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IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE LE ASSICURAZIONI SULLA VITA

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Il contratto di assicurazione – pag. 1

IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il Legislatore italiano tratta delle Assicurazioni all’articolo 1882 del Codice Civile. L’articolo recita:

“L’assicurazione è il contratto con il quale l’Assicuratore, verso pagamento di un premio si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”.

Il Legislatore, come chiaramente emerge dall’articolo 1882 C.C., non dà una definizione di cos’è l’assicurazione - che dirò più avanti - ma si limita a collocarla tra i “contratti” in genere, delineando quindi due tipi di assicurazione: DANNI - il primo comma - VITA - il secondo.

La Dottrina, a sua volta, suddivide le assicurazioni in:

- assicurazione delle persone;

- assicurazione dei beni;

- assicurazione della responsabilità;

- assicurazione della emergenza.

Gli studiosi hanno poi, ulteriormente, cercato di scendere nei due commi dell’articolo 1882 C.C. per rendere più visibili e più cata- logabili le due aree: danni e vita.

Né va dimenticata la diversa catalogazione legislativa che di- vide le assicurazioni classificando i rischi danni in diciotto rami:

legge 295 - 10/6/1978 e successive modificazioni.

Per praticità del nostro lavoro e per non digredire a dismisura dal tema del corso, terrò, per base la suddivisione delle assicura- zioni in:

- assicurazione danni;

- assicurazione vita.

L’assicurazione (tutte ed anche l’assicurazione danni), dice il Legislatore, è innanzitutto un “contratto”, regolato quindi dal Codice Civile, dalla Legislazione vigente e non ultima quella Comunitaria alle quali le parti si devono attenere.

Il contratto di assicurazione – pag. 2

Normativa base quindi l’articolo 1321 Codice Civile: “il con- tratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estin- guere tra loro un rapporto giuridico.”

Per essere “contratto” l’assicurazione danni ha quindi norma- tive comuni a tutti i contratti: Libro IV delle Obbligazioni - Titolo II dei contratti in generale - Titolo III dei singoli contratti.

Per essere contratto di assicurazione ha poi normative ed elementi strutturali propri: cap. XX delle Assicurazioni del Libro IV.

I cinquanta articoli del citato capitolo XX dal n. 1882 al 1932 sono posti dal Legislatore in funzione del rischio e del suo corrispet- tivo, mentre per quanto riguarda: il consenso, l’oggetto, la causa del contratto, i requisiti delle parti, la risoluzione, la proroga ..., ci si deve riferire a quanto il Legislatore ha disposto per i contratti in ge- nere.

Il contratto di assicurazione ha poi “termini” propri: ne elen- chiamo alcuni:

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto d’assicurazione;

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l’assicurazione;

POLIZZA: il documento che prova l’assicurazione;

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente / Assicurato è, in so- stanza, il “prezzo” dell’assicurazione;

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivare;

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.

Delineata così l’assicurazione nelle sue divisioni e/o classifica- zioni e nel suo essere “contratto”, torno al citato articolo 1882 per dare dell’assicurazione una moderna definizione.

Il Legislatore - abbiamo visto - non ha definito cos’è l’assicurazione. Ha solo diviso il contratto in due fattispecie: “rivalere l’assicurato del danno ...” (DANNI) - “pagare un capitale ...”

(VITA).

Per una definizione dell’assicurazione, ricercandola negli ele- menti strutturali propri del contratto assicurativo, corro il pericolo di perdermi nei molteplici tentativi teoretici, dottrinari ed interpretativi

Il contratto di assicurazione – pag. 3

su singoli aspetti: l’oggetto del contratto, il rischio, la garanzia, il premio, il sinistro ... ecc.

Metodo dottrinario defaticante e non certo in linea con il tema che tratteremo.

Per non lasciarVi senza una definizione delle assicurazioni ho scelto un ordine comparativo - deduttivo se volete - recuperando quello che è il “fondamento” delle assicurazioni.

E’ fuori dubbio che all’origine dell’assicurazione sta un ele- mento umano: la necessità di provvedere anticipatamente ad un eventuale temuto bisogno futuro, che nell’uomo prende aspetto e consistenza di bisogno presente.

Per meglio dire: esiste un bisogno dell’uomo di sottrarsi in an- ticipo alle incertezze del futuro.

Bisogno di sicurezza che nella “scala” del sociologo Abraham Maslow sta al secondo gradino (il primo è quello della sopravvi- venza).

L’uomo nella sua progressione biologica-sociale sale, consoli- dando, gradino dopo gradino, le sue conquiste: sopravvivenza, sicu- rezza, socialità, affettività, stima, status, autorealizzazione ... !

Mancando quello che Maslow ha indicato come il secondo

“scalino” i successivi diventano spesso irraggiungibili, sempre defa- ticanti, quasi sempre causa di immobilizzo di capitali.

Ci sono volute le Assicurazioni ed il trasferimento alle stesse della tutela di questo primario “bisogno” di sicurezza per dare esau- stiva ed appagante risposta al .... “bisogno dell’uomo di sottrarsi, in anticipo, alle incertezze del futuro” !

Posso così dare, partito da quello che ritengo il “fondamento”

delle assicurazioni, una definizione piana e moderna di questo isti- tuto:

“L’assicurazione è un’attività economica in base alla quale l’assicuratore, applicando determinati principi tecnici (matematico- statistico-giuridici), raccoglie dagli assicurati, attraverso i premi, un complesso di mezzi finanziari che, opportunamente gestiti, gli con- sentono di fronteggiare gli impegni assunti con gli assicurati mede- simi ... dando loro una risposta adeguata alla richiesta di sicu- rezza.

Il contratto di assicurazione – pag. 4

Torno ora, ancora una volta alla bipolare divisione dell’articolo 1882 del Codice Civile: noi ci occuperemo di “assicurazione danni”.

Per essa “l’assicuratore verso pagamento di un premio si ob- bliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro” - 1° comma.

L’assicurato trasferisce (sono in linea con quanto esposto prece- dentemente), mediante pagamento di un premio (il costo della pre- stazione) il bisogno di sicurezza:

della propria persona:

Assicurazione Infortuni Assicurazione Malattia Assicurazione Invalidità dei propri beni:

Assicurazione Incendio Assicurazione Furto Assicurazione Cristalli Assicurazione Grandine ecc.

del proprio patrimonio: Assicurazione della Responsabilità Civile, perché, entro i limiti convenuti (questo concetto verrà di seguito ri- preso) l’assicuratore è obbligato a “rivalere” - tenere indenne - l’assicurato stesso di un danno - il sinistro - ad esso prodotto dal “ri- schio” dedotto in garanzia.

Siamo quindi in presenza di rischi (infortuni, incendio, furto ...) che possono causare danni non solo parziali, ma anche to- tali, con ritorni negativi (costi) nella finanza “ di singoli, famiglie, ditte, enti ... danni alle volte incalcolabili, vedi il dramma del teatro La Fenice di Venezia !

Questi rischi vengono assicurati (trasferiti) alle Compagnie di Assicurazione con l’obiettivo di un indennizzo sulla base di una somma assicurata (diverso sarà il mio discorso per l’assicurazione di responsabilità civile).

La somma assicurata, nelle garanzie danni alla persona e danni ai beni, deriva da una valutazione propria dell’assicurato in base al bene che vuole proteggere (persona, cosa mobile od immo- bile, animali, ecc.) sulla base della quale l’assicuratore presta la sua copertura ed adempie alla sua obbligazione contrattuale qualora succeda il sinistro.

Il contratto di assicurazione – pag. 5

Nell’assicurazione DANNI troviamo poi l’Assicurazione della (meglio ancora “contro”) Responsabilità Civile; necessaria, per quest’ultima una breve premessa.

Tre sono le regole che la Società si è data a presidio della convivenza umana:

“vivi onestamente” - honeste vivere - “non arrecare danno ad altri” - alterum non laedere - “dà a ciascuno il suo” - suum cuique tribuere -.

Obbligo morale la prima, norma giuridica comportamentale la seconda, dovere di giustizia la terza.

Il “non arrecare danno” è sancito in ogni costituzione ed ogni nazione ha normativa eguale a quella che il nostro legislatore ha posto all’articolo 2043 del Codice Civile:

“qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Qualunque “illecito” di natura extracontrattuale (danno) viola- zione cioè ai cosiddetti diritti assoluti della persona (vita - integrità - incolumità - proprietà ecc.) e non ai diritti relativi (contratti) che pro- voca danni a terzi deve essere “civilmente” rimediato, quantificato cioè e risarcito.

Un risarcimento che il civilmente responsabile del danno deve effettuare ed il cui “quantum” - prima dell’errore - ignora.

Troviamo così nella assicurazione della responsabilità civile il termine “massimale” e non più somma di copertura assicurata per danni alla persona ed ai beni.

L’assicurazione di Responsabilità Civile è regolata nel nostro Codice Civile all’articolo 1917: “Nell’assicurazione della RC l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della re- sponsabilità dedotta nel contratto.

Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.”

Questa garanzia è quella che nell’era moderna è soggetta alle più “violente” sollecitazioni di studio, dilatazione, integrazioni e per- fezionamenti. E’ costantemente “costretta” nella ricerca di una totale rispondenza al bisogno di sicurezza che il “muoversi” moderno di

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ognuno (nell’accezione più estesa: vita privata, attività professio- nale, artigianale, commerciale, industriale ecc., proprietà e beni ...) richiede perché l’intoppo - se dovesse accadere - ed il danno arre- cato a terzi non ritorni pesantemente nel patrimonio - il bene tutelato - a depauperarlo (quanto ?) del risarcimento dovuto - e non si scappa - al terzo danneggiato. Facile capire come al massimale da assicurare bisogna porre la più scrupolosa e interessata attenzione.

Assicurazione della Responsabilità Civile resa ancora più si- gnificante ed essenziale da quell’attenzione che il Legislatore ha po- sto, a tutela dei terzi danneggiati, nel renderne obbligatorie alcune:

i veicoli a motore ed i natanti, per la circolazione o, rispettiva- mente la navigazione e l’organizzazione di gare e competizioni sportive (legge n. 990 del 24 dicembre 1969 e successive mo- dificazioni);

la navigazione aerea (Codice della Navigazione, articoli 798 e 941). L’assicurazione viene prestata dal ramo RC aeromobili;

gli impianti nucleari (legge n. 1860 del 31 dicembre 1962), emanata in esecuzione di Convenzioni internazionali;

le bombole di gas liquido, per la responsabilità civile del distri- butore e dell’utente (legge n. 7 del 2 febbraio 1973 e legge n.

539 del 1° ottobre 1985);

il cacciatore, per l’esercizio della caccia (legge n. 968 del 27 dicembre 1977);

le agenzie di viaggio. La legge n. 1084 del 27 dicembre 1977 pone a carico degli organizzatori e degli intermediari di viaggi una presunzione di responsabilità nei confronti dei viaggiatori;

le Unità Sanitarie Locali, per la responsabilità civile dei medici e di altri dipendenti (DPR n. 761 del 20 dicembre 1979, arti- colo 28, ed accordi collettivi di lavoro);

le funivie e le sciovie, in virtù di talune leggi regionali e provin- ciali;

le vendite a domicilio o per corrispondenza, per eventuali danni ai consumatori, cagionati dal prodotto o dal venditore (legge n. 426 dello 11 giugno 1971, articolo 36);

... ed altre ancora !

Il contratto di assicurazione – pag. 7

LE ASSICURAZIONI SULLA VITA

Si possono classificare in due categorie:

assicurazioni per il caso di morte assicurazioni per il caso di vita Assicurazione caso morte

Comprendono le cosiddette temporanee caso morte che prevedono la corresponsione di un capitale assicurato ai beneficiari designati esclusivamente in caso di decesso dell’assicurato che si verifichi entro la scadenza stabilita nel contratto. A fronte di tale garanzia l’assicurato corrisponde un premio per l’intera durata contrattuale.

Confrontando questa tipologia di assicurazione con quella in- fortuni, l’elemento distintivo è rappresentato dal fatto che nell’assicurazione infortuni la morte deve essere conseguenza di un evento dovuto a causa fortuita, violenta e esterna che produca le- sioni corporali constatabili, mentre nell’assicurazione temporanea caso morte il decesso è compreso qualunque possa esserne la causa.

Il contratto viene stipulato a seguito di accertamenti sanitari (visita medica) a cui si sottopone l’assicurato ed il cui esito consente all’assicuratore di valutare se considerare il rischio accettabile sotto l’aspetto sanitario o, al contrario, se applicare un sovrappremio.

Entro certi limiti di capitale, l’assicurato può scegliere di non sottoporsi a visita medica: in questa eventualità dovrà semplice- mente compilare e sottoscrivere un questionario appositamente pre- disposto. Il contratto in questo caso prevederà una carenza di alcuni mesi, durante la quale la garanzia caso morte sarà operante esclusi- vamente in caso di infortunio e di alcune malattie acute specificate in polizza.

Assicurazione caso vita

Prevedono, ad una determinata scadenza, la corresponsione di una prestazione strettamente correlata ai versamenti che il contraente/assicurato effettuerà durante il periodo stabilito (piano di risparmio di tipo previdenziale).

Questa forma di risparmio si può attuare attraverso due tipolo- gie di contratti:

Il contratto di assicurazione – pag. 8

Polizze di tipo tradizionale (con rendimento minimo garantito) I premi versati dagli assicurati confluiscono in una gestione speciale all’interno della quale gli investimenti vengono effettuati prevalentemente in obbligazioni; tale impostazione consente all’assicuratore di garantire per tutta la durata contrattuale un rendi- mento minimo indipendentemente dai risultati ottenuti.

Altra caratteristica peculiare di questa forma di contratti è rap- presentata dal consolidamento dei rendimenti attribuiti anno per anno.

Polizze di tipo unit linked

Possono essere definite la versione assicurativa dei fondi co- muni di investimento.

I premi versati dal contraente della polizza vengono impiegati per l’acquisto di quote di fondi assicurativi: il valore delle singole quote corrisponde alla massa di investimenti valorizzati giorno per giorno.

Al contrario dei contratti di tipo tradizionale non viene garantito un rendimento minimo ed il rischio finanziario risulta a carico dell’assicurato.

Rispetto ai fondi comuni d’investimento la polizza unit linked si differenzia per la presenza di coperture correlate agli eventi morte o di invalidità permanente che si verifichino du- rante il piano di accumulo: in questo caso l’assicuratore si sostituisce all’assicurato nel corrispondere i premi mancanti al completamento del piano previdenziale.

Il capitale maturato al termine potrà essere riscosso, oppure trasformato in una rendita vitalizia, oppure lasciato in gestione alla compagnia assicuratrice.

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Capitolo I – Nozioni introduttive – pag. 9

CAPITOLO I - Nozioni introduttive 1.1 Generalità

Oggetto del contratto di "assicurazione contro i danni" è l'intervento dell'assicuratore nei riguardi delle conseguenze d’eventi dannosi o sinistri che possono colpire, in un fissato periodo tempo- rale, il rischio assicurato.

Nel linguaggio comune, il termine rischio è sinonimo di peri- colo incerto, in altre parole evento dannoso. Nel gergo assicurativo il rischio designa altresì, per traslato, la persona o cosa assicurata contro l'evento dannoso.

Le conseguenze, in altre parole i danni, possono essere classificate come segue:

a) - Danni alla proprietà dell'assicurato

Il contratto impegna l'assicuratore a risarcire all'assicurato la perdita di ricchezza materiale conseguente al verificarsi di sinistri che lo riguardino (quali, ad esempio, incendio, grandinata, furto, perdita di mezzi di trasporto, ecc..)

b) - Danni a terzi o a beni di terzi

L'assicuratore s’impegna a pagare per conto dell'assicurato un indennizzo conseguente all'insorgere per lui d’obbligazioni quali quella di responsabilità civile per danni corporali a terzi o danni ma- teriali a beni di terzi. E' il caso, ad esempio, della diffusissima assi- curazione di responsabilità civile auto (obbligatoria in Italia in forza di una legge del 1969, divenuta operante dal 1971).

c) - Danni causati alla persona da infortunio

Il risarcimento cui è tenuto l'assicuratore riguarda il danno economico sofferto dall'assicurato a causa della diminuita capacità lavorativa o il versamento ai beneficiari di una somma pattuita in caso di morte provocata da infortunio.

Sono classificati in questa categoria, per ragioni d’affinità, an- che i danni causati dalla malattia.

Nei riguardi poi della causa (evento) che ha originato il danno, essa può essere naturale (frana, inondazione, grandinata, ...), col- posa (errata manovra di guida di veicoli, natanti, attrezzature mobili,

Capitolo I – Nozioni introduttive – pag. 10

infortuni provocati da terzi, ...) o dolosa (furto, infedeltà del dipen- dente, ...).

In tutte e tre le indicate categorie di danni, il contratto ha per oggetto una copertura assicurativa tipologicamente ben definita e caratterizzata altresì dalla durata dell'esposizione.

Va segnalato in proposito che nella più parte dei casi il con- tratto copre l'esposizione annuale; d'ordinario, però, in presenza della clausola di tacito rinnovo, la durata del contratto stesso è di fatto poliennale.

Ovviamente la durata contrattuale di certe coperture può riu- scire inferiore all'anno: si pensi, ad esempio, alle assicurazioni con- tro i danni da incendio o di responsabilità civile in occasione di con- gressi, fiere o altre manifestazioni, a coperture di rischi connessi con il trasporto di persone o beni, all'assicurazione di crediti, etc..

In taluni casi, infine, la durata contrattuale superiore all'anno, ma inferiore a suoi multipli, è espressa in mesi.

Il contratto precisa poi le entità e le modalità delle prestazioni delle due parti contraenti.

A fronte degli impegni aleatori assunti dall'assicuratore, è ri- chiesto a contraente il pagamento di un importo certo che prende il nome di premio.

Il termine premio, in altre parole il "prezzo" della richiesta co- pertura del rischio, è suggestivamente collegabile al latino "praemu- nio" (costruisco a difesa).

Il pagamento può avvenire in soluzione unica alla stipula del contratto o in forme rateizzate.

Per quanto riguarda l'impegno aleatorio dell'assicuratore occorre di- stinguere varie modalità contrattuali.

Nei casi delle assicurazioni contro i danni alla proprietà del- l'assicurato è, di norma, oggettivamente individuabile un valore V del bene esposto agli eventi dannosi previsti in contratto.

Può avvenire che l'assicurato chieda, e l'assicuratore accetti, di risarcire l'ammontare del danno che sarà denunciato in occasione di un sinistro in misura pari a V nel caso di perdita o distruzione to- tale del bene (e, ovviamente, in misura parziale se l'entità del danno è inferiore a V). Si parla, in tali condizioni d’assicurazione a valore intero o a copertura integrale.

Capitolo I – Nozioni introduttive – pag. 11

In luogo di assumere il valore V come unità di misura dell'e- sposizione patrimoniale le parti contraenti possono concordare che quell'unità sia misurato dal cosiddetto MPL (Maximum Probable Loss).

Intendiamo designare con tale sigla l'estremo superiore degli importi cui - soggettivamente - è attribuita probabilità non nulla di rappresentare il danno patrimoniale complessivo arrecato da un unico sinistro.

Come dire che, fissare il massimo danno probabile, MPL pari a M significa attribuire probabilità nulla a determinazioni del danno, causato da un unico sinistro, che sia superiori a M e positiva a quelle non superiori a M e ad esso prossime quanto si vuole.

Può peraltro accadere che MPL e valore V coincida e la ri- chiesta copertura assicurativa avviene allora in misura integrale o a valore intero.

Sempre nella condizione V = MPL il contraente decida invece di limitare la richiesta di copertura assicurativa ad un'esposizione patrimoniale S< V scegliendo quindi d’autoassicurarsi, almeno par- zialmente. Si parla, in tale circostanza, di sottoassicurazione.

Nel caso il sinistro provochi un danno d’importo D(<=V), il ri- sarcimento del sinistro segue la cosiddetta regola proporzionale:

l'assicuratore risarcisce l'importo D*S/V, proporzionale appunto a D secondo il coefficiente di riduzione S/V; l'eccedenza D(1 –S/V) ri- mane a carico dell'assicurato; il risarcimento massimo è, quindi, pari a S.

Nel caso in cui il contraente dichiari che il valore del bene as- sicurando è V ma giudichi che l' MPL sia inferiore a V e desideri li- mitare la copertura al livello M del massimo danno probabile, il con- tratto è stipulato nella modalità detta di primo rischio relativo.

In caso di sinistro, l'assicuratore risarcisce il danno in misura integrale, sin quando la sua entità risulti inferiore o uguale a M e in misura pari a M se essa è superiore a M purché, però, il valore ac- certato del bene al momento del sinistro sia pari al valore dichiarato V. Se il valore accertato risulta superiore a V si applica la regola proporzionale con soglia di pagamento M.

Si parla invece di contratto a primo rischio assoluto quando le due parti concordano sull'entità M del massimo danno probabile, senza alcun riferimento al valore del bene assicurando. In questa

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modalità, appetita dall'assicurato e meno dall'assicuratore, il risarci- mento di sinistro avviene in misura integrale sino al raggiungimento della soglia M.

Passando alla considerazione dei contratti di responsabilità ci- vile, la modalità di risarcimento è tipicamente quella del "primo ri- schio assoluto". Non essendo infatti oggettivamente individuabile un valore d’esposizione, è scelta dal contraente con criterio sogget- tivo l'entità M della massima copertura garantita. L'importo M prende il nome di massimale (di garanzia).

Nei contratti, infine, inquadrabili nella terza delle categorie precedentemente indicate, le modalità di risarcimento prevedono, a seconda dei casi, la corresponsione di una rendita d’invalidità (d’entità commisurata all'accertato grado d’invalidità) temporanea o vitalizia a seconda che trattisi d’invalidità temporanea o permanente, la corresponsione ai beneficiari della somma pattuita in caso di morte per infortunio, la corresponsione di una diaria giornaliera du- rante il ricovero ospedaliero, un rimborso spese chirurgiche o altro.

Un'importante modalità, frequentemente presente nei contratti, riguarda la franchigia al risarcimento.

E' fissato in tali casi, contrattualmente, un importo d che funge da soglia agli interventi dell'assicuratore nel senso che i danni d’importo non superiore a d non sono risarciti. I danni d’entità x maggiore di d sono poi risarciti integralmente - e si parla allora di contratti con franchigia relativa (rispetto a d) – o , più frequente- mente, nella misura x-d e si tratta allora di contratti con franchigia assoluta.

E' il caso di osservare che in presenza di franchigia l'assicu- rato provvede per proprio conto a coprirsi parzialmente contro eventuali danni partecipando con l'assicuratore alla copertura com- pleta; chiaramente, però, nel solo caso di franchigia assoluta il risar- cimento parziale a carico dell'assicurato è funzione non decrescente del danno x (pari a x se x <= d e pari a d se x > d).

Sempre con l'intendimento di far partecipare l'assicurato alla copertura del rischio che lo riguarda, è adottata talvolta la clausola contrattuale di scoperto, in forza della quale è demandata all'assi- curato la copertura di una percentuale fissa dell'esposizione e quindi del risarcimento.

Tutti gli elementi del contratto (definizione del rischio, modalità di copertura e di pagamento del premio, rapporti tra le parti contra-

Capitolo I – Nozioni introduttive – pag. 13

enti, ...) sono dettagliatamente elencati in un documento che prende il nome di polizza, termine usualmente sostitutivo, nella prassi, di contratto d’assicurazione.

In chiusura di queste prime sommarie notizie riteniamo sia il caso di richiamare l'attenzione sulle differenze intercorrenti tra le as- sicurazioni sulla vita (assicurazioni vita) e quelle contro i danni (as- sicurazioni danni).

Fondamentalmente le assicurazioni vita sono assicurazioni di somme, le assicurazioni danni di risarcimento. Nelle assicurazioni vita è fissata, infatti, contrattualmente la prestazione dell'assicura- tore nella sua misura monetaria ed essa, pertanto, si configura come un debito di valuta, mentre nelle assicurazioni danni la presta- zione dipende, in caso di sinistro, dalla somma assicurata (a valore intero o con massimale) e dall'importo dei danni o degli indennizzi causati dal sinistro (debito di valore) .

Altra distinzione fondamentale riguarda la durata del contratto assicurativo: nelle assicurazioni danni essa - come detto - è breve ed al più annuale (ripetiamo che i contratti poliennali debbono in re- altà intendersi come contratti annuali con impegno di rinnovo).

Nelle assicurazioni vita la durata contrattuale è invece gene- ralmente lunga (per lo più tra 10 e 30 anni, talvolta addirittura vitali- zia) e divengono quindi rilevanti gli effetti di capitalizzazione del premio unico o dei premi periodici pagati dal contraente: accanto al- l'aspetto meramente assicurativo emerge, con intensità variabile se- condo la "forma" assicurativa o il tipo di contratto (caso morte temporanea, mista, rendita, ...), l'operazione di risparmio (assicura- tivo).

Si tenga presente, comunque, che anche nelle assicurazioni danni si pongono problemi di capitalizzazione finanziaria. Per effetto di controversie, in attesa della soluzione di vertenze ed anche per motivi tecnici di varia natura, le prestazioni dell'assicuratore sono infatti soggette a differimenti nel tempo, rispetto all'epoca del sini- stro, talvolta notevolmente ampi (8-10 anni e anche più).

Altro motivo rilevante di distinzione riguarda la ripetibilità del- l'intervento dell'assicuratore nel periodo d’esposizione. Essa è con- trattualmente fissata nelle assicurazioni vita (si pensi al caso delle rendite), è casuale nelle assicurazioni danni.

Capitolo I – Nozioni introduttive – pag. 14

In accordo con il carattere introduttivo delle notizie date in questo paragrafo non ci soffermeremo ulteriormente sui confronti tra le assicurazioni danni e le assicurazioni vita.

1.2 Cenni descrittivi del vari rami danni

L'attività di assicurazione contro i danni si esercita presso delle imprese all'uopo autorizzate da organismi di sorveglianza e controllo delle attività imprenditoriali.

Ogni impresa esercita uno o più rami di attività, detti anche rami danni e, in taluni casi, rami elementari per ricordare che gli eventi dannosi sono provocati da elementi naturali (fuoco, grandine, ...) .

Daremo qui solo qualche succinta descrizione degli affari ri- guardanti i principali rami danni.

a) RAMO RESPONSABILITA' CIVILE (RC)

Si è già detto, a titolo introduttivo e quindi in senso generico, cosa debba intendersi per assicurazione di responsabilità civile:

l'assicuratore s’impegna a corrispondere, per conto dell'assicurato, indennizzi conseguenti ad obbligazioni insorte da una condotta (del- l'assicurato) che ha originato o non ha impedito il manifestarsi d’eventi dannosi.

Il ramo R.C. è usualmente ripartito in due sottorami: quello R.C.A., di responsabilità civile auto, che ha assunto ormai le caratte- ristiche di un'assicurazione sociale (da quando è stata dichiarata obbligatoria) e quello R.C.D., di responsabilità civile diversi a sua volta articolato in varie specialità.

Le coperture garantite dall'assicurazione R.C.A. riguardano gli indennizzi per danni a persone o a cose originati dalla guida di un veicolo.

Nel Capitolo III saranno illustrati con ampio dettaglio gli aspetti tecnico-tariffari di tale importante sottoramo.

Passando alla considerazione della R.C.D. annotiamo quanto segue.

La R.C. dell'imprenditore riguarda tanto le obbligazioni verso prestatori d'opera dipendenti (R.C. operai) quanto verso terzi dan- neggiabili estranei al rapporto di lavoro (per uso di macchinari, tra- sporto di mezzi, ...).

Capitolo I – Nozioni introduttive – pag. 15

Di particolare rilievo, poi, la responsabilità verso il destinatario (acquirente o terzo) del bene prodotto dall'imprenditore.

Si distinguono in proposito: la R.C. postuma che attiene a danni dovuti a vizi d’installazione o montaggio, la R.C. smercio che riguarda la responsabilità del venditore del prodotto (inadeguato immagazzinamento, errata consegna, ...) e la R.C. prodotti manife- stantesi a seguito d’eventi dannosi connessi con l'attività di produ- zione, quali i difetti di fabbricazione o progettazione, errori di confe- zionamento o d’istruzioni per l'uso, rovina di costruzioni o altro.

La R.C. professionale è originata da danni provocati nell'eser- cizio dell'attività di un professionista: le cosiddette obbligazioni di ri- sultato riguardano tipicamente ingegneri e costruttori in genere, mentre le obbligazioni di mezzi attengono all'opera di medici, avvo- cati, consulenti che non possono garantire a priori il risultato favore- vole del loro intervento.

La R.C. famiglia sorge a seguito d’attività extra-professionali e connesse alla normale vita di relazione di nuclei familiari.

Altre coperture di R.C.D. riguardano le Aziende agricole (per le attività in esse svolte), le pratiche sportive, agonistiche, etc..

b) RAMO INCENDI; LE POLIZZE TECNICHE

Nel contratto d’assicurazione contro l'incendio, la garanzia ri- guarda il risarcimento di danni materiali e diretti provocati dall'incen- dio di beni assicurati e, per estensione, di danni provocati dalla ca- duta del fulmine, da esplosione, dai guasti arrecati per ordine delle autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.

Nel contratto in questione sono tipicamente previste garanzie complementari: per danni a merci in refrigerazione, per quelli arre- cati dall'incendio alle cose dei vicini, per danni connessi all'interru- zione d’esercizio, ….

Il contratto prevede di norma l'assicurazione a valore intero con forme di sottoassicurazione e modalità di franchigia, scoperto, ...; è praticata anche la copertura a primo rischio qui detta anche a primo fuoco.

Le esigenze di copertura assicurativa di un'azienda o impresa industriale non si esauriscono con il ricorso al contratto d’assicurazione contro l'incendio e si è andata affermando, nel

Capitolo I – Nozioni introduttive – pag. 16

tempo, la tendenza verso coperture gergalmente denominate "ali risks".

Prendono il nome di polizze tecniche quelle riguardanti con- tratti intesi a garantire, appunto, l'intervento dell'assicuratore a fronte di una larga varietà d’eventi dannosi che possono colpire le imprese tanto nelle fasi di costruzione d’impianti di produzione quanto in quelle di funzionamento.

Sono riconducibili a tale particolare categoria di contratti assi- curativi le cosiddette polizze montaggio (e.a.r.: erection all risks) che riguardano coperture in fase di costruzione e installazione di mac- chinari e impianti, le polizze c.a.r. (contractor's all risks) che inten- dono coprire tutti i rischi dell'appaltatore d’opere civili (danni a mate- riale di cantiere, danni corporali o materiali a terzi nel corso dell'o- pera ...).

La polizza guasti macchine copre danni attribuibili a defi- cienza di materiali o alla natura umana (errori di manovra, negli- genza, ...), danni derivanti da incidenti di servizio (corto circuito, mancanza d'acqua, ...).

Un tipo di contratto che, negli anni recenti, ha avuto larga dif- fusione, è quello previsto dalla polizza elettronica, che offre garanzie contro danni che possono colpire apparecchiature genericamente definite "a corrente debole", in particolare a computers (danni mate- riali all’hardware e danni al software).

Le garanzie fanno tipicamente riferimento a costi straordinari per ricostituzione d’informazioni perdute, per varie cause, sui sup- porti di memoria o a costi d’adattamento a nuovo hardware o sof- tware.

C) RAMO TRASPORTI

Storicamente il più antico dei rami assicurativi, presenta una larga varietà di coperture. Fondamentalmente è oggetto di assicura- zione "ogni interesse valutabile in denaro esposto ai rischi di un tra- sferimento sia per via marittima che fluviale o aerea o terrestre". Si assicurano quindi i corpi (cioè i mezzi vettori) e le merci (cioè i beni trasportati) e, per taluni aspetti, gli equipaggi (corresponsione di vitto, garanzia di alloggio in caso di fermate per cause di forza mag- giore, o altro).

Ovviamente i rischi relativi a vettori o a beni sono diversificati a seconda della "via" di trasferimento. L'esposizione del rischio assi-

(3)

Capitolo I – Nozioni introduttive – pag. 17

curato dura per il periodo di trasferimento, sicché la durata del con- tratto è variabile. Esistono contratti annuali (ed esempio per autotra- sporto di collettame) con coperture a primo rischio (non essendo univocamente definibile un valore dei beni assicurabili, mutevole da viaggio a viaggio).

Atteso lo straordinario sviluppo del traffico aereo, dal ramo tra- sporti si è staccato – in maniera sempre più netta nel tempo - il complesso degli affari assicurativi riguardanti il trasporto per via ae- rea di merci e di passeggeri. E' sorto quindi il

d) RAMO AVIAZIONE

Sono garantite coperture di corpi, di responsabilità civile (per danni a cose o persone, per danni da rumore o vibrazioni soniche, r.c. dei datori di lavoro verso gli equipaggi, r.c. dei rifornitori di carbu- rante, ...), coperture contro gli infortuni, assicurazioni di merci avio- trasportate, gestione stazioni aeroportuali, lancio satelliti, etc. .

E' agevole intendere che una delle caratteristiche di questo ramo è l'elevatezza degli importi soggetti al rischio in confronto al relativamente modesto numero di unità esposte. Ciò dà ragione della costituzione di consorzi di assicuratori e del sistematico ricorso al frazionamento delle coperture tra più assicuratori (coassicura- zioni, pool, ...). Manifesto, infine, il carattere internazionale degli af- fari assicurativi di questo ramo come, più in generale, di quello tra- sporti.

e) RAMO INFORTUNI e RAMO MALATTIE

Il legislatore definisce le assicurazioni contro gli infortuni come assicurazioni contro disgrazie accidentali. L'evento dannoso in con- siderazione dev'essere originato da "causa violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea".

Affine al ramo infortuni è quello nel quale i contratti assicurativi riguardano coperture contro i danni provocati alle persone da malat- tie. Sono contemplati rimborsi per spese mediche, diarie giornaliere.

E' il caso di osservare che i rami infortuni e malattia sono propria- mente inquadrabili nel settore "assicurazioni di persone" affini alle

"assicurazioni sulla vita".

Capitolo I – Nozioni introduttive – pag. 18 f) RAMO FURTI

Secondo l'articolo 624 del Codice penale il furto consiste "nel- l'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la de- tiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri". Fanno capo al ramo anche le assicurazioni contro l'infedeltà del dipendente, quelle contro il c.d. "computer crime", ecc. .

E' particolarmente frequente in questo ramo il contratto di as- sicurazione a primo rischio (relativo o assoluto a seconda che ac- canto al massimale di risarcimento sia indicato oppure no il rapporto di esso con il valore reale del bene soggetto al rischio).

g) RAMO GRANDINE

Il carattere di calamità naturale insito nel danno provocato ai prodotti agricoli dalla grandinata chiama in causa, a proposito della copertura del rischio, l'intervento dello Stato o, per esso, di altro Ente pubblico (Regione, Provincia,...). Per effetto di una legge del 1970 è stato costituito in Italia un "Fondo di solidarietà nazionale"

che si preoccupa, tra gli altri interventi, di creare associazioni di agricoltori cui concede contributi per la difesa contro le avversità at- mosferiche.

Una forma di difesa passiva prevista dalla detta legge è il ri- corso all'assicurazione con imprese private a loro volta riunite in un Consorzio (C.I.R.A.S.: consorzio italiano rischi agricoli speciali). Ne consegue dunque una forma di "assicurazione agevolata" larga- mente adottata dal settore agricolo. Coesistono, peraltro, forme assicurative non agevolate per la copertura del rischio relativo a particolari prodotti agricoli.

Le forme assicurative prevedono la clausola di franchigia as- soluta e sono ripartibili in due classi: a tariffa fissa, rispettivamente, a tariffa variabile. In questo secondo caso, fissato il premio per la copertura, e concesso, alla stipula del contratto, uno sconto (del 20%) con l'impegno di corrispondere, in caso di denuncia di sinistro, un premio supplementare pari al doppio dello sconto. E' manifesto l'intendimento di coinvolgere l'assicurato nell'operazione assicurativa : tale accorgimento non è posto in atto nel caso della tariffa fissa.

h) RAMI CREDITO E CAUZIONI

Le assicurazioni del credito garantiscono il risarcimento di danni derivanti all'assicurato (creditore) dal mancato obbligo di pa-

Capitolo I – Nozioni introduttive – pag. 19

gamento da parte del debitore (per crediti derivanti da vendite arate, da rapporti di compravendita, dal commercio con l'estero, ...). Facil- mente comprensibile l'adozione in questi contratti dello scoperto ob- bligatorio.

L 'assicurazione cauzioni è sostitutiva, nella sostanza, della costituzione di una cauzione in denaro o altri beni reali cui un sog- getto (il contraente) sia tenuto nei confronti di privati o della pubblica amministrazione (in presenza di appalti o forniture, per garanzie do- ganali, per il pagamento di imposte di successione, ecc.).

Capitolo II – Procedimenti per la determinazione del premio – pag 20.

CAPITOLO Il - Procedimenti per la determina- zione del premio. Problemi d’adeguamento 2.1 Premesse. Premio equo e premio netto di un contratto

Nel corso di questo Capitolo ci proponiamo di illustrare aspetti teorici e pratici del calcolo del premio di un contratto assicurativo ponendoci nell'ipotesi di poter disporre di un'adeguata informazione di natura statistica tratta dall'osservazione di rischi "analoghi" a quello in esame.

Precisiamo che con il termine "analoghi" intendiamo riferirci a rischi aventi in comune tra loro il maggior numero possibile di ca- ratteristiche, quali quelle morfologiche, il tipo d’esposizione e l'ordine di grandezza della sua dimensione monetaria, le modalità contrat- tuali della copertura, ecc..

La possibilità di far riferimento all'osservazione statistica spe- cificamente riferita al rischio oggetto del contratto è concreta in molti casi; in altri invece, d’importanza non meno rilevante dei precedenti, è assente.

L'opera dell'attuario è chiamata in causa soprattutto nella prima delle due alternative ma egli sa rendersi conto che, come mo- stra la realtà operativa dei mercati, è possibile stabilire un "prezzo"

per la copertura assicurativa di un rischio anche quando manchi il supporto dell'osservazione statistica specifica.

Occorre ritenere che gli affari assicurativi si trattano in mercati ove, a fronte della domanda, l'offerta di copertura è gestita da per- sone che hanno maturato ampia esperienza di ramo e di particolari settori di un singolo ramo.

L'osservazione statistica dell'andamento di un intero ramo o sottoramo, l'elaborazione d’ogni informazione disponibile e richiesta sul rischio del quale si chiede la copertura, la consuetudine di co- struire stime, concorrono nella valutazione, da parte di quelle per- sone, di una previsione del risarcimento aleatorio comportato dal- l'assunzione della copertura.

Ricordiamo che secondo la terminologia propria della teoria della probabilità secondo la concezione soggettiva, la previsione o speranza matematica, E(X), di un importo aleatorio X è l'importo

Capitolo II – Procedimenti per la determinazione del premio – pag 21.

certo che il soggetto decisore giudica equo scambiare contro quello aleatorio, X.

La "previsione" valutata dall'esperto costituisce una valuta- zione di partenza per la formazione del prezzo della copertura assi- curativa. La determinazione conclusiva del prezzo avviene, come per ogni altro bene, in presenza delle "leggi" di mercato.

Preciseremo nel seguito le questioni ora adombrate ma lo fa- remo pensando di poter disporre dell'elaborazione oltre che d’informazioni generiche e d’opinioni, anche di quella recata dall'os- servazione statistica specificamente riferita al rischio.

Quanto sin qui detto consente intanto di intendere perché non viga per le assicurazioni contro i danni (con eccezione per la RCA) l'analogo del controllo tariffario esercitato dalle autorità di sorve- glianza nei riguardi delle assicurazioni sulla vita e perché, invece, siano sorti e operino organismi nazionali e internazionali di coordi- namento delle attività assicurative.

Dopo queste premesse e proponendoci di trattare la determinazione del premio secondo l'impostazione "tecnico-attuariale", prenderemo in considerazione un contratto assicurativo che prevede la copertura del rischio per un periodo d’esposizione pari ad un anno e fisseremo inizialmente l'attenzione sul caso di premio annuo non rateizzato.

Intenderemo anche, in questo paragrafo, che il premio vada considerato al netto delle spese, cioè non comprenda l'importo che va addebitato all'assicurato a titolo di rimborso delle spese d’acquisizione e di gestione che gravano sull'assicuratore. In tal senso parleremo, nel corso di questo e degli altri capitoli, di premio netto (cioè, appunto, al netto del caricamento per spese).

Sulla tecnica di caricamento per spese ci soffermeremo bre- vemente nel prossimo § 2.5.

Per una corretta impostazione del nostro problema osser- viamo che il contratto assicurativo prospetta un'operazione finanzia- ria aleatoria: a fronte di una prestazione certa da parte dell'assicu- rato, consistente nel pagamento di un premio, l'assicuratore garanti- sce una prestazione subordinata al verificarsi di certi eventi, consi- stente nel pagamento di un importo d’entità aleatoria, l'intervento potendo avvenire anche più volte nel caso il rischio sia colpito da si- nistro più volte nell'anno di contratto.

Capitolo II – Procedimenti per la determinazione del premio – pag 22.

Nei riguardi della prestazione certa di scambio contro l'importo aleatorio si considera anzitutto un premio equo, cioè un importo certo P e che rende equo il contratto assicurativo e che riesce pari, quindi, alla previsione o speranza matematica della prestazione ale- atoria (risarcimento), X, dell'assicuratore: Pe= E(X). E' usuale, a volte, affermare che E(X) (e quindi Pe) è il risarcimento "medio"

(senza specificare il particolare tipo di media).

E' noto però che l'operazione finanziaria aleatoria contemplata dal contratto assicurativo non può essere condotta in termini d’equità. La teoria del comportamento del soggetto economico in condizioni d’incertezza, basata sulla nozione d’utilità bernoulliana (e d’avversione al rischio) insegna che il contratto deve riuscire van- taggioso o almeno indifferente per l'assicuratore.

Precisamente: sia u(x) la funzione d’utilità del guadagno del- l'impresa. Un premio netto P* da richiedersi all'assicurato per garan- tirgli la copertura della prestazione aleatoria X dev'essere tale da rendere soddisfatta la

E[u (P*-X)] >= u(0) = 0

d’immediata lettura: l'utilità attesa del guadagno aleatorio derivante dall'accettare l'operazione assicurativa non dev'essere inferiore al- l'utilità attribuita al guadagno nella situazione antecedente l'even- tuale stipula del contratto. Interesserà nel seguito, dati X e la fun- zione d’utilità, u(x), considerare l'importo P per il quale risulta (2.1) E[u (P-X)] = 0.

Diremo, anche nel seguito, che tale P è il premio secondo il criterio dell'utilità attesa.

Manifestamente P è il "minimo" premio che rende il contratto non svantaggioso per l'assicuratore.

Per effetto dell'avversione al rischio dell'operatore - impresa (la u(x) è concava), il premio netto P definito dalla (2.1) è maggiore della speranza matematica, E(X), della prestazione aleatoria X. La differenza P - E(X) è detta premio di rischio o caricamento di sicu- rezza dell'assicuratore e ne rappresenta il "guadagno medio" gene- rato dall'adozione del criterio dell'utilità attesa.

Al tempo stesso la teoria dell'utilità rende ragione del fatto che l'assicurato, soggetto economico anch'esso "avverso al rischio", ac- cetta l'iniquità del contratto rilevando che esso riesce anche per lui

Capitolo II – Procedimenti per la determinazione del premio – pag 23.

vantaggioso nonostante il caricamento, P - E(X), imposto dall'assi- curatore (e purché - beninteso - esso non sia troppo elevato).

Ambientando la questione nella cosiddetta "teoria del rischio", il caricamento che dal premio equo fa passare ad un premio netto P maggiore di E(X) è giustificato invece dall'adozione del criterio della probabilità di rovina. Tale criterio si propone come alternativo a quello dell'utilità attesa con carattere di apparente oggettività, sog- gettiva essendo senz'altro la valutazione in termini di utilità.

Ricordiamo qui brevemente il criterio della probabilità di rovina nei classici termini del c.d. "teorema della rovina del giocatore".

Un giocatore, disponendo di un patrimonio iniziale R, affronta una sequenza potenzialmente infinita di partite, i risultati di ciascuna delle quali sono importi aleatori ugualmente distribuiti, indipendenti.

Il competitore sia "infinitamente ricco". Allora:

a) se, colpo per colpo, il guadagno medio m della partita è negativo o nullo, la probabilità che il patrimonio R del giocatore si esaurisca prima o poi è pari a 1 (è in sostanza certa la "rovina" del giocatore);

b) se, invece, il guadagno medio m di ogni partita è positivo, la pro- babilità di rovina è minore di 1 e, ceteris paribus, è funzione decre- scente di m.

Il criterio della probabilità di rovina consiste, in queste condi- zioni, nella determinazione di m quando sia stato fissato un livello, p, per la probabilità stessa.

Su tali questioni ritorneremo ancora, nel Capitolo IV. Interes- sava qui segnalare che a tali risultati si richiama chi intende giustifi- care con tale criterio il caricamento di sicurezza, m = p-E(X), per la costruzione del premio netto di assicurazione.

Quale che sia la giustificazione che s’intende dare al carica- mento p–E(X) (che anche nel seguito continueremo a chiamare ca- ricamento di sicurezza per distinguerlo da quello relativo alle spese), il premio netto p appare come un equivalente certo dell'importo X, risarcimento aleatorio dell'assicuratore.

Se c’è dato di conoscere o ipotizzare la distribuzione di proba- bilità di X, l'equivalente certo p n’è un suo funzionale.

Il premio equo Pe è un particolare equivalente certo, il corrispon- dente funzionale è la speranza matematica di X, in altre parole, indi- cata con F(x) la funzione di ripartizione della distribuzione di X,

Capitolo II – Procedimenti per la determinazione del premio – pag 24.

) ( ) (

0

x dF x X

P

e E

Già si è considerato il premio netto p come particolare funzio- nale della distribuzione di X quando l'abbiamo inteso definito dalla E[u(P-X)] = 0, essendo u(x) la funzione di utilità del guadagno del- l'assicuratore.

2.2 (omesso)

2.3 Il calcolo del premio netto attraverso l'osservazione statistica.

Nel paragrafo precedente, a supporto della formalizzazione ivi presentata, abbiamo supposta assegnata la "base tecnica" cioè le distribuzioni di N e di Z (e quindi di Y). Manifestamente questa as- segnazione avviene sulla base di una scelta, in opportune classi di distribuzioni, di semplici modelli che giudichiamo siano in grado di perequare in modo soddisfacente i dati che possono essere tratti dalle osservazioni.

Le osservazioni debbono riferirsi ad una collettività, per quanto possibile ampia, di rischi che presentino marcati caratteri di "analo- gia" tra di loro.

Al riguardo la situazione è notevolmente diversa da ramo a ramo e, per lo stesso ramo, tra le diverse forme tariffarie. Si pensi, in proposito, che per uno stesso tipo di rischio le distribuzioni statisti- che di N e di Z sono fortemente influenzate dalla presenza o meno di franchigie, dal livello del massimale, ecc..

Concretamente poi, per una data categoria di rischi del mede- simo tipo e della medesima modalità contrattuale le osservazioni sa- ranno di norma in grado di fornirci elementi per la valutazione delle probabilità, ph, che il numero aleatorio N di sinistri (in un anno) sia esattamente h, con h non superiore a un fissato intero (caratteristico della categoria). Nei riguardi poi dell'ammontare del danno Z (e del risarcimento Y) le statistiche indicheranno le percentuali, qk , di sini- stri statisticati, in corrispondenza ai quali l'ammontare del danno (ri- sarcimento) è risultato compreso tra xk-1 e xk' (essendo k = 1, 2, ..., m;

m

x0 = 0 ; qk = 1

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