• Non ci sono risultati.

Nuovo art. 182-septies l.fall. Avv. Sergio Fulco

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Nuovo art. 182-septies l.fall. Avv. Sergio Fulco"

Copied!
21
0
0

Testo completo

(1)

Nuovo art. 182-septies l.fall.

Avv. Sergio Fulco

Bergamo, 4 novembre 2015

(2)

2.

Estensione forzosa ai creditori di accordi di ristrutturazione del debito

3.

Estensione forzosa ai creditori di accordi di moratoria

1.

Ambito di applicazione

2

Il nuovo Art. 182-septies l.fall.

(3)

1.

Ambito di

applicazione

(4)

art. 182-septies primo comma l.fall.

definizione della fattispecie

crisi d’impresa con prevalente indebitamento verso intermediari finanziari

almeno la metà dell’indebitamento complessivo dell’impresa è verso banche e intermediari finanziari banche, società di leasing, factoring (art. 106 TUB)

solo a queste condizioni si applica la nuova disciplina

le novità

(5)

art. 182-septies secondo e terzo comma l.fall.

estensione degli effetti

solo banche e intermediari finanziari non aderenti all’accordo

nessun effetto per altre categorie di creditori

gli effetti della nuova disciplina sono soggettivamente limitati

le novità

(6)

2.

Estensione forzosa ai creditori

di accordi di

ristrutturazione del

debito

(7)

le banche possono essere inserite in “categorie” aventi posizione giuridica

ed interessi economici omogenei

le banche aderenti devono quindi assumere un ruolo attivo nei confronti delle banche dissenzienti

è necessaria una condivisione tra il debitore e le banche in merito all’estensione forzosa dell’accordo

le “categorie” devono essere previste nell’accordo

2. Estensione forzosa ai creditori

di accordi di ristrutturazione del debito

(8)

le “categorie” sono poi valutate dal Tribunale in sede di omologazione dell’accordo

1.  maggioranza del 75% della “categoria”

2.  omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici rispetto alle banche aderenti

3.  omogeneità delle condizioni dell’accordo che si chiede di estendere alle banche non aderenti

4.  soddisfazione dei creditori in misura non inferiore alle alternative concretamente praticabili

condizioni “sostanziali”

per l’omologazione

2. Estensione forzosa ai creditori

di accordi di ristrutturazione del debito

(9)

1.  le banche non aderenti devono essere state informate dell’avvio delle trattative e messe in condizione di parteciparvi in buona fede

2.  le banche non aderenti devono avere ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, sui termini dell’accordo e sui suoi effetti

3.  le trattative si devono essere svolte in buona fede

condizioni “procedurali”

per l’omologazione

2. Estensione forzosa ai creditori

di accordi di ristrutturazione del debito

(10)

effetti dell’omologazione dell’accordo con estensione alle banche non aderenti

1.  si producono anche tutti gli altri effetti dell’adesione volontaria all’accordo in deroga agli artt. 1341 e 1411 c.c.

2.  sono inefficaci le ipoteche giudiziali iscritte da banche e intermediari finanziari nei 90 giorni anteriori alla pubblicazione della domanda di omologazione

2. Estensione forzosa ai creditori

di accordi di ristrutturazione del debito

(11)

limitazioni all’estensione

degli effetti dell’accordo alle banche non aderenti

2. Estensione forzosa ai creditori

di accordi di ristrutturazione del debito

NON possono essere imposti:

1.  la concessione di affidamenti o il mantenimento della possibilità di utilizzare quelli esistenti

2.  l’esecuzione di nuove prestazioni ed in particolare l’erogazione di nuovi finanziamenti

NON si considerano nuove prestazioni:

l’obbligo di consentire l’utilizzo di beni concessi in leasing

(12)

3.

Estensione forzosa ai creditori

di accordi

di moratoria

(13)

art. 182-septies quinto comma l.fall.

definizione della fattispecie

“convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria

temporanea dei crediti nei confronti

di una o più banche o intermediari finanziari”

3. Estensione forzosa ai creditori di accordi di moratoria

non è richiamata espressamente la condizione di

applicabilità secondo cui almeno la metà

dell’indebitamento complessivo sia verso banche

(14)

NON è previsto l’inserimento in “categorie” di creditori bancari

è comunque richiesta l’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici tra i “creditori interessati”

si fa riferimento ai “creditori interessati dalla moratoria” da considerare nel loro complesso

3. Estensione forzosa ai creditori

di accordi di moratoria

(15)

1.  maggioranza del 75% dei crediti bancari interessati dalla moratoria

2.  omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria

3.  attestazione da parte di un professionista in possesso dei requisiti dell’art. 67, terzo comma, lett. d), l.fall.

condizioni “sostanziali”

per l’estensione degli effetti della moratoria

3. Estensione forzosa ai creditori

di accordi di moratoria

(16)

1.  le banche non aderenti devono essere state informate dell’avvio delle trattative e messe in condizione di parteciparvi in buona fede

2.  le banche non aderenti devono avere ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, sui termini dell’accordo e sui suoi effetti

3.  le trattative si devono essere svolte in buona fede

condizioni “procedurali”

per l’estensione degli effetti della moratoria

3. Estensione forzosa ai creditori

di accordi di moratoria

(17)

non è richiesta una preventiva valutazione del Tribunale per l’estensione degli effetti

della moratoria

il Tribunale può intervenire solo in caso di OPPOSIZIONE da parte dei creditori a cui vengono estesi

gli effetti della moratoria

3. Estensione forzosa ai creditori di accordi di moratoria

è comunque necessaria la notificazione

dell’accordo di moratoria alle banche non aderenti

(a mezzo PEC o raccomandata)

(18)

OPPOSIZIONE al Tribunale

va proposta nel termine di 30 giorni dalla notifica dell’accordo di moratoria e dell’attestazione del professionista

la banca non aderente può chiedere che l’accordo di moratoria non abbia effetto nei suoi confronti

3. Estensione forzosa ai creditori di accordi di moratoria

gli effetti dell’opposizione riguardano quindi SOLO il creditore opponente

l’estensione della moratoria si consolida nei confronti dei creditori che non hanno proposto opposizione

(19)

decisione sull’opposizione

il Tribunale verifica la sussistenza “delle condizioni di cui al comma quarto, terzo periodo”

3. Estensione forzosa ai creditori di accordi di moratoria

si deve ritenere che vada verificato anche che sia raggiunta la maggioranza del quinto comma

si tratta delle condizioni “procedurali”

dell’estensione degli accordi di ristrutturazione

sono così richiamate anche le condizioni di omogeneità di posizione ed interessi e di convenienza

(20)

3. Estensione forzosa ai creditori di accordi di moratoria

possibile reclamo alla Corte d’Appello

va proposto entro 15 giorni

dalla comunicazione del decreto del Tribunale

dubbia la proponibilità del ricorso straordinario per

cassazione ex art. 111 Cost.

(21)

DOVE SIAMO

MILANO Via Agnello, 12 20121 Milano Tel.: +39 02 725511 Fax.:+39 02 72551501

VERONA

Stradone Porta Palio, 76 37122 Verona

Tel.: +39 045 8097000 Fax.:+39 045 8097010

LONDRA St Michael's House 1 George Yard, Lombard Street EC3V 9DF Londra tel. +44 (0) 20 73759900 fax +44 (0) 20 79296468

BRUSSELS Rue De Spa, 30 B - 1000 Brussels Tel.: +32 (0)2 2854685 Fax.:+32 (0)2 2854690 ROMA

Via delle Quattro Fontane, 161 00184 Roma

Tel..: +39 06 6784977 Fax.: +39 06 6790966

SHANGHAI 47th Floor, Hong Kong New World Tower 300 Huaihai Zhong Road Shanghai 200021 Tel: +86 21 5116 2805 Fax: + 86 21 5116 2905

Riferimenti

Documenti correlati

Il Consiglio Scientifico del Master, entro 5 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande di partecipazione, già inoltrate dai candidati ai membri del

Il/la candidato/a che non sia ancora in possesso del provvedimento di equivalenza alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso dovrà

a) il cognome e nome, il luogo di nascita e la data, il codice fiscale e il luogo di residenza;.. b) l'indirizzo di posta elettronica/pec ed un contatto telefonico per

La procedura ha per oggetto la fornitura di abbigliamento tecnico e da riposo costituita da: maglie di Campione Regionale, maglie Master delle Piste regionali,

--- altri illeciti ritenuti rilevanti dalla stazione appaltante, che l’operatore economico ha comunque l’obbligo di dichiarare (es. rinvii a giudizio, risoluzioni contrattuali anche

Progetto o attività Intervento di conservazione e restauro di manoscritti islamici del XV secolo Nome e indirizzo del datore di lavoro Biblioteca dell'Accademia Nazionale dei Lincei

La Commissione esaminatrice procede alla valutazione del curriculum del candidato e del voto di laurea nell’osservanza dei criteri indicati nel presente articolo; tale

In particolare si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) aperta con le modalità previste dal sistema MePA. Specifiche e dettagliate indicazioni relative