Normativa sulla qualità dell’aria
Introduzione
Negli ultimi anni i nuovi dispositivi frutto della ricerca tecnologica nel campo del rilevamento di sostanze inquinanti, insieme ai risultati ottenuti da studi scientifici sugli effetti che tali sostanze hanno sull’ambiente e sulla salute umana, hanno condotto a continui adeguamenti e miglioramenti delle normative in vigore per la regolamentazione del processo di valutazione della qualità dell’aria. Al fine di tutelare la salute delle persone, intesa come benessere fisico, mentale e sociale dell’individuo, è infatti opportuno un costante aggiornamento delle norme con i progressi della scienza e della tecnica.
La realizzazione di leggi adeguate a gestire i problemi relativi all’inquinamento atmosferico si basa su criteri di qualità ambientale, definiti a partire dalla relazione esposizione-risposta di un individuo ad ogni specifico inquinante. Pertanto, l’intervento normativo è solamente l’ultimo passo di un processo complesso che comprende:
a) studi di tipo clinico e epidemiologico, che determinano l’esposizione e il rischio, cioè la probabilità che un organismo incorra in effetti negativi (malessere, malattia, morte) a seguito dell’esposizione di una certa durata a determinati livelli di concentrazione di una sostanza;
b) definizione di linee guida, di solito esplicitate tramite l’identificazione di valori di soglia di non effetto o di soglia minima di effetto;
c) definizione degli standard della qualità dell’aria e dei criteri tecnici che regolamentano tutto il processo di misura, acquisizione ed elaborazione dei dati.
Nel tempo si sono succeduti molti atti che andavano nella direzione della tutela della qualità dell’aria, facendolo soprattutto tramite la regolamentazione delle sorgenti emissive. Durante l’ultimo mezzo secolo ha svolto un ruolo importante
di coordinamento e sintesi della ricerca nel campo della qualità dell’aria l’Organizzazione Mondiale della Salute (World Health Organization, WHO). Già nel 1958 la WHO riconobbe che “l’inquinamento dell’aria è una minaccia per la salute ed il benessere delle persone in tutto il mondo” [WHO, 1987]. Negli anni seguenti l’obiettivo del WHO è stato quello di definire le linee guida per la valutazione e la gestione della qualità dell’aria. In primis furono identificati dei valori “epidemiologici” per vari inquinanti, espressi come dose-risposta, e nel 1972 furono indicati per la prima volta dei limiti per alcuni inquinanti dell’aria, quali l’SO2, il CO, il particolato totale sospeso (PTS) e gli ossidanti fotochimici.
Figura 1: Schema dello spettro delle risposte biologiche e di danno alla esposizione umana di un inquinante [Vismara, 1988]
Poiché i meccanismi di azione delle sostanze inquinanti non erano, e non sono ancora, sempre completamente conosciuti, fissando certi limiti non è possibile raggiungere la sicurezza assoluta dell’assenza di danno; pertanto, con l’individuazione di linee guida si è cercato di garantire dei livelli “accettabili” di esposizione per la popolazione, per i quali non si prevedevano conseguenze negative [WHO, 1999]. Lo schema in figura 1 mostra un insieme degli effetti biologici (reversibili) e di danno (non sopportabili dall’organismo) dovuti
all’esposizione di un inquinante: dalla “piramide degli effetti” emerge che a fronte di molte persone “medie” che possono subire dei lievi stress corporei dall’esposizione ad una certa sostanza, ci sono individui molto sensibili (come bambini, anziani, malati) che possono risentirne in modo maggiore (con patologie, morte).
Il passaggio dalle linee guida formulate dalla World Health Organization al testo della normativa elaborato dal legislatore con gli Standard della Qualità dell’Aria (SQA) si basa sulle condizioni della qualità dell’aria nella realtà territoriale nazionale, sulle tecnologie di processo e di abbattimento disponibili e su un bilancio costi-benefici in relazione all’introduzione di norme più restrittive. In questo modo, l’evoluzione delle conoscenze sia scientifiche, sull’inquinamento atmosferico e sui suoi effetti, sia tecnologie hanno avuto riflessi diretti sulla legislazione nazionale, comunitaria e internazionale.
Di seguito viene proposta una panoramica dell’evoluzione della normativa inerente la tutela dell’aria ambiente (in particolare del particolato atmosferico), descrivendo la legislazione dell’Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Toscana.
La legislazione dell’Unione Europea
A partire dal 1980, l’Unione Europea (UE) ha approvato una serie di direttive in materia di la qualità dell’aria, soprattutto per le emissioni da grandi impianti industriali, ponendo dei valori limite di emissione e di concentrazione in aria per alcuni agenti inquinanti. A seguito dell’approvazione del V Programma di Azione in materia ambientale del 1992, si inaugurava un nuovo corso per le politiche comunitarie per la Qualità dell’Aria (QA), che, forte delle nuove scoperte in campo medico-epidemiologico e scientifico, si poneva degli obiettivi a lungo termine e considerava una gamma più ampia di sostanze.
Con la Direttiva 96/62/CE “Valutazione e gestione della qualità dell’aria
ambiente”, definita direttiva quadro, il legislatore comunitario persegue la finalità
di proteggere la salute umana e l’ambiente secondo criteri e procedure armonizzate a livello europeo. Gli elementi innovativi introdotti riguardano:
• la definizione degli obiettivi e degli inquinanti regolamentati, alcuni già normati (SO2, NO2, PTS, PM10, Pb, O3), altri nuovi (benzene, CO, IPA, Cd, As, Ni, Hg);
• l’istituzione per ogni stato di un sistema di valutazione dell’aria ambiente e l’individuazione di zone dove la misurazione è obbligatoria;
• la valutazione preliminare della QA per la zonizzazione del territorio; • l’obbligatorietà dell’adozione di piani di risanamento per le aree in cui gli
standard non sono rispettati;
• le norme generali per l’acquisizione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati della qualità dell’aria;
• l’istituzione di mezzi per l’informazione del pubblico.
Sono definiti tre nuovi vincoli alle concentrazioni in aria di sostanze inquinanti: ¾ il valore limite, ovvero un livello di concentrazione determinato in base
alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente nel suo complesso, da raggiungere entro la data del conseguimento e poi da non superare;
¾ il valore obiettivo, ovvero il livello fissato al fine di evitare a lungo termine ulteriori effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente nel suo complesso, che dovrà essere raggiunto per quanto possibile nel corso di un dato periodo;
¾ la soglia di allarme, ovvero un livello oltre il quale vi e’ un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto il quale e’ necessario un intervento immediato.
La direttiva quadro definisce inoltre i seguenti termini:
Aria Ambiente (AA): aria esterna presente nella troposfera, esclusa quella presente nei luoghi di lavoro;
Inquinante: qualsiasi sostanza immessa direttamente o indirettamente dall’uomo in aria ambiente che può avere effetti nocivi sulla salute e sull’ambiente;
Livello: concentrazione in aria ambiente o deposito d’inquinante su una superficie in un dato periodo di tempo;
valutazione: qualsiasi metodo impiegato per misurare, calcolare, prevedere o stimare il livello di un inquinante nell'aria ambiente;
soglia di valutazione superiore: un livello specificato nell'allegato V, al di sotto del quale le misurazioni possono essere combinate con le tecniche di modellizzazione al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente;
soglia di valutazione inferiore: un livello specificato nell'allegato V, al di sotto del quale è consentito ricorrere soltanto alle tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva al fine di valutare la qualità dell'aria, a norma del paragrafo 4 dell'articolo 6 della direttiva 96/62/CE;
margine di superamento,: la percentuale del valore limite nella cui misura tale valore può essere superato alle condizioni stabilite dalla direttiva 96/62/CE;
zona: parte del territorio degli Stati Membri da essi delimitata;
agglomerato: zona con una concentrazione di popolazione superiore a 250.000 abitanti o, allorché la concentrazione di popolazione è pari o inferiore a 250.000 abitanti, una densità di popolazione per km2, tale da
rendere necessarie per gli Stati Membri la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente;
evento naturale: eruzioni vulcaniche, attività sismiche, attività geotermiche, incendi spontanei, tempeste di vento o trasporto o risospensione atmosferici di particelle naturali dalle regioni secche.
Gli inquinanti elencati sopra sono stati normati dalle direttive “figlie”, che sono la Direttiva 99/30/CE “Valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo”, la Direttiva 2000/69/CE “Valori limite di qualità dell'aria ambiente per benzene ed il monossido di carbonio” e la Direttiva 2002/03/CE “Valori limite di qualità dell'aria ambiente per l'ozono”.
La Direttiva 99/30/CE stabilisce i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, riportati in tabella 1, assieme ai termini entro i quali dovranno essere raggiunti e al numero massimo di superamenti consentiti in un anno.
Tabella 1: Valori limite di qualità dell’aria ambiente previsti dalla Direttiva 99/30/CE Inquinante (n Valore limite
max superamenti/anno)
Periodo di
mediazione Data di rispetto
Biossido di zolfo 350 µg/m125 µg/m33 (24) (3) 24 ore 1 ora 1 gennaio 2005 1 gennaio 2005
Biossido di zolfo per la protezione
degli ecosistemi 20 µg/m
3 Anno civile e inverno
(1 ottobre-31 marzo) 19 luglio 2001 Biossido di azoto 200 µg/m40 µg/m3 (18) 3 Anno civile 1 ora 1 gennaio 2010 1 gennaio 2010
Ossidi di azoto per la protezione
degli ecosistemi 30 µg/m
3 Anno civile 19 luglio 2001
PM10 fase 1 50 µg/m
3 (35)
40 µg/m3 Anno civile 24 ore 1 gennaio 2005 dal decreto
PM10 fase 2 50 µg/m20 µg/m3 (7) 3 Anno civile 24 ore 1 gennaio 2010 1 gennaio 2010
La direttiva stabilisce un periodo transitorio per l’adeguamento dei livelli reali d’inquinamento ai limiti fissati: è previsto un margine di tolleranza che diminuisce linearmente fino al rispetto del limite nella data fissata. Questi margini non devono essere intesi come deroghe ai limiti, ma come un riferimento operativo per far attivare dei piani di risanamento.
La direttiva figlia fissa, inoltre, le soglie d’allarme per il biossido di zolfo e il biossido di azoto, riportati in tabella 2, ed i dettagli che le regioni devono fornire al pubblico in caso di superamento degli stessi, che dovrebbero comprendere come minimo:
• data, ora e luogo del fenomeno e causa scatenante, se nota;
• previsioni di cambiamento nelle concentrazioni (miglioramento, stabilizzazione o peggioramento), motivo del cambiamento previsto;
• zona geografica interessata; • durata;
• categoria di popolazione potenzialmente sensibile al fenomeno; • precauzioni che la popolazione sensibile deve prendere.
Tabella 2: Soglie di allarme previste dalla Direttiva 99/30/CE Inquinante Soglia di allarme
Biossido di zolfo 500 µg/m3
Biossido di azoto 400 µg/m3
Misure su tre ore consecutive in località
rappresentative della qualità dell’aria su almeno
100 km2, oppure una zona o un agglomerato
La Direttiva 2000/69/CE “Valori limite di qualità dell'aria ambiente per
benzene ed il monossido di carbonio” stabilisce i valori limite di qualità
dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio. In tabella 3 sono elencati i valori limite, i termini entro i quali dovranno essere raggiunti e il numero massimo di superamenti permessi in un anno.
Tabella 3: Valori limite previsti dalla 00/69/CE Inquinante (n Valore limite
max superamenti/anno)
Periodo di
mediazione Data di rispetto
Benzene 5 µg/m3 Anno civile 1 gennaio 2010 Monossido di
carbonio 10 mg/m3 giornaliera su 8 ore Media massima 1 gennaio 2005
La Direttiva 2002/03/CE “Valori limite di qualità dell'aria ambiente per
l'ozono” stabilisce i valori obiettivo, i valori bersaglio e le soglie di allarme e di
informazione relative alle concentrazioni di ozono nell’aria (vedi tabella 4).
Essa garantisce inoltre che tutti gli Stati Membri usino metodi e criteri uniformi per la valutazione delle concentrazioni di ozono e dei suoi precursori (ossidi di azoto e composti organici volatili) per salvaguardare e migliorare la qualità dell’aria. In conformità con le precedenti direttive, stabilisce che le informazioni relative ai livelli di concentrazione siano messe a disposizione della popolazione ed che si realizzi una maggiore cooperazione fra gli Stati Membri per le misure di riduzione di ozono rispetto all’inquinamento transfrontaliero.
Tabella 4: Valori limite per l’ozono previsti dalla 2002/03/CE
OZONO mediazione Tempo di all’entrata in vigore Valore limite del decreto
Valore limite
1 gennaio 2010 Valore obbiettivo per la
protezione della salute umana
Massimo della media mobile di 8 ore
120 µg/m3
(da non superare più di 25 giorni in un anno
mediato su 3 anni)
Valore obbiettivo per la protezione della salute
umana
AOT 40 sul valore orario da maggio a
luglio 18 mg/m
3 h
Soglia di informazione Ora 180 µg/m3 Soglia di allarme Ora 240 µg/m3 Obbiettivo a lungo termine
per la salvaguardia della salute umana
Massimo della media
mobile di 8 ore 120 µg/m3 Obbiettivo a lungo termine
per la salvaguardia della salute umana
AOT 40 sul valore orario da maggio a
luglio 6 mg/m
Nell’aprile del 2002 è stata pubblicata dal DG Environment della Commissione Europea la “Guida agli annessi della Decisione 97/101/EC sullo Scambio di
Informazioni come aggiornata dalla Decisione 2001/752/EC”, che si presenta
come un testo tecnico per i soggetti competenti nel monitoraggio dell’aria ambiente, in cui sono specificati:
• la lista degli inquinanti, i parametri statistici e l’unità di misura;
• le informazioni riguardanti le reti, le stazioni (classificazioni)e le tecniche di misurazione;
• la procedura di validazione dei dati e di verifica della qualità; • le minime coperture temporali per poter aggregare i dati; • i formati per lo scambio dei dati.
Questo atto, fornendo delle indicazioni pratiche molto particolareggiate, è di notevole importanza per la standardizzazione delle reti di monitoraggio e per l’adozione di metodi di campionamento, analisi, validazione e valutazione uniformati a livello europeo.
La legislazione dello Stato italiano
Al fine di delineare un quadro chiaro di riferimento delle competenze in merito alla tutela e al controllo della Qualità dell’Aria, occorre risalire al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 28 marzo 1983, che traeva origine diretta dall’articolo 4 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, con il quale venivano fissati i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell’aria nell’ambiente esterno validi su tutto il territorio nazionale.
Questo DPCM insieme al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 24 maggio 1988 n. 203, ha rappresentato un caposaldo normativo per la tutela dall’inquinamento atmosferico in Italia, che prima si basava sulla legge “antismog” n. 615/66 ed i relativi regolamenti di attuazione. Un momento di profondo rinnovamento dell’impianto legislativo si è avuto con l’adozione del Decreto Legislativo 4 Agosto 1999 n. 351 e con i successivi decreti attuativi che, recependo la Direttiva quadro europea 96/62/CE, ha posto nuovi obiettivi e criteri omogenei a livello nazionale e comunitario per la valutazione e la gestione dell’aria ambiente.
Di seguito viene analizzata nelle sue linee essenziali l’evoluzione della normativa italiana inerente la tutela dell’aria ambiente e in particolare del particolato atmosferico, esaminando poi nel dettaglio le norme attualmente vigenti. Gli atti legislativi riportati sono:
• DPCM 28 marzo 1983, "Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria e dell'ambiente esterno";
• DPR 24 maggio 1988, n. 203, "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto da grandi impianti industriali";
• Decreto Ministeriale 20 Maggio 1991, "Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria";
• Decreto Ministeriale 20 Maggio 1991, "Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria";
• Decreto Ministeriale 6 Maggio 1992, "Definizione del sistema finalizzato al controllo ed assicurazione di qualità dei dati di inquinamento atmosferico ottenuti dalle reti di monitoraggio";
• Decreto Ministeriale 15 Aprile 1994, "Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane";
• Decreto Ministeriale 25 Novembre 1994, "Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti";
• Decreto Ministeriale 21 Aprile 1999, n. 163, "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione"; • Decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 351, "Attuazione della direttiva
96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente";
• Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n. 60 “Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio”;
• Decreto Ministeriale 20 settembre 2002, “Modalità per la garanzia della qualità del sistema delle misure di inquinamento atmosferico, ai sensi del decreto legislativo n. 351/1999”;
• Decreto Ministeriale 1 ottobre 2002, n. 261, “Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351”;
• Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” (nella direttiva viene richiesto il monitoraggio dell'aria);
• Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171, “Limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici”;
• Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, “Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria”;
• DPCM 8 ottobre 2004, "Modifica del DPCM 8 marzo 2003 inerente combustibili e impianti di combustione”.
L’evoluzione normativa
Il DPCM 28 Marzo 1983, "Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e
di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria e dell'ambiente esterno" ha
fissato le metodologie di campionamento ed analisi e i valori degli indicatori ambientali per alcuni inquinanti più diffusi nell’ambiente esterno (standard di qualità dell’aria, SQA), espressi per tempi di mediazione diversi a seconda della sostanza presa in esame.
Gli standard di qualità sono valori massimi consentiti di concentrazione totale per ogni singolo inquinante, riferiti ad un tempo di esposizione e dedotti in base a considerazioni di solo carattere igienico sanitario. Gli SQA devono essere rispettati in tutto il territorio nazionale, con controllo attraverso la verifica delle concentrazioni, qualunque sia la fonte di inquinamento e sono limiti statistici il cui superamento o rispetto viene valutato dopo un anno di misure. Una volta fissati questi valori, l’ente preposto al controllo (la Regione), nel caso in cui le concentrazioni siano superiori ad essi, provvede a predisporre appositi piani di risanamento, atti a garantire il miglioramento progressivo della qualità dell’aria. Il decreto evidenzia peraltro l’importanza dell’aggiornamento dei metodi di prelievo e di analisi e, cosa molto innovativa rispetto alla norme precedenti, dedica un intero allegato ai sistemi di misura automatizzati. Per questi sistemi viene indicato quali siano i criteri generali, le varie operazioni e le procedure per la verifica dell’accuratezza e della precisione che devono essere attuati affinché un sistema automatico possa venir impiegato ai fini del controllo dell’inquinamento atmosferico, in alternativa ai metodi classici di analisi. Le caratteristiche di tali sistemi devono sempre risultare in accordo alle specifiche tecniche indicate e devono essere comunque verificabili in base ai criteri contenuti nell’appendice. Il DPR 24 Maggio 1988, n. 203, “Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779,
82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto da grandi impianti industriali” recependo le principali normative comunitarie in
valori guida (vedi tabella 5 e tabella 6), che sono intesi come “limiti delle concentrazioni e limiti di esposizione relativi ad inquinamenti nell’ambiente esterno destinati:
a) alla prevenzione a lungo termine in materia di salute e protezione dell’ambiente;
b) a costituire parametri di riferimento per l’istituzione di zone specifiche di protezione ambientale per le quali è necessaria una particolare tutela della qualità dell’aria.”
Ad integrazione di quanto già previsto nel DPCM del 1983 vengono anche specificati i metodi di campionamento, le analisi e le valutazioni da fare per verificare gli standard di qualità dell’aria e dei valori guida. In una nota al DPR n. 203/88 si trova inoltre un primo suggerimento sulla scelta dei luoghi e sul numero di postazioni da installare per effettuare misure di concentrazione di biossido di azoto nelle aree da sottoporre a verifica.
Per meglio tutelare le condizioni ambientali vengono posti sotto controllo tutti gli impianti industriali ed artigianali che danno luogo ad emissioni in atmosfera contribuendo all’alterazione delle normali condizioni di salubrità dell’aria. I proprietari di impianti, sia nuovi che esistenti, devono quindi presentare all’autorità competente (la regione o la provincia, secondo quanto previsto dalle legislazioni regionali) una richiesta di autorizzazione contenente tutte le indicazioni sulle qualitative e quantitative relative alle emissioni, nonché sulle tecniche adottate per la prevenzione dell’inquinamento.
Inoltre in maniera abbastanza ampia viene definito l’inquinamento ambientale, come: “ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell’aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da:
• alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell’aria;
• da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell’uomo;
• da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell’ambiente;
• da alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati”.
Tabella 5 : Valori limite di qualità dell’aria previsti dal DPR 24 Maggio 1988, n. 203 Inquinante Valore limite di qualità dell’aria
SO2
Mediana delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate in un anno (1 aprile-31 marzo)
98° percentile delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate in un anno (1 aprile-31 marzo)
Mediana delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate durante l’inverno (1 ottobre-31 marzo)
80 µm/m3
250 µm/m3 130 µm/m3 NO2 98° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora rilevate in un anno (1 gennaio-31 dicembre) 200 µm/m3
F Media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate in Concentrazione media di 24 ore un mese
20 µm/m3 10 µm/m3 PTS
Media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate in un anno
95° percentile di tutte le concentrazioni medie di 24 ore rilevate in un anno
150 µm/m3 300 µm/m3 Pb Media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate in un anno 2 µm/m3 CO Concentrazione media di 8 ore Concentrazione media di 1 ora 10 µm/m
3
40 µm/m3 HCNM Concentrazione media di 3 ore consecutive 200 µm/m3*
O3 Concentrazione media di 1 ora (max una volta al mese) 200 µm/m3
* Solo se è superato contemporaneamente il limite per l’ozono
Tabella 6: Valori guida di qualità dell’aria previsti dal DPR 24 Maggio 1988, n. 203 Inquinante Valore guida di qualità dell’aria
SO2
Media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate in un anno (1 aprile-31 marzo)
Valore medio di 24 ore
40-60 µm/m3
100-150 µm/m3
NO2
50° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora rilevate in un anno (1 gennaio-31 dicembre)
98° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora rilevate in un anno (1 gennaio-31 dicembre)
50 µm/m3 135 µm/m3
PTS
Media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate in un anno (1 aprile-31 marzo)
Valore medio di 24 ore
40-100 µm/m3 100-150 µm/m3
L’evoluzione della normativa è stata anche conseguenza di una nuova valutazione del fenomeno dell’inquinamento atmosferico: infatti, in modo particolare nei paesi industrializzati, si è assistito ad una diminuzione dell’impatto ambientale da biossido di zolfo (dovuta alla differenziazione delle
fonti energetiche, alla razionalizzazione del sistema emissivo, e altro), mentre il traffico veicolare ha aumentato il suo contributo al peggioramento della qualità dell’aria nelle città; queste emissioni avvengono al livello del suolo, sono variabili con la tipologia di traffico, sono mobili e sono rilevanti sotto l’aspetto tossicologico.
Il DM 20 maggio 1991, “Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità
dell’aria”, definisce le condizioni per la realizzazione o l’adeguamento di reti di
rilevamento dell’inquinamento atmosferico.
Gli obiettivi generali di tali sistemi di rilevamento sono (articolo 1):
a) individuare le cause che determinano i fenomeni di inquinamento;
b) fornire, attraverso la misura di specie inquinanti e di parametri meteorologici, un insieme di dati rappresentativi relativi ai processi di inquinamento atmosferico al fine di avere un quadro conoscitivo che consenta una più efficace tutela della salute pubblica e del territorio;
c) verificare le rispondenze di modelli fisico-matematici a rappresentare la dinamica spazio-temporale dei fenomeni dispersivi degli inquinanti in situazioni specifiche;
d) fornire indicazioni sia per la valutazione sistematica dei livelli di inquinamento sia per la previsione di situazioni di emergenza;
e) documentare il rispetto ovvero il superamento degli standard di qualità dell’aria nel territorio interessato.
Per quanto riguarda gli inquinanti il decreto individua quelli da monitorare, divisi fra quelli primari e i precursori di secondari, che sono:
• per quanto riguarda gli inquinanti primari: fase gassosa: CO, SO2, NO2, HC Volatili;
fase particellare: PTS in massa, Pb ed altri metalli pesanti presenti nel PTS;
• per i precursori:
fase gassosa: NO2, O3, NO;
La struttura generale di una rete urbana di rilevamento è articolata in quattro tipi di stazioni:
1. ·tipo A: stazioni di base in cui vengono monitorati tutti gli inquinanti sia primari che secondari, localizzate in aree non interessate direttamente dalle fonti emissive, come parchi urbani o aree pedonali;
2. ·tipo B: stazioni situate in zone ad alta densità abitativa, ma lontane dai flussi veicolari, in cui vengono misurati sia gli inquinanti primari che secondari, con particolare attenzione agli ossidi di azoto biossido di zolfo e alle polveri sospese;
3. ·tipo C: stazioni poste in zone con traffico veicolare molto intenso in cui dove vengono monitorati in particolare l’ossido di carbonio e gli idrocarburi non-metanici;
4. ·tipo D: stazioni situate in zone periferiche per la misurazione degli inquinanti secondari ozono, biossido di azoto, etc. le cui concentrazioni sono più significative in aree lontane dalle fonti emissive e poste sottovento rispetto alla città.
Il numero delle stazioni necessarie per una corretta valutazione dell’inquinamento in un’area urbana dipende da densità e struttura degli insediamenti, dalla presenza di sorgenti emittenti, dalla situazione meteoclimatica e dal numero degli abitanti. Il DM 20.05.91 divide le aree urbane in tre classi di centri urbani, e stabilisce per ciascuna di esse il numero minimo di stazioni, riportate in tabella 7.
Tabella 7: Struttura delle reti urbane per il monitoraggio atmosferico (allegato I, DM 20/5/91) Tipo di stazione
Numero di abitanti del
centro urbano A B C D
inferiori a 500.000 1 2 2 1
da 500.000 a 1.000.000 1 3 3 1
superiori a 1.500.000 2 4 4 2
Dello stesso giorno è il DM 20 Maggio 1991 “Criteri per l'elaborazione dei piani
regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria” che stabilisce le
nelle quali si verifica il superamento o c’è il rischio di superamento dei limiti di qualità dell’aria. In generale tali piani, messi a punto dalle Regioni, devono garantire la prevenzione nei confronti dell’inquinamento atmosferico.
Il DM 6 Maggio 1992 “Definizione del sistema finalizzato al controllo ed
assicurazione di qualità dei dati di inquinamento atmosferico ottenuti dalle reti di monitoraggio” definisce il sistema nazionale di rilevamento della qualità
dell’aria su tre livelli (nazionale, regionale e provinciale) con specifici compiti operativi, sia di controllo che di validazione dei dati di monitoraggio ambientale. Gli obiettivi di questo sistema sono principalmente due:
1. promuovere la produzione di dati di elevata qualità al fine di poter effettuare rilevamenti fra loro comparabili nelle diverse zone del paese; 2. definire quelle procedure operative omogenee per la validazione dei dati e
la gestione corretta degli analizzatori automatici.
Per fare ciò il decreto istituisce il CENIA, ossia il Comitato Nazionale per l’Inquinamento Atmosferico, finalizzato al controllo di qualità dei dati di inquinamento atmosferico. Le funzioni tecniche sono svolte dal CNR, dall’ISS e dall’ISPESL.
Il DM 15 Aprile 1994 “Norme tecniche in materia di livelli e di stati di
attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane”
definisce i livelli di attenzione e di allarme, insieme ai conseguenti stati di attenzione e di allarme, per tutte le aree urbane del territorio nazionale.
I livelli di attenzione e di allarme fanno riferimento ad indicatori di breve periodo (medie orarie o giornaliere) e vengono utilizzati per identificare situazioni critiche di carattere episodico (vedi tabella 8). Lo stato di attenzione identifica una situazione di inquinamento atmosferico che, se persistente, determina il rischio che si raggiunga lo stato di allarme. Con lo stato di allarme si individua una situazione acuta di inquinamento atmosferico che determina condizioni di pericolo per la salute dei cittadini. La dichiarazione dello stato di attenzione o di allarme si basa su delle soglie percentuali, riportate in tabella 9.
Il raggiungimento dello stato di attenzione o di allarme obbliga l’autorità competente ad adottare opportune misure volte a contenere le concentrazioni di inquinanti e i periodi di esposizione, secondo piani di intervento operativi sviluppati e resi pubblici attraverso una tempestiva informazione alla popolazione. Per queste procedure l’autorità competente si avvale di un organo tecnico, di cui fanno parte i rappresentanti dei servizi di prevenzione ambientale e, ove esista, del Centro Operativo Provinciale (COP), l’organo previsto dalla normativa per la gestione tecnico-operativa delle reti di monitoraggio.
Inoltre il decreto impone per la prima volta la necessità di misurare, nelle città con più di 150.000 abitanti, alcuni inquinanti “ non convenzionali”, fra cui il PM10.
Tabella 8: Livelli di attenzione e di allarme previsti dal DM 15 Aprile 1994.
Inquinante ATTENZIONE LIVELLO DI µg/m3 LIVELLO DI ALLARME µg/m3 SO2(media giornaliera) 125 250 PTS (media giornaliera) 150 300 NO2(media oraria) 200 400 CO (media oraria) 15 30 O3(media oraria) 180 360
Tabella 9: Numero di stazioni in cui devono essere superati i limiti per l’entrata negli stati di attenzione e di allarme.
Inquinante Stazioni
SO2 50% del totale delle stazioni di tipo A, B,C
PTS 50% del totale delle stazioni di tipo A, B,C NO2 50% del totale delle stazioni di tipo A, B
CO 50% del totale delle stazioni di tipo A, C O3 una qualsiasi delle stazioni di tipo A, D
Il DM 25 Novembre 1994 “Aggiornamento delle norme tecniche in materia di
limiti di concentrazione e di livelli di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti” introduce i
aromatici (IPA), per il benzene e, per la prima volta, per la frazione di polveri sospese con diametro aerodinamico inferiore o uguale a 10 micrometri (PM10). Questi inquinanti sono detti “microinquinanti” o “inquinanti non convenzionali”, in quanto sono presenti nell’aria in quantità molto modeste rispetto agli inquinanti convenzionali; tali sostanze presentano peraltro caratteristiche tossicologiche parecchio pericolose, in virtù delle quali sono stati fissati obiettivi di qualità molto rigorosi.
Gli obiettivi di qualità sono “il valore medio annuale di riferimento da raggiungere e rispettare a partire da una determinata data” e vengono generalmente definiti attraverso indicatori di lungo periodo (medie annuali, esposizioni accumulate, etc.) e quindi individuano le condizioni medie di non pericolosità dei diversi composti inquinanti che possono essere presenti in atmosfera. Per i tre inquinanti oggetto del presente decreto sono fissati gli obiettivi che si sarebbero dovuti raggiungere entro il 1° gennaio 1999, come media annuale su base giornaliera (vedi tabella 10).
Inoltre il decreto impone l’adozione di sistemi di misura equivalenti a quelli di riferimento, cioè che hanno ottenuto un certificato di equivalenza rilasciato da un laboratorio accreditato.
Di questo decreto sono ancora in vigore i criteri per esprimere il giudizio sulla qualità dell’aria (qui indicati per SO2, NO2, CO e O3), che viene formulato in base al peggiore dei valori rilevati e viene calcolato solamente se è presente il 75% dei dati. Il giudizio scadente si riferisce al superamento del livello di attenzione, il giudizio pessimo al superamento della soglia di allarme.
Tabella 10: Obiettivi di qualità (medie annue) previsti dal DM 25 Novembre 1994. Inquinante Obbiettivo di qualit
Benzene 10 µg/m3
PM10 40 µg/m3
IPA (riferiti al
Il DM 21 Aprile 1999, n. 163 “Regolamento recante norme per l'individuazione
dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione” fissa i criteri in base ai quali i sindaci adottano
eventuali provvedimenti di limitazione della circolazione o blocco totale della circolazione veicolare nell’area urbana al fine di garantire un concreto miglioramento della qualità dell’aria.
Il decreto si applica ai comuni con più di 150.000 abitanti, a quelli individuati dalle Regioni che devono in una prima fase (entro il 6 agosto 1999):
1. effettuare una valutazione preliminare della qualità dell’aria del territorio comunale per realizzare una mappatura in relazione a tutti gli inquinanti regolamentati dalle norme vigenti;
2. adottare le misure di limitazione della circolazione dei veicoli a motore applicate su base annuale, al fine di ridurre i livelli nelle aree in cui la valutazione preliminare abbia dimostrato il superamento anche di solo uno dei valori obiettivo di qualità di IPA, PM10 e benzene;
ed in una seconda fase a partire dal gennaio 2000 e successivamente con cadenza annuale:
3. predisporre un rapporto sulla qualità dell’aria sul territorio comunale 4. adottare e aggiornare le misure di limitazione della circolazione su base
annuale.
Il decreto precisa inoltre le tipologie di veicoli esclusi dalla limitazione della circolazione, perché considerati di minor impatto sulla qualità dell’aria.
Il Decreto Legislativo 4 Agosto 1999, n. 351 “Attuazione della direttiva 96/62/CE
in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente”
contiene i lineamenti per una strategia complessiva e coerente per la gestione della qualità dell’aria, collegata al controllo delle emissioni e al raggiungimento di obiettivi di qualità dell’aria ambiente. Come “legge quadro” il decreto prevede l’emanazione di decreti attuativi che andranno lentamente ad abrogare le vecchie norme a partire dal DPR n. 203 del 1988.
¾ stabilire gli obiettivi per la qualità dell’aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso;
¾ valutare la qualità dell’aria ambiente sul territorio nazionale in base a criteri e metodi comuni;
¾ disporre di informazioni adeguate sulla qualità dell’aria ambiente e fare sì che siano rese pubbliche, con particolare riferimento al superamento delle soglie di allarme;
¾ mantenere la qualità dell’aria ambiente e migliorarla, dove è necessario. Per realizzare questi obiettivi, le autorità competenti sono incaricate di:
• valutare la qualità dell’aria ambiente;
• adottare piani di risanamento e di azione per situazioni di rischio; • adottare piani di mantenimento;
• garantire l’informazione del pubblico;
• raccogliere informazioni sui superamenti degli obiettivi di qualità dell’aria;
• approvare i dispositivi di misurazione;
• garantire la qualità delle misure e coordinare i programmi di garanzia di qualità su scala comunitaria;
• effettuare l’analisi dei metodi di valutazione; è demandato invece a successivi decreti:
• la decisione degli obiettivi di qualità dell’aria per i singoli inquinanti (valore limite, valore obiettivo, soglia di allarme e margine di tolleranza); • le direttive tecniche per la valutazione preliminare;
• le modalità e le norme tecniche per l’approvazione dei dispositivi di misurazione;
• i criteri per l’elaborazione dei piani e dei programmi di risanamento; • le direttive per l’elaborazione dei piani di mantenimento;
• i valori limite, soglie di allarme, margine di tolleranza e modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo, la soglia di valutazione superiore e la soglia di valutazione inferiore;
• entro quando deve essere raggiunto il valore limite;
• il valore obiettivo per l’ozono e i requisiti di monitoraggio;
• i criteri per la raccolta dei dati e quelli per le tecniche di misurazione; • i criteri riguardanti altre tecniche di valutazione della qualità dell’aria; • le modalità di informazione al pubblico nel caso di superamento delle
soglie di allarme;
• il formato della comunicazione dei dati.
Allo Stato compete, se necessario, la fissazione di valori più restrittivi di quelli comunitari e di valori limite per altri inquinanti. Inoltre esso deve trasmettere alla comunità europea le informazioni circa i superamenti degli obiettivi di qualità ed i piani di intervento.
Alle Regioni ed alle Province spetta invece :
¾ l’effettuazione della valutazione preliminare e valutazione della qualità dell’aria;
¾ l’adozione di piani di intervento in breve periodo per le zone dei rispettivi territori;
¾ l’adozione di piani risanamento e di mantenimento della qualità dell’aria; ¾ la trasmissione al Ministero dell’Ambiente, tramite l’ANPA, delle
informazioni e dei piani adottati.
Con questo decreto vengono introdotti nuovi concetti, come ad esempio quello di soglia di valutazione, le cui definizioni prese dalla Direttiva 96/62/CE, sono state già riportate nella sezione sulla normativa comunitaria.
Il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60 ha recepito le direttive 99/30/CE e 00/69/CE riguardanti i valori limite di qualità dell'aria relativi a biossido di zolfo, ossidi di azoto, PM10, piombo, benzene e monossido di carbonio.
Così come le direttive in questione attuavano quanto previsto nella direttiva quadro 96/62/CE, questo DM attua il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351; infatti stabilisce:
a) i valori limite e le soglie di allarme;
b) il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo;
c) il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto;
d) i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell’aria ambiente, i criteri e le tecniche di misurazione, con particolare riferimento all’ubicazione ed al numero minimo dei punti di campionamento, nonché alle metodiche di riferimento per la misura, il campionamento e l’analisi; e) la soglia di valutazione superiore, la soglia di valutazione inferiore e i
criteri di verifica della classificazione delle zone e degli agglomerati;
f) le modalità per l’informazione da fornire al pubblico sui livelli registrati di inquinamento atmosferico ed in caso di superamento delle soglie di allarme;
g) il formato per la comunicazione dei dati.
Il decreto inoltre indica il significato di alcuni termini, come:
• "ossidi di azoto": la somma di monossido e biossido di azoto effettuata in parti per miliardo ed espressa come biossido di azoto in microgrammi per metro cubo;
• PM10: la frazione di materiale particolato sospeso in aria ambiente che
passa attraverso un sistema di separazione in grado di selezionare il materiale particolato di diametro aerodinamico di 10 µm con una efficienza di campionamento pari al 50%;
• PM2,5: la frazione di materiale particolato sospeso in aria ambiente che
passa attraverso un sistema di separazione in grado di selezionare il materiale particolato di diametro aerodinamico di 2,5 µm con una efficienza di campionamento pari al 50%;
• livello: concentrazione nell’aria ambiente di un inquinante in un dato periodo di tempo.
Per la valutazione dei livelli sono previste delle tecniche di rilevazione con metodi indicativi e di modellazione, che integrino i metodi di analisi, e sono precisati gli obiettivi per la qualità dei dati.
Il decreto impone la classificazione delle zone monitorate e la sua revisione almeno ogni 5 anni.
Per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni sono precisati i formati per la comunicazione e le scadenze per la realizzazione della valutazione preliminare della qualità dell’aria.
Per ogni inquinante sono indicati (vedi prossima sezione): • il valore limite e il margine di tolleranza;
• il metodo di riferimento; • le soglie di valutazione;
Per il particolato sono previste delle deroghe per i superamenti dovuti a eventi naturali o allo spargimento di sale sulle strade e inoltre è prevista la realizzazione di reti regionali per il monitoraggio del PM2,5.
Il DM 20 settembre 2002 “Modalità per la garanzia della qualità del sistema
delle misure di inquinamento atmosferico, ai sensi del decreto legislativo n. 351/1999” individua gli organismi incaricati di garantire la qualità del sistema
delle misure di inquinamento atmosferico, che attualmente sono: il CNR, l’ANPA, l’ISS, l’ISPESL e l’ENEA.
Le funzioni tecniche svolte da questi organismi riguardano:
a) la preparazione, la certificazione e il mantenimento di campioni primari e di riferimento di miscele gassose di inquinanti;
b) la garanzia di qualità delle misurazioni effettuate dai dispositivi di misurazione, nonché l'accertamento del rispetto di tale qualità …omissis;
c) l'approvazione delle apparecchiature di campionamento e di misura nonché dei sistemi di misura per l'inquinamento atmosferico e la definizione delle relative procedure;
d) l'accreditamento di laboratori di misura e di campionamento pubblici e privati;
e) il coordinamento sul territorio italiano dei programmi di garanzia di qualità su scala comunitaria organizzati dalla Commissione Europea;
f) l'approvazione delle reti di misura in riferimento ai requisiti di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e successivi provvedimenti attuativi;
g) l'analisi e l'approvazione di metodi di valutazione della qualità dell'aria, compresi l'utilizzo dei modelli …omissis…, dei metodi di valutazione obiettiva …omissis… e dei metodi indicativi.
Il DM 1 ottobre 2002, n. 261 “Regolamento recante le direttive tecniche per la
valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351” stabilisce i criteri per la valutazione preliminare
della qualità dell'aria ambiente e per la realizzazione di piani e programmi. Per questi ultimi vengono precisati:
• gli elementi conoscitivi per l'elaborazione dei piani e dei programmi; • i principi generali per la loro elaborazione;
• la loro struttura e contenuti, comprendente obiettivi e azioni per la riduzione delle emissioni, dei tempi e dei soggetti responsabili;
• i criteri per mantenimento della qualità dell'aria;
Il DL 21 maggio 2004, n. 183 “Regolamentazione della concentrazione di ozono
nell’aria” attua la direttiva europea 2002/3/CE ed abroga tutte le disposizioni
precedenti riguardanti l’ozono. Tale decreto fissa:
• i valori limite da rispettare per il 2010;
• gli obiettivi a lungo termine per la salvaguardia della salute umana e della vegetazione;
• le soglie di informazione (180µg/m3 )e di allarme (280µg/m3) come medie orarie;
• i criteri per la classificazione e l’ubicazione dei punti di campionamento in continuo;
• i criteri per definire il numero dei punti di campionamento; • i metodi per misurare i precursori dell’ozono;
• gli obiettivi di qualità dei dati;
I limiti vigenti
I limiti delle concentrazioni degli inquinanti dell’aria attualmente vigenti sono stati fissati dal Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, che ha recepito le direttive comunitarie 99/30/CE e 00/69/CE. Per l’ozono si rimanda ai valori fissati al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, che ha recepito la direttiva 2002/3/CE; per gli IPA, l’arsenico, il nichel, il cadmio e il mercurio sono in preparazione delle nuove direttive europee, per cui sono omesse dalla trattazione. Per i restanti inquinanti i valori limite sono riportati nelle seguenti tabelle; in un'altra tabella sono indicati i limiti anno per anno per il PM10 considerando i margini di tolleranza previsti dalle normative.
Infine sono presentati nell’ultima tabella i criteri per esprimere il giudizio della qualità dell’aria, secondo il DM 25 novembre 1994 e successive modificazioni: il giudizio scadente corrisponde al superamento della soglia di attenzione, quello pessimo al superamento della soglia di allarme.
Tabella 11: Tabella: Valori limite previsti dal DM 2 aprile 2002, n. 60
01.01.2005 01.01.2010
(ug/m3) (ug/m3)
24 ore 65 50 50
(Da non superare più di 35 volte l’anno)
(Da non superare più di 7 volte l’anno) Valore limite per la protezione
della salute umana Anno 44.8 40 20
Valore limite per la protezione della salute umana
PM10 mediazioneTempo di del decreto (ug/m3) All’entrata in vigore
01.01.2005 01.01.2010
(ug/m3) (ug/m3)
Valore limite per la protezione
della salute umana 1 ora 440 350 350
125
(Da non superare più di 3 volte l’anno) Valore limite per la protezione
degli ecosistemi
Anno civile e inverno
(1/10-31/3) 20
Soglia di allarme 3 ore consecutive 500 Valore limite per la protezione
della salute umana 1 giorno
01.01.2005 01.01.2010
(ug/m3) (ug/m3)
Valore limite per la protezione
della salute umana 1 ora
280 (Da non superare più di 18 volte l’anno)
200 (Da non superare più di 18 volte l’anno) 58
30 (come NOx) Soglia di allarme 3 ore consecutive 400
Anno 40
Valore limite per la protezione degli ecosistemi
BIOSSIDO DI AZOTO mediazioneTempo di del decreto (ug/m3) All’entrata in vigore
01.01.2005 01.01.2010
(ug/m3) (ug/m3)
Valore limite per la protezione della salute umana
Massimo sulla media
di 8 ore 16 10
MONOSSIDO DI CARBONIO mediazioneTempo di del decreto (ug/m3) All’entrata in vigore
01.01.2005 01.01.2010
(ug/m3) (ug/m3)
Valore limite per la protezione
della salute umana Anno 10 5
BENZENE mediazioneTempo di del decreto (ug/m3) All’entrata in vigore
01.01.2005 01.01.2010
(ug/m3) (ug/m3)
Valore limite per la protezione
della salute umana Anno 0.8 0.5
PIOMBO mediazioneTempo di del decreto (ug/m3) All’entrata in vigore
Tabella: Valori limite annuali per il PM10 tenuto conto del margine di tolleranza.
PM10 Entrata in vigore (19 luglio 1999) 1 gennaio 2001 1 gennaio 2002 1 gennaio 2003 1 gennaio 2004 1 gennaio 2005 Fase 1 Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana 24 ore 75 µg/m3 da non superare più di 35 volte nell’anno 70 µg/m3 65 µg/m3 60 µg/m3 55 µg/m3 50 µg/m3 Valore limite annuale per la protezione della salute umana Anno civile 48 µg/m 3 46,4 µg/m3 44,8 µg/m 3 43,2 µg/m3 41,6 µg/m3 40 µg/m3 1 gennaio 2006 1 gennaio 2007 1 gennaio 2008 1 gennaio 2009 1 gennaio 2010 Fase 2 Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana 24 ore 50 µg/m3 Valore limite annuale per la protezione della salute umana Anno civile 30 µg/m3 28 µg/m3 26 µg/m3 24 µg/m3 22 µg/m3 20 µg/m3
Tabella: Criteri per il giudizio della qualità dell'aria, secondo il DM 25/11/1994 e successive modifiche. SO2 NO2 CO O3 PM10 Giudizio di qualità µg/m3 (media su 24 h) µg/m3 (max oraria) µg/m3 (max oraria) µg/m3 (max oraria) µg/m3 (media su 24 h) Buona 0-50 0-50 0-2,5 0-60 0-25 Accettabile 51-125 51-200 2,6-15 61-180 26-49 Scadente 126-250 201-400 15,1-30 181-360 50-74 Pessima >250 >400 >30 >360 >74
Il quadro normativo della Regione Toscana
L'attività normativa regionale in materia di qualità dell'aria ambiente, si inserisce nella disciplina europea e nazionale e mira ad attuarle e completarle. Le competenze delle regioni in questo ambito erano già previste con il DPCM 28 marzo 1983, secondo cui alle regioni veniva demandato il controllo del rispetto degli standard della qualità dell’aria, principio poi riaffermato con il DPR 24 maggio 1988, n. 203, che sanciva la competenza regionale in merito alla formulazione dei piani di rilevamento della qualità dell’aria ed in merito alle funzioni di indirizzo e coordinamento dei sistemi di controllo e rilevazione degli inquinanti atmosferici. Nell’ambito del riordino delle competenze delle autonomie locali con la legge 9 giugno 1990, n. 142, sono state affidate alle province le funzioni amministrative in merito al rilevamento, disciplina e controllo dell’inquinamento atmosferico. Il decreto 20 maggio 1991 ha affidato alla regione la funzione di indirizzo e coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici gestiti dalle province, competenza poi riaffermata con il DM 6 maggio 1992.
Il testo base della normativa regionale in Toscana è la Legge Regionale del 5
maggio 1994, n. 33 “Norme per la tutela della qualità dell'aria” che specifica le
competenze regionali in materia, prescrive la successiva adozione del Piano Regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente e definisce il sistema di controllo della qualità dell’aria.
Secondo tale legge il piano deve contenere:
a) i criteri per la realizzazione del sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria e la previsione della strumentazione e delle apparecchiatura necessarie all’acquisizione e concentrazione dei dati;
b) le proposte di organizzazione e di gestione del sistema; c) la valutazione dei costi;
Inoltre al Titolo II della legge la Regione delega le province per il rilascio di autorizzazioni alle emissioni per i nuovi impianti, mentre il consiglio regionale deve stabilire i limiti di emissione e le modalità per il rilascio.
Con l’emanazione della LR 66/95 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT)”, le competenze tecniche di controllo ambientale sono state trasferite dalla Regione all’ARPAT, che le esercita tramite i suoi Dipartimenti provinciali.
La Legge Regionale del 13 agosto 1998, n. 63 “Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla LR 33/1994” promuove una politica regionale di regolamentazione delle azioni e degli interventi da parte dei Comuni e delle Amministrazioni Provinciali nelle aree urbanizzate più esposte ai fenomeni di inquinamento atmosferico.
La giunta regionale determina:
• le zone a rischio di episodi acuti d’inquinamento atmosferico;
• le autorità competenti alla gestione degli stati di attenzione e di allarme; • i criteri per la elaborazione dei piani d’invertendo operativo;
• la struttura della rete di rilevamento degli inquinanti atmosferici;
• i criteri e le modalità dei controlli di gas di scarico dei veicoli e del funzionamento di impianti termici.
La Delibera n. 381 del 12 aprile 1999 “Piano regionale di rilevamento della qualità dell’aria” , attuando la LR 33/94, ha l’obiettivo di costruire un sistema di controllo della qualità dell'aria articolato in sistemi provinciali gestiti in collegamento con il sistema informativo regionale ambientale (SIRA), di ottimizzare le strutture di monitoraggio esistenti e di razionalizzarne l'attuale gestione ed esercizio.
Con la Delibera n. 553 del 17 maggio 1999 “Individuazione di aree a rischio di inquinamento atmosferico”, in attuazione della LR 63/98, la giunta regionale individua 30 comuni quali aree a rischio di inquinamento atmosferico (zone
“B1”) indicando nel Sindaco l'autorità competente a redigere, tra l'altro, una valutazione preliminare della qualità dell'aria comprendente anche interventi di mitigazione dell'inquinamento causato dal traffico (compresi eventuali blocchi della circolazione degli autoveicoli).
Con la Delibera n. 1193 del 14 novembre 2000 “Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione, IRSE” la giunta regionale individua le emissioni delle principali sostanze inquinanti in aria ambiente in termini quantitativi, di origine e di localizzazione, in modo da conoscere i contributi alle emissioni complessive di singole sorgenti o di tipologie di esse. L’intento è quello di fornire uno strumento conoscitivo preliminare e fondamentale sia per la valutazione che per la gestione della qualità dell’aria.
La Delibera n. 1406/2001 "Classificazione del territorio regionale ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 351/99" con cui si approvano i risultati della valutazione preliminare dell’aria ambiente, rappresenta un utile strumento di pianificazione per guidare successive azioni per la tutela dell’aria ambiente.
La Delibera n. 116 del 4 febbraio 2002 “Piano d’azione contenete le misure da attuare nel breve periodo al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite e della soglia di allarme per il PM10”, in attuazione del DL n. 351/99, fissa le soglie di attenzione e di allarme per il PM10. Inoltre individua i comuni in cui si applicano tali misure e nei loro sindaci le autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio.
Le soglie di attenzione e di allarme sono poste rispettivamente a 50 e 75 µg/m3 come media nelle 24 ore; il superamento di tali limiti per più di 5 giorni consecutivi determinano lo stato di attenzione o di allarme, a seguito del quale le autorità competenti devono adottare gli interventi più idonei per ridurre il rischio di superamento del valore limite.