natura”

Polizze linked e servizi di investimento

(13)

Il dibattito giurisprudenziale sulla natura giuridica delle polizze di ramo III ha preso avvio, in Italia, a partire dal 2001 e si divide in due momenti temporali:

-

Pronunce intervenute dal 2001 al 2006

-

Pronunce successive al 2007

Tale partizione deriva dagli interventi normativi a cavallo tra il 2005 e il 2006 (ad opera della Legge sul Risparmio e del Decreto Pinza) in riforma della disciplina relativa all’offerta ed alla distribuzione di prodotti linked (con l’introduzione nel TUF dell’art. 25-bis e della nozione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione)

Il dibattitto giurisprudenziale

(14)

Con le modifiche normative del 2005-2006 il legislatore ha riformato la disciplina relativa all’offerta e alla distribuzione di prodotti linked

: ciò ha portato a riflessioni sulla portata innovativa piuttosto che ricognitiva di tale novella legislativa

la nuova disciplina ha una portata ricognitiva: di conseguenza la distribuzione di polizze linked, anche prima dell’entrata in vigore delle novità legislative, è soggetta alla disciplina del TUF e del Regolamento Intermediari

la nuova disciplina ha una portata innovativa: anteriormente alla riforma i 3 orientamenti contratti unit ed index linked sono da considerarsi prima di tutto prodotti

assicurativi e, quindi, soggetti solo alla disciplina di settore (assicurativa)

natura mista dei contratti linked: andrà verificata, volta per volta, la prevalenza dell’aspetto previdenziale o di quello finanziario per stabilire la disciplina

applicabile

La seconda fase (a partire dal 2007)

(15)

Riqualificazione dei prodotti assicurativi

finanziari ed effetti sulla protezione.

(16)

L’art.1923 c.c.

“Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione all'imputazione e alla riduzione delle donazioni”

IMPIGNORABILITÀ ED INSEQUESTRABILITÀ sono conseguenza di una scelta operata dal legislatore, che mira ad evitare che il processo di raccolta dei risparmi assicurativi possa essere turbato da azioni esecutive di terzi creditori, anche per il rilievo costituzionale riconosciuto alle finalità di previdenza e risparmio.

In caso di premorienza, il privilegio si estende anche ad eredi e aventi causa del contraente o del beneficiario.

(17)

L’applicabilità del 1923 c.c., comma 2

«Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione all'imputazione e alla riduzione delle donazioni»

Prestazione

Impignorabilità insequestrabilità

Premi

Revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori

Collazione, imputazione e riduzione delle donazioni.

(a tutela delle ragioni dei creditori e degli eredi del contraente per il caso di designazione beneficiaria operata a titolo di liberalità che comporti lesione dei loro diritti)

(18)

L’azione revocatoria

Revocatoria Ordinaria – Art. 2901 c.c.

Il creditore […] può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

1. che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento;

2. che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Prescrizione: 5 anni dalla data dell’atto che si intende revocare.

Revocatoria Fallimentare – Art. 66 L.F.

Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le regole del codice civile [c.

2901 ss.]

Prescrizione:

3 anni dalla data di dichiarazione del fallimento e comunque

5 anni dalla data dell’atto che si intende revocare.

(19)

L’azione revocatoria

Ordinaria Fallimentare

Applicabile nei confronti di qualsiasi debitore Applicabile solo in caso di fallimento, nei confronti di un imprenditore

Richiedibile indipendentemente dallo stato d’insolvenza ma solo in caso di atto

pregiudizievole

Necessità dello stato di insolvenza dell’agente in un periodo compreso tra 6 mesi e 2 anni Revocazione degli atti a titolo gratuito solo se

viene provata la malafede o il dolo del debitore

Automatica revocazione degli atti a titolo gratuito

Prescrizione in 5 anni Duplice prescrizione 5 anni + 3 anni

(20)

Collazione: art. 737 c.c.

Presupposti:

• che vi siano più eredi;

• che almeno uno di loro sia stato beneficiato dal de cuius con una donazione;

• che non vi sia nella legge, o non sta stata fatta dal de cuius, dispensa della donazione dalla collazione.

Effetto: tutti i beni donati agli eredi collatizi vanno ricondotti nella massa dei beni comuni, per poi procedersi alla divisione in proporzione delle rispettive quote legittime o testamentarie.

Soggetti tenuti alla collazione:

• coloro che rivestono la qualità di figlio, di discendente, o di coniuge;

• che abbiano ricevuto donazioni o assegnazioni soggette a collazione;

• che assumano la qualità di erede (la rinuncia alla qualità di erede costituisce l’unica maniera di sottrarsi alla collazione).

Forme per effettuare la collazione:

• conferimento per imputazione: forma tipica, consiste nel versare nella massa ereditaria l’equivalente in denaro del bene oggetto di collazione

(21)

Imputazione e Riduzione delle donazioni

Imputazione – Art. 564 c.c.

Ben diversa dall’imputazione quale modo di conferimento della collazione è l’imputazione ex se che prevede che chi voglia agire in riduzione debba prima imputare alla propria quota di legittima quanto ricevuto per donazione o per legato.

Riduzione delle Donazioni – Art. 555 c.c.

Le donazioni il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima (prescrizione: 10 anni).

La riduzione tende a reintegrare la quota minima spettante all’erede legittimario (quella che comunemente chiamiamo la legittima) (che si calcola, in virtù dell’art. 556 c.c., sommando al relictum tutto ciò che sia stato donato dal de cuius, sia ad estranei che ad eredi, senza alcuna possibilità di dispensare i donatari da tale riunione fittizia).

(22)

Collazione e Riduzione delle donazioni: differenze

Soggetti:

• Collazione: il donatum va conferito solo dagli eredi collatizi

• Riduzione: qualunque donatario, ancorchè estraneo e non erede Oggetto:

• Collazione: tutte le donazioni, ancorché vecchissime

• Riduzione: colpisce le donazioni che – cominciando dall’ultima in ordine di tempo – siano necessarie per ricostituire il valore della quota di riserva.

Portata pratica degli effetti:

• Collazione: consente sempre al donatario di ritenere i beni donati e lascia comunque salvi i diritti del terzo, che sia divenuto nel frattempo creditore ipotecario, oppure acquirente del bene donato

• Riduzione: consente solo eccezionalmente al donatario di ritenere l’immobile (e precisamente, in base all’art. 560 c.c., nel caso di eccedenza minore di un quarto della disponibile), e non fa salvi i diritti dei terzi che nel frattempo siano divenuti acquirenti, creditori ipotecari, o affittuari del bene immobile donato (l’immobile oggetto di riduzione deve essere restituito libero da pesi di qualunque genere e può essere richiesto – previa escussione del patrimonio del donatario - anche al terzo acquirente il cui acquisto diverrà

(23)

Cassazione Civile (n. 8676/2000)

“Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario che, ai sensi dell'art. 1923 c.c., non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare e che si sottraggono al fallimento, sono unicamente quelle che costituiscono la indennità nella quale si traduce la prestazione finale dell'assicuratore, realizzandosi solo in tal modo la funzione di previdenza e di risparmio del contratto. Nell'ipotesi, viceversa, del riscatto non si raggiunge il fine previdenziale, per cui viene meno la ragione di escludere dall'attivo fallimentare l'importo del corrispondente valore”

La sottrazione al fallimento della prestazione assicurativa

(24)

Cassazione Civile Sezioni Unite (n. 8271/2008)

“In tema di contratto di assicurazione sulla vita, alla dichiarazione di fallimento del beneficiario non consegue lo scioglimento del contratto, né il curatore - al pari di quanto previsto per le "somme dovute", di regola già impignorabili secondo l'art. 1923 c.c. - può agire contro il terzo assicuratore per ottenere il valore di riscatto della relativa polizza stipulata dal fallito quand'era in bonis, non rientrando tale cespite tra i beni compresi nell'attivo fallimentare ai sensi dell'art. 46, comma 1 n. 5, l. fall., considerata la funzione previdenziale riconoscibile al predetto contratto”

Art. 46, n. 5, l. fall. “Non sono compresi nel fallimento … le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge”

La sottrazione al fallimento della prestazione assicurativa

(25)

La legge fallimentare

Funzione previdenziale del contratto di assicurazione sulla vita

Impignorabilità

Impossibilità di acquisire il premio all’attivo fallimentare

Qualora, tuttavia, una polizza linked sia riqualificata quale prodotto finanziario e perda, specularmente, lo scopo previdenziale tipico del contratto di assicurazione sulla vita, la giurisprudenza di merito ha affermato la pignorabilità della polizza stessa e la conseguente non opponibilità al fallimento

(26)

L’Evoluzione Giurisprudenziale

La tutela prevista dalla norma dell’art. 1923, comma 1, c.c. è certamente applicabile al contratto di assicurazione sulla vita “tradizionale”.

Rimane aperta la possibilità di giungere a diversa conclusione con riferimento a contratti con caratteristiche tali da farli ritenere stipulati per finalità di risparmio o investimento: la giurisprudenza di merito risulta ancora priva di unità interpretativa della fattispecie.

Ci si trova, infatti, al cospetto di un gruppo di decisioni più risalenti, pronunciatosi in senso favorevole all’applicabilità del regime di tutela.

A tale orientamento se ne contrappone un secondo che, diversamente, propende in favore della pignorabilità e sequestrabilità delle somme derivanti dalle polizze linked.

(27)

Il filone favorevole al regime di tutela

Il filone di giurisprudenza favorevole all’applicazione del regime di tutela si basa sulla convinzione che la finalità di investimento-risparmio perseguita dal contratto non sarebbe di per sé idonea ad elidere del tutto la funzione previdenziale della polizza di assicurazione sulla vita.

In particolare, i Tribunali di Bologna (2001), Monza, sez. dist. Desio (2006), e Cassino (2010), pur constatando la presenza di una componente finanziaria nelle polizze sottoposte a giudizio, hanno ritenuto che, trattandosi di forme contrattuali comunque assicurative, dovesse trovare piena applicazione il regime codicistico di tutela di cui all’art. 1923 c.c..

Di particolare interesse la pronuncia di Cassino, in quanto successiva all’orientamento assunto dalle Sezioni Unite nel 2008.

(28)

Caso: Opposizione all’esecuzione

Pronuncia: Si ritiene fondato uno dei motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c., laddove l’opponente ha invocato a proprio favore il disposto di cui all’art. 1923 c.c. onde escludere la pignorabilità delle polizze unit linked da lui sottoscritte ed oggetto di causa.

“Se pur la previsione del diritto di riscatto potrebbe far ritenere ad un certo punto la polizza sganciata dalla funzione previdenziale, sino a quando la prestazione dell’assicuratore resti comunque ancorata ad un evento attinente alla vita umana, con in più la previsione del premio di maggiorazione per decesso all’età dell’assicurato, la finalità di risparmio non può valere a snaturare il contratto di assicurazione”

Tribunale di Monza, sez. dist. Desio, 17 gennaio 2006

(29)

Tribunale di Cassino, 13 dicembre 2010

Caso: Natura delle polizze index linked.

Pronuncia: “La Suprema Corte […] ha riconosciuto una connotazione pensionistica alle polizze assicurative sulla vita collegate a valori mobiliari a ciò per un duplice, pienamente condivisibile, ordine di ragioni: (a) perché, anche in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata, deve oggi sempre ritenersi prevalente il valore della previdenza; (b) perché la polizza sulla vita, pur avendo, di fatto, assunto una “nuova dimensione” resta […] maggiormente affine agli istituti di previdenza elaborati dalle assicurazioni sociali.

Quanto detto trova, del resto, piena conferma in quella che è la natura giuridica del contratto index linked, infatti, sono polizze vita e, pertanto, sono soggette alla disciplina giuridica di questo tipo di prodotto anche se hanno una connotazione finanziaria e prevedono un elemento di rischio (l’andamento dell’indice)”

(30)

Il filone contrario al regime di tutela

Negli ultimi anni sono intervenute alcune pronunce che hanno riconosciuto il carattere residuale della prestazione contrattuale connessa alla neutralizzazione del rischio demografico, conseguentemente valorizzando la natura prevalentemente finanziaria dei contratti linked oggetto di controversia con conseguente inapplicabilità delle tutele previste dall’art. 1923, comma 1, c.c.

(31)

Tribunale di Parma, 13 settembre 2010

Caso: Opposizione all’esecuzione.

Pronuncia: “le polizze index linked sono assoggettabili a pignoramento non potendosi applicare alle medesime l'eccezione di cui all'art. 1923 c.c. in quanto la causa giuridica di tali polizze non è assicurativa, di garanzia, ma trattasi, in maniera prevalente, di prodotti finanziari a tutti gli effetti che possono essere riscattati in qualsiasi momento e nulla garantiscono per l'assicurato, nemmeno il recupero del valore investito, contrariamente a quanto si verifica per le polizze vita tradizionali”

Le polizze di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario rientrano nella sfera delle nuove forme di investimento e tali prodotti assolvono più funzioni di investimento finanziario di capitali che alla funzione di tutela previdenziale.

(32)

Caso: Opponibilità al fallimento.

Pronuncia: Inapplicabilità dell’art. 1923 c.c. per due polizze linked

In entrambe le fattispecie il rischio demografico è assente, se non limitatamente al caso di esistenza in vita alla scadenza nel secondo contratto [...] I suddetti contratti non possono dunque essere qualificati contratti assicurativi puri, in base ai principi fondamentali in materia di assicurazione

Sottoposizione dei prodotti finanziari assicurativi acquistati da parte del fallito in bonis alla disciplina fallimentare (scioglimento del contratto e concorso formale dei creditori)

La società assicurativa condannata a pagare il c.d. "valore di riscatto" della polizza al fallimento del soggetto assicurato

Tribunale di Cagliari, 2 novembre 2010

(33)

Il Tribunale ha ritenuto non applicabile l’art. 1923 c.c. a due polizze: una ramo I ed una di ramo III.

Caso: Opposizione all’esecuzione.

Pronuncia: “Ma se è pur vero che quei contatti risultano essere stati connotati da una funzione previdenziale, essendo prevista – secondo lo schema del contratto di assicurazione – una prestazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro a favore della signora … in caso di morte della stessa, tale funzione risulta avere una posizione secondaria rispetto alla funzione di investimento di denaro con essa attuato. Basta al riguardo considerare che […] nella proposta […] viene contrassegnato nelle “Informazioni sulle aspettative in relazione al presente contratto” quale “obiettivo di investimento” quello costituito dal “risparmio/investimento” […]”

Il Tribunale trae tali conclusioni esaminando: le modalità di rappresentazione del prodotto, il suo collegamento con il conto corrente della cliente, l’esistenza di un nesso forte tra prestazione ed

Tribunale di Milano, 1 luglio 2014

(34)

Rischio demografico: occorre che il contratto attribuisca ad un evento futuro ed incerto, attinente alla vita umana, l’idoneità ad incidere sulla esigibilità/determinazione della prestazione dell’assicuratore.

La sussistenza del rischio demografico, tuttavia, per alcuni giudici non è sufficiente a connotare in termini previdenziali il contratto.

E’ infatti ulteriormente necessario che gravi sull’assicuratore anche il c.d. rischio di investimento, ossia che la prestazione sia esigibile/determinabile unicamente in ragione dell’evento della vita contemplato e quindi prescinda – fatta salva l’eventuale rivalutazione annuale delle somme assicurate – dall’andamento dell’impiego delle risorse acquistate sotto forma di premi.

Cos’è la funzione previdenziale?

(35)

Caso: Sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, di tre polizze assicurative sulla vita, disposto con riferimento al reato di cui all'art. 81 c.p., e all’art. 3 del d.lgs. n. 74/2000 (reato continuato, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)

Pronuncia: “…deve pertanto, ancora una volta, affermarsi il principio secondo il quale la misura cautelare reale del sequestro preventivo può essere applicata anche alle polizze assicurative sulla vita, a nulla rilevando, a tal fine, il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare, di cui all'art. 1923 c.c.”

Precedenti

Cassazione Penale sez. II n. 16658/2007: “il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare (art. 1923 c.c.), attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale”

Cassazione Penale sez. VI n. 12838/2012: “quanto disposto dall'art. 1923 c.c. riguarda i rapporti civilistici, come confermato anche dalla giurisprudenza civile (SS. UU. Civili n. 8271/2008)”

Cassazione Penale sez. III 8 aprile 2014

(36)

Riferimenti

Documenti correlati

In caso di decesso dell0Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento ai Beneficiari di un importo pari al Controvalore delle Quote

Ad esempio una cedente può trovare uno o più riassicuratori disposti ad accettare un trattato con il quale saranno riassicurati tutti i rischi sottoscritti in Italia

Il capitale liquidabile – al lordo delle imposte di legge - in caso di riscatto totale è pari al controvalore delle quote dei Fondi Esterni attribuite al Contratto alla data

In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del Contratto, Poste Vita corrisponde al Beneficiario un importo almeno pari al Premio Investito nella Gestione Separata

In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del Contratto, Poste Vita corrisponde al Beneficiario un importo almeno pari al Premio Investito nella Gestione Separata

Tariffa 122A – DIP AGGIUNTIVO IBIP (mod. 8198VIT_DAI_03/2022) Pagina 2 di 6 - Take Value: nel caso in cui il controvalore delle quote di un qualsiasi fondo (esclusa

La presente Polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita, denominata RISPAV, alle quali la Società riconosce una rivalutazione annua delle

Il Contratto prevede che Poste Vita effettui degli switch automatici graduali (c.d. Servizio di Riallocazione Graduale) dalla Combinazione Predefinita di Partenza (costituita al