Nuovo art. 182-septies l.fall.
Avv. Sergio Fulco
Bergamo, 4 novembre 2015
2.
Estensione forzosa ai creditori di accordi di ristrutturazione del debito
3.
Estensione forzosa ai creditori di accordi di moratoria
1.
Ambito di applicazione
2
Il nuovo Art. 182-septies l.fall.
1.
Ambito di
applicazione
art. 182-septies primo comma l.fall.
definizione della fattispecie
crisi d’impresa con prevalente indebitamento verso intermediari finanziari
almeno la metà dell’indebitamento complessivo dell’impresa è verso banche e intermediari finanziari banche, società di leasing, factoring (art. 106 TUB)
solo a queste condizioni si applica la nuova disciplina
le novità
art. 182-septies secondo e terzo comma l.fall.
estensione degli effetti
solo banche e intermediari finanziari non aderenti all’accordo
nessun effetto per altre categorie di creditori
gli effetti della nuova disciplina sono soggettivamente limitati
le novità
2.
Estensione forzosa ai creditori
di accordi di
ristrutturazione del
debito
le banche possono essere inserite in “categorie” aventi posizione giuridica
ed interessi economici omogenei
le banche aderenti devono quindi assumere un ruolo attivo nei confronti delle banche dissenzienti
è necessaria una condivisione tra il debitore e le banche in merito all’estensione forzosa dell’accordo
le “categorie” devono essere previste nell’accordo
2. Estensione forzosa ai creditori
di accordi di ristrutturazione del debito
le “categorie” sono poi valutate dal Tribunale in sede di omologazione dell’accordo
1. maggioranza del 75% della “categoria”
2. omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici rispetto alle banche aderenti
3. omogeneità delle condizioni dell’accordo che si chiede di estendere alle banche non aderenti
4. soddisfazione dei creditori in misura non inferiore alle alternative concretamente praticabili
condizioni “sostanziali”
per l’omologazione
2. Estensione forzosa ai creditori
di accordi di ristrutturazione del debito
1. le banche non aderenti devono essere state informate dell’avvio delle trattative e messe in condizione di parteciparvi in buona fede
2. le banche non aderenti devono avere ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, sui termini dell’accordo e sui suoi effetti
3. le trattative si devono essere svolte in buona fede
condizioni “procedurali”
per l’omologazione
2. Estensione forzosa ai creditori
di accordi di ristrutturazione del debito
effetti dell’omologazione dell’accordo con estensione alle banche non aderenti
1. si producono anche tutti gli altri effetti dell’adesione volontaria all’accordo in deroga agli artt. 1341 e 1411 c.c.
2. sono inefficaci le ipoteche giudiziali iscritte da banche e intermediari finanziari nei 90 giorni anteriori alla pubblicazione della domanda di omologazione
2. Estensione forzosa ai creditori
di accordi di ristrutturazione del debito
limitazioni all’estensione
degli effetti dell’accordo alle banche non aderenti
2. Estensione forzosa ai creditori
di accordi di ristrutturazione del debito
NON possono essere imposti:
1. la concessione di affidamenti o il mantenimento della possibilità di utilizzare quelli esistenti
2. l’esecuzione di nuove prestazioni ed in particolare l’erogazione di nuovi finanziamenti
NON si considerano nuove prestazioni:
l’obbligo di consentire l’utilizzo di beni concessi in leasing
3.
Estensione forzosa ai creditori
di accordi
di moratoria
art. 182-septies quinto comma l.fall.
definizione della fattispecie
“convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria
temporanea dei crediti nei confronti
di una o più banche o intermediari finanziari”
3. Estensione forzosa ai creditori di accordi di moratoria
non è richiamata espressamente la condizione di
applicabilità secondo cui almeno la metà
dell’indebitamento complessivo sia verso banche
NON è previsto l’inserimento in “categorie” di creditori bancari
è comunque richiesta l’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici tra i “creditori interessati”
si fa riferimento ai “creditori interessati dalla moratoria” da considerare nel loro complesso
3. Estensione forzosa ai creditori
di accordi di moratoria
1. maggioranza del 75% dei crediti bancari interessati dalla moratoria
2. omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria
3. attestazione da parte di un professionista in possesso dei requisiti dell’art. 67, terzo comma, lett. d), l.fall.
condizioni “sostanziali”
per l’estensione degli effetti della moratoria
3. Estensione forzosa ai creditori
di accordi di moratoria
1. le banche non aderenti devono essere state informate dell’avvio delle trattative e messe in condizione di parteciparvi in buona fede
2. le banche non aderenti devono avere ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, sui termini dell’accordo e sui suoi effetti
3. le trattative si devono essere svolte in buona fede
condizioni “procedurali”
per l’estensione degli effetti della moratoria
3. Estensione forzosa ai creditori
di accordi di moratoria
non è richiesta una preventiva valutazione del Tribunale per l’estensione degli effetti
della moratoria
il Tribunale può intervenire solo in caso di OPPOSIZIONE da parte dei creditori a cui vengono estesi
gli effetti della moratoria
3. Estensione forzosa ai creditori di accordi di moratoria
è comunque necessaria la notificazione
dell’accordo di moratoria alle banche non aderenti
(a mezzo PEC o raccomandata)
OPPOSIZIONE al Tribunale
va proposta nel termine di 30 giorni dalla notifica dell’accordo di moratoria e dell’attestazione del professionista
la banca non aderente può chiedere che l’accordo di moratoria non abbia effetto nei suoi confronti
3. Estensione forzosa ai creditori di accordi di moratoria
gli effetti dell’opposizione riguardano quindi SOLO il creditore opponente
l’estensione della moratoria si consolida nei confronti dei creditori che non hanno proposto opposizione
decisione sull’opposizione
il Tribunale verifica la sussistenza “delle condizioni di cui al comma quarto, terzo periodo”
3. Estensione forzosa ai creditori di accordi di moratoria
si deve ritenere che vada verificato anche che sia raggiunta la maggioranza del quinto comma
si tratta delle condizioni “procedurali”
dell’estensione degli accordi di ristrutturazione
sono così richiamate anche le condizioni di omogeneità di posizione ed interessi e di convenienza
3. Estensione forzosa ai creditori di accordi di moratoria
possibile reclamo alla Corte d’Appello
va proposto entro 15 giorni
dalla comunicazione del decreto del Tribunale
dubbia la proponibilità del ricorso straordinario per
cassazione ex art. 111 Cost.
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